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SK.2014.25A

Bundesstrafgericht · 2015-04-15 · Italiano CH

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP). Rinvio da parte del Tribunale federale.

Sachverhalt

A. Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP, nonché di ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, oltre a interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--, la cui pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata HIT International SpA. Il suddetto è stato inoltre condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di HIT International SpA. Nel contempo, il TPF ha mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto il conto è stato dissequestrato. B. Contro la decisione del TPF, sia il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), sia HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (entrambe in amministrazione straordinaria), che lo stesso A., hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 28 luglio 2014, l'Alta Corte federale ha respinto il gravame presentato da A. (sentenza 6B_219/2013) e, il medesimo giorno (sentenza 6B_222/2013), essa ha altresì respinto il ricorso di HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA, nella misura della loro ammissibilità. Il Tribunale federale ha per contro parzialmente accolto il ricorso del MPC, con sentenza del 28 luglio 2014 (sentenza 6B_217/2013), annullando i dispositivi n. II.1, II.2, nonché IV. della sentenza, rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere. In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto infondata l'attenuazione della pena effettuata dal giudice di primo grado a causa del fatto che l'imputato ha agito quale autoriciclatore, ossia come riciclatore del provento di un crimine da lui stesso commesso. Il TF ha altresì censurato il fatto che nel fissare l'ammontare delle aliquote giornaliere della pena pecuniaria, il TPF abbia tenuto conto dei debiti dell'accusato nei confronti dei famigliari, senza indicarne l'entità, né le ragioni che lo hanno spinto a contrarli. Inoltre, l'istanza superiore ha ritenuto che vi sia stata una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata,

- 3 - derivante dal diritto di essere sentito, nei confronti del MPC, in relazione alla confiscabilità del prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro. C. Con decreto 14 ottobre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione rogatoriale della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 giugno 2014, nonché di informazioni in merito all'eventuale passaggio in giudicato della stessa, rispettivamente sull'attuale stato della procedura. Esso ha altresì decretato l'acquisizione degli estratti del casellario giudiziario in Svizzera ed Italia relativi all'imputato e l'ammissione di HIT International SpA, nonché l'esclusione di Parmalat SpA, quali parti alla presente procedura. Nel medesimo contesto, avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove per l'accertamento dei fatti, questo Tribunale, con l'accordo delle parti, ha rinunciato ad indire un nuovo dibattimento. D. Con decreto del 16 dicembre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione agli atti del ricorso in cassazione presentato da A. avverso la sentenza del 25 giugno 2014 della Corte d'appello di Bologna e, nel contempo, ha invitato le parti a presentare le loro conclusioni scritte. E. Con scritto del 30 gennaio 2015, il MPC ha chiesto al TPF:

- di condannare A. ad una pena pecuniaria sospesa di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;

- di ordinare la confisca dell'importo di fr. 3'976'050.71 e di ordinare un risarcimento equivalente dell'importo di fr. 5'434'642.29 a favore della Confederazione quale prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate (ai sensi dell'art. 158 n. 1 CP) a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa e costituenti i crimini a monte del riciclaggio di denaro di cui i capi d'accusa da I.1.3.3 a I.1.3.32, nella misura in cui l'importo non è restituito o assegnato all'accusatrice privata HIT International SpA;

- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato e che nessuna indennità per patrocinio sia messa a carico della Confederazione. F. Con scritto del 29 gennaio 2015, l'imputato ha postulato:

- in via incidentale, di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della Corte suprema di Cassazione di Roma;

- 4 -

- nel merito, di confermare la pena inflitta con sentenza del 19 novembre 2012; di escludere la confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte, poiché l'azione penale per le distrazioni costitutive del reato presupposto è prescritta e, conseguentemente, prescritto è pure un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti; di confermare i risarcimenti previsti nella sentenza del 19 novembre 2012; di sequestrare limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi, i valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., aperta presso la banca D., e per il resto di dissequestrare il conto in parola. G. Con scritto del 30 gennaio 2015 HIT International SpA, per quanto attiene all'azione penale, si è rimessa al giudizio della Corte, mentre per quanto attiene all'azione civile ha chiesto:

- di condannare A. a risarcire a HIT International SpA EUR 2'065'830.-- oltre interessi del 5% dal 17 giugno 1994, EUR 1'549'370.-- oltre interessi del 5% dal 15 marzo 1995, EUR 1'446'080.-- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1995, EUR 1'032'910 oltre interessi del 5% dal 20 settembre 1996, EUR 774'685 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, a cui dedurre quanto già assegnato con dispositivo III.2 della sentenza del 19 novembre 2012, nel frattempo cresciuto in giudicato;

- di risarcire o restituire o assegnare a HIT International SpA pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno;

- nel contempo di porre HIT International SpA a beneficio della restituzione rispettivamente della confisca e assegnazione dell'integralità dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano;

- di addossare la totalità delle tasse e spese del procedimento all'imputato;

- di riconoscere a HIT International SpA ripetibili e spese per fr. 25'719.70. H. Con replica del 23 febbraio 2015 il MPC ha ribadito la sua posizione. I. Con osservazioni del 23 febbraio 2015 l'imputato si è riconfermato nelle sue conclusioni.

- 5 - J. Con scritto del 23 febbraio 2015 HIT International SpA ha ribadito le richieste formulate nelle sue conclusioni.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale rescissorio che le parti non possono fondarsi su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. DTF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione rescindente (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).

E. 1.2 In concreto, l'accoglimento da parte del Tribunale federale del ricorso presentato dal MPC riguarda esclusivamente il giudizio sulla pena e le richieste di confisca relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l'Alta Corte ha ritenuto fondato il rimprovero mosso dal MPC in relazione alla svalutazione penale dell'autoriciclaggio di denaro, ritenendo che la posizione di questo Tribunale, che si era tradotta in un'attenuazione automatica della pena per l'autoriciclatore, non era prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in giudicato, il Tribunale federale ha quindi indicato che i fatti in giudizio avrebbero

- 6 - dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv.

E. 1.3 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del Tribunale penale federale nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).

E. 1.4 Nella fattispecie il nuovo giudizio è circoscritto a questioni puramente giuridiche e ad aspetti concernenti la commisurazione della pena (v. supra consid 1.2). A questo proposito il Tribunale federale ha fornito indicazioni chiare sulla procedura da seguire (v. supra lett. B), la cui concretizzazione può avvenire senza un nuovo dibattimento. Nessun elemento nuovo riguardante la fissazione della pena meritevole di essere vagliato mediante un'udienza è d'altronde emerso

- 7 - posteriormente alla prima sentenza della Corte. In considerazione di tutto ciò e visto anche il pieno accordo delle parti, questo giudice statuisce sulla base di una procedura scritta.

E. 2 A. in via incidentale postula di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della Corte suprema di Cassazione di Roma.

E. 2.1 Secondo l'art 314 cpv. 1 lett. b CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione, se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito. L’applicazione dell’art. 314 CPP presuppone che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti o concluso giusta gli art. 317 e segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1169; ESTHER OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 314 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 314 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1236). La possibilità della sospensione, che non ha forza materiale di cosa giudicata (OMLIN, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP; NATHAN LANDSHUT/THOMAS BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 1 ad art. 314 CPP; SCHMID, Handbuch, n. 1239), deve tuttavia essere utilizzata con moderazione, in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP; OMLIN, op. cit., n. 9 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, n. 4 ad art. 314 CPP; decisioni del Tribunale federale 1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2; 1B_57/2009 del 16 giugno 2009, consid. 2.1.1.). L'art. 314 CPP fa riferimento esplicito al pubblico ministero ma non vi è ragione di non applicare mutatis mutandis gli stessi principi ad un'eventuale sospensione da parte del giudice investito del merito della causa.

E. 2.2 La sentenza del 28 luglio 2014 dell'Alta Corte (v. supra consid. 1.2) ha stabilito che conformemente alla giurisprudenza, se il giudice dispone di una sentenza cresciuta in giudicato relativa ai reati dapprima giudicati, egli deve irrogare una pena complementare; altrimenti può, riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione emanata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato potrà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una

- 8 - pena unica alle condizioni previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP (DTF 129 IV 113 consid. 1.3). Nella fattispecie, secondo l'Alta Corte, questo Tribunale avrebbe dovuto o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o, come poteva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano.

E. 2.3 Indicando la soluzione offerta dall'art. 34 cpv. 3 CPP, l'Alta Corte non si è però chinata esplicitamente sulla questione dell'applicabilità di questa disposizione a sentenze estere, tanto più di fronte a ordinamenti, come quello italiano, che non prevedono il sistema dell'accrescimento (v. art. 49 CP) ma quello del cumulo delle pene (v. GIORGIO LATTANZI, Codice penale. Annotato con la giurisprudenza, Milano 2011, 7a ediz., n. 1 ad art. 80, pag. 420; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). In base alla disposizione indicata dal Tribunale federale "se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica". Dato che in casu, il giudice che pronuncia la pena più grave non potrebbe che essere quello italiano, ovvero quello del reato a monte che ha in effetti comportato per A. una condanna in prima istanza a 7 anni di reclusione, poi ridotti in appello a 5 anni e 4 mesi (v. sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2211/14 del 25.06.2014 pag. 721), ma comunque di gran lunga superiori alla pena pecuniaria ipotizzabile nel presente giudizio (v. anche la proposta di pena del MPC sub lett. E), è indubbio che il giudice di cui all'art. 34 cpv. 3 CPP dovrebbe essere quello italiano, sennonché il condannato non avrebbe nessuna possibilità di domandare ai giudici italiani l'applicazione di una norma processuale svizzera, per di più in virtù di un istituto sconosciuto all'ordinamento italiano come quello dell'accrescimento ex art. 49 cpv. 2 CP. Per tacere del fatto che il principio può applicarsi soltanto in caso di "pene dello stesso genere" e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale pene detentive e pene pecuniarie non sono tali (v. DTF 138 IV 120 consid. 5.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1; giurisprudenza ancora recentemente confermata nella sentenza non pubblicata 6B_1011/2014 del 16 marzo 2015, consid. 4.3.2). Ne consegue che la prima alternativa offerta dalla sentenza del Tribunale federale non è in concreto percorribile, sia per la tipologia delle pene in esame che per insolubili problemi di diritto internazionale penale, motivo per cui non si può che seguire la seconda delle vie obbligatoriamente indicate dal Tribunale federale (tertium non datur), ovvero quella della sospensione in attesa del giudizio definitivo italiano sul reato a monte del riciclaggio. Questa soluzione permetterà di prendere in considerazione in maniera equa il grado complessivo di colpevolezza del reo, senza conseguenze a livello di prescrizione del reato (v. art. 97 cpv. 3 CP e DTF 139 IV 70 consid. 1.5), ferma restando la necessità di rivalutare a tempo debito

- 9 - l'obbligatoria attenuazione della pena ex art. 48 lett. e CP (v. DTF 140 IV 145 consid. 3.1), garantendo altresì una migliore soluzione alla seconda problematica su cui questo giudice è tenuto a chinarsi, ovvero quella della confisca del prodotto del reato a monte. Si tratta di un'ipotesi confiscatoria assente dall'atto di accusa, introdotta dal MPC soltanto in sede di requisitoria, senza che l'imputato avesse la possibilità di difendersi contro di essa durante il processo, e quindi in palese urto con il principio accusatorio (v. art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU; art. 9, 325 cpv. 1 lett. f e g, 333 cpv. 4 CPP; DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; 116 Ia 455; 101 Ia 292), fra i cui compiti imprescindibili vi è proprio quello di permettere all'imputato di difendersi con cognizione di causa da tutte le ipotesi accusatorie e quindi anche dalle eventuali conseguenze confiscatorie che dalle prime derivano (v. più ampiamente MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 32 e segg. ad art. 9 CPP). Il fatto di proporre una confisca per un reato non contemplato dall'atto d'accusa (il quale distingue anzi in maniera chiara i reati oggetto della procedura italiana in quanto "premessa sull'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio", punto I.1.1, da quelli oggetto del procedimento in esame, punto I.1.2) comporta anche chiari deficienze nell'istruzione probatoria visto che al Tribunale è stato impedito di acclarare in fase dibattimentale tutta una serie di questioni sia fattuali che giuridiche che solo un atto di accusa completo ed esaustivo può rendere manifeste. È del resto per questo motivo che questo Tribunale non aveva a suo tempo ritenuto necessario esprimersi sulla tardiva ed imprevedibile richiesta dell'accusa, la quale esorbitava dal formale quadro accusatorio che aveva fino a quel momento guidato l'intero processo. Fatto sta che ancora di più al presente stadio della procedura, vista l'angustia delle questioni ancora esaminabili in un giudizio rescissorio (v. supra consid. 1.1), una così grave violazione del principio accusatorio non sarebbe più sanabile. Questo giudice potrebbe, tutt'al più, rinviare il fascicolo al MPC affinché avvii una nuova procedura fondata sull'art. 158 CP, nel rispetto di tutte le garanzie offerte in questi casi, segnatamente il diritto di essere sentito e le vie di reclamo offerte dal CPP. Questa soluzione entrerebbe però in conflitto con ancora più gravi problemi di economia processuale, visto che le autorità italiane si sono già espresse sul reato a monte e sulla confiscabilità del suo prodotto in due gradi di giudizio (v. allegato 1 al dispositivo della sentenza 2211 del 25 giugno 2014 della Corte d'appello di Bologna) e sono apparentemente vicine ad un giudizio di ultima istanza. A questo punto, l'opportunità di aprire una nuova procedura in Svizzera, per un reato comunque commesso principalmente e forse addirittura esclusivamente in Italia è molto dubbia (v. anche la sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.187 del 27 marzo 2015, consid. 3.2.2), tanto più che parte non indifferente delle somme confiscate andrebbe comunque consegnata in via rogatoriale alle autorità italiane, rispettivamente alla HIT International SpA in

- 10 - quanto parte civile (anche) del procedimento italiano (v. altresì art. 11 e segg. legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, LRVC; RS 312.4). Per evitare il rischio di giudizi contraddittori, per di più all'interno dello stesso spazio Schengen (v. più ampiamente la sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.5 previsto per la pubblicazione in TPF 2014), è più appropriato confermare anche in questo ambito la seconda delle alternative indicate dal Tribunale federale nella sua sentenza del 28 luglio 2014 e quindi sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito di quello italiano. Contrariamente a quanto postulato dalla difesa non è opportuno indicare la sentenza della Corte di cassazione come momento dirimente, perché a dipendenza del suo contenuto questa potrebbe anche non chiudere definitivamente la procedura, ma rinviare la causa all'autorità precedente (v. in particolare art. 623 CPP/I). Meglio quindi formulare il dispositivo in termini più generali in modo tale da essere certi che la procedura verrà riaperta soltanto "a bocce ferme", permettendo quindi a questo giudice di pronunciarsi soltanto sulle circoscritte questioni residuali non confermate dal Tribunale federale nel suo giudizio rescindente. Dato che l'annullamento del dispositivo in punto all'ammontare della confisca ha avuto l'effetto di confermare provvisoriamente il sequestro già in essere (v. sentenza del Tribunale federale 6B_217/2013 e 6B_220/2013 del 28 luglio 2014, consid. 10), di fatto estendendo l'effetto sospensivo concesso dal Tribunale federale il 3 aprile 2013 al ricorso del MPC, la sospensione della presente causa comporta necessariamente il mantenimento del sequestro nazionale sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano, ma questo non crea pregiudizi di sorta visto che il loro collocamento è stato fatto in applicazione dei principi di cui all'art. 1 dell'ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (RS 312.057; v. incarto SK.2011.22, cl. 82 p. 950.011-018). Al sequestro nazionale dovrebbe altresì sovrapporsi un eventuale sequestro rogatoriale, di cui però questo Tribunale non è cognito alla luce degli atti a sua disposizione, i quali non sono tuttavia comprensivi di tutte le richieste rogatoriali italiane (v. incarto SK.2011.22, cl. 67 p. 18.2.0 e cl. 10 p. 7.1.0.0.2).

E. 2.4 Da quanto sopra discende che la procedura va formalmente sospesa in attesa del giudizio definitivo delle autorità italiane sia sul merito dei reati a monte che sulla confisca dei valori sequestrati. A questo scopo questo giudice presenterà una commissione rogatoria alle autorità italiane allo scopo di ottenere senza indugio le necessarie informazioni in merito. Una volta comunicata l'esistenza di una sentenza irrevocabile ex art. 648 CPP/I e presa conoscenza delle motivazioni e del dispositivo di detta sentenza questo giudice riattiverà la procedura fissando alle parti un breve termine per formulare le proprie osservazioni aggiuntive alla luce

- 11 - delle nuove informazioni provenienti dall'Italia. Per il resto il giudizio potrà basarsi sullo scambio di scritti attualmente già agli atti.

- 12 - Per questi motivi il Giudice unico decreta: I. La procedura è sospesa fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle autorità giudiziarie italiane sui reati a monte della presente causa. II. Il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano, è mantenuto. III. Le spese del presente decreto verranno definite con il giudizio di merito. In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico Il Cancelliere

Il testo integrale del decreto viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold e Procuratrice federale Rosa Cappa

- Avv. Luigi Mattei

- Avv. Ivan Paparelli

- Banca D.

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;

c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 15 aprile 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 15 aprile 2015 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold e dalla Procuratrice federale Rosa Cappa,

e,

in qualità di accusatrice privata,

HIT INTERNATIONAL SPA, I- Felino, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli, contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Luigi Mattei. Oggetto

Riciclaggio di denaro, falsità in documenti Rinvio da parte del Tribunale federale

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2014.25

- 2 - Fatti: A. Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP, nonché di ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, oltre a interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--, la cui pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata HIT International SpA. Il suddetto è stato inoltre condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di HIT International SpA. Nel contempo, il TPF ha mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto il conto è stato dissequestrato. B. Contro la decisione del TPF, sia il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), sia HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (entrambe in amministrazione straordinaria), che lo stesso A., hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 28 luglio 2014, l'Alta Corte federale ha respinto il gravame presentato da A. (sentenza 6B_219/2013) e, il medesimo giorno (sentenza 6B_222/2013), essa ha altresì respinto il ricorso di HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA, nella misura della loro ammissibilità. Il Tribunale federale ha per contro parzialmente accolto il ricorso del MPC, con sentenza del 28 luglio 2014 (sentenza 6B_217/2013), annullando i dispositivi n. II.1, II.2, nonché IV. della sentenza, rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere. In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto infondata l'attenuazione della pena effettuata dal giudice di primo grado a causa del fatto che l'imputato ha agito quale autoriciclatore, ossia come riciclatore del provento di un crimine da lui stesso commesso. Il TF ha altresì censurato il fatto che nel fissare l'ammontare delle aliquote giornaliere della pena pecuniaria, il TPF abbia tenuto conto dei debiti dell'accusato nei confronti dei famigliari, senza indicarne l'entità, né le ragioni che lo hanno spinto a contrarli. Inoltre, l'istanza superiore ha ritenuto che vi sia stata una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata,

- 3 - derivante dal diritto di essere sentito, nei confronti del MPC, in relazione alla confiscabilità del prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro. C. Con decreto 14 ottobre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione rogatoriale della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 giugno 2014, nonché di informazioni in merito all'eventuale passaggio in giudicato della stessa, rispettivamente sull'attuale stato della procedura. Esso ha altresì decretato l'acquisizione degli estratti del casellario giudiziario in Svizzera ed Italia relativi all'imputato e l'ammissione di HIT International SpA, nonché l'esclusione di Parmalat SpA, quali parti alla presente procedura. Nel medesimo contesto, avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove per l'accertamento dei fatti, questo Tribunale, con l'accordo delle parti, ha rinunciato ad indire un nuovo dibattimento. D. Con decreto del 16 dicembre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione agli atti del ricorso in cassazione presentato da A. avverso la sentenza del 25 giugno 2014 della Corte d'appello di Bologna e, nel contempo, ha invitato le parti a presentare le loro conclusioni scritte. E. Con scritto del 30 gennaio 2015, il MPC ha chiesto al TPF:

- di condannare A. ad una pena pecuniaria sospesa di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;

- di ordinare la confisca dell'importo di fr. 3'976'050.71 e di ordinare un risarcimento equivalente dell'importo di fr. 5'434'642.29 a favore della Confederazione quale prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate (ai sensi dell'art. 158 n. 1 CP) a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa e costituenti i crimini a monte del riciclaggio di denaro di cui i capi d'accusa da I.1.3.3 a I.1.3.32, nella misura in cui l'importo non è restituito o assegnato all'accusatrice privata HIT International SpA;

- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato e che nessuna indennità per patrocinio sia messa a carico della Confederazione. F. Con scritto del 29 gennaio 2015, l'imputato ha postulato:

- in via incidentale, di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della Corte suprema di Cassazione di Roma;

- 4 -

- nel merito, di confermare la pena inflitta con sentenza del 19 novembre 2012; di escludere la confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte, poiché l'azione penale per le distrazioni costitutive del reato presupposto è prescritta e, conseguentemente, prescritto è pure un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti; di confermare i risarcimenti previsti nella sentenza del 19 novembre 2012; di sequestrare limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi, i valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., aperta presso la banca D., e per il resto di dissequestrare il conto in parola. G. Con scritto del 30 gennaio 2015 HIT International SpA, per quanto attiene all'azione penale, si è rimessa al giudizio della Corte, mentre per quanto attiene all'azione civile ha chiesto:

- di condannare A. a risarcire a HIT International SpA EUR 2'065'830.-- oltre interessi del 5% dal 17 giugno 1994, EUR 1'549'370.-- oltre interessi del 5% dal 15 marzo 1995, EUR 1'446'080.-- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1995, EUR 1'032'910 oltre interessi del 5% dal 20 settembre 1996, EUR 774'685 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, a cui dedurre quanto già assegnato con dispositivo III.2 della sentenza del 19 novembre 2012, nel frattempo cresciuto in giudicato;

- di risarcire o restituire o assegnare a HIT International SpA pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno;

- nel contempo di porre HIT International SpA a beneficio della restituzione rispettivamente della confisca e assegnazione dell'integralità dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano;

- di addossare la totalità delle tasse e spese del procedimento all'imputato;

- di riconoscere a HIT International SpA ripetibili e spese per fr. 25'719.70. H. Con replica del 23 febbraio 2015 il MPC ha ribadito la sua posizione. I. Con osservazioni del 23 febbraio 2015 l'imputato si è riconfermato nelle sue conclusioni.

- 5 - J. Con scritto del 23 febbraio 2015 HIT International SpA ha ribadito le richieste formulate nelle sue conclusioni. Il Giudice unico considera in diritto: 1.

1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale rescissorio che le parti non possono fondarsi su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. DTF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione rescindente (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2). 1.2 In concreto, l'accoglimento da parte del Tribunale federale del ricorso presentato dal MPC riguarda esclusivamente il giudizio sulla pena e le richieste di confisca relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l'Alta Corte ha ritenuto fondato il rimprovero mosso dal MPC in relazione alla svalutazione penale dell'autoriciclaggio di denaro, ritenendo che la posizione di questo Tribunale, che si era tradotta in un'attenuazione automatica della pena per l'autoriciclatore, non era prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in giudicato, il Tribunale federale ha quindi indicato che i fatti in giudizio avrebbero

- 6 - dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP. Egli ha inoltre stabilito che sarebbe stato opportuno o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano. Relativamente alla fissazione dell'importo delle aliquote giornaliere, l'Alta Corte ha altresì criticato la menzione dei debiti che l'imputato avrebbe nei confronti di familiari, senza indicazione dell'entità, né delle ragioni che hanno spinto l'imputato a contrarli; il Tribunale federale ha pronunciato che tali debiti non vanno presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera, ma tutt'al più nell'ambito dell'apprezzamento della situazione personale dell'autore (v. sentenza 6B_217/2013 consid. 6.4). In secondo luogo, l'Alta Corte ha rilevato una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata nei confronti del MPC in punto alle richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento circa i valori patrimoniali frutto dei reati a monte del riciclaggio. Esso ritiene che il Tribunale penale federale si sia limitato a esaminare la confiscabilità dei valori patrimoniali quale prodotto dell'infrazione di cui all'art. 305bis CP, omettendo erroneamente qualsiasi cenno all'art. 158 CP relativo al reato di amministrazione infedele (sentenza 6B_217/2013 consid. 7.2). 1.3 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del Tribunale penale federale nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2). 1.4 Nella fattispecie il nuovo giudizio è circoscritto a questioni puramente giuridiche e ad aspetti concernenti la commisurazione della pena (v. supra consid 1.2). A questo proposito il Tribunale federale ha fornito indicazioni chiare sulla procedura da seguire (v. supra lett. B), la cui concretizzazione può avvenire senza un nuovo dibattimento. Nessun elemento nuovo riguardante la fissazione della pena meritevole di essere vagliato mediante un'udienza è d'altronde emerso

- 7 - posteriormente alla prima sentenza della Corte. In considerazione di tutto ciò e visto anche il pieno accordo delle parti, questo giudice statuisce sulla base di una procedura scritta. 2. A. in via incidentale postula di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della Corte suprema di Cassazione di Roma. 2.1 Secondo l'art 314 cpv. 1 lett. b CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione, se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito. L’applicazione dell’art. 314 CPP presuppone che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti o concluso giusta gli art. 317 e segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1169; ESTHER OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 314 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 314 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1236). La possibilità della sospensione, che non ha forza materiale di cosa giudicata (OMLIN, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP; NATHAN LANDSHUT/THOMAS BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 1 ad art. 314 CPP; SCHMID, Handbuch, n. 1239), deve tuttavia essere utilizzata con moderazione, in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP; OMLIN, op. cit., n. 9 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, n. 4 ad art. 314 CPP; decisioni del Tribunale federale 1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2; 1B_57/2009 del 16 giugno 2009, consid. 2.1.1.). L'art. 314 CPP fa riferimento esplicito al pubblico ministero ma non vi è ragione di non applicare mutatis mutandis gli stessi principi ad un'eventuale sospensione da parte del giudice investito del merito della causa. 2.2 La sentenza del 28 luglio 2014 dell'Alta Corte (v. supra consid. 1.2) ha stabilito che conformemente alla giurisprudenza, se il giudice dispone di una sentenza cresciuta in giudicato relativa ai reati dapprima giudicati, egli deve irrogare una pena complementare; altrimenti può, riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione emanata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato potrà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una

- 8 - pena unica alle condizioni previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP (DTF 129 IV 113 consid. 1.3). Nella fattispecie, secondo l'Alta Corte, questo Tribunale avrebbe dovuto o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o, come poteva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano. 2.3 Indicando la soluzione offerta dall'art. 34 cpv. 3 CPP, l'Alta Corte non si è però chinata esplicitamente sulla questione dell'applicabilità di questa disposizione a sentenze estere, tanto più di fronte a ordinamenti, come quello italiano, che non prevedono il sistema dell'accrescimento (v. art. 49 CP) ma quello del cumulo delle pene (v. GIORGIO LATTANZI, Codice penale. Annotato con la giurisprudenza, Milano 2011, 7a ediz., n. 1 ad art. 80, pag. 420; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). In base alla disposizione indicata dal Tribunale federale "se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica". Dato che in casu, il giudice che pronuncia la pena più grave non potrebbe che essere quello italiano, ovvero quello del reato a monte che ha in effetti comportato per A. una condanna in prima istanza a 7 anni di reclusione, poi ridotti in appello a 5 anni e 4 mesi (v. sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2211/14 del 25.06.2014 pag. 721), ma comunque di gran lunga superiori alla pena pecuniaria ipotizzabile nel presente giudizio (v. anche la proposta di pena del MPC sub lett. E), è indubbio che il giudice di cui all'art. 34 cpv. 3 CPP dovrebbe essere quello italiano, sennonché il condannato non avrebbe nessuna possibilità di domandare ai giudici italiani l'applicazione di una norma processuale svizzera, per di più in virtù di un istituto sconosciuto all'ordinamento italiano come quello dell'accrescimento ex art. 49 cpv. 2 CP. Per tacere del fatto che il principio può applicarsi soltanto in caso di "pene dello stesso genere" e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale pene detentive e pene pecuniarie non sono tali (v. DTF 138 IV 120 consid. 5.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1; giurisprudenza ancora recentemente confermata nella sentenza non pubblicata 6B_1011/2014 del 16 marzo 2015, consid. 4.3.2). Ne consegue che la prima alternativa offerta dalla sentenza del Tribunale federale non è in concreto percorribile, sia per la tipologia delle pene in esame che per insolubili problemi di diritto internazionale penale, motivo per cui non si può che seguire la seconda delle vie obbligatoriamente indicate dal Tribunale federale (tertium non datur), ovvero quella della sospensione in attesa del giudizio definitivo italiano sul reato a monte del riciclaggio. Questa soluzione permetterà di prendere in considerazione in maniera equa il grado complessivo di colpevolezza del reo, senza conseguenze a livello di prescrizione del reato (v. art. 97 cpv. 3 CP e DTF 139 IV 70 consid. 1.5), ferma restando la necessità di rivalutare a tempo debito

- 9 - l'obbligatoria attenuazione della pena ex art. 48 lett. e CP (v. DTF 140 IV 145 consid. 3.1), garantendo altresì una migliore soluzione alla seconda problematica su cui questo giudice è tenuto a chinarsi, ovvero quella della confisca del prodotto del reato a monte. Si tratta di un'ipotesi confiscatoria assente dall'atto di accusa, introdotta dal MPC soltanto in sede di requisitoria, senza che l'imputato avesse la possibilità di difendersi contro di essa durante il processo, e quindi in palese urto con il principio accusatorio (v. art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU; art. 9, 325 cpv. 1 lett. f e g, 333 cpv. 4 CPP; DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; 116 Ia 455; 101 Ia 292), fra i cui compiti imprescindibili vi è proprio quello di permettere all'imputato di difendersi con cognizione di causa da tutte le ipotesi accusatorie e quindi anche dalle eventuali conseguenze confiscatorie che dalle prime derivano (v. più ampiamente MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 32 e segg. ad art. 9 CPP). Il fatto di proporre una confisca per un reato non contemplato dall'atto d'accusa (il quale distingue anzi in maniera chiara i reati oggetto della procedura italiana in quanto "premessa sull'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio", punto I.1.1, da quelli oggetto del procedimento in esame, punto I.1.2) comporta anche chiari deficienze nell'istruzione probatoria visto che al Tribunale è stato impedito di acclarare in fase dibattimentale tutta una serie di questioni sia fattuali che giuridiche che solo un atto di accusa completo ed esaustivo può rendere manifeste. È del resto per questo motivo che questo Tribunale non aveva a suo tempo ritenuto necessario esprimersi sulla tardiva ed imprevedibile richiesta dell'accusa, la quale esorbitava dal formale quadro accusatorio che aveva fino a quel momento guidato l'intero processo. Fatto sta che ancora di più al presente stadio della procedura, vista l'angustia delle questioni ancora esaminabili in un giudizio rescissorio (v. supra consid. 1.1), una così grave violazione del principio accusatorio non sarebbe più sanabile. Questo giudice potrebbe, tutt'al più, rinviare il fascicolo al MPC affinché avvii una nuova procedura fondata sull'art. 158 CP, nel rispetto di tutte le garanzie offerte in questi casi, segnatamente il diritto di essere sentito e le vie di reclamo offerte dal CPP. Questa soluzione entrerebbe però in conflitto con ancora più gravi problemi di economia processuale, visto che le autorità italiane si sono già espresse sul reato a monte e sulla confiscabilità del suo prodotto in due gradi di giudizio (v. allegato 1 al dispositivo della sentenza 2211 del 25 giugno 2014 della Corte d'appello di Bologna) e sono apparentemente vicine ad un giudizio di ultima istanza. A questo punto, l'opportunità di aprire una nuova procedura in Svizzera, per un reato comunque commesso principalmente e forse addirittura esclusivamente in Italia è molto dubbia (v. anche la sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.187 del 27 marzo 2015, consid. 3.2.2), tanto più che parte non indifferente delle somme confiscate andrebbe comunque consegnata in via rogatoriale alle autorità italiane, rispettivamente alla HIT International SpA in

- 10 - quanto parte civile (anche) del procedimento italiano (v. altresì art. 11 e segg. legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, LRVC; RS 312.4). Per evitare il rischio di giudizi contraddittori, per di più all'interno dello stesso spazio Schengen (v. più ampiamente la sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.5 previsto per la pubblicazione in TPF 2014), è più appropriato confermare anche in questo ambito la seconda delle alternative indicate dal Tribunale federale nella sua sentenza del 28 luglio 2014 e quindi sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito di quello italiano. Contrariamente a quanto postulato dalla difesa non è opportuno indicare la sentenza della Corte di cassazione come momento dirimente, perché a dipendenza del suo contenuto questa potrebbe anche non chiudere definitivamente la procedura, ma rinviare la causa all'autorità precedente (v. in particolare art. 623 CPP/I). Meglio quindi formulare il dispositivo in termini più generali in modo tale da essere certi che la procedura verrà riaperta soltanto "a bocce ferme", permettendo quindi a questo giudice di pronunciarsi soltanto sulle circoscritte questioni residuali non confermate dal Tribunale federale nel suo giudizio rescindente. Dato che l'annullamento del dispositivo in punto all'ammontare della confisca ha avuto l'effetto di confermare provvisoriamente il sequestro già in essere (v. sentenza del Tribunale federale 6B_217/2013 e 6B_220/2013 del 28 luglio 2014, consid. 10), di fatto estendendo l'effetto sospensivo concesso dal Tribunale federale il 3 aprile 2013 al ricorso del MPC, la sospensione della presente causa comporta necessariamente il mantenimento del sequestro nazionale sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano, ma questo non crea pregiudizi di sorta visto che il loro collocamento è stato fatto in applicazione dei principi di cui all'art. 1 dell'ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (RS 312.057; v. incarto SK.2011.22, cl. 82 p. 950.011-018). Al sequestro nazionale dovrebbe altresì sovrapporsi un eventuale sequestro rogatoriale, di cui però questo Tribunale non è cognito alla luce degli atti a sua disposizione, i quali non sono tuttavia comprensivi di tutte le richieste rogatoriali italiane (v. incarto SK.2011.22, cl. 67 p. 18.2.0 e cl. 10 p. 7.1.0.0.2). 2.4 Da quanto sopra discende che la procedura va formalmente sospesa in attesa del giudizio definitivo delle autorità italiane sia sul merito dei reati a monte che sulla confisca dei valori sequestrati. A questo scopo questo giudice presenterà una commissione rogatoria alle autorità italiane allo scopo di ottenere senza indugio le necessarie informazioni in merito. Una volta comunicata l'esistenza di una sentenza irrevocabile ex art. 648 CPP/I e presa conoscenza delle motivazioni e del dispositivo di detta sentenza questo giudice riattiverà la procedura fissando alle parti un breve termine per formulare le proprie osservazioni aggiuntive alla luce

- 11 - delle nuove informazioni provenienti dall'Italia. Per il resto il giudizio potrà basarsi sullo scambio di scritti attualmente già agli atti.

- 12 - Per questi motivi il Giudice unico decreta: I. La procedura è sospesa fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle autorità giudiziarie italiane sui reati a monte della presente causa. II. Il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano, è mantenuto. III. Le spese del presente decreto verranno definite con il giudizio di merito. In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico Il Cancelliere

Il testo integrale del decreto viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold e Procuratrice federale Rosa Cappa

- Avv. Luigi Mattei

- Avv. Ivan Paparelli

- Banca D.

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;

c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 15 aprile 2015