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SN.2019.29

Bundesstrafgericht · 2016-08-29 · Italiano CH

Istanza di partecipare al procedimento quale terzo aggravato (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP)

Sachverhalt

A. In data 21/22 novembre 2019, i signori A. e B., per il tramite del loro patrocinatore, hanno formulato richiesta di costituzione quali partecipanti al procedimento ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP in veste di terzi aggravati da atti procedurali, nell’ambito del procedimento penale SK.2015.7 contro C. e altri, chiedendo al- tresì di poter visionare gli atti dell’incarto, limitatamente a quanto concerne i valori patrimoniali delle società D. AG e di E. GmbH. Al riguardo si precisa che il pro- cedimento SK.2015.7 è sfociato in sentenza del 29 agosto 2016 e che, a seguito della sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017, concernente C., è stato aperto un nuovo procedimento con numero di ruolo SK.2018.46.

A. e B. hanno inoltre richiesto a questa Corte la liberazione dei conti attualmente in sequestro presso F. AG intestati a D. AG ed E. GmBH in favore dei competenti Uffici di esecuzione, Stadtammann- und Betreibungsamt di Zurigo e Betrei- bungsamt di Z. (v. pagina 2 dell’istanza 21/22 novembre 2019). Al riguardo si osserva che, analoga richiesta era già stata formulata dai qui istanti all’attenzione del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) in data 22 marzo

2019. Tuttavia, dagli atti in possesso di questa Corte non risulta che la Procura federale abbia risposto a tale scritto.

I signori A. e B. si ritengono vittime delle truffe perpetrate da G., avendo essi investito del denaro nelle società E. GmbH e D. AG, i cui conti sarebbero stati oggetto di una procedura esecutiva di pignoramento. Con l’istanza è stata altresì prodotta copia del decreto di abbandono del 5 aprile 2019 emanato dalla Staatsanwaltschaft III del Cantone di Zurigo nei confronti di G., H. e C. per titolo di appropriazione indebita e altri reati, che ha disposto il dissequestro dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH presso F. AG, in favore del Stadtammann- und Betreibungsamt di Zurigo e del Betreibungsamt di Z., sulla base di una procedura di pignoramento (v. pagina 1 dell’istanza 21/22 novembre 2019). Il decreto indica pure che i predetti conti sono stati sequestrati anche dal MPC nel contesto del procedimento EAII/6/02/0155.

B. Nella loro richiesta gli istanti rilevano espressamente quanto segue in relazione alle sentenze del Tribunale federale 6B_1054/2017, 6B_1010/2017, 6B_971/2017, 6B_1011/2017:

“Wie ich den Urteilen des Bundesstrafgerichtes vom 29. August 2016 und des Bundesgerichtes (6B_1054/2017, 6B_1010/2017, 6B_971/2017, 6B_1011/2017) entnehmen

- 3 - kann, sind folgende Bestimmungen des Urteils des Bun- desstrafgerichtes vom 29. August 2016 in Rechtskraft er- wachsen:

VI. Oggetti e valori sequestrati

1. È ordinata la confisca (art. 69 CP) degli oggetti di cui ai punti 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.9.11, 4.4.9.12, 4.4.10.1 e 4.4.10.2 dell’atto d’accusa.

2. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori non oggetto di compensazione ai sensi delle cifre II.7, IV.6 e V.7.”

C. Invitate a prendere posizione con scritto del 25 novembre 2019 di questa Corte, le parti si sono espresse come segue:

- il Procuratore federale in data 6 dicembre 2019 ha chiesto di respingere l’istanza, indicando che il dissequestro delle relazioni bancarie intestate alle società D. AG ed E. GmbH è stato disposto con la sentenza del Tribunale federale del 29 agosto 2016, e tale misura di sequestro non è quindi oggetto del presente procedimento SK.2018.46, non essendo gli averi patrimoniali riferibili a D. AG ed E. GmbH, in particolare quelli depositati su relazioni ban- carie intestate a queste società, riconducibili a C.;

- la difesa di C., con scritto del 5 dicembre 2019 ha indicato che il dissequestro dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH non è stato oggetto di annullamento da parte del Tribunale federale e dunque non è oggetto del procedimento attuale nei confronti di C. A mente della difesa, le ragioni per le quali gli istanti vantano dei diritti procedurali, rispettivamente l’accesso agli atti, non riguar- dano il presente procedimento.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP è tuttavia limitata a quanto necessario per la salvaguardia dei suoi diritti. Il terzo aggravato oggetto di un sequestro può far valere il proprio pregiudizio nella misura in cui egli sia stato direttamente e personalmente toccato dal prov- vedimento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, CPP, 2013, n. 11 ad art. 105 CPP).

E. 1.1 Giusta l’art. 105 cpv. 1 CPP, sono altri partecipanti al procedimento: il danneg- giato (lett. a), il denunciante (lett. b), il testimone (lett. c), la persona informata sui fatti (lett. d), il perito (lett. e), il terzo aggravato da atti procedurali (lett. f). Le persone di cui al cpv. 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro inte- ressi (art. 105 cpv. 2 CPP).

- 4 -

E. 1.2 Sono considerati terzi aggravati da atti procedurali ai sensi della lettera f dell’art. 105 cpv. 1 CPP, in particolare le persone che sono esterne al procedimento, ma che sono toccate da misure come le citazioni (art. 201 e segg. CPP), i mandati di accompagnamento coattivo (art. 207 e segg. CPP), i sequestri o le confische (art. 263 e segg. CPP e 69 e segg. CP), le perquisizioni (art. 241 e segg. CPP e 249 e segg. CPP), le analisi del DNA (art. 255 e segg. CPP), le misure di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 e segg. CPP), le misure di sorveglianza delle relazioni bancarie (art. 284 e segg. CPP) o ancora le misure sostitutive ex art. 237 e segg. CPP (BENDANI in: Com- mentaire Romand, Code de procédure pénale suisse Kuhn/Jeanneret, ed., 2011, n. 23 ad art. 105 CPP).

Ad un partecipante al procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 CPP, può essere ri- conosciuta qualità di parte quando sia direttamente leso nei propri diritti come disposto dall'art. 105 cpv. 2 CPP. Ciò presuppone una lesione diretta, immediata e personale. Una lesione di fatto o indiretta non è sufficiente (DTF 137 IV 280 consid. 2.2.1). Viene considerata una lesione diretta segnatamente, la violazione di un diritto fondamentale, l’obbligo di sottoporsi ad una perizia, l’opposizione all’obbligo di serbare il segreto, il mancato accoglimento di una richiesta di inden- nizzo, la condanna a delle spese o ancora il rifiuto di una misura di protezione. La qualità di parte, concessa ad un partecipante al procedimento ex art. 105 cpv.

E. 1.3 Sulla base di quanto descritto nell’istanza non risulta, e neppure è dimostrato, in che modo A. e B. abbiano subito una lesione diretta, immediata e personale nei propri diritti ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Al riguardo la Corte rileva che, come risulta dal decreto di abbandono del Cantone di Zurigo del 5 aprile 2019 (prodotto con l’istanza) ai dispositivi 9 e 10 (menzionati nell’istanza), i se- questri, risalenti all’agosto 2003 (sequestri della Procura di Zurigo) e al settembre 2004 (sequestri del MPC), concernono le società D. AG ed E. GmbH; i provvedi- menti, se del caso hanno quindi toccato F. AG (destinataria dei relativi ordini di perquisizione e sequestro) e per l’appunto le società D. AG ed E. GmbH, titolari dei conti.

Il fatto che entrambe le società siano fallite nell’ottobre del 2003 (fallimento poi sospeso per mancanza di attivi nel febbraio del 2004) e che gli istanti siano dei creditori nel fallimento in possesso di attestati di carenza beni provvisori non co- stituisce un motivo sufficiente per ritenere che gli stessi, oggi, a distanza di oltre

- 5 - 15 anni dal provvedimento, abbiano subito una lesione, diretta ed immediata nei loro diritti. Peraltro, un tale pregiudizio non è neppure stato dimostrato dagli istanti, non bastando, come detto, una lesione di fatto o indiretta.

Si osserva ad ogni modo che, data l’emanazione del decreto di abbandono del 5 aprile 2019 della Staatsanwaltschaft III di Zurigo, nonché l’esistenza di procedure esecutive (v. decreto di abbandono del 5 aprile 2019 della Staatsanwaltschaft III di Zurigo, considerandi 80a e 80b, pagg. 38 e 39, dispositivo n. 9, pag. 49, dispo- sitivo n. 10 pag. 51 e dispositivo n. 13, pag. 55), il fatto che gli istanti non adem- piono le condizioni per essere dei terzi aggravati giusta l’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP, non cagiona loro alcun pregiudizio. Essendo loro, come sembra, dei credi- tori nel fallimento di D. AG ed E. GmbH, detentori, come risulta dal decreto di abbandono, di attestati di carenza di beni, i loro diritti risultano comunque garan- titi.

E. 1.4 Visto quanto precede, nel caso di specie non sono adempiute le condizioni per ritenere che gli istanti siano dei terzi aggravati da atti procedurali giusta l’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP.

E. 2 Per quanto attiene alla richiesta concernente la liberazione dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH a favore del Stadtammann- und Betreibungsamt di Zurigo e del Betreibungsamt di Z., come disposto dalla Staatsanwaltschaft III del Cantone di Zurigo, lo scrivente Collegio prende atto di quanto contenuto nel decreto di ab- bandono del 5 aprile 2019 allegato all’istanza.

Al riguardo si rileva che, come peraltro indicato nell’istanza, il dispositivo VI. 2 della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 concernente il dissequestro dei beni, è cresciuto in giudicato, dal momento che non è stato oggetto di annulla- mento da parte del Tribunale federale nelle sentenze 6B_1054/2017, 6B_1010/2017, 6B_971/2017, 6B_1011/2017. Questo Collegio non è pertanto competente per entrare nel merito dell’istanza e dar seguito a quanto richiesto da A. e B.

Una tale richiesta appare perfino superflua, ritenuto che dal decreto di abbandono del 5 aprile 2019, risulta che il MPC ha già ricevuto delle precise istruzioni in merito ai conti intestati a D. AG ed E. GmbH.

E. 3 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’istanza di A. e B., di partecipare al pro- cedimento penale in veste di terzi aggravati da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP, come pure la richiesta di accesso agli atti, benché limitato agli averi patrimoniali delle società D. AG ed E. GmbH, deve essere respinta, non essendone adempiuti gli estremi.

- 6 -

E. 4 Questa Corte non entra neppure nel merito della richiesta di dissequestro dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH, non essendo competente a statuire sulla medesima, con il che su questo punto l’istanza va dichiarata irricevibile.

E. 5 Vista la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il pre- sente decreto.

Dispositiv
  1. L’istanza del 21/22 novembre 2019 di partecipazione al procedimento quale terzi aggravati da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP è respinta.
  2. La domanda di accesso agli atti è respinta.
  3. La richiesta di liberazione dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH ai competenti Uffici di esecuzione è irricevibile.
  4. Non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto dell’11 dicembre 2019 Corte penale Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliera Aline Talleri

Parti

1. A., rappresentato dall'avv. David Brunner,

2. B., rappresentato dall'avv. David Brunner,

istanti

Oggetto

Istanza di partecipare al procedimento quale terzo aggravato da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell'incarto: SN.2019.29 (Numero dell'incarto principale: SK.2018.46)

- 2 - Fatti: A. In data 21/22 novembre 2019, i signori A. e B., per il tramite del loro patrocinatore, hanno formulato richiesta di costituzione quali partecipanti al procedimento ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP in veste di terzi aggravati da atti procedurali, nell’ambito del procedimento penale SK.2015.7 contro C. e altri, chiedendo al- tresì di poter visionare gli atti dell’incarto, limitatamente a quanto concerne i valori patrimoniali delle società D. AG e di E. GmbH. Al riguardo si precisa che il pro- cedimento SK.2015.7 è sfociato in sentenza del 29 agosto 2016 e che, a seguito della sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017, concernente C., è stato aperto un nuovo procedimento con numero di ruolo SK.2018.46.

A. e B. hanno inoltre richiesto a questa Corte la liberazione dei conti attualmente in sequestro presso F. AG intestati a D. AG ed E. GmBH in favore dei competenti Uffici di esecuzione, Stadtammann- und Betreibungsamt di Zurigo e Betrei- bungsamt di Z. (v. pagina 2 dell’istanza 21/22 novembre 2019). Al riguardo si osserva che, analoga richiesta era già stata formulata dai qui istanti all’attenzione del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) in data 22 marzo

2019. Tuttavia, dagli atti in possesso di questa Corte non risulta che la Procura federale abbia risposto a tale scritto.

I signori A. e B. si ritengono vittime delle truffe perpetrate da G., avendo essi investito del denaro nelle società E. GmbH e D. AG, i cui conti sarebbero stati oggetto di una procedura esecutiva di pignoramento. Con l’istanza è stata altresì prodotta copia del decreto di abbandono del 5 aprile 2019 emanato dalla Staatsanwaltschaft III del Cantone di Zurigo nei confronti di G., H. e C. per titolo di appropriazione indebita e altri reati, che ha disposto il dissequestro dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH presso F. AG, in favore del Stadtammann- und Betreibungsamt di Zurigo e del Betreibungsamt di Z., sulla base di una procedura di pignoramento (v. pagina 1 dell’istanza 21/22 novembre 2019). Il decreto indica pure che i predetti conti sono stati sequestrati anche dal MPC nel contesto del procedimento EAII/6/02/0155.

B. Nella loro richiesta gli istanti rilevano espressamente quanto segue in relazione alle sentenze del Tribunale federale 6B_1054/2017, 6B_1010/2017, 6B_971/2017, 6B_1011/2017:

“Wie ich den Urteilen des Bundesstrafgerichtes vom 29. August 2016 und des Bundesgerichtes (6B_1054/2017, 6B_1010/2017, 6B_971/2017, 6B_1011/2017) entnehmen

- 3 - kann, sind folgende Bestimmungen des Urteils des Bun- desstrafgerichtes vom 29. August 2016 in Rechtskraft er- wachsen:

VI. Oggetti e valori sequestrati

1. È ordinata la confisca (art. 69 CP) degli oggetti di cui ai punti 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.9.11, 4.4.9.12, 4.4.10.1 e 4.4.10.2 dell’atto d’accusa.

2. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori non oggetto di compensazione ai sensi delle cifre II.7, IV.6 e V.7.”

C. Invitate a prendere posizione con scritto del 25 novembre 2019 di questa Corte, le parti si sono espresse come segue:

- il Procuratore federale in data 6 dicembre 2019 ha chiesto di respingere l’istanza, indicando che il dissequestro delle relazioni bancarie intestate alle società D. AG ed E. GmbH è stato disposto con la sentenza del Tribunale federale del 29 agosto 2016, e tale misura di sequestro non è quindi oggetto del presente procedimento SK.2018.46, non essendo gli averi patrimoniali riferibili a D. AG ed E. GmbH, in particolare quelli depositati su relazioni ban- carie intestate a queste società, riconducibili a C.;

- la difesa di C., con scritto del 5 dicembre 2019 ha indicato che il dissequestro dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH non è stato oggetto di annullamento da parte del Tribunale federale e dunque non è oggetto del procedimento attuale nei confronti di C. A mente della difesa, le ragioni per le quali gli istanti vantano dei diritti procedurali, rispettivamente l’accesso agli atti, non riguar- dano il presente procedimento.

In diritto: 1.

1.1 Giusta l’art. 105 cpv. 1 CPP, sono altri partecipanti al procedimento: il danneg- giato (lett. a), il denunciante (lett. b), il testimone (lett. c), la persona informata sui fatti (lett. d), il perito (lett. e), il terzo aggravato da atti procedurali (lett. f). Le persone di cui al cpv. 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro inte- ressi (art. 105 cpv. 2 CPP).

- 4 - 1.2 Sono considerati terzi aggravati da atti procedurali ai sensi della lettera f dell’art. 105 cpv. 1 CPP, in particolare le persone che sono esterne al procedimento, ma che sono toccate da misure come le citazioni (art. 201 e segg. CPP), i mandati di accompagnamento coattivo (art. 207 e segg. CPP), i sequestri o le confische (art. 263 e segg. CPP e 69 e segg. CP), le perquisizioni (art. 241 e segg. CPP e 249 e segg. CPP), le analisi del DNA (art. 255 e segg. CPP), le misure di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 e segg. CPP), le misure di sorveglianza delle relazioni bancarie (art. 284 e segg. CPP) o ancora le misure sostitutive ex art. 237 e segg. CPP (BENDANI in: Com- mentaire Romand, Code de procédure pénale suisse Kuhn/Jeanneret, ed., 2011, n. 23 ad art. 105 CPP).

Ad un partecipante al procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 CPP, può essere ri- conosciuta qualità di parte quando sia direttamente leso nei propri diritti come disposto dall'art. 105 cpv. 2 CPP. Ciò presuppone una lesione diretta, immediata e personale. Una lesione di fatto o indiretta non è sufficiente (DTF 137 IV 280 consid. 2.2.1). Viene considerata una lesione diretta segnatamente, la violazione di un diritto fondamentale, l’obbligo di sottoporsi ad una perizia, l’opposizione all’obbligo di serbare il segreto, il mancato accoglimento di una richiesta di inden- nizzo, la condanna a delle spese o ancora il rifiuto di una misura di protezione. La qualità di parte, concessa ad un partecipante al procedimento ex art. 105 cpv. 1 CPP è tuttavia limitata a quanto necessario per la salvaguardia dei suoi diritti. Il terzo aggravato oggetto di un sequestro può far valere il proprio pregiudizio nella misura in cui egli sia stato direttamente e personalmente toccato dal prov- vedimento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, CPP, 2013, n. 11 ad art. 105 CPP).

1.3 Sulla base di quanto descritto nell’istanza non risulta, e neppure è dimostrato, in che modo A. e B. abbiano subito una lesione diretta, immediata e personale nei propri diritti ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Al riguardo la Corte rileva che, come risulta dal decreto di abbandono del Cantone di Zurigo del 5 aprile 2019 (prodotto con l’istanza) ai dispositivi 9 e 10 (menzionati nell’istanza), i se- questri, risalenti all’agosto 2003 (sequestri della Procura di Zurigo) e al settembre 2004 (sequestri del MPC), concernono le società D. AG ed E. GmbH; i provvedi- menti, se del caso hanno quindi toccato F. AG (destinataria dei relativi ordini di perquisizione e sequestro) e per l’appunto le società D. AG ed E. GmbH, titolari dei conti.

Il fatto che entrambe le società siano fallite nell’ottobre del 2003 (fallimento poi sospeso per mancanza di attivi nel febbraio del 2004) e che gli istanti siano dei creditori nel fallimento in possesso di attestati di carenza beni provvisori non co- stituisce un motivo sufficiente per ritenere che gli stessi, oggi, a distanza di oltre

- 5 - 15 anni dal provvedimento, abbiano subito una lesione, diretta ed immediata nei loro diritti. Peraltro, un tale pregiudizio non è neppure stato dimostrato dagli istanti, non bastando, come detto, una lesione di fatto o indiretta.

Si osserva ad ogni modo che, data l’emanazione del decreto di abbandono del 5 aprile 2019 della Staatsanwaltschaft III di Zurigo, nonché l’esistenza di procedure esecutive (v. decreto di abbandono del 5 aprile 2019 della Staatsanwaltschaft III di Zurigo, considerandi 80a e 80b, pagg. 38 e 39, dispositivo n. 9, pag. 49, dispo- sitivo n. 10 pag. 51 e dispositivo n. 13, pag. 55), il fatto che gli istanti non adem- piono le condizioni per essere dei terzi aggravati giusta l’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP, non cagiona loro alcun pregiudizio. Essendo loro, come sembra, dei credi- tori nel fallimento di D. AG ed E. GmbH, detentori, come risulta dal decreto di abbandono, di attestati di carenza di beni, i loro diritti risultano comunque garan- titi.

1.4 Visto quanto precede, nel caso di specie non sono adempiute le condizioni per ritenere che gli istanti siano dei terzi aggravati da atti procedurali giusta l’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP.

2. Per quanto attiene alla richiesta concernente la liberazione dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH a favore del Stadtammann- und Betreibungsamt di Zurigo e del Betreibungsamt di Z., come disposto dalla Staatsanwaltschaft III del Cantone di Zurigo, lo scrivente Collegio prende atto di quanto contenuto nel decreto di ab- bandono del 5 aprile 2019 allegato all’istanza.

Al riguardo si rileva che, come peraltro indicato nell’istanza, il dispositivo VI. 2 della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 concernente il dissequestro dei beni, è cresciuto in giudicato, dal momento che non è stato oggetto di annulla- mento da parte del Tribunale federale nelle sentenze 6B_1054/2017, 6B_1010/2017, 6B_971/2017, 6B_1011/2017. Questo Collegio non è pertanto competente per entrare nel merito dell’istanza e dar seguito a quanto richiesto da A. e B.

Una tale richiesta appare perfino superflua, ritenuto che dal decreto di abbandono del 5 aprile 2019, risulta che il MPC ha già ricevuto delle precise istruzioni in merito ai conti intestati a D. AG ed E. GmbH.

3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’istanza di A. e B., di partecipare al pro- cedimento penale in veste di terzi aggravati da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP, come pure la richiesta di accesso agli atti, benché limitato agli averi patrimoniali delle società D. AG ed E. GmbH, deve essere respinta, non essendone adempiuti gli estremi.

- 6 -

4. Questa Corte non entra neppure nel merito della richiesta di dissequestro dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH, non essendo competente a statuire sulla medesima, con il che su questo punto l’istanza va dichiarata irricevibile. 5. Vista la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il pre- sente decreto.

Per questi motivi, la Corte pronuncia:

1. L’istanza del 21/22 novembre 2019 di partecipazione al procedimento quale terzi aggravati da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f CPP è respinta. 2. La domanda di accesso agli atti è respinta. 3. La richiesta di liberazione dei conti intestati a D. AG ed E. GmbH ai competenti Uffici di esecuzione è irricevibile. 4. Non vengono prelevate spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera Intimazione a:  Avv. David Brunner, patrocinatore di A. e B.  Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico  Avv. Ernesto Ferro, difensore di C. (accusato)

- 7 - Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 11 dicembre 2019