Accusatore privato (art. 118 CPP).
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'art. 9 CPP disciplina il principio accusatorio e prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pub- blico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio è pure espressione del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno purtuttavia portata distinta. Esso è con- cretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa (sentenze del Tribunale federale 6B_1221/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2; DTF 140 IV 188 consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 con- sid. 2a e rinvii). Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la ne- cessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (sentenze del Tribunale federale 6B_1221/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2; DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). L'atto di accusa non si esaurisce di riflesso con la sua emanazione, ma rappresenta invece il mezzo con cui con- seguire il fine ultimo di circoscrivere l'oggetto del processo e di informare l'impu- tato quanto ai rimproveri che gli vengono mossi, onde permettergli di preparare adeguatamente la difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_1073/2014 del 7 maggio 2015 consid. 1.2). La delimitazione dei complessi fattuali operata a mezzo dell'atto d'accusa dispiega i propri effetti anche con mente alla disamina dello statuto di accusatore privato ex art. 118 CPP (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine).
E. 1.2 In casu l'atto di accusa del 27 maggio 2015 esplica gli effetti propri del principio accusatorio, prescrivendo al giudice del merito il perimetro entro cui egli è chia- mato funzionalmente ad agire, circoscrivendo, in altri termini, l'oggetto del pro- cesso e del giudizio. Nella disamina della presente istanza, occorre pertanto
- 5 - porre mente alla Umgrenzungsfunktion propria della massima accusatoria, non potendo di principio il giudice del merito allontanarsi dal perimetro tracciato dal requirente in punto all'oggetto della causa e del susseguente giudizio. La disa- mina dello statuto di accusatore privato di E. N.A. non potrà, in altre parole, di- partirsi dal perimetro tracciato dal principio accusatorio a mezzo dello strumento procedurale che dà corpo a tale massima (cfr. DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine).
E. 2 Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Secondo l'art. 118 cpv. 1 CPP, il danneggiato può costituirsi accusatore privato dichiarando espressamente di partecipare al proce- dimento penale con un'azione penale o civile. Nella nozione di danneggiato ge- neralmente riconosciuta dal diritto processuale penale e dalla dottrina rientra la persona fisica o giuridica direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuri- dico. Sempre in punto alla nozione di danneggiato, è d'uopo rilevare che è tale solo chi è direttamente leso nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP in qualità di titolare del bene giuridico tutelato o almeno cotutelato dalla norma pe- nale violata (DTF 140 IV 155 consid. 3.2 e 3.4). La veste di danneggiato è invece da negare a chi risulta solo indirettamente danneggiato, quali, a mo' di esempio, gli azionisti o i creditori societari che sono lesi solo indirettamente dai reati patri- moniali perpetrati a danno di una società anonima (DTF 140 IV 155 con- sid. 3.3.1). Tale veste è difatti preclusa a chi risulta solo indirettamente leso dal reato perseguito (cfr. Messaggio concernente l'unificazione del diritto proces- suale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1076 seg.; sentenze del Tribunale federale 1B_29/2015 del 16 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_531/2011 consid. 3.2 con rinvii). Nel caso di infrazioni contro il patrimonio, il titolare del bene giuridico protetto è da intravvedere nel proprietario o nell'avente diritto economico, fermo restando il fatto che, per essere direttamente toccato, il danneggiato deve subire una lesione denotante un nesso di causalità diretto tra l'infrazione perseguita e il danno prodottosi, circostanza che esclude pertanto danni riflessi, o comunque indiretti (sentenza del Tribunale federale 1B_9/2015 del 23 giugno 2015 con- sid. 2.1 e 2.3.1). Colui che intende costituirsi accusatore privato deve difatti ren- dere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013 consid. 2.1; NIKLAUS SCHMID, Praxiskom- mentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad. art. 118 CPP). Va infine rilevato come lo statuto di danneggiato possa essere riesaminato, d'ufficio o a istanza di parte, nel corso della procedura (sentenza del Tribunale federale 1B_698/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 2.6).
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E. 3 Ciò posto, è ora d'uopo scandagliare la presenza o meno dei presupposti reg- genti lo statuto di accusatore privato di E. N.A. per ognuna delle ipotesi di reato dedotte in accusa, ovverossia per le infrazioni ipotizzate di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva.
E. 4.1 Anzitutto, per ciò che attiene alla veste di danneggiato in caso di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), giova osservare come la normativa in questione persegua anzitutto la tutela penale dell'amministrazione della giustizia, svizzera e estera (DTF 136 IV 179 consid. 2). La giurisprudenza, mitigando nel contempo il pre- supposto del nesso di causalità, ha nondimeno riconosciuto come il bene giuri- dico protetto contempli pure elementi attinenti al reato a monte, nella misura in cui interessi pecuniari individuali sono parimenti protetti dalla normativa in parola: tale è segnatamente il caso del titolare dei valori patrimoniali oggetto di condotte vanificatorie che ne hanno concretamente reso più difficoltoso il recupero e che, come tali, possono fondare una pretesa risarcitoria a favore del danneggiato dall'antefatto criminoso, (DTF 129 IV 322 consid. 2.2.4; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2a ed. 2014, n. 82 ad art. 115 CPP, con riferimenti). L'Alta Corte ha nondimeno ulteriormente esteso – oltre la collettività nonché i titolari dei valori patrimoniali lesi dall'antefatto criminoso – il novero dei cotutelati dall'infrazione di riciclaggio di denaro, includendovi pure coloro che, per obbligo di legge, sono tenuti a risarcire i loro clienti per danni causati da un loro dipendente. In effetti, ancorché antecedentemente all'entrata in vigore della co- dificazione processualpenalistica federale, il Tribunale federale ha ammesso una lesione diretta del patrimonio di un istituto bancario, nella misura in cui quest'ul- timo ha risarcito il cliente per il danno causato dal suo dipendente con il reato a monte, riconoscendovi una lesione diretta per il patrimonio della banca che risar- cisce, rispettivamente tacita, i propri clienti, non su base volontaria ma per obbligo di legge, in virtù di contratti con essi esistenti per conti indebitamente addebitati (sentenza del Tribunale federale 6B_399/2011 del 16 marzo 2012 consid. 3.3; DTF 121 IV 258 consid. 2c). La giurisprudenza non richiede che il cliente sia già stato risarcito, o comunque tacitato, ma pone, quale presupposto per il riconosci- mento della lesione diretta, pur sempre la condizione che la banca e il cliente abbiano raggiunto un accordo quanto alla fattiva copertura del danno che porti sull'indennizzo, perlomeno parziale, del cliente da parte dell'istituto di credito sulla scorta di un obbligo di risarcimento riconosciuto dalla banca (DTF 121 IV 258 consid. 2c).
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E. 4.2 Nel caso in esame, per ciò che attiene all'asserita origine criminale dei valori pa- trimoniali oggetto del rimprovero di riciclaggio di denaro, il magistrato requirente premette segnatamente (cl. 482 p. 100.2) che "[i] valori patrimoniali riciclati sono il provento di attività criminali, anche distrattive, commesse nell’ambito della ban- carotta fraudolenta del gruppo F., tra il 1996 e il 2003, da A. ed altre persone, a danno di B. SpA, C. SpA e D. BV, attraverso la realizzazione di coperture assi- curative connesse con la concessione di crediti a società del gruppo F., rispetti- vamente mediante l’attuazione di complesse operazioni finanziarie, pure combi- nate con la concessione di crediti a società del gruppo F., alla cui base vi erano richieste di commissioni (“fees letter”) e veicoli societari off-shore appositamente costituiti, per importo complessivo di almeno USD 52.4 milioni." Detta ricondu- zione alle società del gruppo F. – a cui E. N.A. non risulta appartenere – dei valori patrimoniali interessati dai reati a monte del preteso riciclaggio di denaro è riba- dita dal magistrato requirente allorquando si accinge ad elencare le singole con- dotte vanificatorie, laddove specifica che "[i] valori patrimoniali provento delle condotte criminali sopra descritte sono stati corrisposti dalle accusatrici private B. SpA, C. SpA e D. BV (in tale contesto agendo E. N.A. quale esecutrice di pagamenti per conto delle società del gruppo F. quali debitrici) direttamente su relazioni bancarie presso banche in Svizzera ed in Liechtenstein nella disponibi- lità effettiva, immediata o mediata, di A. (…)" (cl. 482 p. 100.17). Neppure il de- creto italiano che dispone il giudizio, incorporato parzialmente nell'atto di accusa a titolo di complesso fattuale – e costituente, negli intenti del magistrato requi- rente, il reato a monte del riciclaggio di denaro – è di soccorso a E. N.A. (cl. 482
p. 100.2 segg.). In effetti, neppure nel testo incorporato di detto decreto è dato evincere che essa fosse la proprietaria o l'avente diritto economico dei valori pa- trimoniali toccati dai reati a monte. Al riguardo, E. N.A., cui incombe l'onere di rendere verosimile il pregiudizio subito e di dimostrare – seppur in modo mitigato nel quadro dell'infrazione in parola (cfr. supra, consid. 4.1) – il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita, si limita ad osservare come "(…) l'im- putato abbia in particolare danneggiato l'Accusatrice Privata in tre modi, e meglio (1) deviando denaro appartenente a E. N.A. (E. N.A. ricevette soltanto una parte degli interessi pagati da F. e E. N.A. pagò dei premi fittizi maggiorati a G.), (2) inducendo E. N.A. a pagare più del dovuto per le polizze d'assicurazione contro i rischi politici, incassando la differenza tra il costo della vera polizza ed il prezzo maggiorato, e (3) inducendo E. N.A. ad effettuare inconsapevolmente pagamenti ad entità che erano segretamente sotto il controllo di A." (cl. 482 p. 562.10 seg.). Orbene, il fatto che E. N.A., la quale – stante l'accusa – intrecciava dei rapporti d'affari con società del gruppo F., possa essere incorsa in perdite pecuniarie a seguito dei reati che sarebbero stati perpetrati in Italia ai danni di dette società non significa ancora che si tratti di danni diretti per cui sussiste un nesso di cau- salità col reato perseguito. Le eventuali perdite in cui sarebbe incorsa E. N.A.
- 8 - sarebbero tutt'al più da ritenere alla stregua di pregiudizi pecuniari indiretti, circo- stanza incompatibile con la veste di danneggiato ex art. 115 CPP. Resta nondi- meno ancora da esaminare la posizione dell'istituto di credito alla luce della giu- risprudenza dell'Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_399/2011 del 16 marzo 2012 consid. 3.3; DTF 121 IV 258 consid. 2c), che riconosce una lesione diretta del patrimonio di un istituto bancario, nella misura in cui quest'ultimo abbia riconosciuto l'obbligo legale al risarcimento e abbia conseguentemente perlo- meno accettato di indennizzare fattivamente il cliente per il danno causato dal suo dipendente con l'antefatto criminoso. Nel caso concreto, non risulta che E. N.A. abbia tacitato i titolari dei valori patrimoniali lesi dal reato a monte. In effetti, la banca in parola non dimostra, e neppure sostiene, di avere risarcito i propri clienti dei danni che sarebbero stato cagionati dal suo collaboratore A., e ciò sulla scorta di un obbligo di legge e non su base volontaria. E. N.A. non sostiene nep- pure di aver riconosciuto la propria responsabilità civilistica, rispettivamente di avere concluso un accordo portante sulla tacitazione delle società del gruppo F., titolari dei valori patrimoniali asseritamente intaccati dagli antefatti criminosi del riciclaggio di denaro.
Ne segue che la veste di danneggiato è, per i motivi testé addotti, preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e n. 2 e n. 2 lett. b CP), così come delimitata nel capo d'accusa 1.1.
E. 5.1 Per ciò che concerne di seguito la veste di danneggiato in caso di falsità in atti, con particolare riferimento alla falsità in documenti (art. 251 CP), va rilevato che le infrazioni di cui al titolo undicesimo del Codice penale tutelano anzitutto la col- lettività. Il bene giuridico protetto è individuabile nella fedefacenza accresciuta che è riservata ai documenti nelle relazioni d'affari. Oltre alla buona fede negli affari possono essere lesi in modo diretto anche interessi individuali nella misura in cui la falsità in atti persegua lo scopo di ledere gli interessi di un soggetto de- terminato (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 con rinvii). Ciò è ad esempio il caso allorquando la falsità in atti costituisce un'infrazione sulla scorta della quale reati contro il patrimonio sono stati perpetrati ai danni del titolare del bene giuridico protetto dalle normative penali a tutela del patrimonio, quale il proprietario o l'a- vente diritto economico (LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Lieber/Hansjakob [ed.], 2a ed. 2014, n. 3 ad 115 CPP).
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E. 5.2 In casu occorre rilevare che il capo d'accusa 1.2 verte sul rimprovero, rivolto ad A., di avere ripetutamente istigato terzi autori – H., I., J. e K. – a dichiararsi, contraria- mente al vero, quali beneficiari economici su conti bancari, attraverso la sottoscri- zione dei relativi formulari A, segnatamente presso i seguenti istituti di credito: banca L. (capi 1.2.1, 1.2.3 e 1.2.5) e banca M. (capi 1.2.2 e 1.2.4). Nel capo di accusa 1.2 il magistrato requirente ha operato una delimitazione del complesso fattuale tale da non potervi intravvedere E. N.A. quale danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP. Dal rinvio a giudizio non si desume neppure che la falsità in atti rimproverata ad A. sa- rebbe stata commessa allo scopo di perpetrare infrazioni contro il patrimonio ai danni di E. N.A. quale proprietaria o avente diritto economica. E. N.A., cui incombe l'onere di rendere verosimile il pregiudizio subito e di dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita, si limita ad osservare genericamente che "(…) l'incitazione a falsità in documenti di cui all'atto d'accusa fa parte dei reati pa- trimoniali sui quali si sta indagando a Parma, poiché tali reati non si sarebbero potuti compiere senza i documenti falsificati (…)." (cl. 482 p. 562.7 seg.). E. N.A. non rende purtuttavia ancora verosimile di avere subito un pregiudizio, né indica la na- tura di quest'ultimo, così come omette di dimostrare, o perlomeno di rendere vero- simile, il nesso di causalità che esisterebbe fra il pregiudizio diretto da lei subito e le singole infrazioni rimproverate ad A., così come delimitate fattualmente nei capi di accusa 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5. Va altresì rilevato come l'atto di accusa concerna le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva, e non contempli invece alcun rimprovero di reati contro il patrimonio ai danni di E. N.A., neppure alla luce dei complessi fattuali contenuti dal decreto italiano che dispone il giudizio, incorporato nell'atto di accusa elvetico quanto all'asserita origine criminale dei valori patrimoniali che sarebbero stati oggetto di condotte vanificatorie (cl. 482 p. 100.2 segg.).
La veste di danneggiato è pertanto preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di ripetuta istigazione a falsità in documenti (combinati art. 24 cpv. 1 e art. 251 n. 1 CP), così come delimitata nel capo d'accusa 1.2.
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E. 6.1 Per ciò che attiene infine alla veste di danneggiato in caso di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP), la dottrina è dell'avviso che soggetti indi- viduali non possano essere annoverati fra i danneggiati ai sensi dell'art. 115 CPP (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2a ed. 2014,
n. 87a ad art. 115 CPP).
E. 6.2 Nel caso in esame, E. N.A. non sostiene di essere stata danneggiata diretta- mente dai pretesi atti corruttivi. Del resto, il capo di accusa 1.3. (cl. 482 p. 100.83 seg.) rimprovera ad A. in particolare di avere offerto, promesso, e comunque cor- risposto a N., funzionario della banca L., il corrispondente di CHF 985'467.-, ope- rando comunque nel capo di accusa in parola una delimitazione del complesso fattuale tale da non potervi intravvedere E. N.A. quale danneggiata ai sensi dell'art. 115 CPP, e ciò anche se si volesse prescindere dal fatto che i privati non sono da annoverare fra i titolari del bene giuridico protetto con mente all'infra- zione di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri, normativa che, per sua na- tura, persegue essenzialmente, se non esclusivamente, la tutela di interessi col- lettivi e non particolari.
La veste di danneggiato è pertanto preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP), così come delimi- tata nel capo d'accusa 1.3.
E. 7 Ne segue che a E. N.A. difettano i presupposti alla base dello statuto di accusa- tore privato, non potendo essa essere qualificata alla stregua di un danneggiato, e ciò poiché non direttamente lesa nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP in qualità di titolare dei beni giuridici tutelati o almeno cotutelati dalle norme penali asseritamente violate di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva, con mente segnatamente ai complessi fattuali delimitati dall'atto d'accusa del 27 maggio 2015.
E. 8 Vista la natura incidentale della presente ordinanza si prescinde dalla riscossione di spese procedurali così come dalla concessione di ripetibili, la relativa disamina ricorrendo con la decisione sul merito.
- 11 - Per questi motivi, la Corte ordina:
1. E. N.A. è esclusa dal procedimento. 2. Non si prelevano spese né vengono accordate ripetibili.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio La Cancelliera
Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Ivan Paparelli (per B. SpA, C. SpA e D. BV) - Avv. Lucien W. Valloni (per E. N.A.) - Avv. Daniele Timbal (per A.) Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’ina- deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 27 agosto 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordinanza del 27 agosto 2015 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
Ministero pubblico della Confederazione, rappresen- tato dal Procuratore federale Stefano Herold,
e
accusatori privati:
1. B. SpA, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,
2. C. SpA, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,
3. D. BV, rappresentata dall' avv. Ivan Paparelli,
4. E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
contro
A., difeso dal difensore di fiducia avv. Daniele Timbal.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell'incarto: SN.2015.11 (Numero dell'incarto principale: SK.2015.24)
- 2 - Oggetto
Accusatore privato (art. 118 CPP)
- 3 - In fatto: A. In data 11 marzo 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro (cl. 1
p. 1.1.1), poi esteso ad A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (cl. 1 p. 1.1.3), falsità in documenti (cl. 1 p. 1.1.33 segg.), truffa (cl. 1 p. 1.1.61 segg.), corruzione attiva (cl. 1 p. 1.1.70 segg.) ed istigazione ad amministrazione infedele (cl. 1 p. 1.1.85 segg.). B. Il 20 marzo 2014, il MPC ha accolto (cl. 301 p. 15.2.679 segg.) la dichiarazione di costituzione in qualità di accusatore privato (cfr. cl. 300 p. 15.2.7 segg.), datata 27 febbraio 2012, formulata da E. N.A. nell'ambito del suddetto procedimento. Un reclamo di A. avverso tale decisione è stato respinto in ordine dalla giurisdi- zione di reclamo in data 20 giugno 2014 (cl. 452 p. 21.32.102 segg.). C. Con decreto del 22 dicembre 2014 (cl. 453 p. 22.1.180 segg.), il MPC disponeva l'abbandono del procedimento nei confronti di A. per l'ipotesi di istigazione ad amministrazione infedele, indicando nel corpo della decisione che il procedi- mento permaneva in essere contro lo stesso per i titoli di riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti e corruzione passiva. Un reclamo di E. N.A. av- verso tale decisione è stato respinto in ordine dalla giurisdizione di reclamo il 27 aprile 2015 (cl. 452 p. 21.33.72 segg.). D. In data 27 maggio 2015, il MPC ha posto A. in stato di accusa dinnanzi alla scri- vente Corte, per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione passiva (cl. 482 p. 100.1 segg.). Il Presidente della Corte penale del Tribunale penale federale ha disposto la composizione della Corte con decreto del 17 giugno 2015 (cl. 482 p. 160.6 seg.). Il dibattimento non è stato ancora indetto. E. Con scritto del 10 giugno 2015 (cl. 482 p. 521.1 segg.) – e conseguente replica del 30 luglio 2015 (cl. 482 p. 521.5 segg.) – A. postula l'estromissione di E. N.A. dal presente procedimento non rivestendo essa, stante l'imputato, qualità di ac- cusatore privato. In data 17 giugno 2015 la direzione del procedimento ha dato alle parti la possibilità di determinarsi in merito (cl. 482 p. 300.2). Con osserva- zioni datate 13 e 29 luglio 2015 il MPC ha concluso che "(…) vi siano motivi per escludere E. N.A. dalla continuazione del procedimento quale accusatrice pri- vata" (cl. 482 p. 510.9 segg., 510.12 seg.). Le accusatrici private B. SpA, C. SpA e D. BV, tutte in amministrazione straordinaria, hanno concluso, mediante scritti del 15 e 27 luglio 2015 (cl. 482 p. 561.1 segg.), di non "(…) ravvisare obiezione alcuna a che E. N.A. continui ad esercitare l'azione penale e l'azione civile anche
- 4 - innanzi a codesto Lodevole Tribunale". Con determinazioni del 15 luglio e 19 agosto 2015 E. N.A. ha postulato la reiezione dell'istanza dell'imputato, in or- dine rispettivamente nel merito, protestando tasse, spese e ripetibili (cl. 482 p. 562.1 segg., 562.181 segg.).
In diritto: 1.
1.1 L'art. 9 CPP disciplina il principio accusatorio e prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pub- blico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio è pure espressione del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno purtuttavia portata distinta. Esso è con- cretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa (sentenze del Tribunale federale 6B_1221/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2; DTF 140 IV 188 consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 con- sid. 2a e rinvii). Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la ne- cessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (sentenze del Tribunale federale 6B_1221/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2; DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). L'atto di accusa non si esaurisce di riflesso con la sua emanazione, ma rappresenta invece il mezzo con cui con- seguire il fine ultimo di circoscrivere l'oggetto del processo e di informare l'impu- tato quanto ai rimproveri che gli vengono mossi, onde permettergli di preparare adeguatamente la difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_1073/2014 del 7 maggio 2015 consid. 1.2). La delimitazione dei complessi fattuali operata a mezzo dell'atto d'accusa dispiega i propri effetti anche con mente alla disamina dello statuto di accusatore privato ex art. 118 CPP (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine).
1.2 In casu l'atto di accusa del 27 maggio 2015 esplica gli effetti propri del principio accusatorio, prescrivendo al giudice del merito il perimetro entro cui egli è chia- mato funzionalmente ad agire, circoscrivendo, in altri termini, l'oggetto del pro- cesso e del giudizio. Nella disamina della presente istanza, occorre pertanto
- 5 - porre mente alla Umgrenzungsfunktion propria della massima accusatoria, non potendo di principio il giudice del merito allontanarsi dal perimetro tracciato dal requirente in punto all'oggetto della causa e del susseguente giudizio. La disa- mina dello statuto di accusatore privato di E. N.A. non potrà, in altre parole, di- partirsi dal perimetro tracciato dal principio accusatorio a mezzo dello strumento procedurale che dà corpo a tale massima (cfr. DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine). 2. Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Secondo l'art. 118 cpv. 1 CPP, il danneggiato può costituirsi accusatore privato dichiarando espressamente di partecipare al proce- dimento penale con un'azione penale o civile. Nella nozione di danneggiato ge- neralmente riconosciuta dal diritto processuale penale e dalla dottrina rientra la persona fisica o giuridica direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuri- dico. Sempre in punto alla nozione di danneggiato, è d'uopo rilevare che è tale solo chi è direttamente leso nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP in qualità di titolare del bene giuridico tutelato o almeno cotutelato dalla norma pe- nale violata (DTF 140 IV 155 consid. 3.2 e 3.4). La veste di danneggiato è invece da negare a chi risulta solo indirettamente danneggiato, quali, a mo' di esempio, gli azionisti o i creditori societari che sono lesi solo indirettamente dai reati patri- moniali perpetrati a danno di una società anonima (DTF 140 IV 155 con- sid. 3.3.1). Tale veste è difatti preclusa a chi risulta solo indirettamente leso dal reato perseguito (cfr. Messaggio concernente l'unificazione del diritto proces- suale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1076 seg.; sentenze del Tribunale federale 1B_29/2015 del 16 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_531/2011 consid. 3.2 con rinvii). Nel caso di infrazioni contro il patrimonio, il titolare del bene giuridico protetto è da intravvedere nel proprietario o nell'avente diritto economico, fermo restando il fatto che, per essere direttamente toccato, il danneggiato deve subire una lesione denotante un nesso di causalità diretto tra l'infrazione perseguita e il danno prodottosi, circostanza che esclude pertanto danni riflessi, o comunque indiretti (sentenza del Tribunale federale 1B_9/2015 del 23 giugno 2015 con- sid. 2.1 e 2.3.1). Colui che intende costituirsi accusatore privato deve difatti ren- dere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013 consid. 2.1; NIKLAUS SCHMID, Praxiskom- mentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad. art. 118 CPP). Va infine rilevato come lo statuto di danneggiato possa essere riesaminato, d'ufficio o a istanza di parte, nel corso della procedura (sentenza del Tribunale federale 1B_698/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 2.6).
- 6 - 3. Ciò posto, è ora d'uopo scandagliare la presenza o meno dei presupposti reg- genti lo statuto di accusatore privato di E. N.A. per ognuna delle ipotesi di reato dedotte in accusa, ovverossia per le infrazioni ipotizzate di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva. 4.
4.1 Anzitutto, per ciò che attiene alla veste di danneggiato in caso di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), giova osservare come la normativa in questione persegua anzitutto la tutela penale dell'amministrazione della giustizia, svizzera e estera (DTF 136 IV 179 consid. 2). La giurisprudenza, mitigando nel contempo il pre- supposto del nesso di causalità, ha nondimeno riconosciuto come il bene giuri- dico protetto contempli pure elementi attinenti al reato a monte, nella misura in cui interessi pecuniari individuali sono parimenti protetti dalla normativa in parola: tale è segnatamente il caso del titolare dei valori patrimoniali oggetto di condotte vanificatorie che ne hanno concretamente reso più difficoltoso il recupero e che, come tali, possono fondare una pretesa risarcitoria a favore del danneggiato dall'antefatto criminoso, (DTF 129 IV 322 consid. 2.2.4; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2a ed. 2014, n. 82 ad art. 115 CPP, con riferimenti). L'Alta Corte ha nondimeno ulteriormente esteso – oltre la collettività nonché i titolari dei valori patrimoniali lesi dall'antefatto criminoso – il novero dei cotutelati dall'infrazione di riciclaggio di denaro, includendovi pure coloro che, per obbligo di legge, sono tenuti a risarcire i loro clienti per danni causati da un loro dipendente. In effetti, ancorché antecedentemente all'entrata in vigore della co- dificazione processualpenalistica federale, il Tribunale federale ha ammesso una lesione diretta del patrimonio di un istituto bancario, nella misura in cui quest'ul- timo ha risarcito il cliente per il danno causato dal suo dipendente con il reato a monte, riconoscendovi una lesione diretta per il patrimonio della banca che risar- cisce, rispettivamente tacita, i propri clienti, non su base volontaria ma per obbligo di legge, in virtù di contratti con essi esistenti per conti indebitamente addebitati (sentenza del Tribunale federale 6B_399/2011 del 16 marzo 2012 consid. 3.3; DTF 121 IV 258 consid. 2c). La giurisprudenza non richiede che il cliente sia già stato risarcito, o comunque tacitato, ma pone, quale presupposto per il riconosci- mento della lesione diretta, pur sempre la condizione che la banca e il cliente abbiano raggiunto un accordo quanto alla fattiva copertura del danno che porti sull'indennizzo, perlomeno parziale, del cliente da parte dell'istituto di credito sulla scorta di un obbligo di risarcimento riconosciuto dalla banca (DTF 121 IV 258 consid. 2c).
- 7 - 4.2 Nel caso in esame, per ciò che attiene all'asserita origine criminale dei valori pa- trimoniali oggetto del rimprovero di riciclaggio di denaro, il magistrato requirente premette segnatamente (cl. 482 p. 100.2) che "[i] valori patrimoniali riciclati sono il provento di attività criminali, anche distrattive, commesse nell’ambito della ban- carotta fraudolenta del gruppo F., tra il 1996 e il 2003, da A. ed altre persone, a danno di B. SpA, C. SpA e D. BV, attraverso la realizzazione di coperture assi- curative connesse con la concessione di crediti a società del gruppo F., rispetti- vamente mediante l’attuazione di complesse operazioni finanziarie, pure combi- nate con la concessione di crediti a società del gruppo F., alla cui base vi erano richieste di commissioni (“fees letter”) e veicoli societari off-shore appositamente costituiti, per importo complessivo di almeno USD 52.4 milioni." Detta ricondu- zione alle società del gruppo F. – a cui E. N.A. non risulta appartenere – dei valori patrimoniali interessati dai reati a monte del preteso riciclaggio di denaro è riba- dita dal magistrato requirente allorquando si accinge ad elencare le singole con- dotte vanificatorie, laddove specifica che "[i] valori patrimoniali provento delle condotte criminali sopra descritte sono stati corrisposti dalle accusatrici private B. SpA, C. SpA e D. BV (in tale contesto agendo E. N.A. quale esecutrice di pagamenti per conto delle società del gruppo F. quali debitrici) direttamente su relazioni bancarie presso banche in Svizzera ed in Liechtenstein nella disponibi- lità effettiva, immediata o mediata, di A. (…)" (cl. 482 p. 100.17). Neppure il de- creto italiano che dispone il giudizio, incorporato parzialmente nell'atto di accusa a titolo di complesso fattuale – e costituente, negli intenti del magistrato requi- rente, il reato a monte del riciclaggio di denaro – è di soccorso a E. N.A. (cl. 482
p. 100.2 segg.). In effetti, neppure nel testo incorporato di detto decreto è dato evincere che essa fosse la proprietaria o l'avente diritto economico dei valori pa- trimoniali toccati dai reati a monte. Al riguardo, E. N.A., cui incombe l'onere di rendere verosimile il pregiudizio subito e di dimostrare – seppur in modo mitigato nel quadro dell'infrazione in parola (cfr. supra, consid. 4.1) – il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita, si limita ad osservare come "(…) l'im- putato abbia in particolare danneggiato l'Accusatrice Privata in tre modi, e meglio (1) deviando denaro appartenente a E. N.A. (E. N.A. ricevette soltanto una parte degli interessi pagati da F. e E. N.A. pagò dei premi fittizi maggiorati a G.), (2) inducendo E. N.A. a pagare più del dovuto per le polizze d'assicurazione contro i rischi politici, incassando la differenza tra il costo della vera polizza ed il prezzo maggiorato, e (3) inducendo E. N.A. ad effettuare inconsapevolmente pagamenti ad entità che erano segretamente sotto il controllo di A." (cl. 482 p. 562.10 seg.). Orbene, il fatto che E. N.A., la quale – stante l'accusa – intrecciava dei rapporti d'affari con società del gruppo F., possa essere incorsa in perdite pecuniarie a seguito dei reati che sarebbero stati perpetrati in Italia ai danni di dette società non significa ancora che si tratti di danni diretti per cui sussiste un nesso di cau- salità col reato perseguito. Le eventuali perdite in cui sarebbe incorsa E. N.A.
- 8 - sarebbero tutt'al più da ritenere alla stregua di pregiudizi pecuniari indiretti, circo- stanza incompatibile con la veste di danneggiato ex art. 115 CPP. Resta nondi- meno ancora da esaminare la posizione dell'istituto di credito alla luce della giu- risprudenza dell'Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_399/2011 del 16 marzo 2012 consid. 3.3; DTF 121 IV 258 consid. 2c), che riconosce una lesione diretta del patrimonio di un istituto bancario, nella misura in cui quest'ultimo abbia riconosciuto l'obbligo legale al risarcimento e abbia conseguentemente perlo- meno accettato di indennizzare fattivamente il cliente per il danno causato dal suo dipendente con l'antefatto criminoso. Nel caso concreto, non risulta che E. N.A. abbia tacitato i titolari dei valori patrimoniali lesi dal reato a monte. In effetti, la banca in parola non dimostra, e neppure sostiene, di avere risarcito i propri clienti dei danni che sarebbero stato cagionati dal suo collaboratore A., e ciò sulla scorta di un obbligo di legge e non su base volontaria. E. N.A. non sostiene nep- pure di aver riconosciuto la propria responsabilità civilistica, rispettivamente di avere concluso un accordo portante sulla tacitazione delle società del gruppo F., titolari dei valori patrimoniali asseritamente intaccati dagli antefatti criminosi del riciclaggio di denaro.
Ne segue che la veste di danneggiato è, per i motivi testé addotti, preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e n. 2 e n. 2 lett. b CP), così come delimitata nel capo d'accusa 1.1. 5.
5.1 Per ciò che concerne di seguito la veste di danneggiato in caso di falsità in atti, con particolare riferimento alla falsità in documenti (art. 251 CP), va rilevato che le infrazioni di cui al titolo undicesimo del Codice penale tutelano anzitutto la col- lettività. Il bene giuridico protetto è individuabile nella fedefacenza accresciuta che è riservata ai documenti nelle relazioni d'affari. Oltre alla buona fede negli affari possono essere lesi in modo diretto anche interessi individuali nella misura in cui la falsità in atti persegua lo scopo di ledere gli interessi di un soggetto de- terminato (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 con rinvii). Ciò è ad esempio il caso allorquando la falsità in atti costituisce un'infrazione sulla scorta della quale reati contro il patrimonio sono stati perpetrati ai danni del titolare del bene giuridico protetto dalle normative penali a tutela del patrimonio, quale il proprietario o l'a- vente diritto economico (LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Lieber/Hansjakob [ed.], 2a ed. 2014, n. 3 ad 115 CPP).
- 9 - 5.2 In casu occorre rilevare che il capo d'accusa 1.2 verte sul rimprovero, rivolto ad A., di avere ripetutamente istigato terzi autori – H., I., J. e K. – a dichiararsi, contraria- mente al vero, quali beneficiari economici su conti bancari, attraverso la sottoscri- zione dei relativi formulari A, segnatamente presso i seguenti istituti di credito: banca L. (capi 1.2.1, 1.2.3 e 1.2.5) e banca M. (capi 1.2.2 e 1.2.4). Nel capo di accusa 1.2 il magistrato requirente ha operato una delimitazione del complesso fattuale tale da non potervi intravvedere E. N.A. quale danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP. Dal rinvio a giudizio non si desume neppure che la falsità in atti rimproverata ad A. sa- rebbe stata commessa allo scopo di perpetrare infrazioni contro il patrimonio ai danni di E. N.A. quale proprietaria o avente diritto economica. E. N.A., cui incombe l'onere di rendere verosimile il pregiudizio subito e di dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita, si limita ad osservare genericamente che "(…) l'incitazione a falsità in documenti di cui all'atto d'accusa fa parte dei reati pa- trimoniali sui quali si sta indagando a Parma, poiché tali reati non si sarebbero potuti compiere senza i documenti falsificati (…)." (cl. 482 p. 562.7 seg.). E. N.A. non rende purtuttavia ancora verosimile di avere subito un pregiudizio, né indica la na- tura di quest'ultimo, così come omette di dimostrare, o perlomeno di rendere vero- simile, il nesso di causalità che esisterebbe fra il pregiudizio diretto da lei subito e le singole infrazioni rimproverate ad A., così come delimitate fattualmente nei capi di accusa 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5. Va altresì rilevato come l'atto di accusa concerna le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva, e non contempli invece alcun rimprovero di reati contro il patrimonio ai danni di E. N.A., neppure alla luce dei complessi fattuali contenuti dal decreto italiano che dispone il giudizio, incorporato nell'atto di accusa elvetico quanto all'asserita origine criminale dei valori patrimoniali che sarebbero stati oggetto di condotte vanificatorie (cl. 482 p. 100.2 segg.).
La veste di danneggiato è pertanto preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di ripetuta istigazione a falsità in documenti (combinati art. 24 cpv. 1 e art. 251 n. 1 CP), così come delimitata nel capo d'accusa 1.2.
- 10 - 6.
6.1 Per ciò che attiene infine alla veste di danneggiato in caso di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP), la dottrina è dell'avviso che soggetti indi- viduali non possano essere annoverati fra i danneggiati ai sensi dell'art. 115 CPP (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2a ed. 2014,
n. 87a ad art. 115 CPP).
6.2 Nel caso in esame, E. N.A. non sostiene di essere stata danneggiata diretta- mente dai pretesi atti corruttivi. Del resto, il capo di accusa 1.3. (cl. 482 p. 100.83 seg.) rimprovera ad A. in particolare di avere offerto, promesso, e comunque cor- risposto a N., funzionario della banca L., il corrispondente di CHF 985'467.-, ope- rando comunque nel capo di accusa in parola una delimitazione del complesso fattuale tale da non potervi intravvedere E. N.A. quale danneggiata ai sensi dell'art. 115 CPP, e ciò anche se si volesse prescindere dal fatto che i privati non sono da annoverare fra i titolari del bene giuridico protetto con mente all'infra- zione di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri, normativa che, per sua na- tura, persegue essenzialmente, se non esclusivamente, la tutela di interessi col- lettivi e non particolari.
La veste di danneggiato è pertanto preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP), così come delimi- tata nel capo d'accusa 1.3. 7. Ne segue che a E. N.A. difettano i presupposti alla base dello statuto di accusa- tore privato, non potendo essa essere qualificata alla stregua di un danneggiato, e ciò poiché non direttamente lesa nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP in qualità di titolare dei beni giuridici tutelati o almeno cotutelati dalle norme penali asseritamente violate di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva, con mente segnatamente ai complessi fattuali delimitati dall'atto d'accusa del 27 maggio 2015. 8. Vista la natura incidentale della presente ordinanza si prescinde dalla riscossione di spese procedurali così come dalla concessione di ripetibili, la relativa disamina ricorrendo con la decisione sul merito.
- 11 - Per questi motivi, la Corte ordina:
1. E. N.A. è esclusa dal procedimento. 2. Non si prelevano spese né vengono accordate ripetibili.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio La Cancelliera
Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Ivan Paparelli (per B. SpA, C. SpA e D. BV) - Avv. Lucien W. Valloni (per E. N.A.) - Avv. Daniele Timbal (per A.) Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’ina- deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 27 agosto 2015