Ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP). Validità dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decreto del 5 novembre 2015 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,
contro
A., rappresentata dall'avv. Luigi Mattei, Oggetto
Ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) Validità dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2015.40
- 2 - Visti: la decisione di estensione del procedimento del 2 aprile 2015 emessa dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") nei confronti di A. per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (originale: cl. 1 rubrica 1; copia: cl. 1.1 pag. 1.1.1);
il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 emesso dal MPC nei confronti di A. per titolo di ripetuta falsità in documenti, col quale ella è stata condannata ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 100.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per due anni (originale: cl. 1 rubrica 1; copia: cl. 1.1 pag. 1.1.2 e segg.), e che le è stato notificato in data 15 maggio 2015 come da avviso di ricevimento firmato allegato (originale: cl. 1 rubrica 1; copia: cl. 1.1 pag. 1.1.6);
lo scritto di A. al MPC del 28 luglio 2015, tramite il quale ella ha interposto opposizione al decreto di accusa e presentato istanza di restituzione per intero (originale: cl. 1 rubrica 8.1; copia: cl. 1.1 pag. 8.1 e segg.), scritto a cui era pure allegata copia di una petizione del 26 maggio 2015 inviata da A. alla Pretura del distretto di Lugano, ricevuta dalla predetta autorità in data 27 maggio 2015 (originale: cl. 1 rubrica 8.1; copia: cl. 1.1 pag. 8.5 e segg.);
il decreto sull'istanza di restituzione del 20 agosto 2015, nel quale il MPC ha respinto l'istanza di restituzione presentata da A. in data 28 luglio 2015 (originale: cl. 1 rubrica 8.1; copia: cl. 1.1 pag. 8.18 e segg.);
lo scritto del 20 agosto 2015, mediante il quale il MPC ha trasmesso gli atti, suddivisi in rubriche ma sprovvisti di numerazione, alla Corte penale del Tribunale penale federale in virtù degli art. 355 cpv. 3 lett. a CPP e 356 cpv. 1 CPP (cl. 2 pag. 2.100.1 e seg.);
lo scritto del 24 agosto 2015, tramite il quale il Presidente della Corte penale ha disposto la composizione monocratica (cl. 2 pag. 2.160.1 e seg.);
lo scritto del 3 settembre 2015, a mezzo del quale questa Corte ha richiesto al MPC di integrare gli atti procedurali trasmessile in data 20 agosto 2015 (cl. 2 pag. 2.110.1);
lo scritto del 18 settembre 2015, mediante il quale il MPC ha trasmesso alla Corte gli atti integrali dell'incartamento n. EAII.06.0071 su supporto informatico, trovandosi gli atti in forma cartacea già presso la Corte penale del Tribunale penale
- 3 - federale, chiamata a statuire nell'ambito della procedura SK.2014.25 (cl. 2 pag. 2.110.2 e seg.);
lo scritto del 21 settembre 2015, a mezzo del quale la Corte ha invitato il MPC ad allestire un fascicolo interessante la sola causa penale concernente A. (cl. 2 pag. 2.110.7 e seg.);
lo scritto del 25 settembre 2015, mediante il quale il MPC ha fatto pervenire alla Corte, per conoscenza e per gli atti del procedimento, copia della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 23 settembre 2015, con la quale l'istanza di A. volta alla restituzione del termine per l'opposizione al decreto d'accusa del 5 maggio 2015 è stata respinta (cl. 2 pag. 2.510.3 e segg.);
lo scritto del 13 ottobre 2015, tramite il quale il MPC ha trasmesso alla Corte gli atti relativi al procedimento aperto contro A., specificando di aver allestito un nuovo fascicolo con conseguente nuova paginazione e che, essendo i documenti in originale già stati inviati al Tribunale con lo scritto del 20 agosto 2015, nell'incartamento è stata inserita e paginata copia degli stessi (cl. 2 pag. 2.100.9 e segg.);
lo scritto del 15 ottobre 2015, a mezzo del quale la Corte invitava le parti a trasmettere le loro eventuali osservazioni in merito alla validità dell'opposizione e del decreto d'accusa (cl. 2 pag. 2.300.2);
le osservazioni del 26 ottobre 2015 presentate dal MPC riguardo alla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (cl. 2 pag. 2.510.12 e segg.);
le osservazioni del 27 ottobre 2015 presentate dall'avv. Mattei a proposito della validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (cl. 2 pag. 2.521.5 e segg.); Considerato: che se il pubblico ministero decide di confermare il decreto d'accusa, ai sensi dell'art. 356 cpv. 1 CPP esso trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale, valendo in tal caso il decreto d'accusa quale atto d'accusa;
che, giusta dell'art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce in primo luogo sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione. Il tribunale procede all'esame dell'accusa ai sensi dell'art. 329 CPP, siccome la validità dell'opposizione e del decreto d'accusa sono dei presupposti processuali giusta
- 4 - l'art. 329 cpv. 1 lett. b CPP (RIKLIN in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; SCHWARZENEGGER, in DONATSCH / HANSJAKOB / LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2° edizione, Zurigo / Basilea / Ginevra 2014, n. 2 ad art. 356 CPP);
che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni tramite opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP);
che detto termine di dieci giorni viene calcolato conformemente agli art. 89 segg. CPP. Esso inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1 CPP) ed è da reputarsi osservato se l'opposizione viene consegnata al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale, alla posta svizzera o presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 91 cpv. 2 CPP). Spetta alla parte che trasmette l'atto dimostrare di aver provveduto alla consegna entro il termine di scadenza (BERNASCONI in: Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo / San Gallo 2010, n. 6 ad art. 91 CPP). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore (art. 90 cpv. 2 CPP). Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente, che la inoltra senza indugio all'autorità penale competente (art. 91 cpv. 4 CPP). In questo caso, il legislatore ha optato chiaramente per la "théorie de la réception" e non per la "théorie de l'expédition" (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Basilea 2013, n. 19 ad art. 91 CPP);
che, se l'opposizione non viene presentata entro lo scadere del termine, essa non è da ritenersi valida. In tal caso, il tribunale di primo grado non entra nel merito e il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Contro la decisione del tribunale è dato il reclamo (art. 393 n. 1 lett. b CPP), con successiva facoltà di ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 e segg. LTF) (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, San Gallo 2013, n. 3 ad art. 356 CPP; BERNASCONI, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP);
- 5 - che, sulla scorta della dottrina, anche nell'ipotesi in cui sia il decreto d'accusa sia l'opposizione fossero da considerarsi entrambi come non validi ("ungültig"), il tribunale di primo grado non potrebbe comunque annullare il decreto d'accusa, a meno che quest'ultimo non soffrisse di mancanze talmente gravi da dover essere considerato nullo ("nichtig") (SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; RIEDO / FIOLKA / NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2011, n. 2607);
che, nel caso in esame, il termine utile a disposizione di A. per opporsi al decreto d'accusa del 5 maggio 2015, notificatole in data 15 maggio 2015, ha cominciato a decorrere il 16 maggio 2015 ed è scaduto al più tardi il 26 maggio 2015, essendo il 25 maggio 2015, Lunedì di Pentecoste, giorno festivo riconosciuto nel Cantone Ticino, Cantone in cui ha sede il suo attuale patrocinatore;
che l'opposizione di A., datata 28 luglio 2015, è stata interposta oltre due mesi dopo lo scadere del termine legale di cui all'art. 354 cpv. 1 CPP e conseguentemente essa non può essere considerata valida poiché tardiva;
che la petizione datata 26 maggio 2015 e indirizzata alla Pretura del distretto di Lugano, che A. ha allegato alla sua opposizione del 28 luglio 2015, adducendo di avere, in virtù di detto scritto, rispettato il termine per interporre opposizione, verteva su questioni di carattere puramente civile, come si evince di primo acchito dalla sua intestazione, dal suo contenuto e dal petitum stesso. Detta petizione non era volta a manifestare la propria volontà di opporsi al decreto d'accusa, ma bensì a promuovere l'azione di accertamento ai sensi dell'art. 107 cpv. 5 LEF, ed è stata indirizzata all'autorità competente a questo proposito. Il fatto che, fra le altre cose, vi fosse menzionato che "[…] alla signora è stato intimato un decreto di accusa da parte della Procura federale, cui ovviamente è stata interposta formale opposizione." e che "L'imputazione è comunque fermamente contestata […]" non permette ancora di considerarla alla stregua di un'opposizione al decreto d'accusa;
che, inoltre, anche nell'ipotesi in cui la petizione di cui sopra fosse da ritenere quale opposizione, la suddetta sarebbe ad ogni modo comunque tardiva e quindi non valida, siccome pervenuta alla citata autorità il 27 maggio 2015, dunque il giorno dopo lo scadere del termine utile per l'opposizione. Infatti, per le memorie e le istanze inviate a un'autorità non competente, il termine è da reputarsi osservato se esse pervengono all'autorità al più tardi l'ultimo giorno del termine;
che dagli atti non si evince la presenza di lacune, tali da dover intravvedere nel decreto d'accusa delle manchevolezze ingeneranti una sua invalidità rilevabile in forza dell'art. 356 cpv. 5 CPP;
- 6 - che, se l'opposizione non è valida, le spese per la procedura di prima istanza vengono sopportate dalla parte che ha interposto opposizione (DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, dissertazione friburghese, Zurigo / Basilea / Ginevra 2012, pag. 637); che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP, unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, visto lo stato della procedura e dell'esame condotto, a CHF 1'000.--.
- 7 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. L'opposizione interposta da A. avverso il decreto d'accusa formulato 5 maggio 2015 dal Ministero pubblico della Confederazione nei suoi confronti non è valida.
2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- è posta a carico di A.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Luigi Mattei
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Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 5 novembre 2015