Prozessvertretung; Interessenkonflikt.
Sachverhalt
In seguito all’avvio delle indagini nei suoi confronti, A. ha deciso di affida- re la sua difesa agli avvocati B. e C., esercitanti nel medesimo studio legale di Lugano. Con decisione del 3 maggio 2006 – preannunciata durante un’audizione del 22 marzo 2006 – il Ministero pubblico della Confedera- zione (MPC) ha comunicato ai citati avvocati di non ammetterli come pa- trocinatori di fiducia dell’imputato. A sostegno della sua decisione, l’autorità inquirente adduce l’esistenza in concreto di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell’art. 12 lett. c della Legge federale sulla libera circo- lazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), dato che nel procedimento in esame i legali designati da A. rappresentano al contempo anche la X. La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo presentato da A. contro questa decisione.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Giusta l’art. 12 lett. c LLCA, dal titolo “Regole professionali”, l’avvocato è tenuto ad evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di patro- cinare in caso di conflitto di interessi è una regola essenziale della profes- sione dell’avvocato, derivante in primo luogo dall’obbligo di indipendenza sancito all’art. 12 lett. b LLCA nonché da quelli di confidenzialità e diligen- za nei confronti del cliente (sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5.2, con la dottrina citata). Per quel che attiene specificatamente il patrocinio in ambito penale, dottrina e giurisprudenza – ancora prima dell’entrata in vigore della LLCA il 1° giugno 2002 – avevano già considerato che, di principio, è escluso che un avvocato possa patrocina- re due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento pena- le, in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patrocinio oggettivamente comporta (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96,
TPF 2006 259 261 pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier Ange- schuldigter durch den gleichen Anwalt”). L’esistenza di un conflitto di interessi deve essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la possibilità teorica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura. Trattandosi di una regola assoluta nell’ambito della rappresentazione in giustizia, anche l’eventuale consenso dei clienti al doppio patrocinio non è decisivo (WERRO, Les conflits d’intérêts de l’avocat, in: Droit suisse des avocats, Berna, 1998, pag. 244).
E. 3.1 L’art. 12 lett. c LLCA è una disposizione a carattere vincolante (DTF 129 II 297 consid. 1.1; FF 1999 pag. 5020). I cantoni non possono quindi adottare regole proprie contrarie o che relativizzano in qualche modo tale disposizione (cfr. FF 1999 pag. 5007; VOUILLOZ, La nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in SJZ 98/2002 pag. 436). Tuttavia, occorre ricordare che, essendo la LLCA entrata in vigore solamente il 1° giugno 2002, i cantoni sono stati naturalmente confrontati da tempo con la problematica legata ai possibili conflitti d’interesse relativi all’attività dell’avvocato. In questo ambito, essi hanno dunque sviluppato, ognuno, oltre alle proprie regole professionali, i propri principi deontologici sfociati nella maggior parte dei casi in regole corporative scritte, le quali hanno indubbiamente permesso l’evolversi di giurisprudenze cantonali elaborate da autorità di sorveglianza ad hoc. Tenuto conto dell’assenza di una solida prassi a livello federale in questo ambito, è utile e naturale considerare i principi adottati dai vari ordini cantonali degli avvocati nonché le decisioni emanate dalle stesse autorità cantonali di sorveglianza come mezzi tendenti a facilitare l’interpretazione e la concretizzazione dell’art. 12 lett. c LLCA (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, con- sid. 4c/aa e la dottrina citata). Il Tribunale federale ha d’altronde già avuto modo di affermare più volte in passato e in maniera chiara che, in generale, le regole deontologiche di categoria (“Standesregeln”) possono essere prese in considerazione per l’interpretazione di disposizioni o per la risoluzione di problemi giuridici (cfr. DTF 87 I 262; 98 IA 356; 125 I 417). In una sua recente sentenza, pur ridimensionando parzialmente la sua precedente giuri- sprudenza, esso ha dichiarato che dopo l’entrata in vigore della LLCA è ancora possibile far riferimento alle regole deontologiche cantonali nella misura in cui queste esprimono una concezione diffusa in tutto il paese (DTF 130 II 270 consid. 3.1). In questo ambito, di particolare importanza risultano essere le linee direttive emanate dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA) relative alle regole professionali e deontologiche adottate dal Consiglio della FSA il 1° luglio 2005. Secondo l’art. 12 di tali direttive,
TPF 2006 259 262 sotto il titolo “Pluralité de clients” (le direttive non sono disponibili in lin- gua italiana), “L’avocat ne représente, ni conseille, ni défend, dans la même affaire, plus d’un client s’il existe un conflit ou un risque de conflit d’intérêts entre ces clients. Il met fin aux mandats de tous les clients concernés s’il surgit un conflit d’intérêts, un risque de violation du secret professionnel ou si son independance est menacée». Tale disposizione, pertinente nella fattispecie, permette di affermare che un conflitto d’interesse può sussistere anche quando questo è solo potenziale (“risque de conflit”) e non si è ancora concretamente manifestato. Questo approccio era d’altronde già valido in passato nei cantoni (STUDER, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in SJZ 100/2004 pag. 229-238, 235). 4.1 Le motivazioni addotte dal MPC a sostegno della propria decisione sono condivisibili e riflettono una costante giurisprudenza secondo la quale, po- sto l’obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confronti del cliente, di principio è escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento penale, in ra- gione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patroci- nio oggettivamente comporta. Nel caso concreto il rapporto di subordina- zione esistente tra il reclamante e la Banca X., fondato su un rapporto di lavoro di lunga durata (oltre 30 anni) rende ancor più plausibile questo ri- schio, visto che la determinazione di (eventuali) oggettive responsabilità penali a carico dell’imputato potrebbe avvenire a scapito di quella del suo datore di lavoro o viceversa. Anche la diversa natura e gravità – perlomeno allo stadio attuale – dei capi di imputazione (falsa testimonianza per il re- clamante, riciclaggio di denaro per la banca imputata) non osta alla consta- tazione in concreto di un possibile conflitto di interesse per i comuni difen- sori dei due imputati, posta la sostanziale identità delle circostanze di fatto oggetto dell’indagine in corso, ossia il chiarimento dei rapporti interni alla Banca X. (ed in particolare tra A. e D.) nonché i loro rapporti con determi- nati clienti della banca stessa. Gli interrogatori ai quali è stato sottoposto il reclamante – dai quali è poi scaturita l’imputazione di falsa testimonianza nei suoi confronti – erano infatti volti a stabilire le responsabilità dei singoli dirigenti e della banca stessa nell’ambito dell’inchiesta aperta per riciclag- gio di denaro nel cosiddetto caso “Y”. Invero, la determinazione di una responsabilità penale dell’impresa ai sensi degli art. 100quater e quinquies CP non può prescindere dall’audizione dei suoi organi dirigenti, come lo è nel caso concreto il reclamante, membro di direzione della Banca X. nonché direttore della sua succursale di Lugano. A torto quindi il reclamante sostie- ne che l’inchiesta aperta nei suoi confronti non ha nulla a che vedere con il
TPF 2006 263 263 procedimento aperto nei confronti della Banca X. (e di altri) e che questa sarebbe invece unicamente volta ad accertare il suo foro interiore per avere risposto in maniera inesatta su un fatto privo di rilevanza e connessione con il filone principale dell’inchiesta; al contrario, la determinazione delle sin- gole responsabilità dei dirigenti della Banca X., – e, rispettivamente, della banca stessa – non può fare a meno delle testimonianze dei diretti interessati su quanto essi sapevano e conoscevano (o avrebbero dovuto sapere o cono- scere con un minimo di diligenza) nell’ambito dei loro rapporti interperso- nali all’interno dell’istituto come pure nelle loro relazioni con l’esterno. In simili evenienze la censura ricorsuale deve quindi essere respinta e la deci- sione impugnata confermata. 4.2 In merito all’asserita violazione del principio di libera scelta dell’avvocato, va inoltre osservato che nulla impedisce ad uno dei due im- putati di designare un altro patrocinatore di fiducia. Quanto all’eventuale nomina di difensori d’ufficio da parte del MPC – qualora gli attuali difenso- ri non si adeguino alla decisione dell’autorità inquirente oppure gli imputati non siano in grado di designare altri patrocinatori di fiducia –, essa ha per scopo di limitare i disagi legati alla restrizione imposta e garantire la conti- nuità della difesa degli imputati nel procedimento in corso (v. TPF BK_B 109+110/04 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5). TPF 2006 263
71. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft, Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt vom
24. Juli 2006 (BB.2006.22) Heilung des Gehörsmangels im Rahmen des Beschwerdeverfahrens. Wiedererwä- gung. Art. 29 BV Bei Beschwerden bezüglich Zwangsmassnahmen hat die Beschwerdekammer freie Kognition; es ist deshalb möglich, einen Gehörsmangel des vorinstanzli- chen Verfahrens im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu heilen (E. 2.1). Vorliegend gilt ein allfällig bestehender Gehörsmangel als geheilt (E. 2.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2006 259 259 TPF 2006 259
70. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 18 luglio 2006 (BB.2006.29) Patrocinio processuale; conflitto di interessi. Art. 12 LLCA Nozione di conflitto di interessi dell’art. 12 LLCA; riassunto della giurispru- denza vigente (consid. 3; 3.1). Posto l’obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confronti del cliente, è di principio escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito del medesimo procedimento penale, in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patrocinio oggettiva- mente comporta (conferma della giurisprudenza; consid. 4.1). Nessuna viola- zione del principio di libera scelta dell’avvocato (consid. 4.2). Prozessvertretung; Interessenkonflikt. Art. 12 BGFA Begriff des Interessenkonflikts gemäss Art. 12 BGFA; Zusammenfassung der geltenden Rechtsprechung (E. 3; 3.1). Aufgrund der Pflicht zur beruflichen Unabhängigkeit und der Geheimhal- tungspflicht gegenüber dem Klienten ist es im Prinzip ausgeschlossen, dass ein Rechtsanwalt zwei oder mehr Mitangeschuldigte im gleichen Strafverfahren vertritt; dies insbesondere wegen des latenten Interessenkonflikts, welchen eine solche Doppelvertretung objektiv in sich birgt (Bestätigung der Rechtspre- chung E. 4.1). Keine Verletzung des Prinzips der freien Wahl des Verteidigers (E. 4.2). Représentation en justice; conflit d’intérêts. Art. 12 LLCA Notion de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 LLCA; résumé de la jurispru- dence actuelle (consid. 3; 3.1). Vu son obligation d’exercer sa profession en toute indépendance et de respecter la confidentialité à l’égard de son client, il est en principe exclu qu’un avocat puisse représenter deux (ou plusieurs) coïnculpés dans la même procédure
TPF 2006 259 260 pénale; cette double représentation comporte objectivement un risque latent de conflit d’intérêts (confirmation de la jurisprudence consid. 4.1). Aucune viola- tion du principe de libre choix de l’avocat (consid. 4.2). Riassunto dei fatti: In seguito all’avvio delle indagini nei suoi confronti, A. ha deciso di affida- re la sua difesa agli avvocati B. e C., esercitanti nel medesimo studio legale di Lugano. Con decisione del 3 maggio 2006 – preannunciata durante un’audizione del 22 marzo 2006 – il Ministero pubblico della Confedera- zione (MPC) ha comunicato ai citati avvocati di non ammetterli come pa- trocinatori di fiducia dell’imputato. A sostegno della sua decisione, l’autorità inquirente adduce l’esistenza in concreto di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell’art. 12 lett. c della Legge federale sulla libera circo- lazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), dato che nel procedimento in esame i legali designati da A. rappresentano al contempo anche la X. La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo presentato da A. contro questa decisione. Estratto dei considerandi:
3. Giusta l’art. 12 lett. c LLCA, dal titolo “Regole professionali”, l’avvocato è tenuto ad evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di patro- cinare in caso di conflitto di interessi è una regola essenziale della profes- sione dell’avvocato, derivante in primo luogo dall’obbligo di indipendenza sancito all’art. 12 lett. b LLCA nonché da quelli di confidenzialità e diligen- za nei confronti del cliente (sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5.2, con la dottrina citata). Per quel che attiene specificatamente il patrocinio in ambito penale, dottrina e giurisprudenza – ancora prima dell’entrata in vigore della LLCA il 1° giugno 2002 – avevano già considerato che, di principio, è escluso che un avvocato possa patrocina- re due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento pena- le, in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patrocinio oggettivamente comporta (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96,
TPF 2006 259 261 pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier Ange- schuldigter durch den gleichen Anwalt”). L’esistenza di un conflitto di interessi deve essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la possibilità teorica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura. Trattandosi di una regola assoluta nell’ambito della rappresentazione in giustizia, anche l’eventuale consenso dei clienti al doppio patrocinio non è decisivo (WERRO, Les conflits d’intérêts de l’avocat, in: Droit suisse des avocats, Berna, 1998, pag. 244). 3.1 L’art. 12 lett. c LLCA è una disposizione a carattere vincolante (DTF 129 II 297 consid. 1.1; FF 1999 pag. 5020). I cantoni non possono quindi adottare regole proprie contrarie o che relativizzano in qualche modo tale disposizione (cfr. FF 1999 pag. 5007; VOUILLOZ, La nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in SJZ 98/2002 pag. 436). Tuttavia, occorre ricordare che, essendo la LLCA entrata in vigore solamente il 1° giugno 2002, i cantoni sono stati naturalmente confrontati da tempo con la problematica legata ai possibili conflitti d’interesse relativi all’attività dell’avvocato. In questo ambito, essi hanno dunque sviluppato, ognuno, oltre alle proprie regole professionali, i propri principi deontologici sfociati nella maggior parte dei casi in regole corporative scritte, le quali hanno indubbiamente permesso l’evolversi di giurisprudenze cantonali elaborate da autorità di sorveglianza ad hoc. Tenuto conto dell’assenza di una solida prassi a livello federale in questo ambito, è utile e naturale considerare i principi adottati dai vari ordini cantonali degli avvocati nonché le decisioni emanate dalle stesse autorità cantonali di sorveglianza come mezzi tendenti a facilitare l’interpretazione e la concretizzazione dell’art. 12 lett. c LLCA (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, con- sid. 4c/aa e la dottrina citata). Il Tribunale federale ha d’altronde già avuto modo di affermare più volte in passato e in maniera chiara che, in generale, le regole deontologiche di categoria (“Standesregeln”) possono essere prese in considerazione per l’interpretazione di disposizioni o per la risoluzione di problemi giuridici (cfr. DTF 87 I 262; 98 IA 356; 125 I 417). In una sua recente sentenza, pur ridimensionando parzialmente la sua precedente giuri- sprudenza, esso ha dichiarato che dopo l’entrata in vigore della LLCA è ancora possibile far riferimento alle regole deontologiche cantonali nella misura in cui queste esprimono una concezione diffusa in tutto il paese (DTF 130 II 270 consid. 3.1). In questo ambito, di particolare importanza risultano essere le linee direttive emanate dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA) relative alle regole professionali e deontologiche adottate dal Consiglio della FSA il 1° luglio 2005. Secondo l’art. 12 di tali direttive,
TPF 2006 259 262 sotto il titolo “Pluralité de clients” (le direttive non sono disponibili in lin- gua italiana), “L’avocat ne représente, ni conseille, ni défend, dans la même affaire, plus d’un client s’il existe un conflit ou un risque de conflit d’intérêts entre ces clients. Il met fin aux mandats de tous les clients concernés s’il surgit un conflit d’intérêts, un risque de violation du secret professionnel ou si son independance est menacée». Tale disposizione, pertinente nella fattispecie, permette di affermare che un conflitto d’interesse può sussistere anche quando questo è solo potenziale (“risque de conflit”) e non si è ancora concretamente manifestato. Questo approccio era d’altronde già valido in passato nei cantoni (STUDER, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in SJZ 100/2004 pag. 229-238, 235). 4.1 Le motivazioni addotte dal MPC a sostegno della propria decisione sono condivisibili e riflettono una costante giurisprudenza secondo la quale, po- sto l’obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confronti del cliente, di principio è escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento penale, in ra- gione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patroci- nio oggettivamente comporta. Nel caso concreto il rapporto di subordina- zione esistente tra il reclamante e la Banca X., fondato su un rapporto di lavoro di lunga durata (oltre 30 anni) rende ancor più plausibile questo ri- schio, visto che la determinazione di (eventuali) oggettive responsabilità penali a carico dell’imputato potrebbe avvenire a scapito di quella del suo datore di lavoro o viceversa. Anche la diversa natura e gravità – perlomeno allo stadio attuale – dei capi di imputazione (falsa testimonianza per il re- clamante, riciclaggio di denaro per la banca imputata) non osta alla consta- tazione in concreto di un possibile conflitto di interesse per i comuni difen- sori dei due imputati, posta la sostanziale identità delle circostanze di fatto oggetto dell’indagine in corso, ossia il chiarimento dei rapporti interni alla Banca X. (ed in particolare tra A. e D.) nonché i loro rapporti con determi- nati clienti della banca stessa. Gli interrogatori ai quali è stato sottoposto il reclamante – dai quali è poi scaturita l’imputazione di falsa testimonianza nei suoi confronti – erano infatti volti a stabilire le responsabilità dei singoli dirigenti e della banca stessa nell’ambito dell’inchiesta aperta per riciclag- gio di denaro nel cosiddetto caso “Y”. Invero, la determinazione di una responsabilità penale dell’impresa ai sensi degli art. 100quater e quinquies CP non può prescindere dall’audizione dei suoi organi dirigenti, come lo è nel caso concreto il reclamante, membro di direzione della Banca X. nonché direttore della sua succursale di Lugano. A torto quindi il reclamante sostie- ne che l’inchiesta aperta nei suoi confronti non ha nulla a che vedere con il
TPF 2006 263 263 procedimento aperto nei confronti della Banca X. (e di altri) e che questa sarebbe invece unicamente volta ad accertare il suo foro interiore per avere risposto in maniera inesatta su un fatto privo di rilevanza e connessione con il filone principale dell’inchiesta; al contrario, la determinazione delle sin- gole responsabilità dei dirigenti della Banca X., – e, rispettivamente, della banca stessa – non può fare a meno delle testimonianze dei diretti interessati su quanto essi sapevano e conoscevano (o avrebbero dovuto sapere o cono- scere con un minimo di diligenza) nell’ambito dei loro rapporti interperso- nali all’interno dell’istituto come pure nelle loro relazioni con l’esterno. In simili evenienze la censura ricorsuale deve quindi essere respinta e la deci- sione impugnata confermata. 4.2 In merito all’asserita violazione del principio di libera scelta dell’avvocato, va inoltre osservato che nulla impedisce ad uno dei due im- putati di designare un altro patrocinatore di fiducia. Quanto all’eventuale nomina di difensori d’ufficio da parte del MPC – qualora gli attuali difenso- ri non si adeguino alla decisione dell’autorità inquirente oppure gli imputati non siano in grado di designare altri patrocinatori di fiducia –, essa ha per scopo di limitare i disagi legati alla restrizione imposta e garantire la conti- nuità della difesa degli imputati nel procedimento in corso (v. TPF BK_B 109+110/04 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5). TPF 2006 263
71. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft, Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt vom
24. Juli 2006 (BB.2006.22) Heilung des Gehörsmangels im Rahmen des Beschwerdeverfahrens. Wiedererwä- gung. Art. 29 BV Bei Beschwerden bezüglich Zwangsmassnahmen hat die Beschwerdekammer freie Kognition; es ist deshalb möglich, einen Gehörsmangel des vorinstanzli- chen Verfahrens im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu heilen (E. 2.1). Vorliegend gilt ein allfällig bestehender Gehörsmangel als geheilt (E. 2.2).