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TPF 2016 49

Bundesstrafgericht · 2016-02-04 · Italiano CH

Privatklägerschaft.

Sachverhalt

Con tre atti d’accusa separati il Ministero pubblico della Confederazione ha accusato A., B. e C. di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. In tutti e tre gli atti d’accusa, poi riuniti in un unico procedimento, D. era indicato quale accusatore privato.

Il giudice unico ha estromesso D. dal procedimento.

TPF 2016 49 50 Considerato:

- che in base all'art. 118 cpv. 1 CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile;

- che per poter vantare pretese civili nell'ambito di un procedimento penale, ossia per essere considerato accusatore privato, la legge impone dunque che il richiedente rivesta, innanzitutto, la qualità di danneggiato (art. 118 cpv. 1 CPP);

- che la nozione di danneggiato è definita all'art. 115 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato;

- che, in genere, solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla disposizione penale violata può prevalersi di una lesione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 5 e riferimenti citati);

- che i diritti tutelati sono i beni giuridici individuali come la vita e l’integrità fisica, la proprietà, l'onore, ecc. (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 5; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale [FF 2006 pag. 1076 e seg.]);

- che la dichiarazione di costituirsi accusatore privato va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP); di conseguenza, fintanto che i fatti determinanti non sono definitivamente stabiliti al riguardo, si impone di ritenere le allegazioni di colui che si pretende danneggiato per determinare se ciò sia effettivamente il caso (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 6);

- che colui che intende costituirsi accusatore privato deve tuttavia rendere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014, consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013, consid. 2.1; SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 118 CPP);

TPF 2016 49 51

- che in sede di verbale di interrogatorio in qualità di testimone del 6 dicembre 2007, D. si era costituito parte civile nell'ambito dell'istruttoria N.;

- che D. ha presentato concretamente le sue richieste di risarcimento all'Ufficio dei giudici istruttori federali il 22 dicembre 2007, cifrandole in fr. 22'663.20 per spese dello Studio L., in fr. 16'806.85 per spese dello Studio M. ed in fr. 500'000.– per danni morali e di immagine, avendo egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro ma soprattutto la credibilità nei confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della stessa;

- che D. è rimasto per contro silente in questa sede;

- che gli imputati hanno precisato che tali pretese sarebbero assolutamente estranee agli atti loro rimproverati nell'ambito della presente procedura;

- che, in particolare, A. ha dichiarato che D. non può certamente ritenersi danneggiato dalle imputazioni a suo carico;

- che anche B. ha precisato che l'accusatore privato D. nulla ha a che vedere con le accuse formulate nei suoi confronti;

- che C. ha anch'egli sottolineato l'estraneità di D. rispetto ai fatti a lui imputati;

- che il MPC, nella sua missiva del 10 novembre 2015, ha indicato esistere, a suo parere, una connessione tra la fattispecie relativa alla sottrazione e falsificazione del passaporto di D. e il procedimento in oggetto, avendo la banda – per poter ottenere il predetto passaporto – fornito un certo quantitativo di stupefacente alla figlia dell'accusatore privato affinché quest'ultima lo sottraesse appunto al proprio padre; ciò nonostante, il MPC ha dichiarato di non opporsi all'estromissione di D. quale accusatore privato dalla presente procedura;

- che, alla luce degli atti di causa, non si intravvede in effetti alcun legame sufficiente tra le pretese di D. e gli specifici atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura;

- che si giustifica pertanto di estromettere D. dal presente procedimento;

TPF 2016 52 52

- che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.

TPF 2016 52

10. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Association A. contre Ministère public de la Confédération du 25 février 2016 (BB.2015.96)

Obligation de garder le silence imposée au dénonciateur. Conditions légales. Exigence d'un risque concret.

Art. 73 al. 2 CPP

L'autorité pénale qui entend imposer au dénonciateur d'une infraction, participant à la procédure pénale, l'obligation de garder le silence sur cette dernière, doit se fonder sur un risque concret. De simples généralités n'indiquant pas en quoi le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer ne suffisent pas. La limitation dans le temps d'une telle mesure doit par ailleurs être exprimée avec précision (consid. 3.2).

Der anzeigenden Person auferlegte Geheimhaltungspflicht. Gesetzliche Voraussetzungen. Erfordernis einer konkreten Gefahr.

Art. 73 Abs. 2 StPO

Die Strafbehörde muss sich auf eine konkrete Gefahr stützen, wenn sie beabsichtigt, die eine Straftat anzeigende und am Strafverfahren beteiligte Person zu verpflichten, über dieses Verfahren Stillschweigen zu bewahren. Die Anführung bloss allgemeiner Gründe ohne Angabe, inwiefern der «Zweck des Verfahrens» bzw. ein «privates Interesse» die Auferlegung einer Geheimhaltungspflicht tatsächlich erfordern, genügt nicht. Ausserdem muss die zeitliche Befristung einer solchen Massnahme präzise angegeben werden (E. 3.2).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 Considerato:

- che in base all'art. 118 cpv. 1 CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile;

- che per poter vantare pretese civili nell'ambito di un procedimento penale, ossia per essere considerato accusatore privato, la legge impone dunque che il richiedente rivesta, innanzitutto, la qualità di danneggiato (art. 118 cpv. 1 CPP);

- che la nozione di danneggiato è definita all'art. 115 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato;

- che, in genere, solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla disposizione penale violata può prevalersi di una lesione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 5 e riferimenti citati);

- che i diritti tutelati sono i beni giuridici individuali come la vita e l’integrità fisica, la proprietà, l'onore, ecc. (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 5; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale [FF 2006 pag. 1076 e seg.]);

- che la dichiarazione di costituirsi accusatore privato va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP); di conseguenza, fintanto che i fatti determinanti non sono definitivamente stabiliti al riguardo, si impone di ritenere le allegazioni di colui che si pretende danneggiato per determinare se ciò sia effettivamente il caso (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 6);

- che colui che intende costituirsi accusatore privato deve tuttavia rendere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014, consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013, consid. 2.1; SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 118 CPP);

TPF 2016 49 51

- che in sede di verbale di interrogatorio in qualità di testimone del 6 dicembre 2007, D. si era costituito parte civile nell'ambito dell'istruttoria N.;

- che D. ha presentato concretamente le sue richieste di risarcimento all'Ufficio dei giudici istruttori federali il 22 dicembre 2007, cifrandole in fr. 22'663.20 per spese dello Studio L., in fr. 16'806.85 per spese dello Studio M. ed in fr. 500'000.– per danni morali e di immagine, avendo egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro ma soprattutto la credibilità nei confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della stessa;

- che D. è rimasto per contro silente in questa sede;

- che gli imputati hanno precisato che tali pretese sarebbero assolutamente estranee agli atti loro rimproverati nell'ambito della presente procedura;

- che, in particolare, A. ha dichiarato che D. non può certamente ritenersi danneggiato dalle imputazioni a suo carico;

- che anche B. ha precisato che l'accusatore privato D. nulla ha a che vedere con le accuse formulate nei suoi confronti;

- che C. ha anch'egli sottolineato l'estraneità di D. rispetto ai fatti a lui imputati;

- che il MPC, nella sua missiva del 10 novembre 2015, ha indicato esistere, a suo parere, una connessione tra la fattispecie relativa alla sottrazione e falsificazione del passaporto di D. e il procedimento in oggetto, avendo la banda – per poter ottenere il predetto passaporto – fornito un certo quantitativo di stupefacente alla figlia dell'accusatore privato affinché quest'ultima lo sottraesse appunto al proprio padre; ciò nonostante, il MPC ha dichiarato di non opporsi all'estromissione di D. quale accusatore privato dalla presente procedura;

- che, alla luce degli atti di causa, non si intravvede in effetti alcun legame sufficiente tra le pretese di D. e gli specifici atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura;

- che si giustifica pertanto di estromettere D. dal presente procedimento;

TPF 2016 52 52

- che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.

TPF 2016 52

10. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Association A. contre Ministère public de la Confédération du 25 février 2016 (BB.2015.96)

Obligation de garder le silence imposée au dénonciateur. Conditions légales. Exigence d'un risque concret.

Art. 73 al. 2 CPP

L'autorité pénale qui entend imposer au dénonciateur d'une infraction, participant à la procédure pénale, l'obligation de garder le silence sur cette dernière, doit se fonder sur un risque concret. De simples généralités n'indiquant pas en quoi le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer ne suffisent pas. La limitation dans le temps d'une telle mesure doit par ailleurs être exprimée avec précision (consid. 3.2).

Der anzeigenden Person auferlegte Geheimhaltungspflicht. Gesetzliche Voraussetzungen. Erfordernis einer konkreten Gefahr.

Art. 73 Abs. 2 StPO

Die Strafbehörde muss sich auf eine konkrete Gefahr stützen, wenn sie beabsichtigt, die eine Straftat anzeigende und am Strafverfahren beteiligte Person zu verpflichten, über dieses Verfahren Stillschweigen zu bewahren. Die Anführung bloss allgemeiner Gründe ohne Angabe, inwiefern der «Zweck des Verfahrens» bzw. ein «privates Interesse» die Auferlegung einer Geheimhaltungspflicht tatsächlich erfordern, genügt nicht. Ausserdem muss die zeitliche Befristung einer solchen Massnahme präzise angegeben werden (E. 3.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2016 49 49 TPF 2016 49

9. Estratto del decreto della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione e D. contro A., B. e C. del 4 febbraio 2016 (SN.2016.1)

Accusatore privato.

Art. 115, 118 cpv. 1 CPP

La posizione di accusatore privato presuppone un nesso fra il danno che viene fatto valere e i fatti oggetto della procedura penale. Presupposti in casu negati.

Privatklägerschaft.

Art. 115, 118 Abs. 1 StPO

Die Stellung des Privatklägers setzt einen Zusammenhang zwischen geltend gemachtem Schaden und den in Frage kommenden Straftaten voraus. Voraussetzungen für eine Privatklägerschaft in casu verneint.

Partie plaignante.

Art. 115, 118 al. 1 CPP

La qualité de partie plaignante présuppose l'existence d'un lien entre le dommage invoqué et les faits objet de la procédure pénale. Condition non réalisée en l'espèce.

Riassunto dei fatti:

Con tre atti d’accusa separati il Ministero pubblico della Confederazione ha accusato A., B. e C. di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. In tutti e tre gli atti d’accusa, poi riuniti in un unico procedimento, D. era indicato quale accusatore privato.

Il giudice unico ha estromesso D. dal procedimento.

TPF 2016 49 50 Considerato:

- che in base all'art. 118 cpv. 1 CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile;

- che per poter vantare pretese civili nell'ambito di un procedimento penale, ossia per essere considerato accusatore privato, la legge impone dunque che il richiedente rivesta, innanzitutto, la qualità di danneggiato (art. 118 cpv. 1 CPP);

- che la nozione di danneggiato è definita all'art. 115 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato;

- che, in genere, solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla disposizione penale violata può prevalersi di una lesione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 5 e riferimenti citati);

- che i diritti tutelati sono i beni giuridici individuali come la vita e l’integrità fisica, la proprietà, l'onore, ecc. (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 5; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale [FF 2006 pag. 1076 e seg.]);

- che la dichiarazione di costituirsi accusatore privato va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP); di conseguenza, fintanto che i fatti determinanti non sono definitivamente stabiliti al riguardo, si impone di ritenere le allegazioni di colui che si pretende danneggiato per determinare se ciò sia effettivamente il caso (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 pag. 6);

- che colui che intende costituirsi accusatore privato deve tuttavia rendere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014, consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013, consid. 2.1; SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 118 CPP);

TPF 2016 49 51

- che in sede di verbale di interrogatorio in qualità di testimone del 6 dicembre 2007, D. si era costituito parte civile nell'ambito dell'istruttoria N.;

- che D. ha presentato concretamente le sue richieste di risarcimento all'Ufficio dei giudici istruttori federali il 22 dicembre 2007, cifrandole in fr. 22'663.20 per spese dello Studio L., in fr. 16'806.85 per spese dello Studio M. ed in fr. 500'000.– per danni morali e di immagine, avendo egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro ma soprattutto la credibilità nei confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della stessa;

- che D. è rimasto per contro silente in questa sede;

- che gli imputati hanno precisato che tali pretese sarebbero assolutamente estranee agli atti loro rimproverati nell'ambito della presente procedura;

- che, in particolare, A. ha dichiarato che D. non può certamente ritenersi danneggiato dalle imputazioni a suo carico;

- che anche B. ha precisato che l'accusatore privato D. nulla ha a che vedere con le accuse formulate nei suoi confronti;

- che C. ha anch'egli sottolineato l'estraneità di D. rispetto ai fatti a lui imputati;

- che il MPC, nella sua missiva del 10 novembre 2015, ha indicato esistere, a suo parere, una connessione tra la fattispecie relativa alla sottrazione e falsificazione del passaporto di D. e il procedimento in oggetto, avendo la banda – per poter ottenere il predetto passaporto – fornito un certo quantitativo di stupefacente alla figlia dell'accusatore privato affinché quest'ultima lo sottraesse appunto al proprio padre; ciò nonostante, il MPC ha dichiarato di non opporsi all'estromissione di D. quale accusatore privato dalla presente procedura;

- che, alla luce degli atti di causa, non si intravvede in effetti alcun legame sufficiente tra le pretese di D. e gli specifici atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura;

- che si giustifica pertanto di estromettere D. dal presente procedimento;

TPF 2016 52 52

- che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.

TPF 2016 52

10. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Association A. contre Ministère public de la Confédération du 25 février 2016 (BB.2015.96)

Obligation de garder le silence imposée au dénonciateur. Conditions légales. Exigence d'un risque concret.

Art. 73 al. 2 CPP

L'autorité pénale qui entend imposer au dénonciateur d'une infraction, participant à la procédure pénale, l'obligation de garder le silence sur cette dernière, doit se fonder sur un risque concret. De simples généralités n'indiquant pas en quoi le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer ne suffisent pas. La limitation dans le temps d'une telle mesure doit par ailleurs être exprimée avec précision (consid. 3.2).

Der anzeigenden Person auferlegte Geheimhaltungspflicht. Gesetzliche Voraussetzungen. Erfordernis einer konkreten Gefahr.

Art. 73 Abs. 2 StPO

Die Strafbehörde muss sich auf eine konkrete Gefahr stützen, wenn sie beabsichtigt, die eine Straftat anzeigende und am Strafverfahren beteiligte Person zu verpflichten, über dieses Verfahren Stillschweigen zu bewahren. Die Anführung bloss allgemeiner Gründe ohne Angabe, inwiefern der «Zweck des Verfahrens» bzw. ein «privates Interesse» die Auferlegung einer Geheimhaltungspflicht tatsächlich erfordern, genügt nicht. Ausserdem muss die zeitliche Befristung einer solchen Massnahme präzise angegeben werden (E. 3.2).