opencaselaw.ch

TPF 2021 36

Bundesstrafgericht · 2021-01-01 · Italiano CH

Verletzung der Meldepflicht des Finanzintermediärs

Sachverhalt

In data 10 settembre 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) una notizia di reato concernente il sospetto che Banca B. SA, Lugano si fosse resa colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0; nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015). Mediante decreto penale del 4 settembre 2017 del DFF, A., responsabile per le comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sia presso Banca B. SA che presso Banca C. SA, Lugano, è stato riconosciuto colpevole di violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD, infrazione commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011. A. ha interposto opposizione contro tale decreto penale. Il 22 febbraio 2018, il DFF ha quindi emanato una decisione penale nei confronti di A., riconoscendolo colpevole di violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD. A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (TPF). Con sentenza SK.2018.15 del 18 ottobre 2018 la Corte penale ha assolto A. da ogni capo di imputazione ed ha parzialmente accolto l’istanza di indennità da egli presentata. Con sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 il Tribunale federale ha annullato la decisione impugnata e rinviato la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio.

Nella procedura di rinvio, la Corte penale ha riconosciuto A. colpevole di violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione.

Dai considerandi:

7. 7.1 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a

TPF 2021 36

38

fr. 500’000.–. Se l’autore agisce per negligenza, la multa comminata è di fr. 150’000.– al massimo (cpv. 2).

L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, nella versione in vigore al momento dei fatti, contestati all’imputato, prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari: sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter n. 1 o 305bis CP (n. 1), provengono da un crimine (n. 2), sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio MROS.

Il comportamento punibile in virtù dell’art. 37 LRD è l’omissione di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che imporrebbe tale comunicazione (DE CAPITANI, in: Schmid [curatore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione di cui all’art 9 LRD – che, come le altre norme della LRD, non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma l’integrità della piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3) – non è un dovere di diligenza, bensì un dovere che incombe ad un intermediario finanziario o ad un commerciante in presenza di un sospetto sull’origine criminale di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (THELESKLAF, in: Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli [curatori], GwG Kommentar, 3a ediz. 2019, n. 3 ad art. 9 LRD).

L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LRD in vigore all’epoca dei fatti va riferito ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a persone collegate ad una relazione d’affari (quali conoscenza di una procedura penale o una condanna penale) possono anch’essi condurre ad un sospetto fondato (LUCHSINGER, in: Kunz/Jutzi/Schären [curatori], Geldwäschereigesetz, 2017, n. 21 ad art. 37 LRD).

Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi essere adempiute quattro condizioni cumulative. Secondo le normative in vigore all’epoca dei fatti, l’autore deve anzitutto essere un intermediario finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione d’affari. Inoltre, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. Infine, l’intermediario finanziario deve

TPF 2021 36

39

omettere di effettuare la comunicazione all’ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente o in modo incompleto (ORDOLLI, in: GwG Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD).

7.2 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD sia una persona a cui incombe un tale obbligo giusta l’art. 9 LRD, ossia un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a LRD o un commerciante ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD.

La nozione di intermediario finanziario è definita all’art. 2 cpv. 2 LRD. Secondo tale disposto, sono segnatamente intermediari finanziari le banche secondo l’art. 1a della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0).

Nel caso concreto sia Banca C. SA che Banca B. SA, società anonime il cui scopo era l’esercizio dell’attività bancaria, ricadono indubbiamente sotto la definizione di «banca» e devono essere considerate quali intermediari finanziari. […]

7.3 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD esiste solo in presenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (HUTZER, in: Ackermann [curatore], Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di «valori patrimoniali» deve essere interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente principalmente un valore economico, anche le transazioni finanziarie (sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid. 2.2; THELESKLAF, op. cit., n. 9 ad art. 9 LRD).

In casu, il 12 novembre 2007 è stata aperta, presso Banca C. SA, la relazione bancaria 1, conto che, a seguito della fusione tra Banca C. SA e Banca B. SA, è stato ripreso da quest’ultima banca con effetto al 1° gennaio

2011. Vi era dunque una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9 LRD. Nell’ambito della medesima, svariati valori patrimoniali sono transitati sul conto 1. La condizione dell’esistenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari è pertanto adempiuta.

7.4 Relativamente alla terza condizione, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di

TPF 2021 36

40

disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il sospetto fondato implicano l’obbligo di effettuare senza indugio una comunicazione all’Ufficio MROS.

«Sapere» significa che l’intermediario finanziario non ha alcun dubbio in merito al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il cliente ha riferito tale fatto all’intermediario finanziario oppure quando quest’ultimo viene a conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo (HUTZER, op. cit., n. 31 ad art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 24 ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene al sospetto, va considerato che questo può situarsi in diversi stadi che vanno dal vago indizio alla certezza. Da un lato, vi sono casi in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non si impone ancora alla luce dell’insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall’altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la comunicazione perché il sospetto si rivela fondato. La definizione del «sospetto fondato» implica per sua natura un margine di apprezzamento e si presta a discussioni ed interpretazioni (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 37 LRD; HERREN, L’obligation de communiquer les «soupçons fondés» de l’art. 9 LBA, SJ 2019 II pag. 107 e segg.; CASSANI, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d’argent et corruption privée, RPS 2018, pag. 179 e segg.). Secondo il Messaggio, un sospetto fondato non deve raggiungere un grado tale da rasentare l’assoluta certezza. Un sospetto è fondato quando si basa su circostanze insolite, raccolte con cura dall’intermediario finanziario in genere tramite i chiarimenti particolari di cui all’art. 6 LRD. Un sospetto è anche considerato fondato se si basa su un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che i valori patrimoniali derivino da un reato e tale sospetto non ha potuto essere dissipato tramite i chiarimenti supplementari (FF 1996 III 1024; sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 del 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3; HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD). In altre parole, se i chiarimenti supplementari non hanno permesso di dissipare il sospetto, questo deve essere ritenuto fondato (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; v. però LUCHSINGER, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 37 LRD).

Le circostanze all’origine di sospetti fondati sono molteplici. Per determinare la nozione di sospetto fondato si giustifica di riferirsi all’allegato all’ordinanza dell’8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (vOrd-FINMA; RS 955.033.0) e

TPF 2021 36

41

all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18 dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi, abrogata il 1° gennaio 2011 (vOrd-FINMA 1; RS 955.022), normative in vigore all’epoca dei fatti. Tali allegati elencano degli esempi di indizi di riciclaggio; viene precisato che, di regola, la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transazione di riciclaggio ma che il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza (A1 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza esame (A2 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). Ad esempio, sono considerati indizi specifici la frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente (A15 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA), il ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifichi una tale operazione (A17 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA) e, tra gli indizi qualificati, l’esistenza di procedimenti penali contro il cliente per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici (A39 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA).

La dottrina ha indicato quali indizi in tal senso, ad esempio, l’urgenza di effettuare una transazione finanziaria, l’impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto di quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie per chiarificare il retroscena economico della transazione o della relazione d’affari, la notizia pubblicata dai media relativa all’apertura di un procedimento penale concernente un crimine contro il cliente o l’avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari, disposizioni di autorità o altri documenti (HUTZER, op. cit., n. 35 e seg. ad art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; DE CAPITANI, op. cit., n. 40–45 ad art. 9 LRD). Una notizia riportata dai media in principio non fa scattare automaticamente un obbligo di comunicazione, ma rende necessario di effettuare chiarimenti ulteriori giusta l’art. 6 LRD. Va in ogni caso tenuto conto anche della serietà del medium che ha riportato la notizia (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD).

In una decisone del 21 marzo 2018, il Tribunale federale, riprendendo una precedente sentenza della Corte di diritto civile del 27 novembre 2008 (sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 consid. 4.2.2.3), ha precisato che motivi di sospetto possono emergere da indizi esterni al mondo

TPF 2021 36

42

bancario – in particolare da articoli dei media seri che hanno fatto ricerche specifiche – come pure che già un simple doute riferito, ad esempio, alla possibilità che i valori patrimoniali provengano da un crimine, giustifica un obbligo di comunicazione. Secondo tale giurisprudenza, in sostanza, in caso di dubbio l’intermediario finanziario deve procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD (sentenza del Tribunale federale 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.9; 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.5.1). La tesi del Tribunale federale secondo cui un simple doute giustifica un obbligo di comunicazione, non è tuttavia condivisa da parte della dottrina (v. HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene alle notizie apparse sui media, può essere ritenuto che se i medesimi riportano di una sentenza penale o una messa in stato d’accusa, il sospetto potrebbe essere fondato già solo su tale base; se per contro i media riferiscono «solo» dell’apertura di un’inchiesta o dell’esistenza di sospetti, in assenza di altri elementi, il sospetto – di principio – non è ancora tale da giustificare un obbligo di comunicazione all’Ufficio MROS. Va inoltre considerato che rilevante è il legame materiale tra il reato ed i valori patrimoniali, un sospetto sul cliente rappresenta invece solo un elemento a sostegno (HUTZER, op. cit., n. 37 e seg. ad art. 9 LRD). LUCHSINGER cita il caso di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari che proverrebbero da una persona contro la quale l’intermediario sa – tramite fonti sicure, quali una decisione di un’autorità di perseguimento penale o un articolo dei media degni di fiducia – essere stato aperto un procedimento penale per un crimine: in questa evenienza, il sospetto fondato sarebbe dato. Se invece il legame apparisse solo possibile o probabile, esisterebbero in genere unicamente indizi che giustificherebbero un diritto di comunicazione all’ufficio MROS giusta l’art. 305ter cpv. 2 CP (LUCHSINGER, op. cit., n. 29 e segg. ad art. 37 LRD). A parere di HUTZER, se i valori depositati su una relazione bancaria di un cliente a cui i media attribuiscono un reato di truffa provengono chiaramente da un’attività lecita o da un periodo molto anteriore ai fatti ipotizzati, non è invece dato il legame tra il reato ed i valori patrimoniali (HUTZER, op. cit., n. 38 ad art. 9 LRD).

Va inoltre considerato che il crimine su cui si concentra il sospetto e che è all’origine dei valori patrimoniali può essere commesso sia in Svizzera che all’estero; in quest’ultimo caso occorre verificare se, fosse stato commesso in Svizzera, costituirebbe un crimine secondo la legislazione elvetica. Non è necessario che l’intermediario finanziario identifichi la fattispecie con un crimine preciso, ma è sufficiente che possa includerla in un determinato gruppo di reati. Deve comunque esservi il sospetto che i valori patrimoniali

TPF 2021 36

43

in questione provengano effettivamente da un crimine, che vi sia dunque il sospetto fondato circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra i valori patrimoniali ed il crimine (THELESKLAF, op. cit., n. 13 ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 43 e seg. ad art. 37 LRD).

La valutazione se e in quale momento sussisteva un obbligo di comunicazione deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante; il fatto che, a posteriori, venga ritenuto che i valori patrimoniali potevano effettivamente provenire da un crimine, non è rilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.7 non pubblicato in DTF 142 IV 276; sentenze del Tribunale penale federale CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.5; SK.2017.54 del 10 dicembre 2017 consid. 2.2.3.2).

[…]

7.5 La quarta condizione è la mancata, tardiva o incompleta comunicazione all’Ufficio MROS. La violazione dell’obbligo di comunicazione è un reato di omissione, ossia un reato per il quale la semplice omissione di un’azione richiesta e possibile è punita con una sanzione. La concretizzazione delle conseguenze relative all’omissione non è necessaria per considerare il reato adempiuto (HILF, in: Geldwäschereigesetz, op. cit., n. 21 ad art. 37 LRD). Il reato di cui all’art. 37 LRD è inoltre un reato di messa in pericolo astratto, un reato di durata astratto. Fintanto che perdura l’obbligo di comunicazione, la violazione del medesimo rimane possibile (ORDOLLI, op. cit., n. 4 ad art. 37 LRD).

Giusta l’art. 9 LRD, la comunicazione deve essere effettuata senza indugio. Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell’obbligo di comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è conoscenza, rispettivamente sospetto fondato in merito alla situazione sottoposta all’obbligo di comunicazione, come pure quando una tale conoscenza o un tale sospetto fondato avrebbe dovuto concretizzarsi e la comunicazione non viene effettuata. Questo è il caso segnatamente dal momento in cui sono stati intrapresi – rispettivamente avrebbero dovuto essere intrapresi – dei chiarimenti giusta l’art. 6 LRD che non hanno permesso di dissipare il sospetto. Le chiarificazioni complementari devono essere intraprese non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili (art. 16 vOrd-FINMA; art. 20 vOrd-FINMA 1).

Una comunicazione deve essere effettuata senza indugio non appena ne sono dati i presupposti, anche quando il chiarimento delle circostanze dura

TPF 2021 36

44

nel tempo. Un ritardo nei chiarimenti non costituisce un motivo per omettere o ritardare la comunicazione all’ufficio MROS. L’interpretazione del concetto «senza indugio» è soggetta ad un margine di apprezzamento. Essa può variare a seconda del caso concreto, in quanto è opportuno considerare la rappresentazione soggettiva dell’intermediario finanziario (THELESKLAF, op. cit., n. 17 ad art. 9 LRD; HILF, op. cit., n. 23 art. 37 LRD). In caso di disputa, è comunque necessario riferirsi ad un criterio oggettivo, ossia al momento in cui un intermediario finanziario diligente avrebbe considerato il sospetto come fondato (HUTZER, op. cit., n. 24 ad art. 9 LRD).

Quale reato di messa in pericolo astratto, l’art. 37 LRD non presuppone che gli averi patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengano effettivamente da un crimine o ricadano tra le altre fattispecie elencate all’art. 9 LRD. Nel momento in cui le condizioni dell’art. 9 LRD sono adempiute e l’intermediario finanziario non effettua ciononostante la comunicazione senza indugio, questo ricade nel campo di applicazione dell’art. 37 cpv. 1 LRD. Se, in una simile costellazione, egli omette di effettuare la comunicazione, la ritarda o la effettua in modo incompleto, egli decide o assume il rischio di violare il proprio obbligo di comunicazione (ORDOLLI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD).

[In concreto], l’informativa all’Ufficio MROS è stata trasmessa solo il 9 maggio 2011 (riferita tuttavia ad F.) dopo l’invio il 26/28 aprile 2011 della documentazione al MPC e dopo che D., direttamente o per tramite di terzi, aveva praticamente svuotato il conto 1. [Sulla base dei fatti accertati nella presente fattispecie], risulta che la condizione dell’omessa o tardiva comunicazione è dunque adempiuta nel caso concreto.

11. Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere ritenuto colpevole di una violazione dell’obbligo di comunicazione commessa intenzionalmente giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, oppure per negligenza giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD.

11.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 al. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se

TPF 2021 36

45

l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 al. 3 CP).

Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi. La nozione di dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del diritto penale, incluse le leggi speciali (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato questo risultato (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 17 ad art. 12 CP).

Se l’agente non è reo confesso, la verifica dell’intenzionalità può di norma essere fatta solo in base all’esperienza e ad elementi esteriori, che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (v. DTF 121 IV 249 consid. 3a/aa; 130 IV 58 consid. 8.2–8.5).

In contrapposizione all’infrazione intenzionale, la negligenza presuppone che l’autore non abbia l’intenzione di ledere o mettere in pericolo un bene giuridico protetto. Perché l’autore sia punibile, egli deve avere commesso una mancanza a lui imputabile dal profilo soggettivo. Come le infrazioni intenzionali, anche quelle per negligenza possono essere commesse tramite omissione. La negligenza può essere cosciente – quando l’autore ritiene che il risultato non si realizzi – o incosciente – quando l’autore non intravvede le conseguenze del suo comportano sebbene avrebbe potuto e dovuto prevederle (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 28 e segg. ad art. 12 CP).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza consapevole è ardua: in effetti, in entrambi i casi l’autore è consapevole della possibilità o del rischio che l’infrazione si realizzi. Tuttavia, nel caso di negligenza consapevole, l’autore crede che il risultato che ha intravvisto come possibile non si realizzerà e dunque che il rischio che l’infrazione venga commessa

TPF 2021 36

46

non si concretizzerà. In sostanza, l’autore intravvede il rischio, ma decide di agire comunque, essendo convinto che il rischio non si realizzerà. Per contro, in caso di dolo eventuale, l’autore considera la possibilità che l’infrazione si realizzi e accetta tale rischio (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Per ritenere se si sia in presenza di negligenza consapevole o dolo eventuale, in assenza di confessioni, il giudice dovrà fondarsi su un’analisi delle circostanze, tra cui figurano l’importanza del rischio conosciuto dall’autore, la realizzazione dello stato di fatto legale, l’intensità della violazione del dovere di diligenza, il movente e la maniera in cui ha agito (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP). Maggiore è la possibilità che l’infrazione si realizzi, più il giudice sarà incline a ritenere che l’autore, decidendo di agire, aveva accettato la possibilità che il rischio si realizzasse. Nel dubbio occorre tuttavia propendere, trattandosi di una questione di fatto, per la negligenza consapevole (in dubio pro reo; v. CORBOZ, Commentaire romand, 2009, n. 70 e segg. ad art. 12 CP).

11.2 Con specifico riferimento all’infrazione intenzionale ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD, affinché possa essere ritenuta tale fattispecie, l’intermediario finanziario deve, consapevolmente e volontariamente, omettere di effettuare la comunicazione richiesta dall’art. 9 LRD. Il dolo eventuale è realizzato allorquando l’intermediario finanziario sa o presume che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari potrebbero provenire da un crimine ma ciò nonostante si astiene dal chiarire le circostanze giusta l’art. 6 LRD e non effettua la comunicazione di cui all’art. 9 LRD. In altre parole, egli accetta la situazione (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.6.1 non pubblicato in DTF 142 IV 276; ORDOLLI, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 37 LRD). Ciò è anche il caso per l’intermediario finanziario che ha constatato l’esistenza di circostanze insolite o ha riscontrato degli elementi atti a far supporre un’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali e non ha ottenuto dal cliente spiegazioni soddisfacenti, non ritiene il tutto particolarmente preoccupante e lascia «correre il rischio» (DE CAPITANI, op. cit., n. 20 ad art. 37 LRD).

Per contro, viola per negligenza l’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD l’intermediario finanziario che, facendo prova dell’attenzione richiesta, avrebbe dovuto riconoscere l’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari. L’intermediario finanziario che non ha avuto sospetti fondati ai sensi dell’art. 9 LRD per il semplice fatto di non essersi conformato agli obblighi di chiarimento previsti dalla LRD e ha dunque agito per effetto di una supposizione erronea

TPF 2021 36

47

delle circostanze di fatto evitabile, è punibile giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD (art. 13 cpv. 2 CP; ORDOLLI, op. cit., n. 12 ad art. 37 LRD).

11.3 In concreto, A. era informato dal 7 settembre 2010 dell’esistenza di criticità in merito al conto 1 ed al suo avente diritto economico: egli sapeva che il nominativo di D. era emerso durante un matching tra la banca dati di World-Check e la banca dati dei clienti di Banca C. SA. Più precisamente, A. sapeva che D. risultava indagato per truffa al Comune di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, come pure che la movimentazione del conto era avvenuta tramite versamenti a contanti, che non esisteva documentazione a supporto e non si poteva dunque escludere un collegamento con le vicende emerse dal World-Check, come pure che il saldo del conto ammontava a fr. 1’137’000.–.

Dagli atti emerge una e-mail del 3 settembre 2010, quando, nell’ambito di una due diligence effettuata da Banca B. SA su Banca C. SA nell’ottica della fusione, i risultati del World-Check effettuato a luglio da S., incluso il conto 1, erano stati trasmessi e approfonditi da S. con la signora DD. di Banca B. SA. Tali informazioni, a dire di A., gli erano sì note, ma solo a livello generico, nel senso che S. gli avrebbe fatto presente dello screening effettuato a luglio 2010 e delle casistiche emerse, che avrebbe voluto portare al successivo comitato Due Diligence del 7 settembre 2010, senza tuttavia indicargli alcun nominativo («D: Del risultato del World-Check, in cui ci si riferiva anche a 1, Lei è venuto a sapere prima del 7 settembre 2010 da S.? R: No, mi aveva parlato solo di risultanze, senza specificare quali. Ha parlato di risultanze, mi aveva detto un tot di casi, dicendo che li avrebbe portati in comitato. Dunque di 1 non ho saputo da S. prima del Comitato. Né ho fatto un’analisi dei casi da lei proposti prima del Comitato»).

Dalle stesse affermazioni di A., gli era dunque noto addirittura già prima del 7 settembre 2010 che vi erano dei casi problematici emersi dal matching con World-Check, ciò che imponeva, data la sua funzione e formazione, una particolare attenzione.

Una particolare attenzione di A. si imponeva ancor di più ritenuto che egli era assolutamente conscio dell’importanza delle normative antiriciclaggio, tant’è che egli medesimo ha affermato che «il settore antiriciclaggio per una banca è uno dei più importanti», che è «un settore sensibile». E che proprio lui, ritenuta l’importanza particolare di tale aspetto, aveva da un lato accolto la proposta di S. di effettuare in Banca C. SA, anziché uno screening World- Check annuale, uno mensile; dall’altro, voluto che fosse il Comitato Due Diligence (di cui era membro e in cui aveva voluto sedessero il Presidente

TPF 2021 36

48

BB., almeno due membri della DG – che erano anche capi del private banking e quindi dei consulenti – e il Compliance Officer) ad occuparsi delle segnalazioni MROS. Per quanto concerne poi i contatti con l’Ufficio MROS e la Procura, vista la delicatezza dei temi, ha dichiarato di volersene occupare personalmente.

In concreto A. – che già era stato informato da S. prima della riunione del 7 settembre 2010 dell’esistenza di casistiche emerse dal controllo World- Check di luglio 2010 – è venuto a conoscenza delle criticità e dei nominativi emersi da tale controllo (i quali, come da lui affermato, erano tutt’al più «una decina») al più tardi il 7 settembre 2010. Egli disponeva, già a tale data, di elementi qualificati che giustificavano un sospetto fondato e che erano sufficienti per una comunicazione; elementi che, per medesima ammissione di A., erano «critici». Tali elementi, in casu l’alimentazione a contanti (in ogni caso almeno in parte) senza documentazione a supporto e l’esistenza di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale federale CA.2010.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.2; v. anche allegati alla vORD-FINMA 1 e alla vORD-FINMA, supra consid. 7.4) a carico dell’avente diritto economico del conto, fondavano in effetti già di per sé un sospetto fondato in merito alla possibile provenienza da un crimine dei valori patrimoniali depositati sulla relazione 1.

A tale data, la situazione in quanto tale imponeva dunque, già sulla base delle informazioni a lui note e indipendentemente dall’eventuale blocco del conto, una comunicazione immediata all’ufficio MROS. Pur ammettendo un lasso di tempo di 15 giorni per allestire la segnalazione all’Ufficio MROS, questa avrebbe dunque dovuto avvenire, al più tardi, il 23 settembre 2010.

11.4 Ma ad ogni modo, anche volendo seguire la tesi del Comitato Due Diligence (di cui A. era parte), che al 7 settembre 2010 ha ritenuto di far effettuare ulteriori approfondimenti, non si giunge ad una diversa conclusione. In effetti, A. era edotto del fatto che il Comitato del 7 settembre 2010 aveva approvato le valutazioni della Compliance Officer «fatte salve alcune decisioni ulteriori», ossia che la problematica non era considerata conclusa per il Comitato. Al 22 settembre 2010, quando S. lo aveva riferito al Comitato, A. era altresì informato che le istruzioni impartite (ossia la richiesta di effettuare chiarimenti supplementari) non erano ancora state attuate né dalla Compliance Officer S. né dalla consulente responsabile del conto. Gli era dunque noto al 22 settembre 2010 che tale misura decisa dal Comitato al 7 settembre 2010 non era stata intrapresa ed egli avrebbe dunque dovuto, indilatamente, cioè il giorno

TPF 2021 36

49

successivo, allestire la contestata segnalazione. Per contro, né a tale data, né successivamente si è attivato in qualche modo.

Irrilevante in concreto il fatto che A. avesse dato per scontato che le misure cautelative (con particolare riferimento al blocco del conto) decise il 7 settembre 2010 fossero state attuate, né che egli non abbia più ricevuto alcuna informazione in merito al conto 1. Anche in presenza di un blocco, non si giustifica comunque di attendere per una comunicazione all’ufficio MROS: in difetto di che situazioni «a rischio» potrebbero procrastinarsi sine die. A tale proposito, non è comunque chiaro a questa Corte come A. potesse pensare che il conto fosse bloccato, quando egli medesimo ha affermato di avere saputo, il 22 settembre 2010, che quanto deciso in sede di Comitato del 7 settembre 2010 non era stato attuato e che comunque, anche successivamente, non gli era noto il seguito dato alle misure ivi decise.

11.5 A., nelle cui competenze e funzioni in quanto responsabile del Dipartimento Compliance e membro del Comitato Due Diligence (istanza incaricata, secondo le direttive interne di Banca C. SA, delle decisioni in merito alle segnalazioni all’Ufficio MROS), rientravano sia gli obblighi di cui all’art. 9 LRD che quelli di cui all’art. 6 LRD (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 e 3), avrebbe dovuto effettuare tempestivamente la segnalazione all’Ufficio MROS. Egli avrebbe potuto e dovuto attivarsi maggiormente vista la situazione e procedere autonomamente e immediatamente ad effettuare una comunicazione all’Ufficio MROS in tal senso. Ciò a maggior ragione, come più volte ribadito, considerato l’importo ragguardevole presente sulla relazione (fr. 1’137’000.–), somma derivante da alimentazione tramite versamenti per contanti, senza che esistesse documentazione a supporto e pertanto che doveva far nascere un’attenzione particolare in merito alla possibile origine criminale dei valori, anche nell’ottica di una futura possibile confisca. Per definizione infatti, ogni apporto a contanti richiede da parte di un bancario (e A. era persona di esperienza in ambito bancario), una maggiore attenzione.

Ad abundantiam, a nulla giova ad A. prevalersi del fatto che, a suo dire, verificare che le misure decise dal comitato del 7 settembre 2010 venissero messe in atto, non fosse suo compito. Già al 7 settembre 2010 gli era infatti nota la situazione critica del conto 1, che di per sé già imponeva una segnalazione e ciò indipendentemente dall’eventuale blocco cautelativo interno della relazione, o dall’inserimento della watch list o dall’upgrade del rischio a rating R2.

TPF 2021 50

50

11.6 Considerato tutto quanto precede, a mente di questa Corte, A., in violazione ai propri obblighi quale membro del Comitato Due Diligence (v. DTF 122 IV 103 consid. VI.2/d/bb) e responsabile del Dipartimento Compliance, non ha intrapreso i passi necessari per una comunicazione a MROS ma ha accettato la possibilità che l’infrazione si realizzasse e se ne è accollato il rischio.

Egli ha pertanto, almeno per dolo eventuale, violato i suoi doveri giusta l’art. 9 LRD e va dunque ritenuto responsabile a norma dell’art. 37 cpv. 1 LRD.

TPF 2021 50

6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Banque A. SA contre Ministère public de la Confédération, Police judiciaire fédérale du 5 novembre 2020 (BB.2020.240)

Recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition; droit de refuser de s’auto-incriminer et de collaborer

Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP

Recevabilité du recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition (consid. 3). Dans le cas d’espèce, la manière de procéder des policiers durant la perquisition n’a pas violé le principe nemo tenetur (consid. 4).

Beschwerde gegen Verfahrenshandlungen der Polizei während einer Hausdurchsuchung; Recht auf Verweigerung der Selbstbelastung und der Mitwirkung

Art. 113 Abs. 2, 140, 393 Abs. 1 lit. a StPO

Zulässigkeit der Beschwerde gegen während einer Hausdurchsuchung ergangene Verfahrenshandlungen der Polizei (E. 3). In casu kein Verstoss gegen den Grundsatz nemo tenetur durch die Vorgehensweise der Polizei während der Hausdurchsuchung (E. 4).

Reclamo contro gli atti procedurali della polizia nel corso di una perquisizione; diritto di rifiutarsi di autoincriminarsi e di collaborare

Art. 113 cpv. 2, 140, 393 cpv. 1 lett. a CPP

Erwägungen (13 Absätze)

E. 7.1 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a

TPF 2021 36

38

fr. 500’000.–. Se l’autore agisce per negligenza, la multa comminata è di fr. 150’000.– al massimo (cpv. 2).

L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, nella versione in vigore al momento dei fatti, contestati all’imputato, prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari: sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter n. 1 o 305bis CP (n. 1), provengono da un crimine (n. 2), sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio MROS.

Il comportamento punibile in virtù dell’art. 37 LRD è l’omissione di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che imporrebbe tale comunicazione (DE CAPITANI, in: Schmid [curatore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione di cui all’art 9 LRD – che, come le altre norme della LRD, non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma l’integrità della piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3) – non è un dovere di diligenza, bensì un dovere che incombe ad un intermediario finanziario o ad un commerciante in presenza di un sospetto sull’origine criminale di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (THELESKLAF, in: Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli [curatori], GwG Kommentar, 3a ediz. 2019, n. 3 ad art. 9 LRD).

L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LRD in vigore all’epoca dei fatti va riferito ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a persone collegate ad una relazione d’affari (quali conoscenza di una procedura penale o una condanna penale) possono anch’essi condurre ad un sospetto fondato (LUCHSINGER, in: Kunz/Jutzi/Schären [curatori], Geldwäschereigesetz, 2017, n. 21 ad art. 37 LRD).

Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi essere adempiute quattro condizioni cumulative. Secondo le normative in vigore all’epoca dei fatti, l’autore deve anzitutto essere un intermediario finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione d’affari. Inoltre, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. Infine, l’intermediario finanziario deve

TPF 2021 36

39

omettere di effettuare la comunicazione all’ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente o in modo incompleto (ORDOLLI, in: GwG Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD).

E. 7.2 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD sia una persona a cui incombe un tale obbligo giusta l’art. 9 LRD, ossia un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a LRD o un commerciante ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD.

La nozione di intermediario finanziario è definita all’art. 2 cpv. 2 LRD. Secondo tale disposto, sono segnatamente intermediari finanziari le banche secondo l’art. 1a della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0).

Nel caso concreto sia Banca C. SA che Banca B. SA, società anonime il cui scopo era l’esercizio dell’attività bancaria, ricadono indubbiamente sotto la definizione di «banca» e devono essere considerate quali intermediari finanziari. […]

E. 7.3 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD esiste solo in presenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (HUTZER, in: Ackermann [curatore], Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di «valori patrimoniali» deve essere interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente principalmente un valore economico, anche le transazioni finanziarie (sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid. 2.2; THELESKLAF, op. cit., n. 9 ad art. 9 LRD).

In casu, il 12 novembre 2007 è stata aperta, presso Banca C. SA, la relazione bancaria 1, conto che, a seguito della fusione tra Banca C. SA e Banca B. SA, è stato ripreso da quest’ultima banca con effetto al 1° gennaio

2011. Vi era dunque una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9 LRD. Nell’ambito della medesima, svariati valori patrimoniali sono transitati sul conto 1. La condizione dell’esistenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari è pertanto adempiuta.

E. 7.4 Relativamente alla terza condizione, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di

TPF 2021 36

40

disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il sospetto fondato implicano l’obbligo di effettuare senza indugio una comunicazione all’Ufficio MROS.

«Sapere» significa che l’intermediario finanziario non ha alcun dubbio in merito al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il cliente ha riferito tale fatto all’intermediario finanziario oppure quando quest’ultimo viene a conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo (HUTZER, op. cit., n. 31 ad art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 24 ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene al sospetto, va considerato che questo può situarsi in diversi stadi che vanno dal vago indizio alla certezza. Da un lato, vi sono casi in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non si impone ancora alla luce dell’insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall’altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la comunicazione perché il sospetto si rivela fondato. La definizione del «sospetto fondato» implica per sua natura un margine di apprezzamento e si presta a discussioni ed interpretazioni (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 37 LRD; HERREN, L’obligation de communiquer les «soupçons fondés» de l’art. 9 LBA, SJ 2019 II pag. 107 e segg.; CASSANI, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d’argent et corruption privée, RPS 2018, pag. 179 e segg.). Secondo il Messaggio, un sospetto fondato non deve raggiungere un grado tale da rasentare l’assoluta certezza. Un sospetto è fondato quando si basa su circostanze insolite, raccolte con cura dall’intermediario finanziario in genere tramite i chiarimenti particolari di cui all’art. 6 LRD. Un sospetto è anche considerato fondato se si basa su un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che i valori patrimoniali derivino da un reato e tale sospetto non ha potuto essere dissipato tramite i chiarimenti supplementari (FF 1996 III 1024; sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 del 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3; HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD). In altre parole, se i chiarimenti supplementari non hanno permesso di dissipare il sospetto, questo deve essere ritenuto fondato (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; v. però LUCHSINGER, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 37 LRD).

Le circostanze all’origine di sospetti fondati sono molteplici. Per determinare la nozione di sospetto fondato si giustifica di riferirsi all’allegato all’ordinanza dell’8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (vOrd-FINMA; RS 955.033.0) e

TPF 2021 36

41

all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18 dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi, abrogata il 1° gennaio 2011 (vOrd-FINMA 1; RS 955.022), normative in vigore all’epoca dei fatti. Tali allegati elencano degli esempi di indizi di riciclaggio; viene precisato che, di regola, la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transazione di riciclaggio ma che il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza (A1 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza esame (A2 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). Ad esempio, sono considerati indizi specifici la frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente (A15 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA), il ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifichi una tale operazione (A17 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA) e, tra gli indizi qualificati, l’esistenza di procedimenti penali contro il cliente per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici (A39 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA).

La dottrina ha indicato quali indizi in tal senso, ad esempio, l’urgenza di effettuare una transazione finanziaria, l’impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto di quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie per chiarificare il retroscena economico della transazione o della relazione d’affari, la notizia pubblicata dai media relativa all’apertura di un procedimento penale concernente un crimine contro il cliente o l’avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari, disposizioni di autorità o altri documenti (HUTZER, op. cit., n. 35 e seg. ad art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; DE CAPITANI, op. cit., n. 40–45 ad art. 9 LRD). Una notizia riportata dai media in principio non fa scattare automaticamente un obbligo di comunicazione, ma rende necessario di effettuare chiarimenti ulteriori giusta l’art. 6 LRD. Va in ogni caso tenuto conto anche della serietà del medium che ha riportato la notizia (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD).

In una decisone del 21 marzo 2018, il Tribunale federale, riprendendo una precedente sentenza della Corte di diritto civile del 27 novembre 2008 (sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 consid. 4.2.2.3), ha precisato che motivi di sospetto possono emergere da indizi esterni al mondo

TPF 2021 36

42

bancario – in particolare da articoli dei media seri che hanno fatto ricerche specifiche – come pure che già un simple doute riferito, ad esempio, alla possibilità che i valori patrimoniali provengano da un crimine, giustifica un obbligo di comunicazione. Secondo tale giurisprudenza, in sostanza, in caso di dubbio l’intermediario finanziario deve procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD (sentenza del Tribunale federale 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.9; 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.5.1). La tesi del Tribunale federale secondo cui un simple doute giustifica un obbligo di comunicazione, non è tuttavia condivisa da parte della dottrina (v. HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene alle notizie apparse sui media, può essere ritenuto che se i medesimi riportano di una sentenza penale o una messa in stato d’accusa, il sospetto potrebbe essere fondato già solo su tale base; se per contro i media riferiscono «solo» dell’apertura di un’inchiesta o dell’esistenza di sospetti, in assenza di altri elementi, il sospetto – di principio – non è ancora tale da giustificare un obbligo di comunicazione all’Ufficio MROS. Va inoltre considerato che rilevante è il legame materiale tra il reato ed i valori patrimoniali, un sospetto sul cliente rappresenta invece solo un elemento a sostegno (HUTZER, op. cit., n. 37 e seg. ad art. 9 LRD). LUCHSINGER cita il caso di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari che proverrebbero da una persona contro la quale l’intermediario sa – tramite fonti sicure, quali una decisione di un’autorità di perseguimento penale o un articolo dei media degni di fiducia – essere stato aperto un procedimento penale per un crimine: in questa evenienza, il sospetto fondato sarebbe dato. Se invece il legame apparisse solo possibile o probabile, esisterebbero in genere unicamente indizi che giustificherebbero un diritto di comunicazione all’ufficio MROS giusta l’art. 305ter cpv. 2 CP (LUCHSINGER, op. cit., n. 29 e segg. ad art. 37 LRD). A parere di HUTZER, se i valori depositati su una relazione bancaria di un cliente a cui i media attribuiscono un reato di truffa provengono chiaramente da un’attività lecita o da un periodo molto anteriore ai fatti ipotizzati, non è invece dato il legame tra il reato ed i valori patrimoniali (HUTZER, op. cit., n. 38 ad art. 9 LRD).

Va inoltre considerato che il crimine su cui si concentra il sospetto e che è all’origine dei valori patrimoniali può essere commesso sia in Svizzera che all’estero; in quest’ultimo caso occorre verificare se, fosse stato commesso in Svizzera, costituirebbe un crimine secondo la legislazione elvetica. Non è necessario che l’intermediario finanziario identifichi la fattispecie con un crimine preciso, ma è sufficiente che possa includerla in un determinato gruppo di reati. Deve comunque esservi il sospetto che i valori patrimoniali

TPF 2021 36

43

in questione provengano effettivamente da un crimine, che vi sia dunque il sospetto fondato circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra i valori patrimoniali ed il crimine (THELESKLAF, op. cit., n. 13 ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 43 e seg. ad art. 37 LRD).

La valutazione se e in quale momento sussisteva un obbligo di comunicazione deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante; il fatto che, a posteriori, venga ritenuto che i valori patrimoniali potevano effettivamente provenire da un crimine, non è rilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.7 non pubblicato in DTF 142 IV 276; sentenze del Tribunale penale federale CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.5; SK.2017.54 del 10 dicembre 2017 consid. 2.2.3.2).

[…]

E. 7.5 La quarta condizione è la mancata, tardiva o incompleta comunicazione all’Ufficio MROS. La violazione dell’obbligo di comunicazione è un reato di omissione, ossia un reato per il quale la semplice omissione di un’azione richiesta e possibile è punita con una sanzione. La concretizzazione delle conseguenze relative all’omissione non è necessaria per considerare il reato adempiuto (HILF, in: Geldwäschereigesetz, op. cit., n. 21 ad art. 37 LRD). Il reato di cui all’art. 37 LRD è inoltre un reato di messa in pericolo astratto, un reato di durata astratto. Fintanto che perdura l’obbligo di comunicazione, la violazione del medesimo rimane possibile (ORDOLLI, op. cit., n. 4 ad art. 37 LRD).

Giusta l’art. 9 LRD, la comunicazione deve essere effettuata senza indugio. Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell’obbligo di comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è conoscenza, rispettivamente sospetto fondato in merito alla situazione sottoposta all’obbligo di comunicazione, come pure quando una tale conoscenza o un tale sospetto fondato avrebbe dovuto concretizzarsi e la comunicazione non viene effettuata. Questo è il caso segnatamente dal momento in cui sono stati intrapresi – rispettivamente avrebbero dovuto essere intrapresi – dei chiarimenti giusta l’art. 6 LRD che non hanno permesso di dissipare il sospetto. Le chiarificazioni complementari devono essere intraprese non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili (art. 16 vOrd-FINMA; art. 20 vOrd-FINMA 1).

Una comunicazione deve essere effettuata senza indugio non appena ne sono dati i presupposti, anche quando il chiarimento delle circostanze dura

TPF 2021 36

44

nel tempo. Un ritardo nei chiarimenti non costituisce un motivo per omettere o ritardare la comunicazione all’ufficio MROS. L’interpretazione del concetto «senza indugio» è soggetta ad un margine di apprezzamento. Essa può variare a seconda del caso concreto, in quanto è opportuno considerare la rappresentazione soggettiva dell’intermediario finanziario (THELESKLAF, op. cit., n. 17 ad art. 9 LRD; HILF, op. cit., n. 23 art. 37 LRD). In caso di disputa, è comunque necessario riferirsi ad un criterio oggettivo, ossia al momento in cui un intermediario finanziario diligente avrebbe considerato il sospetto come fondato (HUTZER, op. cit., n. 24 ad art.

E. 9 LRD).

Quale reato di messa in pericolo astratto, l’art. 37 LRD non presuppone che gli averi patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengano effettivamente da un crimine o ricadano tra le altre fattispecie elencate all’art. 9 LRD. Nel momento in cui le condizioni dell’art. 9 LRD sono adempiute e l’intermediario finanziario non effettua ciononostante la comunicazione senza indugio, questo ricade nel campo di applicazione dell’art. 37 cpv. 1 LRD. Se, in una simile costellazione, egli omette di effettuare la comunicazione, la ritarda o la effettua in modo incompleto, egli decide o assume il rischio di violare il proprio obbligo di comunicazione (ORDOLLI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD).

[In concreto], l’informativa all’Ufficio MROS è stata trasmessa solo il 9 maggio 2011 (riferita tuttavia ad F.) dopo l’invio il 26/28 aprile 2011 della documentazione al MPC e dopo che D., direttamente o per tramite di terzi, aveva praticamente svuotato il conto 1. [Sulla base dei fatti accertati nella presente fattispecie], risulta che la condizione dell’omessa o tardiva comunicazione è dunque adempiuta nel caso concreto.

E. 11 Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere ritenuto colpevole di una violazione dell’obbligo di comunicazione commessa intenzionalmente giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, oppure per negligenza giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD.

E. 11.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 al. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se

TPF 2021 36

45

l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 al. 3 CP).

Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi. La nozione di dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del diritto penale, incluse le leggi speciali (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato questo risultato (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 17 ad art. 12 CP).

Se l’agente non è reo confesso, la verifica dell’intenzionalità può di norma essere fatta solo in base all’esperienza e ad elementi esteriori, che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (v. DTF 121 IV 249 consid. 3a/aa; 130 IV 58 consid. 8.2–8.5).

In contrapposizione all’infrazione intenzionale, la negligenza presuppone che l’autore non abbia l’intenzione di ledere o mettere in pericolo un bene giuridico protetto. Perché l’autore sia punibile, egli deve avere commesso una mancanza a lui imputabile dal profilo soggettivo. Come le infrazioni intenzionali, anche quelle per negligenza possono essere commesse tramite omissione. La negligenza può essere cosciente – quando l’autore ritiene che il risultato non si realizzi – o incosciente – quando l’autore non intravvede le conseguenze del suo comportano sebbene avrebbe potuto e dovuto prevederle (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 28 e segg. ad art. 12 CP).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza consapevole è ardua: in effetti, in entrambi i casi l’autore è consapevole della possibilità o del rischio che l’infrazione si realizzi. Tuttavia, nel caso di negligenza consapevole, l’autore crede che il risultato che ha intravvisto come possibile non si realizzerà e dunque che il rischio che l’infrazione venga commessa

TPF 2021 36

46

non si concretizzerà. In sostanza, l’autore intravvede il rischio, ma decide di agire comunque, essendo convinto che il rischio non si realizzerà. Per contro, in caso di dolo eventuale, l’autore considera la possibilità che l’infrazione si realizzi e accetta tale rischio (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Per ritenere se si sia in presenza di negligenza consapevole o dolo eventuale, in assenza di confessioni, il giudice dovrà fondarsi su un’analisi delle circostanze, tra cui figurano l’importanza del rischio conosciuto dall’autore, la realizzazione dello stato di fatto legale, l’intensità della violazione del dovere di diligenza, il movente e la maniera in cui ha agito (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP). Maggiore è la possibilità che l’infrazione si realizzi, più il giudice sarà incline a ritenere che l’autore, decidendo di agire, aveva accettato la possibilità che il rischio si realizzasse. Nel dubbio occorre tuttavia propendere, trattandosi di una questione di fatto, per la negligenza consapevole (in dubio pro reo; v. CORBOZ, Commentaire romand, 2009, n. 70 e segg. ad art. 12 CP).

E. 11.2 Con specifico riferimento all’infrazione intenzionale ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD, affinché possa essere ritenuta tale fattispecie, l’intermediario finanziario deve, consapevolmente e volontariamente, omettere di effettuare la comunicazione richiesta dall’art. 9 LRD. Il dolo eventuale è realizzato allorquando l’intermediario finanziario sa o presume che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari potrebbero provenire da un crimine ma ciò nonostante si astiene dal chiarire le circostanze giusta l’art. 6 LRD e non effettua la comunicazione di cui all’art. 9 LRD. In altre parole, egli accetta la situazione (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.6.1 non pubblicato in DTF 142 IV 276; ORDOLLI, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 37 LRD). Ciò è anche il caso per l’intermediario finanziario che ha constatato l’esistenza di circostanze insolite o ha riscontrato degli elementi atti a far supporre un’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali e non ha ottenuto dal cliente spiegazioni soddisfacenti, non ritiene il tutto particolarmente preoccupante e lascia «correre il rischio» (DE CAPITANI, op. cit., n. 20 ad art. 37 LRD).

Per contro, viola per negligenza l’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD l’intermediario finanziario che, facendo prova dell’attenzione richiesta, avrebbe dovuto riconoscere l’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari. L’intermediario finanziario che non ha avuto sospetti fondati ai sensi dell’art. 9 LRD per il semplice fatto di non essersi conformato agli obblighi di chiarimento previsti dalla LRD e ha dunque agito per effetto di una supposizione erronea

TPF 2021 36

47

delle circostanze di fatto evitabile, è punibile giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD (art. 13 cpv. 2 CP; ORDOLLI, op. cit., n. 12 ad art. 37 LRD).

E. 11.3 In concreto, A. era informato dal 7 settembre 2010 dell’esistenza di criticità in merito al conto 1 ed al suo avente diritto economico: egli sapeva che il nominativo di D. era emerso durante un matching tra la banca dati di World-Check e la banca dati dei clienti di Banca C. SA. Più precisamente, A. sapeva che D. risultava indagato per truffa al Comune di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, come pure che la movimentazione del conto era avvenuta tramite versamenti a contanti, che non esisteva documentazione a supporto e non si poteva dunque escludere un collegamento con le vicende emerse dal World-Check, come pure che il saldo del conto ammontava a fr. 1’137’000.–.

Dagli atti emerge una e-mail del 3 settembre 2010, quando, nell’ambito di una due diligence effettuata da Banca B. SA su Banca C. SA nell’ottica della fusione, i risultati del World-Check effettuato a luglio da S., incluso il conto 1, erano stati trasmessi e approfonditi da S. con la signora DD. di Banca B. SA. Tali informazioni, a dire di A., gli erano sì note, ma solo a livello generico, nel senso che S. gli avrebbe fatto presente dello screening effettuato a luglio 2010 e delle casistiche emerse, che avrebbe voluto portare al successivo comitato Due Diligence del 7 settembre 2010, senza tuttavia indicargli alcun nominativo («D: Del risultato del World-Check, in cui ci si riferiva anche a 1, Lei è venuto a sapere prima del 7 settembre 2010 da S.? R: No, mi aveva parlato solo di risultanze, senza specificare quali. Ha parlato di risultanze, mi aveva detto un tot di casi, dicendo che li avrebbe portati in comitato. Dunque di 1 non ho saputo da S. prima del Comitato. Né ho fatto un’analisi dei casi da lei proposti prima del Comitato»).

Dalle stesse affermazioni di A., gli era dunque noto addirittura già prima del 7 settembre 2010 che vi erano dei casi problematici emersi dal matching con World-Check, ciò che imponeva, data la sua funzione e formazione, una particolare attenzione.

Una particolare attenzione di A. si imponeva ancor di più ritenuto che egli era assolutamente conscio dell’importanza delle normative antiriciclaggio, tant’è che egli medesimo ha affermato che «il settore antiriciclaggio per una banca è uno dei più importanti», che è «un settore sensibile». E che proprio lui, ritenuta l’importanza particolare di tale aspetto, aveva da un lato accolto la proposta di S. di effettuare in Banca C. SA, anziché uno screening World- Check annuale, uno mensile; dall’altro, voluto che fosse il Comitato Due Diligence (di cui era membro e in cui aveva voluto sedessero il Presidente

TPF 2021 36

48

BB., almeno due membri della DG – che erano anche capi del private banking e quindi dei consulenti – e il Compliance Officer) ad occuparsi delle segnalazioni MROS. Per quanto concerne poi i contatti con l’Ufficio MROS e la Procura, vista la delicatezza dei temi, ha dichiarato di volersene occupare personalmente.

In concreto A. – che già era stato informato da S. prima della riunione del 7 settembre 2010 dell’esistenza di casistiche emerse dal controllo World- Check di luglio 2010 – è venuto a conoscenza delle criticità e dei nominativi emersi da tale controllo (i quali, come da lui affermato, erano tutt’al più «una decina») al più tardi il 7 settembre 2010. Egli disponeva, già a tale data, di elementi qualificati che giustificavano un sospetto fondato e che erano sufficienti per una comunicazione; elementi che, per medesima ammissione di A., erano «critici». Tali elementi, in casu l’alimentazione a contanti (in ogni caso almeno in parte) senza documentazione a supporto e l’esistenza di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale federale CA.2010.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.2; v. anche allegati alla vORD-FINMA 1 e alla vORD-FINMA, supra consid. 7.4) a carico dell’avente diritto economico del conto, fondavano in effetti già di per sé un sospetto fondato in merito alla possibile provenienza da un crimine dei valori patrimoniali depositati sulla relazione 1.

A tale data, la situazione in quanto tale imponeva dunque, già sulla base delle informazioni a lui note e indipendentemente dall’eventuale blocco del conto, una comunicazione immediata all’ufficio MROS. Pur ammettendo un lasso di tempo di 15 giorni per allestire la segnalazione all’Ufficio MROS, questa avrebbe dunque dovuto avvenire, al più tardi, il 23 settembre 2010.

E. 11.4 Ma ad ogni modo, anche volendo seguire la tesi del Comitato Due Diligence (di cui A. era parte), che al 7 settembre 2010 ha ritenuto di far effettuare ulteriori approfondimenti, non si giunge ad una diversa conclusione. In effetti, A. era edotto del fatto che il Comitato del 7 settembre 2010 aveva approvato le valutazioni della Compliance Officer «fatte salve alcune decisioni ulteriori», ossia che la problematica non era considerata conclusa per il Comitato. Al 22 settembre 2010, quando S. lo aveva riferito al Comitato, A. era altresì informato che le istruzioni impartite (ossia la richiesta di effettuare chiarimenti supplementari) non erano ancora state attuate né dalla Compliance Officer S. né dalla consulente responsabile del conto. Gli era dunque noto al 22 settembre 2010 che tale misura decisa dal Comitato al 7 settembre 2010 non era stata intrapresa ed egli avrebbe dunque dovuto, indilatamente, cioè il giorno

TPF 2021 36

49

successivo, allestire la contestata segnalazione. Per contro, né a tale data, né successivamente si è attivato in qualche modo.

Irrilevante in concreto il fatto che A. avesse dato per scontato che le misure cautelative (con particolare riferimento al blocco del conto) decise il 7 settembre 2010 fossero state attuate, né che egli non abbia più ricevuto alcuna informazione in merito al conto 1. Anche in presenza di un blocco, non si giustifica comunque di attendere per una comunicazione all’ufficio MROS: in difetto di che situazioni «a rischio» potrebbero procrastinarsi sine die. A tale proposito, non è comunque chiaro a questa Corte come A. potesse pensare che il conto fosse bloccato, quando egli medesimo ha affermato di avere saputo, il 22 settembre 2010, che quanto deciso in sede di Comitato del 7 settembre 2010 non era stato attuato e che comunque, anche successivamente, non gli era noto il seguito dato alle misure ivi decise.

E. 11.5 A., nelle cui competenze e funzioni in quanto responsabile del Dipartimento Compliance e membro del Comitato Due Diligence (istanza incaricata, secondo le direttive interne di Banca C. SA, delle decisioni in merito alle segnalazioni all’Ufficio MROS), rientravano sia gli obblighi di cui all’art. 9 LRD che quelli di cui all’art. 6 LRD (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 e 3), avrebbe dovuto effettuare tempestivamente la segnalazione all’Ufficio MROS. Egli avrebbe potuto e dovuto attivarsi maggiormente vista la situazione e procedere autonomamente e immediatamente ad effettuare una comunicazione all’Ufficio MROS in tal senso. Ciò a maggior ragione, come più volte ribadito, considerato l’importo ragguardevole presente sulla relazione (fr. 1’137’000.–), somma derivante da alimentazione tramite versamenti per contanti, senza che esistesse documentazione a supporto e pertanto che doveva far nascere un’attenzione particolare in merito alla possibile origine criminale dei valori, anche nell’ottica di una futura possibile confisca. Per definizione infatti, ogni apporto a contanti richiede da parte di un bancario (e A. era persona di esperienza in ambito bancario), una maggiore attenzione.

Ad abundantiam, a nulla giova ad A. prevalersi del fatto che, a suo dire, verificare che le misure decise dal comitato del 7 settembre 2010 venissero messe in atto, non fosse suo compito. Già al 7 settembre 2010 gli era infatti nota la situazione critica del conto 1, che di per sé già imponeva una segnalazione e ciò indipendentemente dall’eventuale blocco cautelativo interno della relazione, o dall’inserimento della watch list o dall’upgrade del rischio a rating R2.

TPF 2021 50

50

E. 11.6 Considerato tutto quanto precede, a mente di questa Corte, A., in violazione ai propri obblighi quale membro del Comitato Due Diligence (v. DTF 122 IV 103 consid. VI.2/d/bb) e responsabile del Dipartimento Compliance, non ha intrapreso i passi necessari per una comunicazione a MROS ma ha accettato la possibilità che l’infrazione si realizzasse e se ne è accollato il rischio.

Egli ha pertanto, almeno per dolo eventuale, violato i suoi doveri giusta l’art. 9 LRD e va dunque ritenuto responsabile a norma dell’art. 37 cpv. 1 LRD.

TPF 2021 50

6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Banque A. SA contre Ministère public de la Confédération, Police judiciaire fédérale du 5 novembre 2020 (BB.2020.240)

Recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition; droit de refuser de s’auto-incriminer et de collaborer

Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP

Recevabilité du recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition (consid. 3). Dans le cas d’espèce, la manière de procéder des policiers durant la perquisition n’a pas violé le principe nemo tenetur (consid. 4).

Beschwerde gegen Verfahrenshandlungen der Polizei während einer Hausdurchsuchung; Recht auf Verweigerung der Selbstbelastung und der Mitwirkung

Art. 113 Abs. 2, 140, 393 Abs. 1 lit. a StPO

Zulässigkeit der Beschwerde gegen während einer Hausdurchsuchung ergangene Verfahrenshandlungen der Polizei (E. 3). In casu kein Verstoss gegen den Grundsatz nemo tenetur durch die Vorgehensweise der Polizei während der Hausdurchsuchung (E. 4).

Reclamo contro gli atti procedurali della polizia nel corso di una perquisizione; diritto di rifiutarsi di autoincriminarsi e di collaborare

Art. 113 cpv. 2, 140, 393 cpv. 1 lett. a CPP

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2021 36

36

i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz dar. Letzteres liesse sich am ehesten unter die Tatvariante des Förderns der Aktivitäten verbotener Gruppierungen auf andere Weise subsumieren, wobei es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts einerlei ist, ob ein den Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz erfüllendes Verhalten unter eine konkrete Tatvariante oder unter die Generalklausel der «Förderung auf andere Weise» fällt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2.2, mit Bezug auf einen zum IS Reisenden).

2.3.3 […]. Mit dem Übertragen der Propagandareden Ceyrows auf den Computer von B. hat der Beschuldigte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Propaganda(aktion) von Ceyrow für die «Al-Shabaab» weitere Beachtung findet. Dies umso mehr als B.s Computer von verschiedenen weiteren Personen benutzt wurde, wie etwa dessen Ehefrau E. sowie Besuchern. Bereits dadurch hat er Ceyrows Propagandaaktion gefördert. Mit dem Übertragen der Dateien auf B.s Computer verliessen diese überdies den Herrschaftsbereich des Beschuldigten, wodurch er keinen Einfluss mehr auf deren weitere Verwendung bzw. keine Kontrolle darüber hatte. Indem er die fraglichen Dateien B. und einer unbestimmten Anzahl weiterer Benutzer von dessen Computer zugänglich machte, hat er deren Beeinflussung im Sinne des Propagandabegriffs ermöglicht. Im Übrigen hätte der Beschuldigte, wie dargelegt, auch durch weniger intensive Propagandahandlungen, wie z.B. durch ein Verstecken verbotener Propaganda den Tatbestand bereits erfüllt (vgl. vorne E. 2.2.2.3). Demgemäss spielt es entgegen dem Vorbringen des Verteidigers auch keine Rolle, ob die inkriminierten drei Dateien tatsächlich verwendet worden sind oder nicht.

TPF 2021 36

5. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione e Dipartimento federale delle finanze contro A. del 22 ottobre 2020 (SK.2019.76)

Violazione dell’obbligo di comunicazione dell’intermediario finanziario

Art. 37 in combinato disposto con il vecchio art. 9 LRD

Elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 37 LRD (consid. 7 e 11).

Verletzung der Meldepflicht des Finanzintermediärs

Art. 37 i.V.m. aArt. 9 GwG

TPF 2021 36

37

Objektive und subjektive Tatbestandselemente von Art. 37 GwG (E. 7 und 11).

Violation de l’obligation de communiquer de l’intermédiaire financier

Art. 37 en relation avec l’ancien art. 9 LBA

Eléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 37 LBA (consid. 7 et 11).

Riassunto dei fatti:

In data 10 settembre 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) una notizia di reato concernente il sospetto che Banca B. SA, Lugano si fosse resa colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0; nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015). Mediante decreto penale del 4 settembre 2017 del DFF, A., responsabile per le comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sia presso Banca B. SA che presso Banca C. SA, Lugano, è stato riconosciuto colpevole di violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD, infrazione commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011. A. ha interposto opposizione contro tale decreto penale. Il 22 febbraio 2018, il DFF ha quindi emanato una decisione penale nei confronti di A., riconoscendolo colpevole di violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD. A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (TPF). Con sentenza SK.2018.15 del 18 ottobre 2018 la Corte penale ha assolto A. da ogni capo di imputazione ed ha parzialmente accolto l’istanza di indennità da egli presentata. Con sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 il Tribunale federale ha annullato la decisione impugnata e rinviato la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio.

Nella procedura di rinvio, la Corte penale ha riconosciuto A. colpevole di violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione.

Dai considerandi:

7. 7.1 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a

TPF 2021 36

38

fr. 500’000.–. Se l’autore agisce per negligenza, la multa comminata è di fr. 150’000.– al massimo (cpv. 2).

L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, nella versione in vigore al momento dei fatti, contestati all’imputato, prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari: sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter n. 1 o 305bis CP (n. 1), provengono da un crimine (n. 2), sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio MROS.

Il comportamento punibile in virtù dell’art. 37 LRD è l’omissione di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che imporrebbe tale comunicazione (DE CAPITANI, in: Schmid [curatore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione di cui all’art 9 LRD – che, come le altre norme della LRD, non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma l’integrità della piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3) – non è un dovere di diligenza, bensì un dovere che incombe ad un intermediario finanziario o ad un commerciante in presenza di un sospetto sull’origine criminale di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (THELESKLAF, in: Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli [curatori], GwG Kommentar, 3a ediz. 2019, n. 3 ad art. 9 LRD).

L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LRD in vigore all’epoca dei fatti va riferito ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a persone collegate ad una relazione d’affari (quali conoscenza di una procedura penale o una condanna penale) possono anch’essi condurre ad un sospetto fondato (LUCHSINGER, in: Kunz/Jutzi/Schären [curatori], Geldwäschereigesetz, 2017, n. 21 ad art. 37 LRD).

Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi essere adempiute quattro condizioni cumulative. Secondo le normative in vigore all’epoca dei fatti, l’autore deve anzitutto essere un intermediario finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione d’affari. Inoltre, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. Infine, l’intermediario finanziario deve

TPF 2021 36

39

omettere di effettuare la comunicazione all’ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente o in modo incompleto (ORDOLLI, in: GwG Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD).

7.2 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD sia una persona a cui incombe un tale obbligo giusta l’art. 9 LRD, ossia un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a LRD o un commerciante ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD.

La nozione di intermediario finanziario è definita all’art. 2 cpv. 2 LRD. Secondo tale disposto, sono segnatamente intermediari finanziari le banche secondo l’art. 1a della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0).

Nel caso concreto sia Banca C. SA che Banca B. SA, società anonime il cui scopo era l’esercizio dell’attività bancaria, ricadono indubbiamente sotto la definizione di «banca» e devono essere considerate quali intermediari finanziari. […]

7.3 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD esiste solo in presenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (HUTZER, in: Ackermann [curatore], Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di «valori patrimoniali» deve essere interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente principalmente un valore economico, anche le transazioni finanziarie (sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid. 2.2; THELESKLAF, op. cit., n. 9 ad art. 9 LRD).

In casu, il 12 novembre 2007 è stata aperta, presso Banca C. SA, la relazione bancaria 1, conto che, a seguito della fusione tra Banca C. SA e Banca B. SA, è stato ripreso da quest’ultima banca con effetto al 1° gennaio

2011. Vi era dunque una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9 LRD. Nell’ambito della medesima, svariati valori patrimoniali sono transitati sul conto 1. La condizione dell’esistenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari è pertanto adempiuta.

7.4 Relativamente alla terza condizione, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di

TPF 2021 36

40

disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il sospetto fondato implicano l’obbligo di effettuare senza indugio una comunicazione all’Ufficio MROS.

«Sapere» significa che l’intermediario finanziario non ha alcun dubbio in merito al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il cliente ha riferito tale fatto all’intermediario finanziario oppure quando quest’ultimo viene a conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo (HUTZER, op. cit., n. 31 ad art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 24 ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene al sospetto, va considerato che questo può situarsi in diversi stadi che vanno dal vago indizio alla certezza. Da un lato, vi sono casi in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non si impone ancora alla luce dell’insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall’altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la comunicazione perché il sospetto si rivela fondato. La definizione del «sospetto fondato» implica per sua natura un margine di apprezzamento e si presta a discussioni ed interpretazioni (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 37 LRD; HERREN, L’obligation de communiquer les «soupçons fondés» de l’art. 9 LBA, SJ 2019 II pag. 107 e segg.; CASSANI, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d’argent et corruption privée, RPS 2018, pag. 179 e segg.). Secondo il Messaggio, un sospetto fondato non deve raggiungere un grado tale da rasentare l’assoluta certezza. Un sospetto è fondato quando si basa su circostanze insolite, raccolte con cura dall’intermediario finanziario in genere tramite i chiarimenti particolari di cui all’art. 6 LRD. Un sospetto è anche considerato fondato se si basa su un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che i valori patrimoniali derivino da un reato e tale sospetto non ha potuto essere dissipato tramite i chiarimenti supplementari (FF 1996 III 1024; sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 del 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3; HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD). In altre parole, se i chiarimenti supplementari non hanno permesso di dissipare il sospetto, questo deve essere ritenuto fondato (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; v. però LUCHSINGER, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 37 LRD).

Le circostanze all’origine di sospetti fondati sono molteplici. Per determinare la nozione di sospetto fondato si giustifica di riferirsi all’allegato all’ordinanza dell’8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (vOrd-FINMA; RS 955.033.0) e

TPF 2021 36

41

all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18 dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi, abrogata il 1° gennaio 2011 (vOrd-FINMA 1; RS 955.022), normative in vigore all’epoca dei fatti. Tali allegati elencano degli esempi di indizi di riciclaggio; viene precisato che, di regola, la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transazione di riciclaggio ma che il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza (A1 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza esame (A2 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). Ad esempio, sono considerati indizi specifici la frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente (A15 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA), il ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifichi una tale operazione (A17 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA) e, tra gli indizi qualificati, l’esistenza di procedimenti penali contro il cliente per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici (A39 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA).

La dottrina ha indicato quali indizi in tal senso, ad esempio, l’urgenza di effettuare una transazione finanziaria, l’impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto di quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie per chiarificare il retroscena economico della transazione o della relazione d’affari, la notizia pubblicata dai media relativa all’apertura di un procedimento penale concernente un crimine contro il cliente o l’avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari, disposizioni di autorità o altri documenti (HUTZER, op. cit., n. 35 e seg. ad art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; DE CAPITANI, op. cit., n. 40–45 ad art. 9 LRD). Una notizia riportata dai media in principio non fa scattare automaticamente un obbligo di comunicazione, ma rende necessario di effettuare chiarimenti ulteriori giusta l’art. 6 LRD. Va in ogni caso tenuto conto anche della serietà del medium che ha riportato la notizia (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD).

In una decisone del 21 marzo 2018, il Tribunale federale, riprendendo una precedente sentenza della Corte di diritto civile del 27 novembre 2008 (sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 consid. 4.2.2.3), ha precisato che motivi di sospetto possono emergere da indizi esterni al mondo

TPF 2021 36

42

bancario – in particolare da articoli dei media seri che hanno fatto ricerche specifiche – come pure che già un simple doute riferito, ad esempio, alla possibilità che i valori patrimoniali provengano da un crimine, giustifica un obbligo di comunicazione. Secondo tale giurisprudenza, in sostanza, in caso di dubbio l’intermediario finanziario deve procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD (sentenza del Tribunale federale 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.9; 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.5.1). La tesi del Tribunale federale secondo cui un simple doute giustifica un obbligo di comunicazione, non è tuttavia condivisa da parte della dottrina (v. HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene alle notizie apparse sui media, può essere ritenuto che se i medesimi riportano di una sentenza penale o una messa in stato d’accusa, il sospetto potrebbe essere fondato già solo su tale base; se per contro i media riferiscono «solo» dell’apertura di un’inchiesta o dell’esistenza di sospetti, in assenza di altri elementi, il sospetto – di principio – non è ancora tale da giustificare un obbligo di comunicazione all’Ufficio MROS. Va inoltre considerato che rilevante è il legame materiale tra il reato ed i valori patrimoniali, un sospetto sul cliente rappresenta invece solo un elemento a sostegno (HUTZER, op. cit., n. 37 e seg. ad art. 9 LRD). LUCHSINGER cita il caso di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari che proverrebbero da una persona contro la quale l’intermediario sa – tramite fonti sicure, quali una decisione di un’autorità di perseguimento penale o un articolo dei media degni di fiducia – essere stato aperto un procedimento penale per un crimine: in questa evenienza, il sospetto fondato sarebbe dato. Se invece il legame apparisse solo possibile o probabile, esisterebbero in genere unicamente indizi che giustificherebbero un diritto di comunicazione all’ufficio MROS giusta l’art. 305ter cpv. 2 CP (LUCHSINGER, op. cit., n. 29 e segg. ad art. 37 LRD). A parere di HUTZER, se i valori depositati su una relazione bancaria di un cliente a cui i media attribuiscono un reato di truffa provengono chiaramente da un’attività lecita o da un periodo molto anteriore ai fatti ipotizzati, non è invece dato il legame tra il reato ed i valori patrimoniali (HUTZER, op. cit., n. 38 ad art. 9 LRD).

Va inoltre considerato che il crimine su cui si concentra il sospetto e che è all’origine dei valori patrimoniali può essere commesso sia in Svizzera che all’estero; in quest’ultimo caso occorre verificare se, fosse stato commesso in Svizzera, costituirebbe un crimine secondo la legislazione elvetica. Non è necessario che l’intermediario finanziario identifichi la fattispecie con un crimine preciso, ma è sufficiente che possa includerla in un determinato gruppo di reati. Deve comunque esservi il sospetto che i valori patrimoniali

TPF 2021 36

43

in questione provengano effettivamente da un crimine, che vi sia dunque il sospetto fondato circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra i valori patrimoniali ed il crimine (THELESKLAF, op. cit., n. 13 ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 43 e seg. ad art. 37 LRD).

La valutazione se e in quale momento sussisteva un obbligo di comunicazione deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante; il fatto che, a posteriori, venga ritenuto che i valori patrimoniali potevano effettivamente provenire da un crimine, non è rilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.7 non pubblicato in DTF 142 IV 276; sentenze del Tribunale penale federale CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.5; SK.2017.54 del 10 dicembre 2017 consid. 2.2.3.2).

[…]

7.5 La quarta condizione è la mancata, tardiva o incompleta comunicazione all’Ufficio MROS. La violazione dell’obbligo di comunicazione è un reato di omissione, ossia un reato per il quale la semplice omissione di un’azione richiesta e possibile è punita con una sanzione. La concretizzazione delle conseguenze relative all’omissione non è necessaria per considerare il reato adempiuto (HILF, in: Geldwäschereigesetz, op. cit., n. 21 ad art. 37 LRD). Il reato di cui all’art. 37 LRD è inoltre un reato di messa in pericolo astratto, un reato di durata astratto. Fintanto che perdura l’obbligo di comunicazione, la violazione del medesimo rimane possibile (ORDOLLI, op. cit., n. 4 ad art. 37 LRD).

Giusta l’art. 9 LRD, la comunicazione deve essere effettuata senza indugio. Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell’obbligo di comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è conoscenza, rispettivamente sospetto fondato in merito alla situazione sottoposta all’obbligo di comunicazione, come pure quando una tale conoscenza o un tale sospetto fondato avrebbe dovuto concretizzarsi e la comunicazione non viene effettuata. Questo è il caso segnatamente dal momento in cui sono stati intrapresi – rispettivamente avrebbero dovuto essere intrapresi – dei chiarimenti giusta l’art. 6 LRD che non hanno permesso di dissipare il sospetto. Le chiarificazioni complementari devono essere intraprese non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili (art. 16 vOrd-FINMA; art. 20 vOrd-FINMA 1).

Una comunicazione deve essere effettuata senza indugio non appena ne sono dati i presupposti, anche quando il chiarimento delle circostanze dura

TPF 2021 36

44

nel tempo. Un ritardo nei chiarimenti non costituisce un motivo per omettere o ritardare la comunicazione all’ufficio MROS. L’interpretazione del concetto «senza indugio» è soggetta ad un margine di apprezzamento. Essa può variare a seconda del caso concreto, in quanto è opportuno considerare la rappresentazione soggettiva dell’intermediario finanziario (THELESKLAF, op. cit., n. 17 ad art. 9 LRD; HILF, op. cit., n. 23 art. 37 LRD). In caso di disputa, è comunque necessario riferirsi ad un criterio oggettivo, ossia al momento in cui un intermediario finanziario diligente avrebbe considerato il sospetto come fondato (HUTZER, op. cit., n. 24 ad art. 9 LRD).

Quale reato di messa in pericolo astratto, l’art. 37 LRD non presuppone che gli averi patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengano effettivamente da un crimine o ricadano tra le altre fattispecie elencate all’art. 9 LRD. Nel momento in cui le condizioni dell’art. 9 LRD sono adempiute e l’intermediario finanziario non effettua ciononostante la comunicazione senza indugio, questo ricade nel campo di applicazione dell’art. 37 cpv. 1 LRD. Se, in una simile costellazione, egli omette di effettuare la comunicazione, la ritarda o la effettua in modo incompleto, egli decide o assume il rischio di violare il proprio obbligo di comunicazione (ORDOLLI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD).

[In concreto], l’informativa all’Ufficio MROS è stata trasmessa solo il 9 maggio 2011 (riferita tuttavia ad F.) dopo l’invio il 26/28 aprile 2011 della documentazione al MPC e dopo che D., direttamente o per tramite di terzi, aveva praticamente svuotato il conto 1. [Sulla base dei fatti accertati nella presente fattispecie], risulta che la condizione dell’omessa o tardiva comunicazione è dunque adempiuta nel caso concreto.

11. Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere ritenuto colpevole di una violazione dell’obbligo di comunicazione commessa intenzionalmente giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, oppure per negligenza giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD.

11.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 al. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se

TPF 2021 36

45

l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 al. 3 CP).

Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi. La nozione di dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del diritto penale, incluse le leggi speciali (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato questo risultato (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 17 ad art. 12 CP).

Se l’agente non è reo confesso, la verifica dell’intenzionalità può di norma essere fatta solo in base all’esperienza e ad elementi esteriori, che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (v. DTF 121 IV 249 consid. 3a/aa; 130 IV 58 consid. 8.2–8.5).

In contrapposizione all’infrazione intenzionale, la negligenza presuppone che l’autore non abbia l’intenzione di ledere o mettere in pericolo un bene giuridico protetto. Perché l’autore sia punibile, egli deve avere commesso una mancanza a lui imputabile dal profilo soggettivo. Come le infrazioni intenzionali, anche quelle per negligenza possono essere commesse tramite omissione. La negligenza può essere cosciente – quando l’autore ritiene che il risultato non si realizzi – o incosciente – quando l’autore non intravvede le conseguenze del suo comportano sebbene avrebbe potuto e dovuto prevederle (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 28 e segg. ad art. 12 CP).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza consapevole è ardua: in effetti, in entrambi i casi l’autore è consapevole della possibilità o del rischio che l’infrazione si realizzi. Tuttavia, nel caso di negligenza consapevole, l’autore crede che il risultato che ha intravvisto come possibile non si realizzerà e dunque che il rischio che l’infrazione venga commessa

TPF 2021 36

46

non si concretizzerà. In sostanza, l’autore intravvede il rischio, ma decide di agire comunque, essendo convinto che il rischio non si realizzerà. Per contro, in caso di dolo eventuale, l’autore considera la possibilità che l’infrazione si realizzi e accetta tale rischio (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Per ritenere se si sia in presenza di negligenza consapevole o dolo eventuale, in assenza di confessioni, il giudice dovrà fondarsi su un’analisi delle circostanze, tra cui figurano l’importanza del rischio conosciuto dall’autore, la realizzazione dello stato di fatto legale, l’intensità della violazione del dovere di diligenza, il movente e la maniera in cui ha agito (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP). Maggiore è la possibilità che l’infrazione si realizzi, più il giudice sarà incline a ritenere che l’autore, decidendo di agire, aveva accettato la possibilità che il rischio si realizzasse. Nel dubbio occorre tuttavia propendere, trattandosi di una questione di fatto, per la negligenza consapevole (in dubio pro reo; v. CORBOZ, Commentaire romand, 2009, n. 70 e segg. ad art. 12 CP).

11.2 Con specifico riferimento all’infrazione intenzionale ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD, affinché possa essere ritenuta tale fattispecie, l’intermediario finanziario deve, consapevolmente e volontariamente, omettere di effettuare la comunicazione richiesta dall’art. 9 LRD. Il dolo eventuale è realizzato allorquando l’intermediario finanziario sa o presume che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari potrebbero provenire da un crimine ma ciò nonostante si astiene dal chiarire le circostanze giusta l’art. 6 LRD e non effettua la comunicazione di cui all’art. 9 LRD. In altre parole, egli accetta la situazione (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.6.1 non pubblicato in DTF 142 IV 276; ORDOLLI, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 37 LRD). Ciò è anche il caso per l’intermediario finanziario che ha constatato l’esistenza di circostanze insolite o ha riscontrato degli elementi atti a far supporre un’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali e non ha ottenuto dal cliente spiegazioni soddisfacenti, non ritiene il tutto particolarmente preoccupante e lascia «correre il rischio» (DE CAPITANI, op. cit., n. 20 ad art. 37 LRD).

Per contro, viola per negligenza l’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD l’intermediario finanziario che, facendo prova dell’attenzione richiesta, avrebbe dovuto riconoscere l’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari. L’intermediario finanziario che non ha avuto sospetti fondati ai sensi dell’art. 9 LRD per il semplice fatto di non essersi conformato agli obblighi di chiarimento previsti dalla LRD e ha dunque agito per effetto di una supposizione erronea

TPF 2021 36

47

delle circostanze di fatto evitabile, è punibile giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD (art. 13 cpv. 2 CP; ORDOLLI, op. cit., n. 12 ad art. 37 LRD).

11.3 In concreto, A. era informato dal 7 settembre 2010 dell’esistenza di criticità in merito al conto 1 ed al suo avente diritto economico: egli sapeva che il nominativo di D. era emerso durante un matching tra la banca dati di World-Check e la banca dati dei clienti di Banca C. SA. Più precisamente, A. sapeva che D. risultava indagato per truffa al Comune di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, come pure che la movimentazione del conto era avvenuta tramite versamenti a contanti, che non esisteva documentazione a supporto e non si poteva dunque escludere un collegamento con le vicende emerse dal World-Check, come pure che il saldo del conto ammontava a fr. 1’137’000.–.

Dagli atti emerge una e-mail del 3 settembre 2010, quando, nell’ambito di una due diligence effettuata da Banca B. SA su Banca C. SA nell’ottica della fusione, i risultati del World-Check effettuato a luglio da S., incluso il conto 1, erano stati trasmessi e approfonditi da S. con la signora DD. di Banca B. SA. Tali informazioni, a dire di A., gli erano sì note, ma solo a livello generico, nel senso che S. gli avrebbe fatto presente dello screening effettuato a luglio 2010 e delle casistiche emerse, che avrebbe voluto portare al successivo comitato Due Diligence del 7 settembre 2010, senza tuttavia indicargli alcun nominativo («D: Del risultato del World-Check, in cui ci si riferiva anche a 1, Lei è venuto a sapere prima del 7 settembre 2010 da S.? R: No, mi aveva parlato solo di risultanze, senza specificare quali. Ha parlato di risultanze, mi aveva detto un tot di casi, dicendo che li avrebbe portati in comitato. Dunque di 1 non ho saputo da S. prima del Comitato. Né ho fatto un’analisi dei casi da lei proposti prima del Comitato»).

Dalle stesse affermazioni di A., gli era dunque noto addirittura già prima del 7 settembre 2010 che vi erano dei casi problematici emersi dal matching con World-Check, ciò che imponeva, data la sua funzione e formazione, una particolare attenzione.

Una particolare attenzione di A. si imponeva ancor di più ritenuto che egli era assolutamente conscio dell’importanza delle normative antiriciclaggio, tant’è che egli medesimo ha affermato che «il settore antiriciclaggio per una banca è uno dei più importanti», che è «un settore sensibile». E che proprio lui, ritenuta l’importanza particolare di tale aspetto, aveva da un lato accolto la proposta di S. di effettuare in Banca C. SA, anziché uno screening World- Check annuale, uno mensile; dall’altro, voluto che fosse il Comitato Due Diligence (di cui era membro e in cui aveva voluto sedessero il Presidente

TPF 2021 36

48

BB., almeno due membri della DG – che erano anche capi del private banking e quindi dei consulenti – e il Compliance Officer) ad occuparsi delle segnalazioni MROS. Per quanto concerne poi i contatti con l’Ufficio MROS e la Procura, vista la delicatezza dei temi, ha dichiarato di volersene occupare personalmente.

In concreto A. – che già era stato informato da S. prima della riunione del 7 settembre 2010 dell’esistenza di casistiche emerse dal controllo World- Check di luglio 2010 – è venuto a conoscenza delle criticità e dei nominativi emersi da tale controllo (i quali, come da lui affermato, erano tutt’al più «una decina») al più tardi il 7 settembre 2010. Egli disponeva, già a tale data, di elementi qualificati che giustificavano un sospetto fondato e che erano sufficienti per una comunicazione; elementi che, per medesima ammissione di A., erano «critici». Tali elementi, in casu l’alimentazione a contanti (in ogni caso almeno in parte) senza documentazione a supporto e l’esistenza di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale federale CA.2010.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.2; v. anche allegati alla vORD-FINMA 1 e alla vORD-FINMA, supra consid. 7.4) a carico dell’avente diritto economico del conto, fondavano in effetti già di per sé un sospetto fondato in merito alla possibile provenienza da un crimine dei valori patrimoniali depositati sulla relazione 1.

A tale data, la situazione in quanto tale imponeva dunque, già sulla base delle informazioni a lui note e indipendentemente dall’eventuale blocco del conto, una comunicazione immediata all’ufficio MROS. Pur ammettendo un lasso di tempo di 15 giorni per allestire la segnalazione all’Ufficio MROS, questa avrebbe dunque dovuto avvenire, al più tardi, il 23 settembre 2010.

11.4 Ma ad ogni modo, anche volendo seguire la tesi del Comitato Due Diligence (di cui A. era parte), che al 7 settembre 2010 ha ritenuto di far effettuare ulteriori approfondimenti, non si giunge ad una diversa conclusione. In effetti, A. era edotto del fatto che il Comitato del 7 settembre 2010 aveva approvato le valutazioni della Compliance Officer «fatte salve alcune decisioni ulteriori», ossia che la problematica non era considerata conclusa per il Comitato. Al 22 settembre 2010, quando S. lo aveva riferito al Comitato, A. era altresì informato che le istruzioni impartite (ossia la richiesta di effettuare chiarimenti supplementari) non erano ancora state attuate né dalla Compliance Officer S. né dalla consulente responsabile del conto. Gli era dunque noto al 22 settembre 2010 che tale misura decisa dal Comitato al 7 settembre 2010 non era stata intrapresa ed egli avrebbe dunque dovuto, indilatamente, cioè il giorno

TPF 2021 36

49

successivo, allestire la contestata segnalazione. Per contro, né a tale data, né successivamente si è attivato in qualche modo.

Irrilevante in concreto il fatto che A. avesse dato per scontato che le misure cautelative (con particolare riferimento al blocco del conto) decise il 7 settembre 2010 fossero state attuate, né che egli non abbia più ricevuto alcuna informazione in merito al conto 1. Anche in presenza di un blocco, non si giustifica comunque di attendere per una comunicazione all’ufficio MROS: in difetto di che situazioni «a rischio» potrebbero procrastinarsi sine die. A tale proposito, non è comunque chiaro a questa Corte come A. potesse pensare che il conto fosse bloccato, quando egli medesimo ha affermato di avere saputo, il 22 settembre 2010, che quanto deciso in sede di Comitato del 7 settembre 2010 non era stato attuato e che comunque, anche successivamente, non gli era noto il seguito dato alle misure ivi decise.

11.5 A., nelle cui competenze e funzioni in quanto responsabile del Dipartimento Compliance e membro del Comitato Due Diligence (istanza incaricata, secondo le direttive interne di Banca C. SA, delle decisioni in merito alle segnalazioni all’Ufficio MROS), rientravano sia gli obblighi di cui all’art. 9 LRD che quelli di cui all’art. 6 LRD (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 e 3), avrebbe dovuto effettuare tempestivamente la segnalazione all’Ufficio MROS. Egli avrebbe potuto e dovuto attivarsi maggiormente vista la situazione e procedere autonomamente e immediatamente ad effettuare una comunicazione all’Ufficio MROS in tal senso. Ciò a maggior ragione, come più volte ribadito, considerato l’importo ragguardevole presente sulla relazione (fr. 1’137’000.–), somma derivante da alimentazione tramite versamenti per contanti, senza che esistesse documentazione a supporto e pertanto che doveva far nascere un’attenzione particolare in merito alla possibile origine criminale dei valori, anche nell’ottica di una futura possibile confisca. Per definizione infatti, ogni apporto a contanti richiede da parte di un bancario (e A. era persona di esperienza in ambito bancario), una maggiore attenzione.

Ad abundantiam, a nulla giova ad A. prevalersi del fatto che, a suo dire, verificare che le misure decise dal comitato del 7 settembre 2010 venissero messe in atto, non fosse suo compito. Già al 7 settembre 2010 gli era infatti nota la situazione critica del conto 1, che di per sé già imponeva una segnalazione e ciò indipendentemente dall’eventuale blocco cautelativo interno della relazione, o dall’inserimento della watch list o dall’upgrade del rischio a rating R2.

TPF 2021 50

50

11.6 Considerato tutto quanto precede, a mente di questa Corte, A., in violazione ai propri obblighi quale membro del Comitato Due Diligence (v. DTF 122 IV 103 consid. VI.2/d/bb) e responsabile del Dipartimento Compliance, non ha intrapreso i passi necessari per una comunicazione a MROS ma ha accettato la possibilità che l’infrazione si realizzasse e se ne è accollato il rischio.

Egli ha pertanto, almeno per dolo eventuale, violato i suoi doveri giusta l’art. 9 LRD e va dunque ritenuto responsabile a norma dell’art. 37 cpv. 1 LRD.

TPF 2021 50

6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Banque A. SA contre Ministère public de la Confédération, Police judiciaire fédérale du 5 novembre 2020 (BB.2020.240)

Recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition; droit de refuser de s’auto-incriminer et de collaborer

Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP

Recevabilité du recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition (consid. 3). Dans le cas d’espèce, la manière de procéder des policiers durant la perquisition n’a pas violé le principe nemo tenetur (consid. 4).

Beschwerde gegen Verfahrenshandlungen der Polizei während einer Hausdurchsuchung; Recht auf Verweigerung der Selbstbelastung und der Mitwirkung

Art. 113 Abs. 2, 140, 393 Abs. 1 lit. a StPO

Zulässigkeit der Beschwerde gegen während einer Hausdurchsuchung ergangene Verfahrenshandlungen der Polizei (E. 3). In casu kein Verstoss gegen den Grundsatz nemo tenetur durch die Vorgehensweise der Polizei während der Hausdurchsuchung (E. 4).

Reclamo contro gli atti procedurali della polizia nel corso di una perquisizione; diritto di rifiutarsi di autoincriminarsi e di collaborare

Art. 113 cpv. 2, 140, 393 cpv. 1 lett. a CPP