opencaselaw.ch

RR.2025.88

Bundesstrafgericht · 2025-09-01 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Sachverhalt

A. Il 24 febbraio 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in- ternazionale, completata il 5 giugno 2025, nell’ambito di un procedimento pe- nale condotto a carico di B. e altri per frode fiscale per indebita compensazione (art. 10 quater Decreto legislativo n. 74/2000), riciclaggio di denaro (art. 648 CP/I), estorsione (art. 629 CP/I), rapina (art. 628 CP/I) con circostanze aggra- vanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 bis 1 CP/I). Secondo le autorità italiane, B. sarebbe coinvolto in un sistema fraudolento volto all'evasione fiscale, facente capo a società domiciliate in Svizzera a lui ricondu- cibili, come ad esempio la C. SA, le quali fungendo quali da "cartiere" del si- stema fraudolento hanno emesso fatture false relative alla forniture di materiale ferroso, volte a giustificare l'acquisto in nero del medesimo materiale effettuato dalle società domiciliate in Italia, pagato a prezzo inferiore, al fine di permettere l'abbattimento della base imponibile e l'evasione delle relative imposte (v. atti 01-00-0001 e segg. nonché 01-00-0016 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con il complemento rogatoriale del 5 giugno 2025, l’autorità estera ha postulato il sequestro dei valori patrimoniali riconducibili a B. (v. atto 01-00-0017 incarto MPC).

B. Con decisione del 26 febbraio 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02- 00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00- 0001 e segg. incarto MPC), ordinando la perquisizione del domicilio di B. a No- vazzano, procedendo alla messa al sicuro di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 18 AIMP (v. atto 06-01-0001 e segg. incarto MPC).

C. Con decisione del 6 giugno 2025, il MPC ha ordinato il sequestro dei valori pa- trimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca D. intestata ad A., di quelli rinvenuti in occasione della perquisizione del 27 febbraio 2025 presso il domicilio di B. e di quelli rinvenuti in occasione della perquisizione del 20 marzo 2025 della cassetta di sicurezza n. 2 intestata ad A. presso la banca D. a Chiasso, collegata alla relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).

D. Il 18 giugno 2025, A. è insorta contro la suddetta decisione di sequestro, postu- landone l’annullamento, con revoca immediata dei sequestri (v. act. 1, pag. 12 e seg.).

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E. Con scritto del 9 luglio 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile (v. act. 6). Con risposta del medesimo giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

F. Con replica del 23 luglio 2025, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 11), la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente

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diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o im- plicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Intestataria della relazione ban- caria e della relativa cassetta di sicurezza oggetto della decisione impugnata, nonché co-locataria, assieme a B., dell’abitazione perquisita, la ricorrente è le- gittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a e b OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente contesta il sequestro dei valori oggetto della decisione impugnata, affermando innanzitutto che quest’ultima violerebbe il suo diritto di essere sen- tita, nella misura in cui la motivazione sarebbe insufficiente. La misura in que- stione sarebbe illegittima e destituita di qualsiasi fondamento. Ella non avrebbe infatti nulla a che vedere con il procedimento a carico del marito, B. In sostanza, i beni sequestrati sarebbero di sua esclusiva spettanza e di chiara provenienza lecita. Con decisione dell’11 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Brescia non avrebbe del resto convalidato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza del 5 giugno 2025 emesso dal Pub- blico Ministero italiano.

E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente

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indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.2 In concreto, si constata che la ricorrente, la quale si è soprattutto espressa sul procedimento estero e sulla sua asserita estraneità per rapporto al medesimo, e quindi su questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha prodotto documentazione che permetta di chiarire la sua si- tuazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile in capo alla ricorrente. In altre parole, ella non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari, limitandosi a produrre alcune fat- ture relative a spese correnti, evidentemente insufficienti a chiarire in maniera esaustiva e precisa la sua situazione finanziaria. Per ottemperare al suo obbligo di allegazione e documentazione non basta affermare in maniera del tutto ge- nerica che le misure contestate la metterebbero in seria difficoltà economica visto che avrebbe necessità “di attingere a questi beni per far fronte al paga- mento delle spese correnti, quali affitto, elettricità, internet, telefonia, imposte, cassa malati, ecc. (doc. 3), onde evitare l'avvio di procedure esecutive nei propri confronti e l'aggiunta di inutili spese di richiamo e di esecuzione” (act. 1, pag. 5). Manca in particolare qualsiasi documentazione, ad esempio di natura fi- scale, per verificare se ci sono comunque redditi, se dispone di altri conti ban- cari, se è proprietaria di immobili ecc. Le richieste d’acconto inviate dall’autorità fiscale sono palesemente insufficienti a questo scopo e non si comprende ad esempio perché non le abbia integrate con la documentazione fiscale a monte, in modo tale da permettere a questa Corte di esaminare in maniera seria il re- quisito di legge del pregiudizio immediato e irreparabile (v. supra consid. 1.4).

E. 2.3 Per il resto si ribadisce che le ulteriori censure presentate dalla ricorrente risul- tano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di conclu- dere che la rogatoria sia manifestamente inammissibile (v. DTF 130 II 329 con- sid. 5; 123 II 268 consid. 4b/dd). Da un lato la decisione impugnata, unitamente

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alla rogatoria del 24 febbraio 2025 e al complemento del 5 giugno 2025, ha permesso alla ricorrente di comprendere i motivi alla base delle misure conte- state, in maniera conforme al suo diritto di essere sentita, come si constata non da ultimo dall’articolato gravame di 13 pagine che ha potuto presentare con piena cognizione di causa. Per il resto l’invocata decisione dell’11 giugno 2025, mediante la quale il GIP non ha convalidato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero italiano non è a questo stadio suffi- ciente per giudicare la rogatoria manifestamente inammissibile, nella misura in cui il giudice italiano, preso atto dello scritto del MPC del 13 maggio 2025 (v. atto 03-00-0001 e segg. incarto MPC), si è in sostanza espresso soltanto sul presupposto della assoluta urgenza e sulla relativa competenza del Pubblico Ministero di adottare il provvedimento litigioso (v. act. 1.7, pag. 5), senza esa- minare il merito del sequestro. La Procura della Repubblica di Brescia ha del resto interposto appello al Tribunale di Brescia contro detta decisione (v. act. 7, pag. 3) e non risulta che abbia ritirato la sua rogatoria.

E. 2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso si rivela irricevibile per mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 3 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico della ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 1° settembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Elio Brunetti, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.88

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Fatti: A. Il 24 febbraio 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in- ternazionale, completata il 5 giugno 2025, nell’ambito di un procedimento pe- nale condotto a carico di B. e altri per frode fiscale per indebita compensazione (art. 10 quater Decreto legislativo n. 74/2000), riciclaggio di denaro (art. 648 CP/I), estorsione (art. 629 CP/I), rapina (art. 628 CP/I) con circostanze aggra- vanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 bis 1 CP/I). Secondo le autorità italiane, B. sarebbe coinvolto in un sistema fraudolento volto all'evasione fiscale, facente capo a società domiciliate in Svizzera a lui ricondu- cibili, come ad esempio la C. SA, le quali fungendo quali da "cartiere" del si- stema fraudolento hanno emesso fatture false relative alla forniture di materiale ferroso, volte a giustificare l'acquisto in nero del medesimo materiale effettuato dalle società domiciliate in Italia, pagato a prezzo inferiore, al fine di permettere l'abbattimento della base imponibile e l'evasione delle relative imposte (v. atti 01-00-0001 e segg. nonché 01-00-0016 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con il complemento rogatoriale del 5 giugno 2025, l’autorità estera ha postulato il sequestro dei valori patrimoniali riconducibili a B. (v. atto 01-00-0017 incarto MPC).

B. Con decisione del 26 febbraio 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02- 00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00- 0001 e segg. incarto MPC), ordinando la perquisizione del domicilio di B. a No- vazzano, procedendo alla messa al sicuro di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 18 AIMP (v. atto 06-01-0001 e segg. incarto MPC).

C. Con decisione del 6 giugno 2025, il MPC ha ordinato il sequestro dei valori pa- trimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca D. intestata ad A., di quelli rinvenuti in occasione della perquisizione del 27 febbraio 2025 presso il domicilio di B. e di quelli rinvenuti in occasione della perquisizione del 20 marzo 2025 della cassetta di sicurezza n. 2 intestata ad A. presso la banca D. a Chiasso, collegata alla relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).

D. Il 18 giugno 2025, A. è insorta contro la suddetta decisione di sequestro, postu- landone l’annullamento, con revoca immediata dei sequestri (v. act. 1, pag. 12 e seg.).

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E. Con scritto del 9 luglio 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile (v. act. 6). Con risposta del medesimo giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

F. Con replica del 23 luglio 2025, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 11), la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente

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diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o im- plicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Intestataria della relazione ban- caria e della relativa cassetta di sicurezza oggetto della decisione impugnata, nonché co-locataria, assieme a B., dell’abitazione perquisita, la ricorrente è le- gittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a e b OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente contesta il sequestro dei valori oggetto della decisione impugnata, affermando innanzitutto che quest’ultima violerebbe il suo diritto di essere sen- tita, nella misura in cui la motivazione sarebbe insufficiente. La misura in que- stione sarebbe illegittima e destituita di qualsiasi fondamento. Ella non avrebbe infatti nulla a che vedere con il procedimento a carico del marito, B. In sostanza, i beni sequestrati sarebbero di sua esclusiva spettanza e di chiara provenienza lecita. Con decisione dell’11 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Brescia non avrebbe del resto convalidato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza del 5 giugno 2025 emesso dal Pub- blico Ministero italiano.

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente

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indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2 In concreto, si constata che la ricorrente, la quale si è soprattutto espressa sul procedimento estero e sulla sua asserita estraneità per rapporto al medesimo, e quindi su questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha prodotto documentazione che permetta di chiarire la sua si- tuazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile in capo alla ricorrente. In altre parole, ella non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari, limitandosi a produrre alcune fat- ture relative a spese correnti, evidentemente insufficienti a chiarire in maniera esaustiva e precisa la sua situazione finanziaria. Per ottemperare al suo obbligo di allegazione e documentazione non basta affermare in maniera del tutto ge- nerica che le misure contestate la metterebbero in seria difficoltà economica visto che avrebbe necessità “di attingere a questi beni per far fronte al paga- mento delle spese correnti, quali affitto, elettricità, internet, telefonia, imposte, cassa malati, ecc. (doc. 3), onde evitare l'avvio di procedure esecutive nei propri confronti e l'aggiunta di inutili spese di richiamo e di esecuzione” (act. 1, pag. 5). Manca in particolare qualsiasi documentazione, ad esempio di natura fi- scale, per verificare se ci sono comunque redditi, se dispone di altri conti ban- cari, se è proprietaria di immobili ecc. Le richieste d’acconto inviate dall’autorità fiscale sono palesemente insufficienti a questo scopo e non si comprende ad esempio perché non le abbia integrate con la documentazione fiscale a monte, in modo tale da permettere a questa Corte di esaminare in maniera seria il re- quisito di legge del pregiudizio immediato e irreparabile (v. supra consid. 1.4).

2.3 Per il resto si ribadisce che le ulteriori censure presentate dalla ricorrente risul- tano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di conclu- dere che la rogatoria sia manifestamente inammissibile (v. DTF 130 II 329 con- sid. 5; 123 II 268 consid. 4b/dd). Da un lato la decisione impugnata, unitamente

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alla rogatoria del 24 febbraio 2025 e al complemento del 5 giugno 2025, ha permesso alla ricorrente di comprendere i motivi alla base delle misure conte- state, in maniera conforme al suo diritto di essere sentita, come si constata non da ultimo dall’articolato gravame di 13 pagine che ha potuto presentare con piena cognizione di causa. Per il resto l’invocata decisione dell’11 giugno 2025, mediante la quale il GIP non ha convalidato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero italiano non è a questo stadio suffi- ciente per giudicare la rogatoria manifestamente inammissibile, nella misura in cui il giudice italiano, preso atto dello scritto del MPC del 13 maggio 2025 (v. atto 03-00-0001 e segg. incarto MPC), si è in sostanza espresso soltanto sul presupposto della assoluta urgenza e sulla relativa competenza del Pubblico Ministero di adottare il provvedimento litigioso (v. act. 1.7, pag. 5), senza esa- minare il merito del sequestro. La Procura della Repubblica di Brescia ha del resto interposto appello al Tribunale di Brescia contro detta decisione (v. act. 7, pag. 3) e non risulta che abbia ritirato la sua rogatoria.

2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso si rivela irricevibile per mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico della ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° settembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti, - Ministero pubblico della Confederazione, - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria,

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).