opencaselaw.ch

TPF 2011 89

Bundesstrafgericht · 2011-06-14 · Italiano CH

Auslieferung an Rumänien; Bagatellfall; Härte der im Ausland ausgesprochenen Strafe.

Sachverhalt

L'8 agosto 2007 la Pretura di Iasi (Romania) ha condannato A., nato il 30 novembre 1987, ad una pena di un anno e quattro mesi di detenzione per aver sferrato, il 28 ottobre 2005, un pugno al volto di B., cagionandogli la frattura della mandibola. La pena in questione comprende anche la revoca della sospensione condizionale di una pena di otto mesi di detenzione pronunciata il 17 febbraio 2005 dalla stessa autorità giudiziaria. Il 17 novembre 2010 SIRENE Romania ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto ai fini di estradizione di A., richiesta basata su un ordine di arresto emesso il 18 settembre 2007 dalla Corte di Iasi. Il predetto è stato arrestato il 20 febbraio 2011 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il 22 febbraio 2011 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso. Il 1° marzo 2011 il Ministero della giustizia rumeno ha chiesto formalmente l'estradizione di A., la quale è stata concessa mediante decisione dell'UFG del 5 aprile 2011. Il 13 maggio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro tale decisione.

La II Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso, invitando tuttavia l'UFG a rendere attente le autorità rumene alle esigenze esposte al considerando 3.2.2 in ambito di diritto penale minorile.

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Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 L'insorgente ritiene che la domanda di estradizione sia da rifiutare in quanto il caso sarebbe irrilevante. A tal proposito egli osserva che i fatti alla base della richiesta di estradizione, se giudicati in Svizzera, avrebbero sicuramente condotto a una pena minore, soprattutto tenuto conto che all'epoca egli era minorenne.

E. 3.1 Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr, come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.1, e 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 7). Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 4 ad art. 4 AIMP). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n. 1 CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi. La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59 consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 530 n. 575 e giurisprudenza citata).

E. 3.2.1 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Romania, con sentenza penale n. 2329 dell'8 agosto 2007, ad una pena di otto mesi di reclusione per lesioni personali ai sensi dell'art. 181 del Codice penale rumeno. Nel contempo, le autorità rumene hanno revocato la sospensione condizionale di una precedente condanna a otto mesi di reclusione per furto aggravato inflitta al medesimo dalla Pretura di Iasi con sentenza penale n. 838 del 17 febbraio 2005. La pena complessiva da scontare in Romania è dunque di un anno e quattro mesi di reclusione. Così come descritta dalle

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autorità estere la condotta dell'estradando giudicata con sentenza dell'8 agosto 2007 corrisponde al reato di lesioni personali semplici giusta l'art. 123 del Codice penale svizzero, per cui è comminata una pena massima di tre anni di detenzione. I fatti giudicati mediante sentenza del 17 febbraio 2005 sono sussumibili invece al reato di furto semplice ai sensi dell'art. 139 cpv. 1 del Codice penale svizzero, per il quale è prevista una pena massima di cinque anni di detenzione. Siccome il ricorrente, al momento dei fatti relativi alle sentenze del 2005 e del 2007, aveva sedici risp. diciassette anni, di rilievo è in questo caso anche l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), secondo il quale il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. In questo senso, seppur di pochissimo, la soglia di pena dell'art. 2 CEEstr e dell'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP è raggiunta. Avendo l'autorità rumena revocato la sospensione condizionale di una precedente pena di otto mesi di detenzione, pertinente risulta essere anche l'art. 31 cpv. 2 DPMin relativo all'insuccesso del periodo di prova (disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 35 cpv. 2 DPMin), secondo il quale se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34 DPMin. Il capoverso 1 di quest'ultima disposizione prevede che se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave, istituendo quindi un regime più favorevole rispetto agli adulti (a tal proposito v. R. SCHNEIDER/R. GARRÉ, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 27 ad art. 42 CP; cfr. anche F. BÜTIKOFER REPOND/N. QUELOZ, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 122/2004 p. 386 e segg.). Dato che in una simile situazione il giudice svizzero non potrebbe pronunciare una pena superiore a quattro mesi per quanto attiene al reato di lesioni semplici commesso l'8 agosto 2007, visto che la pena complessiva irrogabile non può superare un anno di detenzione (12 mesi dedotti gli 8 mesi già inflitti = 4 mesi), ci si potrebbe dunque chiedere se le condizioni per l'estradizione relativamente a quest'ultimo reato siano adempiute. Orbene, la risposta a tale quesito è affermativa. L'art. 35 cpv. 2 lett. a AIMP prevede infatti che la punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste, tra queste il regolamento del concorso di reati (v. sentenza del Tribunale federale 1A.71/1996 del 29 aprile 1996, consid. 4f;

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ZIMMERMANN, op. cit., n. 584 pag. 537 e seg.), per cui ciò che conta è la pena di un anno che sarebbe in astratto pronunciabile giusta l'art. 25 cpv. 1 DPMin richiamato l'art. 123 CP e non la disciplina del concorso in caso di revoca della condizionale con contestuale pronuncia di una nuova condanna.

E. 3.2.2 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Romania, va innanzitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pubblico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, op. cit., n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali), né vi sono norme che impediscano l'estradizione di minori (riservato l'art. 33 AIMP) o comunque, come nella fattispecie, di persone che hanno commesso reati prima del compimento dei 18 anni (v. in questo ambito STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 101 e segg.). Ciò non toglie che nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; v. in part. art. 37 lett. b e 40; v. BAPTISTE VIREDAZ, Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes, in A. Kuhn/F. Vogler/S. Steiner/V. Dittmann/C. Bessler (curatori), Junge Menschen und Kriminalität - Les jeunes et la criminalité, Berna 2010, pag. 89 e segg.). Di rilievo sono altresì le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R(2003)20 (v. H. GÜRBER/C. HUG/P. SCHLÄFLI, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n.

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42 ad prelim. art. 1 DPMin). In entrambi i casi si tratta del resto di norme e raccomandazioni concernenti anche la Romania in quanto firmataria della Convenzione del 20 novembre 1989 (in vigore dal 18 novembre 2002 sia in Svizzera che in Romania) nonché membro del Consiglio d'Europa. Ciò detto, tenuto conto della recidiva – l'estradando aveva precedenti penali ancora prima di subire la condanna del 17 febbraio 2005 – e del fatto che per lesioni semplici e furto in virtù dell'art. 25 cpv. 1 DPMin (richiamati gli art. 123 e 139 CP) anche in Svizzera sarebbe ipotizzabile una pena massima di un anno di privazione di libertà (v. già supra consid. 3.2.1), le pene irrogate al ricorrente sono certamente molto severe ma non appaiono esagerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui rimproverati. È ovvio comunque che nel nuovo processo cui il ricorrente ha diritto non dovrebbero essere pronunciate pene superiori a queste, tanto più che il tempo trascorso dai fatti dovrebbe già di per sé giustificare una mitigazione della pena. Senza per questo intromettersi nella politica sanzionatoria del Paese richiedente, la delicatezza della situazione in ambito di diritto penale dei minori esige che l'UFG renda attente le autorità rumene a questa problematica.

E. 3.3 Visto quanto precede, le censure del ricorrente devono quindi essere disattese.

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22. Auszug aus dem Beschluss der I. Beschwerdekammer in Sachen Kanton Zürich gegen Bundesanwaltschaft vom 17. Juni 2011 (BG.2011.7)

Gerichtsstandskonflikt; Frist.

Art. 40 Abs. 2 StPO

Anhand der Formulierung des Art. 40 Abs. 2 StPO, welcher den Kantonen vorschreibt, unverzüglich nach Scheitern eines Meinungsaustauschs über die örtliche Zuständigkeit die I. Beschwerdekammer anzurufen, lässt sich die bisherige Rechtsprechung, welche den Kantonen hierzu bis zu sechs Monaten Zeit liess, nicht mehr aufrecht erhalten. Im Normalfall kann wohl auf die Frist von 10 Tagen, welche im Beschwerdeverfahren nach Art. 393 ff. StPO Anwendung findet verwiesen werden. Ein Abweichen von dieser Frist wird nur unter besonderen, von den Gesuchstellern belegten, Umständen möglich sein (E. 2.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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stuale delle dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca. Quest’ultima censura, alla pari delle precedenti, non merita pertanto accoglimento.

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21. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 14 giugno 2011 (RR.2011.114)

Estradizione alla Romania; caso irrilevante; severità della pena pronunciata all'estero.

Art. 4, 35 cpv. 1 lett. a, 55 AIMP, art. 2 CEEstr

L'esistenza di un caso irrilevante giusta l'art. 4 AIMP si determina unicamente in funzione dell'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte. Nel caso di minorenni, le condizioni degli art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP e 2 CEEstr vanno analizzate prendendo in considerazione il diritto penale minorile svizzero (consid. 3.2.1).

Nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (consid. 3.2.2).

Auslieferung an Rumänien; Bagatellfall; Härte der im Ausland ausgesprochenen Strafe.

Art. 4, 35 Abs. 1 lit. a, 55 IRSG, Art. 2 EAÜ

Das Vorliegen eines Bagatellfalles im Sinne von Art. 4 IRSG bestimmt sich einzig nach der Bedeutung der Strafen, die verhängt werden können. Bei Minderjährigen sind die Bedingungen von Art. 35 Abs. 1 lit. a IRSG und Art. 2 EAÜ mit Rücksicht auf das schweizerische Jugendstrafrecht zu interpretieren (E. 3.2.1).

Bei jugendlichen Straftätern ist die traditionelle Zurückhaltung gegenüber der Sanktionspolitik des ausländischen Staates mit dem Anspruch auf Verteidigung der grundlegenden Auffassungen des schweizerischen Jugendstrafrechts, welche auch Ausdruck des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes sind, in Einklang zu bringen (E. 3.2.2).

Extradition à la Roumanie; cas de peu d’importance; séverité de la peine prononcée à l’étranger.

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Art. 4, 35 al. 1 let. a, 55 EIMP, art. 2 CEExtr

L’existence d’un cas de peu d’importance au sens de l’art. 4 EIMP se détermine uniquement en fonction de l’importance des peines susceptibles d’être infligées. Pour les mineurs, l’examen des conditions des art. 35 al. 1 let. a EIMP et 2 CEExtr doit être fait en se fondant sur le droit pénal des mineurs (consid. 3.2.1).

Dans le cas de jeunes délinquants, la traditionnelle réserve à l’égard de la politique des sanctions pratiquées par l’Etat requérant doit être mise en balance avec l’exigence liée à la défense des conceptions fondamentales du droit pénal des mineurs suisse, également en tant qu’expression de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (consid. 3.2.2).

Riassunto dei fatti:

L'8 agosto 2007 la Pretura di Iasi (Romania) ha condannato A., nato il 30 novembre 1987, ad una pena di un anno e quattro mesi di detenzione per aver sferrato, il 28 ottobre 2005, un pugno al volto di B., cagionandogli la frattura della mandibola. La pena in questione comprende anche la revoca della sospensione condizionale di una pena di otto mesi di detenzione pronunciata il 17 febbraio 2005 dalla stessa autorità giudiziaria. Il 17 novembre 2010 SIRENE Romania ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto ai fini di estradizione di A., richiesta basata su un ordine di arresto emesso il 18 settembre 2007 dalla Corte di Iasi. Il predetto è stato arrestato il 20 febbraio 2011 in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG). Il 22 febbraio 2011 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso. Il 1° marzo 2011 il Ministero della giustizia rumeno ha chiesto formalmente l'estradizione di A., la quale è stata concessa mediante decisione dell'UFG del 5 aprile 2011. Il 13 maggio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro tale decisione.

La II Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso, invitando tuttavia l'UFG a rendere attente le autorità rumene alle esigenze esposte al considerando 3.2.2 in ambito di diritto penale minorile.

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Estratto dei considerandi:

3. L'insorgente ritiene che la domanda di estradizione sia da rifiutare in quanto il caso sarebbe irrilevante. A tal proposito egli osserva che i fatti alla base della richiesta di estradizione, se giudicati in Svizzera, avrebbero sicuramente condotto a una pena minore, soprattutto tenuto conto che all'epoca egli era minorenne.

3.1 Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr, come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.1, e 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 7). Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 4 ad art. 4 AIMP). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n. 1 CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi. La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59 consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 530 n. 575 e giurisprudenza citata).

3.2 3.2.1 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Romania, con sentenza penale n. 2329 dell'8 agosto 2007, ad una pena di otto mesi di reclusione per lesioni personali ai sensi dell'art. 181 del Codice penale rumeno. Nel contempo, le autorità rumene hanno revocato la sospensione condizionale di una precedente condanna a otto mesi di reclusione per furto aggravato inflitta al medesimo dalla Pretura di Iasi con sentenza penale n. 838 del 17 febbraio 2005. La pena complessiva da scontare in Romania è dunque di un anno e quattro mesi di reclusione. Così come descritta dalle

TPF 2011 89 92

autorità estere la condotta dell'estradando giudicata con sentenza dell'8 agosto 2007 corrisponde al reato di lesioni personali semplici giusta l'art. 123 del Codice penale svizzero, per cui è comminata una pena massima di tre anni di detenzione. I fatti giudicati mediante sentenza del 17 febbraio 2005 sono sussumibili invece al reato di furto semplice ai sensi dell'art. 139 cpv. 1 del Codice penale svizzero, per il quale è prevista una pena massima di cinque anni di detenzione. Siccome il ricorrente, al momento dei fatti relativi alle sentenze del 2005 e del 2007, aveva sedici risp. diciassette anni, di rilievo è in questo caso anche l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), secondo il quale il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. In questo senso, seppur di pochissimo, la soglia di pena dell'art. 2 CEEstr e dell'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP è raggiunta. Avendo l'autorità rumena revocato la sospensione condizionale di una precedente pena di otto mesi di detenzione, pertinente risulta essere anche l'art. 31 cpv. 2 DPMin relativo all'insuccesso del periodo di prova (disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 35 cpv. 2 DPMin), secondo il quale se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34 DPMin. Il capoverso 1 di quest'ultima disposizione prevede che se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave, istituendo quindi un regime più favorevole rispetto agli adulti (a tal proposito v. R. SCHNEIDER/R. GARRÉ, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 27 ad art. 42 CP; cfr. anche F. BÜTIKOFER REPOND/N. QUELOZ, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 122/2004 p. 386 e segg.). Dato che in una simile situazione il giudice svizzero non potrebbe pronunciare una pena superiore a quattro mesi per quanto attiene al reato di lesioni semplici commesso l'8 agosto 2007, visto che la pena complessiva irrogabile non può superare un anno di detenzione (12 mesi dedotti gli 8 mesi già inflitti = 4 mesi), ci si potrebbe dunque chiedere se le condizioni per l'estradizione relativamente a quest'ultimo reato siano adempiute. Orbene, la risposta a tale quesito è affermativa. L'art. 35 cpv. 2 lett. a AIMP prevede infatti che la punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste, tra queste il regolamento del concorso di reati (v. sentenza del Tribunale federale 1A.71/1996 del 29 aprile 1996, consid. 4f;

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ZIMMERMANN, op. cit., n. 584 pag. 537 e seg.), per cui ciò che conta è la pena di un anno che sarebbe in astratto pronunciabile giusta l'art. 25 cpv. 1 DPMin richiamato l'art. 123 CP e non la disciplina del concorso in caso di revoca della condizionale con contestuale pronuncia di una nuova condanna.

3.2.2 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Romania, va innanzitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pubblico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, op. cit., n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali), né vi sono norme che impediscano l'estradizione di minori (riservato l'art. 33 AIMP) o comunque, come nella fattispecie, di persone che hanno commesso reati prima del compimento dei 18 anni (v. in questo ambito STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 101 e segg.). Ciò non toglie che nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; v. in part. art. 37 lett. b e 40; v. BAPTISTE VIREDAZ, Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes, in A. Kuhn/F. Vogler/S. Steiner/V. Dittmann/C. Bessler (curatori), Junge Menschen und Kriminalität - Les jeunes et la criminalité, Berna 2010, pag. 89 e segg.). Di rilievo sono altresì le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R(2003)20 (v. H. GÜRBER/C. HUG/P. SCHLÄFLI, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n.

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42 ad prelim. art. 1 DPMin). In entrambi i casi si tratta del resto di norme e raccomandazioni concernenti anche la Romania in quanto firmataria della Convenzione del 20 novembre 1989 (in vigore dal 18 novembre 2002 sia in Svizzera che in Romania) nonché membro del Consiglio d'Europa. Ciò detto, tenuto conto della recidiva – l'estradando aveva precedenti penali ancora prima di subire la condanna del 17 febbraio 2005 – e del fatto che per lesioni semplici e furto in virtù dell'art. 25 cpv. 1 DPMin (richiamati gli art. 123 e 139 CP) anche in Svizzera sarebbe ipotizzabile una pena massima di un anno di privazione di libertà (v. già supra consid. 3.2.1), le pene irrogate al ricorrente sono certamente molto severe ma non appaiono esagerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui rimproverati. È ovvio comunque che nel nuovo processo cui il ricorrente ha diritto non dovrebbero essere pronunciate pene superiori a queste, tanto più che il tempo trascorso dai fatti dovrebbe già di per sé giustificare una mitigazione della pena. Senza per questo intromettersi nella politica sanzionatoria del Paese richiedente, la delicatezza della situazione in ambito di diritto penale dei minori esige che l'UFG renda attente le autorità rumene a questa problematica. 3.3 Visto quanto precede, le censure del ricorrente devono quindi essere disattese.

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22. Auszug aus dem Beschluss der I. Beschwerdekammer in Sachen Kanton Zürich gegen Bundesanwaltschaft vom 17. Juni 2011 (BG.2011.7)

Gerichtsstandskonflikt; Frist.

Art. 40 Abs. 2 StPO

Anhand der Formulierung des Art. 40 Abs. 2 StPO, welcher den Kantonen vorschreibt, unverzüglich nach Scheitern eines Meinungsaustauschs über die örtliche Zuständigkeit die I. Beschwerdekammer anzurufen, lässt sich die bisherige Rechtsprechung, welche den Kantonen hierzu bis zu sechs Monaten Zeit liess, nicht mehr aufrecht erhalten. Im Normalfall kann wohl auf die Frist von 10 Tagen, welche im Beschwerdeverfahren nach Art. 393 ff. StPO Anwendung findet verwiesen werden. Ein Abweichen von dieser Frist wird nur unter besonderen, von den Gesuchstellern belegten, Umständen möglich sein (E. 2.2).