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TPF 2005 89

Bundesstrafgericht · 2005-01-01 · Italiano CH

Sachliche Zuständigkeit.

Sachverhalt

Con istanza del 29 dicembre 2004 alla Corte dei reclami penali, il Ministero pubblico del Canton Ticino (MP/TI) ha chiesto formalmente di attribuire al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) la competenza per l’indagine e l’istruzione del procedimento nei confronti di B., sospettato di appartenere all’organizzazione terroristica italiana “Brigate Rosse” e di aver partecipato all’assassinio di Aldo Moro e dei membri della sua scorta a Roma nel 1978. La Corte dei reclami penali ha respinto l’istanza.

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TPF 2005 89 89 gehend, dass das Strafverfahren zügig voranzutreiben und die Vorausset- zung des hinreichenden Tatverdachts schnellstmöglich zu klären ist, wenn die Beschlagnahme aufgrund eines einfachen Verdachts angeordnet wurde und grosse Summen betroffen sind resp. die wirtschaftliche Existenz des Vermögensinhabers in Frage steht (BAUMANN, a.a.O., Art. 59 N. 75, der allerdings einen dringenden Tatverdacht für die Aufrechterhaltung der Be- schlagnahme fordert). Vorliegend wurde die Beschlagnahme nicht gestützt auf einen einfachen, sondern gestützt auf einen dringenden Tatverdacht der Beteiligung an resp. Unterstützung einer kriminellen Organisation verfügt. In diesem Zusammenhang kann der Beschwerdeführer aus dem Verhältnis- mässigkeitsgrundsatz daher nichts für sich ableiten. Was sodann die Nicht- berücksichtigung familienrechtlicher Unterhaltspflichten seitens der Be- schwerdegegnerin angeht, so stellt dies keinen Ermessensmissbrauch dar: Nachdem der Beschwerdeführer die gesetzliche Vermutung von Art. 59 Ziff. 3 StGB nicht widerlegt hat, durfte die Beschwerdegegnerin die fragli- chen Vermögenswerte beschlagnahmen. Da dies im Hinblick auf eine späte- re Einziehung gestützt auf Art. 59 Ziff. 3, nicht Ziff. 2 StGB, geschah, musste die Beschwerdeführerin dabei familienrechtliche Unterhaltspflichten nicht berücksichtigen. Dass die Ehefrau des Beschwerdeführers auf dessen finanzielle Unterstützung angewiesen sein soll, erscheint angesichts der eigenen Aussagen des Beschwerdeführers ohnehin zumindest als fraglich. TPF 2005 89

23. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa Mini- stero pubblico del Cantone Ticino contro Ministero pubblico della Confede- razione del 14 marzo 2005 (BG.2004.20) Competenza ratione materiae. Art. 348 CP, art. 260, 279 PP Il fatto che l’art. 260ter CP non sia applicabile, in quanto non in vigore all’epoca dei crimini commessi in Italia, non funge da ostacolo alla competenza federale (consid. 2.2). Una deroga al foro legale è possibile solo per motivi importanti, legati alla celerità del procedimento o all’economia procedurale. Circostanze quali il sovraccarico di lavoro, la disuguaglianza di mezzi a disposizione o ancora la

TPF 2005 89 90 necessità di inoltrare commissioni rogatorie all’estero non costituiscono tali motivi (consid. 3.4). Sachliche Zuständigkeit. Art. 348 StGB, Art. 260, 279 BStP Die Tatsache, dass eine Strafbestimmung im Zeitpunkt der in Italien erfolgten Tatbegehung in der Schweiz noch nicht in Kraft war, ist für die Bundeszustän- digkeit kein Hindernis (E. 2.2). Ein Abweichen von der gesetzlichen Zuständigkeit ist nur aus zwingenden Gründen der Verfahrensbeschleunigung oder -ökonomie möglich. Umstände wie Arbeitsüberlastung, unterschiedliche Ressourcensituation oder die Not- wendigkeit von Rechtshilfegesuchen im Ausland stellen keine solchen Gründe dar (E. 3.4). Compétence ratione materiae. Art. 348 CP, art. 260, 279 PPF Le fait que l’art. 260ter CP ne puisse s’appliquer parce qu’il n’était pas encore en vigueur au moment de la commission des crimes en Italie ne fait pas obstacle à la compétence fédérale (consid. 2.2). Une dérogation au for légal n’est possible qu’en cas de motifs importants liés à la célérité ou à l’économie de la procédure. Des circonstances telles qu’une surcharge de travail, l’inégalité des moyens à disposition ou encore la nécessité d’envoyer des commissions rogatoires à l’étranger ne constituent pas de tels motifs (consid. 3.4). Riassunto dei fatti: Con istanza del 29 dicembre 2004 alla Corte dei reclami penali, il Ministero pubblico del Canton Ticino (MP/TI) ha chiesto formalmente di attribuire al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) la competenza per l’indagine e l’istruzione del procedimento nei confronti di B., sospettato di appartenere all’organizzazione terroristica italiana “Brigate Rosse” e di aver partecipato all’assassinio di Aldo Moro e dei membri della sua scorta a Roma nel 1978. La Corte dei reclami penali ha respinto l’istanza.

TPF 2005 89 91 Estratto dei considerandi: 2.2 Le parti non contestano che l’organizzazione terrorista delle “Brigate Rosse” corrisponda alla definizione dell’art. 260ter CP. Quindi, il fatto che tale disposizione non sia applicabile, in quanto non in vigore all’epoca dei crimini commessi in Italia, non funge da ostacolo alla competenza federale. (…) 3.4 Una deroga al foro legale deve fondarsi su delle ragioni assolute, desti- nate a soddisfare degli imperativi legati alla celerità del procedimento o all’economia di procedura. La giurisprudenza ha così ammesso che, contra- riamente al testo legislativo, il foro può essere fissato nel centro di gravità dell’attività delittuosa oppure nel luogo dove è possibile effettuare una seria economia nella raccolta delle prove. La lingua parlata dall’autore è stata ugualmente, occasionalmente, ammessa per giustificare una deroga (cfr. DTF 129 IV 202, consid. 2, pagg. 203-204, con riferimenti citati). Nel caso concreto, il MP/TI non giustifica con nessuno dei motivi appena elencati la deroga in questione. Nella sua richiesta, egli invoca anzitutto l’assenza di atti procedurali posteriori al decreto di sospensione ed il fatto che nessun magistrato ticinese a conoscenza della causa è ancora in funzione presso il MP/TI. Tali argomenti sono però valevoli anche per il MPC. In seguito, il MP/TI invoca la necessità di inoltrare delle commissioni rogatorie all’Italia. Ma anche in questo ambito non si vede per quale motivo il MPC sarebbe meglio posizionato dell’autorità cantonale per trattare con le autorità italia- ne. Infine, il MP/TI menziona il proprio sovraccarico di lavoro. Anche sup- ponendo che il MPC disponga di mezzi superiori, un tale argomento non sarebbe sufficiente per giustificare un’eccezione al foro legale. Il MP/TI aggiunge che l’obbligo di condurre la procedura in lingua italiana non ba- sterebbe per rifiutare un trasferimento di competenza al MPC. Ciò corri- sponde senza dubbio alla realtà, ma il problema non è di sapere se il MPC può rifiutare, ma appurare se si giustifica una deroga eccezionale al foro legale ticinese.