Svincolo della cauzione.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordinanza del 24 agosto 2012 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presiden- te, Miriam Forni e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold
contro
A., difeso dall'avvocato d'ufficio Rocco Taminelli,
Oggetto
Svincolo della cauzione
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SN.2012.24
- 2 - Visti: - la sentenza del 13 gennaio 2012 e l'ordinanza del 19 dicembre 2011 della Corte penale del Tribunale penale federale nella causa SK.2011.8, non ancora passata in giudicato, più particolarmente il punto I.6 del dispositivo, attraverso il quale l'autorità giudicante ha ordinato lo svincolo della cauzione di fr. 1'000'000.-- ver- sata da A. ed il suo utilizzo per la copertura delle spese procedurali; - lo scritto dell'avv. Rocco Taminelli del 26 giugno 2012, mediante il quale egli, rife- rendosi ai punti 6 e 7 del dispositivo della suddetta sentenza, postula "lo svincolo dell'eccedenza" osservando che "in ogni caso, anche in caso di ricorso, quello sarà l'importo minimo spettante al mio mandante"; - la presa di posizione del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) del 3 luglio 2012, mediante la quale esso, relativamente alla richiesta di cui sopra, si rimette al giudizio della Corte, chiedendo peraltro che, "nel caso di deci- sione di svincolo parziale del deposito cauzionale nonostante la non entrata in forza della sentenza 13 gennaio 2012, si tenga conto della pretesa creditoria del- la Confederazione, nel senso che venga mantenuto in sequestro non soltanto l'importo indicato nel dispositivo n. 7 – importo dovuto a titolo di spese procedura- li (fr. 26'949.--) – bensì anche l'importo indicato nel dispositivo n. 8 – importo che A. è stato condannato a rimborsare alla Confederazione a titolo di indennità per la difesa d'ufficio (fr. 88'340.--)"; Considerato: - che giusta l'art. 239 cpv. 2 CPP la cauzione svincolata può essere impiegata per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell'imputato; - che, con sentenza del 13 gennaio 2012, A. è stato condannato dalla Corte pena- le del Tribunale penale federale al pagamento di fr. 26'949.-- a titolo di spese procedurali e al rimborso alla Confederazione di fr. 88'340.-- quale indennità del difensore d'ufficio; - che, al punto I.6 del dispositivo, la Corte penale ha ordinato l'impiego parziale della cauzione di fr. 1'000'000.-- per la copertura delle spese di cui sopra; - che, nella sua requisitoria del 21 dicembre 2011 nell'ambito della causa SK.2011.8, il MPC ha postulato, tra l'altro, la condanna del suddetto ad una pena pecuniaria senza condizionale di 144 aliquote giornaliere da fr. 1'500.-- al giorno
- 3 - giusta l'art. 42 cpv. 4 CP, per un totale di fr. 216'000.--, richiesta non accolta dalla Corte penale; - che, non potendo escludere un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del 13 gennaio 2012 da parte del MPC, il quale potrebbe invocare anche davanti all'autorità di ricorso quanto già postulato dinnanzi a questa Corte, la cauzione, in caso di accoglimento del ricorso su tale punto, potrebbe essere utilizzata per co- prire anche la pena pecuniaria giusta l'art. 42 cpv. 4 CP; - che lo stesso discorso vale per spese e onorari che dovessero insorgere a segui- to di un eventuale rinvio alla prima istanza della causa, ad opera dell'Alta Corte, per un nuovo giudizio; - che, visto l'accordo delle parti, v'è pertanto da concludere per un'esecutività anti- cipata del punto I.6 del dispositivo della sentenza di merito, nel senso che la cau- zione viene restituita in ragione di fr. 600'000.--, il restante importo pari a fr. 400'000.-- rimanendo a disposizione per la copertura delle poste di cui sopra; - che, tenuto conto di quanto precede, la richiesta deve essere accolta, ma solo a concorrenza di un importo di fr. 600'000.--, dovendo il resto restare prudenzial- mente bloccato per le ragioni testé addotte.
- 4 - Per questi motivi, il Collegio giudicante ordina: Il punto I.6 del dispositivo della sentenza di merito del 13 gennaio 2012 viene dichiarato parzialmente esecutivo ai sensi dei considerandi. Bellinzona, 24 agosto 2012
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Comunicazione a (raccomandata):
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Rocco Taminelli, difensore di A.
- 5 - Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellin- zona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del pote- re di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notifi- cate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).