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SK.2024.38

Bundesstrafgericht · 2024-10-02 · Italiano CH

Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 2 ottobre 2024 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Ma- stroianni,

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Nikolas Atasayar, Oggetto

Ritiro dell’opposizione al decreto d’accusa (art. 356 cpv. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell'incarto: SK.2024.38

- 2 - SK.2024.38 Visti: − il decreto d'accusa del 16 aprile 2024 emesso dal Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. concernente il reato di violazione per negligenza del divieto di circolazione (art. 88 cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 1 LNA e l’art. 7 LNA); − l'opposizione al decreto d’accusa del 16 aprile 2024 formulata da A. in data 26 aprile 2024, il quale ha chiesto di essere interrogato dal MPC; − lo scritto del 3 luglio 2024, mediante il quale il MPC, dopo avere interrogato l’im- putato in data 17 giugno 2024, ha confermato il decreto d'accusa in questione e lo ha trasmesso a questa Corte per giudizio (art. 356 cpv. 1 CPP); − la registrazione, della causa, da parte della Corte penale, con il numero di ruolo SK.2024.38; − lo scritto del 1° ottobre 2024, mediante il quale A. ha ritirato la propria opposizione al decreto d'accusa del 16 aprile 2024. Considerato: − che, se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibat- timentale (art. 356 cpv. 1 CPP); − che giusta l'art. 356 cpv. 3 CPP l'opposizione può essere ritirata fino alla conclu- sione delle arringhe; − che il ritiro dell'opposizione è possibile solo quando il ministero pubblico ha deciso di confermare il decreto d’accusa. Non è, per contro, più possibile quando il pub- blico ministero abbia già emanato il decreto d'abbandono oppure l'atto d'accusa (cfr. GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 356 CPP); − che, nella presente fattispecie, il MPC, a seguito dell’opposizione, ha confermato il decreto d'accusa del 16 aprile 2024 emesso nei confronti di A. ai sensi dell'art. 355 cpv. 3 lett. a CPP;

- 3 - SK.2024.38 − che il ritiro dell’opposizione è stato trasmesso il 1° ottobre 2024, poco tempo dopo l’apertura del procedimento presso questo tribunale e prima della tenuta del dibat- timento, che non era stato ancora fissato; − che, per queste ragioni, il ritiro dell'opposizione è tempestivo e valido; − che tale ritiro è definitivo e, di conseguenza, il decreto d’accusa diventa sentenza passata in giudicato (cfr. GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP); − che la causa SK.2024.38 viene, pertanto stralciata dal ruolo; − che, in base alla dottrina, se il ritiro dell'opposizione avviene dopo la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado giusta l'art. 356 cpv. 1 CPP, questo comporta l'accollamento dei costi al soggetto che ha dichiarato il ritiro dell'opposizione (cfr. decreto del Tribunale penale federale SK.2024.20 del 23 aprile 2024; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, tesi di laurea friburghese, 2012, pag. 626; GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP); − che A., dato il ritiro della sua opposizione, risulta soccombente e deve sopportare le spese processuali cagionate (G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP); − che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, visto lo stato della procedura e dell'esame condotto, al minimo edittale di CHF 200.–.

- 4 - SK.2024.38 Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. La causa SK.2024.38 è stralciata dal ruolo, a seguito del ritiro dell’opposizione.

Di conseguenza, il decreto d'accusa del 16 aprile 2024 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti di A. è esecutivo. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.– per la presente procedura è posta a carico di A.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

- 5 - SK.2024.38 Intimazione (atto giudiziale) a: − Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Ma- stroianni − Avv. Nikolas Atasayar

Dopo il passaggio in giudicato il decreto sarà comunicato a: − Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 2 ottobre 2024