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TPF 2006 278

Bundesstrafgericht · 2006-01-01 · Italiano CH

"Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht."

Sachverhalt

Il patrocinatore di A. ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di poter consultare i documenti “spontaneamente forniti” dal suo cliente tramite i precedenti patrocinatori, e questo per meglio prepararsi ad un interrogatorio. Il magistrato inquirente ha però negato al difensore l’accesso agli atti del procedimento, adducendo quale motivi della sua deci- sione il segreto dell’inchiesta e il pericolo di collusione. La Corte dei reclami penali ha accolto il reclamo interposto da A.

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TPF 2006 278 278 drücklich darauf hingewiesen, dass sich die vorliegend zu erteilende Ge- nehmigung nicht auf allfällige bereits früher gegen die Beschuldigten C., D., E. und F. eingeleitete Ermittlungen erstreckt, soweit diese gestützt auf die vorliegend zur Verwendung beantragten Erkenntnisse eingeleitet wor- den sein sollten (Art. 9 Abs. 2 BÜPF; vgl. HANSJAKOB, a.a.O., S. 214). TPF 2006 278

75. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 30 agosto 2006 (BB.2006.37) Diritto di essere sentito; consultazione degli atti. Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 116 PP Nell’ambito di un procedimento penale, l’autorizzazione a consultare documen- ti volontariamente trasmessi dall’imputato non dovrebbe di principio mai esse- re negata se non in presenza di un chiaro e preponderante interesse pubblico contrario alla consultazione (consid. 3.2). Violazione del potere discrezionale da parte del Ministero pubblico della Con- federazione (consid. 3.3–3.4). Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht. Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 116 BStP Im Rahmen eines Strafverfahrens darf dem Beschuldigten die Einsicht in von ihm selber freiwillig eingereichte Akten grundsätzlich nie verweigert werden, es sei denn, dass eindeutig überwiegende öffentliche Interessen einer solchen Einsichtnahme entgegenstehen (E. 3.2). Verletzung des Ermessensspielraums durch die Bundesanwaltschaft (E. 3.3– 3.4). Droit d’être entendu; consultation du dossier. Art. 29 al. 2 Cst., art. 116 PPF Dans le cadre d’une procédure pénale, l’inculpé ne devrait en principe jamais se voir refuser l’autorisation de consulter les pièces qu’il a spontanément dépo-

TPF 2006 278 279 sées, à moins que des intérêts publics prépondérants manifestes ne s’y opposent (consid. 3.2). Excès du pouvoir d’appréciation du Ministère public de la Confédération (con- sid. 3.3–3.4). Riassunto dei fatti: Il patrocinatore di A. ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di poter consultare i documenti “spontaneamente forniti” dal suo cliente tramite i precedenti patrocinatori, e questo per meglio prepararsi ad un interrogatorio. Il magistrato inquirente ha però negato al difensore l’accesso agli atti del procedimento, adducendo quale motivi della sua deci- sione il segreto dell’inchiesta e il pericolo di collusione. La Corte dei reclami penali ha accolto il reclamo interposto da A. Estratto dei considerandi: 3.2 La richiesta di accesso agli atti del reclamante si riferisce unicamente ai documenti da lui forniti spontaneamente ad esclusione di un accesso inte- grale agli atti della causa. Nell’ambito di un procedimento penale, l’autorizzazione a consultare dei documenti volontariamente trasmessi dall’imputato non dovrebbe di principio essere mai negata se non in presen- za di un chiaro e preponderante interesse pubblico alla non consultazione, poggiante su di elementi concreti e dovutamente sostanziati dall’autorità inquirente (v. a questo proposito, VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005, pagg. 398-399). Nella fattispecie, il MPC si limita ad invocare un potenziale rischio di collusione omettendo di evidenziare in che modo l’accesso a questi particolari atti – necessariamente già conosciuti almeno nelle grandi linee dall’imputato – possa realmente nuocere all’inchiesta in corso. Il potenziale rischio di collu- sione, già di per sé piuttosto ipotetico vista la durata delle indagini, può inoltre essere ulteriormente ridotto concedendo ad esempio al reclamante unicamente la possibilità di visionare gli atti senza poterli fotocopiare, così come prospettato dallo stesso reclamante nel suo reclamo. 3.3 Non può infine nemmeno essere condiviso l’argomento del MPC secon- do cui la domanda di accesso agli atti del reclamante del 31 maggio/1°giu-

TPF 2006 280 280 gno 2006 fosse unicamente funzionale alla preparazione dell’interrogatorio previsto per il 2 giugno successivo e che per questo l’atto di reclamo sareb- be divenuto privo di oggetto. Si rileva innanzitutto che il reclamante nelle sue richieste del 31 maggio e del 1°giugno 2006 non ha mai dichiarato di volere accedere agli atti in questione unicamente in vista della preparazione dell’ imminente interrogatorio. Egli ha semplicemente richiesto di potere visionare tali atti prima di comparire davanti al MPC. Questa richiesta, oltre ad essere perfettamente comprensibile, non pregiudica in niente il diritto dell’imputato ad avere accesso agli atti della causa per i quali non esiste un interesse alla non consultazione durante l’intero procedimento. 3.4 Alla luce delle considerazioni precedenti le limitazioni imposte alla consultazione degli atti violano il principio della proporzionalità. Di conse- guenza il MPC ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP. TPF 2006 280

76. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Amministrazione federale delle contribuzioni del 13 settembre 2006 (BV.2006.38) Richiesta di informazioni; legittimazione ricorsuale. Sequestro di conto bancario. Art. 5 cpv. 4 Cost., art. 40, 46 DPA Il titolare di un conto bancario non è il destinatario della richiesta di informa- zioni indirizzata alla banca, e risulta solo indirettamente toccato dalla misura. Egli non è pertanto legittimato a contestarla (consid. 1.2). Il sequestro diretto di conti bancari all’estero – ossia senza avvalersi della pro- cedura di assistenza giudiziaria internazionale – è contrario al diritto interna- zionale e all’art. 5 cpv. 4 Cost.; è riservata la possibilità di un sequestro in Sviz- zera se il domicilio estero della relazione risulta puramente fittizio (consid. 2.2).