Istanza di condono delle spese procedurali (art. 425 CPP)
Dispositiv
- L'istanza è respinta.
- Non si prelevano spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decreto dell'11 dicembre 2012 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti
A.,
istante
Oggetto
Istanza di condono delle spese procedurali (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2012.43
- 2 - Visti:
- la sentenza SK.2012.12 del 25 aprile 2012, con cui la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. colpevole di complicità in ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico (combinati art. 33 cpv. 1 lett. a LMB nonché art. 25 CP) e in ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (combinati art. 19 cpv. 1 e 2 LStup nonché art. 25 CP) e l'ha condannata alla pena detentiva di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 23 giorni, sospendendo l'esecuzione della pena detentiva per un periodo di prova di due anni, con l'accollo delle spese procedurali per complessivi fr. 18'829.10;
- il passaggio in giudicato, con la sua pronuncia, di detta sentenza, resa in procedura abbreviata (art. 437 cpv. 1 lett. b CPP), e la conseguente sua esecutività;
- le lettere del 17 luglio 2012 e del 5 ottobre 2012, con cui A. postulava all'indirizzo del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) il condono delle spese procedurali pari a fr. 18'829.10 (cl. 38 pag. 100.4, pag. 100.6);
- la missiva del 18 ottobre 2012 del MPC, con cui esso invitava A. a formulare la sua richiesta di condono alla Corte penale del Tribunale penale federale (cl. 38 pag. 100.7-8);
- lo scritto del 2 novembre 2012 a questa Corte, tramite il quale A. postulava il condono delle spese procedurali relative all'incartamento SK.2012.12, per complessivi fr. 18'829.10 (cl. 38 pag. 100.1 e segg.);
- le missive del 18 novembre 2012 e 3 dicembre 2012, con cui A., su richiesta della scrivente Corte, inviava a questa Autorità il formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale, specificando che la sua situazione "prima ed al giorno della sentenza era quella di tutt'oggi e cioè che sopperisco appena ai miei bisogni primari", come pure di non aver compreso, nel corso della procedura, che le spese procedurali sarebbero state poste a suo carico (cl. 38 pag. 271.2 e segg.; pag. 271.16).
- 3 - Considerato:
- che, giusta l'art. 363 cpv. 1 CPP, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria;
- che, conformemente all'art. 425 CPP, l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle;
- che risulta dunque data la competenza a decidere della Corte penale del Tribunale penale federale;
- che il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini (v. art. 364 CPP);
- che, in procedimenti come quello in oggetto, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per scritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 CPP);
- che, a sostegno della sua richiesta di condono, A. asserisce di non avere mai compreso che le spese procedurali sarebbero state poste a suo carico, e ciò sebbene ella abbia sottoscritto tale impegno e fosse rappresentata da un patrocinatore, come pure di non essere, in ogni caso, in grado di far fronte a tale esborso;
- che l'istante dichiara entrate per fr. 3'864.-- al mese, a fronte di esborsi mensili regolari di complessivi fr. 2'898.--: fr. 1'400.-- quale locazione, fr. 798.-- di premio di cassa malati (di cui peraltro solo fr. 377.30 relativi alla copertura di base, il rimanente riferito ad assicurazioni complementari ed al trattamento in camera privata), circa fr. 440.-- per imposte, fr. 40.-- circa per il canone radiotelevisivo, fr. 40.-- per l'assicurazione economia domestica, fr. 30.-- per la via cavo e fr. 150.-- per spese varie;
- che, al riguardo, anche alla luce dell'imponibile accertato (fr. 43'600.-- per l'imposta cantonale 2011), nonché della possibilità di ottimizzare la copertura assicurativa, specie per quanto attiene alla cassa malati, l'istante dispone a tutt'oggi di sufficienti disponibilità finanziarie per onorare il credito in questione, se del caso a mezzo della dilazione della relativa riscossione;
- 4 -
- che, a fronte delle medesime poste, l'istante stessa aveva del resto espressamente aderito al pagamento delle spese, da ultimo in occasione del suo interrogatorio dibattimentale (incartamento SK.2012.12, cl. 35 pag. 930.2);
- che, in merito alla situazione patrimoniale di A., dagli atti non risulta neppure che essa sia incorsa in mutamenti dal giorno dell'accettazione dell'atto d'accusa, dal pubblico dibattimento o dalla sentenza, l'istante stessa confermando anzi espressamente che la sua situazione patrimoniale è, da allora, rimasta invariata;
- che, pertanto, per ciò che attiene alle spese procedurali, non sussistono ragioni a sostegno di un assetto diverso da quello sancito con la sentenza del 25 aprile 2012 (incartamento SK.2012.12);
- che, non essendovi spazio per una riduzione, rispettivamente per un condono delle spese procedurali, l'istanza deve essere respinta;
- che per questa procedura non si prelevano spese.
- 5 - Per questi motivi, il Presidente decreta: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano spese.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente
La Cancelliera Intimazione a: - A., - Ministero pubblico della Confederazione
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c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 11 dicembre 2012