Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), guida in stato di inattitudine per altri motivi (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr), contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 A. è riconosciuta autrice colpevole di:
E. 1.1 violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP);
E. 1.2 guida in stato di inattitudine per altri motivi (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr);
E. 1.3 contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup).
E. 2 A. è condannata ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 10.- cadauna. L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 5 anni.
E. 3 A. è condannata ad una multa di CHF 100.-. In caso di mancato pagamento in- tenzionale della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di un giorno.
E. 4 È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente (art. 69 CP).
E. 5 Le spese procedurali sono fissate in CHF 1'000.- (senza motivazione scritta: CHF 750.-), a carico di A.
E. 6 Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP). Il Giudice unico comunica e motiva oralmente la sentenza in seduta pubblica. La notifica- zione è fatta mediante invio raccomandato al Ministero pubblico della Confederazione e mediante pubblicazione nel Foglio federale. La sentenza motivata è notificata successi- vamente alle parti se una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del di- spositivo (art. 82 CPP). In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
- 3 - Dopo il passaggio in giudicato, la sentenza sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione, in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)
Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 9 giugno 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 9 giugno 2016 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Ser- gio Mastroianni,
contro
A., Oggetto
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, guida in stato di inattitudine per altri motivi, contrav- venzione alla LStup B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2015.57
- 2 - La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuta autrice colpevole di: 1.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP); 1.2. guida in stato di inattitudine per altri motivi (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr); 1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup). 2. A. è condannata ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 10.- cadauna. L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 5 anni. 3. A. è condannata ad una multa di CHF 100.-. In caso di mancato pagamento in- tenzionale della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di un giorno. 4. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente (art. 69 CP). 5. Le spese procedurali sono fissate in CHF 1'000.- (senza motivazione scritta: CHF 750.-), a carico di A. 6. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP). Il Giudice unico comunica e motiva oralmente la sentenza in seduta pubblica. La notifica- zione è fatta mediante invio raccomandato al Ministero pubblico della Confederazione e mediante pubblicazione nel Foglio federale. La sentenza motivata è notificata successi- vamente alle parti se una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del di- spositivo (art. 82 CPP). In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
- 3 - Dopo il passaggio in giudicato, la sentenza sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione, in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)
Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 9 giugno 2016