opencaselaw.ch

SK.2024.45

Bundesstrafgericht · 2025-03-03 · Italiano CH

Abuso di autorità e lesioni semplici

Sachverhalt

(art. 352 cpv. 1). 3.4 In concreto, tanto il decreto d’accusa del 20 giugno 2024 che l’opposizione datata 27 giugno 2024 sono validi. 4. Diritto applicabile 4.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è stata compiuta l’azione (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5). 4.2 L'art. 312 CP non ha subito alcuna modifica successiva ai fatti cui il MPC attribuisce rilevanza penale. Per quanto concerne l'art. 123 CP, il 1° luglio 2023 è stato abrogato il secondo comma secondo il quale nei casi poco gravi di lesioni semplici il giudice può attenuare la pena (art. 48a). Venendo meno la forma privilegiata del reato, la nuova normativa non può essere considerata più favorevole e non costituisce dunque una lex mitior. Fa dunque stato la versione in vigore al momento dei fatti. 5. Prescrizione 5.1 I fatti si sono svolti il 30 maggio 2023. Non trattandosi di reati continuati o di atti successivi, la prescrizione decorre da tale data (art. 98 Iett. a CP). La comminatoria di pena per le lesioni semplici (art. 123 CP) è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; per l’abuso di autorità una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (art. 312 CP). Giusta l'art. 97 cpv. 1 CP, l’azione penale si prescrive in 15 anni, se la pena massima comminata è una

- 8 - SK.2024.45 pena detentiva superiore a tre anni (b), rispettivamente in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni (c). 5.2 Manifestamente l’azione penale non è dunque prescritta. 6. Imputazione e argomentazioni delle parti 6.1 Il decreto d'accusa del MPC imputa ad A. il reato di abuso di autorità per avere, a [...] il 30 maggio 2023, sul marciapiede del binario n. 3 della stazione di [...], tra le ore 15:14:28 e 15:14:38 (ora, minuti e secondi come indicati dalle immagini video riprese all'interno del treno S10 [...] in data 30 maggio 2023 dalla VehType 412_Kamera 23), in qualità di agente della Polizia dei trasporti con il grado di appuntato nello svolgimento del controllo dei documenti personali di B., che poco prima era stato fatto scendere dal treno S10 [...] insieme al suo amico C. tra le ore 15:14:12 e le ore 15:14:26 (ora, minuti e secondi come indicati dalle immagini video riprese all'interno del treno S10 [...] in data 30 maggio 2023 dalla VehType 412_Kamera 23), a seguito di una risposta ritenuta offensiva rivolta nei suoi confronti da parte di B., intenzionalmente e con l'intento di recargli danno, abusato del suo potere colpendo con la mano aperta la faccia di quest'ultimo e facendolo cadere per terra e, successivamente, dopo averlo ammanettato con le braccia davanti e condotto insieme al collega D., B., C. e E. dal binario n. 3 all'interno degli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...], durante il controllo personale, del bagaglio e del test alcolemico dei tre summenzionati, intenzionalmente e con l'intento di recargli danno, abusato del suo potere colpendo B. con almeno tre sberle al volto, mentre quest'ultimo si trovava sempre ammanettato con le braccia davanti, provocandogli lesioni personali. Il MPC contesta all’imputato anche il reato di lesioni semplici, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di B., provocandogli un trauma cranico minore, molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso in assenza di segni per fratture delle ossa craniali, e setto nasale deviato, così come dal certificato medico agli atti del 30 maggio 2023 (cfr. act. SK 3.100.003-006). Secondo quanto sostenuto in sede di requisitoria dal MPC, i fatti contestati nel decreto di accusa sarebbero ricostruibili sulla base delle immagini video e sulle dichiarazioni dell’unico testimone presente, C. Per quanto concerne in particolare quanto avvenuto sulla banchina della stazione, le dichiarazioni dell’imputato non sarebbero credibili, poiché nei video non si riscontrerebbero tensioni o atteggiamenti aggressivi tra gli agenti e i ragazzi all’interno del treno. Non emergerebbero neppure segni di un tentativo di fuga da parte dell’accusatore privato, il quale, se avesse voluto allontanarsi, avrebbe avuto l’opportunità di farlo quando l’imputato è risalito sul treno per recuperare i bagagli. Le lesioni riportate

- 9 - SK.2024.45 dall’accusatore privato – tra cui un trauma cranico minore e delle tumefazioni al viso – sarebbero d’altro canto compatibili con una caduta a terra provocata da uno schiaffo violento. Per l’accusa, l’ipotesi della “chiave a gomito” costituirebbe una mera copertura tesa a giustificare l’uso eccessivo della forza. Inoltre, tale tecnica non implicherebbe necessariamente la caduta al suolo della persona immobilizzata, né sarebbe stata necessaria per un soggetto in evidente stato di fiacchezza. L’abuso di autorità si sarebbe manifestato non soltanto nell’uso eccessivo della forza, ma anche nell’ingiustificato ammanettamento dell'accusatore privato, volto più a giustificare l’aggressione che a tutelare l’ordine e la sicurezza. Che la condotta contestata all’imputato realizzi un abuso di autorità, lo confermerebbe anche lo stato in cui si sarebbe venuta a trovare l’altra testimone, E. A seguito di questo intervento duro, sproporzionato e con toni accesi da parte dell’imputato, essa avrebbe infatti sofferto di uno stato di iperventilazione tanto che gli stessi agenti le avrebbero chiesto se fosse necessario chiamare un’ambulanza (cfr. act. SK 3.721.001-019). 6.2 Il patrocinatore dell’accusatore privato ha in primo luogo osservato come, diversamente da quanto sostenuto dall’imputato, B. non avrebbe mai insultato A. sul treno. Relativamente a quanto accaduto sul marciapiede ferroviario, poi, il racconto di A. avrebbe scarsa attendibilità. In primo luogo, vi sarebbero delle evidenti contraddizioni tra il contenuto dei due rapporti redatti dall’imputato. Inoltre, sulla base dei filmati ripresi dalla videocamera all’interno del treno, vi sarebbe la certezza che B. sia caduto a terra e che A. gli si sia messo sopra. Non sarebbe credibile che nei dieci secondi incriminati, l’accusatore privato abbia insultato l’imputato, abbia cercato di sottrarsi alla sua presa, sia stato ripreso con la posizione di accompagnamento, gli si sia avvicinato in un secondo momento muso contro muso ed abbia, infine, nuovamente cercato di sottrarsi all’accompagnamento coatto. Per contro, non vi sarebbe alcun motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni di C., il quale avrebbe riferito spontaneamente del “che cazzo vuoi”, non avrebbe attribuito alcun gesto violento all’altro agente presente ed avrebbe descritto l’ammanettamento secondo le stesse modalità utilizzate da A. In altri termini, C. non avrebbe cercato di “ingigantire” il racconto, né avrebbe omesso di riferire della risposta, secca e anche irrispettosa, di B. Per il denunciante, non vi sarebbero dunque dubbi quanto al fatto che A. abbia tirato un colpo a mano aperta sul volto di B. in reazione ad una risposta sgarbata, percepita come un affronto, una provocazione, da quest’ultimo. Anche su quanto svoltosi presso gli uffici della Polizia dei trasporti, la versione di A., secondo cui B. non sarebbe stato colpito con nessuna sberla e si sarebbe visto rimuovere le manette appena giunto sul posto, risulterebbe poco credibile. In primo luogo, E. avrebbe riferito di un attacco di panico, sopraggiunto proprio mentre succedevano i fatti contestati ad A., e non alla fine dei controlli come indicato nel rapporto allestito dall’agente. Il patrocinatore dell’accusatore privato ha espresso

- 10 - SK.2024.45 dubbi anche sulla tesi difensiva dell’imputato, secondo cui il tasso alcolemico e la stanchezza per il lungo viaggio avrebbero potuto provocare un completo “black-out” nella ragazza, ritenendo invece più verosimile che tale reazione sia stata causata dalla vista dell’accusatore privato in lacrime, intento a proteggersi dai colpi. Per il resto, la parte civile ha osservato come le dichiarazioni di B. ed C. risulterebbero congruenti, lineari, e prive di una volontà di ingigantire i fatti, avendo entrambi riferito di sberle e mai di pugni. Le conseguenze dei colpi subiti dal denunciante sarebbero peraltro attestate dalla documentazione medica agli atti (cfr. act. SK 3.721.020-034). 6.3 Il difensore di A. ha innanzitutto sottolineato la natura indiziaria del procedimento, evidenziando la necessità di un’attenta cautela nella valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre rimarcato il rischio che, attribuendo eccessivo peso ad alcuni elementi, il suo assistito potesse essere condannato ingiustamente per aver semplicemente svolto il proprio lavoro. Prima di analizzare le tre fasi dell’intervento, la difesa ha anche posto l’accento sul contesto in cui si sono svolti i fatti, evidenziando le difficoltà operative e decisionali che caratterizzano le situazioni di intervento. Ha sottolineato come una valutazione ex post, condotta in un ambiente distaccato e privo delle pressioni del momento, rischi di non tenere adeguatamente conto delle incertezze e delle criticità che l’operatore si trova ad affrontare nell’immediatezza dell’azione. Per quanto concerne l’incontro sul treno, la difesa ha evidenziato che gli agenti si sarebbero trovati di fronte a tre ragazzi in evidente stato di alterazione, presumibilmente non solo per l’alcol assunto, ma anche per l'uso di sostanze stupefacenti la sera precedente, in occasione di un matrimonio. Secondo la difesa, i tre ragazzi, addormentati in prima classe, sarebbero apparsi fin da subito in condizioni tali da giustificare un controllo, apparendo esausti, forse sotto l'effetto di birra e pasticche, come sarebbe stato confermato da alcune ammissioni. La difesa sostiene inoltre che gli agenti avrebbero agito correttamente nell’effettuare il controllo, come richiesto dal loro ruolo, anche per evitare possibili rimproveri per omissione di doveri d'ufficio. Secondo questa ricostruzione, se i tre ragazzi avessero collaborato mostrando i documenti, non vi sarebbe stato alcun motivo per farli scendere dal treno. Inoltre, la difesa ha contestato l'idea che il controllo si sia svolto senza responsabilità dei tre giovani, sottolineando come non si possa affermare con certezza che questi ultimi abbiano mantenuto un atteggiamento pacifico o collaborativo, anche perché il video sarebbe privo di audio, e pertanto non sarebbe possibile escludere che vi siano stati insulti o provocazioni rivolti agli agenti. A tal proposito, la difesa ha richiamato espressamente la frase “che cazzo vuoi”, pronunciata in detto contesto da B., a riprova dell’atteggiamento provocatorio e ostile da lui tenuto nei confronti degli agenti. Lo stesso B., si sarebbe anche toccato i genitali (lasciando

- 11 - SK.2024.45 intendere, il difensore, che fosse in segno di sfida), gesto visibile nel filmato. La difesa ha pure sottolineato che la necessità di far scendere i ragazzi dal treno sarebbe dipesa, non da un arbitrario abuso d'autorità, ma dall’urgenza di far ripartire il treno, al fine di evitare ritardi e danni economici,

Erwägungen (128 Absätze)

E. 7 maggio 2003 consid. 2.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; WALDER, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309).

E. 7.1 Principi

E. 7.1.1 Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto – che concretizza il principio della libera valutazione delle prove previsto all’art. 10 cpv. 2 CPP e quello della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP – conferma come gli strumenti per l’accertamento della verità non siano soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. CPP – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg. CPP), dei testi (art. 162 e segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg. CPP), le perizie (art. 182 e segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg. CPP)

– ma anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. L’enumerazione non è esaustiva, non vi è un numerus clausus dei mezzi di prova utilizzabili. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (BÉNÉDICT, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 139 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 24 ad art. 10 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010,

n. 1 ad art. 139 CPP). I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 2 CPP).

E. 7.1.2 In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (sentenze del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4). Un indizio è un elemento certo dal quale, attraverso un processo induttivo rigorosamente logico e basato su una valutazione complessiva, si può giungere a una conclusione sulla sussistenza o meno del fatto da provare (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi

- 13 - SK.2024.45 richiami). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza del Tribunale federale 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4). Se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, essi permettono, valutati globalmente, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (sentenze del Tribunale federale 6B_810/2009 del 17 novembre 2009 consid. 1.2; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2; 6P.37/2003 del

E. 7.1.3 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.20 del 19 settembre 2022, consid. VI, 1.2). Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; BERNASCONI, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art.

E. 7.1.4 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso

- 14 - SK.2024.45 valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid. II, 3.1.2). La libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di versioni contraddittorie (“la mia parola contro la tua”) oppure di versioni successive rese dall’imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VERNIORY, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Spetta infatti al Tribunale formarsi un convincimento personale basato sugli elementi pertinenti del dossier e sulla credibilità dei protagonisti, verificando se le dichiarazioni sono comprensibili, coerenti, degne di fede e compatibili con gli altri mezzi di prova agli atti (sentenze del tribunale federale 6B_236/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.5.2; 6S.257/2005 del 9 novembre 2005 consid. 1.1). Anche l'esperienza comune della vita può contribuire alla convinzione del giudice, e i fatti appresi da questa esperienza non devono essere dimostrati con prove contenute nel fascicolo (sentenza del tribunale federale 6B_860/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 1.1). Nell’ambito del principio di libera valutazione delle prove, non vi è inoltre alcun ostacolo a considerare solo una parte delle dichiarazioni di un testimone o di una vittima ritenuti globalmente credibili (DTF 120 Ia 31 consid. 3; sentenza del tribunale federale TF 6B_614/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.2.5).

E. 7.1.5 Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). A completamento di ciò, va anche ricordato che l’imputato che rilascia dichiarazioni contraddittorie, non può invocare la presunzione d'innocenza per contestare le conclusioni sfavorevoli che il giudice potrebbe trarre dalle sue dichiarazioni (sentenze Tribunale federale 6B_562/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 2.1.1; 1P.428/2003 dell'8 aprile 2004 consid. 4.6).

E. 7.2 Nel caso che ci occupa la versione dell'accusatore privato differisce da quella dell'imputato. Questo giudice ha esaminato le varie fasi degli accadimenti:

- 15 - SK.2024.45 l'incontro sul treno, quanto avvenuto sulla banchina del binario tre della stazione di [...], il tragitto dalla banchina agli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...] e quanto intercorso all'interno degli stessi.

E. 7.3 Incontro sul treno S10 [...]

E. 7.3.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato

E. 7.3.1.1 Nel suo verbale di denuncia del 2 giugno 2023, B. ha dichiarato di aver preso, il 30 maggio 2023, un treno di rientro da un viaggio all'estero con l'intenzione di raggiungere il suo domicilio a Paradiso in compagnia dei suoi amici C. e E. Egli ha ammesso di aver bevuto delle birre durante il viaggio: una all'aeroporto di Mallorca, due in aereo e una all’aeroporto di Malpensa. L'accusatore privato ha anche precisato che dopo essersi addormentati, lui e i suoi due amici giungevano presso la stazione di [...], dove venivano svegliati da degli agenti della polizia dei trasporti vestiti con una maglietta blu chiara e con un giubbotto. Su domanda, B. ha negato di aver provocato in qualche modo gli agenti incontrati sul convoglio e di aver preso subito la sua valigia nell'ottica di lasciare il treno e tornare a Lugano (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1).

E. 7.3.1.2 Nel verbale di confronto del 27 ottobre 2023 l'accusatore privato ha riconfermato le sue dichiarazioni al riguardo precisando di non aver insultato A. all'interno del treno (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1).

E. 7.3.2 Dichiarazioni dell'imputato

E. 7.3.2.1 Sentito in qualità di imputato il 23 agosto 2023, A. ha dichiarato che l'intervento sul treno S10 [...] era stato predisposto in seguito a una segnalazione riguardante una persona con caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle dell’accusatore privato, sospettata di spacciare cocaina anche a minorenni. Entrati sul convoglio, lui ed il collega D. notavano i tre che dormivano e che si trovavano “visibilmente sotto l'influsso dell'alcool ”. Dopo aver a suo dire verificato che B. rispondeva ai criteri indicati, i due agenti decidevano di procedere con il fermo. Secondo la ricostruzione fornita da A., lui e il collega tentavano di svegliare i viaggiatori, chiedendo loro di scendere e di mostrare un documento. In quel contesto B. gli avrebbe detto “ma vaffanculo” riempiendolo di insulti. A. prendeva quindi i bagagli dell’accusatore privato, per poi tornare verso di lui e accompagnarlo fuori dal treno. A detta dell’imputato, in tale frangente B. barcollava. Sempre secondo la versione dei fatti resa da A., il suo collega D. scendeva dal treno di lì a poco con C. e E. (cfr. act. MPC 13.1-2023.08.23-1).

- 16 - SK.2024.45

E. 7.3.2.2 Nel verbale di confronto del 27 ottobre 2023 l'imputato si è integralmente riconfermato nelle proprie dichiarazioni, senza aggiungere nuovi elementi alla sua versione dei fatti (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1).

E. 7.3.2.3 Al dibattimento, l'imputato ha innanzitutto precisato che era stata la pattuglia dei colleghi – ai quali lui e D. avevano deciso di offrire supporto dopo averli incontrati di persona sulle scale – a ricevere la segnalazione. Ha poi dichiarato di aver notato i tre ragazzi “visibilmente sotto l’influsso di alcool”, rispettivamente in uno stato fisico alterato “perché dormivano con la bava alla bocca”, una volta salito a bordo del treno. Dopo averli svegliati, A. chiedeva loro i documenti per verificarne l'identità, in quanto era suo dovere accertarsi se tra loro vi fosse la persona ricercata. Secondo la versione fornita in aula, uno dei presenti consegnava immediatamente il documento al suo collega, mentre la ragazza e l'accusatore privato si rifiutavano di farlo o comunque opponevano resistenza. A detta di A., B., già in quel frangente lo aveva insultato ripetutamente compiendo un gesto offensivo nei suoi confronti andandosi a tastare i genitali (cfr. act. SK 3.731.001- 026).

E. 7.3.3 Testimonianze Sia gli amici dell'accusatore privato C. e E. che il collega poliziotto D. sono stati sentiti come testimoni nel corso della procedura preliminare.

E. 7.3.3.1 Sentito il 16 agosto 2023, C. ha confermato di essersi a sua volta appisolato sul treno nel viaggio in direzione della Svizzera. Ha ammesso di non essere stato completamente sobrio, pur sostenendo di essere pienamente cosciente. Secondo la sua versione dei fatti, gli agenti (n.d.r. A. e D.) svegliavano i ragazzi intimando loro di prendere gli effetti personali e di scendere dal treno. C. ha pure precisato che in tale frangente gli agenti avevano chiesto loro “i documenti in un modo molto aggressivo” e che il più aggressivo tra i due era A. D. scendeva quindi dal treno con E. (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1).

E. 7.3.3.2 Sempre il 16 agosto 2023 E. ha dichiarato di essere stata svegliata dalla polizia mentre era in compagnia degli amici. Ella ha a sua volta ammesso di aver fatto uso di alcolici prima del viaggio in treno. A suo dire, durante l'intervento gli agenti si sarebbero rivolti a loro con un tono piuttosto alto, che lei ha percepito come un po' aggressivo. La testimone ha affermato che i poliziotti avevano domandato loro i documenti aggiungendo che non volevano trattenere il treno troppo a lungo in stazione a [...], intimandogli di muoversi e di prendere i loro effetti personali per scendere dal convoglio (cfr. act. MPC 12.1-2023.08.16-1).

E. 7.3.3.3 In data 19 settembre 2023, D., intervenuto sui vagoni con A. a seguito di una segnalazione, ha dichiarato che lui e il collega avevano ricevuto un’unica

- 17 - SK.2024.45 descrizione riguardante una persona sospettata di spacciare in prima classe e che portava un cappellino. Il testimone ha riferito che B., al momento dell’intervento, indossava effettivamente un cappellino e che, a suo parere, i tre ragazzi davano l’impressione di essere “dei tossici”. D. ha anche confermato di aver svegliato i ragazzi perché dormivano, per poi chiedere loro i documenti di legittimazione. A suo dire, in questo contesto B. assumeva un atteggiamento strafottente nei confronti del collega e, a un certo punto, si toccava i pantaloni invitando A. a prendersi il documento da solo. Il testimone ha però anche precisato di non aver sentito offese o insulti da parte dell’accusatore privato (cfr. act. MPC 12.3-2023.09.19-1). Altre risultanze istruttorie

E. 7.3.3.4 Nel rapporto di segnalazione da lui redatto il 1° giugno 2023, A. ha riportato che il 30 maggio 2023, alle ore 15:13, lui e l’agente D. si trovavano a supportare la pattuglia di turno, composta dal caporale F. e dall’agente G., presso il binario 2 della stazione FFS di [...]. Secondo quanto riportato nel rapporto, l’intervento si rendeva necessario a causa della segnalazione della presenza, a bordo del treno S10 [...] proveniente da sud, di una persona sospettata di spacciare stupefacenti. Le informazioni disponibili indicavano che questi indossava un cappellino e si trovava nel vagone di prima classe. Poiché il treno era composto da due convogli, gli agenti si dividevano per individuare rapidamente il sospettato. Durante il controllo, venivano notate tre persone in prima classe. Una di queste sembrava corrispondere alla descrizione fornita, mentre un uomo appariva dormire con gli occhi semiaperti, la bocca aperta e bava visibile. Una ragazza, invece, era appoggiata al vetro alla sua destra. Gli agenti cercavano quindi di svegliarli per procedere al controllo delle identità. Dopo numerosi tentativi, tra scossoni e l’innalzamento del tono di voce, i tre si riprendevano. In risposta alla richiesta di identificazione, C. consegnava il proprio documento di legittimazione, mentre B., successivamente identificato, rispondeva con un atteggiamento altezzoso, invitando gli agenti a cercarsi il documento da soli. Il rapporto riporta inoltre i risultati di un test etanografico effettuato sulle persone fermate (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.4-B.1.6).

E. 7.3.3.5 Il rapporto redatto da D. in data 31 maggio 2023 non differisce da quello di A. con riferimento a quanto descritto sub. consid. 7.3.4.1 (cfr. act. MPC 15.2- 2023.07.11-1.B1.7-B.1.9). Medesime considerazioni valgono per il rapporto allestito il 3 luglio 2023 dallo stesso A. (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.1- B.1.2).

E. 7.3.3.6 Dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nel vagone, si evince che i tre ragazzi erano effettivamente accomodati in prima classe. Dopo

- 18 - SK.2024.45 essere saliti sul treno, gli agenti raccolgono un cappellino da terra e lo consegnano a B., ancora parzialmente assopito. In esito ad una breve discussione, che dalle immagini sembra svolgersi in modo calmo, gli agenti ricevono i documenti di C. Quindi le persone si alzano su invito degli agenti. A. porta fuori un bagaglio (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera 22, 23, 24).

E. 7.3.4 Accertamento della Corte

E. 7.3.4.1 Per quanto concerne l'incontro sul treno, questo Giudice ha innanzitutto preso atto del fatto che l'intervento sia stato effettivamente giustificato da una segnalazione che indicava la presenza di una persona sospettata di spaccio. Tuttavia, sebbene la descrizione potesse effettivamente corrispondere ai connotati di B., la segnalazione riguardava una sola persona e non un gruppo di ragazzi. La Corte ha anche constatato, sulla base di una valutazione complessiva degli atti, che lo stato dei soggetti fermati, visibilmente assonnati ed all'apparenza innocui, non si iscriveva in un quadro particolarmente allarmante come preteso dall'imputato. Peraltro, le dichiarazioni di A. sul comportamento dell'accusatore privato al momento dell'incontro sul treno non trovano riscontro nei video di sorveglianza che mostrano un'interazione invero piuttosto ordinata e una certa collaborazione da parte delle persone fermate. La questione del preteso gesto offensivo di B., che secondo A. si sarebbe toccato le parti intime nel mentre si rifiutava a fornire il proprio documento di identità, ancorché non decisiva o marginale che dir si voglia, non si evince in modo chiaro dal video di sorveglianza. La manifestazione in questione non è inoltre descritta in questi termini nei rapporti allestiti dagli agenti. Neppure si può ritenere a quanto riferito in aula da A., secondo il quale ancora sul convoglio, B. avrebbe iniziato ad insultarlo pesantemente in spagnolo. Sebbene i video siano privi di audio, in tale frangente non si denota particolare tensione o eccesso, tanto che, poco dopo, sia gli occupanti che gli agenti, lasciano il convoglio senza concitazione alcuna. Inoltre, D., a precisa domanda, ha riferito di non aver udito offese o ingiurie da parte del denunciante in detto frangente (cfr. supra consid. 7.3.3.3).

E. 7.3.4.2 A. ha preteso che i tre ragazzi risultavano “visibilmente sotto l'influsso dell'alcool ”. I tassi alcolemici riportati nei rapporti allestiti da quest’ultimo e da D. e riferibili a dei rilevamenti effettuati alle 15:30 sono pari a 0.80 mg/l per B., 0.47 mg/l per C. e 0.72 mg/l per E. Eccetto quanto figura nei rapporti di polizia, non vi sono elementi agli atti a soggetto di tali test. Al dibattimento, A. ha precisato che erano state effettuate delle fotografie dello schermo dell’etilometro, le quali, come da prassi, erano state accluse alla documentazione relativa all’intervento. I tre ragazzi hanno ammesso un consumo di bevande alcoliche compatibile con i

- 19 - SK.2024.45 risultati. Il consumo dichiarato per quel giorno era di alcune birre, ma non va dimenticato che i tre arrivavano da un weekend di festa all’estero. I valori riportati nel rapporto equivalgono a concentrazioni qualificate di alcol nel sangue secondo i limiti previsti dalla Legge federale sulla circolazione stradale, ma si tratta comunque di valori che, secondo la letteratura scientifica, rientrano ampiamente nello stadio inferiore di intossicazione (fase di eccitazione). Tali concentrazioni possono condurre a una sintomatologia variegata, che include difficoltà di deambulazione, sonnolenza e sopore, ma non ad amnesie retrograde o perdite di coscienza. Per quanto riguarda in particolare il testimone C., il tasso alcolemico si colloca al limite inferiore del livello qualificato. Pertanto, i possibili effetti da considerare risultano più blandi, consistenti principalmente in disinibizione e logorrea (cfr. Pschyrembel Online, Alkoholintoxikation, consultato il 15.02.2025). Sulla base dei video di sorveglianza registrati all’interno della carrozza, osservando l’andatura dei tre soggetti, non emergono particolari difficoltà di deambulazione. Inoltre, da una prospettiva generale, sebbene le persone fermate non fossero sobrie, non si può ritenere che il loro stato abbia compromesso la loro percezione dei fatti. Infatti, sin dalla descrizione dell’incontro avvenuto sul treno, e – come si vedrà d’appresso – anche nel resoconto delle fasi successive, le dichiarazioni rese dai tre ragazzi risultano sostanzialmente convergenti e coerenti. La Corte ha valutato con cautela le loro dichiarazioni, ma, vista la loro sostanziale linearità, supportata da riscontri oggettivi, le ha ritenute attendibili. La credibilità dell’accusatore privato e dei testimoni, in particolare di C., il cui tasso alcolemico si situava nel limite inferiore della fase di eccitazione, non può quindi essere rimessa in discussione in virtù del solo riscontro etilometrico che figura nei rapporti allestiti dagli agenti.

E. 7.4 Banchina n. 3 della stazione di [...]

E. 7.4.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato

E. 7.4.1.1 Il 2 giugno 2023, il denunciante ha dichiarato alla polizia cantonale che una volta sceso dal treno, perdeva i sensi per poi riprendere conoscenza subito dopo, trovandosi ammanettato con le mani davanti mentre gli agenti lo conducevano nei loro uffici. Ha inoltre evidenziato di non ricordare i dettagli dell'accaduto, precisando però che i suoi amici gli avevano riferito che uno degli agenti gli aveva dato una forte sberla e che in seguito era caduto a terra. Tuttavia, ha sottolineato di non poter confermare né il gesto né le ragioni che avrebbero potuto motivarlo, non avendo memoria della sberla stessa. Non di meno, a suo dire, l'amico C. gli ha riportato che a fronte delle richieste insistenti di mostrargli i documenti, egli si era rivolto malamente all'agente rispondendogli “che cazzo vuoi? ”. B. ha ipotizzato che la reazione dell'agente potesse essere collegata a un episodio di

- 20 - SK.2024.45 razzismo, ma ha concordato con chi lo stava interrogando che, se così fosse stato, sarebbe stato lecito attendersi un comportamento simile anche nei confronti di C. B. ha così sposato l’idea di chi lo interrogava, secondo cui la causa della percossa era probabilmente la conseguenza della frase da lui proferita, ossia la sua risposta “che cazzo vuoi? ” (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1).

E. 7.4.1.2 Nel corso dell’interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, B. ha ribadito che era stato C. a raccontargli dell’episodio della sberla. Alla richiesta degli inquirenti di spiegare la mancanza di ricordi sull’accaduto, l’accusatore privato ha dichiarato di non sapere esattamente il motivo della sua mancanza di ricordi, ma ha ipotizzato che, considerando che la forza del colpo infertogli lo aveva fatto cadere a terra, ciò avrebbe potuto anche causargli un vuoto di memoria. Quo alle circostanze in cui si sarebbero svolti i fatti, B. si è nuovamente richiamato a quanto raccontatogli da C., secondo cui A. insisteva per ottenere i documenti mentre lui li stava cercando, e, a un certo punto, aveva risposto all’agente con l’espressione “che cazzo vuoi? ”. Ha inoltre dichiarato di non poter dire con certezza se avesse cercato di allontanarsi dal luogo o di andarsene, ma di ritenere improbabile tale eventualità (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1).

E. 7.4.2 Dichiarazioni dell'imputato

E. 7.4.2.1 Nell'interrogatorio del 23 agosto 2023, A. ha dichiarato che una volta lasciato il vagone, trovandosi con la parte lesa sul marciapiede del binario 3, quest'ultimo continuava ad insultarlo in lingua spagnola, come da lui stesso indicato nel rapporto. A mente dell'imputato, B., visibilmente ubriaco e arrabbiato, tentava di allontanarsi dal controllo di polizia mentre i due si trovavano tra i binari, in un’area interessata dal traffico ferroviario. In quel frangente, a detta di A. l’accusatore privato avrebbe violato la sua “sfera intima” avvicinando il volto al suo e pronunciando l’espressione “che cazzo vuoi? ”. A seguito di questo comportamento, l’imputato ha dichiarato di averlo ripreso con una posizione di accompagnamento, ma B. avrebbe nuovamente tentato di allontanarsi, nonostante fosse trattenuto. L’imputato ha affermato di avergli spiegato che non era necessario comportarsi in quel modo e che avrebbe dovuto seguirlo negli uffici per i controlli e per garantire la sicurezza sua, del collega e delle altre persone presenti, dopodiché decideva di immobilizzarlo a terra, utilizzando la tecnica della chiave al gomito prevista dal manuale dell’Istituto Svizzero di Polizia (ISP). A. ha convenuto che all'esecuzione della manovra, l’accusatore privato cadeva colpendo il suolo con il lato sinistro del corpo e del volto, per poi rigirarsi mentre si trovava a terra, permettendo così agli agenti di applicargli le manette sul davanti. Ha tuttavia negato categoricamente di averlo colpito con uno schiaffo in faccia. L'imputato ha anche affermato che al momento della colluttazione si trovava da solo sul marciapiede con l'accusatore privato e che l'agente D., sceso

- 21 - SK.2024.45 più tardi dalla carrozza assieme ad C. e E., lo aveva aiutato a far alzare B. una volta giunto sul posto (cfr. act. MPC 13.1-2023.08.23-1).

E. 7.4.2.2 Nel confronto con l'accusatore privato svoltosi il 27 ottobre 2023, A. si è sostanzialmente riconfermato nelle sue dichiarazioni. Quanto all’ordine di discesa dal treno, dopo essere stato posto di fronte a delle risultanze istruttorie incompatibili con le sue precedenti dichiarazioni, ha ammesso di aver ricordato male, visto che erano trascorsi tre mesi dai fatti (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27- 1).

E. 7.4.2.3 Al dibattimento l'imputato ha riferito di aver preso i bagagli dell’accusatore privato, averli portati sul marciapiede ed essere rientrato a riprendere B. Una volta all'esterno, il denunciante continuava a insultarlo in spagnolo, dapprima avvicinandosi a lui, per poi tentare di allontanarsi. Per questo motivo, lo afferrava per il braccio, intimandogli di restare nel punto indicato, poiché il controllo doveva proseguire e la situazione non era sicura. A. ha dichiarato di trovarsi sul marciapiede mentre il convoglio era fermo, ma con la circolazione ferroviaria attiva sul binario. Ha altresì evidenziato che lo stato alterato dell’accusatore privato, presumibilmente a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche, lo rendeva un potenziale pericolo per sé stesso. In tale contesto, al fine di scongiurare il rischio di una caduta sui binari, riteneva opportuno trattenerlo e richiamarlo ripetutamente alla necessità di rimanere fermo. L'imputato ha inoltre riferito che, nonostante gli insulti ricevuti e la persistente tendenza dell’accusatore privato ad avvicinarsi in maniera eccessiva, egli continuava a esortarlo a mantenere una distanza di sicurezza e a adottare un comportamento consono alla situazione. Per il resto, l’imputato ha confermato che l’ultima frase proferita da B. prima della sua manovra era stata “che cazzo vuoi da me”, dopodiché quest’ultimo cercava di eludere il controllo e di andarsene. Posto di fronte a quanto indicato nel rapporto del 3 luglio 2023, secondo il cui tenore la manipolazione sarebbe stata da ricondurre al fatto che l’accusatore privato si era rifiutato di seguirlo piuttosto che di sottrarsi al controllo, l’imputato ha affermato di non intravvedere una contraddizione nei termini, ma semmai un’imprecisione linguistica. Quanto alle persone presenti, A. ha, in questo caso, confermato che C. aveva assistito alla scena. Circa la manipolazione da lui effettuata, l'imputato ha ribadito di aver eseguito una chiave al gomito, facendo cadere B. a terra. Egli ha ammesso che quest’ultimo, impattando con il marciapiede in cemento, si era ferito al volto e al gomito, riportando escoriazioni, cosa che l’imputato ha giudicato normale data la durezza della superficie. A. ha anche spiegato che la tecnica di atterramento è pensata per ridurre al minimo i danni, ma nella realtà, a differenza dell’addestramento, il rischio di impatti esiste, specialmente se la persona non è preparata o è alterata dall’alcol. Ha infine giustificato l’apposizione delle manette richiamando la necessità di garantire la sicurezza di tutti, in

- 22 - SK.2024.45 considerazione dello stato di alterazione e della reticenza al controllo mostrata da B. (cfr. act. SK 3.731.001-026).

E. 7.4.3 Testimonianze

E. 7.4.3.1 Nel verbale del 16 agosto 2023 C. ha affermato che sul marciapiede, B. stava cercando nel suo zaino il documento da mostrare all'agente. A mente del testimone, mentre A. lo sollecitava, l'accusatore privato, non essendo ancora ben sveglio, gli rispondeva male dicendogli “che cazzo vuoi? ”. A quel punto, l'imputato colpiva il volto di B. con la mano aperta facendolo cadere a terra. C. ha affermato di essersi trovato a circa un metro, un metro e mezzo di distanza e di aver alzato le mani per mostrare di non aver intenzione di fare nulla. A suo dire, sul posto giungeva anche D. al quale il testimone avrebbe mostrato le mani alzate per manifestare che non intendeva difendere l'accusatore privato o essere aggressivo (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1).

E. 7.4.3.2 Sempre il 16 agosto 2023 E. ha dichiarato di non sapere cosa sia avvenuto tra l'accusatore privato e l'imputato quando sono scesi dal treno in quanto gli agenti avevano fatto scendere prima B. La testimone ha precisato che al momento dei fatti si sentiva stanca e confusa e che, improvvisamente, aveva udito un forte rumore. Dopo aver sentito il rumore ha affermato aver notato l'accusatore privato “a terra con la faccia rivolta a terra” allorché “un poliziotto era sopra di lui e gli stava mettendo le manette”. Alla domanda se avesse visto uno dei due agenti colpire B., la testimone ha risposto di no, specificando di non poter ricordare un simile episodio. Ha aggiunto che un colpo potrebbe essere stato sferrato prima della caduta a terra dell’amico, ma ha sottolineato trattarsi solo di sue supposizioni, non avendo assistito direttamente alla scena (cfr. act. MPC 12.1- 2023.08.16-1).

E. 7.4.3.3 Nel verbale del 19 settembre 2023, D. ha affermato che nel momento in cui abbandonava il vagone, B. ed A. si trovavano già a terra, con l'imputato sopra l'accusatore privato. Quanto ad C., il teste ha dapprima dichiarato che quest'ultimo era sceso dal treno con lui e E., circa 30 secondi dopo B. ed A. Confrontato con le precedenti dichiarazioni di C., ha poi dichiarato che magari egli si trovava poco più avanti. D. ha affermato di non aver visto alcuna sberla e precisato che A. gli aveva detto che B. avrebbe tentato di scappare (cfr. act. MPC 12.3-2023.09.19-1).

E. 7.4.4 Altre risultanze istruttorie

E. 7.4.4.1 Nel rapporto di segnalazione allestito il 1° giugno 2023 da A., quest’ultimo ha indicato che una volta giunto sul marciapiede ferroviario, chiedeva a B. se fosse in possesso di un documento d’identità. In risposta, quest’ultimo pronunciava

- 23 - SK.2024.45 l’espressione offensiva “che cazzo vuoi da me” seguita da altri insulti in lingua spagnola, tra cui “cabron, maricon, hijo de puta”, ecc. Sempre secondo quanto figura nel rapporto, l’accusatore privato tentava di sottrarsi al controllo facendo alcuni passi nella direzione opposta a quella indicatagli dagli agenti. A. ha specificato di aver richiamato l’uomo all’ordine verbalmente e di aver applicato una posizione di accompagnamento per trattenerlo, mentre attendeva l’arrivo del collega con la ragazza. In quel frangente, stando al rapporto, B. reagiva in maniera aggressiva, avvicinandosi al suo volto fino a violare la sua sfera intima, continuando a inveire con tono di voce alto. Successivamente, l’accusatore privato tentava di sottrarsi alla presa di accompagnamento. Considerata la pericolosità del luogo, a causa del traffico ferroviario in corso, A. ha sostenuto di aver deciso di immobilizzarlo a terra utilizzando una chiave al gomito. Durante questa manovra, B. urtava il lato sinistro del volto contro il suolo, procurandosi un’escoriazione al labbro. Nonostante le intimazioni, B. si chiudeva in sé stesso, portando le mani al petto, di modo che, A., per evitare ulteriori lesioni, decideva di applicare le manette frontalmente. D. interveniva quindi in supporto per sollevarlo da terra. Nel rapporto, A. ha inoltre precisato che, durante tutta questa fase, C. rimaneva fermo nella posizione indicatagli (cfr. act. MPC 15.2- 2023.07.11-1.B1.4-B.1.6).

E. 7.4.4.2 In un successivo rapporto dei fatti risalente al 3 luglio 2023, anch'esso redatto dall'imputato è indicato, prima della contestualizzazione del fermo dell'accusatore privato, che “l'individuo veniva intercettato e accompagnato presso gli uffici della Polizia ferroviaria da un'altra pattuglia di agenti composta da F. e G.”. Quanto alle circostanze intercorse sul marciapiede ferroviario, nel rapporto è riportato che alla richiesta di fornire un documento di identità, B. rispondeva “che cazzo vuoi da me”, proferendo altri epiteti in lingua spagnola. Circa i successivi avvenimenti, è fatto presente che il denunciante si era rifiutato di seguire gli agenti per procedere ai controlli di rito, impuntandosi a non volere lasciare il luogo. Per questo motivo, A. ha sostenuto di essersi visto costretto a metterlo al suolo per mezzo di una chiave al gomito onde applicargli le manette. Anche in questo secondo rapporto, l’agente ha precisato che l’accusatore privato picchiava il volto sul cemento, procurandosi una leggera escoriazione al labbro. È pure indicato che durante la fase di applicazione delle manette, C. e E. si trovavano a bordo del treno con il collega, intento a gestirli in quanto decisamente più collaborativi (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.1-B.1.2).

E. 7.4.4.3 Dalla videosorveglianza della carrozza si evince che A., dopo aver portato fuori un bagaglio (cfr. supra consid. 7.3.3.6), alle ore 15.14.11 secondo l’orario indicato dalla videocamera 23, rientra ed esce dal treno assieme a B., che non sembra presentare difficoltà di deambulazione. Alle 15.14.18 A. ritorna sulla soglia della porta scorrevole, lasciando B. solo sulla banchina della stazione per all’incirca

- 24 - SK.2024.45 una decina di secondi. Alle 15.14.20 abbandonava il convoglio anche C. Dopo aver diretto lo sguardo nella direzione del collega D. e di E., A. lascia definitivamente l’ingresso della porta e si dirige sulla banchina del binario 3 alle ore 15.14.28, dove già si trovavano B. e C. Una volta chiusesi le porte, si vede del movimento concitato nel quadrante in alto a destra dello schermo. Alle 15.14.48 lasciano il vagone anche E. e l'agente D. (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera 23). Anche le videocamere 22 e 24 hanno ripreso parzialmente gli spostamenti di cui sopra; va però segnalato come l’orario indicato – ma non l’intervallo di tempo tra uno spostamento e l’altro – risulti discordante rispetto a quello della videocamera 23 (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera 22, 24). Le videocamere presenti in stazione non hanno inquadrato la zona. Dalle registrazioni relative all’entrata degli uffici della polizia dei trasporti si evince che a B. manca il piercing al sopracciglio (cfr. infra consid. 7.5.4).

E. 7.4.4.4 Dalla lettera di dimissione allestita il 30 maggio 2023 all'Ospedale Regionale di Lugano, risulta che B. ha riferito di essere caduto a terra a seguito di uno schiaffo e di aver subito calci e schiaffi su tutto il corpo. In tale sede l'accusatore privato ha segnalato lievi vertigini e dolore all'orecchio sinistro e mascella lato sinistro. Nel referto è pure indicato ch'egli ha perso l'orecchino all'occhio destro ed è stata posta la diagnosi di trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso in assenza di segni per fratture ossa craniali. Il referto medico fa inoltre stato di una deviazione al setto nasale e, a livello di anamnesi, di un’amnesia pericircostanziale (cfr. act. MPC 5-2023.06.12- 1.22-30).

E. 7.4.5 Accertamento della Corte

E. 7.4.5.1 Riguardo a quanto avvenuto sulla banchina della stazione, si rileva che non vi sono immagini agli atti relative al perron del binario 3. Sulla base delle videocamere interne al vagone (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera

23) si evince nondimeno che: • alle ore 15.14.11 escono dal vagone B. e l’imputato; • alle ore 15.14.18 A. torna sulla soglia del vagone da solo; • alle ore 15.14.28 A. esce nuovamente dal vagone; poco dopo, all’incirca alle 15.14.38, si intravvede del movimento attraverso i vetri del vagone; alle ore 15.14.48 il movimento (verosimilmente la colluttazione) sembra terminare, e la verosimile posizione di B. è sdraiata a terra, sul perron.

- 25 - SK.2024.45 Da quanto precede si possono inferire due elementi. Anzitutto che, prima della nuova uscita di A. alle ore 15.14.28, B. si è trovato per una decina di secondi da solo sulla banchina ferroviaria. In secondo luogo, che vi sono una ventina di secondi nel corso dei quali A. si trova all'esterno del convoglio con B. e che dopo circa dieci secondi si intravvede del movimento attraverso i vetri del vagone. Poiché le dichiarazioni al soggetto di tutte le persone sentite risultano coerenti, è accertato che dopo tale fase, l'accusatore privato finisca per ritrovarsi a terra per mano di A., venendo poi ammanettato. Sulla base dei referti medici e dei video di sorveglianza, si può anche ritenere che l'accusatore privato abbia riportato delle lesioni e perso il piercing al sopracciglio dopo l'intervento dell'imputato. Le versioni dei presenti sono inoltre inequivocabilmente concordi quanto al fatto che “la messa a terra” da parte di A. sia intervenuta a seguito dell'affermazione “che cazzo vuoi ”, proferita da B. Ciò è sostenuto non solo da C. e, indirettamente, dall’accusatore privato, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese in fase istruttoria dall’imputato. La versione alternativa proposta in sede di arringa dalla difesa, che, secondo il senso, ha tematizzato la questione del “che cazzo vuoi” già nel quadro della fase dell’incontro sul treno non è sorretta da alcuna testimonianza o riscontro oggettivo e non può essere seguita (cfr. act. SK 3.720.006-007: perché non vorrei che questo divenisse il processo del “che cazzo vuoi”. A tutti noi quando ci fermano, diamo il documento e non rispondiamo con quella frase lì, né insultiamo, né offendiamo. Ora, dal filmato io sono l’unico in quest’aula che sembrerebbe aver visto che B. si è messo la mano sui genitali. Io ho visto quell’immagine lì, si vede che sono l’unico. L’audio non c’è e allora mi dispiace ma se non c’è l’audio non veniamo a dire che sicuramente non hanno insultato, che sicuramente hanno collaborato, che sicuramente è stato un controllo tranquillo. Capisco che faccia comodo sostenere ciò. Ma non è andata così. E comunque non si può desumere da quelle immagini che sia andata così. Ed è grave che in un processo indiziario si giunga a concludere che i tre erano tranquilli e pacifici. I tre porcellini famosi della storia e A. il lupo cattivo. I tre non hanno collaborato. Avessero dato i loro documenti, nemmeno sarebbero scesi dal treno. E invece no. Perché evidentemente bisogna rispondere a chi ti fa il controllo. Perché evidentemente l’autorità che abbia poi la divisa della polizia cantonale, della polizia ferroviaria o di qualsiasi altra forza dell’ordine, è da vedere come un nemico: “che cazzo vuoi”). Lo stesso D., presente sulla carrozza al momento dell’intervento, ha precisato di non avere sentito né offese né insulti (cfr. supra consid. 7.3.3.3).

E. 7.4.5.2 Posto che colluttazione vi è stata, la Corte ha dovuto accertare quale sia stata la dinamica dell'intervento dell'agente, e meglio, se l'accusatore privato sia finito a

- 26 - SK.2024.45 terra a causa di una percossa (ovvero di una sberla a mano aperta) o di una manovra da manuale. Nel chiarimento di tale aspetto, questo Giudice ha in primo luogo osservato come

– diversamente da quanto dichiarato a verbale dall'imputato il 23 agosto 2023 – dalle registrazioni video risulti inequivocabile che C. si trovasse all'esterno del convoglio già diversi secondi prima dell'arrivo di D. e di E. Ciò è peraltro conforme a quanto scritto dall'imputato nel rapporto del 1° giugno 2023, secondo il cui tenore, “durante questa fase, C. restava dove gli era stato chiesto” ed è stato ammesso anche dall’imputato in sede dibattimentale. Ne discende che detto testimone ha assistito direttamente agli eventi, ciò che rende la sua deposizione significativa in quanto trattasi della sola persona presente al momento dei fatti oltre all'imputato ed all'accusatore privato. C. presentava inoltre un tasso alcolemico relativamente contenuto e in ogni caso non tale da inficiare la sua percezione dei fatti. Inoltre, secondo quanto affermato in aula dal MPC, (cfr. audio dibattimenti, file 20250210114610, minuto 17.46) non risulta alcun procedimento aperto nei confronti di questa persona per falsa testimonianza, né vi sono state segnalazioni in tal senso da parte degli agenti coinvolti, e ciò nonostante A. abbia espressamente sostenuto che C. si sia inventato tutto (cfr. act. SK 3.731.017). Il teste non ha del resto omesso dettagli che potevano essere interpretati sfavorevolmente circa il comportamento di B., segnalando la sua risposta offensiva, che trova conferma nelle dichiarazioni dello stesso A., ciò che avvalora la deposizione di C. Nemmeno si può accogliere la tesi della difesa secondo cui il testimone avrebbe agito per mero spirito di rivalsa a causa del fermo stesso (cfr. supra consid. 6.3). Infatti, egli non ha segnalato alcun comportamento scorretto da parte dell’altro agente coinvolto, mentre, se il suo intento fosse stato esclusivamente ritorsivo, sarebbe stato logico aspettarsi che egli accusasse innanzitutto D., ossia colui che si era occupato principalmente di lui. Un ulteriore elemento da osservare è che il testimone C. verosimilmente non era a conoscenza dell'assenza di videocamere di sorveglianza sulla banchina della stazione. Anzi, è legittimo supporre che ne ritenesse probabile l’esistenza. Difficilmente, dunque, il testimone avrebbe rischiato di incorrere in una falsa testimonianza, consapevole del fatto che, se sulla banchina fossero state presenti videocamere di sorveglianza, qualsiasi versione non veritiera sarebbe stata facilmente smentita, con tutte le – pesanti – conseguenze del caso. Per quanto concerne poi la posizione di B., il quale, come visto, ha affermato di non ricordare direttamente gli eventi, questo Giudice ha ritenuto in primo luogo che quest’ultimo, allo scopo di corroborare la versione secondo cui sarebbe stato ingiustificatamente colpito, avrebbe potuto affermare di ricordarsi della sberla

- 27 - SK.2024.45 sferratagli da A.; il fatto che abbia dichiarato di non ricordare propende certamente in favore della sua sincerità ed è compatibile con la perdita di memoria allegata. L’assenza di ricordi diretti non è d’altro canto un fattore decisivo per la valutazione della colpevolezza, come invece sembra averlo adombrato la difesa; diversamente, per assurdo, non potrebbero esistere condanne per omicidio in quanto la vittima, per definizione, non può riferire degli eventi.

E. 7.4.5.3 Circa la dinamica dell'“atterramento”, diversi elementi hanno indotto la Corte a nutrire seri dubbi sulla versione fornita dall'imputato. In primo luogo, mal si comprende come l'accusatore privato avrebbe potuto tentare “di allontanarsi dal controllo di polizia in corso” e, nel frattempo, violare “la sfera intima” dell'imputato, concetto che per sua stessa natura implica un avvicinamento e non una fuga. Inoltre, nel rapporto da lui redatto il 3 luglio 2023, A. ha motivato la manovra sulla base del fatto che l'accusatore privato si sarebbe rifiutato di seguirlo, ostinandosi a non voler lasciare i luoghi. Si tratta, a non averne dubbio, di una diversa ricostruzione dei fatti che non implica alcun accenno alla fuga o ad un approccio minaccioso da parte dell'accusatore privato, risultando contraddittoria. Ricondurre tali divergenze a delle semplici imprecisioni linguistiche, come fatto dall’imputato in sede dibattimentale, equivale ad ignorare le contraddizioni logiche insite nelle diverse ricostruzioni dei fatti da lui proposte. Sempre a soggetto della pretesa fuga, va osservato che dalla videosorveglianza del vagone non emerge alcun indizio che B. stesse tentando di sottrarsi al fermo. Se questa fosse stata la sua reale intenzione, sarebbe stato ragionevole aspettarsi che, all’apertura delle porte scorrevoli, quest’ultimo si precipitasse a scappare, ipotesi tuttavia smentita dalle immagini. Dalla videosorveglianza si evince inoltre che B. si è trovato da solo sulla banchina della stazione per una decina di secondi (cfr. supra consid. 7.4.5.1) dopo che A. è tornato sulla soglia della porta rivolgendo lo sguardo al collega che si stava occupando degli altri ragazzi all’interno del vagone. Al dibattimento, l'imputato ha omesso di dichiarare di essere tornato sulla soglia, riferendo solo di aver preso i bagagli dell'accusatore privato, di averli portati sul marciapiede e di essere poi rientrato per accompagnarlo all’esterno. Si tratta però di un aspetto significativo. Infatti, in quel lasso di tempo, B., solo, non sorvegliato e per giunta già in possesso del suo bagaglio, avrebbe potuto tranquillamente darsi alla fuga se lo avesse voluto. D’altro canto, la versione dell’imputato, se valutata complessivamente, non appare compatibile nemmeno con la durata del periodo in cui A. e B. si sono trovati sul marciapiede della stazione. Come detto, tra il momento in cui A. esce nuovamente sul perron (15.14.28) e l’inizio del movimento che si intravvede dal finestrino (15.14.38), trascorrono all’incirca una decina di secondi (cfr. supra

- 28 - SK.2024.45 consid. 7.4.5.1). Ora, è inverosimile che l'accusatore privato abbia insultato l’imputato con vari epiteti in lingua spagnola, gli abbia detto “che cazzo vuoi” allorquando gli era stato chiesto nuovamente il documento, abbia tentato di sottrarsi alla sua presa, sia stato ripreso con la posizione di accompagnamento, gli si sia avvicinato nuovamente faccia a faccia e abbia, infine, cercato ancora una volta di sottrarsi all’accompagnamento coatto.

E. 7.4.5.4 Del resto, nemmeno i presunti “motivi di sicurezza” invocati da A. per giustificare un suo intervento “da manuale” appaiono credibili. B., per natura e corporatura, non poteva essere considerato una minaccia per un agente dell’esperienza e della corporatura di A. Le circostanze del caso indicano quindi che l’accusatore privato ha risposto in modo offensivo all’imputato, ciò che ha condotto alla sua reazione impulsiva e repentina, ossia a colpirlo con una sberla a mano aperta, compatibilmente a quanto sostenuto dall’unico testimone presente, C. Non a caso, una percossa rappresenta una tipica forma di ritorsione (“klassische Retorsion”) a un oltraggio verbale, anche quando è posta in essere da un agente di polizia (cfr. DTF 108 IV 48, consid. 2b). A supportare questa interpretazione vi è anche la deposizione di E., la quale, pur non essendo stata direttamente presente al momento della manovra, ha riferito di aver udito un forte rumore mentre si accingeva a lasciare la carrozza. Tale rumore è conciliabile con una sberla avente quale conseguenza una rovinosa caduta e terra, ma non con un contenimento al suolo mediante una manovra di chiave al gomito, la quale è finalizzata ad immobilizzare la persona in modo controllato. Non per altro, solo una forte sberla ed una caduta violenta al suolo potevano avere conseguenze quali un trauma cranico ed un buco di memoria, così come referenziato dalla documentazione medica agli atti (cfr. supra consid. 7.4.4.4).

E. 7.4.6 Agli occhi della Corte, sulla base di un’oculata valutazione di insieme, appare che la reazione dell’imputato al “che cazzo vuoi ”, nelle specifiche circostanze del caso, sia stata quella di colpire B. con una sberla e non di effettuare una manovra di chiave al gomito secondo tecnica ISP. È quindi a maggior ragione plausibile che A. abbia colpito l’accusatore privato quale reazione – assolutamente non giustificata – alla frase proferita nei suoi confronti. La testimonianza di C., che ha visto A. colpire B., alla luce di tutto quanto descritto, risulta credibile. Altrettanto degna di fede, viste le specifiche circostanze del caso, sono le dichiarazioni del denunciante, secondo cui l’intervento dell’imputato, così come descritto dall’amico, gli ha causato un buco/vuoto di memoria.

- 29 - SK.2024.45 Questo Giudice ha dunque ritenuto che sulla banchina n. 3 della stazione di [...], l'accusatore privato è stato colpito al volto con una sberla a mano aperta da A. in risposta ad un'ingiuria, per poi finire a terra e venire ammanettato.

E. 7.5 Tragitto tra la banchina n. 3 e gli uffici della Polizia dei trasporti

E. 7.5.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato

E. 7.5.1.1 Nel verbale di denuncia del 2 giugno 2023, l'accusatore privato ha dichiarato di essersi ripreso durante la salita delle scale del ponte ferroviario. Nel corso del medesimo interrogatorio ha poi ribadito di essere stato “portato nel loro ufficio (io camminavo con le mie gambe) e nel mentre il poliziotto continuava a colpirmi diverse volte in testa/faccia con le mani (non so quantificare quante volte e non mi pare fossero pugni ma delle manate e sberle) dicendomi adesso fai il figo” (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1).

E. 7.5.1.2 Posto di fronte alle dichiarazioni di cui sopra nell'interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, B. ha tenuto a precisare che durante il tragitto dal binario agli uffici della Polizia ferroviaria non ha ricevuto alcun colpo, lasciando implicitamente intendere che la formulazione “nel mentre” di cui sopra si riferiva a quanto accaduto al posto di polizia (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1).

E. 7.5.2 Dichiarazioni dell'imputato

E. 7.5.2.1 L'imputato non ha reso dichiarazioni specifiche sul tragitto tra la banchina n. 3 e gli uffici della Polizia dei trasporti (cfr. act. MPC 13.1-2023.08.23-1). Nell'interrogatorio di confronto, nonostante la suddetta precisazione dell'accusatore privato, egli si è limitato a ribadire le sue precedenti dichiarazioni (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). Al dibattimento A. ha confermato di essersi recato in ufficio dopo aver ammanettato B. Quando gli è stato fatto notare che, dai video disponibili, i tre camminavano abbastanza diritti, l’imputato ha risposto affermativamente. L’imputato si è pure chiesto come fosse possibile che questi si sia svegliato sulle scale, dal momento che B. camminava sulle sue gambe. Ha inoltre precisato che, durante il tragitto, non era in contatto radio con i colleghi che avevano effettuato la segnalazione (cfr. act. SK 3.731.001-026).

E. 7.5.3 Testimonianze Alcuni dei testimoni presenti hanno fornito una deposizione a riguardo del tragitto. C. ha affermato che dopo l'intervento, A. “ha alzato B. e ci siamo recati assieme verso gli uffici della polizia” (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1). E. ha dichiarato che dopo essere stato ammanettato, l'accusatore privato veniva fatto rialzare e che lei ed C. lo avrebbero seguito. La teste ha anche affermato di non aver

- 30 - SK.2024.45 ricevuto richieste esplicite di “andare negli uffici” ma che gli agenti gli avrebbero “fatto capire che dovevamo seguirli ” (cfr. act. MPC 12.1-2023.08.16-1). Dal canto suo, D. ha precisato che dopo l'intervento “abbiamo quindi fatto la passerella che si trova in stazione e ci siamo recati negli uffici della polizia dei trasporti” (cfr. act. MPC 12.3-2023.09.19-1).

E. 7.5.4 Altre risultanze istruttorie Dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza poste nelle immediatezze degli uffici della Polizia dei trasporti, si nota il passaggio dell'accusatore privato, ammanettato sul davanti e scortato dall'imputato, alle ore 15.18.10 (cfr. videocamera - sbarra). I due entrano poi nel campo visivo di un'altra videocamera situata all'ingresso dell'edificio e sono visibili dalle ore 15.18.16 alle ore 15.18.33, per poi passare oltre la porta. B. risulta sempre munito di manette e accompagnato fisicamente da A. Al di là di qualche leggero strattone, non si notano episodi di violenza. Da un ingrandimento della registrazione video si può notare che all’accusatore privato manca il piercing al sopracciglio. Alle ore 15.18.45 e le 15.19.03 giungono presso il posto di polizia anche C. e E. accompagnati senza coercizione da D. (cfr. videocamera - citofono portico).

E. 7.5.5 Accertamento della Corte Sulla base delle dichiarazioni concordanti e delle registrazioni video, la Corte ha concluso che non vi siano dubbi particolari sullo svolgimento dei fatti per quanto concerne questa fase: B. è stato accompagnato coattivamente negli uffici della Polizia dei trasporti dall'imputato e non vi sono state percosse, poco dopo sono giunti in loco anche C. e E. con l'agente D. I dubbi sollevati dall’imputato circa l’impossibilità che l’accusatore privato si sia “ripreso sulle scale” mentre camminava autonomamente non risultano giustificati. B. ha sì dichiarato di essersi ripreso mentre saliva le scale del ponte della ferrovia. Non ha però dichiarato che fino a quel momento fosse privo di coscienza ed impossibilitato a camminare. Non va del resto dimenticato che poco prima, sul perron numero 3, l’accusatore privato ha subito percosse con caduta a terra. La difesa, in sede di arringa ha sostenuto che C., avrebbe dichiarato che B. sarebbe stato colpito con delle sberle anche durante il tragitto, circostanza non riferita dall’accusatore privato e che dovrebbe far riflettere sulla credibilità del testimone. In realtà, dal verbale di interrogatorio non risultano affermazioni in tal senso da parte di C. Anzi, quest’ultimo, a precisa domanda dell’interrogante, ha affermato di non aver visto B. ricevere sberle durante il tragitto (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1.7). L’allegazione della difesa non trova quindi alcun riscontro ed anzi, fa sì che, la credibilità del testimone, già valutata positivamente dalla Corte (cfr. supra consid. 7.4.5.2) non ne sia minimamente intaccata.

- 31 - SK.2024.45

E. 7.6 Uffici della Polizia dei trasporti

E. 7.6.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato

E. 7.6.1.1 Il 2 giugno 2023 B., che già aveva precisato di aver ricevuto delle sberle presso gli uffici della polizia dei trasporti (cfr. supra consid. 7.5.1), ha dichiarato che dopo aver raggiunto un locale con sedie e tavolo simil alluminio, gli agenti lo facevano sedere in compagnia dei suoi amici. L'accusatore privato ha precisato che in quel frangente egli era l'unico legato con le manette e di ricordare che ad un certo punto l'imputato lo faceva alzare in piedi con la faccia al muro ordinandogli di andare a cercare i documenti, salvo poi urlargli “chi cazzo ti ha detto di muoverti?”. A. lo afferrava quindi con la forza, con entrambe le mani, mettendolo a sedere nuovamente. B. ha poi dichiarato che, in tali circostanze, cadeva a terra per poi essere nuovamente sollecitato, con tono concitato, a rialzarsi e a muoversi, subendo un tale stress da crollare psicologicamente e scoppiare in lacrime (“avevo dolore, ero ammanettato ed inoltre avevo il gomito destro ricoperto di sangue [...] per questi motivi, oltre a tutto quello che è successo, crollavo nel pianto”). Il denunciante ha anche sostenuto che E., vedendolo in quello stato, cadeva vittima di un attacco di panico, circostanza che a mente dell'accusatore privato conduceva A. a smettere di trattarlo in malomodo permettendogli di sedersi. A suo dire, lui e E. erano rimasti sempre all'interno dello stesso locale, mentre C. veniva portato in un’altra stanza per un certo periodo di tempo. B. ha anche sostenuto che un'agente, identificato nella persona di H., fratello di una persona di sua conoscenza, gli aveva offerto un bicchiere d'acqua, rispettivamente tolto le manette. Infine, ha riferito che A., in un secondo tempo, cambiava definitivamente atteggiamento nei suoi confronti, mettendosi ad esempio a piegargli i vestiti. L'accusatore privato ha anche precisato che in tale frangente, C. aveva chiesto spiegazioni incalzando A., al che, lui stesso lo aveva invitato a desistere per evitare di subire a sua volta percosse. C. si accontentava del numero di matricola, che l’imputato forniva. Sempre a detta di B., in questo contesto A. si rivolgeva a E. chiedendole “perché stai così se non ti abbiamo fatto niente a te” (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1).

E. 7.6.1.2 Nell'interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, l'accusatore privato ha innanzitutto precisato di aver ricevuto i colpi dentro gli uffici. In un primo momento ha asserito di non ricordare esattamente ma di credere di essere stato colpito al viso almeno tre volte dall’imputato, il quale, nel frattempo, gli diceva “fai il figo adesso?”. Più avanti nel verbale, su domanda, B. ha dichiarato che A. lo aveva colpito in sequenza ravvicinata, dandogli due o tre sberle, per poi andarsene e ritornare per colpirlo di nuovo. Anche in tale frangente, il denunciante non è stato in grado di quantificare con precisione il numero totale di sberle ricevute, salvo affermare essere state sicuramente più di quattro. Egli ha poi dichiarato di

- 32 - SK.2024.45 trovarsi già seduto nel momento in cui E., dopo averlo visto piangere ammanettato, cercando di coprirsi il viso, cominciava ad iperventilare. A proposito delle persone presenti, l'accusatore privato ha asserito di essere sempre stato nella stessa stanza in cui si trovavano E. ed A. C. veniva dal canto suo condotto in un altro locale, per un periodo di tempo che non ha saputo quantificare, ma sicuramente inferiore all’ora, durante il quale il denunciante riceveva altre sberle. Su domanda del difensore dell'imputato, B. ha confermato che E. si trovava “a un paio di panchine” da lui al momento della sua caduta e delle percosse, mentre C. e D. erano presenti solo “ad un certo punto”. Alla domanda su chi avesse assistito agli schiaffi da lui ricevuti, l'accusatore privato ha risposto che all’inizio, nel momento in cui veniva messo spalle al muro, era presente anche C. mentre E. lo era stata per tutto il tempo. Il denunciante ha pure precisato di essere caduto anche a terra allorché era seduto sulla sedia ammanettato (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1).

E. 7.6.2 Dichiarazioni dell'imputato

E. 7.6.2.1 Il 23 agosto 2023, A. ha ammesso di aver alzato la voce e ha sostenuto di aver tolto le manette a B. non appena giunto negli uffici, in quanto non vi era più alcun pericolo. L'imputato ha precisato di aver effettuato lui stesso la perquisizione dell’accusatore privato mediante palpazione da manuale ISP. Nel frattempo, B. piangeva e chiedeva scusa. A. ha preteso di aver detto a B. di stare tranquillo, che si sarebbe proceduto al controllo e che poi sarebbe potuto andare a casa. Ha anche indicato che sino a quel momento nessuno dei ragazzi aveva consegnato il documento. L’imputato ha confermato l’attacco di panico avuto da E. alla fine del controllo, e di aver chiesto sia a quest’ultima che a B. e ad C. se volessero un’ambulanza, domanda alla quale i tre avevano risposto negativamente. Secondo la sua versione dei fatti, i tre ragazzi, compreso C. erano sempre rimasti seduti sulla stessa panchina, nell’unica sala a disposizione e in sua presenza, dal momento che la cella era occupata dalla persona fermata dai colleghi. In questo contesto, l’imputato ha sostenuto di non aver provocato nessuno, di non aver tirato alcuna sberla e di aver riferito ad C. che, qualora avesse avuto qualcosa da recriminare sul suo operato, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla pattuglia della polizia cantonale giunta presso gli uffici per prendere in custodia la persona accusata di spaccio. Ha aggiunto di aver fornito ad C. il proprio codice o numero di matricola, ma non il nome. Al termine degli eventi, secondo l'imputato, C. si mostrava aggressivo, mentre B. era “estremamente gentile e continuava a piangere”. L'imputato ha affermato di averlo rassicurato, dicendogli che non era necessario piangere e che tali situazioni potevano capitare. C., invece, continuava a dirgli che intendeva denunciarlo e che a suo avviso non apparteneva alla “polizia vera”. A. accompagnava quindi tutti e tre alla porta attendendo sulla soglia per consentire

- 33 - SK.2024.45 l'ingresso della polizia cantonale. In quell'occasione, C. ribadiva che avrebbe sporto denuncia. È stato allora, ha precisato l'imputato, che C. veniva invitato a rivolgersi direttamente alla pattuglia appena giunta sul posto (cfr. act. MPC 13.1- 2023.08.23-1).

E. 7.6.2.2 Nel corso dell'interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, A. si è limitato a confermare le sue precedenti dichiarazioni (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1).

E. 7.6.2.3 Al dibattimento, l’imputato ha in primo luogo contestualizzato il momento in cui avrebbe appreso del contestuale fermo del “vero spacciatore”, collocandolo durante il controllo effettuato negli uffici, ma non sapendo dire esattamente quando. Ha poi sottolineato che una volta giunte sul posto, le persone fermate venivano fatte accomodare su una panchina all’interno della zona di attesa mentre a B. venivano subito rimosse le manette. La perquisizione, effettuata sui due ragazzi, era finalizzata alla ricerca di mezzi di prova – essendo A. alla ricerca di uno spacciatore – o comunque ad accertarsi che non vi fosse nulla di pericoloso, essendo ad ogni modo prassi perquisire le persone fermate. A tal proposito, l'imputato ha precisato che si trattava di una semplice palpazione superficiale, pur riconoscendo l'esistenza di tecniche più specifiche e approfondite. Di fronte all'evidenza che quel tipo di controllo, poco invasivo, non fosse adeguato alla ricerca di stupefacenti, l'imputato ha ammesso che, probabilmente, in quel momento, lui ed il collega erano già a conoscenza del fermo del presunto spacciatore (testualmente: “probabilmente, in quel momento, quando abbiamo fatto la perquisizione solo per palpazione, avevamo già saputo che il presunto spacciatore era già stato fermato e quindi, portavamo semplicemente a termine il controllo”. L’imputato ha pure precisato di essere stato lui a controllare l’accusatore privato, mentre D. si occupava di C. Quanto a E., essa non veniva perquisita in quanto non c’era un’agente di sesso femminile né la necessità di farlo. Dal controllo dei documenti svolto da D. emergeva che C. e E. erano conosciuti alle banche dati per delle liti. Quanto al test etanografico, i cui risultati erano stati documentati mediante delle fotografie poi inserite nella banca dati, l’imputato ha osservato di non ricordare con precisione chi lo avesse effettuato a chi e di essere stato verosimilmente lui ad aver fatto soffiare i ragazzi nella cannuccia. Anche al dibattimento, l’imputato ha negato ogni gesto di violenza, sia nei confronti di B. che di C., definendo le loro dichiarazioni menzognere e sostenendo che il fermo si sarebbe svolto “senza problemi particolari”. Quanto all’offerta di chiedere l’intervento medico, denegata dalle persone fermate, essa è stata ricondotta alle escoriazioni di B. legate all’intervento e all’iperventilazione di E. (cfr. act. SK 3.731.001-026).

- 34 - SK.2024.45

E. 7.6.3 Testimonianze Oltre agli amici dell'accusatore privato C. e E. ed al collega poliziotto D., nel corso della procedura preliminare sono stati sentiti come testimoni anche altri tre colleghi di A.

E. 7.6.3.1 Nel verbale del 16 agosto 2023 C. ha dichiarato che, appena arrivati nell'ufficio dal binario, A. spingeva un tavolo contro la parete, forse per sfogarsi o per dimostrare forza. Egli ha a sua volta affermato che lui e l'accusatore privato venivano messi contro la parete e perquisiti, ricevendo entrambi due calci per aprire le gambe. In quel momento, l'imputato gli avrebbe anche dato una piccola sberla sulla guancia, meno forte di quella data a B. sul marciapiede. A mente del teste, durante la perquisizione A. continuava a provocare l'accusatore privato, dicendogli “adesso continua a fare il figo” e lo colpiva in faccia più volte, quantificabili in circa cinque. Il testimone ha poi raccontato di essere stato portato in una stanza separata, dove veniva spogliato e perquisito, mentre B. e E. rimanevano nella prima stanza. Al suo ritorno, B. era ancora seduto e ammanettato, mentre l'imputato continuava a dargli sberle sul volto. In quel momento, E. iniziava a iperventilare. Il testimone ha quindi descritto un sentimento di impotenza nei confronti di A., il quale gli chiedeva in modo aggressivo se avesse qualcosa da dire. Secondo C., solo dopo aver rimesso gli effetti personali nello zaino dell'accusatore privato, l'imputato rimuoveva finalmente le manette a B. (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1).

E. 7.6.3.2 Sempre il 16 agosto 2023 E. ha asserito di essere rimasta con B., mentre C. veniva portato in un’altra stanza. Con loro era presente anche A.; la testimone non si è invece detta certa della presenza dell'agente D. Secondo E., durante la permanenza negli uffici, i poliziotti avevano controllato i loro i bagagli e chiesto loro i documenti d'identità. In tale frangente, gli agenti mantenevano un tono aggressivo, soprattutto l'imputato, che avrebbe urlato “cosa c'è nelle valigie? ”, “dove sono i documenti?”. La testimone ha anche descritto una perquisizione integrale su B., precisando che quest'ultimo avrebbe avuto le manette per la maggior parte del tempo. Nonostante non comprendesse l'italiano, E. ha sostenuto di aver notato che l'accusatore privato era molto nervoso, poiché non capiva il motivo dell’accaduto. La testimone ha poi riferito che, a questo punto – preoccupata per sé stessa, per l'accusatore privato e anche per C., di cui ignorava le condizioni dopo che era stato condotto in una stanza separata – veniva colta da un attacco di panico. E. ha inoltre dichiarato di non aver visto i poliziotti colpire direttamente B. all'interno dell'ufficio, ma di aver comunque notato che quest’ultimo presentava escoriazioni alle braccia e una contusione al naso. Testualmente, E. ha dichiarato “Dal punto di vista fisico posso dire che B.

- 35 - SK.2024.45 aveva delle escoriazioni alle braccia, il naso aveva una contusione, è stato picchiato in faccia” (cfr. act. MPC 12.1-2023.08.16-1).

E. 7.6.3.3 Sentito il 19 settembre 2023, D. ha dichiarato che, una volta arrivati in ufficio, lui e A. facevano sedere i tre ragazzi sulla panchina nella zona di controllo. Secondo la sua versione dei fatti, la situazione, all’arrivo negli uffici, era “tranquilla”. A. rimuoveva subito le manette all'accusatore privato, dopodiché venivano richiesti i documenti a E. ed a quest'ultimo. A mente di D., era stato A. ad eseguire la perquisizione, mentre egli si era allontanato per procedere al controllo dei documenti. A precisa domanda, il teste ha specificato di non aver visto alcuna sberla e che le persone fermate, pur non avendo precedenti per spaccio, erano noti per risse o liti. Ha pure sottolineato che dopo aver effettuato il rilevamento del tasso alcolemico, B. chiedeva scusa. Nel mentre, tuttavia, C. manifestava agitazione e E. iniziava a iperventilare. A precisa domanda circa l'eventuale spostamento di C. in un'altra stanza, D. ha risposto: “io non ho visto che lo portavano in un'altra stanza [...]. Quando siamo entrati negli uffici, li abbiamo fatti sedere, poi io mi sono assentato per fare il controllo nominativo e C. potrebbe essere stato portato in un'altra stanza, ma mi sembra strano”. Il testimone ha inoltre osservato che, dal momento in cui erano state tolte le manette all'accusatore privato, egli non aveva assistito a episodi di violenza fisica o verbale. Ha riferito, inoltre, che C. era stato informato della possibilità di rivolgersi agli agenti della Polizia cantonale per sporgere denuncia (cfr. act. MPC 12.3- 2023.09.19-1).

E. 7.6.3.4 L'agente della polizia dei trasporti F., sentito il 28 novembre 2023 in qualità di testimone, ha affermato di essere entrato nell'ufficio con il collega G. e la persona fermata in coda al treno appena dopo A. e D. Mentre compilavano i documenti per il trasferimento alla polizia cantonale, notava la ragazza che iperventilava e i colleghi che le chiedevano se avesse bisogno di un'ambulanza. F. ha affermato di non aver visto se B. o gli altri fossero ammanettati né A. tirare sberle; sebbene abbia sentito voci in spagnolo a tono alto, non era riuscito a carpirne il contenuto. Infine, ha asserito di ricordare le tre persone intente a parlare brevemente con la polizia cantonale all'uscita degli uffici (cfr. act. MPC 12.5-2023.11.28-1).

E. 7.6.3.5 G., anch’egli agente della polizia dei trasporti, sempre il 28 novembre 2023, ha dichiarato di aver visto le tre persone presenti al suo rientro in ufficio, senza però notare se qualcuno fosse ammanettato. Ha altresì negato di aver visto il collega A. colpire l'accusatore privato (cfr. act. MPC 12.6-2023.11.28-1).

E. 7.6.3.6 Il 12 dicembre 2023 è stato sottoposto ad interrogatorio anche l'agente H. Quest'ultimo ha affermato di aver visto l'imputato da solo con le tre persone fermate. Il testimone ha rilevato che i toni erano alti da entrambe le parti, con A.

- 36 - SK.2024.45 che parlava in modo deciso a uno dei due ragazzi. H. ha a sua volta affermato di non ricordare se fossero state proferite ingiurie e di non saper “dire se tra le persone fermate qualcuno avesse le manette, mi pare di no”. Nemmeno tale testimone ha visto l'imputato colpire l'accusatore privato (cfr. act. MPC 12.7- 2023.12.12-1).

E. 7.6.4 Altre risultanze istruttorie

E. 7.6.4.1 Nel rapporto da lui redatto il 1° giugno 2023, A. ha indicato che i tre ragazzi, inizialmente reticenti al controllo e poco collaborativi rispetto alle richieste avanzate, venivano fatti accomodare sulla panchina della sala d'attesa, operazione resa difficoltosa dalla resistenza di B. Solo in quel momento egli si accorgeva che “questa era già occupata” dalla persona precedentemente segnalata e presa in consegna dai colleghi (ossia dagli agenti F. e G.). L’imputato ha specificato che soltanto dopo tali eventi i fermati avevano fornito i documenti di identificazione, mentre B. chiedeva scusa per il comportamento tenuto. Allorché D. effettuava il controllo nominativo presso la centrale, l’imputato, approfittando del clima più disteso, procedeva alla perquisizione di sicurezza mediante palpazione e al controllo dei bagagli dei due ragazzi, non essendo possibile controllare E. vista l’assenza di personale di sesso femminile. Secondo quanto redatto da A., a questo punto, la stessa E., probabilmente complice l'elevato tasso alcolemico ed il lungo viaggio, iperventilava. “Per questo motivo e per poter procedere alla verifica sanitaria” di B., gli agenti proponevano ai tre l'intervento di un'ambulanza, proposta da loro rifiutata. Per quanto riguarda i precedenti delle persone fermate, il rapporto specifica che E. e C. erano “conosciuti alle banche dati ” per una lite avvenuta in passato mentre B. risultava “conosciuto per infrazione alla LCStr quale imputato, per guida in stato di ebrietà” (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.4-B.1.6).

E. 7.6.4.2 Anche D. ha allestito un rapporto il 31 maggio 2023. Secondo quanto vi figura, all’arrivo al posto di polizia, i tre fermati venivano fatti accomodare sulla panchina della sala d'attesa poiché il locale di sicurezza era già occupato dalla persona presa in consegna da un’altra pattuglia. L’agente ha indicato che dopo diverse sollecitazioni, B. e E. fornivano finalmente i documenti, consentendogli di effettuare il controllo nominativo, svoltosi in una stanza adiacente lontano dal rumore delle attività degli altri colleghi. Da quest’ultimo emergeva che “tutti e tre i rubricati risultavano conosciuti alle nostre banche dati ”. Nel frattempo, l’imputato, insieme a un’altra pattuglia presente sul posto, effettuava una perquisizione di sicurezza sui due ragazzi e sui loro effetti personali senza riscontrare nulla di illegale. Sempre secondo il rapporto di trasmissione, a quel punto gli animi si erano calmati e B. continuava a scusarsi per il proprio comportamento. C., invece, iniziava a minacciare gli agenti, dichiarando che era

- 37 - SK.2024.45 sua intenzione sporgere denuncia e richiedendo il numero identificativo di un collega, poi prontamente fornitogli congiuntamente alle informazioni sulla “prassi da seguire”. Con particolare riferimento a E., nel resoconto scritto è segnalato che quest’ultima, all’improvviso, cominciava a mostrare segni di agitazione e a iperventilare. Per calmarla, le veniva offerta dell’acqua e suggerito di camminare. Agli interessati sarebbe inoltre stato chiesto se desiderassero l’intervento di un’ambulanza, sia per lo stato di agitazione della donna sia per un’escoriazione riportata da B., offerta poi rifiutata (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.7-B.1.9).

E. 7.6.4.3 Il 3 luglio 2023 l'imputato ha allestito un secondo rapporto. Anche in questo documento è indicato che i tre fermati sono stati accompagnati presso gli uffici della stazione FFS di [...], dove, tramite la centrale, venivano identificati, poiché solo a quel punto avevano consegnato spontaneamente i passaporti. In questo contesto, non emergevano segnalazioni concernenti E., mentre B. ed C. risultavano conosciuti, questa volta unicamente per infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale. Per il resto il contenuto è sostanzialmente analogo al resoconto precedente (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.1-B.1.2).

E. 7.6.4.4 Nelle fotografie prodotte il 4 marzo 2024 dall'accusatore privato, tra le quali figurano anche quelle scattate presso l'Ospedale Regionale di Lugano, identificabili grazie all’etichetta di ammissione, si notano diverse tumefazioni ed escoriazioni nonché del gonfiore a livello del polso e del gonfiore con tumefazione all'interno della caviglia (cfr. act. MPC 15.1-2024.03.04-04-1.1-31).

E. 7.6.5 Accertamento della Corte

E. 7.6.5.1 Come emerge dagli atti, la situazione al posto di polizia era piuttosto tesa. Dalle dichiarazioni dell'accusatore privato, di E. e di C. risulta che il controllo delle generalità e le perquisizioni personali si sono svolti in modo concitato.

E. 7.6.5.2 B. ha dichiarato di essere stato ammanettato per buona parte della permanenza negli uffici della Polizia dei trasporti. Le sue dichiarazioni sono confermate da quelle di E. e di C., i quali hanno affermato che l'accusatore privato sarebbe stato ammanettato per la maggior parte del tempo, rispettivamente che le manette gli sarebbero state rimosse solo sul finale, nel momento in cui A. si era messo a riordinare la sua valigia. Le dichiarazioni di B., se sovrapposte con quelle di C., risultano sostanzialmente lineari; entrambi, ad esempio, non parlano mai di pugni ma solo di sberle, negandone il carattere violento. Non si assiste dunque ad alcun tentativo di ingigantire i fatti da parte dei due ragazzi, ciò che avvalora la loro versione. L'accusatore privato, ha anche dichiarato che l'imputato, durante il controllo presso il posto di polizia, gli avrebbe inflitto almeno tre sberle al volto. Tale versione è confermata dalle affermazioni di C., che ha riferito di più colpi in faccia, quantificabili in circa cinque. E., dal canto suo, ha sì fatto menzione

- 38 - SK.2024.45 dell'uso della forza e del fatto che su B. avrebbe notato una contusione al naso, ma non ha asserito di aver visto i poliziotti colpirlo direttamente all'interno dell'ufficio, affermando comunque che B. era stato picchiato in faccia (cfr. supra consid. 7.6.3.2). È quindi lecito ritenere che le lesioni siano l’esito di quanto occorso all’interno degli uffici. Secondo la ricostruzione di A., invece, tutto si è svolto tranquillamente e secondo prassi. L'imputato, sebbene abbia ammesso di aver alzato la voce e che ciò poteva essere percepito come aggressivo, non ritiene di aver ecceduto nei modi. Ha inoltre dichiarato che le manette sarebbero state rimosse non appena giunti al posto di polizia, poiché non sussisteva più alcun pericolo, negando di aver tirato qualsiasi tipo di sberla all'accusatore privato. Egli ha poi sottolineato, a più riprese, che i tre ragazzi, compreso C., sarebbero sempre rimasti seduti sulla stessa panchina nell’unica sala a disposizione ed in sua presenza.

E. 7.6.5.3 L'accusatore privato appariva, dunque, estremamente scosso e turbato dagli eventi accaduti, una circostanza che mal si concilia con la situazione “tranquilla” descritta dai due agenti. Come risulta dalle dichiarazioni concordanti di tutti i presenti, B. è scoppiato in lacrime. Questo elemento suggerisce un contesto di umiliazione nei suoi confronti e l'impiego di un certo grado di coercizione. In questo quadro si colloca anche l'atteggiamento recriminatorio mostrato da C. nel finale, quando quest'ultimo, percependosi verosimilmente vittima di un'ingiustizia ed avendo assistito a qualcosa di anomalo, ha preteso di ottenere il numero di matricola di A. minacciando azioni legali contro gli agenti allorché in precedenza, a detta di tutti, era pacifico e gestibile. Come visto, nei medesimi frangenti E. iperventilava e veniva colpita da un attacco di panico allorché non era toccata direttamente dalla perquisizione. Lei stessa ha precisato che la manifestazione d'ansia era da ricondursi alla preoccupazione per la sua sorte e per quella di B. e C., che si trovava in un'altra stanza. La reazione di E. conferma che qualcosa di particolarmente allarmante e sproporzionato ha avuto luogo all’interno degli uffici tra l'imputato e B., fermo restando che il suo tasso alcolemico e la stanchezza, quand’anche abbiano eventualmente potuto contribuire a favorire la crisi, non possono essere ritenute – alla luce delle circostanze sopra descritte ed al fatto ch’ella risultava perfettamente orientata nella fase precedente – la causa principale. E. ha affermato di non ricordare specificatamente delle sberle. Essa stessa ha però visto A. “utilizzare la forza” contro B. Non padroneggiando la lingua, di fronte ad una situazione concitata e nel corso della quale ha dovuto far fronte ad un attacco di panico, la testimone poteva tranquillamente non ricordare sberle, alle quali peraltro l'accusatore privato non ha attribuito carattere violento. Per il resto, non si vede come l'accusatore privato ed i suoi amici avrebbero potuto accordarsi per fornire dettagli così coerenti tra loro.

- 39 - SK.2024.45 Se tutto si fosse svolto senza inciampi e in modo regolare, come preteso da A., risulta difficile spiegare perché B. sia scoppiato in lacrime, E. abbia iperventilato e C. abbia chiesto il numero di matricola. Il fatto che ai tre sia stato chiesto se desiderassero un’ambulanza indica chiaramente che qualcosa di anomalo e grave è effettivamente accaduto. Del resto, se non fossero intercorse vicissitudini significative in occasione del fermo, nemmeno si comprenderebbe il motivo per il quale l’accusatore privato avrebbe dovuto recarsi in ospedale la sera stessa e querelare l’imputato. Di motivazioni economiche non se ne intravvedono, avendo l’accusatore privato richiesto, a titolo di pretesa civile, unicamente la rifusione delle spese legali e sanitarie e una pretesa di torto morale oggettivamente contenuta. Lo stesso vale per eventuali finalità di vendetta in capo ad C., il quale non ha tratto alcun vantaggio dal presente procedimento. La Corte non si è dunque convinta, contrariamente a quanto affermato da A., che tutto sia andato per il meglio. Se la sua versione fosse credibile, non si comprenderebbe come mai l'episodio abbia provocato le conseguenze di una certa gravità sopra descritte.

E. 7.6.5.4 Nelle dichiarazioni e nei rapporti forniti dall'imputato, sono emersi alcuni elementi che inficiano la credibilità della versione da lui resa. A. ha infatti affermato che al momento del controllo in ufficio nessuna delle tre persone fermate aveva ancora presentato un documento di legittimazione (cfr. supra consid. 7.6.2.1), quando in realtà, dalle riprese video risulta che C. aveva consegnato il documento già nel corso del fermo sul treno. Tale aspetto è indirettamente confermato anche dalle dichiarazioni e dal rapporto di D., secondo il quale al posto di polizia si riusciva ad avere “anche” i documenti di B. e di E. Inoltre, al dibattimento A. ha fornito una versione diversa, avendo egli sostenuto che “uno dei testi” aveva “consegnato subito il documento al mio collega”. Anche l’affermazione secondo la quale C. non poteva essere stato condotto in un altro locale in quanto non vi erano altre stanze disponibili non ha convinto questo Giudice. La planimetria ufficiale del posto di polizia trasmessa il 2 novembre 2023 dalla Polizia dei trasporti prevede infatti, tra gli spazi comuni, oltre al locale di controllo dove sono stati fatti accomodare i fermati e la stanza securizzata dove si trovava il presunto spacciatore, anche un terzo locale adibito ad ufficio di verbalizzazione. Non per altro, lo stesso D., chiamato ad esprimersi sulla questione, non ha fatto nessun riferimento all'assenza di locali disponibili. Non convincono le dichiarazioni dell’imputato circa la questione a sapere da quando egli fosse al corrente del fermo del “vero spacciatore”. In aula, A. ha dichiarato che, sebbene fosse in contatto radio con i colleghi, avrebbe appreso di tale circostanza solo durante il controllo effettuato presso gli uffici della Polizia dei Trasporti, pur non ricordando il momento esatto. Il collega D. ha però

- 40 - SK.2024.45 espressamente affermato di aver incrociato i colleghi e la persona fermata al momento dell’entrata al posto di polizia. Anche, F., ossia uno dei due agenti che ha effettuato il fermo del “vero spacciatore” ha precisato di essere entrato nell’ufficio appena dopo A. e D. e di aver riconosciuto i tre ragazzi in quell’occasione. Con ogni probabilità, dunque, al più tardi nel momento in cui giungeva con B. presso il posto di polizia, e in ogni caso prima delle perquisizioni, A. non poteva più sospettare di spaccio l’accusatore privato – e men che meno C., dal momento che la segnalazione era sin dall’inizio legata ad una singola persona –, ciò che rende incongruente il motivo stesso a monte della perquisizione, così come declinato al dibattimento, ossia la ricerca e la messa al sicuro di “mezzi di prova” legati allo smercio di stupefacenti. D’altro canto, una semplice perquisizione superficiale per palpazione non è indicata per la ricerca di sostanze vietate, ciò che rende ancor meno verosimile la versione resa. Parimenti, l’assenza di perquisizione a carico di E., che l’imputato ha giudicato non necessaria ed impossibile da svolgere in quanto mancava personale femminile, non è logica: se gli agenti fossero stati effettivamente alla ricerca di uno spacciatore, anche i suoi accompagnatori avrebbero dovuto essere perquisiti, se del caso dopo aver reperito un’agente di sesso femminile. Non per altro, l’imputato, posto di fronte a tali incongruenze, ha finito per ammettere che lui e il collega, al momento della perquisizione, fossero probabilmente già a conoscenza del fermo del presunto spacciatore. Ciò suggerisce che l'azione non fosse affatto orientata alla ricerca di prove e rimette ulteriormente in discussione la credibilità dell’imputato, e per essa, il fine stesso dei controlli svolti sui ragazzi. Ne consegue quindi che al momento del controllo avvenuto negli uffici della Polizia dei trasporti, A. doveva sapere che il vero spacciatore era stato fermato. Quanto avvenuto negli uffici non trova dunque giustificazione: non v’era motivo di mantenere le manette, di perquisire, ed ovviamente, di dare sberle a B. La Corte ha inoltre constato un'incongruenza tra il rapporto redatto dall’imputato il 1° giugno 2023 e quello successivo del 3 luglio 2023 riguardo alle segnalazioni relative alle persone fermate. In particolare, A. ha inizialmente indicato che E. risultava “conosciuta alle banche dati” per una lite pregressa, salvo poi affermare, nel rapporto successivo, che sulla stessa “nulla si evinceva”. Al dibattimento, l’imputato, cui è stato contestato quanto precede, ha ammesso di essersi sbagliato (cfr. act. SK 3.731.020).

E. 7.6.5.5 Con particolare riferimento alle dichiarazioni degli altri agenti presenti, va anche osservato come la deposizione di D., sebbene confermi in grandi linee la versione di A., non risulti particolarmente circostanziata. Il testimone ha infatti corroborato la narrazione secondo la quale le manette sarebbero state rimosse subito, ma ha dapprima fatto uso del plurale (“abbiamo tolto”) per poi riferirsi al solo imputato

- 41 - SK.2024.45 (“tolte da A.”). Per il resto, D. ha senz’altro dichiarato di non aver visto alcuna percossa e di non aver assistito a episodi di violenza fisica o verbale, ma lo ha fatto precisando di essere stato presente solo per una parte del tempo. Riguardo all’eventuale spostamento di C. in un'altra stanza, egli, sebbene lo abbia giudicato poco probabile, dopo essere stato posto di fronte alle altre risultanze dell’istruttoria, non si è sentito di escluderlo. Per quanto concerne poi gli agenti F. e H., le loro dichiarazioni appaiono poco rilevanti. Ciò è dovuto al fatto che i due sono stati presenti solo per un breve lasso di tempo e non hanno potuto prestare particolare attenzione alla situazione, essendo impegnati con il cosiddetto “vero” spacciatore. Non va tuttavia tralasciato che essi stessi hanno riferito di toni alti tra i presenti, testimoniando così della concitazione del momento.

E. 7.6.5.6 La documentazione medica e fotografica agli atti fa stato di un trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso. Referenzia inoltre una deviazione del setto nasale. La diagnosi e le fotografie, in cui si notano dei gonfiori e un leggero edema all'interno della caviglia, un rigonfiamento al polso ed alcuni segni al viso, sono senz'altro compatibili con la versione resa dai fermati.

La tesi difensiva secondo cui le lesioni non sarebbero supportate da riscontri oggettivi e dalla documentazione medica non può essere seguita. Nemmeno si può partire dell’assunto che vi siano dubbi legittimi quanto ad una diversa origine delle stesse, segnatamente legata all’attività di arti marziali praticata da B. (cfr. supra consid. 6.3). In primo luogo, la giurisprudenza citata dalla difesa non può essere compresa nel senso che i certificati medici, per essere concludenti, debbano contenere un’attestazione esplicita di compatibilità delle lesioni con le modalità dell’intervento. Tale valutazione spetta infatti al giudice, nel quadro del libero apprezzamento delle prove, il quale non può esigere, da una semplice lettera di dimissioni, un contenuto equiparabile a quello di una perizia medico forense. Dipoi, nell’esempio addotto, il Tribunale federale ha negato il carattere concludente del certificato medico in quanto esso non rilevava segni di contusioni, ben presenti invece nel caso in esame. A ciò si aggiunge un altro riscontro oggettivo, ossia la perdita del piercing al sopracciglio, che l’accusatore privato ha ricondotto alla coercizione subita. L’accusatore privato ha altresì riferito che le cuffiette per la musica, come per il piercing, gli erano volate al suolo (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1.13). Sebbene la Corte abbia preso atto del fatto che B. si sia approcciato a delle arti marziali, nulla indica che le lesioni riportate possano essere riconducibili a tale attività. Dagli atti emerge che i tre ragazzi stavano rientrando da una vacanza e nessuno di loro ha segnalato condizioni particolari. Inoltre, nelle riprese video relative al periodo precedente al fermo non si rilevano segni distintivi né indicatori di problematiche preesistenti. Risulta poco

- 42 - SK.2024.45 plausibile, per non dire del tutto improbabile, immaginare che, dopo essere stato rilasciato – ossia a poche ore dal crollo psicologico appena menzionato – e prima di recarsi in ospedale, il denunciante abbia deciso di praticare thai boxe. Non per altro, per stessa ammissione di A., la sua offerta di chiamare un’ambulanza era legata anche alle escoriazioni legate all’intervento presentate da B. Inoltre, al dibattimento l’imputato ha ammesso che a seguito della sua “manipolazione”, il denunciante si era ferito al volto e al gomito. Ne è ovvia deduzione che i traumi referenziati nella lettera di dimissione non possono che essere la conseguenza, oltre che di quanto avvenuto sul perron, anche delle successive sberle e dell’ammanettamento ad opera dell’imputato. Diversamente, si dovrebbe presumere che il denunciante si sia autolesionato prima di recarsi in ospedale, ipotesi che però non è stata sostenuta dalle parti e di cui non vi è riscontro alcuno agli atti.

E. 7.6.5.7 In definitiva, la versione della vittima, confortata dalle deposizioni di C. e E., è apparsa nel complesso più credibile e compatibile con le risultanze emerse dagli atti rispetto a quella dell'imputato. La Corte ha dunque ritenuto che i fatti negli uffici della Polizia dei trasporti si siano svolti sostanzialmente come descritti dall'accusatore privato, e meglio, che quest'ultimo, nel corso del controllo sia rimasto ammanettato per un discreto lasso di tempo ed abbia subito un certo grado di coercizione e di pressione psicologica, nella forma di almeno tre percosse non violente al volto allorché portava le manette. 8. Abuso di autorità 8.1 Diritto 8.1.1 L'art. 312 CP prevede che i membri di un'autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'abuso di autorità è costituito dall'impiego estraneo allo scopo dei poteri pubblici (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1). La norma protegge da una parte l'interesse dello Stato a disporre di funzionari leali, che utilizzano i poteri loro conferiti avendo coscienza dei loro doveri, e dall'altra parte l'interesse dei cittadini a non essere esposti a un impiego della forza pubblica incontrollato e arbitrario (DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_138/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 7.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale penale federale BB.2019.18 del 14 febbraio 2019 consid. 1.3.3). 8.1.2 Sul piano oggettivo, l'infrazione presuppone che l'autore sia un membro di un'autorità o un funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP e che agisca nello svolgimento del suo compito ufficiale (DTF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41

- 43 - SK.2024.45 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1). Questo esercizio può manifestarsi sia tramite una decisione sia mediante atti materiali (ATF 114 IV 42 consid. 2; 113 IV 30 consid. 1; 108 IV 49 consid. 1), nel cui contesto la coercizione rappresenta una violazione dei diritti alla libertà personale che solitamente consiste nell’uso della forza fisica, ma può anche derivare da pressioni di natura psicologica (DTF 127 IV 209, consid. 1c). La giurisprudenza riconosce che un autore abusa della propria autorità quando utilizza illecitamente i poteri derivanti dal suo incarico, ovvero quando decide o esercita coercizione in virtù della sua posizione ufficiale in un contesto in cui non gli era consentito farlo (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 43; 113 IV 30 consid. 1). Non solo la coercizione eccessiva per perseguire un obiettivo ufficiale è, oggettivamente, un uso improprio del potere statale, ma lo è anche la coercizione priva di scopo, esercitata attraverso l’abuso della propria posizione (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 E. 1a/aa; sentenze del Tribunale federale 6B_1222/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1.1; 6B_433/2020 del 24 agosto 2020 consid. 1.2.1). Si ha abuso d'ufficio, ad esempio, quando l'uso del potere è formalmente legittimo, ma la coercizione impiegata supera il limite consentito (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenze 6B_521/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.1.2; 6B_1212/2018 del 5 luglio 2019 consid. 2.3; 6B_391/2013 del 27 giugno 2013 consid. 1.3). 8.1.3 I doveri d'ufficio possono derivare da disposizioni di leggi materiali (ad esempio, codice di procedura penale, regolamenti carcerari) o dalla costituzione (tutela dei diritti fondamentali), sia in modo esplicito che implicito. Solitamente un abuso d'ufficio si concretizza quando un funzionario interviene nelle libertà fondamentali senza che siano soddisfatte le condizioni legali necessarie (HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 8 ad art. 312 CP). Questo include l’adozione illecita di misure coercitive e le minacce illecite di coercizione (sentenze del Tribunale federale 6B_391/2013 del 27 giugno 2013 consid. 1.4, 6B_1169/2014 del 6 ottobre 2015 consid. 2.5). Tuttavia, non ogni decisione in cui successivamente si rilevi l'assenza delle condizioni legali costituisce un abuso d'ufficio, poiché esiste un margine di discrezionalità; l'infrazione è realizzata solo in presenza di un vero e proprio abuso di tale discrezionalità (FREY/OMLIN, Amtsmissbrauch die Ohnmacht der Mächtigen, AJP 2005, 87). 8.1.4 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, almeno nella forma del dolo eventuale, come pure un fine speciale, consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel recare danno ad altri (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenza del Tribunale federale 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2; 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2). L'intenzione non è realizzata se l'autore pensava di agire in conformità con il diritto, e quindi non era consapevole di abusare della propria autorità. La questione da risolvere è se l'autore ha accettato la possibilità di abusare dei poteri

- 44 - SK.2024.45 inerenti al proprio incarico. Questo non va considerato nel quadro di un errore sull'illiceità (art. 21 CP), ma piuttosto valutando se l'autore avesse motivi sufficienti per ritenersi legittimato ad agire (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.16 del 24 settembre 2014 consid. 2.2.1.4). 8.1.5 Il fine di recare danno può riguardare sia gli interessi pecuniari sia i diritti altrui (sentenza del Tribunale federale 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 1.3.2). Esso è soddisfatto quando l'autore causa un danno non insignificante (sentenza del Tribunale federale 6B_987/2015 del 7 marzo 2016 consid. 2.6). Un tale danno può consistere, ad esempio, in un'offesa o umiliazione non necessaria (sentenza del Tribunale federale 6B_521/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.4) o in una destabilizzazione psicologica (sentenza del Tribunale federale 6B_987/2015 del 7 marzo 2016 consid. 2.6). A maggior ragione, questo vale per una lesione fisica (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.2). Il motivo che spinge l'autore ad agire non è rilevante ai fini dell'intenzione di arrecare danno, ma viene considerato solo nella valutazione della colpevolezza (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenze del Tribunale federale 6B_518/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 1.1; 6B_1222/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1.1; 6B_1085/2017 del 28 maggio 2018 consid. 3.4). Il dolo eventuale è sufficiente per soddisfare tale requisito del proposito specifico (sentenza del Tribunale federale 6B_987/2015 del 7 marzo 2016 consid. 2.6; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.16 del 24 settembre 2014 consid. 2.2.1.4). Indipendentemente dal fatto che persegua un obiettivo legittimo, il funzionario che applica una coercizione eccessiva in modo consapevole e intenzionale accetta quantomeno di causare un danno che non è più giustificato dai doveri d'ufficio (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3). 8.2 Sussunzione della Corte 8.2.1 Nel caso in esame, dal punto di vista dell’art. 312 CP, il MPC rimprovera ad A. di aver abusato del suo potere, in qualità di agente della Polizia dei trasporti con il grado di appuntato, colpendo con la mano aperta la faccia dell'accusatore privato B. e facendolo cadere per terra, per poi condurlo, ammanettato con le braccia davanti, all'interno degli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...] e colpirlo nuovamente, durante il controllo con almeno tre sberle al volto, mentre quest'ultimo si trovava ammanettato. 8.2.2 Qualità di funzionario L'imputato ha compiuto gli atti che gli vengono contestati in qualità di agente della polizia dei trasporti con il grado di appuntato. Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni (HEIMGARTNER, op. cit., n. 5 ad art. 312

- 45 - SK.2024.45 CP). ll concetto comprende sia i funzionari istituzionali che quelli funzionali. I primi sono i funzionari in senso di diritto pubblico e i dipendenti del servizio pubblico. Per i secondi, ciò che conta è la funzione che svolgono. Se queste consistono nell'adempimento di compiti pubblici, le attività sono ufficiali e le persone che le svolgono sono funzionari ai sensi del diritto penale (DTF 141 IV 329 consid. 1.3; 135 IV 198 E. 3.3). Poiché la gestione delle Ferrovie federali svizzere è separata dall’amministrazione, i dipendenti di tale regia non soddisfano il concetto di funzionario istituzionale. In base alla Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2) la polizia dei trasporti svolge però direttamente un compito di diritto pubblico, di modo che, gli agenti rientrano nel concetto di funzionario, sebbene per il loro perseguimento non sia necessaria un’autorizzazione a procedere (TPF 2014 150 consid. 2.2; supra consid. 2.1). La Corte ha pertanto ritenuto data senza ombra di dubbio la qualità di funzionario di A. 8.2.3 Esercizio del potere pubblico A. ha fatto scendere B. dal convoglio per sottoporlo a una perquisizione corporale e a un controllo di polizia. Si tratta di attività che rientrano nel quadro dei poteri della polizia dei trasporti descritti all'art. 4 LFSI, sulla base del quale gli agenti possono, segnatamente, interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione, fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni e arrestare provvisoriamente le persone fermate. Con particolare riferimento alle sberle, il Tribunale federale ha in un primo momento giudicato che una percossa data da un poliziotto ad una persona arrestata potesse iscriversi nel quadro di una reazione spontanea a delle ingiurie, non rientrando dunque nell'esercizio di prerogative legate al potere pubblico (ATF 108 IV 48 consid. 2b). Nel frattempo, la giurisprudenza è stata opportunamente precisata (DTF 127 IV 209 consid. 1) e, ad oggi, riconosce che gli atti di violenza o coercizione fisica, come schiaffi o pugni, sferrati da un agente nei confronti di una persona fermata e sotto custodia, facciano parte dell’esercizio del potere pubblico, indipendentemente dalla motivazione dell'atto, poiché il funzionario sfrutta la sua posizione ufficiale per compierli (DTF 127 IV 209; sentenze del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.2; 6B_649/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2). Le azioni coercitive dei poliziotti in servizio possono conseguentemente essere considerate atti privati non punibili secondo l'art. 312 CP solo se non c’è alcun legame con i compiti ufficiali (HEIMGARTNER, op. cit., n. 15 ad art. 312 CP; POSTIZZI, in: Commentaire Romand, 2017, n. 17 ad art. 312 CP).

- 46 - SK.2024.45 Nel caso in esame, è indubbio che gli schiaffi ricevuti dall'accusatore privato, sferrati nel corso del fermo e della successiva perquisizione – ossia di attività che si iscrivono nelle attribuzioni ufficiali della Polizia dei trasporti – avessero un legame con l’esercizio dell'autorità. Questo Giudice ha dunque ritenuto che le azioni per le quali A. è stato perseguito rientrino nell'ambito di attribuzioni legate al potere pubblico (hoheitliche Gewalt) nella forma di atti materiali di coercizione. 8.2.4 Abuso Essendo le condizioni di cui sopra ossequiate, la Corte si è chiesta se la condotta dell'imputato costituisse o meno un abuso ai sensi dell'art. 312 CP. 8.2.4.1 Oltre che dalla legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI), che ne disciplina l'ambito di competenza ed i compiti, l'attività della Polizia dei trasporti è retta dal CPP e dalla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (LCoe; RS 364). Se, secondo la LFSI, è previsto l'uso della coercizione, essa deve essere esercitata in conformità alle disposizioni della legge federale sulla coercizione di polizia. Una misura che è regolata dalla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione ma che non è prevista dal LFSI non può invece essere adottata dalla Polizia dei trasporti (AMSLER, Ein Überblick zu den polizeilichen Massnahmen der Transportpolizei nach BGST, ZAG, VStrR und StPO, in: ius.full 2022, pag. 113). 8.2.4.2 Giusta l'art. 215 CPP per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di accertarne l’identità, interrogarla brevemente, chiarire se ha commesso un reato, chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. Sulla base dell'art. 4 dalla legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico il fermo può essere eseguito già nei confronti di chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni; alla polizia dei trasporti è inoltre data facoltà di interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione. Secondo l'art. 5 della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione, per coercizione di polizia s’intende segnatamente l’uso nei confronti di persone della forza fisica e di mezzi ausiliari quali le manette (art. 14 cpv. 2 lett. a LCoe). L'art. 9 di tale legge precisa poi che ci si può avvalere della coercizione di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per far fronte a un pericolo; proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione; eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà; impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà; identificare persone; sequestrare oggetti, se una legge lo prevede. La

- 47 - SK.2024.45 coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone interessate; interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito sono da evitare. Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati. L'art. 10 LCoe precisa poi che se le circostanze e lo scopo dell’intervento lo permettono, il ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia dev’essere preceduto da un avvertimento. 8.2.4.3 Per costante giurisprudenza, il funzionario di polizia che, non avendone diritto, percuote una persona sotto la sua custodia, abusa della sua autorità (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3; 104 IV 22 consid. 2b; 99 IV 13 consid. 1). Ad esempio, il Tribunale federale ha riconosciuto l'abuso di autorità da parte di un poliziotto che aveva schiaffeggiato una persona fermata, nonostante il gesto fosse stato impulsivo e la persona, completamente ubriaca, gli avesse sputato addosso tentando di colpirlo (sentenza del Tribunale federale 6B_649/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 2.5). In un'altra decisione, la nostra Alta Corte ha qualificato come abuso di autorità un pugno sferrato da un poliziotto, diretto esclusivamente a ferire una persona già immobilizzata (sentenza del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012, consid. 1.3.2). 8.2.4.4 L'intervento dell'imputato, si inserisce nel contesto di una segnalazione circa la presenza di uno spacciatore. Quanto svoltosi all’esterno del vagone, sulla banchina della stazione, costituisce tuttavia un abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP. Infatti, l’imputato ha colpito al volto l'accusatore privato con una sberla a mano aperta facendolo cadere a terra e perdere il piercing al sopracciglio. Come visto, ciò ha causato, tra le altre cose, anche un vuoto di memoria a B. In questo contesto, l’espressione offensiva proferita dal denunciante, di cui non va sminuita la gravità, non può essere considerata una causa esimente per l’abuso. Questo Giudice si è anche chiesto perché A. abbia condotto B. al posto di polizia in manette, nonostante l’assenza di atti violenti o tentativi di fuga da parte sua. In queste circostanze, il controllo dei documenti avrebbe potuto svolgersi senza difficoltà sul posto oppure, in alternativa, l’accusatore privato avrebbe potuto essere invitato a seguire gli agenti senza ricorrere alla coercizione. 8.2.4.5 Quanto intercorso presso gli uffici della polizia dei trasporti appare altrettanto grave e costituisce un abuso di autorità. Dalle dichiarazioni agli atti risulta che l’imputato abbia colpito B. con delle sberle (cfr. supra consid. 7.6.5.1 seg.). A. ha sottoposto B. ad una perquisizione corporale del tutto insufficiente se avesse ritenuto di essere di fronte ad uno spacciatore; pertanto, doveva sapere che il vero sospettato era già stato fermato. Ciò nonostante, e sebbene B., a detta di tutti, si era tranquillizzato e non costituiva un pericolo, è stato mantenuto senza validi motivi con le manette ai polsi per una certa durata di tempo durante gli

- 48 - SK.2024.45 accertamenti. Il tutto in un forte clima di tensione ingiustificato dalle circostanze e che ha senz’altro contribuito a mettere in soggezione la vittima. È in questo contesto, come detto sopra, che A. ha colpito al volto B. per almeno tre volte, ciò che costituisce un ulteriore e manifesto abuso di autorità a norma dell'art. 312 CP. Il contesto generale appariva grave, e, oltretutto, ha causato al denunciante una reazione emotiva attestata da tutti i presenti. Questo Giudice ha dunque ritenuto dati tutti gli elementi costitutivi oggettivi del reato. 8.2.5 Aspetto soggettivo A. aveva coscienza del suo status di agente della polizia dei trasporti e sapeva di abusare dei poteri che derivavano dal suo incarico con i colpi da lui inferti. Tutti gli elementi evocati sin qui indicano che mediante il suo comportamento, l'imputato non poteva avere altro fine che quello di nuocere a B. Egli, sapeva o doveva sapere che così facendo avrebbe potuto mettere in pericolo l'accusatore privato, lesionarlo fisicamente, come avvenuto e, allo stesso tempo, causargli uno stress psicologico non sopportabile. Il danno che ne è conseguito non è insignificante: oltre al trauma cranico, alle escoriazioni ed a ciò che risulta dal certificato, anche l’aspetto psicologico va considerato. Questo Giudice ha dunque ritenuto dati sia l'intenzionalità che la condizione del fine di recare danno. 8.2.6 Essendo tutti gli elementi costitutivi riuniti, la Corte ha ritenuto A. autore colpevole di abuso di autorità. 9. Lesioni semplici 9.1 Diritto 9.1.1 L'art. 123 CP tratta delle lesioni semplici e stabilisce alla cifra 1 cpv. 1 che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189 consid. 1.1). È allora punibile chi cagiona un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di un terzo (ROTH/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 3 seg. ad art. 123 CP). La giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi, tra cui si ricordano le iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le lesioni interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni o gli ematomi mediante

- 49 - SK.2024.45 colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza. Secondo il Tribunale federale per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite non siano soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona ma siano di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189 consid. 1.4; sentenza del Tribunale federale 6B_1285/2017 del 14 maggio 2018 consid. 2.1). Tuttavia, quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia, per esempio, perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso, la qualifica di lesioni semplici è data (DTF 107 IV 40 consid. 5c). In caso di contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un ampio potere d’apprezzamento del giudice (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., n. 4 seg. ad art. 123 CP). 9.1.2 L'autore deve inoltre agire volontariamente, essendo sufficiente il dolo eventuale (sentenza del Tribunale federale 6B_166/2017 del 16 novembre 2017 consid. 2.2). L’intenzione o il dolo eventuale può dedursi dal modo di agire. Chi colpisce l’avversario con un pugno in pieno volto con brutale violenza vede così chiaramente la possibilità di cagionare almeno lesioni lievi e le accetta (ROTH/BERKEMEIER, op. cit, n. 35 ad art. 123 CP) 9.2 Sussunzione della Corte 9.2.1 Le azioni dell’imputato hanno causato a B. un trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso, in assenza di segni per fratture ossa craniali. Il referto medico allestito dal Dr. med. I. e discusso con la capoclinica Dr. med. J., fa inoltre stato di una deviazione al setto nasale e, a livello di anamnesi, di un’amnesia pericircostanziale e di dolori a livello di orecchio e mascella sul lato sinistro. Le tumefazioni e le escoriazioni sono ben visibili nelle fotografie prodotte dall’imputato, in particolare in quelle scattate dal personale dell'Ospedale Regionale di Lugano. Il fatto che gli stessi agenti abbiano proposto di chiamare un’ambulanza lascia supporre una certa preoccupazione generale per il suo stato di salute. La reazione stessa del denunciante, che ha riferito di un crollo psicologico riconducibile, segnatamente, ai dolori provati a causa delle azioni dell’imputato, è senz’altro significativa. Non per altro, nella sua deposizione, intervenuta a distanza di tre giorni dai fatti, B. ha riferito di avere subito uno shock e di voler chiedere una presa a carico psicologica in quanto si sentiva molto spaventato ad andare in giro a causa di quanto successo con la polizia. Alla luce di quanto precede, le lesioni riportate dall’accusatore privato non hanno avuto quale conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della

- 50 - SK.2024.45 sensazione di benessere. Esse hanno provocato dei dolori e delle sofferenze fisiche e psicologiche non trascurabili, segnatamente un vuoto/buco di memoria, un trauma cranico, la deviazione del setto nasale ed una reazione emotiva, come dimostrato anche dai postumi riferiti nonché dai referti medici (act. MPC 5- 2023.06.12-1.22-30). Non vi sono inoltre dubbi quanto alla sussistenza di un nesso causale tra le azioni di A. ed i traumi. Prova ne sono, ad esempio, le fotografie da cui si evincono degli ematomi a livello delle caviglie, compatibili con l’allargamento forzato delle gambe in sede di perquisizione personale, e dei polsi, dove erano in sede le manette, oltre che le restanti escoriazioni coerenti con la versione resa. Le dichiarazioni di E., che ha riferito di una contusione al naso (cfr. supra consid. 7.6.3.2), nonché la perdita del piercing, sono tutti elementi che dimostrano la compatibilità di quanto accaduto ed il contenuto del certificato medico. Questo Giudice ha quindi ritenuto che i traumi riportati dal ricorrente, costituiscono oggettivamente lesioni corporali semplici, compatibili e legate da un nesso di causalità naturale e adeguato con le azioni dell’imputato. 9.2.2 Sotto il profilo soggettivo, A., colpendo il denunciante al volto una prima volta sulla banchina ferroviaria, facendolo così cadere a terra e tirandogli almeno altre tre sberle nel corso del successivo controllo, il tutto nelle circostanze sopra descritte, aveva piena coscienza e volontà di causare delle lesioni all’accusatore privato. 9.2.3 Su questi presupposti, la Corte ha ritenuto A. autore colpevole anche di lesioni semplici.

E. 10 Pena

E. 10.1 Diritto

E. 10.1.1 Secondo l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.

E. 10.1.2 In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a

- 51 - SK.2024.45 pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza, sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007, designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 10.1.3 Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

E. 10.1.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

E. 10.1.5 Così come disposto dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

E. 10.1.6 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (cfr. art. 49 cpv. 1 CP). La

- 52 - SK.2024.45 pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b).

E. 10.1.7 La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenze del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1). In caso di concorso di reati, le componenti legate all’autore (art. 47 cpv. 1 CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016 consid 1.4.2; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 del 25 luglio 2013 consid. 2.3.2).

- 53 - SK.2024.45

E. 10.1.8 Giusta l’art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3).

E. 10.1.9 La scelta del genere di sanzione da infliggere al condannato dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un punto di vista preventivo. Il Tribunale federale ha, più volte, avuto modo di spiegare che nell’ambito della piccola criminalità la sanzione principale è la pena pecuniaria (art. 34 CP), mentre per la criminalità media lo sono la pena pecuniaria e la pena detentiva: nella concezione della nuova parte del CP, la pena pecuniaria è, pertanto, divenuta la sanzione principale. Di regola, quando più generi di pena risultano essere adeguati alla colpa dell’autore, il principio della proporzionalità impone di scegliere quello che meno limita la libertà personale dell’autore e che lo tocca meno duramente: in questo senso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria è una sanzione più clemente rispetto alla pena detentiva (DTF 134 IV 97, consid. 4.2; sentenza del tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 cosnid. 5.5.5). Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. L'aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.00 e al massimo a CHF 3'000.00. Il giudice fissa l’importo dell’aliquota secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 CP). Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP). Ai sensi dell’art. 44 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo

- 54 - SK.2024.45 di prova da due a cinque anni (cpv. 1). Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta (cpv. 2). Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa può infliggere una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

E. 10.2 Sussunzione della Corte

E. 10.2.1 A. è stato riconosciuto autore colpevole di abuso di autorità, reato che prevede quale comminatoria una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (art. 312 CP) e di lesioni semplici, sanzionate con un massimo di tre anni di detenzione o una pena pecuniaria (art. 123 CP). In concreto, l’abuso di autorità si rivela essere il reato più grave e va considerato quale infrazione di base per la commisurazione della pena ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP. La cornice edittale di questo reato costituisce quindi il limite entro il quale il giudice è chiamato a fissare la pena di base. La Corte ritiene che per i reati per i quali A. viene riconosciuto autore colpevole, la pronuncia di una pena pecuniaria sia adeguata alla colpa dell’imputato, non essendo necessario, nel caso concreto, pronunciare una pena detentiva, per tenere adeguatamente conto della sua colpevolezza. Ciò anche in virtù del principio di proporzionalità, nonché della priorità della pena pecuniaria rispetto alla pena detentiva (cfr. supra consid. 10.1.9).

E. 10.2.2.1 Sotto il profilo oggettivo, la gravità del comportamento tenuto da A. nell’ambito del reato di abuso di autorità è ancora leggera (gerade nocht leicht). Il suo intervento è senz’altro stato sproporzionato ed ingiustificato dalle circostanze, ma non brutale né particolarmente violento. Esso non ha avuto conseguenze gravi e non ha mai messo seriamente in pericolo l’integrità fisica di B. Questo non significa però che l’agire di A. debba essere banalizzato. L’imputato ha infatti colpito un privato cittadino con un colpo al volto su una banchina ferroviaria, nonostante quest’ultimo non risultasse pericoloso. Dopo averlo condotto al posto di Polizia, rendendolo inerme dall’apposizione delle manette, ha infierito su di lui con delle sberle, che seppur non violente, configuravano un certo grado di pressione psicologica. Così facendo, egli ha leso, oltre che la personalità dell’accusatore privato, anche l’interesse dello Stato a disporre di funzionari che fanno uso del loro potere in modo coscienzioso ed equilibrato e l’interesse dei cittadini a non essere esposti ad un impiego arbitrario della coercizione. Aggrava leggermente la sua colpa anche il ruolo di istruttore di difesa personale che l'imputato ricopre presso la Scuola di Polizia, posizione che avrebbe dovuto renderlo un modello di comportamento.

- 55 - SK.2024.45

E. 10.2.2.2 Anche sotto il profilo soggettivo, la colpa di A., che ha agito per dolo diretto, è ancora leggera. Il movente non poteva essere altro che quello di nuocere a B. Senz’altro va considerata, quale circostanza esterna, che l’attitudine tenuta dall’accusatore privato non fosse delle migliori. Egli, rispondendo in modo calunnioso e senza alcun rispetto per la divisa, ha provocato l’imputato in modo inaccettabile. Ciò non giustifica il gesto di A., che si inserisce comunque nel quadro di una reazione impulsiva ad una “provocazione”: tuttavia, l’imputato avrebbe dovuto controllarsi, come prescritto dai suoi doveri di servizio. Senz’altro, A. avrebbe così potuto evitare la lesione, decidendosi per un intervento conforme alle linee guida, se ciò si fosse reso necessario. L’imputato si è d’altro canto trovato di fronte ad una situazione di quelle che si possono presentare normalmente alle forze dell’ordine, ed in particolare agli agenti della polizia ferroviaria, che sono, per l’appunto, formati in tal senso. Non va poi dimenticato che l’abuso di autorità è proseguito anche presso gli uffici della Polizia dei trasporti, ossia in un contesto di pieno controllo da parte dell’imputato. Per il resto, l’atto in sé non ha comportato un livello di intensità tale da intravvedervi una particolare energia criminale.

E. 10.2.3 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa complessiva di A. come ancora leggera, e ha ritenuto dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere.

E. 10.2.4 Vista la presenza dell’ulteriore infrazione di lesioni semplici occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

E. 10.2.5 La gravità del comportamento tenuto da A. relativamente al reato di abuso di lesioni semplici è complessivamente lieve. Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha tenuto conto del fatto che il colpo sferrato sulla banchina della stazione sia stato il risultato di uno scatto d’ira e che le lesioni causate, pur non costituendo semplici vie di fatto, non hanno avuto conseguenze gravi. Inoltre, il comportamento tenuto presso il posto di polizia, sebbene abbia causato alcune lesioni aggiuntive, ed in particolare i segni dovuti alle manette ed ai calci dati per effettuare la perquisizione, non è stata l’espressione di una condotta violenta. Dal punto di vista soggettivo, il comportamento è biasimabile e l’imputato poteva senz’altro evitare la lesione. Tuttavia, le conseguenze vanno innanzitutto ricondotte ad una reazione impulsiva e non pianificata, il cui scopo era quello di “mettere a tacere” l’accusatore privato, dimostratosi irrispettoso. Come peraltro già ritenuto per il reato di abuso di autorità, l’agire di A. non ha comportato un livello di intensità tale da intravvedervi una particolare energia criminale.

- 56 - SK.2024.45

E. 10.2.6 Su questi presupposti, del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base di 10 aliquote giornaliere, ciò che porta ad una pena pecuniaria complessiva di 70 aliquote giornaliere.

E. 10.2.7 Detta sanzione, corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona. In questo ambito, nulla di particolarmente rilevante emerge dagli atti. L’incensuratezza è, infatti, un elemento neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2) e tale è anche il comportamento processuale dell’imputato, ritenuto in particolare, come egli abbia continuato (dato che si professa innocente) a pretendere di non aver nulla da rimproverarsi. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, risulta pendente un’altra inchiesta a carico di A., sempre per titolo di abuso di autorità. Per tale procedimento vale però la presunzione d’innocenza. Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (ausser- gewöhnlichen Umständen), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ha ad ogni modo un peso nullo, ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria sospesa.

E. 10.2.8 Per quel che attiene all’importo dell’aliquota, la Corte ha tenuto conto del fatto che secondo la decisione di tassazione relativa all’anno fiscale 2021 il reddito netto dell’imputato ammontava a CHF 77'168.–. Secondo quanto dichiarato per l’anno fiscale 2023, si attestava invece in CHF 88'380.–. Nel formulario sulla situazione personale redatto il 27 dicembre 2024 egli ha indicato un salario netto di CHF 6'500.– mensili dipendente da indennità e di essere esente da contributi di mantenimento. Alla luce di quanto esposto, l’aliquota giornaliera viene fissata a CHF 150.–. La pena pecuniaria di 70 aliquote corrisponde pertanto complessivamente a CHF 10’500.–.

E. 10.2.9 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole. Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. La Corte non ha ritenuto necessario condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa, essendo la pena pecuniaria inflitta sufficientemente adeguata ai reati da egli commessi. Come previsto dall’art. 44

- 57 - SK.2024.45 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento quanto all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena.

E. 11 Pretese civili

E. 11.1 In data 15 febbraio 2024, dinanzi al MPC, il patrocinatore dell’accusatore privato ha fatto valere le seguenti pretese civili nei confronti di A. (act. MPC 15-1- 2024.02.15-1.1):

- CHF 943.10 a titolo di risarcimento per le spese di pronto soccorso, pretesa confermata su richiesta della Corte con scritto del 12 novembre 2024 (cfr. act. SK.3.551.003).

- CHF 1'000.– quale riparazione del torto morale, pretesa confermata su richiesta della Corte con scritto del 12 novembre 2024 (cfr. act. SK.3.551.003).

- CHF 7'226.70 a titolo di spese legali sostenute nel corso della procedura preliminare, pretesa confermata su richiesta della Corte con scritto del

E. 11.2.1 Giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP, il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) può, in veste di accusatore privato (art. 118 e segg. CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato ricordato. È accusatore privato (art. 118 e segg. CPP) il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale – con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato – rispettivamente, o anche solo, con un’azione civile – con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché art. 119 CPP) – fermo restando come, in quest’ultimo caso, la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per scritto, ma al più tardi in sede d’arringa (art. 346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 cpv. 1 e 2 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP il

- 58 - SK.2024.45 giudice si pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l’imputato; b) assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L’azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa; b) l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c) l’accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato;

d) l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). Le pretese civili consistono, principalmente, nel risarcimento del danno patito, nonché nella riparazione del torto morale, derivanti dalla responsabilità civile per atto illecito ex art. 41 e segg. CO (cfr. GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 1 ad art. 122 CPP; JEANDIN/FONTANET, op. cit.,

n. 17 ad art. 122 CPP).

E. 11.2.2 Conformemente all'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, il tribunale rinvia l’accusatore privato al foro civile se questi non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione. Nella motivazione della domanda, il danno o la lesione della personalità devono essere sostanziati e, per quanto possibile e ragionevole, documentati; se necessario, devono essere presentate richieste probatorie pertinenti (DOLGE, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 8 ad art. 123 CPP). In alcuni casi specifici, può risultare difficile distinguere tra insufficiente sostanziazione e mancanza di prova. In caso di dubbio, la domanda deve essere rinviata al foro civile (DOLGE, op. cit. n. 14 ad art. 123 CPP).

E. 11.2.3 Le spese legali sostenute a causa del procedimento non costituiscono una voce del danno della parte, ma rientrano tra i disborsi. Esse sono regolate in modo specifico dagli art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (imputato) e 433 CPP (accusatore privato) e non rientrano nelle pretese civili volte al risarcimento del danno, il cui fondamento giuridico si basa sulle norme relative alla responsabilità civile degli art. 41 seg. CO (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

E. 11.3 Nel caso in esame, l’accusatore privato si è limitato a chiedere che l’imputato venga “condannato al pagamento di CHF 1'000.00 quale indennizzo per riparazione del (particolarmente grave) torto morale subito, in particolare per il pregiudizio recatogli alla personalità e all’integrità fisica e psichica”. Egli non ha dunque sufficientemente sostanziato in che misura sia stato leso nella sua personalità e quali siano state le conseguenze di natura fisica o psichica da lui patite. Circa la richiesta di rifusione delle spese legate al pronto soccorso, d’un lato non è documentato che l’accusatore privato abbia effettivamente provveduto al loro pagamento, essendo stata versata agli atti unicamente la fattura, e dall’altro nulla si sa in merito ad un eventuale indennizzo da parte di una qualche assicurazione malattia o infortuni. Tali pretese, non sufficientemente

- 59 - SK.2024.45 documentate, rispettivamente quantificate (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP), vanno dunque rinviate al competente foro civile. La domanda di rifusione delle spese legali sostenute dall’accusatore private viene trattata separatamente quale richiesta di indennizzo ex art. 433 CPP (cfr. infra consid 13.2).

E. 12 Spese

E. 12.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).

E. 12.2 Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i CHF 200.– e i CHF 50’000.– (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un decreto d’accusa (cfr. art. 352 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra CHF 200.– e CHF 20’000.– (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. a RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare CHF 100’000.– (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i CHF 200.– e i CHF 50’000.– (art. 7 lett. a RSPPF).

E. 12.2.1 Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. CHF 500.– a titolo di emolumento per la procedura di prima istanza. Tale somma appare adeguata. Per quanto concerne la presente procedura giudiziaria, si giustifica un emolumento di CHF 1’000.–.

E. 12.2.2 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426

- 60 - SK.2024.45 cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Essendo l’imputato stato condannato, le spese procedurali, che ammontano a complessivi CHF 1'500.– sono poste interamente a suo carico.

E. 13 Indennità

E. 13.1.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

E. 13.1.2 In sede di arringa, la difesa, che ha postulato l’assoluzione di A., ha formulato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP, nella forma di un risarcimento in termini di ripetibili secondo la nota di onorario prodotta, per totali CHF 9'873.20. Essendo stati in concreto confermati tutti i reati ipotizzati dall’accusa a carico di A., l’istanza d’indennità deve essere respinta.

E. 13.2.1 Giusta l’art. 433 cpv. 1 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l’accusatore privato vince la causa, oppure b) se l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP. L’accusatore privato vince la causa qualora, in caso di azione penale, l’imputato venga condannato e, in caso di azione civile, la pretesa dell’accusatore privato venga tutelata. L’autorità penale decide la richiesta sulla base dell’istanza di indennizzo che l’accusatore privato inoltra quantificando e comprovando le proprie pretese.

E. 13.2.2 Le spese ai sensi dell’articolo 433 cpv. 1 CPP si riferiscono principalmente alle spese legali, nella misura in cui queste sono state causate dalla partecipazione al procedimento penale dell’accusatore privato ed erano necessarie a tutelare i

- 61 - SK.2024.45 suoi interessi (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_423/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.3 con rinvii).

E. 13.2.3 Secondo la giurisprudenza la nozione di adeguato indennizzo ai sensi dell’art. 433 CPP lascia un ampio margine di apprezzamento al giudice e concerne le spese necessarie per un’adeguata e ragionevole tutela degli interessi dell’accusatore privato (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3, MIZEL/RÉTONAZ, Commentaire romand, op. cit., n. 8b ad art. 433 CPP). L’indennizzo viene stabilito prendendo in considerazione le spese necessarie ad un avvocato cognito in materia di patrocinio di accusatori privati in ambito penale, che ha solide conoscenze della materia ed è quindi in grado di effettuare le sue prestazioni in modo mirato ed efficiente sin dall’inizio (sentenza del Tribunale federale 6B_1389/2016 del

E. 13.2.4 Come visto, B. ha chiesto la rifusione di CHF 9'621.70 a titolo di spese legali. Le poste indicate nella nota di onorario risultano giustificate, come pure il monte orario e le spese. La tariffa è conforme a quella prevista per la difesa d’ufficio, applicabile anche all’accusatore privato che vince la causa (art. 10 RSPPF). I monti orari indicati sono a loro volta conformi al lavoro svolto ma si è reso necessario un leggero adeguamento della parcella in quanto la durata dei dibattimenti è stata quantificata in modo leggermente superiore dai patrocinatori dell’accusatore privato.

E. 13.2.5 Ne discende che l’indennizzo in favore dell’accusatore privato si attesta in CHF 9'300.– che A. è condannato a rifondere.

- 62 - SK.2024.45 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di: 1.1 abuso di autorità (art. 312 CP); 1.2 lesioni semplici (art. 123 CP). 2. A. è condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.– cadauna. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni. 3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.– (composte da CHF 500.– quali emolumenti del MPC e da CHF 1’000.– per la presente procedura giudiziaria). 4. A. è condannato al pagamento di CHF 9'300.– in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali. Per ogni altra pretesa B. è rinviato al competente foro civile. 5. La pretesa a titolo di indennizzo presentata da A. è respinta.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

− Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni (atto giudiziale) − Avv. Nicolò Manna (atto giudiziale) − Avv. Andrea Bersani (atto giudiziale)

- 63 - SK.2024.45 Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

− Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze (raccomandata)

- 64 - SK.2024.45 Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP, un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP). Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 17 giugno 2025

E. 16 ottobre 2017 consid. 2.2.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 3 marzo 2025 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

e accusatore privato:

B., rappresentato dall’avv. Nicolò Manna,

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Andrea Bersani,

Oggetto

Abuso di autorità e lesioni semplici B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell'incarto: SK.2024.45

- 2 - SK.2024.45 In fatto: A. Il 31 maggio 2023, a seguito di una segnalazione di aggressione/violenza presentata da B. nell'ambito di una visita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Lugano, il Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha aperto un'istruzione contro ignoti agenti dalla Polizia dei Trasporti per titolo di abuso di autorità, disponendo la perquisizione dei sistemi di videosorveglianza della stazione ferroviaria di [...] ed il sequestro dei fotogrammi relativi all'intervallo di tempo compreso tra le ore 15.10 e le ore 16.35 del 30 maggio 2023 (cfr. act. MPC 1-2023.08.04-1; 5-2023.06.12-1.4). B. In data 2 giugno 2023, B., citato a comparire dalla Polizia Cantonale ticinese, ha sporto querela costituendosi accusatore privato in relazione al suo fermo effettuato dalla Polizia dei Trasporti in data 30 maggio 2023 a [...] (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1). C. Il 12 giugno 2023, il MP-TI ha richiesto al Ministero Pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) di assumere la gestione del procedimento penale, richiesta che è stata confermata dal MPC il 28 giugno 2023 (cfr. act. MPC 2-2023.06.28-1). D. Il 24 luglio 2023 il MPC ha ordinato l'estensione dell'istruzione penale nei confronti di A. per titolo di abuso di autorità, lesioni semplici e vie di fatto (cfr. act. MPC 1-2023.07.24-1). E. Dopo aver interrogato diversi testimoni e l'imputato, svolgendo da ultimo un confronto tra quest'ultimo e l'accusatore privato, il MPC, con decreto di riunione e d’accusa del 20 giugno 2024, ha riunito l'istruzione e il giudizio della causa penale presso le autorità federali ed ha ritenuto A. autore colpevole di abuso di autorità e lesioni semplici. A. è stato condannato alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 140.– cadauna (totale di CHF 9'800.–) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Oltre a ciò, A. è stato condannato al pagamento di una multa di CHF 1’000.– e gli sono stati posti a carico i costi del procedimento per CHF 500.– (cfr. act. MPC 3-2024.06.20-1). Sempre il 20 giugno 2024, il MPC ha abbandonato il procedimento condotto contro ignoti (cfr. act. MPC 3-2024.06.20-2). F. Il 27 giugno 2024, il difensore di A. ha interposto opposizione avverso il citato decreto d’accusa (cfr. act. MPC 3-2024.06.27-1). G. In data 29 luglio 2024, ritenendo l’assunzione di ulteriori prove non necessaria, il MPC ha confermato il citato decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione (cfr. act. SK 3.100.001-002).

- 3 - SK.2024.45 H. Il 12 agosto 2024 è stata comunicata la composizione della Corte e, il 1° ottobre 2024, alle parti è stato impartito un termine per inoltrare le proprie proposte di prova o richiedere l’amministrazione di prove da parte del Tribunale come pure per quantificare e motivare la pretesa civile (cfr. act. SK 3.120.001-002; 3.400.003). I. Il 4, rispettivamente 14 ottobre 2024, il difensore di A. ed il MPC hanno comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (cfr. act. SK 3.521.002; 3.510.002). L’11 novembre 2024, il patrocinatore dell'accusatore privato, quanto alla pretesa civile, si è riconfermato nelle richieste già fatte valere nella procedura dinanzi al MPC, maggiorate delle spese legali legate al dibattimento (cfr. act. SK 3.551.003). Il 13 novembre 2024 ha a sua volta comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (cfr. act. SK 3.551.004). J. Con decreto ordinatorio del 19 novembre 2024, il Giudice unico ha comunicato alle parti la sua intenzione di procedere a tempo debito e d’ufficio ad acquisire agli atti l’estratto del casellario giudiziale svizzero relativo all’imputato, l’estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti aggiornato relativo all’imputato, la documentazione fiscale dal 2021 in avanti, nonché il formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato, disponendo altresì il suo interrogatorio in occasione del dibattimento (cfr. act. SK 3.250.001-003). K. Il dibattimento si è svolto a Bellinzona nella Aula penale I del Tribunale penale federale il 10 febbraio 2025 (cfr. act. SK 3.310.001).

In sede dibattimentale il MPC ha chiesto di confermare il decreto d’accusa del 20 giugno 2024, il cui tenore è il seguente (cfr. act. SK 3.721.019): - A. è colpevole dei reati di abuso di autorità (art. 312 CP) e di lesioni semplici (art. 123 CP). - La persona imputata viene pertanto sanzionata con una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere a CHF 140.– cadauna, ammontante a CHF 9'800.–. L'esecuzione della pena pecuniaria viene sospesa per un periodo di prova di 2 anni. - La persona imputata viene inoltre sanzionata con una multa di CHF 1'000.– con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa verrà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni. - Si rinvia l'accusatore privato B. per le sue pretese di natura civile e, precisamente, per il risarcimento delle spese legali, per la riparazione del torto morale e per ogni ulteriore somma che verrà richiesta legata ai danni

- 4 - SK.2024.45 subiti, al competente foro civile in quanto in parte non liquide e sul cui giudizio sono necessarie altre assunzioni di prove. - l costi del procedimento, pari a CHF 500.–, sono a carico di A., oltre alle spese per il presente dibattimento. - II Cantone Ticino e incaricato dell'esecuzione della pena.

Il patrocinatore dell’accusatore privato ha a sua volta chiesto alla Corte di voler confermare i punti del decreto di accusa emanato nei confronti di A. relativi al reato di abuso di autorità (art. 312 CP) e di lesioni semplici (art. 123 CP). Quanto alle pretese civili, il patrocinatore dell’accusatore privato ha ribadito la sua richiesta di risarcimento delle spese di pronto soccorso (CHF 943.10) e un indennizzo per la riparazione del torto morale (CHF 1'000.–). Ha anche richiesto la rifusione delle spese legali sostenute, quantificate in CHF 9'621.70 come da nota professionale prodotta (cfr. act. SK 3.720.004).

Il difensore di A. ne ha postulato il proscioglimento. Ha poi richiesto un risarcimento in termini di ripetibili secondo la nota di onorario prodotta, per totali CHF 9'873.20. Nella denegata ipotesi di una condanna, ha concluso al rinvio al foro civile delle pretese fatte valere dall’accusatore privato (cfr. act. SK 3.720.009 e 3.821.004). L. La sentenza è stata comunicata in pubblica udienza il 3 marzo 2025 (cfr. act. SK 3.720.010). M. Il 10 marzo 2025 la difesa ha tempestivamente annunciato di interporre appello contro la sentenza del 3 marzo 2025 postulando che la stessa venisse motivata per iscritto (cfr. act. SK 3.940.001). Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 5 - SK.2024.45 In diritto: 1. Competenza 1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). 1.2 Il perseguimento ed il giudizio dei reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo del CP, soggiacciono alla giurisdizione penale federale se commessi da un membro di un’autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione (art. 23 cpv. 1 lett. j CPP). Il reato contestato di abuso di autorità (art. 312 CP) rientra nel titolo diciottesimo del CP ma non quello di lesioni semplici (art. 123 CP). Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali (art. 26 cpv. 2 CPP). Nel caso in esame, il procedimento è stato effettivamente riunito presso le autorità federali (cfr. Fatti, lett. E). La presente causa soggiace dunque alla giurisdizione penale federale. 1.3 In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. La competenza di questa Corte è quindi data. 1.4 Per quanto attiene la composizione, fa stato l'art. 19 cpv. 2 CPP in virtù del rinvio dell'art. 36 cpv. 2 LOAP. Secondo questa disposizione la Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’art. 64 CP, un trattamento secondo l’art. 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni. In concreto, l’accusa ha chiesto che l’imputato venga condannato al pagamento di una pena pecuniaria e di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico.

- 6 - SK.2024.45 2. Autorizzazione a procedere 2.1 Giusta l'art. 15 cpv. 1 della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (RS 170.32) nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Per i membri del personale federale che non rientrano nei casi specifici citati nella disposizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (cfr. art. 15 cpv. 1 e 2 LResp; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 74 ad art. 83 LTF). 2.2 A seguito di una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 27 aprile 2015, non è più necessaria l'autorizzazione per il perseguimento penale degli agenti della polizia dei trasporti (sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.105 del 9 dicembre 2014, addendum a pag. 7). In tal senso, non vi sono dunque impedimenti a procedere. 3. Validità del decreto d’accusa e dell’opposizione 3.1 Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una pena detentiva non superiore a sei mesi (lett. d). 3.2 L’art. 354 CPP prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, dall’accusatore privato, da altri diretti interessati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Secondo l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta gli art. 328 e segg. CPP

- 7 - SK.2024.45 (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 4a ediz. 2022, n. 1 ad art. 356 CPP). In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). 3.3 Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare un decreto d’accusa rientrano: il mancato rispetto dei limiti di pena previsti dall’art. 352 CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato (art. 352 cpv. 1) e la mancanza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv. 1). 3.4 In concreto, tanto il decreto d’accusa del 20 giugno 2024 che l’opposizione datata 27 giugno 2024 sono validi. 4. Diritto applicabile 4.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è stata compiuta l’azione (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5). 4.2 L'art. 312 CP non ha subito alcuna modifica successiva ai fatti cui il MPC attribuisce rilevanza penale. Per quanto concerne l'art. 123 CP, il 1° luglio 2023 è stato abrogato il secondo comma secondo il quale nei casi poco gravi di lesioni semplici il giudice può attenuare la pena (art. 48a). Venendo meno la forma privilegiata del reato, la nuova normativa non può essere considerata più favorevole e non costituisce dunque una lex mitior. Fa dunque stato la versione in vigore al momento dei fatti. 5. Prescrizione 5.1 I fatti si sono svolti il 30 maggio 2023. Non trattandosi di reati continuati o di atti successivi, la prescrizione decorre da tale data (art. 98 Iett. a CP). La comminatoria di pena per le lesioni semplici (art. 123 CP) è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; per l’abuso di autorità una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (art. 312 CP). Giusta l'art. 97 cpv. 1 CP, l’azione penale si prescrive in 15 anni, se la pena massima comminata è una

- 8 - SK.2024.45 pena detentiva superiore a tre anni (b), rispettivamente in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni (c). 5.2 Manifestamente l’azione penale non è dunque prescritta. 6. Imputazione e argomentazioni delle parti 6.1 Il decreto d'accusa del MPC imputa ad A. il reato di abuso di autorità per avere, a [...] il 30 maggio 2023, sul marciapiede del binario n. 3 della stazione di [...], tra le ore 15:14:28 e 15:14:38 (ora, minuti e secondi come indicati dalle immagini video riprese all'interno del treno S10 [...] in data 30 maggio 2023 dalla VehType 412_Kamera 23), in qualità di agente della Polizia dei trasporti con il grado di appuntato nello svolgimento del controllo dei documenti personali di B., che poco prima era stato fatto scendere dal treno S10 [...] insieme al suo amico C. tra le ore 15:14:12 e le ore 15:14:26 (ora, minuti e secondi come indicati dalle immagini video riprese all'interno del treno S10 [...] in data 30 maggio 2023 dalla VehType 412_Kamera 23), a seguito di una risposta ritenuta offensiva rivolta nei suoi confronti da parte di B., intenzionalmente e con l'intento di recargli danno, abusato del suo potere colpendo con la mano aperta la faccia di quest'ultimo e facendolo cadere per terra e, successivamente, dopo averlo ammanettato con le braccia davanti e condotto insieme al collega D., B., C. e E. dal binario n. 3 all'interno degli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...], durante il controllo personale, del bagaglio e del test alcolemico dei tre summenzionati, intenzionalmente e con l'intento di recargli danno, abusato del suo potere colpendo B. con almeno tre sberle al volto, mentre quest'ultimo si trovava sempre ammanettato con le braccia davanti, provocandogli lesioni personali. Il MPC contesta all’imputato anche il reato di lesioni semplici, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di B., provocandogli un trauma cranico minore, molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso in assenza di segni per fratture delle ossa craniali, e setto nasale deviato, così come dal certificato medico agli atti del 30 maggio 2023 (cfr. act. SK 3.100.003-006). Secondo quanto sostenuto in sede di requisitoria dal MPC, i fatti contestati nel decreto di accusa sarebbero ricostruibili sulla base delle immagini video e sulle dichiarazioni dell’unico testimone presente, C. Per quanto concerne in particolare quanto avvenuto sulla banchina della stazione, le dichiarazioni dell’imputato non sarebbero credibili, poiché nei video non si riscontrerebbero tensioni o atteggiamenti aggressivi tra gli agenti e i ragazzi all’interno del treno. Non emergerebbero neppure segni di un tentativo di fuga da parte dell’accusatore privato, il quale, se avesse voluto allontanarsi, avrebbe avuto l’opportunità di farlo quando l’imputato è risalito sul treno per recuperare i bagagli. Le lesioni riportate

- 9 - SK.2024.45 dall’accusatore privato – tra cui un trauma cranico minore e delle tumefazioni al viso – sarebbero d’altro canto compatibili con una caduta a terra provocata da uno schiaffo violento. Per l’accusa, l’ipotesi della “chiave a gomito” costituirebbe una mera copertura tesa a giustificare l’uso eccessivo della forza. Inoltre, tale tecnica non implicherebbe necessariamente la caduta al suolo della persona immobilizzata, né sarebbe stata necessaria per un soggetto in evidente stato di fiacchezza. L’abuso di autorità si sarebbe manifestato non soltanto nell’uso eccessivo della forza, ma anche nell’ingiustificato ammanettamento dell'accusatore privato, volto più a giustificare l’aggressione che a tutelare l’ordine e la sicurezza. Che la condotta contestata all’imputato realizzi un abuso di autorità, lo confermerebbe anche lo stato in cui si sarebbe venuta a trovare l’altra testimone, E. A seguito di questo intervento duro, sproporzionato e con toni accesi da parte dell’imputato, essa avrebbe infatti sofferto di uno stato di iperventilazione tanto che gli stessi agenti le avrebbero chiesto se fosse necessario chiamare un’ambulanza (cfr. act. SK 3.721.001-019). 6.2 Il patrocinatore dell’accusatore privato ha in primo luogo osservato come, diversamente da quanto sostenuto dall’imputato, B. non avrebbe mai insultato A. sul treno. Relativamente a quanto accaduto sul marciapiede ferroviario, poi, il racconto di A. avrebbe scarsa attendibilità. In primo luogo, vi sarebbero delle evidenti contraddizioni tra il contenuto dei due rapporti redatti dall’imputato. Inoltre, sulla base dei filmati ripresi dalla videocamera all’interno del treno, vi sarebbe la certezza che B. sia caduto a terra e che A. gli si sia messo sopra. Non sarebbe credibile che nei dieci secondi incriminati, l’accusatore privato abbia insultato l’imputato, abbia cercato di sottrarsi alla sua presa, sia stato ripreso con la posizione di accompagnamento, gli si sia avvicinato in un secondo momento muso contro muso ed abbia, infine, nuovamente cercato di sottrarsi all’accompagnamento coatto. Per contro, non vi sarebbe alcun motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni di C., il quale avrebbe riferito spontaneamente del “che cazzo vuoi”, non avrebbe attribuito alcun gesto violento all’altro agente presente ed avrebbe descritto l’ammanettamento secondo le stesse modalità utilizzate da A. In altri termini, C. non avrebbe cercato di “ingigantire” il racconto, né avrebbe omesso di riferire della risposta, secca e anche irrispettosa, di B. Per il denunciante, non vi sarebbero dunque dubbi quanto al fatto che A. abbia tirato un colpo a mano aperta sul volto di B. in reazione ad una risposta sgarbata, percepita come un affronto, una provocazione, da quest’ultimo. Anche su quanto svoltosi presso gli uffici della Polizia dei trasporti, la versione di A., secondo cui B. non sarebbe stato colpito con nessuna sberla e si sarebbe visto rimuovere le manette appena giunto sul posto, risulterebbe poco credibile. In primo luogo, E. avrebbe riferito di un attacco di panico, sopraggiunto proprio mentre succedevano i fatti contestati ad A., e non alla fine dei controlli come indicato nel rapporto allestito dall’agente. Il patrocinatore dell’accusatore privato ha espresso

- 10 - SK.2024.45 dubbi anche sulla tesi difensiva dell’imputato, secondo cui il tasso alcolemico e la stanchezza per il lungo viaggio avrebbero potuto provocare un completo “black-out” nella ragazza, ritenendo invece più verosimile che tale reazione sia stata causata dalla vista dell’accusatore privato in lacrime, intento a proteggersi dai colpi. Per il resto, la parte civile ha osservato come le dichiarazioni di B. ed C. risulterebbero congruenti, lineari, e prive di una volontà di ingigantire i fatti, avendo entrambi riferito di sberle e mai di pugni. Le conseguenze dei colpi subiti dal denunciante sarebbero peraltro attestate dalla documentazione medica agli atti (cfr. act. SK 3.721.020-034). 6.3 Il difensore di A. ha innanzitutto sottolineato la natura indiziaria del procedimento, evidenziando la necessità di un’attenta cautela nella valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre rimarcato il rischio che, attribuendo eccessivo peso ad alcuni elementi, il suo assistito potesse essere condannato ingiustamente per aver semplicemente svolto il proprio lavoro. Prima di analizzare le tre fasi dell’intervento, la difesa ha anche posto l’accento sul contesto in cui si sono svolti i fatti, evidenziando le difficoltà operative e decisionali che caratterizzano le situazioni di intervento. Ha sottolineato come una valutazione ex post, condotta in un ambiente distaccato e privo delle pressioni del momento, rischi di non tenere adeguatamente conto delle incertezze e delle criticità che l’operatore si trova ad affrontare nell’immediatezza dell’azione. Per quanto concerne l’incontro sul treno, la difesa ha evidenziato che gli agenti si sarebbero trovati di fronte a tre ragazzi in evidente stato di alterazione, presumibilmente non solo per l’alcol assunto, ma anche per l'uso di sostanze stupefacenti la sera precedente, in occasione di un matrimonio. Secondo la difesa, i tre ragazzi, addormentati in prima classe, sarebbero apparsi fin da subito in condizioni tali da giustificare un controllo, apparendo esausti, forse sotto l'effetto di birra e pasticche, come sarebbe stato confermato da alcune ammissioni. La difesa sostiene inoltre che gli agenti avrebbero agito correttamente nell’effettuare il controllo, come richiesto dal loro ruolo, anche per evitare possibili rimproveri per omissione di doveri d'ufficio. Secondo questa ricostruzione, se i tre ragazzi avessero collaborato mostrando i documenti, non vi sarebbe stato alcun motivo per farli scendere dal treno. Inoltre, la difesa ha contestato l'idea che il controllo si sia svolto senza responsabilità dei tre giovani, sottolineando come non si possa affermare con certezza che questi ultimi abbiano mantenuto un atteggiamento pacifico o collaborativo, anche perché il video sarebbe privo di audio, e pertanto non sarebbe possibile escludere che vi siano stati insulti o provocazioni rivolti agli agenti. A tal proposito, la difesa ha richiamato espressamente la frase “che cazzo vuoi”, pronunciata in detto contesto da B., a riprova dell’atteggiamento provocatorio e ostile da lui tenuto nei confronti degli agenti. Lo stesso B., si sarebbe anche toccato i genitali (lasciando

- 11 - SK.2024.45 intendere, il difensore, che fosse in segno di sfida), gesto visibile nel filmato. La difesa ha pure sottolineato che la necessità di far scendere i ragazzi dal treno sarebbe dipesa, non da un arbitrario abuso d'autorità, ma dall’urgenza di far ripartire il treno, al fine di evitare ritardi e danni economici, considerando che trattenere il convoglio avrebbe comportato costi ingenti. Circa quanto avvenuto sulla banchina della stazione, la difesa ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna prova certa circa l'effettivo svolgimento dei fatti, inclusa l'eventuale sberla. In tale prospettiva, le dichiarazioni rese da C. non potrebbero costituire l’unico fondamento per una condanna, in quanto caratterizzate da elementi di discontinuità e prive di riscontri oggettivi. La difesa ha inoltre sottolineato come la presunta perdita di sensi riferita dal denunciante rappresenti un’affermazione soggettiva, non supportata da elementi concreti, osservando altresì che, in ogni caso, il malessere potrebbe essere riconducibile a una caduta accidentale o all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il difensore di A. ha poi richiamato il contenuto del manuale svizzero di polizia (ISP), il quale elenca diverse misure e modalità operative, ma al contempo riconosce l’ampia discrezionalità dell’agente, chiamato a prendere decisioni in frazioni di secondo in situazioni imprevedibili. La difesa ha inoltre evidenziato che, sebbene il soggetto potesse apparire esile, non vi sarebbero state certezze sulla sua possibile reazione né sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi in suo possesso. Quanto al tragitto dal luogo del fermo agli uffici della polizia dei trasporti, la difesa ha osservato come C. avrebbe parlato di sberle anche in tale fase, circostanza però non riferita dallo stesso accusatore privato e che metterebbe in discussione la credibilità del teste. La difesa ha respinto con fermezza anche le accuse relative agli eventi avvenuti all'interno degli uffici della polizia dei trasporti, definendole prive di fondamento e frutto di pura fantasia. Ha sottolineato come nessuno degli agenti presenti, né della Polizia ferroviaria né della Cantonale, abbia confermato episodi di violenza da parte dell’imputato. Oltretutto, la testimone E. avrebbe dichiarato espressamente di non aver visto alcuna aggressione. La difesa ha dunque messo in dubbio la credibilità delle dichiarazioni accusatorie, evidenziando come i tre ragazzi – ed in particolare C., che assurgeva da avvocato della compagnia

– verosimilmente irritati dall’accaduto, abbiano agito per mero spirito di rivalsa. Ha inoltre richiamato l’atteggiamento contraddittorio dei soggetti coinvolti, i quali, nonostante la disponibilità dell’imputato e del collega a chiamare un’ambulanza, avrebbero inizialmente rifiutato i soccorsi, preferendo recarsi in ospedale solo in un secondo momento e versare agli atti una serie di fotografie di cui non si comprenderebbe se siano o meno state scattate in ospedale. A fronte di queste incongruenze, la difesa ha criticato il MPC per non aver nemmeno approfondito la possibilità che le lesioni fossero preesistenti, ad esempio legate alla pratica di

- 12 - SK.2024.45 sport da combattimento come la thai boxe, accertata dalla documentazione prodotta dalla difesa. In quest’ottica, la difesa ha richiamato un precedente giurisprudenziale secondo cui ogni accusa di violenza da parte di un agente deve essere supportata da riscontri oggettivi e da certificati medici che attestino la compatibilità delle lesioni con le presunte modalità dell’intervento (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_683/2020 del 9 giugno 2021). Ha quindi ribadito la necessità di contestualizzare i fatti e ha invocato il principio in dubio pro reo, ritenendo che l’assenza di prove certe imponga l’assoluzione dell’imputato (cfr. act. SK 720.004-009). 7. Accertamento dei fatti 7.1 Principi 7.1.1 Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto – che concretizza il principio della libera valutazione delle prove previsto all’art. 10 cpv. 2 CPP e quello della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP – conferma come gli strumenti per l’accertamento della verità non siano soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. CPP – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg. CPP), dei testi (art. 162 e segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg. CPP), le perizie (art. 182 e segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg. CPP)

– ma anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. L’enumerazione non è esaustiva, non vi è un numerus clausus dei mezzi di prova utilizzabili. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (BÉNÉDICT, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 139 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 24 ad art. 10 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010,

n. 1 ad art. 139 CPP). I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 2 CPP). 7.1.2 In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (sentenze del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4). Un indizio è un elemento certo dal quale, attraverso un processo induttivo rigorosamente logico e basato su una valutazione complessiva, si può giungere a una conclusione sulla sussistenza o meno del fatto da provare (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi

- 13 - SK.2024.45 richiami). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza del Tribunale federale 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4). Se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, essi permettono, valutati globalmente, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (sentenze del Tribunale federale 6B_810/2009 del 17 novembre 2009 consid. 1.2; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; WALDER, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309). 7.1.3 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.20 del 19 settembre 2022, consid. VI, 1.2). Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; BERNASCONI, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva – di un determinato mezzo di prova (HOFER, op. cit.,

n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP). 7.1.4 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso

- 14 - SK.2024.45 valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid. II, 3.1.2). La libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di versioni contraddittorie (“la mia parola contro la tua”) oppure di versioni successive rese dall’imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VERNIORY, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Spetta infatti al Tribunale formarsi un convincimento personale basato sugli elementi pertinenti del dossier e sulla credibilità dei protagonisti, verificando se le dichiarazioni sono comprensibili, coerenti, degne di fede e compatibili con gli altri mezzi di prova agli atti (sentenze del tribunale federale 6B_236/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.5.2; 6S.257/2005 del 9 novembre 2005 consid. 1.1). Anche l'esperienza comune della vita può contribuire alla convinzione del giudice, e i fatti appresi da questa esperienza non devono essere dimostrati con prove contenute nel fascicolo (sentenza del tribunale federale 6B_860/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 1.1). Nell’ambito del principio di libera valutazione delle prove, non vi è inoltre alcun ostacolo a considerare solo una parte delle dichiarazioni di un testimone o di una vittima ritenuti globalmente credibili (DTF 120 Ia 31 consid. 3; sentenza del tribunale federale TF 6B_614/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.2.5). 7.1.5 Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). A completamento di ciò, va anche ricordato che l’imputato che rilascia dichiarazioni contraddittorie, non può invocare la presunzione d'innocenza per contestare le conclusioni sfavorevoli che il giudice potrebbe trarre dalle sue dichiarazioni (sentenze Tribunale federale 6B_562/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 2.1.1; 1P.428/2003 dell'8 aprile 2004 consid. 4.6). 7.2 Nel caso che ci occupa la versione dell'accusatore privato differisce da quella dell'imputato. Questo giudice ha esaminato le varie fasi degli accadimenti:

- 15 - SK.2024.45 l'incontro sul treno, quanto avvenuto sulla banchina del binario tre della stazione di [...], il tragitto dalla banchina agli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...] e quanto intercorso all'interno degli stessi. 7.3 Incontro sul treno S10 [...] 7.3.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato 7.3.1.1 Nel suo verbale di denuncia del 2 giugno 2023, B. ha dichiarato di aver preso, il 30 maggio 2023, un treno di rientro da un viaggio all'estero con l'intenzione di raggiungere il suo domicilio a Paradiso in compagnia dei suoi amici C. e E. Egli ha ammesso di aver bevuto delle birre durante il viaggio: una all'aeroporto di Mallorca, due in aereo e una all’aeroporto di Malpensa. L'accusatore privato ha anche precisato che dopo essersi addormentati, lui e i suoi due amici giungevano presso la stazione di [...], dove venivano svegliati da degli agenti della polizia dei trasporti vestiti con una maglietta blu chiara e con un giubbotto. Su domanda, B. ha negato di aver provocato in qualche modo gli agenti incontrati sul convoglio e di aver preso subito la sua valigia nell'ottica di lasciare il treno e tornare a Lugano (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1). 7.3.1.2 Nel verbale di confronto del 27 ottobre 2023 l'accusatore privato ha riconfermato le sue dichiarazioni al riguardo precisando di non aver insultato A. all'interno del treno (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). 7.3.2 Dichiarazioni dell'imputato 7.3.2.1 Sentito in qualità di imputato il 23 agosto 2023, A. ha dichiarato che l'intervento sul treno S10 [...] era stato predisposto in seguito a una segnalazione riguardante una persona con caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle dell’accusatore privato, sospettata di spacciare cocaina anche a minorenni. Entrati sul convoglio, lui ed il collega D. notavano i tre che dormivano e che si trovavano “visibilmente sotto l'influsso dell'alcool ”. Dopo aver a suo dire verificato che B. rispondeva ai criteri indicati, i due agenti decidevano di procedere con il fermo. Secondo la ricostruzione fornita da A., lui e il collega tentavano di svegliare i viaggiatori, chiedendo loro di scendere e di mostrare un documento. In quel contesto B. gli avrebbe detto “ma vaffanculo” riempiendolo di insulti. A. prendeva quindi i bagagli dell’accusatore privato, per poi tornare verso di lui e accompagnarlo fuori dal treno. A detta dell’imputato, in tale frangente B. barcollava. Sempre secondo la versione dei fatti resa da A., il suo collega D. scendeva dal treno di lì a poco con C. e E. (cfr. act. MPC 13.1-2023.08.23-1).

- 16 - SK.2024.45 7.3.2.2 Nel verbale di confronto del 27 ottobre 2023 l'imputato si è integralmente riconfermato nelle proprie dichiarazioni, senza aggiungere nuovi elementi alla sua versione dei fatti (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). 7.3.2.3 Al dibattimento, l'imputato ha innanzitutto precisato che era stata la pattuglia dei colleghi – ai quali lui e D. avevano deciso di offrire supporto dopo averli incontrati di persona sulle scale – a ricevere la segnalazione. Ha poi dichiarato di aver notato i tre ragazzi “visibilmente sotto l’influsso di alcool”, rispettivamente in uno stato fisico alterato “perché dormivano con la bava alla bocca”, una volta salito a bordo del treno. Dopo averli svegliati, A. chiedeva loro i documenti per verificarne l'identità, in quanto era suo dovere accertarsi se tra loro vi fosse la persona ricercata. Secondo la versione fornita in aula, uno dei presenti consegnava immediatamente il documento al suo collega, mentre la ragazza e l'accusatore privato si rifiutavano di farlo o comunque opponevano resistenza. A detta di A., B., già in quel frangente lo aveva insultato ripetutamente compiendo un gesto offensivo nei suoi confronti andandosi a tastare i genitali (cfr. act. SK 3.731.001- 026). 7.3.3 Testimonianze Sia gli amici dell'accusatore privato C. e E. che il collega poliziotto D. sono stati sentiti come testimoni nel corso della procedura preliminare. 7.3.3.1 Sentito il 16 agosto 2023, C. ha confermato di essersi a sua volta appisolato sul treno nel viaggio in direzione della Svizzera. Ha ammesso di non essere stato completamente sobrio, pur sostenendo di essere pienamente cosciente. Secondo la sua versione dei fatti, gli agenti (n.d.r. A. e D.) svegliavano i ragazzi intimando loro di prendere gli effetti personali e di scendere dal treno. C. ha pure precisato che in tale frangente gli agenti avevano chiesto loro “i documenti in un modo molto aggressivo” e che il più aggressivo tra i due era A. D. scendeva quindi dal treno con E. (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1). 7.3.3.2 Sempre il 16 agosto 2023 E. ha dichiarato di essere stata svegliata dalla polizia mentre era in compagnia degli amici. Ella ha a sua volta ammesso di aver fatto uso di alcolici prima del viaggio in treno. A suo dire, durante l'intervento gli agenti si sarebbero rivolti a loro con un tono piuttosto alto, che lei ha percepito come un po' aggressivo. La testimone ha affermato che i poliziotti avevano domandato loro i documenti aggiungendo che non volevano trattenere il treno troppo a lungo in stazione a [...], intimandogli di muoversi e di prendere i loro effetti personali per scendere dal convoglio (cfr. act. MPC 12.1-2023.08.16-1). 7.3.3.3 In data 19 settembre 2023, D., intervenuto sui vagoni con A. a seguito di una segnalazione, ha dichiarato che lui e il collega avevano ricevuto un’unica

- 17 - SK.2024.45 descrizione riguardante una persona sospettata di spacciare in prima classe e che portava un cappellino. Il testimone ha riferito che B., al momento dell’intervento, indossava effettivamente un cappellino e che, a suo parere, i tre ragazzi davano l’impressione di essere “dei tossici”. D. ha anche confermato di aver svegliato i ragazzi perché dormivano, per poi chiedere loro i documenti di legittimazione. A suo dire, in questo contesto B. assumeva un atteggiamento strafottente nei confronti del collega e, a un certo punto, si toccava i pantaloni invitando A. a prendersi il documento da solo. Il testimone ha però anche precisato di non aver sentito offese o insulti da parte dell’accusatore privato (cfr. act. MPC 12.3-2023.09.19-1). Altre risultanze istruttorie 7.3.3.4 Nel rapporto di segnalazione da lui redatto il 1° giugno 2023, A. ha riportato che il 30 maggio 2023, alle ore 15:13, lui e l’agente D. si trovavano a supportare la pattuglia di turno, composta dal caporale F. e dall’agente G., presso il binario 2 della stazione FFS di [...]. Secondo quanto riportato nel rapporto, l’intervento si rendeva necessario a causa della segnalazione della presenza, a bordo del treno S10 [...] proveniente da sud, di una persona sospettata di spacciare stupefacenti. Le informazioni disponibili indicavano che questi indossava un cappellino e si trovava nel vagone di prima classe. Poiché il treno era composto da due convogli, gli agenti si dividevano per individuare rapidamente il sospettato. Durante il controllo, venivano notate tre persone in prima classe. Una di queste sembrava corrispondere alla descrizione fornita, mentre un uomo appariva dormire con gli occhi semiaperti, la bocca aperta e bava visibile. Una ragazza, invece, era appoggiata al vetro alla sua destra. Gli agenti cercavano quindi di svegliarli per procedere al controllo delle identità. Dopo numerosi tentativi, tra scossoni e l’innalzamento del tono di voce, i tre si riprendevano. In risposta alla richiesta di identificazione, C. consegnava il proprio documento di legittimazione, mentre B., successivamente identificato, rispondeva con un atteggiamento altezzoso, invitando gli agenti a cercarsi il documento da soli. Il rapporto riporta inoltre i risultati di un test etanografico effettuato sulle persone fermate (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.4-B.1.6). 7.3.3.5 Il rapporto redatto da D. in data 31 maggio 2023 non differisce da quello di A. con riferimento a quanto descritto sub. consid. 7.3.4.1 (cfr. act. MPC 15.2- 2023.07.11-1.B1.7-B.1.9). Medesime considerazioni valgono per il rapporto allestito il 3 luglio 2023 dallo stesso A. (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.1- B.1.2). 7.3.3.6 Dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nel vagone, si evince che i tre ragazzi erano effettivamente accomodati in prima classe. Dopo

- 18 - SK.2024.45 essere saliti sul treno, gli agenti raccolgono un cappellino da terra e lo consegnano a B., ancora parzialmente assopito. In esito ad una breve discussione, che dalle immagini sembra svolgersi in modo calmo, gli agenti ricevono i documenti di C. Quindi le persone si alzano su invito degli agenti. A. porta fuori un bagaglio (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera 22, 23, 24). 7.3.4 Accertamento della Corte 7.3.4.1 Per quanto concerne l'incontro sul treno, questo Giudice ha innanzitutto preso atto del fatto che l'intervento sia stato effettivamente giustificato da una segnalazione che indicava la presenza di una persona sospettata di spaccio. Tuttavia, sebbene la descrizione potesse effettivamente corrispondere ai connotati di B., la segnalazione riguardava una sola persona e non un gruppo di ragazzi. La Corte ha anche constatato, sulla base di una valutazione complessiva degli atti, che lo stato dei soggetti fermati, visibilmente assonnati ed all'apparenza innocui, non si iscriveva in un quadro particolarmente allarmante come preteso dall'imputato. Peraltro, le dichiarazioni di A. sul comportamento dell'accusatore privato al momento dell'incontro sul treno non trovano riscontro nei video di sorveglianza che mostrano un'interazione invero piuttosto ordinata e una certa collaborazione da parte delle persone fermate. La questione del preteso gesto offensivo di B., che secondo A. si sarebbe toccato le parti intime nel mentre si rifiutava a fornire il proprio documento di identità, ancorché non decisiva o marginale che dir si voglia, non si evince in modo chiaro dal video di sorveglianza. La manifestazione in questione non è inoltre descritta in questi termini nei rapporti allestiti dagli agenti. Neppure si può ritenere a quanto riferito in aula da A., secondo il quale ancora sul convoglio, B. avrebbe iniziato ad insultarlo pesantemente in spagnolo. Sebbene i video siano privi di audio, in tale frangente non si denota particolare tensione o eccesso, tanto che, poco dopo, sia gli occupanti che gli agenti, lasciano il convoglio senza concitazione alcuna. Inoltre, D., a precisa domanda, ha riferito di non aver udito offese o ingiurie da parte del denunciante in detto frangente (cfr. supra consid. 7.3.3.3). 7.3.4.2 A. ha preteso che i tre ragazzi risultavano “visibilmente sotto l'influsso dell'alcool ”. I tassi alcolemici riportati nei rapporti allestiti da quest’ultimo e da D. e riferibili a dei rilevamenti effettuati alle 15:30 sono pari a 0.80 mg/l per B., 0.47 mg/l per C. e 0.72 mg/l per E. Eccetto quanto figura nei rapporti di polizia, non vi sono elementi agli atti a soggetto di tali test. Al dibattimento, A. ha precisato che erano state effettuate delle fotografie dello schermo dell’etilometro, le quali, come da prassi, erano state accluse alla documentazione relativa all’intervento. I tre ragazzi hanno ammesso un consumo di bevande alcoliche compatibile con i

- 19 - SK.2024.45 risultati. Il consumo dichiarato per quel giorno era di alcune birre, ma non va dimenticato che i tre arrivavano da un weekend di festa all’estero. I valori riportati nel rapporto equivalgono a concentrazioni qualificate di alcol nel sangue secondo i limiti previsti dalla Legge federale sulla circolazione stradale, ma si tratta comunque di valori che, secondo la letteratura scientifica, rientrano ampiamente nello stadio inferiore di intossicazione (fase di eccitazione). Tali concentrazioni possono condurre a una sintomatologia variegata, che include difficoltà di deambulazione, sonnolenza e sopore, ma non ad amnesie retrograde o perdite di coscienza. Per quanto riguarda in particolare il testimone C., il tasso alcolemico si colloca al limite inferiore del livello qualificato. Pertanto, i possibili effetti da considerare risultano più blandi, consistenti principalmente in disinibizione e logorrea (cfr. Pschyrembel Online, Alkoholintoxikation, consultato il 15.02.2025). Sulla base dei video di sorveglianza registrati all’interno della carrozza, osservando l’andatura dei tre soggetti, non emergono particolari difficoltà di deambulazione. Inoltre, da una prospettiva generale, sebbene le persone fermate non fossero sobrie, non si può ritenere che il loro stato abbia compromesso la loro percezione dei fatti. Infatti, sin dalla descrizione dell’incontro avvenuto sul treno, e – come si vedrà d’appresso – anche nel resoconto delle fasi successive, le dichiarazioni rese dai tre ragazzi risultano sostanzialmente convergenti e coerenti. La Corte ha valutato con cautela le loro dichiarazioni, ma, vista la loro sostanziale linearità, supportata da riscontri oggettivi, le ha ritenute attendibili. La credibilità dell’accusatore privato e dei testimoni, in particolare di C., il cui tasso alcolemico si situava nel limite inferiore della fase di eccitazione, non può quindi essere rimessa in discussione in virtù del solo riscontro etilometrico che figura nei rapporti allestiti dagli agenti. 7.4 Banchina n. 3 della stazione di [...] 7.4.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato 7.4.1.1 Il 2 giugno 2023, il denunciante ha dichiarato alla polizia cantonale che una volta sceso dal treno, perdeva i sensi per poi riprendere conoscenza subito dopo, trovandosi ammanettato con le mani davanti mentre gli agenti lo conducevano nei loro uffici. Ha inoltre evidenziato di non ricordare i dettagli dell'accaduto, precisando però che i suoi amici gli avevano riferito che uno degli agenti gli aveva dato una forte sberla e che in seguito era caduto a terra. Tuttavia, ha sottolineato di non poter confermare né il gesto né le ragioni che avrebbero potuto motivarlo, non avendo memoria della sberla stessa. Non di meno, a suo dire, l'amico C. gli ha riportato che a fronte delle richieste insistenti di mostrargli i documenti, egli si era rivolto malamente all'agente rispondendogli “che cazzo vuoi? ”. B. ha ipotizzato che la reazione dell'agente potesse essere collegata a un episodio di

- 20 - SK.2024.45 razzismo, ma ha concordato con chi lo stava interrogando che, se così fosse stato, sarebbe stato lecito attendersi un comportamento simile anche nei confronti di C. B. ha così sposato l’idea di chi lo interrogava, secondo cui la causa della percossa era probabilmente la conseguenza della frase da lui proferita, ossia la sua risposta “che cazzo vuoi? ” (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1). 7.4.1.2 Nel corso dell’interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, B. ha ribadito che era stato C. a raccontargli dell’episodio della sberla. Alla richiesta degli inquirenti di spiegare la mancanza di ricordi sull’accaduto, l’accusatore privato ha dichiarato di non sapere esattamente il motivo della sua mancanza di ricordi, ma ha ipotizzato che, considerando che la forza del colpo infertogli lo aveva fatto cadere a terra, ciò avrebbe potuto anche causargli un vuoto di memoria. Quo alle circostanze in cui si sarebbero svolti i fatti, B. si è nuovamente richiamato a quanto raccontatogli da C., secondo cui A. insisteva per ottenere i documenti mentre lui li stava cercando, e, a un certo punto, aveva risposto all’agente con l’espressione “che cazzo vuoi? ”. Ha inoltre dichiarato di non poter dire con certezza se avesse cercato di allontanarsi dal luogo o di andarsene, ma di ritenere improbabile tale eventualità (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). 7.4.2 Dichiarazioni dell'imputato 7.4.2.1 Nell'interrogatorio del 23 agosto 2023, A. ha dichiarato che una volta lasciato il vagone, trovandosi con la parte lesa sul marciapiede del binario 3, quest'ultimo continuava ad insultarlo in lingua spagnola, come da lui stesso indicato nel rapporto. A mente dell'imputato, B., visibilmente ubriaco e arrabbiato, tentava di allontanarsi dal controllo di polizia mentre i due si trovavano tra i binari, in un’area interessata dal traffico ferroviario. In quel frangente, a detta di A. l’accusatore privato avrebbe violato la sua “sfera intima” avvicinando il volto al suo e pronunciando l’espressione “che cazzo vuoi? ”. A seguito di questo comportamento, l’imputato ha dichiarato di averlo ripreso con una posizione di accompagnamento, ma B. avrebbe nuovamente tentato di allontanarsi, nonostante fosse trattenuto. L’imputato ha affermato di avergli spiegato che non era necessario comportarsi in quel modo e che avrebbe dovuto seguirlo negli uffici per i controlli e per garantire la sicurezza sua, del collega e delle altre persone presenti, dopodiché decideva di immobilizzarlo a terra, utilizzando la tecnica della chiave al gomito prevista dal manuale dell’Istituto Svizzero di Polizia (ISP). A. ha convenuto che all'esecuzione della manovra, l’accusatore privato cadeva colpendo il suolo con il lato sinistro del corpo e del volto, per poi rigirarsi mentre si trovava a terra, permettendo così agli agenti di applicargli le manette sul davanti. Ha tuttavia negato categoricamente di averlo colpito con uno schiaffo in faccia. L'imputato ha anche affermato che al momento della colluttazione si trovava da solo sul marciapiede con l'accusatore privato e che l'agente D., sceso

- 21 - SK.2024.45 più tardi dalla carrozza assieme ad C. e E., lo aveva aiutato a far alzare B. una volta giunto sul posto (cfr. act. MPC 13.1-2023.08.23-1). 7.4.2.2 Nel confronto con l'accusatore privato svoltosi il 27 ottobre 2023, A. si è sostanzialmente riconfermato nelle sue dichiarazioni. Quanto all’ordine di discesa dal treno, dopo essere stato posto di fronte a delle risultanze istruttorie incompatibili con le sue precedenti dichiarazioni, ha ammesso di aver ricordato male, visto che erano trascorsi tre mesi dai fatti (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27- 1). 7.4.2.3 Al dibattimento l'imputato ha riferito di aver preso i bagagli dell’accusatore privato, averli portati sul marciapiede ed essere rientrato a riprendere B. Una volta all'esterno, il denunciante continuava a insultarlo in spagnolo, dapprima avvicinandosi a lui, per poi tentare di allontanarsi. Per questo motivo, lo afferrava per il braccio, intimandogli di restare nel punto indicato, poiché il controllo doveva proseguire e la situazione non era sicura. A. ha dichiarato di trovarsi sul marciapiede mentre il convoglio era fermo, ma con la circolazione ferroviaria attiva sul binario. Ha altresì evidenziato che lo stato alterato dell’accusatore privato, presumibilmente a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche, lo rendeva un potenziale pericolo per sé stesso. In tale contesto, al fine di scongiurare il rischio di una caduta sui binari, riteneva opportuno trattenerlo e richiamarlo ripetutamente alla necessità di rimanere fermo. L'imputato ha inoltre riferito che, nonostante gli insulti ricevuti e la persistente tendenza dell’accusatore privato ad avvicinarsi in maniera eccessiva, egli continuava a esortarlo a mantenere una distanza di sicurezza e a adottare un comportamento consono alla situazione. Per il resto, l’imputato ha confermato che l’ultima frase proferita da B. prima della sua manovra era stata “che cazzo vuoi da me”, dopodiché quest’ultimo cercava di eludere il controllo e di andarsene. Posto di fronte a quanto indicato nel rapporto del 3 luglio 2023, secondo il cui tenore la manipolazione sarebbe stata da ricondurre al fatto che l’accusatore privato si era rifiutato di seguirlo piuttosto che di sottrarsi al controllo, l’imputato ha affermato di non intravvedere una contraddizione nei termini, ma semmai un’imprecisione linguistica. Quanto alle persone presenti, A. ha, in questo caso, confermato che C. aveva assistito alla scena. Circa la manipolazione da lui effettuata, l'imputato ha ribadito di aver eseguito una chiave al gomito, facendo cadere B. a terra. Egli ha ammesso che quest’ultimo, impattando con il marciapiede in cemento, si era ferito al volto e al gomito, riportando escoriazioni, cosa che l’imputato ha giudicato normale data la durezza della superficie. A. ha anche spiegato che la tecnica di atterramento è pensata per ridurre al minimo i danni, ma nella realtà, a differenza dell’addestramento, il rischio di impatti esiste, specialmente se la persona non è preparata o è alterata dall’alcol. Ha infine giustificato l’apposizione delle manette richiamando la necessità di garantire la sicurezza di tutti, in

- 22 - SK.2024.45 considerazione dello stato di alterazione e della reticenza al controllo mostrata da B. (cfr. act. SK 3.731.001-026). 7.4.3 Testimonianze 7.4.3.1 Nel verbale del 16 agosto 2023 C. ha affermato che sul marciapiede, B. stava cercando nel suo zaino il documento da mostrare all'agente. A mente del testimone, mentre A. lo sollecitava, l'accusatore privato, non essendo ancora ben sveglio, gli rispondeva male dicendogli “che cazzo vuoi? ”. A quel punto, l'imputato colpiva il volto di B. con la mano aperta facendolo cadere a terra. C. ha affermato di essersi trovato a circa un metro, un metro e mezzo di distanza e di aver alzato le mani per mostrare di non aver intenzione di fare nulla. A suo dire, sul posto giungeva anche D. al quale il testimone avrebbe mostrato le mani alzate per manifestare che non intendeva difendere l'accusatore privato o essere aggressivo (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1). 7.4.3.2 Sempre il 16 agosto 2023 E. ha dichiarato di non sapere cosa sia avvenuto tra l'accusatore privato e l'imputato quando sono scesi dal treno in quanto gli agenti avevano fatto scendere prima B. La testimone ha precisato che al momento dei fatti si sentiva stanca e confusa e che, improvvisamente, aveva udito un forte rumore. Dopo aver sentito il rumore ha affermato aver notato l'accusatore privato “a terra con la faccia rivolta a terra” allorché “un poliziotto era sopra di lui e gli stava mettendo le manette”. Alla domanda se avesse visto uno dei due agenti colpire B., la testimone ha risposto di no, specificando di non poter ricordare un simile episodio. Ha aggiunto che un colpo potrebbe essere stato sferrato prima della caduta a terra dell’amico, ma ha sottolineato trattarsi solo di sue supposizioni, non avendo assistito direttamente alla scena (cfr. act. MPC 12.1- 2023.08.16-1). 7.4.3.3 Nel verbale del 19 settembre 2023, D. ha affermato che nel momento in cui abbandonava il vagone, B. ed A. si trovavano già a terra, con l'imputato sopra l'accusatore privato. Quanto ad C., il teste ha dapprima dichiarato che quest'ultimo era sceso dal treno con lui e E., circa 30 secondi dopo B. ed A. Confrontato con le precedenti dichiarazioni di C., ha poi dichiarato che magari egli si trovava poco più avanti. D. ha affermato di non aver visto alcuna sberla e precisato che A. gli aveva detto che B. avrebbe tentato di scappare (cfr. act. MPC 12.3-2023.09.19-1). 7.4.4 Altre risultanze istruttorie 7.4.4.1 Nel rapporto di segnalazione allestito il 1° giugno 2023 da A., quest’ultimo ha indicato che una volta giunto sul marciapiede ferroviario, chiedeva a B. se fosse in possesso di un documento d’identità. In risposta, quest’ultimo pronunciava

- 23 - SK.2024.45 l’espressione offensiva “che cazzo vuoi da me” seguita da altri insulti in lingua spagnola, tra cui “cabron, maricon, hijo de puta”, ecc. Sempre secondo quanto figura nel rapporto, l’accusatore privato tentava di sottrarsi al controllo facendo alcuni passi nella direzione opposta a quella indicatagli dagli agenti. A. ha specificato di aver richiamato l’uomo all’ordine verbalmente e di aver applicato una posizione di accompagnamento per trattenerlo, mentre attendeva l’arrivo del collega con la ragazza. In quel frangente, stando al rapporto, B. reagiva in maniera aggressiva, avvicinandosi al suo volto fino a violare la sua sfera intima, continuando a inveire con tono di voce alto. Successivamente, l’accusatore privato tentava di sottrarsi alla presa di accompagnamento. Considerata la pericolosità del luogo, a causa del traffico ferroviario in corso, A. ha sostenuto di aver deciso di immobilizzarlo a terra utilizzando una chiave al gomito. Durante questa manovra, B. urtava il lato sinistro del volto contro il suolo, procurandosi un’escoriazione al labbro. Nonostante le intimazioni, B. si chiudeva in sé stesso, portando le mani al petto, di modo che, A., per evitare ulteriori lesioni, decideva di applicare le manette frontalmente. D. interveniva quindi in supporto per sollevarlo da terra. Nel rapporto, A. ha inoltre precisato che, durante tutta questa fase, C. rimaneva fermo nella posizione indicatagli (cfr. act. MPC 15.2- 2023.07.11-1.B1.4-B.1.6). 7.4.4.2 In un successivo rapporto dei fatti risalente al 3 luglio 2023, anch'esso redatto dall'imputato è indicato, prima della contestualizzazione del fermo dell'accusatore privato, che “l'individuo veniva intercettato e accompagnato presso gli uffici della Polizia ferroviaria da un'altra pattuglia di agenti composta da F. e G.”. Quanto alle circostanze intercorse sul marciapiede ferroviario, nel rapporto è riportato che alla richiesta di fornire un documento di identità, B. rispondeva “che cazzo vuoi da me”, proferendo altri epiteti in lingua spagnola. Circa i successivi avvenimenti, è fatto presente che il denunciante si era rifiutato di seguire gli agenti per procedere ai controlli di rito, impuntandosi a non volere lasciare il luogo. Per questo motivo, A. ha sostenuto di essersi visto costretto a metterlo al suolo per mezzo di una chiave al gomito onde applicargli le manette. Anche in questo secondo rapporto, l’agente ha precisato che l’accusatore privato picchiava il volto sul cemento, procurandosi una leggera escoriazione al labbro. È pure indicato che durante la fase di applicazione delle manette, C. e E. si trovavano a bordo del treno con il collega, intento a gestirli in quanto decisamente più collaborativi (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.1-B.1.2). 7.4.4.3 Dalla videosorveglianza della carrozza si evince che A., dopo aver portato fuori un bagaglio (cfr. supra consid. 7.3.3.6), alle ore 15.14.11 secondo l’orario indicato dalla videocamera 23, rientra ed esce dal treno assieme a B., che non sembra presentare difficoltà di deambulazione. Alle 15.14.18 A. ritorna sulla soglia della porta scorrevole, lasciando B. solo sulla banchina della stazione per all’incirca

- 24 - SK.2024.45 una decina di secondi. Alle 15.14.20 abbandonava il convoglio anche C. Dopo aver diretto lo sguardo nella direzione del collega D. e di E., A. lascia definitivamente l’ingresso della porta e si dirige sulla banchina del binario 3 alle ore 15.14.28, dove già si trovavano B. e C. Una volta chiusesi le porte, si vede del movimento concitato nel quadrante in alto a destra dello schermo. Alle 15.14.48 lasciano il vagone anche E. e l'agente D. (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera 23). Anche le videocamere 22 e 24 hanno ripreso parzialmente gli spostamenti di cui sopra; va però segnalato come l’orario indicato – ma non l’intervallo di tempo tra uno spostamento e l’altro – risulti discordante rispetto a quello della videocamera 23 (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera 22, 24). Le videocamere presenti in stazione non hanno inquadrato la zona. Dalle registrazioni relative all’entrata degli uffici della polizia dei trasporti si evince che a B. manca il piercing al sopracciglio (cfr. infra consid. 7.5.4). 7.4.4.4 Dalla lettera di dimissione allestita il 30 maggio 2023 all'Ospedale Regionale di Lugano, risulta che B. ha riferito di essere caduto a terra a seguito di uno schiaffo e di aver subito calci e schiaffi su tutto il corpo. In tale sede l'accusatore privato ha segnalato lievi vertigini e dolore all'orecchio sinistro e mascella lato sinistro. Nel referto è pure indicato ch'egli ha perso l'orecchino all'occhio destro ed è stata posta la diagnosi di trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso in assenza di segni per fratture ossa craniali. Il referto medico fa inoltre stato di una deviazione al setto nasale e, a livello di anamnesi, di un’amnesia pericircostanziale (cfr. act. MPC 5-2023.06.12- 1.22-30). 7.4.5 Accertamento della Corte 7.4.5.1 Riguardo a quanto avvenuto sulla banchina della stazione, si rileva che non vi sono immagini agli atti relative al perron del binario 3. Sulla base delle videocamere interne al vagone (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera

23) si evince nondimeno che: • alle ore 15.14.11 escono dal vagone B. e l’imputato; • alle ore 15.14.18 A. torna sulla soglia del vagone da solo; • alle ore 15.14.28 A. esce nuovamente dal vagone; poco dopo, all’incirca alle 15.14.38, si intravvede del movimento attraverso i vetri del vagone; alle ore 15.14.48 il movimento (verosimilmente la colluttazione) sembra terminare, e la verosimile posizione di B. è sdraiata a terra, sul perron.

- 25 - SK.2024.45 Da quanto precede si possono inferire due elementi. Anzitutto che, prima della nuova uscita di A. alle ore 15.14.28, B. si è trovato per una decina di secondi da solo sulla banchina ferroviaria. In secondo luogo, che vi sono una ventina di secondi nel corso dei quali A. si trova all'esterno del convoglio con B. e che dopo circa dieci secondi si intravvede del movimento attraverso i vetri del vagone. Poiché le dichiarazioni al soggetto di tutte le persone sentite risultano coerenti, è accertato che dopo tale fase, l'accusatore privato finisca per ritrovarsi a terra per mano di A., venendo poi ammanettato. Sulla base dei referti medici e dei video di sorveglianza, si può anche ritenere che l'accusatore privato abbia riportato delle lesioni e perso il piercing al sopracciglio dopo l'intervento dell'imputato. Le versioni dei presenti sono inoltre inequivocabilmente concordi quanto al fatto che “la messa a terra” da parte di A. sia intervenuta a seguito dell'affermazione “che cazzo vuoi ”, proferita da B. Ciò è sostenuto non solo da C. e, indirettamente, dall’accusatore privato, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese in fase istruttoria dall’imputato. La versione alternativa proposta in sede di arringa dalla difesa, che, secondo il senso, ha tematizzato la questione del “che cazzo vuoi” già nel quadro della fase dell’incontro sul treno non è sorretta da alcuna testimonianza o riscontro oggettivo e non può essere seguita (cfr. act. SK 3.720.006-007: perché non vorrei che questo divenisse il processo del “che cazzo vuoi”. A tutti noi quando ci fermano, diamo il documento e non rispondiamo con quella frase lì, né insultiamo, né offendiamo. Ora, dal filmato io sono l’unico in quest’aula che sembrerebbe aver visto che B. si è messo la mano sui genitali. Io ho visto quell’immagine lì, si vede che sono l’unico. L’audio non c’è e allora mi dispiace ma se non c’è l’audio non veniamo a dire che sicuramente non hanno insultato, che sicuramente hanno collaborato, che sicuramente è stato un controllo tranquillo. Capisco che faccia comodo sostenere ciò. Ma non è andata così. E comunque non si può desumere da quelle immagini che sia andata così. Ed è grave che in un processo indiziario si giunga a concludere che i tre erano tranquilli e pacifici. I tre porcellini famosi della storia e A. il lupo cattivo. I tre non hanno collaborato. Avessero dato i loro documenti, nemmeno sarebbero scesi dal treno. E invece no. Perché evidentemente bisogna rispondere a chi ti fa il controllo. Perché evidentemente l’autorità che abbia poi la divisa della polizia cantonale, della polizia ferroviaria o di qualsiasi altra forza dell’ordine, è da vedere come un nemico: “che cazzo vuoi”). Lo stesso D., presente sulla carrozza al momento dell’intervento, ha precisato di non avere sentito né offese né insulti (cfr. supra consid. 7.3.3.3). 7.4.5.2 Posto che colluttazione vi è stata, la Corte ha dovuto accertare quale sia stata la dinamica dell'intervento dell'agente, e meglio, se l'accusatore privato sia finito a

- 26 - SK.2024.45 terra a causa di una percossa (ovvero di una sberla a mano aperta) o di una manovra da manuale. Nel chiarimento di tale aspetto, questo Giudice ha in primo luogo osservato come

– diversamente da quanto dichiarato a verbale dall'imputato il 23 agosto 2023 – dalle registrazioni video risulti inequivocabile che C. si trovasse all'esterno del convoglio già diversi secondi prima dell'arrivo di D. e di E. Ciò è peraltro conforme a quanto scritto dall'imputato nel rapporto del 1° giugno 2023, secondo il cui tenore, “durante questa fase, C. restava dove gli era stato chiesto” ed è stato ammesso anche dall’imputato in sede dibattimentale. Ne discende che detto testimone ha assistito direttamente agli eventi, ciò che rende la sua deposizione significativa in quanto trattasi della sola persona presente al momento dei fatti oltre all'imputato ed all'accusatore privato. C. presentava inoltre un tasso alcolemico relativamente contenuto e in ogni caso non tale da inficiare la sua percezione dei fatti. Inoltre, secondo quanto affermato in aula dal MPC, (cfr. audio dibattimenti, file 20250210114610, minuto 17.46) non risulta alcun procedimento aperto nei confronti di questa persona per falsa testimonianza, né vi sono state segnalazioni in tal senso da parte degli agenti coinvolti, e ciò nonostante A. abbia espressamente sostenuto che C. si sia inventato tutto (cfr. act. SK 3.731.017). Il teste non ha del resto omesso dettagli che potevano essere interpretati sfavorevolmente circa il comportamento di B., segnalando la sua risposta offensiva, che trova conferma nelle dichiarazioni dello stesso A., ciò che avvalora la deposizione di C. Nemmeno si può accogliere la tesi della difesa secondo cui il testimone avrebbe agito per mero spirito di rivalsa a causa del fermo stesso (cfr. supra consid. 6.3). Infatti, egli non ha segnalato alcun comportamento scorretto da parte dell’altro agente coinvolto, mentre, se il suo intento fosse stato esclusivamente ritorsivo, sarebbe stato logico aspettarsi che egli accusasse innanzitutto D., ossia colui che si era occupato principalmente di lui. Un ulteriore elemento da osservare è che il testimone C. verosimilmente non era a conoscenza dell'assenza di videocamere di sorveglianza sulla banchina della stazione. Anzi, è legittimo supporre che ne ritenesse probabile l’esistenza. Difficilmente, dunque, il testimone avrebbe rischiato di incorrere in una falsa testimonianza, consapevole del fatto che, se sulla banchina fossero state presenti videocamere di sorveglianza, qualsiasi versione non veritiera sarebbe stata facilmente smentita, con tutte le – pesanti – conseguenze del caso. Per quanto concerne poi la posizione di B., il quale, come visto, ha affermato di non ricordare direttamente gli eventi, questo Giudice ha ritenuto in primo luogo che quest’ultimo, allo scopo di corroborare la versione secondo cui sarebbe stato ingiustificatamente colpito, avrebbe potuto affermare di ricordarsi della sberla

- 27 - SK.2024.45 sferratagli da A.; il fatto che abbia dichiarato di non ricordare propende certamente in favore della sua sincerità ed è compatibile con la perdita di memoria allegata. L’assenza di ricordi diretti non è d’altro canto un fattore decisivo per la valutazione della colpevolezza, come invece sembra averlo adombrato la difesa; diversamente, per assurdo, non potrebbero esistere condanne per omicidio in quanto la vittima, per definizione, non può riferire degli eventi. 7.4.5.3 Circa la dinamica dell'“atterramento”, diversi elementi hanno indotto la Corte a nutrire seri dubbi sulla versione fornita dall'imputato. In primo luogo, mal si comprende come l'accusatore privato avrebbe potuto tentare “di allontanarsi dal controllo di polizia in corso” e, nel frattempo, violare “la sfera intima” dell'imputato, concetto che per sua stessa natura implica un avvicinamento e non una fuga. Inoltre, nel rapporto da lui redatto il 3 luglio 2023, A. ha motivato la manovra sulla base del fatto che l'accusatore privato si sarebbe rifiutato di seguirlo, ostinandosi a non voler lasciare i luoghi. Si tratta, a non averne dubbio, di una diversa ricostruzione dei fatti che non implica alcun accenno alla fuga o ad un approccio minaccioso da parte dell'accusatore privato, risultando contraddittoria. Ricondurre tali divergenze a delle semplici imprecisioni linguistiche, come fatto dall’imputato in sede dibattimentale, equivale ad ignorare le contraddizioni logiche insite nelle diverse ricostruzioni dei fatti da lui proposte. Sempre a soggetto della pretesa fuga, va osservato che dalla videosorveglianza del vagone non emerge alcun indizio che B. stesse tentando di sottrarsi al fermo. Se questa fosse stata la sua reale intenzione, sarebbe stato ragionevole aspettarsi che, all’apertura delle porte scorrevoli, quest’ultimo si precipitasse a scappare, ipotesi tuttavia smentita dalle immagini. Dalla videosorveglianza si evince inoltre che B. si è trovato da solo sulla banchina della stazione per una decina di secondi (cfr. supra consid. 7.4.5.1) dopo che A. è tornato sulla soglia della porta rivolgendo lo sguardo al collega che si stava occupando degli altri ragazzi all’interno del vagone. Al dibattimento, l'imputato ha omesso di dichiarare di essere tornato sulla soglia, riferendo solo di aver preso i bagagli dell'accusatore privato, di averli portati sul marciapiede e di essere poi rientrato per accompagnarlo all’esterno. Si tratta però di un aspetto significativo. Infatti, in quel lasso di tempo, B., solo, non sorvegliato e per giunta già in possesso del suo bagaglio, avrebbe potuto tranquillamente darsi alla fuga se lo avesse voluto. D’altro canto, la versione dell’imputato, se valutata complessivamente, non appare compatibile nemmeno con la durata del periodo in cui A. e B. si sono trovati sul marciapiede della stazione. Come detto, tra il momento in cui A. esce nuovamente sul perron (15.14.28) e l’inizio del movimento che si intravvede dal finestrino (15.14.38), trascorrono all’incirca una decina di secondi (cfr. supra

- 28 - SK.2024.45 consid. 7.4.5.1). Ora, è inverosimile che l'accusatore privato abbia insultato l’imputato con vari epiteti in lingua spagnola, gli abbia detto “che cazzo vuoi” allorquando gli era stato chiesto nuovamente il documento, abbia tentato di sottrarsi alla sua presa, sia stato ripreso con la posizione di accompagnamento, gli si sia avvicinato nuovamente faccia a faccia e abbia, infine, cercato ancora una volta di sottrarsi all’accompagnamento coatto. 7.4.5.4 Del resto, nemmeno i presunti “motivi di sicurezza” invocati da A. per giustificare un suo intervento “da manuale” appaiono credibili. B., per natura e corporatura, non poteva essere considerato una minaccia per un agente dell’esperienza e della corporatura di A. Le circostanze del caso indicano quindi che l’accusatore privato ha risposto in modo offensivo all’imputato, ciò che ha condotto alla sua reazione impulsiva e repentina, ossia a colpirlo con una sberla a mano aperta, compatibilmente a quanto sostenuto dall’unico testimone presente, C. Non a caso, una percossa rappresenta una tipica forma di ritorsione (“klassische Retorsion”) a un oltraggio verbale, anche quando è posta in essere da un agente di polizia (cfr. DTF 108 IV 48, consid. 2b). A supportare questa interpretazione vi è anche la deposizione di E., la quale, pur non essendo stata direttamente presente al momento della manovra, ha riferito di aver udito un forte rumore mentre si accingeva a lasciare la carrozza. Tale rumore è conciliabile con una sberla avente quale conseguenza una rovinosa caduta e terra, ma non con un contenimento al suolo mediante una manovra di chiave al gomito, la quale è finalizzata ad immobilizzare la persona in modo controllato. Non per altro, solo una forte sberla ed una caduta violenta al suolo potevano avere conseguenze quali un trauma cranico ed un buco di memoria, così come referenziato dalla documentazione medica agli atti (cfr. supra consid. 7.4.4.4). 7.4.6 Agli occhi della Corte, sulla base di un’oculata valutazione di insieme, appare che la reazione dell’imputato al “che cazzo vuoi ”, nelle specifiche circostanze del caso, sia stata quella di colpire B. con una sberla e non di effettuare una manovra di chiave al gomito secondo tecnica ISP. È quindi a maggior ragione plausibile che A. abbia colpito l’accusatore privato quale reazione – assolutamente non giustificata – alla frase proferita nei suoi confronti. La testimonianza di C., che ha visto A. colpire B., alla luce di tutto quanto descritto, risulta credibile. Altrettanto degna di fede, viste le specifiche circostanze del caso, sono le dichiarazioni del denunciante, secondo cui l’intervento dell’imputato, così come descritto dall’amico, gli ha causato un buco/vuoto di memoria.

- 29 - SK.2024.45 Questo Giudice ha dunque ritenuto che sulla banchina n. 3 della stazione di [...], l'accusatore privato è stato colpito al volto con una sberla a mano aperta da A. in risposta ad un'ingiuria, per poi finire a terra e venire ammanettato. 7.5 Tragitto tra la banchina n. 3 e gli uffici della Polizia dei trasporti 7.5.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato 7.5.1.1 Nel verbale di denuncia del 2 giugno 2023, l'accusatore privato ha dichiarato di essersi ripreso durante la salita delle scale del ponte ferroviario. Nel corso del medesimo interrogatorio ha poi ribadito di essere stato “portato nel loro ufficio (io camminavo con le mie gambe) e nel mentre il poliziotto continuava a colpirmi diverse volte in testa/faccia con le mani (non so quantificare quante volte e non mi pare fossero pugni ma delle manate e sberle) dicendomi adesso fai il figo” (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1). 7.5.1.2 Posto di fronte alle dichiarazioni di cui sopra nell'interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, B. ha tenuto a precisare che durante il tragitto dal binario agli uffici della Polizia ferroviaria non ha ricevuto alcun colpo, lasciando implicitamente intendere che la formulazione “nel mentre” di cui sopra si riferiva a quanto accaduto al posto di polizia (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). 7.5.2 Dichiarazioni dell'imputato 7.5.2.1 L'imputato non ha reso dichiarazioni specifiche sul tragitto tra la banchina n. 3 e gli uffici della Polizia dei trasporti (cfr. act. MPC 13.1-2023.08.23-1). Nell'interrogatorio di confronto, nonostante la suddetta precisazione dell'accusatore privato, egli si è limitato a ribadire le sue precedenti dichiarazioni (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). Al dibattimento A. ha confermato di essersi recato in ufficio dopo aver ammanettato B. Quando gli è stato fatto notare che, dai video disponibili, i tre camminavano abbastanza diritti, l’imputato ha risposto affermativamente. L’imputato si è pure chiesto come fosse possibile che questi si sia svegliato sulle scale, dal momento che B. camminava sulle sue gambe. Ha inoltre precisato che, durante il tragitto, non era in contatto radio con i colleghi che avevano effettuato la segnalazione (cfr. act. SK 3.731.001-026). 7.5.3 Testimonianze Alcuni dei testimoni presenti hanno fornito una deposizione a riguardo del tragitto. C. ha affermato che dopo l'intervento, A. “ha alzato B. e ci siamo recati assieme verso gli uffici della polizia” (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1). E. ha dichiarato che dopo essere stato ammanettato, l'accusatore privato veniva fatto rialzare e che lei ed C. lo avrebbero seguito. La teste ha anche affermato di non aver

- 30 - SK.2024.45 ricevuto richieste esplicite di “andare negli uffici” ma che gli agenti gli avrebbero “fatto capire che dovevamo seguirli ” (cfr. act. MPC 12.1-2023.08.16-1). Dal canto suo, D. ha precisato che dopo l'intervento “abbiamo quindi fatto la passerella che si trova in stazione e ci siamo recati negli uffici della polizia dei trasporti” (cfr. act. MPC 12.3-2023.09.19-1). 7.5.4 Altre risultanze istruttorie Dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza poste nelle immediatezze degli uffici della Polizia dei trasporti, si nota il passaggio dell'accusatore privato, ammanettato sul davanti e scortato dall'imputato, alle ore 15.18.10 (cfr. videocamera - sbarra). I due entrano poi nel campo visivo di un'altra videocamera situata all'ingresso dell'edificio e sono visibili dalle ore 15.18.16 alle ore 15.18.33, per poi passare oltre la porta. B. risulta sempre munito di manette e accompagnato fisicamente da A. Al di là di qualche leggero strattone, non si notano episodi di violenza. Da un ingrandimento della registrazione video si può notare che all’accusatore privato manca il piercing al sopracciglio. Alle ore 15.18.45 e le 15.19.03 giungono presso il posto di polizia anche C. e E. accompagnati senza coercizione da D. (cfr. videocamera - citofono portico). 7.5.5 Accertamento della Corte Sulla base delle dichiarazioni concordanti e delle registrazioni video, la Corte ha concluso che non vi siano dubbi particolari sullo svolgimento dei fatti per quanto concerne questa fase: B. è stato accompagnato coattivamente negli uffici della Polizia dei trasporti dall'imputato e non vi sono state percosse, poco dopo sono giunti in loco anche C. e E. con l'agente D. I dubbi sollevati dall’imputato circa l’impossibilità che l’accusatore privato si sia “ripreso sulle scale” mentre camminava autonomamente non risultano giustificati. B. ha sì dichiarato di essersi ripreso mentre saliva le scale del ponte della ferrovia. Non ha però dichiarato che fino a quel momento fosse privo di coscienza ed impossibilitato a camminare. Non va del resto dimenticato che poco prima, sul perron numero 3, l’accusatore privato ha subito percosse con caduta a terra. La difesa, in sede di arringa ha sostenuto che C., avrebbe dichiarato che B. sarebbe stato colpito con delle sberle anche durante il tragitto, circostanza non riferita dall’accusatore privato e che dovrebbe far riflettere sulla credibilità del testimone. In realtà, dal verbale di interrogatorio non risultano affermazioni in tal senso da parte di C. Anzi, quest’ultimo, a precisa domanda dell’interrogante, ha affermato di non aver visto B. ricevere sberle durante il tragitto (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1.7). L’allegazione della difesa non trova quindi alcun riscontro ed anzi, fa sì che, la credibilità del testimone, già valutata positivamente dalla Corte (cfr. supra consid. 7.4.5.2) non ne sia minimamente intaccata.

- 31 - SK.2024.45 7.6 Uffici della Polizia dei trasporti 7.6.1 Dichiarazioni dell'accusatore privato 7.6.1.1 Il 2 giugno 2023 B., che già aveva precisato di aver ricevuto delle sberle presso gli uffici della polizia dei trasporti (cfr. supra consid. 7.5.1), ha dichiarato che dopo aver raggiunto un locale con sedie e tavolo simil alluminio, gli agenti lo facevano sedere in compagnia dei suoi amici. L'accusatore privato ha precisato che in quel frangente egli era l'unico legato con le manette e di ricordare che ad un certo punto l'imputato lo faceva alzare in piedi con la faccia al muro ordinandogli di andare a cercare i documenti, salvo poi urlargli “chi cazzo ti ha detto di muoverti?”. A. lo afferrava quindi con la forza, con entrambe le mani, mettendolo a sedere nuovamente. B. ha poi dichiarato che, in tali circostanze, cadeva a terra per poi essere nuovamente sollecitato, con tono concitato, a rialzarsi e a muoversi, subendo un tale stress da crollare psicologicamente e scoppiare in lacrime (“avevo dolore, ero ammanettato ed inoltre avevo il gomito destro ricoperto di sangue [...] per questi motivi, oltre a tutto quello che è successo, crollavo nel pianto”). Il denunciante ha anche sostenuto che E., vedendolo in quello stato, cadeva vittima di un attacco di panico, circostanza che a mente dell'accusatore privato conduceva A. a smettere di trattarlo in malomodo permettendogli di sedersi. A suo dire, lui e E. erano rimasti sempre all'interno dello stesso locale, mentre C. veniva portato in un’altra stanza per un certo periodo di tempo. B. ha anche sostenuto che un'agente, identificato nella persona di H., fratello di una persona di sua conoscenza, gli aveva offerto un bicchiere d'acqua, rispettivamente tolto le manette. Infine, ha riferito che A., in un secondo tempo, cambiava definitivamente atteggiamento nei suoi confronti, mettendosi ad esempio a piegargli i vestiti. L'accusatore privato ha anche precisato che in tale frangente, C. aveva chiesto spiegazioni incalzando A., al che, lui stesso lo aveva invitato a desistere per evitare di subire a sua volta percosse. C. si accontentava del numero di matricola, che l’imputato forniva. Sempre a detta di B., in questo contesto A. si rivolgeva a E. chiedendole “perché stai così se non ti abbiamo fatto niente a te” (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1). 7.6.1.2 Nell'interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, l'accusatore privato ha innanzitutto precisato di aver ricevuto i colpi dentro gli uffici. In un primo momento ha asserito di non ricordare esattamente ma di credere di essere stato colpito al viso almeno tre volte dall’imputato, il quale, nel frattempo, gli diceva “fai il figo adesso?”. Più avanti nel verbale, su domanda, B. ha dichiarato che A. lo aveva colpito in sequenza ravvicinata, dandogli due o tre sberle, per poi andarsene e ritornare per colpirlo di nuovo. Anche in tale frangente, il denunciante non è stato in grado di quantificare con precisione il numero totale di sberle ricevute, salvo affermare essere state sicuramente più di quattro. Egli ha poi dichiarato di

- 32 - SK.2024.45 trovarsi già seduto nel momento in cui E., dopo averlo visto piangere ammanettato, cercando di coprirsi il viso, cominciava ad iperventilare. A proposito delle persone presenti, l'accusatore privato ha asserito di essere sempre stato nella stessa stanza in cui si trovavano E. ed A. C. veniva dal canto suo condotto in un altro locale, per un periodo di tempo che non ha saputo quantificare, ma sicuramente inferiore all’ora, durante il quale il denunciante riceveva altre sberle. Su domanda del difensore dell'imputato, B. ha confermato che E. si trovava “a un paio di panchine” da lui al momento della sua caduta e delle percosse, mentre C. e D. erano presenti solo “ad un certo punto”. Alla domanda su chi avesse assistito agli schiaffi da lui ricevuti, l'accusatore privato ha risposto che all’inizio, nel momento in cui veniva messo spalle al muro, era presente anche C. mentre E. lo era stata per tutto il tempo. Il denunciante ha pure precisato di essere caduto anche a terra allorché era seduto sulla sedia ammanettato (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). 7.6.2 Dichiarazioni dell'imputato 7.6.2.1 Il 23 agosto 2023, A. ha ammesso di aver alzato la voce e ha sostenuto di aver tolto le manette a B. non appena giunto negli uffici, in quanto non vi era più alcun pericolo. L'imputato ha precisato di aver effettuato lui stesso la perquisizione dell’accusatore privato mediante palpazione da manuale ISP. Nel frattempo, B. piangeva e chiedeva scusa. A. ha preteso di aver detto a B. di stare tranquillo, che si sarebbe proceduto al controllo e che poi sarebbe potuto andare a casa. Ha anche indicato che sino a quel momento nessuno dei ragazzi aveva consegnato il documento. L’imputato ha confermato l’attacco di panico avuto da E. alla fine del controllo, e di aver chiesto sia a quest’ultima che a B. e ad C. se volessero un’ambulanza, domanda alla quale i tre avevano risposto negativamente. Secondo la sua versione dei fatti, i tre ragazzi, compreso C. erano sempre rimasti seduti sulla stessa panchina, nell’unica sala a disposizione e in sua presenza, dal momento che la cella era occupata dalla persona fermata dai colleghi. In questo contesto, l’imputato ha sostenuto di non aver provocato nessuno, di non aver tirato alcuna sberla e di aver riferito ad C. che, qualora avesse avuto qualcosa da recriminare sul suo operato, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla pattuglia della polizia cantonale giunta presso gli uffici per prendere in custodia la persona accusata di spaccio. Ha aggiunto di aver fornito ad C. il proprio codice o numero di matricola, ma non il nome. Al termine degli eventi, secondo l'imputato, C. si mostrava aggressivo, mentre B. era “estremamente gentile e continuava a piangere”. L'imputato ha affermato di averlo rassicurato, dicendogli che non era necessario piangere e che tali situazioni potevano capitare. C., invece, continuava a dirgli che intendeva denunciarlo e che a suo avviso non apparteneva alla “polizia vera”. A. accompagnava quindi tutti e tre alla porta attendendo sulla soglia per consentire

- 33 - SK.2024.45 l'ingresso della polizia cantonale. In quell'occasione, C. ribadiva che avrebbe sporto denuncia. È stato allora, ha precisato l'imputato, che C. veniva invitato a rivolgersi direttamente alla pattuglia appena giunta sul posto (cfr. act. MPC 13.1- 2023.08.23-1). 7.6.2.2 Nel corso dell'interrogatorio di confronto del 27 ottobre 2023, A. si è limitato a confermare le sue precedenti dichiarazioni (cfr. act. MPC 12.4-2023.10.27-1). 7.6.2.3 Al dibattimento, l’imputato ha in primo luogo contestualizzato il momento in cui avrebbe appreso del contestuale fermo del “vero spacciatore”, collocandolo durante il controllo effettuato negli uffici, ma non sapendo dire esattamente quando. Ha poi sottolineato che una volta giunte sul posto, le persone fermate venivano fatte accomodare su una panchina all’interno della zona di attesa mentre a B. venivano subito rimosse le manette. La perquisizione, effettuata sui due ragazzi, era finalizzata alla ricerca di mezzi di prova – essendo A. alla ricerca di uno spacciatore – o comunque ad accertarsi che non vi fosse nulla di pericoloso, essendo ad ogni modo prassi perquisire le persone fermate. A tal proposito, l'imputato ha precisato che si trattava di una semplice palpazione superficiale, pur riconoscendo l'esistenza di tecniche più specifiche e approfondite. Di fronte all'evidenza che quel tipo di controllo, poco invasivo, non fosse adeguato alla ricerca di stupefacenti, l'imputato ha ammesso che, probabilmente, in quel momento, lui ed il collega erano già a conoscenza del fermo del presunto spacciatore (testualmente: “probabilmente, in quel momento, quando abbiamo fatto la perquisizione solo per palpazione, avevamo già saputo che il presunto spacciatore era già stato fermato e quindi, portavamo semplicemente a termine il controllo”. L’imputato ha pure precisato di essere stato lui a controllare l’accusatore privato, mentre D. si occupava di C. Quanto a E., essa non veniva perquisita in quanto non c’era un’agente di sesso femminile né la necessità di farlo. Dal controllo dei documenti svolto da D. emergeva che C. e E. erano conosciuti alle banche dati per delle liti. Quanto al test etanografico, i cui risultati erano stati documentati mediante delle fotografie poi inserite nella banca dati, l’imputato ha osservato di non ricordare con precisione chi lo avesse effettuato a chi e di essere stato verosimilmente lui ad aver fatto soffiare i ragazzi nella cannuccia. Anche al dibattimento, l’imputato ha negato ogni gesto di violenza, sia nei confronti di B. che di C., definendo le loro dichiarazioni menzognere e sostenendo che il fermo si sarebbe svolto “senza problemi particolari”. Quanto all’offerta di chiedere l’intervento medico, denegata dalle persone fermate, essa è stata ricondotta alle escoriazioni di B. legate all’intervento e all’iperventilazione di E. (cfr. act. SK 3.731.001-026).

- 34 - SK.2024.45 7.6.3 Testimonianze Oltre agli amici dell'accusatore privato C. e E. ed al collega poliziotto D., nel corso della procedura preliminare sono stati sentiti come testimoni anche altri tre colleghi di A. 7.6.3.1 Nel verbale del 16 agosto 2023 C. ha dichiarato che, appena arrivati nell'ufficio dal binario, A. spingeva un tavolo contro la parete, forse per sfogarsi o per dimostrare forza. Egli ha a sua volta affermato che lui e l'accusatore privato venivano messi contro la parete e perquisiti, ricevendo entrambi due calci per aprire le gambe. In quel momento, l'imputato gli avrebbe anche dato una piccola sberla sulla guancia, meno forte di quella data a B. sul marciapiede. A mente del teste, durante la perquisizione A. continuava a provocare l'accusatore privato, dicendogli “adesso continua a fare il figo” e lo colpiva in faccia più volte, quantificabili in circa cinque. Il testimone ha poi raccontato di essere stato portato in una stanza separata, dove veniva spogliato e perquisito, mentre B. e E. rimanevano nella prima stanza. Al suo ritorno, B. era ancora seduto e ammanettato, mentre l'imputato continuava a dargli sberle sul volto. In quel momento, E. iniziava a iperventilare. Il testimone ha quindi descritto un sentimento di impotenza nei confronti di A., il quale gli chiedeva in modo aggressivo se avesse qualcosa da dire. Secondo C., solo dopo aver rimesso gli effetti personali nello zaino dell'accusatore privato, l'imputato rimuoveva finalmente le manette a B. (cfr. act. MPC 12.2-2023.08.16-1). 7.6.3.2 Sempre il 16 agosto 2023 E. ha asserito di essere rimasta con B., mentre C. veniva portato in un’altra stanza. Con loro era presente anche A.; la testimone non si è invece detta certa della presenza dell'agente D. Secondo E., durante la permanenza negli uffici, i poliziotti avevano controllato i loro i bagagli e chiesto loro i documenti d'identità. In tale frangente, gli agenti mantenevano un tono aggressivo, soprattutto l'imputato, che avrebbe urlato “cosa c'è nelle valigie? ”, “dove sono i documenti?”. La testimone ha anche descritto una perquisizione integrale su B., precisando che quest'ultimo avrebbe avuto le manette per la maggior parte del tempo. Nonostante non comprendesse l'italiano, E. ha sostenuto di aver notato che l'accusatore privato era molto nervoso, poiché non capiva il motivo dell’accaduto. La testimone ha poi riferito che, a questo punto – preoccupata per sé stessa, per l'accusatore privato e anche per C., di cui ignorava le condizioni dopo che era stato condotto in una stanza separata – veniva colta da un attacco di panico. E. ha inoltre dichiarato di non aver visto i poliziotti colpire direttamente B. all'interno dell'ufficio, ma di aver comunque notato che quest’ultimo presentava escoriazioni alle braccia e una contusione al naso. Testualmente, E. ha dichiarato “Dal punto di vista fisico posso dire che B.

- 35 - SK.2024.45 aveva delle escoriazioni alle braccia, il naso aveva una contusione, è stato picchiato in faccia” (cfr. act. MPC 12.1-2023.08.16-1). 7.6.3.3 Sentito il 19 settembre 2023, D. ha dichiarato che, una volta arrivati in ufficio, lui e A. facevano sedere i tre ragazzi sulla panchina nella zona di controllo. Secondo la sua versione dei fatti, la situazione, all’arrivo negli uffici, era “tranquilla”. A. rimuoveva subito le manette all'accusatore privato, dopodiché venivano richiesti i documenti a E. ed a quest'ultimo. A mente di D., era stato A. ad eseguire la perquisizione, mentre egli si era allontanato per procedere al controllo dei documenti. A precisa domanda, il teste ha specificato di non aver visto alcuna sberla e che le persone fermate, pur non avendo precedenti per spaccio, erano noti per risse o liti. Ha pure sottolineato che dopo aver effettuato il rilevamento del tasso alcolemico, B. chiedeva scusa. Nel mentre, tuttavia, C. manifestava agitazione e E. iniziava a iperventilare. A precisa domanda circa l'eventuale spostamento di C. in un'altra stanza, D. ha risposto: “io non ho visto che lo portavano in un'altra stanza [...]. Quando siamo entrati negli uffici, li abbiamo fatti sedere, poi io mi sono assentato per fare il controllo nominativo e C. potrebbe essere stato portato in un'altra stanza, ma mi sembra strano”. Il testimone ha inoltre osservato che, dal momento in cui erano state tolte le manette all'accusatore privato, egli non aveva assistito a episodi di violenza fisica o verbale. Ha riferito, inoltre, che C. era stato informato della possibilità di rivolgersi agli agenti della Polizia cantonale per sporgere denuncia (cfr. act. MPC 12.3- 2023.09.19-1). 7.6.3.4 L'agente della polizia dei trasporti F., sentito il 28 novembre 2023 in qualità di testimone, ha affermato di essere entrato nell'ufficio con il collega G. e la persona fermata in coda al treno appena dopo A. e D. Mentre compilavano i documenti per il trasferimento alla polizia cantonale, notava la ragazza che iperventilava e i colleghi che le chiedevano se avesse bisogno di un'ambulanza. F. ha affermato di non aver visto se B. o gli altri fossero ammanettati né A. tirare sberle; sebbene abbia sentito voci in spagnolo a tono alto, non era riuscito a carpirne il contenuto. Infine, ha asserito di ricordare le tre persone intente a parlare brevemente con la polizia cantonale all'uscita degli uffici (cfr. act. MPC 12.5-2023.11.28-1). 7.6.3.5 G., anch’egli agente della polizia dei trasporti, sempre il 28 novembre 2023, ha dichiarato di aver visto le tre persone presenti al suo rientro in ufficio, senza però notare se qualcuno fosse ammanettato. Ha altresì negato di aver visto il collega A. colpire l'accusatore privato (cfr. act. MPC 12.6-2023.11.28-1). 7.6.3.6 Il 12 dicembre 2023 è stato sottoposto ad interrogatorio anche l'agente H. Quest'ultimo ha affermato di aver visto l'imputato da solo con le tre persone fermate. Il testimone ha rilevato che i toni erano alti da entrambe le parti, con A.

- 36 - SK.2024.45 che parlava in modo deciso a uno dei due ragazzi. H. ha a sua volta affermato di non ricordare se fossero state proferite ingiurie e di non saper “dire se tra le persone fermate qualcuno avesse le manette, mi pare di no”. Nemmeno tale testimone ha visto l'imputato colpire l'accusatore privato (cfr. act. MPC 12.7- 2023.12.12-1). 7.6.4 Altre risultanze istruttorie 7.6.4.1 Nel rapporto da lui redatto il 1° giugno 2023, A. ha indicato che i tre ragazzi, inizialmente reticenti al controllo e poco collaborativi rispetto alle richieste avanzate, venivano fatti accomodare sulla panchina della sala d'attesa, operazione resa difficoltosa dalla resistenza di B. Solo in quel momento egli si accorgeva che “questa era già occupata” dalla persona precedentemente segnalata e presa in consegna dai colleghi (ossia dagli agenti F. e G.). L’imputato ha specificato che soltanto dopo tali eventi i fermati avevano fornito i documenti di identificazione, mentre B. chiedeva scusa per il comportamento tenuto. Allorché D. effettuava il controllo nominativo presso la centrale, l’imputato, approfittando del clima più disteso, procedeva alla perquisizione di sicurezza mediante palpazione e al controllo dei bagagli dei due ragazzi, non essendo possibile controllare E. vista l’assenza di personale di sesso femminile. Secondo quanto redatto da A., a questo punto, la stessa E., probabilmente complice l'elevato tasso alcolemico ed il lungo viaggio, iperventilava. “Per questo motivo e per poter procedere alla verifica sanitaria” di B., gli agenti proponevano ai tre l'intervento di un'ambulanza, proposta da loro rifiutata. Per quanto riguarda i precedenti delle persone fermate, il rapporto specifica che E. e C. erano “conosciuti alle banche dati ” per una lite avvenuta in passato mentre B. risultava “conosciuto per infrazione alla LCStr quale imputato, per guida in stato di ebrietà” (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.4-B.1.6). 7.6.4.2 Anche D. ha allestito un rapporto il 31 maggio 2023. Secondo quanto vi figura, all’arrivo al posto di polizia, i tre fermati venivano fatti accomodare sulla panchina della sala d'attesa poiché il locale di sicurezza era già occupato dalla persona presa in consegna da un’altra pattuglia. L’agente ha indicato che dopo diverse sollecitazioni, B. e E. fornivano finalmente i documenti, consentendogli di effettuare il controllo nominativo, svoltosi in una stanza adiacente lontano dal rumore delle attività degli altri colleghi. Da quest’ultimo emergeva che “tutti e tre i rubricati risultavano conosciuti alle nostre banche dati ”. Nel frattempo, l’imputato, insieme a un’altra pattuglia presente sul posto, effettuava una perquisizione di sicurezza sui due ragazzi e sui loro effetti personali senza riscontrare nulla di illegale. Sempre secondo il rapporto di trasmissione, a quel punto gli animi si erano calmati e B. continuava a scusarsi per il proprio comportamento. C., invece, iniziava a minacciare gli agenti, dichiarando che era

- 37 - SK.2024.45 sua intenzione sporgere denuncia e richiedendo il numero identificativo di un collega, poi prontamente fornitogli congiuntamente alle informazioni sulla “prassi da seguire”. Con particolare riferimento a E., nel resoconto scritto è segnalato che quest’ultima, all’improvviso, cominciava a mostrare segni di agitazione e a iperventilare. Per calmarla, le veniva offerta dell’acqua e suggerito di camminare. Agli interessati sarebbe inoltre stato chiesto se desiderassero l’intervento di un’ambulanza, sia per lo stato di agitazione della donna sia per un’escoriazione riportata da B., offerta poi rifiutata (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.7-B.1.9). 7.6.4.3 Il 3 luglio 2023 l'imputato ha allestito un secondo rapporto. Anche in questo documento è indicato che i tre fermati sono stati accompagnati presso gli uffici della stazione FFS di [...], dove, tramite la centrale, venivano identificati, poiché solo a quel punto avevano consegnato spontaneamente i passaporti. In questo contesto, non emergevano segnalazioni concernenti E., mentre B. ed C. risultavano conosciuti, questa volta unicamente per infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale. Per il resto il contenuto è sostanzialmente analogo al resoconto precedente (cfr. act. MPC 15.2-2023.07.11-1.B1.1-B.1.2). 7.6.4.4 Nelle fotografie prodotte il 4 marzo 2024 dall'accusatore privato, tra le quali figurano anche quelle scattate presso l'Ospedale Regionale di Lugano, identificabili grazie all’etichetta di ammissione, si notano diverse tumefazioni ed escoriazioni nonché del gonfiore a livello del polso e del gonfiore con tumefazione all'interno della caviglia (cfr. act. MPC 15.1-2024.03.04-04-1.1-31). 7.6.5 Accertamento della Corte 7.6.5.1 Come emerge dagli atti, la situazione al posto di polizia era piuttosto tesa. Dalle dichiarazioni dell'accusatore privato, di E. e di C. risulta che il controllo delle generalità e le perquisizioni personali si sono svolti in modo concitato. 7.6.5.2 B. ha dichiarato di essere stato ammanettato per buona parte della permanenza negli uffici della Polizia dei trasporti. Le sue dichiarazioni sono confermate da quelle di E. e di C., i quali hanno affermato che l'accusatore privato sarebbe stato ammanettato per la maggior parte del tempo, rispettivamente che le manette gli sarebbero state rimosse solo sul finale, nel momento in cui A. si era messo a riordinare la sua valigia. Le dichiarazioni di B., se sovrapposte con quelle di C., risultano sostanzialmente lineari; entrambi, ad esempio, non parlano mai di pugni ma solo di sberle, negandone il carattere violento. Non si assiste dunque ad alcun tentativo di ingigantire i fatti da parte dei due ragazzi, ciò che avvalora la loro versione. L'accusatore privato, ha anche dichiarato che l'imputato, durante il controllo presso il posto di polizia, gli avrebbe inflitto almeno tre sberle al volto. Tale versione è confermata dalle affermazioni di C., che ha riferito di più colpi in faccia, quantificabili in circa cinque. E., dal canto suo, ha sì fatto menzione

- 38 - SK.2024.45 dell'uso della forza e del fatto che su B. avrebbe notato una contusione al naso, ma non ha asserito di aver visto i poliziotti colpirlo direttamente all'interno dell'ufficio, affermando comunque che B. era stato picchiato in faccia (cfr. supra consid. 7.6.3.2). È quindi lecito ritenere che le lesioni siano l’esito di quanto occorso all’interno degli uffici. Secondo la ricostruzione di A., invece, tutto si è svolto tranquillamente e secondo prassi. L'imputato, sebbene abbia ammesso di aver alzato la voce e che ciò poteva essere percepito come aggressivo, non ritiene di aver ecceduto nei modi. Ha inoltre dichiarato che le manette sarebbero state rimosse non appena giunti al posto di polizia, poiché non sussisteva più alcun pericolo, negando di aver tirato qualsiasi tipo di sberla all'accusatore privato. Egli ha poi sottolineato, a più riprese, che i tre ragazzi, compreso C., sarebbero sempre rimasti seduti sulla stessa panchina nell’unica sala a disposizione ed in sua presenza. 7.6.5.3 L'accusatore privato appariva, dunque, estremamente scosso e turbato dagli eventi accaduti, una circostanza che mal si concilia con la situazione “tranquilla” descritta dai due agenti. Come risulta dalle dichiarazioni concordanti di tutti i presenti, B. è scoppiato in lacrime. Questo elemento suggerisce un contesto di umiliazione nei suoi confronti e l'impiego di un certo grado di coercizione. In questo quadro si colloca anche l'atteggiamento recriminatorio mostrato da C. nel finale, quando quest'ultimo, percependosi verosimilmente vittima di un'ingiustizia ed avendo assistito a qualcosa di anomalo, ha preteso di ottenere il numero di matricola di A. minacciando azioni legali contro gli agenti allorché in precedenza, a detta di tutti, era pacifico e gestibile. Come visto, nei medesimi frangenti E. iperventilava e veniva colpita da un attacco di panico allorché non era toccata direttamente dalla perquisizione. Lei stessa ha precisato che la manifestazione d'ansia era da ricondursi alla preoccupazione per la sua sorte e per quella di B. e C., che si trovava in un'altra stanza. La reazione di E. conferma che qualcosa di particolarmente allarmante e sproporzionato ha avuto luogo all’interno degli uffici tra l'imputato e B., fermo restando che il suo tasso alcolemico e la stanchezza, quand’anche abbiano eventualmente potuto contribuire a favorire la crisi, non possono essere ritenute – alla luce delle circostanze sopra descritte ed al fatto ch’ella risultava perfettamente orientata nella fase precedente – la causa principale. E. ha affermato di non ricordare specificatamente delle sberle. Essa stessa ha però visto A. “utilizzare la forza” contro B. Non padroneggiando la lingua, di fronte ad una situazione concitata e nel corso della quale ha dovuto far fronte ad un attacco di panico, la testimone poteva tranquillamente non ricordare sberle, alle quali peraltro l'accusatore privato non ha attribuito carattere violento. Per il resto, non si vede come l'accusatore privato ed i suoi amici avrebbero potuto accordarsi per fornire dettagli così coerenti tra loro.

- 39 - SK.2024.45 Se tutto si fosse svolto senza inciampi e in modo regolare, come preteso da A., risulta difficile spiegare perché B. sia scoppiato in lacrime, E. abbia iperventilato e C. abbia chiesto il numero di matricola. Il fatto che ai tre sia stato chiesto se desiderassero un’ambulanza indica chiaramente che qualcosa di anomalo e grave è effettivamente accaduto. Del resto, se non fossero intercorse vicissitudini significative in occasione del fermo, nemmeno si comprenderebbe il motivo per il quale l’accusatore privato avrebbe dovuto recarsi in ospedale la sera stessa e querelare l’imputato. Di motivazioni economiche non se ne intravvedono, avendo l’accusatore privato richiesto, a titolo di pretesa civile, unicamente la rifusione delle spese legali e sanitarie e una pretesa di torto morale oggettivamente contenuta. Lo stesso vale per eventuali finalità di vendetta in capo ad C., il quale non ha tratto alcun vantaggio dal presente procedimento. La Corte non si è dunque convinta, contrariamente a quanto affermato da A., che tutto sia andato per il meglio. Se la sua versione fosse credibile, non si comprenderebbe come mai l'episodio abbia provocato le conseguenze di una certa gravità sopra descritte. 7.6.5.4 Nelle dichiarazioni e nei rapporti forniti dall'imputato, sono emersi alcuni elementi che inficiano la credibilità della versione da lui resa. A. ha infatti affermato che al momento del controllo in ufficio nessuna delle tre persone fermate aveva ancora presentato un documento di legittimazione (cfr. supra consid. 7.6.2.1), quando in realtà, dalle riprese video risulta che C. aveva consegnato il documento già nel corso del fermo sul treno. Tale aspetto è indirettamente confermato anche dalle dichiarazioni e dal rapporto di D., secondo il quale al posto di polizia si riusciva ad avere “anche” i documenti di B. e di E. Inoltre, al dibattimento A. ha fornito una versione diversa, avendo egli sostenuto che “uno dei testi” aveva “consegnato subito il documento al mio collega”. Anche l’affermazione secondo la quale C. non poteva essere stato condotto in un altro locale in quanto non vi erano altre stanze disponibili non ha convinto questo Giudice. La planimetria ufficiale del posto di polizia trasmessa il 2 novembre 2023 dalla Polizia dei trasporti prevede infatti, tra gli spazi comuni, oltre al locale di controllo dove sono stati fatti accomodare i fermati e la stanza securizzata dove si trovava il presunto spacciatore, anche un terzo locale adibito ad ufficio di verbalizzazione. Non per altro, lo stesso D., chiamato ad esprimersi sulla questione, non ha fatto nessun riferimento all'assenza di locali disponibili. Non convincono le dichiarazioni dell’imputato circa la questione a sapere da quando egli fosse al corrente del fermo del “vero spacciatore”. In aula, A. ha dichiarato che, sebbene fosse in contatto radio con i colleghi, avrebbe appreso di tale circostanza solo durante il controllo effettuato presso gli uffici della Polizia dei Trasporti, pur non ricordando il momento esatto. Il collega D. ha però

- 40 - SK.2024.45 espressamente affermato di aver incrociato i colleghi e la persona fermata al momento dell’entrata al posto di polizia. Anche, F., ossia uno dei due agenti che ha effettuato il fermo del “vero spacciatore” ha precisato di essere entrato nell’ufficio appena dopo A. e D. e di aver riconosciuto i tre ragazzi in quell’occasione. Con ogni probabilità, dunque, al più tardi nel momento in cui giungeva con B. presso il posto di polizia, e in ogni caso prima delle perquisizioni, A. non poteva più sospettare di spaccio l’accusatore privato – e men che meno C., dal momento che la segnalazione era sin dall’inizio legata ad una singola persona –, ciò che rende incongruente il motivo stesso a monte della perquisizione, così come declinato al dibattimento, ossia la ricerca e la messa al sicuro di “mezzi di prova” legati allo smercio di stupefacenti. D’altro canto, una semplice perquisizione superficiale per palpazione non è indicata per la ricerca di sostanze vietate, ciò che rende ancor meno verosimile la versione resa. Parimenti, l’assenza di perquisizione a carico di E., che l’imputato ha giudicato non necessaria ed impossibile da svolgere in quanto mancava personale femminile, non è logica: se gli agenti fossero stati effettivamente alla ricerca di uno spacciatore, anche i suoi accompagnatori avrebbero dovuto essere perquisiti, se del caso dopo aver reperito un’agente di sesso femminile. Non per altro, l’imputato, posto di fronte a tali incongruenze, ha finito per ammettere che lui e il collega, al momento della perquisizione, fossero probabilmente già a conoscenza del fermo del presunto spacciatore. Ciò suggerisce che l'azione non fosse affatto orientata alla ricerca di prove e rimette ulteriormente in discussione la credibilità dell’imputato, e per essa, il fine stesso dei controlli svolti sui ragazzi. Ne consegue quindi che al momento del controllo avvenuto negli uffici della Polizia dei trasporti, A. doveva sapere che il vero spacciatore era stato fermato. Quanto avvenuto negli uffici non trova dunque giustificazione: non v’era motivo di mantenere le manette, di perquisire, ed ovviamente, di dare sberle a B. La Corte ha inoltre constato un'incongruenza tra il rapporto redatto dall’imputato il 1° giugno 2023 e quello successivo del 3 luglio 2023 riguardo alle segnalazioni relative alle persone fermate. In particolare, A. ha inizialmente indicato che E. risultava “conosciuta alle banche dati” per una lite pregressa, salvo poi affermare, nel rapporto successivo, che sulla stessa “nulla si evinceva”. Al dibattimento, l’imputato, cui è stato contestato quanto precede, ha ammesso di essersi sbagliato (cfr. act. SK 3.731.020). 7.6.5.5 Con particolare riferimento alle dichiarazioni degli altri agenti presenti, va anche osservato come la deposizione di D., sebbene confermi in grandi linee la versione di A., non risulti particolarmente circostanziata. Il testimone ha infatti corroborato la narrazione secondo la quale le manette sarebbero state rimosse subito, ma ha dapprima fatto uso del plurale (“abbiamo tolto”) per poi riferirsi al solo imputato

- 41 - SK.2024.45 (“tolte da A.”). Per il resto, D. ha senz’altro dichiarato di non aver visto alcuna percossa e di non aver assistito a episodi di violenza fisica o verbale, ma lo ha fatto precisando di essere stato presente solo per una parte del tempo. Riguardo all’eventuale spostamento di C. in un'altra stanza, egli, sebbene lo abbia giudicato poco probabile, dopo essere stato posto di fronte alle altre risultanze dell’istruttoria, non si è sentito di escluderlo. Per quanto concerne poi gli agenti F. e H., le loro dichiarazioni appaiono poco rilevanti. Ciò è dovuto al fatto che i due sono stati presenti solo per un breve lasso di tempo e non hanno potuto prestare particolare attenzione alla situazione, essendo impegnati con il cosiddetto “vero” spacciatore. Non va tuttavia tralasciato che essi stessi hanno riferito di toni alti tra i presenti, testimoniando così della concitazione del momento. 7.6.5.6 La documentazione medica e fotografica agli atti fa stato di un trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso. Referenzia inoltre una deviazione del setto nasale. La diagnosi e le fotografie, in cui si notano dei gonfiori e un leggero edema all'interno della caviglia, un rigonfiamento al polso ed alcuni segni al viso, sono senz'altro compatibili con la versione resa dai fermati.

La tesi difensiva secondo cui le lesioni non sarebbero supportate da riscontri oggettivi e dalla documentazione medica non può essere seguita. Nemmeno si può partire dell’assunto che vi siano dubbi legittimi quanto ad una diversa origine delle stesse, segnatamente legata all’attività di arti marziali praticata da B. (cfr. supra consid. 6.3). In primo luogo, la giurisprudenza citata dalla difesa non può essere compresa nel senso che i certificati medici, per essere concludenti, debbano contenere un’attestazione esplicita di compatibilità delle lesioni con le modalità dell’intervento. Tale valutazione spetta infatti al giudice, nel quadro del libero apprezzamento delle prove, il quale non può esigere, da una semplice lettera di dimissioni, un contenuto equiparabile a quello di una perizia medico forense. Dipoi, nell’esempio addotto, il Tribunale federale ha negato il carattere concludente del certificato medico in quanto esso non rilevava segni di contusioni, ben presenti invece nel caso in esame. A ciò si aggiunge un altro riscontro oggettivo, ossia la perdita del piercing al sopracciglio, che l’accusatore privato ha ricondotto alla coercizione subita. L’accusatore privato ha altresì riferito che le cuffiette per la musica, come per il piercing, gli erano volate al suolo (cfr. act. MPC 5-2023.06.12-1.13). Sebbene la Corte abbia preso atto del fatto che B. si sia approcciato a delle arti marziali, nulla indica che le lesioni riportate possano essere riconducibili a tale attività. Dagli atti emerge che i tre ragazzi stavano rientrando da una vacanza e nessuno di loro ha segnalato condizioni particolari. Inoltre, nelle riprese video relative al periodo precedente al fermo non si rilevano segni distintivi né indicatori di problematiche preesistenti. Risulta poco

- 42 - SK.2024.45 plausibile, per non dire del tutto improbabile, immaginare che, dopo essere stato rilasciato – ossia a poche ore dal crollo psicologico appena menzionato – e prima di recarsi in ospedale, il denunciante abbia deciso di praticare thai boxe. Non per altro, per stessa ammissione di A., la sua offerta di chiamare un’ambulanza era legata anche alle escoriazioni legate all’intervento presentate da B. Inoltre, al dibattimento l’imputato ha ammesso che a seguito della sua “manipolazione”, il denunciante si era ferito al volto e al gomito. Ne è ovvia deduzione che i traumi referenziati nella lettera di dimissione non possono che essere la conseguenza, oltre che di quanto avvenuto sul perron, anche delle successive sberle e dell’ammanettamento ad opera dell’imputato. Diversamente, si dovrebbe presumere che il denunciante si sia autolesionato prima di recarsi in ospedale, ipotesi che però non è stata sostenuta dalle parti e di cui non vi è riscontro alcuno agli atti. 7.6.5.7 In definitiva, la versione della vittima, confortata dalle deposizioni di C. e E., è apparsa nel complesso più credibile e compatibile con le risultanze emerse dagli atti rispetto a quella dell'imputato. La Corte ha dunque ritenuto che i fatti negli uffici della Polizia dei trasporti si siano svolti sostanzialmente come descritti dall'accusatore privato, e meglio, che quest'ultimo, nel corso del controllo sia rimasto ammanettato per un discreto lasso di tempo ed abbia subito un certo grado di coercizione e di pressione psicologica, nella forma di almeno tre percosse non violente al volto allorché portava le manette. 8. Abuso di autorità 8.1 Diritto 8.1.1 L'art. 312 CP prevede che i membri di un'autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'abuso di autorità è costituito dall'impiego estraneo allo scopo dei poteri pubblici (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1). La norma protegge da una parte l'interesse dello Stato a disporre di funzionari leali, che utilizzano i poteri loro conferiti avendo coscienza dei loro doveri, e dall'altra parte l'interesse dei cittadini a non essere esposti a un impiego della forza pubblica incontrollato e arbitrario (DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_138/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 7.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale penale federale BB.2019.18 del 14 febbraio 2019 consid. 1.3.3). 8.1.2 Sul piano oggettivo, l'infrazione presuppone che l'autore sia un membro di un'autorità o un funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP e che agisca nello svolgimento del suo compito ufficiale (DTF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41

- 43 - SK.2024.45 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1). Questo esercizio può manifestarsi sia tramite una decisione sia mediante atti materiali (ATF 114 IV 42 consid. 2; 113 IV 30 consid. 1; 108 IV 49 consid. 1), nel cui contesto la coercizione rappresenta una violazione dei diritti alla libertà personale che solitamente consiste nell’uso della forza fisica, ma può anche derivare da pressioni di natura psicologica (DTF 127 IV 209, consid. 1c). La giurisprudenza riconosce che un autore abusa della propria autorità quando utilizza illecitamente i poteri derivanti dal suo incarico, ovvero quando decide o esercita coercizione in virtù della sua posizione ufficiale in un contesto in cui non gli era consentito farlo (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 43; 113 IV 30 consid. 1). Non solo la coercizione eccessiva per perseguire un obiettivo ufficiale è, oggettivamente, un uso improprio del potere statale, ma lo è anche la coercizione priva di scopo, esercitata attraverso l’abuso della propria posizione (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 E. 1a/aa; sentenze del Tribunale federale 6B_1222/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1.1; 6B_433/2020 del 24 agosto 2020 consid. 1.2.1). Si ha abuso d'ufficio, ad esempio, quando l'uso del potere è formalmente legittimo, ma la coercizione impiegata supera il limite consentito (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenze 6B_521/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.1.2; 6B_1212/2018 del 5 luglio 2019 consid. 2.3; 6B_391/2013 del 27 giugno 2013 consid. 1.3). 8.1.3 I doveri d'ufficio possono derivare da disposizioni di leggi materiali (ad esempio, codice di procedura penale, regolamenti carcerari) o dalla costituzione (tutela dei diritti fondamentali), sia in modo esplicito che implicito. Solitamente un abuso d'ufficio si concretizza quando un funzionario interviene nelle libertà fondamentali senza che siano soddisfatte le condizioni legali necessarie (HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 8 ad art. 312 CP). Questo include l’adozione illecita di misure coercitive e le minacce illecite di coercizione (sentenze del Tribunale federale 6B_391/2013 del 27 giugno 2013 consid. 1.4, 6B_1169/2014 del 6 ottobre 2015 consid. 2.5). Tuttavia, non ogni decisione in cui successivamente si rilevi l'assenza delle condizioni legali costituisce un abuso d'ufficio, poiché esiste un margine di discrezionalità; l'infrazione è realizzata solo in presenza di un vero e proprio abuso di tale discrezionalità (FREY/OMLIN, Amtsmissbrauch die Ohnmacht der Mächtigen, AJP 2005, 87). 8.1.4 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, almeno nella forma del dolo eventuale, come pure un fine speciale, consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel recare danno ad altri (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenza del Tribunale federale 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2; 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2). L'intenzione non è realizzata se l'autore pensava di agire in conformità con il diritto, e quindi non era consapevole di abusare della propria autorità. La questione da risolvere è se l'autore ha accettato la possibilità di abusare dei poteri

- 44 - SK.2024.45 inerenti al proprio incarico. Questo non va considerato nel quadro di un errore sull'illiceità (art. 21 CP), ma piuttosto valutando se l'autore avesse motivi sufficienti per ritenersi legittimato ad agire (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.16 del 24 settembre 2014 consid. 2.2.1.4). 8.1.5 Il fine di recare danno può riguardare sia gli interessi pecuniari sia i diritti altrui (sentenza del Tribunale federale 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 1.3.2). Esso è soddisfatto quando l'autore causa un danno non insignificante (sentenza del Tribunale federale 6B_987/2015 del 7 marzo 2016 consid. 2.6). Un tale danno può consistere, ad esempio, in un'offesa o umiliazione non necessaria (sentenza del Tribunale federale 6B_521/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.4) o in una destabilizzazione psicologica (sentenza del Tribunale federale 6B_987/2015 del 7 marzo 2016 consid. 2.6). A maggior ragione, questo vale per una lesione fisica (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.2). Il motivo che spinge l'autore ad agire non è rilevante ai fini dell'intenzione di arrecare danno, ma viene considerato solo nella valutazione della colpevolezza (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenze del Tribunale federale 6B_518/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 1.1; 6B_1222/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1.1; 6B_1085/2017 del 28 maggio 2018 consid. 3.4). Il dolo eventuale è sufficiente per soddisfare tale requisito del proposito specifico (sentenza del Tribunale federale 6B_987/2015 del 7 marzo 2016 consid. 2.6; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.16 del 24 settembre 2014 consid. 2.2.1.4). Indipendentemente dal fatto che persegua un obiettivo legittimo, il funzionario che applica una coercizione eccessiva in modo consapevole e intenzionale accetta quantomeno di causare un danno che non è più giustificato dai doveri d'ufficio (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3). 8.2 Sussunzione della Corte 8.2.1 Nel caso in esame, dal punto di vista dell’art. 312 CP, il MPC rimprovera ad A. di aver abusato del suo potere, in qualità di agente della Polizia dei trasporti con il grado di appuntato, colpendo con la mano aperta la faccia dell'accusatore privato B. e facendolo cadere per terra, per poi condurlo, ammanettato con le braccia davanti, all'interno degli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...] e colpirlo nuovamente, durante il controllo con almeno tre sberle al volto, mentre quest'ultimo si trovava ammanettato. 8.2.2 Qualità di funzionario L'imputato ha compiuto gli atti che gli vengono contestati in qualità di agente della polizia dei trasporti con il grado di appuntato. Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni (HEIMGARTNER, op. cit., n. 5 ad art. 312

- 45 - SK.2024.45 CP). ll concetto comprende sia i funzionari istituzionali che quelli funzionali. I primi sono i funzionari in senso di diritto pubblico e i dipendenti del servizio pubblico. Per i secondi, ciò che conta è la funzione che svolgono. Se queste consistono nell'adempimento di compiti pubblici, le attività sono ufficiali e le persone che le svolgono sono funzionari ai sensi del diritto penale (DTF 141 IV 329 consid. 1.3; 135 IV 198 E. 3.3). Poiché la gestione delle Ferrovie federali svizzere è separata dall’amministrazione, i dipendenti di tale regia non soddisfano il concetto di funzionario istituzionale. In base alla Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2) la polizia dei trasporti svolge però direttamente un compito di diritto pubblico, di modo che, gli agenti rientrano nel concetto di funzionario, sebbene per il loro perseguimento non sia necessaria un’autorizzazione a procedere (TPF 2014 150 consid. 2.2; supra consid. 2.1). La Corte ha pertanto ritenuto data senza ombra di dubbio la qualità di funzionario di A. 8.2.3 Esercizio del potere pubblico A. ha fatto scendere B. dal convoglio per sottoporlo a una perquisizione corporale e a un controllo di polizia. Si tratta di attività che rientrano nel quadro dei poteri della polizia dei trasporti descritti all'art. 4 LFSI, sulla base del quale gli agenti possono, segnatamente, interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione, fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni e arrestare provvisoriamente le persone fermate. Con particolare riferimento alle sberle, il Tribunale federale ha in un primo momento giudicato che una percossa data da un poliziotto ad una persona arrestata potesse iscriversi nel quadro di una reazione spontanea a delle ingiurie, non rientrando dunque nell'esercizio di prerogative legate al potere pubblico (ATF 108 IV 48 consid. 2b). Nel frattempo, la giurisprudenza è stata opportunamente precisata (DTF 127 IV 209 consid. 1) e, ad oggi, riconosce che gli atti di violenza o coercizione fisica, come schiaffi o pugni, sferrati da un agente nei confronti di una persona fermata e sotto custodia, facciano parte dell’esercizio del potere pubblico, indipendentemente dalla motivazione dell'atto, poiché il funzionario sfrutta la sua posizione ufficiale per compierli (DTF 127 IV 209; sentenze del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.2; 6B_649/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2). Le azioni coercitive dei poliziotti in servizio possono conseguentemente essere considerate atti privati non punibili secondo l'art. 312 CP solo se non c’è alcun legame con i compiti ufficiali (HEIMGARTNER, op. cit., n. 15 ad art. 312 CP; POSTIZZI, in: Commentaire Romand, 2017, n. 17 ad art. 312 CP).

- 46 - SK.2024.45 Nel caso in esame, è indubbio che gli schiaffi ricevuti dall'accusatore privato, sferrati nel corso del fermo e della successiva perquisizione – ossia di attività che si iscrivono nelle attribuzioni ufficiali della Polizia dei trasporti – avessero un legame con l’esercizio dell'autorità. Questo Giudice ha dunque ritenuto che le azioni per le quali A. è stato perseguito rientrino nell'ambito di attribuzioni legate al potere pubblico (hoheitliche Gewalt) nella forma di atti materiali di coercizione. 8.2.4 Abuso Essendo le condizioni di cui sopra ossequiate, la Corte si è chiesta se la condotta dell'imputato costituisse o meno un abuso ai sensi dell'art. 312 CP. 8.2.4.1 Oltre che dalla legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI), che ne disciplina l'ambito di competenza ed i compiti, l'attività della Polizia dei trasporti è retta dal CPP e dalla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (LCoe; RS 364). Se, secondo la LFSI, è previsto l'uso della coercizione, essa deve essere esercitata in conformità alle disposizioni della legge federale sulla coercizione di polizia. Una misura che è regolata dalla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione ma che non è prevista dal LFSI non può invece essere adottata dalla Polizia dei trasporti (AMSLER, Ein Überblick zu den polizeilichen Massnahmen der Transportpolizei nach BGST, ZAG, VStrR und StPO, in: ius.full 2022, pag. 113). 8.2.4.2 Giusta l'art. 215 CPP per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di accertarne l’identità, interrogarla brevemente, chiarire se ha commesso un reato, chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. Sulla base dell'art. 4 dalla legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico il fermo può essere eseguito già nei confronti di chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni; alla polizia dei trasporti è inoltre data facoltà di interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione. Secondo l'art. 5 della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione, per coercizione di polizia s’intende segnatamente l’uso nei confronti di persone della forza fisica e di mezzi ausiliari quali le manette (art. 14 cpv. 2 lett. a LCoe). L'art. 9 di tale legge precisa poi che ci si può avvalere della coercizione di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per far fronte a un pericolo; proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione; eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà; impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà; identificare persone; sequestrare oggetti, se una legge lo prevede. La

- 47 - SK.2024.45 coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone interessate; interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito sono da evitare. Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati. L'art. 10 LCoe precisa poi che se le circostanze e lo scopo dell’intervento lo permettono, il ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia dev’essere preceduto da un avvertimento. 8.2.4.3 Per costante giurisprudenza, il funzionario di polizia che, non avendone diritto, percuote una persona sotto la sua custodia, abusa della sua autorità (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3; 104 IV 22 consid. 2b; 99 IV 13 consid. 1). Ad esempio, il Tribunale federale ha riconosciuto l'abuso di autorità da parte di un poliziotto che aveva schiaffeggiato una persona fermata, nonostante il gesto fosse stato impulsivo e la persona, completamente ubriaca, gli avesse sputato addosso tentando di colpirlo (sentenza del Tribunale federale 6B_649/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 2.5). In un'altra decisione, la nostra Alta Corte ha qualificato come abuso di autorità un pugno sferrato da un poliziotto, diretto esclusivamente a ferire una persona già immobilizzata (sentenza del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012, consid. 1.3.2). 8.2.4.4 L'intervento dell'imputato, si inserisce nel contesto di una segnalazione circa la presenza di uno spacciatore. Quanto svoltosi all’esterno del vagone, sulla banchina della stazione, costituisce tuttavia un abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP. Infatti, l’imputato ha colpito al volto l'accusatore privato con una sberla a mano aperta facendolo cadere a terra e perdere il piercing al sopracciglio. Come visto, ciò ha causato, tra le altre cose, anche un vuoto di memoria a B. In questo contesto, l’espressione offensiva proferita dal denunciante, di cui non va sminuita la gravità, non può essere considerata una causa esimente per l’abuso. Questo Giudice si è anche chiesto perché A. abbia condotto B. al posto di polizia in manette, nonostante l’assenza di atti violenti o tentativi di fuga da parte sua. In queste circostanze, il controllo dei documenti avrebbe potuto svolgersi senza difficoltà sul posto oppure, in alternativa, l’accusatore privato avrebbe potuto essere invitato a seguire gli agenti senza ricorrere alla coercizione. 8.2.4.5 Quanto intercorso presso gli uffici della polizia dei trasporti appare altrettanto grave e costituisce un abuso di autorità. Dalle dichiarazioni agli atti risulta che l’imputato abbia colpito B. con delle sberle (cfr. supra consid. 7.6.5.1 seg.). A. ha sottoposto B. ad una perquisizione corporale del tutto insufficiente se avesse ritenuto di essere di fronte ad uno spacciatore; pertanto, doveva sapere che il vero sospettato era già stato fermato. Ciò nonostante, e sebbene B., a detta di tutti, si era tranquillizzato e non costituiva un pericolo, è stato mantenuto senza validi motivi con le manette ai polsi per una certa durata di tempo durante gli

- 48 - SK.2024.45 accertamenti. Il tutto in un forte clima di tensione ingiustificato dalle circostanze e che ha senz’altro contribuito a mettere in soggezione la vittima. È in questo contesto, come detto sopra, che A. ha colpito al volto B. per almeno tre volte, ciò che costituisce un ulteriore e manifesto abuso di autorità a norma dell'art. 312 CP. Il contesto generale appariva grave, e, oltretutto, ha causato al denunciante una reazione emotiva attestata da tutti i presenti. Questo Giudice ha dunque ritenuto dati tutti gli elementi costitutivi oggettivi del reato. 8.2.5 Aspetto soggettivo A. aveva coscienza del suo status di agente della polizia dei trasporti e sapeva di abusare dei poteri che derivavano dal suo incarico con i colpi da lui inferti. Tutti gli elementi evocati sin qui indicano che mediante il suo comportamento, l'imputato non poteva avere altro fine che quello di nuocere a B. Egli, sapeva o doveva sapere che così facendo avrebbe potuto mettere in pericolo l'accusatore privato, lesionarlo fisicamente, come avvenuto e, allo stesso tempo, causargli uno stress psicologico non sopportabile. Il danno che ne è conseguito non è insignificante: oltre al trauma cranico, alle escoriazioni ed a ciò che risulta dal certificato, anche l’aspetto psicologico va considerato. Questo Giudice ha dunque ritenuto dati sia l'intenzionalità che la condizione del fine di recare danno. 8.2.6 Essendo tutti gli elementi costitutivi riuniti, la Corte ha ritenuto A. autore colpevole di abuso di autorità. 9. Lesioni semplici 9.1 Diritto 9.1.1 L'art. 123 CP tratta delle lesioni semplici e stabilisce alla cifra 1 cpv. 1 che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189 consid. 1.1). È allora punibile chi cagiona un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di un terzo (ROTH/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 3 seg. ad art. 123 CP). La giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi, tra cui si ricordano le iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le lesioni interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni o gli ematomi mediante

- 49 - SK.2024.45 colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza. Secondo il Tribunale federale per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite non siano soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona ma siano di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189 consid. 1.4; sentenza del Tribunale federale 6B_1285/2017 del 14 maggio 2018 consid. 2.1). Tuttavia, quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia, per esempio, perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso, la qualifica di lesioni semplici è data (DTF 107 IV 40 consid. 5c). In caso di contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un ampio potere d’apprezzamento del giudice (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., n. 4 seg. ad art. 123 CP). 9.1.2 L'autore deve inoltre agire volontariamente, essendo sufficiente il dolo eventuale (sentenza del Tribunale federale 6B_166/2017 del 16 novembre 2017 consid. 2.2). L’intenzione o il dolo eventuale può dedursi dal modo di agire. Chi colpisce l’avversario con un pugno in pieno volto con brutale violenza vede così chiaramente la possibilità di cagionare almeno lesioni lievi e le accetta (ROTH/BERKEMEIER, op. cit, n. 35 ad art. 123 CP) 9.2 Sussunzione della Corte 9.2.1 Le azioni dell’imputato hanno causato a B. un trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso, in assenza di segni per fratture ossa craniali. Il referto medico allestito dal Dr. med. I. e discusso con la capoclinica Dr. med. J., fa inoltre stato di una deviazione al setto nasale e, a livello di anamnesi, di un’amnesia pericircostanziale e di dolori a livello di orecchio e mascella sul lato sinistro. Le tumefazioni e le escoriazioni sono ben visibili nelle fotografie prodotte dall’imputato, in particolare in quelle scattate dal personale dell'Ospedale Regionale di Lugano. Il fatto che gli stessi agenti abbiano proposto di chiamare un’ambulanza lascia supporre una certa preoccupazione generale per il suo stato di salute. La reazione stessa del denunciante, che ha riferito di un crollo psicologico riconducibile, segnatamente, ai dolori provati a causa delle azioni dell’imputato, è senz’altro significativa. Non per altro, nella sua deposizione, intervenuta a distanza di tre giorni dai fatti, B. ha riferito di avere subito uno shock e di voler chiedere una presa a carico psicologica in quanto si sentiva molto spaventato ad andare in giro a causa di quanto successo con la polizia. Alla luce di quanto precede, le lesioni riportate dall’accusatore privato non hanno avuto quale conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della

- 50 - SK.2024.45 sensazione di benessere. Esse hanno provocato dei dolori e delle sofferenze fisiche e psicologiche non trascurabili, segnatamente un vuoto/buco di memoria, un trauma cranico, la deviazione del setto nasale ed una reazione emotiva, come dimostrato anche dai postumi riferiti nonché dai referti medici (act. MPC 5- 2023.06.12-1.22-30). Non vi sono inoltre dubbi quanto alla sussistenza di un nesso causale tra le azioni di A. ed i traumi. Prova ne sono, ad esempio, le fotografie da cui si evincono degli ematomi a livello delle caviglie, compatibili con l’allargamento forzato delle gambe in sede di perquisizione personale, e dei polsi, dove erano in sede le manette, oltre che le restanti escoriazioni coerenti con la versione resa. Le dichiarazioni di E., che ha riferito di una contusione al naso (cfr. supra consid. 7.6.3.2), nonché la perdita del piercing, sono tutti elementi che dimostrano la compatibilità di quanto accaduto ed il contenuto del certificato medico. Questo Giudice ha quindi ritenuto che i traumi riportati dal ricorrente, costituiscono oggettivamente lesioni corporali semplici, compatibili e legate da un nesso di causalità naturale e adeguato con le azioni dell’imputato. 9.2.2 Sotto il profilo soggettivo, A., colpendo il denunciante al volto una prima volta sulla banchina ferroviaria, facendolo così cadere a terra e tirandogli almeno altre tre sberle nel corso del successivo controllo, il tutto nelle circostanze sopra descritte, aveva piena coscienza e volontà di causare delle lesioni all’accusatore privato. 9.2.3 Su questi presupposti, la Corte ha ritenuto A. autore colpevole anche di lesioni semplici. 10. Pena 10.1 Diritto 10.1.1 Secondo l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. 10.1.2 In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a

- 51 - SK.2024.45 pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza, sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007, designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). 10.1.3 Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 10.1.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. 10.1.5 Così come disposto dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). 10.1.6 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (cfr. art. 49 cpv. 1 CP). La

- 52 - SK.2024.45 pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). 10.1.7 La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenze del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1). In caso di concorso di reati, le componenti legate all’autore (art. 47 cpv. 1 CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016 consid 1.4.2; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 del 25 luglio 2013 consid. 2.3.2).

- 53 - SK.2024.45 10.1.8 Giusta l’art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3). 10.1.9 La scelta del genere di sanzione da infliggere al condannato dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un punto di vista preventivo. Il Tribunale federale ha, più volte, avuto modo di spiegare che nell’ambito della piccola criminalità la sanzione principale è la pena pecuniaria (art. 34 CP), mentre per la criminalità media lo sono la pena pecuniaria e la pena detentiva: nella concezione della nuova parte del CP, la pena pecuniaria è, pertanto, divenuta la sanzione principale. Di regola, quando più generi di pena risultano essere adeguati alla colpa dell’autore, il principio della proporzionalità impone di scegliere quello che meno limita la libertà personale dell’autore e che lo tocca meno duramente: in questo senso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria è una sanzione più clemente rispetto alla pena detentiva (DTF 134 IV 97, consid. 4.2; sentenza del tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 cosnid. 5.5.5). Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. L'aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.00 e al massimo a CHF 3'000.00. Il giudice fissa l’importo dell’aliquota secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 CP). Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP). Ai sensi dell’art. 44 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo

- 54 - SK.2024.45 di prova da due a cinque anni (cpv. 1). Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta (cpv. 2). Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa può infliggere una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP). 10.2 Sussunzione della Corte 10.2.1 A. è stato riconosciuto autore colpevole di abuso di autorità, reato che prevede quale comminatoria una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (art. 312 CP) e di lesioni semplici, sanzionate con un massimo di tre anni di detenzione o una pena pecuniaria (art. 123 CP). In concreto, l’abuso di autorità si rivela essere il reato più grave e va considerato quale infrazione di base per la commisurazione della pena ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP. La cornice edittale di questo reato costituisce quindi il limite entro il quale il giudice è chiamato a fissare la pena di base. La Corte ritiene che per i reati per i quali A. viene riconosciuto autore colpevole, la pronuncia di una pena pecuniaria sia adeguata alla colpa dell’imputato, non essendo necessario, nel caso concreto, pronunciare una pena detentiva, per tenere adeguatamente conto della sua colpevolezza. Ciò anche in virtù del principio di proporzionalità, nonché della priorità della pena pecuniaria rispetto alla pena detentiva (cfr. supra consid. 10.1.9). 10.2.2

10.2.2.1 Sotto il profilo oggettivo, la gravità del comportamento tenuto da A. nell’ambito del reato di abuso di autorità è ancora leggera (gerade nocht leicht). Il suo intervento è senz’altro stato sproporzionato ed ingiustificato dalle circostanze, ma non brutale né particolarmente violento. Esso non ha avuto conseguenze gravi e non ha mai messo seriamente in pericolo l’integrità fisica di B. Questo non significa però che l’agire di A. debba essere banalizzato. L’imputato ha infatti colpito un privato cittadino con un colpo al volto su una banchina ferroviaria, nonostante quest’ultimo non risultasse pericoloso. Dopo averlo condotto al posto di Polizia, rendendolo inerme dall’apposizione delle manette, ha infierito su di lui con delle sberle, che seppur non violente, configuravano un certo grado di pressione psicologica. Così facendo, egli ha leso, oltre che la personalità dell’accusatore privato, anche l’interesse dello Stato a disporre di funzionari che fanno uso del loro potere in modo coscienzioso ed equilibrato e l’interesse dei cittadini a non essere esposti ad un impiego arbitrario della coercizione. Aggrava leggermente la sua colpa anche il ruolo di istruttore di difesa personale che l'imputato ricopre presso la Scuola di Polizia, posizione che avrebbe dovuto renderlo un modello di comportamento.

- 55 - SK.2024.45 10.2.2.2 Anche sotto il profilo soggettivo, la colpa di A., che ha agito per dolo diretto, è ancora leggera. Il movente non poteva essere altro che quello di nuocere a B. Senz’altro va considerata, quale circostanza esterna, che l’attitudine tenuta dall’accusatore privato non fosse delle migliori. Egli, rispondendo in modo calunnioso e senza alcun rispetto per la divisa, ha provocato l’imputato in modo inaccettabile. Ciò non giustifica il gesto di A., che si inserisce comunque nel quadro di una reazione impulsiva ad una “provocazione”: tuttavia, l’imputato avrebbe dovuto controllarsi, come prescritto dai suoi doveri di servizio. Senz’altro, A. avrebbe così potuto evitare la lesione, decidendosi per un intervento conforme alle linee guida, se ciò si fosse reso necessario. L’imputato si è d’altro canto trovato di fronte ad una situazione di quelle che si possono presentare normalmente alle forze dell’ordine, ed in particolare agli agenti della polizia ferroviaria, che sono, per l’appunto, formati in tal senso. Non va poi dimenticato che l’abuso di autorità è proseguito anche presso gli uffici della Polizia dei trasporti, ossia in un contesto di pieno controllo da parte dell’imputato. Per il resto, l’atto in sé non ha comportato un livello di intensità tale da intravvedervi una particolare energia criminale. 10.2.3 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa complessiva di A. come ancora leggera, e ha ritenuto dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere. 10.2.4 Vista la presenza dell’ulteriore infrazione di lesioni semplici occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena. 10.2.5 La gravità del comportamento tenuto da A. relativamente al reato di abuso di lesioni semplici è complessivamente lieve. Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha tenuto conto del fatto che il colpo sferrato sulla banchina della stazione sia stato il risultato di uno scatto d’ira e che le lesioni causate, pur non costituendo semplici vie di fatto, non hanno avuto conseguenze gravi. Inoltre, il comportamento tenuto presso il posto di polizia, sebbene abbia causato alcune lesioni aggiuntive, ed in particolare i segni dovuti alle manette ed ai calci dati per effettuare la perquisizione, non è stata l’espressione di una condotta violenta. Dal punto di vista soggettivo, il comportamento è biasimabile e l’imputato poteva senz’altro evitare la lesione. Tuttavia, le conseguenze vanno innanzitutto ricondotte ad una reazione impulsiva e non pianificata, il cui scopo era quello di “mettere a tacere” l’accusatore privato, dimostratosi irrispettoso. Come peraltro già ritenuto per il reato di abuso di autorità, l’agire di A. non ha comportato un livello di intensità tale da intravvedervi una particolare energia criminale.

- 56 - SK.2024.45 10.2.6 Su questi presupposti, del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base di 10 aliquote giornaliere, ciò che porta ad una pena pecuniaria complessiva di 70 aliquote giornaliere. 10.2.7 Detta sanzione, corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona. In questo ambito, nulla di particolarmente rilevante emerge dagli atti. L’incensuratezza è, infatti, un elemento neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2) e tale è anche il comportamento processuale dell’imputato, ritenuto in particolare, come egli abbia continuato (dato che si professa innocente) a pretendere di non aver nulla da rimproverarsi. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, risulta pendente un’altra inchiesta a carico di A., sempre per titolo di abuso di autorità. Per tale procedimento vale però la presunzione d’innocenza. Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (ausser- gewöhnlichen Umständen), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ha ad ogni modo un peso nullo, ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria sospesa. 10.2.8 Per quel che attiene all’importo dell’aliquota, la Corte ha tenuto conto del fatto che secondo la decisione di tassazione relativa all’anno fiscale 2021 il reddito netto dell’imputato ammontava a CHF 77'168.–. Secondo quanto dichiarato per l’anno fiscale 2023, si attestava invece in CHF 88'380.–. Nel formulario sulla situazione personale redatto il 27 dicembre 2024 egli ha indicato un salario netto di CHF 6'500.– mensili dipendente da indennità e di essere esente da contributi di mantenimento. Alla luce di quanto esposto, l’aliquota giornaliera viene fissata a CHF 150.–. La pena pecuniaria di 70 aliquote corrisponde pertanto complessivamente a CHF 10’500.–. 10.2.9 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole. Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. La Corte non ha ritenuto necessario condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa, essendo la pena pecuniaria inflitta sufficientemente adeguata ai reati da egli commessi. Come previsto dall’art. 44

- 57 - SK.2024.45 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stato inoltre reso esplicitamente attento quanto all’importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena. 11. Pretese civili 11.1 In data 15 febbraio 2024, dinanzi al MPC, il patrocinatore dell’accusatore privato ha fatto valere le seguenti pretese civili nei confronti di A. (act. MPC 15-1- 2024.02.15-1.1):

- CHF 943.10 a titolo di risarcimento per le spese di pronto soccorso, pretesa confermata su richiesta della Corte con scritto del 12 novembre 2024 (cfr. act. SK.3.551.003).

- CHF 1'000.– quale riparazione del torto morale, pretesa confermata su richiesta della Corte con scritto del 12 novembre 2024 (cfr. act. SK.3.551.003).

- CHF 7'226.70 a titolo di spese legali sostenute nel corso della procedura preliminare, pretesa confermata su richiesta della Corte con scritto del 12 novembre 2024, indicando che l’importo sarebbe stato aggiornato in vista del dibattimento, come avvenuto (cfr. act. SK.3.551.003). Al dibattimento, il patrocinatore dell’accusatore privato ha ribadito la sua richiesta per le somme di cui sopra, quantificato le spese legali totali sostenute per il suo assistito in CHF 9'621.70. 11.2

11.2.1 Giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP, il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) può, in veste di accusatore privato (art. 118 e segg. CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato ricordato. È accusatore privato (art. 118 e segg. CPP) il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale – con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato – rispettivamente, o anche solo, con un’azione civile – con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché art. 119 CPP) – fermo restando come, in quest’ultimo caso, la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per scritto, ma al più tardi in sede d’arringa (art. 346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 cpv. 1 e 2 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP il

- 58 - SK.2024.45 giudice si pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l’imputato; b) assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L’azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa; b) l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c) l’accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato;

d) l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). Le pretese civili consistono, principalmente, nel risarcimento del danno patito, nonché nella riparazione del torto morale, derivanti dalla responsabilità civile per atto illecito ex art. 41 e segg. CO (cfr. GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 1 ad art. 122 CPP; JEANDIN/FONTANET, op. cit.,

n. 17 ad art. 122 CPP). 11.2.2 Conformemente all'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, il tribunale rinvia l’accusatore privato al foro civile se questi non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione. Nella motivazione della domanda, il danno o la lesione della personalità devono essere sostanziati e, per quanto possibile e ragionevole, documentati; se necessario, devono essere presentate richieste probatorie pertinenti (DOLGE, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 8 ad art. 123 CPP). In alcuni casi specifici, può risultare difficile distinguere tra insufficiente sostanziazione e mancanza di prova. In caso di dubbio, la domanda deve essere rinviata al foro civile (DOLGE, op. cit. n. 14 ad art. 123 CPP). 11.2.3 Le spese legali sostenute a causa del procedimento non costituiscono una voce del danno della parte, ma rientrano tra i disborsi. Esse sono regolate in modo specifico dagli art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (imputato) e 433 CPP (accusatore privato) e non rientrano nelle pretese civili volte al risarcimento del danno, il cui fondamento giuridico si basa sulle norme relative alla responsabilità civile degli art. 41 seg. CO (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 11.3 Nel caso in esame, l’accusatore privato si è limitato a chiedere che l’imputato venga “condannato al pagamento di CHF 1'000.00 quale indennizzo per riparazione del (particolarmente grave) torto morale subito, in particolare per il pregiudizio recatogli alla personalità e all’integrità fisica e psichica”. Egli non ha dunque sufficientemente sostanziato in che misura sia stato leso nella sua personalità e quali siano state le conseguenze di natura fisica o psichica da lui patite. Circa la richiesta di rifusione delle spese legate al pronto soccorso, d’un lato non è documentato che l’accusatore privato abbia effettivamente provveduto al loro pagamento, essendo stata versata agli atti unicamente la fattura, e dall’altro nulla si sa in merito ad un eventuale indennizzo da parte di una qualche assicurazione malattia o infortuni. Tali pretese, non sufficientemente

- 59 - SK.2024.45 documentate, rispettivamente quantificate (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP), vanno dunque rinviate al competente foro civile. La domanda di rifusione delle spese legali sostenute dall’accusatore private viene trattata separatamente quale richiesta di indennizzo ex art. 433 CPP (cfr. infra consid 13.2). 12. Spese 12.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). 12.2 Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i CHF 200.– e i CHF 50’000.– (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un decreto d’accusa (cfr. art. 352 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra CHF 200.– e CHF 20’000.– (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. a RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare CHF 100’000.– (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i CHF 200.– e i CHF 50’000.– (art. 7 lett. a RSPPF). 12.2.1 Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. CHF 500.– a titolo di emolumento per la procedura di prima istanza. Tale somma appare adeguata. Per quanto concerne la presente procedura giudiziaria, si giustifica un emolumento di CHF 1’000.–. 12.2.2 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426

- 60 - SK.2024.45 cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Essendo l’imputato stato condannato, le spese procedurali, che ammontano a complessivi CHF 1'500.– sono poste interamente a suo carico. 13. Indennità 13.1

13.1.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). 13.1.2 In sede di arringa, la difesa, che ha postulato l’assoluzione di A., ha formulato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP, nella forma di un risarcimento in termini di ripetibili secondo la nota di onorario prodotta, per totali CHF 9'873.20. Essendo stati in concreto confermati tutti i reati ipotizzati dall’accusa a carico di A., l’istanza d’indennità deve essere respinta. 13.2

13.2.1 Giusta l’art. 433 cpv. 1 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l’accusatore privato vince la causa, oppure b) se l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP. L’accusatore privato vince la causa qualora, in caso di azione penale, l’imputato venga condannato e, in caso di azione civile, la pretesa dell’accusatore privato venga tutelata. L’autorità penale decide la richiesta sulla base dell’istanza di indennizzo che l’accusatore privato inoltra quantificando e comprovando le proprie pretese. 13.2.2 Le spese ai sensi dell’articolo 433 cpv. 1 CPP si riferiscono principalmente alle spese legali, nella misura in cui queste sono state causate dalla partecipazione al procedimento penale dell’accusatore privato ed erano necessarie a tutelare i

- 61 - SK.2024.45 suoi interessi (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_423/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.3 con rinvii). 13.2.3 Secondo la giurisprudenza la nozione di adeguato indennizzo ai sensi dell’art. 433 CPP lascia un ampio margine di apprezzamento al giudice e concerne le spese necessarie per un’adeguata e ragionevole tutela degli interessi dell’accusatore privato (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3, MIZEL/RÉTONAZ, Commentaire romand, op. cit., n. 8b ad art. 433 CPP). L’indennizzo viene stabilito prendendo in considerazione le spese necessarie ad un avvocato cognito in materia di patrocinio di accusatori privati in ambito penale, che ha solide conoscenze della materia ed è quindi in grado di effettuare le sue prestazioni in modo mirato ed efficiente sin dall’inizio (sentenza del Tribunale federale 6B_1389/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 2.2.1). 13.2.4 Come visto, B. ha chiesto la rifusione di CHF 9'621.70 a titolo di spese legali. Le poste indicate nella nota di onorario risultano giustificate, come pure il monte orario e le spese. La tariffa è conforme a quella prevista per la difesa d’ufficio, applicabile anche all’accusatore privato che vince la causa (art. 10 RSPPF). I monti orari indicati sono a loro volta conformi al lavoro svolto ma si è reso necessario un leggero adeguamento della parcella in quanto la durata dei dibattimenti è stata quantificata in modo leggermente superiore dai patrocinatori dell’accusatore privato. 13.2.5 Ne discende che l’indennizzo in favore dell’accusatore privato si attesta in CHF 9'300.– che A. è condannato a rifondere.

- 62 - SK.2024.45 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di: 1.1 abuso di autorità (art. 312 CP); 1.2 lesioni semplici (art. 123 CP). 2. A. è condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.– cadauna. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni. 3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.– (composte da CHF 500.– quali emolumenti del MPC e da CHF 1’000.– per la presente procedura giudiziaria). 4. A. è condannato al pagamento di CHF 9'300.– in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali. Per ogni altra pretesa B. è rinviato al competente foro civile. 5. La pretesa a titolo di indennizzo presentata da A. è respinta.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

− Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni (atto giudiziale) − Avv. Nicolò Manna (atto giudiziale) − Avv. Andrea Bersani (atto giudiziale)

- 63 - SK.2024.45 Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

− Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze (raccomandata)

- 64 - SK.2024.45 Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP, un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP). Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 17 giugno 2025