Zustellung der Einstellungsverfügung; Stellung als beschuldigte Person; Akteneinsicht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 48 eine mildere Massnahme, die den verfolgten Zweck ebenfalls erreichen könnte, nicht zur Verfügung steht; die Verschiebung der Hauptverhandlung entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kein taugliches milderes Mittel darstellt, da insbesondere unklar ist, wie sich die Situation in naher Zukunft entwickeln wird;
die wesentlichen Funktionen des Öffentlichkeitsprinzips, namentlich die Transparenz- und Kontrollfunktion, ferner auch mit dem Ausschluss des Publikums gewährleistet sind, da sich der Ausschluss nur auf das Publikum, nicht aber die Medienvertreter bezieht; letzteren die Teilnahme an der Hauptverhandlung (in einem gesonderten Raum) gestattet ist;
schliesslich Zweck und Mittel in einem vernünftigen Verhältnis stehen; nämlich dem Schutz der Gesundheit der Verfahrensbeteiligten im Strafverfahren erhebliche Bedeutung zukommt, weshalb mit Blick darauf der Eingriff in die Justizöffentlichkeit gerechtfertigt ist;
die Beschwerde nach dem Gesagten und ohne weiteren Schriftenwechsel (Art. 390 Abs. 2 StPO e contrario) abzuweisen ist;
[…]
TPF 2020 48
12. Estratto della decisione della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 17 marzo 2020 (BB.2019.222)
Notificazione del decreto d’abbandono; statuto d’imputato; esame degli atti
Art. 101 e segg., 309, 321 cpv. 1 CPP
In virtù della buona fede processuale, colui che ritiene che l’autorità inquirente abbia elementi concreti per estendere un procedimento penale nei suoi confronti, deve subito avvalersene e non attendere l’emanazione del decreto di abbandono del procedimento. La richiesta tesa ad ottenere lo statuto di imputato a quest’ultimo stadio è tardiva nonché in contraddizione con la condotta processuale tenuta fino a tale momento (consid. 2.1).
Il decreto di abbandono è notificato al terzo danneggiato da atti procedurali revocati nel corso della procedura – in casu trattasi di sequestri bancari –
TPF 2020 48
E. 49 allorquando una richiesta d’indennizzo sia stata previamente presentata all’autorità inquirente, permettendo a quest’ultima di statuire sulla stessa contestualmente all’emanazione di tale decreto (consid. 2.2).
Il terzo che deve formulare e motivare una richiesta d’indennizzo dispone di un interesse legittimo ad accedere agli atti dell’incarto. Quando un procedimento penale è già concluso, l’accesso agli atti non è tuttavia più regolato dall’art. 101 e segg. CPP, ma sottostà, nel caso di procedimenti penali federali, alla legge federale sulla protezione dei dati (consid. 2.3).
Zustellung der Einstellungsverfügung; Stellung als beschuldigte Person; Akteneinsicht
Art. 101 ff., 309, 321 Abs. 1 StPO
Wer der Ansicht ist, die ermittelnde Behörde verfüge über konkrete Elemente, um ein Strafverfahren auf ihn auszudehnen, hat sich dem prozessualen Grundsatz von Treu und Glauben zufolge sofort darauf zu berufen und kann damit nicht bis zum Erlass der Einstellungsverfügung zuwarten. Ein erst zu diesem Zeitpunkt gestelltes Ersuchen um Einräumung der Stellung als beschuldigte Person ist verspätet und steht zudem in Widerspruch zum vorherigen prozessualen Verhalten (E. 2.1).
Dritten, die von Zwangsmassnahmen (in casu Kontosperren) betroffen waren, die bereits während des Verfahrens aufgehoben wurden, sind Einstellungsverfügungen zuzustellen, sofern sie bereits bei den untersuchenden Behörden vorgängig ein Ersuchen um Entschädigung unterbreitet haben. Diese Vorgehensweise ermöglicht der Behörde, die Entschädigung im Rahmen der Einstellungsverfügung festzusetzen (E. 2.2).
Der Dritte, welcher ein Begehren um Entschädigung einreichen und begründen will, hat ein legitimes Interesse an der Einsichtnahme in die Verfahrensakten. Nach Abschluss des Verfahrens richtet sich die Akteneinsicht jedoch nicht mehr nach Art. 101 ff. StPO, sondern, im Falle von Bundesstrafverfahren, nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz (E. 2.3).
Notification de l’ordonnance de classement; statut du prévenu; accès au dossier
Art. 101 ss, 309, 321 al. 1 CPP
Qui est d’avis que l’autorité d’enquête dispose d’éléments concrets qui justifieraient l’extension des poursuites contre lui doit, en vertu du principe de la bonne foi, s’en prévaloir immédiatement et non attendre que l’ordonnance de classement soit prononcée. A ce dernier stade de la procédure, une requête de reconnaissance de sa qualité de prévenu doit être considérée comme tardive, et qui plus est en contradiction avec le comportement du requérant dans les stades antérieurs de la procédure (consid. 2.1).
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E. 50 L’ordonnance de classement est également notifiée aux tiers concernés par des mesures déjà levées lors de phases antérieures de la procédure – en l’espèce des séquestres bancaires – à condition que lesdits tiers concernés aient fait parvenir préalablement une demande d’indemnité à l’autorité d’enquête. Ceci permet à l’autorité d’enquête de statuer sur dite indemnité dans l’ordonnance de classement (consid. 2.2).
Le tiers qui entend formuler et motiver une demande d’indemnité dispose d’un intérêt légitime à accéder au dossier de la procédure. Après la clôture de la procédure, l’accès au dossier n’est plus régi par les art. 101 ss CPP mais, pour les procédures fédérales, par la loi fédérale sur la protection des données (consid. 2.3).
Riassunto dei fatti:
In data 26 aprile 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), sussistendo il sospetto che su conti bancari in Svizzera riconducibili ad A. fosse stato riciclato il provento di reati patrimoniali commessi a danno del Fondo sovrano dell’Angola (FSDEA) e della Banca nazionale angolana (BNA). Nell’ambito di tale procedimento il MPC ha proceduto, tra aprile e giugno 2018, al sequestro di svariate relazioni bancarie presso diverse banche intestate o riconducibili ad A. Il 1° marzo 2019 la Procura generale della Repubblica dell’Angola ha informato il MPC dell’abbandono di ogni accusa nei confronti di A., essendo intervenuto tra le parti un accordo che prevede, tra l’altro, la restituzione da parte di società appartenenti al gruppo B., riconducibili al predetto, di una somma di circa USD 2 miliardi al FSDEA. Ritenendo caduto un eventuale reato a monte del presunto riciclaggio di denaro in Svizzera, il MPC, constatata l’impossibilità di considerare illecita la provenienza del denaro confluito e transitato sui conti riconducibili ad A., ha proceduto alla revoca del sequestro degli stessi. Il 27 giugno 2019 il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro. Con scritto del medesimo giorno, esso ne ha informato A. Con lettera del 17 settembre 2019, A. ha postulato una notifica formale del summenzionato decreto e l’accesso integrale agli atti dell’incarto. Con scritto del 25 settembre 2019, il MPC, ritenendo la richiesta tardiva, contraddittoria e ai limiti della buona fede processuale, ha rifiutato di procedere a una notifica formale del decreto d’abbandono. Esso ha parimenti informato A. che la decisione sull’accesso agli atti, essendo il procedimento penale concluso, compete al servizio legale del MPC. In data 7 ottobre 2019, A. ha presentato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli chiede che al MPC sia ordinato di
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notificargli il decreto d’abbandono del 27 giugno 2019. A titolo sussidiario, egli chiede che alla medesima autorità sia ordinato di concedergli un accesso completo agli atti dell’incarto, con la fissazione di un termine per presentare una richiesta d’indennizzo.
La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo nella misura della sua ammissibilità.
Dai considerandi:
2. Il reclamante censura la mancata notifica nei suoi confronti del decreto d’abbandono del 27 giugno 2019. Alla luce degli elementi messi in evidenza a suo carico dai mass media, i quali hanno pubblicato sia il suo nome che quello di società a lui riconducibili, egli ritiene incomprensibile il fatto che il MPC non abbia mai aperto un procedimento penale nei suoi confronti. In pratica, a causa di questa impostazione arbitraria, egli non avrebbe potuto godere dei diritti procedurali riconosciuti all’imputato. Questa situazione, unitamente al rifiuto del MPC di concedergli l’accesso agli atti dell’incarto, non gli avrebbe permesso di presentare una domanda d’indennizzo giusta l’art. 429 CPP.
2.1 2.1.1 L’art. 309 cpv. 1 CPP prevede che il pubblico ministero apre un’istruzione se: da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato (lett. a); dispone provvedimenti coercitivi (lett. b); è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 capoverso 1 (lett. c). Giusta il cpv. 3 della medesima disposizione, il pubblico ministero apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile. Un’istruzione non deve necessariamente essere aperta nei confronti di una persona determinata e identificabile. L’apertura di un’istruzione contro ignoti sottostà a condizioni meno severe che in caso di apertura contro persone determinate. Un decreto complementare deve essere tuttavia emanato il più rapidamente possibile dal momento in cui il pubblico ministero è in possesso di elementi sufficienti che gli permettono di dirigere l’istruzione contro una persona determinata (v. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 25 ad art. 309 CPP; COQUOZ/MOERI, Le CPP: questions choisies après 3 ans de pratique, SJ 2014 II pag. 37 e segg., 38; GRODECKI/CORNU, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 26 ad art. 309 CPP). Il rifiuto di aprire un’istruzione allorquando le condizioni per l’apertura della stessa sono date può essere
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impugnato mediante reclamo, a condizione che esso non coincida con un decreto di non luogo a procedere ex art. 310 CPP, risp. con un immediato decreto d’accusa ex art. 352 CPP (v. OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 21 ad art. 309 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2a ediz. 2014, n. 10d ad art. 309 CPP).
2.1.2 In concreto, si rileva innanzitutto che i sequestri riguardanti i conti bancari intestati al reclamante e alle società a lui riconducibili, pronunciati tra aprile e giugno 2018, sono stati revocati in data 2 maggio 2019. Sino a quel momento, l’autorità inquirente ha considerato il reclamante un terzo aggravato da atti procedurali, scelta processuale ora da lui contestata per usufruire dei diritti dell’imputato, più precisamente quelli derivanti dall’art. 429 CPP. Per sostanziare i sospetti di reato che avrebbero dovuto spingere il MPC ad aprire un’istruzione nei suoi confronti, il reclamante ha prodotto due contributi apparsi il 13 luglio 2018 sui mass media, segnatamente sul Tages-Anzeiger e alla SRF, dedicati al procedimento penale in Angola e in Svizzera, nei quali appariva sia il suo nome che quello della società B. a lui riconducibile.
Orbene, se il reclamante riteneva, alla luce di quanto apparso sulla stampa – la quale riferiva anche di segnalazioni fatte dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), le quali avrebbero poi portato ai summenzionati sequestri –, che nell’estate 2018 il MPC avesse elementi concreti per estendere il procedimento nei suoi confronti, mal si comprende perché abbia atteso l’emanazione del decreto di abbandono del 27 giugno 2019 per dolersene, atteso che egli ritiene di essere stato processualmente danneggiato da questa scelta del MPC. In virtù del principio della buona fede processuale avrebbe già potuto e dovuto farlo nell’estate del 2018, all’apparire dei suddetti contributi sui mass media. Niente di tutto ciò invece né allora né in seguito, visto che tra marzo e giugno 2019 pur sollecitando la chiusura del procedimento con l’emissione di un decreto d’abbandono il ricorrente non ha mai messo in discussione il suo status processuale. In questo senso la richiesta del 17 settembre 2019 è tardiva e in piena contraddizione con la condotta processuale tenuta fino a quel momento (venire contra factum proprium). La decisione del MPC di negare al ricorrente lo statuto di imputato va quindi tutelata.
2.2 2.2.1 Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero notifica il decreto d’abbandono alle parti (lett. a), alla vittima (lett. b), agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto (lett. c) e alle eventuali
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altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (lett. d). È fatta salva la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento (art. 321 cpv. 2 CPP). Tra gli altri partecipanti al procedimento figura anche il terzo aggravato da atti procedurali (v. art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), nella misura in cui toccato direttamente dalla decisione. Si tratta, ad esempio, di persone toccate da confische o decisioni relative ai costi o agli indennizzi (v. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 ad art. 321 CPP). Secondo l’art. 434 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia (cpv. 1). La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare (cpv. 2). Non applicandosi in questi casi il principio della verità materiale, il terzo deve farsi parte attiva nel richiedere l’indennizzo, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se necessario, l’autorità penale deve rendere attento il terzo non patrocinato sulla possibilità di presentare tale istanza d’indennizzo (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 8 ad art. 434 CPP e n. 9 ad art. 433 CPP).
2.2.2 In concreto, il reclamante, già dall’inizio della procedura debitamente patrocinato dallo stesso avvocato che qui lo rappresenta, avrebbe potuto formulare la sua richiesta d’indennizzo subito dopo il dissequestro dei suoi conti bancari, il che avrebbe dato al MPC la possibilità di statuire sulla stessa contestualmente al decreto d’abbandono, che in questo caso gli sarebbe stato formalmente notificato (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 9 e seg. ad art. 434 CPP). Non avendolo fatto egli ovviamente non appare nel decreto d’abbandono del 27 giugno 2019 per cui a giusto titolo non è nemmeno fra i destinatari della relativa notificazione. Anche sotto questo profilo la decisione del MPC merita quindi conferma.
2.3 2.3.1 Quando un terzo non ha avuto la possibilità di formulare una richiesta d’indennizzo prima della fine del procedimento, l’autorità penale può decidere sulla stessa susseguentemente mediante una decisione giudiziaria indipendente successiva ai sensi degli art. 363 e seg. CPP (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 10 ad art. 434 CPP). Il terzo che deve formulare e motivare una tale richiesta dispone di un interesse legittimo a potere accedere agli atti dell’incarto. Quando un procedimento penale è già concluso, l’accesso agli atti non è tuttavia più regolato dall’art. 101 e segg. CPP, ma sottostà, nel caso di procedimenti penali federali, alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1; v. art.
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99 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 102 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 11 ad art. 102 CPP).
2.3.2 Nella fattispecie, il reclamante ha presentato una formale richiesta d’accesso agli atti in data 1° luglio 2019. Essendo il procedimento penale contro ignoti conclusosi con il decreto d’abbandono del 27 giugno 2019, il MPC ha trasmesso la suddetta richiesta al suo Servizio giuridico a Berna, autorità competente per trattarla in virtù della LPD. Informato del presente gravame, il Servizio giuridico del MPC ha nel frattempo sospeso la trattazione della richiesta in questione, in attesa della conclusione della presente procedura. Alla luce di quanto precede, vi è da concludere che la richiesta d’accesso agli atti non è stata rifiutata, ma trasmessa all’autorità competente interna al MPC, la quale, una volta terminata la presente procedura, ne riprenderà la trattazione. Ne consegue che la relativa censura del ricorrente non merita ulteriore disamina vista l’assenza a questo stadio processuale di un interesse giuridicamente protetto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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eine mildere Massnahme, die den verfolgten Zweck ebenfalls erreichen könnte, nicht zur Verfügung steht; die Verschiebung der Hauptverhandlung entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kein taugliches milderes Mittel darstellt, da insbesondere unklar ist, wie sich die Situation in naher Zukunft entwickeln wird;
die wesentlichen Funktionen des Öffentlichkeitsprinzips, namentlich die Transparenz- und Kontrollfunktion, ferner auch mit dem Ausschluss des Publikums gewährleistet sind, da sich der Ausschluss nur auf das Publikum, nicht aber die Medienvertreter bezieht; letzteren die Teilnahme an der Hauptverhandlung (in einem gesonderten Raum) gestattet ist;
schliesslich Zweck und Mittel in einem vernünftigen Verhältnis stehen; nämlich dem Schutz der Gesundheit der Verfahrensbeteiligten im Strafverfahren erhebliche Bedeutung zukommt, weshalb mit Blick darauf der Eingriff in die Justizöffentlichkeit gerechtfertigt ist;
die Beschwerde nach dem Gesagten und ohne weiteren Schriftenwechsel (Art. 390 Abs. 2 StPO e contrario) abzuweisen ist;
[…]
TPF 2020 48
12. Estratto della decisione della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 17 marzo 2020 (BB.2019.222)
Notificazione del decreto d’abbandono; statuto d’imputato; esame degli atti
Art. 101 e segg., 309, 321 cpv. 1 CPP
In virtù della buona fede processuale, colui che ritiene che l’autorità inquirente abbia elementi concreti per estendere un procedimento penale nei suoi confronti, deve subito avvalersene e non attendere l’emanazione del decreto di abbandono del procedimento. La richiesta tesa ad ottenere lo statuto di imputato a quest’ultimo stadio è tardiva nonché in contraddizione con la condotta processuale tenuta fino a tale momento (consid. 2.1).
Il decreto di abbandono è notificato al terzo danneggiato da atti procedurali revocati nel corso della procedura – in casu trattasi di sequestri bancari –
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allorquando una richiesta d’indennizzo sia stata previamente presentata all’autorità inquirente, permettendo a quest’ultima di statuire sulla stessa contestualmente all’emanazione di tale decreto (consid. 2.2).
Il terzo che deve formulare e motivare una richiesta d’indennizzo dispone di un interesse legittimo ad accedere agli atti dell’incarto. Quando un procedimento penale è già concluso, l’accesso agli atti non è tuttavia più regolato dall’art. 101 e segg. CPP, ma sottostà, nel caso di procedimenti penali federali, alla legge federale sulla protezione dei dati (consid. 2.3).
Zustellung der Einstellungsverfügung; Stellung als beschuldigte Person; Akteneinsicht
Art. 101 ff., 309, 321 Abs. 1 StPO
Wer der Ansicht ist, die ermittelnde Behörde verfüge über konkrete Elemente, um ein Strafverfahren auf ihn auszudehnen, hat sich dem prozessualen Grundsatz von Treu und Glauben zufolge sofort darauf zu berufen und kann damit nicht bis zum Erlass der Einstellungsverfügung zuwarten. Ein erst zu diesem Zeitpunkt gestelltes Ersuchen um Einräumung der Stellung als beschuldigte Person ist verspätet und steht zudem in Widerspruch zum vorherigen prozessualen Verhalten (E. 2.1).
Dritten, die von Zwangsmassnahmen (in casu Kontosperren) betroffen waren, die bereits während des Verfahrens aufgehoben wurden, sind Einstellungsverfügungen zuzustellen, sofern sie bereits bei den untersuchenden Behörden vorgängig ein Ersuchen um Entschädigung unterbreitet haben. Diese Vorgehensweise ermöglicht der Behörde, die Entschädigung im Rahmen der Einstellungsverfügung festzusetzen (E. 2.2).
Der Dritte, welcher ein Begehren um Entschädigung einreichen und begründen will, hat ein legitimes Interesse an der Einsichtnahme in die Verfahrensakten. Nach Abschluss des Verfahrens richtet sich die Akteneinsicht jedoch nicht mehr nach Art. 101 ff. StPO, sondern, im Falle von Bundesstrafverfahren, nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz (E. 2.3).
Notification de l’ordonnance de classement; statut du prévenu; accès au dossier
Art. 101 ss, 309, 321 al. 1 CPP
Qui est d’avis que l’autorité d’enquête dispose d’éléments concrets qui justifieraient l’extension des poursuites contre lui doit, en vertu du principe de la bonne foi, s’en prévaloir immédiatement et non attendre que l’ordonnance de classement soit prononcée. A ce dernier stade de la procédure, une requête de reconnaissance de sa qualité de prévenu doit être considérée comme tardive, et qui plus est en contradiction avec le comportement du requérant dans les stades antérieurs de la procédure (consid. 2.1).
TPF 2020 48
50
L’ordonnance de classement est également notifiée aux tiers concernés par des mesures déjà levées lors de phases antérieures de la procédure – en l’espèce des séquestres bancaires – à condition que lesdits tiers concernés aient fait parvenir préalablement une demande d’indemnité à l’autorité d’enquête. Ceci permet à l’autorité d’enquête de statuer sur dite indemnité dans l’ordonnance de classement (consid. 2.2).
Le tiers qui entend formuler et motiver une demande d’indemnité dispose d’un intérêt légitime à accéder au dossier de la procédure. Après la clôture de la procédure, l’accès au dossier n’est plus régi par les art. 101 ss CPP mais, pour les procédures fédérales, par la loi fédérale sur la protection des données (consid. 2.3).
Riassunto dei fatti:
In data 26 aprile 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), sussistendo il sospetto che su conti bancari in Svizzera riconducibili ad A. fosse stato riciclato il provento di reati patrimoniali commessi a danno del Fondo sovrano dell’Angola (FSDEA) e della Banca nazionale angolana (BNA). Nell’ambito di tale procedimento il MPC ha proceduto, tra aprile e giugno 2018, al sequestro di svariate relazioni bancarie presso diverse banche intestate o riconducibili ad A. Il 1° marzo 2019 la Procura generale della Repubblica dell’Angola ha informato il MPC dell’abbandono di ogni accusa nei confronti di A., essendo intervenuto tra le parti un accordo che prevede, tra l’altro, la restituzione da parte di società appartenenti al gruppo B., riconducibili al predetto, di una somma di circa USD 2 miliardi al FSDEA. Ritenendo caduto un eventuale reato a monte del presunto riciclaggio di denaro in Svizzera, il MPC, constatata l’impossibilità di considerare illecita la provenienza del denaro confluito e transitato sui conti riconducibili ad A., ha proceduto alla revoca del sequestro degli stessi. Il 27 giugno 2019 il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro. Con scritto del medesimo giorno, esso ne ha informato A. Con lettera del 17 settembre 2019, A. ha postulato una notifica formale del summenzionato decreto e l’accesso integrale agli atti dell’incarto. Con scritto del 25 settembre 2019, il MPC, ritenendo la richiesta tardiva, contraddittoria e ai limiti della buona fede processuale, ha rifiutato di procedere a una notifica formale del decreto d’abbandono. Esso ha parimenti informato A. che la decisione sull’accesso agli atti, essendo il procedimento penale concluso, compete al servizio legale del MPC. In data 7 ottobre 2019, A. ha presentato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli chiede che al MPC sia ordinato di
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notificargli il decreto d’abbandono del 27 giugno 2019. A titolo sussidiario, egli chiede che alla medesima autorità sia ordinato di concedergli un accesso completo agli atti dell’incarto, con la fissazione di un termine per presentare una richiesta d’indennizzo.
La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo nella misura della sua ammissibilità.
Dai considerandi:
2. Il reclamante censura la mancata notifica nei suoi confronti del decreto d’abbandono del 27 giugno 2019. Alla luce degli elementi messi in evidenza a suo carico dai mass media, i quali hanno pubblicato sia il suo nome che quello di società a lui riconducibili, egli ritiene incomprensibile il fatto che il MPC non abbia mai aperto un procedimento penale nei suoi confronti. In pratica, a causa di questa impostazione arbitraria, egli non avrebbe potuto godere dei diritti procedurali riconosciuti all’imputato. Questa situazione, unitamente al rifiuto del MPC di concedergli l’accesso agli atti dell’incarto, non gli avrebbe permesso di presentare una domanda d’indennizzo giusta l’art. 429 CPP.
2.1 2.1.1 L’art. 309 cpv. 1 CPP prevede che il pubblico ministero apre un’istruzione se: da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato (lett. a); dispone provvedimenti coercitivi (lett. b); è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 capoverso 1 (lett. c). Giusta il cpv. 3 della medesima disposizione, il pubblico ministero apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile. Un’istruzione non deve necessariamente essere aperta nei confronti di una persona determinata e identificabile. L’apertura di un’istruzione contro ignoti sottostà a condizioni meno severe che in caso di apertura contro persone determinate. Un decreto complementare deve essere tuttavia emanato il più rapidamente possibile dal momento in cui il pubblico ministero è in possesso di elementi sufficienti che gli permettono di dirigere l’istruzione contro una persona determinata (v. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 25 ad art. 309 CPP; COQUOZ/MOERI, Le CPP: questions choisies après 3 ans de pratique, SJ 2014 II pag. 37 e segg., 38; GRODECKI/CORNU, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 26 ad art. 309 CPP). Il rifiuto di aprire un’istruzione allorquando le condizioni per l’apertura della stessa sono date può essere
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impugnato mediante reclamo, a condizione che esso non coincida con un decreto di non luogo a procedere ex art. 310 CPP, risp. con un immediato decreto d’accusa ex art. 352 CPP (v. OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 21 ad art. 309 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2a ediz. 2014, n. 10d ad art. 309 CPP).
2.1.2 In concreto, si rileva innanzitutto che i sequestri riguardanti i conti bancari intestati al reclamante e alle società a lui riconducibili, pronunciati tra aprile e giugno 2018, sono stati revocati in data 2 maggio 2019. Sino a quel momento, l’autorità inquirente ha considerato il reclamante un terzo aggravato da atti procedurali, scelta processuale ora da lui contestata per usufruire dei diritti dell’imputato, più precisamente quelli derivanti dall’art. 429 CPP. Per sostanziare i sospetti di reato che avrebbero dovuto spingere il MPC ad aprire un’istruzione nei suoi confronti, il reclamante ha prodotto due contributi apparsi il 13 luglio 2018 sui mass media, segnatamente sul Tages-Anzeiger e alla SRF, dedicati al procedimento penale in Angola e in Svizzera, nei quali appariva sia il suo nome che quello della società B. a lui riconducibile.
Orbene, se il reclamante riteneva, alla luce di quanto apparso sulla stampa – la quale riferiva anche di segnalazioni fatte dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), le quali avrebbero poi portato ai summenzionati sequestri –, che nell’estate 2018 il MPC avesse elementi concreti per estendere il procedimento nei suoi confronti, mal si comprende perché abbia atteso l’emanazione del decreto di abbandono del 27 giugno 2019 per dolersene, atteso che egli ritiene di essere stato processualmente danneggiato da questa scelta del MPC. In virtù del principio della buona fede processuale avrebbe già potuto e dovuto farlo nell’estate del 2018, all’apparire dei suddetti contributi sui mass media. Niente di tutto ciò invece né allora né in seguito, visto che tra marzo e giugno 2019 pur sollecitando la chiusura del procedimento con l’emissione di un decreto d’abbandono il ricorrente non ha mai messo in discussione il suo status processuale. In questo senso la richiesta del 17 settembre 2019 è tardiva e in piena contraddizione con la condotta processuale tenuta fino a quel momento (venire contra factum proprium). La decisione del MPC di negare al ricorrente lo statuto di imputato va quindi tutelata.
2.2 2.2.1 Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero notifica il decreto d’abbandono alle parti (lett. a), alla vittima (lett. b), agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto (lett. c) e alle eventuali
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altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (lett. d). È fatta salva la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento (art. 321 cpv. 2 CPP). Tra gli altri partecipanti al procedimento figura anche il terzo aggravato da atti procedurali (v. art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), nella misura in cui toccato direttamente dalla decisione. Si tratta, ad esempio, di persone toccate da confische o decisioni relative ai costi o agli indennizzi (v. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 ad art. 321 CPP). Secondo l’art. 434 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia (cpv. 1). La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare (cpv. 2). Non applicandosi in questi casi il principio della verità materiale, il terzo deve farsi parte attiva nel richiedere l’indennizzo, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se necessario, l’autorità penale deve rendere attento il terzo non patrocinato sulla possibilità di presentare tale istanza d’indennizzo (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 8 ad art. 434 CPP e n. 9 ad art. 433 CPP).
2.2.2 In concreto, il reclamante, già dall’inizio della procedura debitamente patrocinato dallo stesso avvocato che qui lo rappresenta, avrebbe potuto formulare la sua richiesta d’indennizzo subito dopo il dissequestro dei suoi conti bancari, il che avrebbe dato al MPC la possibilità di statuire sulla stessa contestualmente al decreto d’abbandono, che in questo caso gli sarebbe stato formalmente notificato (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 9 e seg. ad art. 434 CPP). Non avendolo fatto egli ovviamente non appare nel decreto d’abbandono del 27 giugno 2019 per cui a giusto titolo non è nemmeno fra i destinatari della relativa notificazione. Anche sotto questo profilo la decisione del MPC merita quindi conferma.
2.3 2.3.1 Quando un terzo non ha avuto la possibilità di formulare una richiesta d’indennizzo prima della fine del procedimento, l’autorità penale può decidere sulla stessa susseguentemente mediante una decisione giudiziaria indipendente successiva ai sensi degli art. 363 e seg. CPP (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 10 ad art. 434 CPP). Il terzo che deve formulare e motivare una tale richiesta dispone di un interesse legittimo a potere accedere agli atti dell’incarto. Quando un procedimento penale è già concluso, l’accesso agli atti non è tuttavia più regolato dall’art. 101 e segg. CPP, ma sottostà, nel caso di procedimenti penali federali, alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1; v. art.
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99 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 102 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 11 ad art. 102 CPP).
2.3.2 Nella fattispecie, il reclamante ha presentato una formale richiesta d’accesso agli atti in data 1° luglio 2019. Essendo il procedimento penale contro ignoti conclusosi con il decreto d’abbandono del 27 giugno 2019, il MPC ha trasmesso la suddetta richiesta al suo Servizio giuridico a Berna, autorità competente per trattarla in virtù della LPD. Informato del presente gravame, il Servizio giuridico del MPC ha nel frattempo sospeso la trattazione della richiesta in questione, in attesa della conclusione della presente procedura. Alla luce di quanto precede, vi è da concludere che la richiesta d’accesso agli atti non è stata rifiutata, ma trasmessa all’autorità competente interna al MPC, la quale, una volta terminata la presente procedura, ne riprenderà la trattazione. Ne consegue che la relativa censura del ricorrente non merita ulteriore disamina vista l’assenza a questo stadio processuale di un interesse giuridicamente protetto.