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A-1987/2024

A-1987/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-28 · Italiano CH

Assistenza amministrativa

Sachverhalt

A. A.a Il 22 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Ufficio Cooperazione Internazionale - competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B._______ per il periodo fiscale dal 2015 al 2020 compresi, fondandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41, di seguito: CDI CH-IT), in combinazione con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (in seguito: Protocollo aggiuntivo; anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41, RU 2016 2769, 2771). A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue: «Nel corso di un controllo fiscale effettuato presso la sede della C._______ SRL (società con sede in via [...], c.f. e p. IVA [...], di cui B._______ è socio di maggioranza ed amministratore), veniva acquisita documentazione relativa a disposizioni di pagamento impartite dallo stesso B._______ alla D._______ su conti correnti intestati a A._______, società anonima panamense iscritta in data 27 marzo 2014 nel Registro mercantile panamense al Folio n. (...) (Allegato n. 1), costituita in data (...) 2014 e dissolta con assemblea straordinaria dell'(...) 2019, dalla quale si evinceva che tale società è un probabile soggetto interposto nella detenzione di attività finanziarie estere. Dalla documentazione analizzata la A._______ risultava essere stata titolare del conto corrente in USD avente IBAN CH(...) e del conto corrente in EUR avente IBAN CH(...), entrambi accesi presso la D._______. Su tali conti affluisce il ricavato della vendita di una motonave da parte di una società estera presumibilmente riferibile a B._______ ($ 160.889,80 a titolo di acconto e $ 644.039,20 a titolo di saldo, entrambi pagati in data [...] 2014) e da tale conto vengono effettuati i bonifici relativi ai pagamenti delle vacanze della famiglia B._______ come da prospetto che segue: Data Importo addebitato Causale 14-gen-15 15.237,59 USD E._______ - Austria dal ... al ... 2015 7-apr-15 4.929,64 EUR Acconto 50% F._______ - Mauritius dal ... al ... 2015 3-lug-15 4.929,59 EUR Saldo 50% F._______ - Mauritius dal ... al ... 2015 29-ago-15 9.912,46 EUR G._______ dal ... 2015 al ... 2016 29-ott-15 4.980,46 EUR G._______ - Dinner Gala del ... 2015 31-mar-16 27.837,75 USD H._______ dal ... al ... 2016 18-nov-16 30.580,47 EUR I._______ dal ... 2016 al ... 2017 4-apr-17 13.317,16 USD J._______ dal ... al ... 2017 20-ott-17 15.707,06 EUR K._______ (CH) dal ... 2017 al ... 2018 21-mag-18 15.421,15 EUR L._______ dal ... al ... 2018 A titolo puramente esemplificato si allega la contabile dell'addebito di 30.580,47 relativo al bonifico del 18 novembre 2016 effettuato dal conto corrente IBAN CH(...) intestato a A._______ (Allegato n. 2) e la relativa fattura (Allegato n. 3) inerente il soggiorno all'I._______ dal (...) 2016 al (...) 2017. Si precisa altresì che dopo un confronto sulle risultanze dell'attività istruttoria con la parte (B._______) lo stesso non ha fornito alcuna informazione relativa alle suddette relazioni bancarie in Svizzera ad evidenza nella sua disponibilità, non collaborando di fatto con l'Ufficio procedente. Inoltre, ferma restando la finalità indicata della determinazione, accertamento e riscossione delle imposte, si fa presente che il contribuente, come rilevato da fonti aperte, risulta essere stato sottoposto a misure cautelari personali per reati di natura fiscale (l'indagine della Procura italiana è scaturita da una pregressa notizia di reato preventiva inviata dal competente Ufficio dell'amministrazione finanziaria italiana). In sostanza, lo scopo fiscale della richiesta riguarda il controllo degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche congiuntamente agli adempimenti connessi relativi al quadro RW dei previsti modelli di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche; quadro dedicato alla dichiarazione relativa agli asset e investimenti detenuti all'estero. E ciò ai fini dell'applicazione della normativa tributaria italiana relativa alle imposte dirette (IRPEF e imposte sostitutive), di cui al D.P.R. n. 917/1986, e alle connesse discipline del monitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990, e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) di cui al D.L. n. 201/2011.». A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019: «Si ravvisa la necessità di conoscere chi siano i titolari effettivi del conto corrente in USD avente IBAN CH(...) e del conto corrente in EUR avente IBAN CH(...), entrambi accesi presso la D._______ ed entrambi intestati alla società panamense A._______. Si ravvisa, altresì, la necessità di acquisire la seguente documentazione relativa a tutti i rapporti finanziari intestati alla A._______ nonché ad ogni altro rapporto acceso presso la D._______ di cui B._______ risulti essere titolare e/o procuratore e/o titolare effettivo:

1. per le relazioni bancarie intestate alla A._______:

a) identificazione (nome e cognome, indirizzo, data di nascita) del/dei titolare/i delle relazioni bancarie, dell'/degli avente/i diritto economico e/o del/dei rappresentante/i autorizzato/i / dell'/degli avente/i diritto di firma;

b) copia dei seguenti documenti:

i) documenti d'apertura delle relazioni bancarie (compreso il formulario A o un altro documento, che indica l'/gli avente/i diritto economico); ii) se disponibili, i documenti d'identità delle persone menzionate sotto la lettera a); iii) se disponibile, la procura relativa alle persone menzionate sotto la lettera a); iv) estratti patrimoniali al 1° gennaio degli anni dal 2015 al 2019;

v) estratti conto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019;

c) la data di chiusura delle relazioni bancarie e copia dell'ordine di chiusura;

d) nel caso in cui non fossero rinvenibili nei documenti d'apertura, indirizzi di corrispondenza dei documenti bancari;

e) se esiste un contratto e-banking, i dettagli della/e persona/e autorizzata/e;

2. nel caso in cui dovessero esistere altre relazioni bancarie presso la D._______ di cui B._______ fosse titolare, avente diritto economico e/o rappresentante autorizzato / avente diritto di firma, si chiede di fornire le informazioni richieste alla cifra 1 anche per queste relazioni bancarie.». B. B.a Con decreto di edizione del 1° dicembre 2021, l'AFC ha esortato la D._______ (di seguito: D._______) a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altri titolari di un conto, del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. B.b Con scritto del 13 dicembre 2021, D._______ ha trasmesso le informazioni richieste, segnalando di aver informato il 9 dicembre 2021 la società A._______ del procedimento di assistenza amministrativa. B.c Con scritto del 21 dicembre 2021, l'avv. Luca Marcellini ha annunciato di rappresentare A._______ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, chiedendo l'acceso agli atti. B.d Con messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022, l'AFC ha invitato l'autorità richiedente italiana a trasmettere le proprie eventuali osservazioni in merito alla richiesta di accesso agli atti. Nel termine impartito, l'autorità richiedente italiana non ha preso posizione. B.e Con scritto del 27 gennaio 2022, dando seguito alla specifica richiesta dell'AFC, l'avv. Luca Marcellini ha trasmesso la documentazione attestante l'esistenza della società, i poteri di firma e la capacità di essere parte al procedimento. B.f Con scritto del 3 febbraio 2022, dando seguito al decreto di edizione complementare del 21 gennaio 2022, D._______ ha trasmesso le informazioni richieste. B.g Con scritto del 16 novembre 2022, l'AFC ha concesso all'avv. Luca Marcellini l'accesso agli atti, impartendogli un termine di dieci giorni - poi prorogato - per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione raccolta. B.h Con osservazioni del 7 dicembre 2022, A._______, per il tramite del proprio legale, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni raccolte dall'AFC. B.i Dando seguito alla richiesta di chiarimenti dell'AFC del 25 luglio 2023, con messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2023, l'autorità richiedente italiana ha confermato la conclusione del procedimento fiscale connesso alla domanda di assistenza amministrativa, sottolineando tuttavia l'interesse alla trasmissione delle informazioni richieste, in quanto suscettibili di apportare elementi nuovi legittimanti l'emissione di accertamenti integrativi. B.i.a Con scritti del 20 settembre e del 17 novembre 2023, l'AFC ha concesso all'avv. Luca Marcellini l'accesso agli atti complementare. B.j Con scritti del 10 ottobre e del 17 novembre 2023, l'avv. Luca Marcellini ha presentato le proprie osservazioni, per conto di A._______, ribadendo l'opposizione alla trasmissione delle informazioni raccolte. B.k Con decisioni finali del 6 marzo 2024, notificate a B._______ - quale persona interessata - e a A._______ - quale persona abilitata a ricorrere - l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 22 novembre 2021, relativa a B._______, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente italiana le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2019, unitamente ai documenti raccolti, e meglio la documentazione giuridica di base della relazione bancaria n. (...) (allegato 1), i suoi estratti patrimoniali (allegato 2), gli estratti conto (allegato 3) e la copia dell'ordine di chiusura della stessa (allegato 4), nonché la documentazione giuridica di base della relazione bancaria n. (...) (allegato 5), i suoi estratti patrimoniali (allegato 6) e gli estratti conto (allegato 7). C. C.a Avverso la predetta decisione il 2 aprile 2024, in quanto persona abilitata a ricorrere, A._______ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente italiana; con protesta di tasse, spese e ripetibili. C.b Con risposta del 24 maggio 2024, l'AFC (di seguito anche: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 2 aprile 2024, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente. C.c Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione - in casu la CDI CH-IT - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.

E. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 22 novembre 2021, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).

E. 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata e ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito.

E. 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).

E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3 Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 6 marzo 2024 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 22 novembre 2021, inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti della ricorrente, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente. A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 - 3.6 del presente giudizio).

E. 3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo - in particolare la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo - si applicano a quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, 5637; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (punto 4, pag. 7), le informazioni richieste con la domanda di assistenza amministrativa italiana del 22 novembre 2021 riguardanti il periodo fiscale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, potranno essere fornite solamente a partire dal 23 febbraio 2015.

E. 3.2 Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la «rilevanza verosimile» della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii).

E. 3.3 Espresso all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni - ovvero, la condizione «verosimilmente rilevante» - per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1, A-539/2021, A-546/2021, A-548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5, A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenza del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).

E. 3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate («sofort entkräftet») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii).

E. 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-4597/2021 del 4 gennaio 2024 consid. 6.6, A-5046/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).

E. 3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà (cfr. lett. ebis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii, 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1).

E. 4 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 22 novembre 2021 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]) risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità. La stessa indica in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. ebis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Tali aspetti non vengono peraltro neppure espressamente censurati dalla ricorrente. Di fatto, si tratta di una domanda individuale di assistenza amministrativa circoscritta ad uno specifico soggetto fiscale italiano. Essa è volta all'accertamento degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche in Italia e al monitoraggio fiscale delle attività estere nel quadro RW, mediante la raccolta di informazioni riguardanti la relazione bancaria, intestata alla ricorrente e con la quale la persona interessata risulta avere delle connessioni, presso un istituto svizzero il cui nominativo è stato espressamente identificato dall'autorità richiedente italiana.

E. 5 Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, alla luce delle censure sollevate nel gravame.

E. 5.1 La ricorrente contesta innanzitutto la rilevanza delle informazioni che l'autorità inferiore prospetta di trasmettere all'autorità richiedente italiana, nella misura in cui non avrebbero alcun nesso con la fattispecie che quest'ultima intende indagare e riguarderebbero interamente delle persone terze alla procedura di accertamento fiscale italiana e per altro neppure assoggettate alle imposte italiane. A mente della ricorrente dalla documentazione acquisita presso D._______ emergerebbe in modo inequivocabile l'estraneità di B._______ alle relazioni bancarie oggetto d'esame, delle quali egli non è né titolare, né beneficiario, né procuratore o avente diritto di firma. Essa contesta quindi l'argomentazione dell'AFC, secondo la quale la rilevanza sarebbe data alla luce delle transazioni in favore della persona interessata indicate nella domanda di assistenza amministrativa che pure emergono dalla documentazione bancaria raccolta. A suo dire si tratterebbe di informazioni già note all'autorità richiedente italiana - quindi non suscettibili di apportare alcun elemento utile a valutare la situazione fiscale della persona interessata - oltretutto riguardanti persone terze alla procedura fiscale italiana e la cui trasmissione violerebbe quindi l'art. 4 LAAF. La ricorrente contesta inoltre l'esistenza di un interesse attuale e concreto da parte dell'autorità richiedente italiana a ricevere le informazioni richieste con la domanda di assistenza: essendosi nel frattempo conclusa la procedura di accertamento fiscale interna riguardante B._______ verrebbe quindi meno l'interesse dell'autorità estera ad avere una semplice «conferma o confutazione» delle sue tesi, dato che la questione di merito e già stata risolta. La scelta dell'autorità richiedente italiana di mantenere la domanda di assistenza, a mente della ricorrente, dovrebbe interrogare sulla volontà di quest'ultima di condurre una ricerca indiscriminata di prove, volta ad ottenere della documentazione che le consenta di acquisire nuovi elementi idonei ad avviare una nuova procedura di accertamento, ma non certo dei documenti che non aggiungano altro rispetto a quanto già sapeva al momento dell'inoltro della domanda originaria. La ricorrente ritiene pertanto che l'irrilevanza nel caso concreto non sarebbe quindi solo presumibile, ma sarebbe addirittura certa.

E. 5.2.1 A tal proposito, questo Tribunale ribadisce che, come già illustrato al consid. 3.3 del presente giudizio, il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A 5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii, A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).

E. 5.2.2 Nello specifico, è doveroso rammentare che in virtù del principio dell'affidamento (cfr. consid. 3.4 supra), l'AFC è vincolata dalla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa, dato che nel caso concreto non sono riscontrabili - né sono esplicitamente evocate e sostanziate dalla ricorrente - contraddizioni o errori evidenti. L'autorità richiedente italiana ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta. Essa ha spiegato nella domanda del 22 novembre 2021 di aver acquisito, nell'ambito di un controllo fiscale a Napoli presso la sede della società C._______ Srl, della documentazione relativa a disposizioni di pagamento che B._______ avrebbe impartito a D._______ a partire dai due conti svizzeri intestati alla ricorrente. Essa ha indicato di aver ragione di credere che tali ordini di pagamento fossero destinati a finanziare le vacanze della persona interessata e della sua famiglia in località di prestigio, illustrando in tal senso una prassi, ripetuta e consolidata nel corso del periodo oggetto d'indagine per le ferie di Capodanno e di agosto. Essa ha inoltre indicato di aver riscontrato l'accredito sui suddetti conti del provento della vendita di una motonave da parte di una società estera presumibilmente riferibile a B._______. Dalla descrizione della fattispecie emerge una certa reticenza da parte del contribuente in parola a collaborare con l'autorità richiedente nel quadro della procedura fiscale interna e a fornire le delucidazioni richiestegli sulle suddette relazioni bancarie in Svizzera, al fine di chiarire la sua situazione patrimoniale. Siccome la suddetta autorità nutre un fondato sospetto che B._______ non abbia adempiuto agli obblighi fiscali in materia di dichiarazione dei redditi e della sostanza detenuti all'estero, essa necessita quindi di verificare tale eventualità, tantopiù che quest'ultimo, come precisato nella domanda, «risulta essere stato sottoposto a misure cautelari personali per reati di natura fiscale». Ora, il fatto che degli elementi a disposizione dell'autorità richiedente italiana permettano di mettere in relazione il nominativo del contribuente italiano con quello della ricorrente e dei conti da lei detenuti presso D._______, di cui il fisco italiano non sapeva nulla, è senz'altro un indizio sufficiente per giustificare dei sospetti riguardo al possibile mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte di costui. Le richieste relative ai conti bancari in Svizzera, ossia la contrattualistica di apertura e di chiusura degli stessi e gli estratti conto e le informazioni riguardo alle persone implicate (come titolari, beneficiari, procuratori o aventi diritto di firma), mirano dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tali relazioni bancarie nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare se a B._______ siano imputabili o meno violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Italia. Se, a fronte dei giustificati sospetti di cui si è detto, la verosimile rilevanza di tali informazioni era già riscontrabile al momento del deposito della domanda di assistenza amministrativa, essa appare innegabile a seguito della produzione della documentazione bancaria, che conferma la correttezza della fattispecie illustrata dall'autorità richiedente italiana, con particolare riferimento ai bonifici destinati a pagare i soggiorni illustrati nella domanda di assistenza (cfr. allegato 3). In definitiva, le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta della documentazione bancaria e degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto.

E. 5.2.3 Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente italiana ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Così come formulata, giova precisarlo, la domanda del 22 novembre 2021 non costituisce quindi una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).

E. 5.3.1 Riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 4 cpv. 3 LAAF, si rammenta che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (consid. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. consid. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito).

E. 5.3.2 Nello specifico, è innegabile che la ricorrente sia una terza parte non coinvolta nella procedura di accertamento fiscale italiana. Ciò detto è opportuno rilevare come nella domanda del 22 novembre 2021 l'autorità richiedente italiana abbia espressamente chiesto informazioni riguardo alla documentazione di apertura e di chiusura delle relazioni bancarie intestate alla ricorrente, nonché l'identificazione dei titolari, degli aventi diritto economico e dei rappresentanti autorizzati. Come già si è avuto modo di accertare nel presente giudizio, le informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere all'autorità richiedente italiana adempiono il requisito della rilevanza verosimile (cfr. consid. 5.2.2 supra). Si tratta di informazioni tutt'altro che irrilevanti, ma che, anzi, risultano essenziali per lo Stato richiedente italiano al fine di contestualizzare e chiarire le informazioni di cui è venuto a conoscenza nel quadro dell'indagine fiscale interna, fra cui gli ordini di pagamento disposti dalla persona interessata ed effettuati per il tramite dei conti intestati alla ricorrente. La documentazione in parola permette di ritenere oltremodo plausibile l'esistenza di un punto di contatto fra la ricorrente e B._______, contribuente italiano oggetto di accertamento fiscale. Di conseguenza la ricorrente non può pretendere che il suo nominativo e le informazioni che la riguardano non siano trasmesse, poiché tali indicazioni permettono di far luce sulla fattispecie oggetto di indagine fiscale. A tale scopo, l'esistenza di un suo assoggettamento fiscale in Italia non è per contro un argomento pertinente o che richieda ulteriori approfondimenti. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati che la riguardano, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti.

E. 5.3.3 Ciò sancito, va rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata, ossia B._______ - così come specificatamente indicato dall'AFC anche nel dispositivo della decisione impugnata (cifra 3). Sulla base del suddetto principio, la ricorrente potrà quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di lei, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a suo carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3 e sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con rinvii).

E. 5.4.1 Riguardo alla censura relativa all'esistenza di un interesse attuale dell'autorità richiedente italiana a ricevere le informazioni richieste, che a mente della ricorrente non persisterebbe più a seguito della chiusura della procedura di accertamento fiscale in Italia, si rileva infine quanto segue.

E. 5.4.2 Di principio, se lo Stato richiedente ha già adottato una decisione sui punti per i quali chiede l'assistenza amministrativa e non fornisce alcuna spiegazione idonea a dimostrare l'intenzione di riesaminare tale decisione, incorre in una violazione del principio di sussidiarietà. Ciò non esclude, tuttavia, che uno Stato richiedente possa avere bisogno di informazioni relative a una procedura già conclusa, ad esempio qualora vi siano motivi per ritenere che la suddetta decisione possa essere sottoposta a revisione. In simili circostanze, la Svizzera ha comunque il diritto di attendersi adeguate spiegazioni, così da poter comprendere le ragioni poste a fondamento della domanda di assistenza. Resta in ogni caso determinante, ai fini della concessione dell'assistenza amministrativa, il criterio della verosimile rilevanza delle informazioni richieste (cfr. sentenze del TAF A-6473/2020 del 10 agosto 2022 consid. 4.6.2, A-1732/2021 e A-1733/2021 del 23 marzo 2022 consid. 4.6.2, A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 4.6.2, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2 con rinvii).

E. 5.4.3 Nel caso concreto, dagli atti emerge che in data 16 giugno 2022 l'autorità richiedente italiana ha effettivamente portato a termine il controllo fiscale nei confronti di B._______ per gli anni d'imposta dal 2014 al 2020, sulla base dei riscontri probatori in suo possesso (cfr. atto n. 73 dell'inc. AFC), non avendo ricevuto nelle tempistiche auspicate le informazioni richieste con la domanda di assistenza amministrativa (cfr. atto n. 81 dell'inc. AFC). Nel messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2023 l'autorità richiedente italiana ha nondimeno spiegato che, ai sensi della propria legislazione interna, «l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate». Essa ha quindi chiarito di essere ancora interessata alla trasmissione delle informazioni richieste poiché «i dati acquisiti per il tramite della cooperazione internazionale potrebbero costituire "nuovi elementi" la cui "sopravvenuta conoscenza" legittima l'emissione di accertamenti integrativi» (cfr. atto n. 81 dell'inc. AFC). Orbene, già si è detto che le informazioni richieste adempiono il requisito della rilevanza verosimile, circostanza che già di per sé permette di presumere che l'autorità richiedente italiana abbia un interesse attuale alla raccolta delle stesse. In tale contesto, tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), si deve partire dal presupposto che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente - riguardo alla legislazione interna che le permette di riaprire un'indagine fiscale conclusa e l'interesse attuale nell'ottenere le informazioni richieste - sono corrette. D'altro canto, è bene rammentare come, nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa, non spetta in linea di principio alle autorità svizzere chiarire come viene applicato il diritto straniero pertinente. Eventuali violazioni vanno infatti fatte valere in Italia dinanzi alle competenti autorità locali (cfr. tra le altre la sentenza del TAF A-140/2019 del 13 maggio 2019 consid. 5.3 i.f. con riferimenti citati). Per il resto, contrariamente all'opinione della ricorrente, è lecito ritenere, come fatto dall'AFC, che le informazioni di cui si prospetta la trasmissione potrebbero servire all'autorità richiedente italiana a scopo di verifica. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere in ripetute occasioni che lo scopo dell'assistenza amministrativa è precisamente quello di chiarire degli aspetti rimasti oscuri per l'autorità richiedente estera ottenendo informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto (fra le tante DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c; sentenza del TF 2C_228/2023 del 3 maggio 2023 consid. 3.1.1). Le informazioni possono infatti essere qualificate come verosimilmente rilevanti per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno anche quando sono richieste al fine di verificare conoscenze già esistenti, ma non del tutto certe, delle autorità dello Stato richiedente (cfr. sentenze del TAF A-7747/2024 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.3, A-5447/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2.2.3, A-765/2019 del 20 settembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-3791/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 9.2.3.2). Ciò a patto che l'autorità richiedente dimostri in modo almeno approssimativo - come nell'evenienza concreta viene fatto, grazie alle indicazioni fornite nel messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2023 - che persegue tale scopo di verifica (sentenza del TF 2C_455/2021 del 31 maggio 2022 consid. 5.1 [a contrario]).

E. 6.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 22 novembre 2021 adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa italiana o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame.

E. 6.2 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 2 aprile 2024 deve pertanto essere respinto.

E. 7.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dalla ricorrente.

E. 7.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

E. 8 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall'anticipo di pari valore versato a suo tempo dalla ricorrente.
  3. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-1987/2024 Sentenza del 28 maggio 2026 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Keita Mutombo, Ralf Imstepf, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Luca Marcellini, ricorrente, contro Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, autorità inferiore. Oggetto Assistenza amministrativa (CDI CH-IT). Fatti: A. A.a Il 22 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Ufficio Cooperazione Internazionale - competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B._______ per il periodo fiscale dal 2015 al 2020 compresi, fondandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41, di seguito: CDI CH-IT), in combinazione con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (in seguito: Protocollo aggiuntivo; anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41, RU 2016 2769, 2771). A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue: «Nel corso di un controllo fiscale effettuato presso la sede della C._______ SRL (società con sede in via [...], c.f. e p. IVA [...], di cui B._______ è socio di maggioranza ed amministratore), veniva acquisita documentazione relativa a disposizioni di pagamento impartite dallo stesso B._______ alla D._______ su conti correnti intestati a A._______, società anonima panamense iscritta in data 27 marzo 2014 nel Registro mercantile panamense al Folio n. (...) (Allegato n. 1), costituita in data (...) 2014 e dissolta con assemblea straordinaria dell'(...) 2019, dalla quale si evinceva che tale società è un probabile soggetto interposto nella detenzione di attività finanziarie estere. Dalla documentazione analizzata la A._______ risultava essere stata titolare del conto corrente in USD avente IBAN CH(...) e del conto corrente in EUR avente IBAN CH(...), entrambi accesi presso la D._______. Su tali conti affluisce il ricavato della vendita di una motonave da parte di una società estera presumibilmente riferibile a B._______ ($ 160.889,80 a titolo di acconto e $ 644.039,20 a titolo di saldo, entrambi pagati in data [...] 2014) e da tale conto vengono effettuati i bonifici relativi ai pagamenti delle vacanze della famiglia B._______ come da prospetto che segue: Data Importo addebitato Causale 14-gen-15 15.237,59 USD E._______ - Austria dal ... al ... 2015 7-apr-15 4.929,64 EUR Acconto 50% F._______ - Mauritius dal ... al ... 2015 3-lug-15 4.929,59 EUR Saldo 50% F._______ - Mauritius dal ... al ... 2015 29-ago-15 9.912,46 EUR G._______ dal ... 2015 al ... 2016 29-ott-15 4.980,46 EUR G._______ - Dinner Gala del ... 2015 31-mar-16 27.837,75 USD H._______ dal ... al ... 2016 18-nov-16 30.580,47 EUR I._______ dal ... 2016 al ... 2017 4-apr-17 13.317,16 USD J._______ dal ... al ... 2017 20-ott-17 15.707,06 EUR K._______ (CH) dal ... 2017 al ... 2018 21-mag-18 15.421,15 EUR L._______ dal ... al ... 2018 A titolo puramente esemplificato si allega la contabile dell'addebito di 30.580,47 relativo al bonifico del 18 novembre 2016 effettuato dal conto corrente IBAN CH(...) intestato a A._______ (Allegato n. 2) e la relativa fattura (Allegato n. 3) inerente il soggiorno all'I._______ dal (...) 2016 al (...) 2017. Si precisa altresì che dopo un confronto sulle risultanze dell'attività istruttoria con la parte (B._______) lo stesso non ha fornito alcuna informazione relativa alle suddette relazioni bancarie in Svizzera ad evidenza nella sua disponibilità, non collaborando di fatto con l'Ufficio procedente. Inoltre, ferma restando la finalità indicata della determinazione, accertamento e riscossione delle imposte, si fa presente che il contribuente, come rilevato da fonti aperte, risulta essere stato sottoposto a misure cautelari personali per reati di natura fiscale (l'indagine della Procura italiana è scaturita da una pregressa notizia di reato preventiva inviata dal competente Ufficio dell'amministrazione finanziaria italiana). In sostanza, lo scopo fiscale della richiesta riguarda il controllo degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche congiuntamente agli adempimenti connessi relativi al quadro RW dei previsti modelli di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche; quadro dedicato alla dichiarazione relativa agli asset e investimenti detenuti all'estero. E ciò ai fini dell'applicazione della normativa tributaria italiana relativa alle imposte dirette (IRPEF e imposte sostitutive), di cui al D.P.R. n. 917/1986, e alle connesse discipline del monitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990, e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) di cui al D.L. n. 201/2011.». A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019: «Si ravvisa la necessità di conoscere chi siano i titolari effettivi del conto corrente in USD avente IBAN CH(...) e del conto corrente in EUR avente IBAN CH(...), entrambi accesi presso la D._______ ed entrambi intestati alla società panamense A._______. Si ravvisa, altresì, la necessità di acquisire la seguente documentazione relativa a tutti i rapporti finanziari intestati alla A._______ nonché ad ogni altro rapporto acceso presso la D._______ di cui B._______ risulti essere titolare e/o procuratore e/o titolare effettivo:

1. per le relazioni bancarie intestate alla A._______:

a) identificazione (nome e cognome, indirizzo, data di nascita) del/dei titolare/i delle relazioni bancarie, dell'/degli avente/i diritto economico e/o del/dei rappresentante/i autorizzato/i / dell'/degli avente/i diritto di firma;

b) copia dei seguenti documenti:

i) documenti d'apertura delle relazioni bancarie (compreso il formulario A o un altro documento, che indica l'/gli avente/i diritto economico); ii) se disponibili, i documenti d'identità delle persone menzionate sotto la lettera a); iii) se disponibile, la procura relativa alle persone menzionate sotto la lettera a); iv) estratti patrimoniali al 1° gennaio degli anni dal 2015 al 2019;

v) estratti conto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019;

c) la data di chiusura delle relazioni bancarie e copia dell'ordine di chiusura;

d) nel caso in cui non fossero rinvenibili nei documenti d'apertura, indirizzi di corrispondenza dei documenti bancari;

e) se esiste un contratto e-banking, i dettagli della/e persona/e autorizzata/e;

2. nel caso in cui dovessero esistere altre relazioni bancarie presso la D._______ di cui B._______ fosse titolare, avente diritto economico e/o rappresentante autorizzato / avente diritto di firma, si chiede di fornire le informazioni richieste alla cifra 1 anche per queste relazioni bancarie.». B. B.a Con decreto di edizione del 1° dicembre 2021, l'AFC ha esortato la D._______ (di seguito: D._______) a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altri titolari di un conto, del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. B.b Con scritto del 13 dicembre 2021, D._______ ha trasmesso le informazioni richieste, segnalando di aver informato il 9 dicembre 2021 la società A._______ del procedimento di assistenza amministrativa. B.c Con scritto del 21 dicembre 2021, l'avv. Luca Marcellini ha annunciato di rappresentare A._______ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, chiedendo l'acceso agli atti. B.d Con messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022, l'AFC ha invitato l'autorità richiedente italiana a trasmettere le proprie eventuali osservazioni in merito alla richiesta di accesso agli atti. Nel termine impartito, l'autorità richiedente italiana non ha preso posizione. B.e Con scritto del 27 gennaio 2022, dando seguito alla specifica richiesta dell'AFC, l'avv. Luca Marcellini ha trasmesso la documentazione attestante l'esistenza della società, i poteri di firma e la capacità di essere parte al procedimento. B.f Con scritto del 3 febbraio 2022, dando seguito al decreto di edizione complementare del 21 gennaio 2022, D._______ ha trasmesso le informazioni richieste. B.g Con scritto del 16 novembre 2022, l'AFC ha concesso all'avv. Luca Marcellini l'accesso agli atti, impartendogli un termine di dieci giorni - poi prorogato - per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione raccolta. B.h Con osservazioni del 7 dicembre 2022, A._______, per il tramite del proprio legale, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni raccolte dall'AFC. B.i Dando seguito alla richiesta di chiarimenti dell'AFC del 25 luglio 2023, con messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2023, l'autorità richiedente italiana ha confermato la conclusione del procedimento fiscale connesso alla domanda di assistenza amministrativa, sottolineando tuttavia l'interesse alla trasmissione delle informazioni richieste, in quanto suscettibili di apportare elementi nuovi legittimanti l'emissione di accertamenti integrativi. B.i.a Con scritti del 20 settembre e del 17 novembre 2023, l'AFC ha concesso all'avv. Luca Marcellini l'accesso agli atti complementare. B.j Con scritti del 10 ottobre e del 17 novembre 2023, l'avv. Luca Marcellini ha presentato le proprie osservazioni, per conto di A._______, ribadendo l'opposizione alla trasmissione delle informazioni raccolte. B.k Con decisioni finali del 6 marzo 2024, notificate a B._______ - quale persona interessata - e a A._______ - quale persona abilitata a ricorrere - l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 22 novembre 2021, relativa a B._______, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente italiana le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2019, unitamente ai documenti raccolti, e meglio la documentazione giuridica di base della relazione bancaria n. (...) (allegato 1), i suoi estratti patrimoniali (allegato 2), gli estratti conto (allegato 3) e la copia dell'ordine di chiusura della stessa (allegato 4), nonché la documentazione giuridica di base della relazione bancaria n. (...) (allegato 5), i suoi estratti patrimoniali (allegato 6) e gli estratti conto (allegato 7). C. C.a Avverso la predetta decisione il 2 aprile 2024, in quanto persona abilitata a ricorrere, A._______ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente italiana; con protesta di tasse, spese e ripetibili. C.b Con risposta del 24 maggio 2024, l'AFC (di seguito anche: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 2 aprile 2024, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente. C.c Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione - in casu la CDI CH-IT - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 22 novembre 2021, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata e ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 6 marzo 2024 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 22 novembre 2021, inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti della ricorrente, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente. A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 - 3.6 del presente giudizio). 3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo - in particolare la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo - si applicano a quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, 5637; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (punto 4, pag. 7), le informazioni richieste con la domanda di assistenza amministrativa italiana del 22 novembre 2021 riguardanti il periodo fiscale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, potranno essere fornite solamente a partire dal 23 febbraio 2015. 3.2 Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la «rilevanza verosimile» della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii). 3.3 Espresso all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni - ovvero, la condizione «verosimilmente rilevante» - per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1, A-539/2021, A-546/2021, A-548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5, A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenza del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3). 3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate («sofort entkräftet») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii). 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-4597/2021 del 4 gennaio 2024 consid. 6.6, A-5046/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8). 3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà (cfr. lett. ebis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii, 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1).

4. Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 22 novembre 2021 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]) risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità. La stessa indica in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. ebis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Tali aspetti non vengono peraltro neppure espressamente censurati dalla ricorrente. Di fatto, si tratta di una domanda individuale di assistenza amministrativa circoscritta ad uno specifico soggetto fiscale italiano. Essa è volta all'accertamento degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche in Italia e al monitoraggio fiscale delle attività estere nel quadro RW, mediante la raccolta di informazioni riguardanti la relazione bancaria, intestata alla ricorrente e con la quale la persona interessata risulta avere delle connessioni, presso un istituto svizzero il cui nominativo è stato espressamente identificato dall'autorità richiedente italiana.

5. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, alla luce delle censure sollevate nel gravame. 5.1 La ricorrente contesta innanzitutto la rilevanza delle informazioni che l'autorità inferiore prospetta di trasmettere all'autorità richiedente italiana, nella misura in cui non avrebbero alcun nesso con la fattispecie che quest'ultima intende indagare e riguarderebbero interamente delle persone terze alla procedura di accertamento fiscale italiana e per altro neppure assoggettate alle imposte italiane. A mente della ricorrente dalla documentazione acquisita presso D._______ emergerebbe in modo inequivocabile l'estraneità di B._______ alle relazioni bancarie oggetto d'esame, delle quali egli non è né titolare, né beneficiario, né procuratore o avente diritto di firma. Essa contesta quindi l'argomentazione dell'AFC, secondo la quale la rilevanza sarebbe data alla luce delle transazioni in favore della persona interessata indicate nella domanda di assistenza amministrativa che pure emergono dalla documentazione bancaria raccolta. A suo dire si tratterebbe di informazioni già note all'autorità richiedente italiana - quindi non suscettibili di apportare alcun elemento utile a valutare la situazione fiscale della persona interessata - oltretutto riguardanti persone terze alla procedura fiscale italiana e la cui trasmissione violerebbe quindi l'art. 4 LAAF. La ricorrente contesta inoltre l'esistenza di un interesse attuale e concreto da parte dell'autorità richiedente italiana a ricevere le informazioni richieste con la domanda di assistenza: essendosi nel frattempo conclusa la procedura di accertamento fiscale interna riguardante B._______ verrebbe quindi meno l'interesse dell'autorità estera ad avere una semplice «conferma o confutazione» delle sue tesi, dato che la questione di merito e già stata risolta. La scelta dell'autorità richiedente italiana di mantenere la domanda di assistenza, a mente della ricorrente, dovrebbe interrogare sulla volontà di quest'ultima di condurre una ricerca indiscriminata di prove, volta ad ottenere della documentazione che le consenta di acquisire nuovi elementi idonei ad avviare una nuova procedura di accertamento, ma non certo dei documenti che non aggiungano altro rispetto a quanto già sapeva al momento dell'inoltro della domanda originaria. La ricorrente ritiene pertanto che l'irrilevanza nel caso concreto non sarebbe quindi solo presumibile, ma sarebbe addirittura certa. 5.2 5.2.1 A tal proposito, questo Tribunale ribadisce che, come già illustrato al consid. 3.3 del presente giudizio, il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A 5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii, A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3). 5.2.2 Nello specifico, è doveroso rammentare che in virtù del principio dell'affidamento (cfr. consid. 3.4 supra), l'AFC è vincolata dalla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa, dato che nel caso concreto non sono riscontrabili - né sono esplicitamente evocate e sostanziate dalla ricorrente - contraddizioni o errori evidenti. L'autorità richiedente italiana ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta. Essa ha spiegato nella domanda del 22 novembre 2021 di aver acquisito, nell'ambito di un controllo fiscale a Napoli presso la sede della società C._______ Srl, della documentazione relativa a disposizioni di pagamento che B._______ avrebbe impartito a D._______ a partire dai due conti svizzeri intestati alla ricorrente. Essa ha indicato di aver ragione di credere che tali ordini di pagamento fossero destinati a finanziare le vacanze della persona interessata e della sua famiglia in località di prestigio, illustrando in tal senso una prassi, ripetuta e consolidata nel corso del periodo oggetto d'indagine per le ferie di Capodanno e di agosto. Essa ha inoltre indicato di aver riscontrato l'accredito sui suddetti conti del provento della vendita di una motonave da parte di una società estera presumibilmente riferibile a B._______. Dalla descrizione della fattispecie emerge una certa reticenza da parte del contribuente in parola a collaborare con l'autorità richiedente nel quadro della procedura fiscale interna e a fornire le delucidazioni richiestegli sulle suddette relazioni bancarie in Svizzera, al fine di chiarire la sua situazione patrimoniale. Siccome la suddetta autorità nutre un fondato sospetto che B._______ non abbia adempiuto agli obblighi fiscali in materia di dichiarazione dei redditi e della sostanza detenuti all'estero, essa necessita quindi di verificare tale eventualità, tantopiù che quest'ultimo, come precisato nella domanda, «risulta essere stato sottoposto a misure cautelari personali per reati di natura fiscale». Ora, il fatto che degli elementi a disposizione dell'autorità richiedente italiana permettano di mettere in relazione il nominativo del contribuente italiano con quello della ricorrente e dei conti da lei detenuti presso D._______, di cui il fisco italiano non sapeva nulla, è senz'altro un indizio sufficiente per giustificare dei sospetti riguardo al possibile mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte di costui. Le richieste relative ai conti bancari in Svizzera, ossia la contrattualistica di apertura e di chiusura degli stessi e gli estratti conto e le informazioni riguardo alle persone implicate (come titolari, beneficiari, procuratori o aventi diritto di firma), mirano dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tali relazioni bancarie nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare se a B._______ siano imputabili o meno violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Italia. Se, a fronte dei giustificati sospetti di cui si è detto, la verosimile rilevanza di tali informazioni era già riscontrabile al momento del deposito della domanda di assistenza amministrativa, essa appare innegabile a seguito della produzione della documentazione bancaria, che conferma la correttezza della fattispecie illustrata dall'autorità richiedente italiana, con particolare riferimento ai bonifici destinati a pagare i soggiorni illustrati nella domanda di assistenza (cfr. allegato 3). In definitiva, le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta della documentazione bancaria e degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto. 5.2.3 Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente italiana ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Così come formulata, giova precisarlo, la domanda del 22 novembre 2021 non costituisce quindi una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8). 5.3 5.3.1 Riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 4 cpv. 3 LAAF, si rammenta che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (consid. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. consid. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito). 5.3.2 Nello specifico, è innegabile che la ricorrente sia una terza parte non coinvolta nella procedura di accertamento fiscale italiana. Ciò detto è opportuno rilevare come nella domanda del 22 novembre 2021 l'autorità richiedente italiana abbia espressamente chiesto informazioni riguardo alla documentazione di apertura e di chiusura delle relazioni bancarie intestate alla ricorrente, nonché l'identificazione dei titolari, degli aventi diritto economico e dei rappresentanti autorizzati. Come già si è avuto modo di accertare nel presente giudizio, le informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere all'autorità richiedente italiana adempiono il requisito della rilevanza verosimile (cfr. consid. 5.2.2 supra). Si tratta di informazioni tutt'altro che irrilevanti, ma che, anzi, risultano essenziali per lo Stato richiedente italiano al fine di contestualizzare e chiarire le informazioni di cui è venuto a conoscenza nel quadro dell'indagine fiscale interna, fra cui gli ordini di pagamento disposti dalla persona interessata ed effettuati per il tramite dei conti intestati alla ricorrente. La documentazione in parola permette di ritenere oltremodo plausibile l'esistenza di un punto di contatto fra la ricorrente e B._______, contribuente italiano oggetto di accertamento fiscale. Di conseguenza la ricorrente non può pretendere che il suo nominativo e le informazioni che la riguardano non siano trasmesse, poiché tali indicazioni permettono di far luce sulla fattispecie oggetto di indagine fiscale. A tale scopo, l'esistenza di un suo assoggettamento fiscale in Italia non è per contro un argomento pertinente o che richieda ulteriori approfondimenti. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati che la riguardano, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti. 5.3.3 Ciò sancito, va rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata, ossia B._______ - così come specificatamente indicato dall'AFC anche nel dispositivo della decisione impugnata (cifra 3). Sulla base del suddetto principio, la ricorrente potrà quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di lei, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a suo carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3 e sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con rinvii). 5.4 5.4.1 Riguardo alla censura relativa all'esistenza di un interesse attuale dell'autorità richiedente italiana a ricevere le informazioni richieste, che a mente della ricorrente non persisterebbe più a seguito della chiusura della procedura di accertamento fiscale in Italia, si rileva infine quanto segue. 5.4.2 Di principio, se lo Stato richiedente ha già adottato una decisione sui punti per i quali chiede l'assistenza amministrativa e non fornisce alcuna spiegazione idonea a dimostrare l'intenzione di riesaminare tale decisione, incorre in una violazione del principio di sussidiarietà. Ciò non esclude, tuttavia, che uno Stato richiedente possa avere bisogno di informazioni relative a una procedura già conclusa, ad esempio qualora vi siano motivi per ritenere che la suddetta decisione possa essere sottoposta a revisione. In simili circostanze, la Svizzera ha comunque il diritto di attendersi adeguate spiegazioni, così da poter comprendere le ragioni poste a fondamento della domanda di assistenza. Resta in ogni caso determinante, ai fini della concessione dell'assistenza amministrativa, il criterio della verosimile rilevanza delle informazioni richieste (cfr. sentenze del TAF A-6473/2020 del 10 agosto 2022 consid. 4.6.2, A-1732/2021 e A-1733/2021 del 23 marzo 2022 consid. 4.6.2, A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 4.6.2, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2 con rinvii). 5.4.3 Nel caso concreto, dagli atti emerge che in data 16 giugno 2022 l'autorità richiedente italiana ha effettivamente portato a termine il controllo fiscale nei confronti di B._______ per gli anni d'imposta dal 2014 al 2020, sulla base dei riscontri probatori in suo possesso (cfr. atto n. 73 dell'inc. AFC), non avendo ricevuto nelle tempistiche auspicate le informazioni richieste con la domanda di assistenza amministrativa (cfr. atto n. 81 dell'inc. AFC). Nel messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2023 l'autorità richiedente italiana ha nondimeno spiegato che, ai sensi della propria legislazione interna, «l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate». Essa ha quindi chiarito di essere ancora interessata alla trasmissione delle informazioni richieste poiché «i dati acquisiti per il tramite della cooperazione internazionale potrebbero costituire "nuovi elementi" la cui "sopravvenuta conoscenza" legittima l'emissione di accertamenti integrativi» (cfr. atto n. 81 dell'inc. AFC). Orbene, già si è detto che le informazioni richieste adempiono il requisito della rilevanza verosimile, circostanza che già di per sé permette di presumere che l'autorità richiedente italiana abbia un interesse attuale alla raccolta delle stesse. In tale contesto, tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), si deve partire dal presupposto che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente - riguardo alla legislazione interna che le permette di riaprire un'indagine fiscale conclusa e l'interesse attuale nell'ottenere le informazioni richieste - sono corrette. D'altro canto, è bene rammentare come, nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa, non spetta in linea di principio alle autorità svizzere chiarire come viene applicato il diritto straniero pertinente. Eventuali violazioni vanno infatti fatte valere in Italia dinanzi alle competenti autorità locali (cfr. tra le altre la sentenza del TAF A-140/2019 del 13 maggio 2019 consid. 5.3 i.f. con riferimenti citati). Per il resto, contrariamente all'opinione della ricorrente, è lecito ritenere, come fatto dall'AFC, che le informazioni di cui si prospetta la trasmissione potrebbero servire all'autorità richiedente italiana a scopo di verifica. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere in ripetute occasioni che lo scopo dell'assistenza amministrativa è precisamente quello di chiarire degli aspetti rimasti oscuri per l'autorità richiedente estera ottenendo informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto (fra le tante DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c; sentenza del TF 2C_228/2023 del 3 maggio 2023 consid. 3.1.1). Le informazioni possono infatti essere qualificate come verosimilmente rilevanti per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno anche quando sono richieste al fine di verificare conoscenze già esistenti, ma non del tutto certe, delle autorità dello Stato richiedente (cfr. sentenze del TAF A-7747/2024 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.3, A-5447/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2.2.3, A-765/2019 del 20 settembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-3791/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 9.2.3.2). Ciò a patto che l'autorità richiedente dimostri in modo almeno approssimativo - come nell'evenienza concreta viene fatto, grazie alle indicazioni fornite nel messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2023 - che persegue tale scopo di verifica (sentenza del TF 2C_455/2021 del 31 maggio 2022 consid. 5.1 [a contrario]). 6. 6.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 22 novembre 2021 adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa italiana o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame. 6.2 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 2 aprile 2024 deve pertanto essere respinto. 7. 7.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dalla ricorrente. 7.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

8. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall'anticipo di pari valore versato a suo tempo dalla ricorrente.

3. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)