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SN.2025.22

Bundesstrafgericht · 2025-12-03 · Italiano CH

Nomina del difensore d'ufficio (Art. 132 CPP)

Sachverhalt

A. Il 29 luglio 2025, il Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) ha emesso una decisione penale nei confronti di A. per titolo di esercizio dell'attività d'intermediario finanziario senza autorizzazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art. 14 LRD), comminandogli una pena pecuniaria di 64 aliquote giornaliere di CHF 10.–, liberate condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e una multa di CHF 160.–. B. Il 22 agosto 2025 A. ha inviato due distinte missive al DFF. Nella prima ha “for- malmente contestato” la validità della notificazione della suddetta decisione pe- nale, precisando di non aver mai dato il suo assenso alla “notificazione elettro- nica” e chiedendo una nuova notificazione mediante invio raccomandato. Nella seconda ha chiesto “in via meramente cautelativa e senza riconoscimento alcuno della validità della notifica o della decorrenza dei termini” di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF). C. Il DFF, in data 17 settembre 2025, ha inoltrato l’incartamento al Ministero pub- blico della Confederazione (di seguito: MPC), il quale, il 26 settembre 2025, ha così trasmesso il dossier per giudizio al TPF. D. Il 13 ottobre 2025, A. ha trasmesso elettronicamente (Incamail) al TPF due scritti pdf, da lui così designati: “Mozione preliminare di inammissibilità e archiviazione”; “Istanza per attestazione Swiss Post e determinazione dies a quo” ed alcuni al- legati. E. Il 15 ottobre 2025, la Direzione della procedura ha invitato A. a volere comunicare al TPF entro il 29 ottobre 2025 il nominativo di un difensore a tutela dei suoi interessi, trasmettendo copia della procura processuale conferita o invitando il difensore a manifestarsi direttamente. F. Il 21 ottobre 2025, il DFF ha comunicato la sua volontà di partecipare ai dibatti- menti in vista delle potenziali conseguenze della partecipazione in relazione con la questione della difesa obbligatoria. G. Il 19 novembre 2025, preso atto dello scadere infruttuoso del termine di cui sopra, questo Giudice ha concesso all’imputato un ultimo termine fino al 28 novembre 2025 per ottemperare a tale richiesta, con la comminatoria che in caso di ulteriore decorrenza infruttuosa, sarebbero state intraprese le azioni necessarie per la no- mina di un difensore d’ufficio scelto dalla Corte. L’imputato nel termine impartito non ha reagito nemmeno a tale comunicazione.

- 3 - SN.2025.22 H. Il 1° dicembre 2025, A. ha trasmesso elettronicamente alla Corte diversi docu- menti. Tra questi figura un allegato intitolato “Istanza ex art. 265 CPP, eccezione preliminare sulla validità della notifica del 29.07.2025, contestazione nel merito e denuncia di abuso di diritto”. Al punto 1 di tale documento, figura una “dichiara- zione di difesa personale” secondo la quale “il sottoscritto A., imputato nel pro- cedimento SK.2025.45, dichiara di esercitare formalmente il diritto di difesa per- sonale (autodifesa) ai sensi dell’art. 129 CPP”, precisando che qualora la Corte “ritenesse sussistenti le condizioni legali per la difesa obbligatoria, chiedo che tale valutazione mi sia comunicata in modo espresso e motivato, con conces- sione di un termine adeguato per valutare l’eventuale nomina di un difensore di fiducia”. Nella medesima sezione, A. ha però anche comunicato “Resto in ogni momento disponibile a farmi assistere da un difensore di fiducia; coordinare la produzione di ulteriore documentazione tramite difensore; mantenere un tono pienamente rispettoso della Corte, limitando le deduzioni a elementi rilevanti sotto il profilo fattuale e giuridico”.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 In quanto gli articoli 73–81 DPA non dispongano altrimenti, per la procedura da- vanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP (art. 82 DPA). Le disposizioni con- cernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale (art. 81 DPA).

E. 1.2 Gli art. 73–81 DPA non contengono disposizioni specifiche sulla nomina di un difensore di ufficio. Se una vertenza di diritto penale amministrativo è deferita per giudizio ad un Tribunale, sono le disposizioni del codice di rito, ed in particolare l’art. 132 CPP, a trovare applicazione (sentenze del Tribunale federale 6B_1229/2023 del 4 settembre 2024 consid. 2.1; 1B_746/2012 del 5 marzo 2023 consid. 2.3; TOBLER/RONC, in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 19 ad art. 33 DPA).

- 4 - SN.2025.22

E. 2.1 L’art. 132 cpv. 1 CPP prevede che chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio in caso di difesa obbligatoria, segnatamente se, nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lett. a n. 1 CP) e, in ogni caso, allorquando l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lett. b CP). Per deci- dere della nomina di un difensore d’ufficio, va tenuto conto, in modo concreto di tutte le circostanze effettive del caso, quali ad esempio delle difficoltà particolari dal punto di vista dell’accertamento dei fatti o di questioni giuridiche che l’impu- tato non è in grado di risolvere da solo (MOREILLON/REYMOND, Petit commentaire Code de procédure pénale, n. 15 ad art. 122).

E. 2.2 L’art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso pe- nale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Secondo l’art. 132 cpv. 3 CPP, non si tratta comunque di un caso bagatel- lare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pe- cuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere. Alla luce dell’utilizzo del termine segnatamente, la difesa d’ufficio gratuita può eccezionalmente giustificarsi anche quando le condizioni di cui ai cpv. 2 e 3 (compresa la soglia di caso bagatellare) non sono adempiute, allorquando il caso presenta difficoltà alle quali l’imputato non è in grado di far capo da solo o se la procedura presenta un’incidenza parti- colare sulla situazione dell’imputato (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire Romand CPP, n. 64 ad art. 132 CPP).

E. 2.3 Con particolare riferimento ai casi di diritto penale amministrativo, va rilevato che, secondo l’art. 33 cpv. 2 DPA – applicabile alla difesa d’ufficio nella procedura preliminare dinanzi all’amministrazione – un difensore può essere designato già nei casi in cui è comminabile una multa superiore a CHF 2’000.–. Su tali presup- posti, la dottrina non considera giustificato applicare, nelle fasi successive del procedimento, criteri più severi per determinare il carattere bagatellare. Ritiene pertanto che, anche qualora trovi applicazione il regime del CPP, la soglia del caso bagatellare, anche in caso di deferimento ad un tribunale, debba essere determinata sulla base dell’art. 33 cpv. 2 DPA o, quanto meno, che si debba tenere conto della soglia più bassa ivi prevista. A sostegno di questa posizione, si osserva che nel diritto penale amministrativo vige una sorta di presunzione di caso non bagatellare e che, nella valutazione dell’importanza della vertenza, de- vono essere considerati anche elementi ulteriori rispetto alla sola sanzione pe- cuniaria, come eventuali divieti professionali o altre conseguenze rilevanti per l’attività dell’imputato (MEJER, Amtliche Verteidigung im

- 5 - SN.2025.22 Verwaltungsstrafverfahren nach Überweisung an das Strafgericht, in: AJP 2023 pag. 621-622; TOBLER/RONC, in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 108 ad art. 33 DPA)

E. 3 L’art. 130 CPP disciplina dal canto suo i casi di difesa obbligatoria, sancendo, segnatamente che l’imputato debba essere difeso se il pubblico ministero inter- viene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello (lett. d) o se l’imputato, a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi, non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappre- sentante legale non è in grado di farlo in sua vece (lett. c). Quanto all’eventuale applicazione analogica di questa norma nei procedimenti di diritto penale ammi- nistrativo – quando i rappresentanti dell’autorità requirente compaiono in aula – la dottrina sottolinea che la finalità della disposizione è garantire la parità delle armi nei casi che superano la semplice bagatella. Osserva inoltre che la presenza dei rappresentanti dell’autorità ha soprattutto lo scopo di fornire al tribunale spie- gazioni orali su aspetti tecnici della causa. Di conseguenza, secondo tale impo- stazione, se la partecipazione dell’amministrazione non è legata a un caso di media criminalità, la difesa obbligatoria non è necessaria sotto il profilo della pa- rità delle armi, purché l’imputato – in ragione della sua formazione ed esperienza professionale – sia in grado di prendere posizione sugli addebiti. Tuttavia, quando un procedimento penale amministrativo presenta una complessità rile- vante, sia fattuale sia giuridica, possono trovare applicazione l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP oppure, se del caso, l’art. 130 lett. c CPP (HEIMGARTNER/KESHELAVA in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 15 ad art. 82 DPA).

E. 4.1 Nel caso in narrativa, la pena comminata dal DFF nella decisione penale del 29 luglio 2025, che funge da atto d’accusa (art. 73 cpv. 2 DPA), va ben oltre la soglia di caso bagatellare di cui all’art. 33 cpv. 2 DPA. Sebbene non ne superi il valore limite, il numero di aliquote proposte non è inoltre trascurabile nemmeno se va- lutato dal punto di vista dell’art. 132 cpv. 3 CPP. In caso di condanna, non sono da escludere possibili conseguenze dal punto di vista professionale. Questi aspetti impongono la presenza di un difensore al dibattimento. Reggere un dibat- timento senza disporre di una formazione giuridica specifica, come è il caso per A. (cf. act. DFF 031 1-35), oltretutto in qualità di imputato, risulta intrinsecamente difficoltoso. In un’aula giudiziaria vigono infatti regole e norme, sia formali che sostanziali, che risultano complesse da padroneggiare per chi non ha familiarità con questo tipo di procedura. La decisione penale contro la quale A. dovrà con- frontarsi al dibattimento consta di ben 25 pagine e contiene diversi tecnicismi. In

- 6 - SN.2025.22 aula, A. dovrà dibattere con la rappresentante del DFF (che assume veste di accusa, cfr. art. 74 cpv. 1 CPP), la quale è dotata di una formazione giuridica. Ciò avverrà non solo in sede di interrogatorio, ma – in caso di assenza di un legale – anche nell’ambito delle arringhe. La situazione in un’aula giudiziaria dif- ferisce peraltro in modo significativo rispetto alla procedura di istruzione, in cui l’amministrazione deve istruire i fatti tanto a carico quanto a discarico (SCHENK/RENTSCH in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 15 ad art. 82 DPA). Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, occorre dunque considerare anche le ipotesi di difesa obbligatoria, in particolare l’art. 130 lett. d CPP e gli “altri motivi” ai sensi dell’art. 130 lett. c CPP. Quest’ultima casistica presenta, come rilevato in dottrina, una stretta prossimità con l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, n. 34 ad art. 130 CPP). Coerente- mente, rientrano tra gli “altri motivi” ai sensi dell’art. 130 lett. c CPP le difficoltà concrete nel garantire un’adeguata difesa, aggravate dalla complessità del caso o dalla natura tecnica delle questioni giuridiche sollevate, così come le situazioni comportanti un rischio di violazione della parità delle armi (HARARI/JAKOB/SANTA- MARIA, Commentaire Romand CPP, n. 27 ad art. 130 CPP).

E. 4.2 Nonostante i termini concessigli dalla Corte per designare un difensore di fiducia, l’imputato non ha provveduto in tal senso. Nella sua comunicazione, tardiva, del 1° dicembre 2025 ha lasciato intendere di volersi difendere da solo, ma in modo contraddittorio, affermando nel contempo di rimanere disponibile a farsi assistere da un difensore di fiducia, senza tuttavia indicarne il nominativo. In considera- zione dei principi enunciati sin qui, ed in particolare della parità delle armi, per tutelare i legittimi interessi di A. si impone la nomina di un difensore di ufficio.

E. 4.3 Se la difesa è disposta dall’autorità in quanto l’autorità nutre dubbi sul fatto che persona imputata sia in grado di tutelare autonomamente i propri interessi, il cri- terio dell’indigenza riveste un ruolo secondario. Agli atti figura in ogni caso ampia documentazione che permette di concludere quanto all’adempimento di tale re- quisito (cf. act. DFF 050 0001 seg.). La questione su chi debba sopportarne i costi è distinta (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, 2023, n. 21 ad art. 132 CPP).

E. 5 In assenza di indicazioni in tal senso da parte dell’imputato, non avendo egli dato seguito alle richieste della Corte (cfr. art. 133 cpv. 2 CPP), il mandato sarà assi- curato dall’avv. B., a decorrere dalla crescita in giudicato del presente decreto.

E. 6 Al difensore d’ufficio è garantito il pagamento delle sue spese e dei suoi onorari in virtù dei criteri definiti agli art. 11 e segg. RSPPF, impregiudicato l’eventuale

- 7 - SN.2025.22 obbligo all’imputato di assicurare il rimborso alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 CPP; HAEFELIN, Die amtliche Verteidigung im schweizerischen Strafprozess, tesi zurighese, Zurigo/San Gallo 2010, pag. 26), questione sulla quale il tribunale po- trà esprimersi con la sentenza di merito (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, 2023, n. 22 seg. ad art. 135 CPP).

- 8 - SN.2025.22 Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. L’avv. B. è nominata difensore d’ufficio dell’imputato A. per il procedimento SK.2025.45 a far tempo dalla crescita in giudicato del presente decreto. 2. Sull’eventuale obbligo dell’imputato di rifondere i costi per la difesa d’ufficio verrà statuito con la sentenza di merito. 3. Non si prelevano spese. In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

- 9 - SN.2025.22 Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Sig. Stefan Tränkle - Dipartimento federale delle finanze, Sig. Christian Heierli, Servizio di diritto pe- nale - A. - Avv. B.

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

spedizione: 3 dicembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 3 dicembre 2025 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti

1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Sig. Stefan Tränkle,

2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal Sig. Christian Heierli, contro

A.

Oggetto

Nomina del difensore d’ufficio. B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell'incarto: SN.2025.22 (Numero dell'incarto principale: SK.2025.45)

- 2 - SN.2025.22 Fatti: A. Il 29 luglio 2025, il Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) ha emesso una decisione penale nei confronti di A. per titolo di esercizio dell'attività d'intermediario finanziario senza autorizzazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’art. 14 LRD), comminandogli una pena pecuniaria di 64 aliquote giornaliere di CHF 10.–, liberate condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e una multa di CHF 160.–. B. Il 22 agosto 2025 A. ha inviato due distinte missive al DFF. Nella prima ha “for- malmente contestato” la validità della notificazione della suddetta decisione pe- nale, precisando di non aver mai dato il suo assenso alla “notificazione elettro- nica” e chiedendo una nuova notificazione mediante invio raccomandato. Nella seconda ha chiesto “in via meramente cautelativa e senza riconoscimento alcuno della validità della notifica o della decorrenza dei termini” di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF). C. Il DFF, in data 17 settembre 2025, ha inoltrato l’incartamento al Ministero pub- blico della Confederazione (di seguito: MPC), il quale, il 26 settembre 2025, ha così trasmesso il dossier per giudizio al TPF. D. Il 13 ottobre 2025, A. ha trasmesso elettronicamente (Incamail) al TPF due scritti pdf, da lui così designati: “Mozione preliminare di inammissibilità e archiviazione”; “Istanza per attestazione Swiss Post e determinazione dies a quo” ed alcuni al- legati. E. Il 15 ottobre 2025, la Direzione della procedura ha invitato A. a volere comunicare al TPF entro il 29 ottobre 2025 il nominativo di un difensore a tutela dei suoi interessi, trasmettendo copia della procura processuale conferita o invitando il difensore a manifestarsi direttamente. F. Il 21 ottobre 2025, il DFF ha comunicato la sua volontà di partecipare ai dibatti- menti in vista delle potenziali conseguenze della partecipazione in relazione con la questione della difesa obbligatoria. G. Il 19 novembre 2025, preso atto dello scadere infruttuoso del termine di cui sopra, questo Giudice ha concesso all’imputato un ultimo termine fino al 28 novembre 2025 per ottemperare a tale richiesta, con la comminatoria che in caso di ulteriore decorrenza infruttuosa, sarebbero state intraprese le azioni necessarie per la no- mina di un difensore d’ufficio scelto dalla Corte. L’imputato nel termine impartito non ha reagito nemmeno a tale comunicazione.

- 3 - SN.2025.22 H. Il 1° dicembre 2025, A. ha trasmesso elettronicamente alla Corte diversi docu- menti. Tra questi figura un allegato intitolato “Istanza ex art. 265 CPP, eccezione preliminare sulla validità della notifica del 29.07.2025, contestazione nel merito e denuncia di abuso di diritto”. Al punto 1 di tale documento, figura una “dichiara- zione di difesa personale” secondo la quale “il sottoscritto A., imputato nel pro- cedimento SK.2025.45, dichiara di esercitare formalmente il diritto di difesa per- sonale (autodifesa) ai sensi dell’art. 129 CPP”, precisando che qualora la Corte “ritenesse sussistenti le condizioni legali per la difesa obbligatoria, chiedo che tale valutazione mi sia comunicata in modo espresso e motivato, con conces- sione di un termine adeguato per valutare l’eventuale nomina di un difensore di fiducia”. Nella medesima sezione, A. ha però anche comunicato “Resto in ogni momento disponibile a farmi assistere da un difensore di fiducia; coordinare la produzione di ulteriore documentazione tramite difensore; mantenere un tono pienamente rispettoso della Corte, limitando le deduzioni a elementi rilevanti sotto il profilo fattuale e giuridico”.

Il Giudice unico considera in diritto: 1.

1.1 In quanto gli articoli 73–81 DPA non dispongano altrimenti, per la procedura da- vanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP (art. 82 DPA). Le disposizioni con- cernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale (art. 81 DPA). 1.2 Gli art. 73–81 DPA non contengono disposizioni specifiche sulla nomina di un difensore di ufficio. Se una vertenza di diritto penale amministrativo è deferita per giudizio ad un Tribunale, sono le disposizioni del codice di rito, ed in particolare l’art. 132 CPP, a trovare applicazione (sentenze del Tribunale federale 6B_1229/2023 del 4 settembre 2024 consid. 2.1; 1B_746/2012 del 5 marzo 2023 consid. 2.3; TOBLER/RONC, in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 19 ad art. 33 DPA).

- 4 - SN.2025.22 2.

2.1 L’art. 132 cpv. 1 CPP prevede che chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio in caso di difesa obbligatoria, segnatamente se, nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lett. a n. 1 CP) e, in ogni caso, allorquando l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lett. b CP). Per deci- dere della nomina di un difensore d’ufficio, va tenuto conto, in modo concreto di tutte le circostanze effettive del caso, quali ad esempio delle difficoltà particolari dal punto di vista dell’accertamento dei fatti o di questioni giuridiche che l’impu- tato non è in grado di risolvere da solo (MOREILLON/REYMOND, Petit commentaire Code de procédure pénale, n. 15 ad art. 122). 2.2 L’art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso pe- nale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Secondo l’art. 132 cpv. 3 CPP, non si tratta comunque di un caso bagatel- lare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pe- cuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere. Alla luce dell’utilizzo del termine segnatamente, la difesa d’ufficio gratuita può eccezionalmente giustificarsi anche quando le condizioni di cui ai cpv. 2 e 3 (compresa la soglia di caso bagatellare) non sono adempiute, allorquando il caso presenta difficoltà alle quali l’imputato non è in grado di far capo da solo o se la procedura presenta un’incidenza parti- colare sulla situazione dell’imputato (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire Romand CPP, n. 64 ad art. 132 CPP). 2.3 Con particolare riferimento ai casi di diritto penale amministrativo, va rilevato che, secondo l’art. 33 cpv. 2 DPA – applicabile alla difesa d’ufficio nella procedura preliminare dinanzi all’amministrazione – un difensore può essere designato già nei casi in cui è comminabile una multa superiore a CHF 2’000.–. Su tali presup- posti, la dottrina non considera giustificato applicare, nelle fasi successive del procedimento, criteri più severi per determinare il carattere bagatellare. Ritiene pertanto che, anche qualora trovi applicazione il regime del CPP, la soglia del caso bagatellare, anche in caso di deferimento ad un tribunale, debba essere determinata sulla base dell’art. 33 cpv. 2 DPA o, quanto meno, che si debba tenere conto della soglia più bassa ivi prevista. A sostegno di questa posizione, si osserva che nel diritto penale amministrativo vige una sorta di presunzione di caso non bagatellare e che, nella valutazione dell’importanza della vertenza, de- vono essere considerati anche elementi ulteriori rispetto alla sola sanzione pe- cuniaria, come eventuali divieti professionali o altre conseguenze rilevanti per l’attività dell’imputato (MEJER, Amtliche Verteidigung im

- 5 - SN.2025.22 Verwaltungsstrafverfahren nach Überweisung an das Strafgericht, in: AJP 2023 pag. 621-622; TOBLER/RONC, in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 108 ad art. 33 DPA) 3. L’art. 130 CPP disciplina dal canto suo i casi di difesa obbligatoria, sancendo, segnatamente che l’imputato debba essere difeso se il pubblico ministero inter- viene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello (lett. d) o se l’imputato, a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi, non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappre- sentante legale non è in grado di farlo in sua vece (lett. c). Quanto all’eventuale applicazione analogica di questa norma nei procedimenti di diritto penale ammi- nistrativo – quando i rappresentanti dell’autorità requirente compaiono in aula – la dottrina sottolinea che la finalità della disposizione è garantire la parità delle armi nei casi che superano la semplice bagatella. Osserva inoltre che la presenza dei rappresentanti dell’autorità ha soprattutto lo scopo di fornire al tribunale spie- gazioni orali su aspetti tecnici della causa. Di conseguenza, secondo tale impo- stazione, se la partecipazione dell’amministrazione non è legata a un caso di media criminalità, la difesa obbligatoria non è necessaria sotto il profilo della pa- rità delle armi, purché l’imputato – in ragione della sua formazione ed esperienza professionale – sia in grado di prendere posizione sugli addebiti. Tuttavia, quando un procedimento penale amministrativo presenta una complessità rile- vante, sia fattuale sia giuridica, possono trovare applicazione l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP oppure, se del caso, l’art. 130 lett. c CPP (HEIMGARTNER/KESHELAVA in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 15 ad art. 82 DPA). 4.

4.1 Nel caso in narrativa, la pena comminata dal DFF nella decisione penale del 29 luglio 2025, che funge da atto d’accusa (art. 73 cpv. 2 DPA), va ben oltre la soglia di caso bagatellare di cui all’art. 33 cpv. 2 DPA. Sebbene non ne superi il valore limite, il numero di aliquote proposte non è inoltre trascurabile nemmeno se va- lutato dal punto di vista dell’art. 132 cpv. 3 CPP. In caso di condanna, non sono da escludere possibili conseguenze dal punto di vista professionale. Questi aspetti impongono la presenza di un difensore al dibattimento. Reggere un dibat- timento senza disporre di una formazione giuridica specifica, come è il caso per A. (cf. act. DFF 031 1-35), oltretutto in qualità di imputato, risulta intrinsecamente difficoltoso. In un’aula giudiziaria vigono infatti regole e norme, sia formali che sostanziali, che risultano complesse da padroneggiare per chi non ha familiarità con questo tipo di procedura. La decisione penale contro la quale A. dovrà con- frontarsi al dibattimento consta di ben 25 pagine e contiene diversi tecnicismi. In

- 6 - SN.2025.22 aula, A. dovrà dibattere con la rappresentante del DFF (che assume veste di accusa, cfr. art. 74 cpv. 1 CPP), la quale è dotata di una formazione giuridica. Ciò avverrà non solo in sede di interrogatorio, ma – in caso di assenza di un legale – anche nell’ambito delle arringhe. La situazione in un’aula giudiziaria dif- ferisce peraltro in modo significativo rispetto alla procedura di istruzione, in cui l’amministrazione deve istruire i fatti tanto a carico quanto a discarico (SCHENK/RENTSCH in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 15 ad art. 82 DPA). Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, occorre dunque considerare anche le ipotesi di difesa obbligatoria, in particolare l’art. 130 lett. d CPP e gli “altri motivi” ai sensi dell’art. 130 lett. c CPP. Quest’ultima casistica presenta, come rilevato in dottrina, una stretta prossimità con l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, n. 34 ad art. 130 CPP). Coerente- mente, rientrano tra gli “altri motivi” ai sensi dell’art. 130 lett. c CPP le difficoltà concrete nel garantire un’adeguata difesa, aggravate dalla complessità del caso o dalla natura tecnica delle questioni giuridiche sollevate, così come le situazioni comportanti un rischio di violazione della parità delle armi (HARARI/JAKOB/SANTA- MARIA, Commentaire Romand CPP, n. 27 ad art. 130 CPP). 4.2 Nonostante i termini concessigli dalla Corte per designare un difensore di fiducia, l’imputato non ha provveduto in tal senso. Nella sua comunicazione, tardiva, del 1° dicembre 2025 ha lasciato intendere di volersi difendere da solo, ma in modo contraddittorio, affermando nel contempo di rimanere disponibile a farsi assistere da un difensore di fiducia, senza tuttavia indicarne il nominativo. In considera- zione dei principi enunciati sin qui, ed in particolare della parità delle armi, per tutelare i legittimi interessi di A. si impone la nomina di un difensore di ufficio. 4.3 Se la difesa è disposta dall’autorità in quanto l’autorità nutre dubbi sul fatto che persona imputata sia in grado di tutelare autonomamente i propri interessi, il cri- terio dell’indigenza riveste un ruolo secondario. Agli atti figura in ogni caso ampia documentazione che permette di concludere quanto all’adempimento di tale re- quisito (cf. act. DFF 050 0001 seg.). La questione su chi debba sopportarne i costi è distinta (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, 2023, n. 21 ad art. 132 CPP). 5. In assenza di indicazioni in tal senso da parte dell’imputato, non avendo egli dato seguito alle richieste della Corte (cfr. art. 133 cpv. 2 CPP), il mandato sarà assi- curato dall’avv. B., a decorrere dalla crescita in giudicato del presente decreto. 6. Al difensore d’ufficio è garantito il pagamento delle sue spese e dei suoi onorari in virtù dei criteri definiti agli art. 11 e segg. RSPPF, impregiudicato l’eventuale

- 7 - SN.2025.22 obbligo all’imputato di assicurare il rimborso alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 CPP; HAEFELIN, Die amtliche Verteidigung im schweizerischen Strafprozess, tesi zurighese, Zurigo/San Gallo 2010, pag. 26), questione sulla quale il tribunale po- trà esprimersi con la sentenza di merito (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, 2023, n. 22 seg. ad art. 135 CPP).

- 8 - SN.2025.22 Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. L’avv. B. è nominata difensore d’ufficio dell’imputato A. per il procedimento SK.2025.45 a far tempo dalla crescita in giudicato del presente decreto. 2. Sull’eventuale obbligo dell’imputato di rifondere i costi per la difesa d’ufficio verrà statuito con la sentenza di merito. 3. Non si prelevano spese. In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

- 9 - SN.2025.22 Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Sig. Stefan Tränkle - Dipartimento federale delle finanze, Sig. Christian Heierli, Servizio di diritto pe- nale - A. - Avv. B.

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

spedizione: 3 dicembre 2025