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RR.2025.132

Bundesstrafgericht · 2025-12-15 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; consegna di mezzi di prova (art. 74a AIMP)

Sachverhalt

A. Il 23 maggio 2016, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata a più riprese, segnatamente l’8 marzo 2022, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di C., D., E. e B. per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), autoriciclaggio (art. 421bis CP/VA) e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto la vendita, tra il 2001 e il 2008, di svariati immobili di pertinenza di F. e delle società, da esso controllate, G. S.r.l. e H. S.r.l. L’ana- lisi di diversi contratti di compravendita immobiliare ha fatto emergere tutta una serie di anomalie, segnatamente la quasi sistematica assenza di perizie desti- nate a determinare il valore degli immobili, i quali sarebbero stati venduti a prezzi più bassi rispetto al loro valore effettivo, causando un danno stimato ad almeno EUR 57 milioni (v. atto 01-00-0002 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC; act. 1.2).

Con il suo complemento dell’8 marzo 2022, l’autorità rogante, basandosi su una sentenza di condanna definitiva di C., ha chiesto la confisca e il rimpatrio dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata a B., sequestrata a seguito della rogatoria del 23 maggio 2016 volta a bloccare i beni riconducibili a C. presso la banca in questione (v. atto 01- 00-0002 incarto MPC).

B. Con decisione dell’11 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), a cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dele- gato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 presso la banca I., riservati i diritti dell’UFG derivanti dalla legge federale sulla ripartizione dei valori patri- moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

C. L’11 settembre 2025, A. e B. hanno interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando, in via preliminare, la congiunzione della presente causa con quella riguardante il gravame da loro interposto avverso la parallela decisione del MPC del 12 agosto 2025 (v. RR.2025.135-136) e, in via principale, la reiezione della rogatoria e dei suoi complementi, con la revoca dei sequestri delle relazioni bancarie n. 1 intestata a B., n. 2 intestata a J. Co. e n. 3 intestata a K. S.p.A., tutte presso la banca I., Zurigo (v. act. 1, pag. 2).

D. Con scritto del 7 ottobre 2025, l’UFG ha chiesto che il ricorso venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con risposta del 22 ottobre 2025,

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il MPC postula la reiezione del gravame (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 10).

E. Con replica spontanea del 4 novembre 2025, trasmessa alle controparti per co- noscenza (v. act. 12), i ricorrenti, modificando le loro conclusioni ricorsuali, hanno postulato la reiezione della rogatoria e il dissequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca I., Zurigo (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).

E. 1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;

v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

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E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’au- torità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della deci- sione impugnata, B. è legittimato a ricorrere, ciò che non è invece il caso per A., mero avente diritto economico dei valori ivi depositati (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). In sede di replica, i ricorrenti hanno invece ritirato la loro richiesta di sblocco delle relazioni n. 2 intestata a J. Co. e n. 3 intestata a K. S.p.A., entrambe presso la banca I., Zu- rigo, dato che, con decisione del 24 ottobre 2025, il MPC avrebbe revocato tali sequestri. Premesso che quest’ultimi sono stati ordinati con altra decisione del 12 agosto 2025 e non con l’atto qui impugnato, datato 11 agosto 2025 e riguar- dante unicamente la relazione n. 1 intestata a B., questa Corte prende atto di tale modifica delle conclusioni ricorsuali. Limitatamente a B., il gravame è dun- que ammissibile.

E. 2 In sede di replica, i ricorrenti hanno affermato che, in seguito alla decisione del 24 ottobre 2025, con la quale il MPC avrebbe revocato la sua precedente deci- sione del 12 agosto 2025, la postulata congiunzione delle cause non si giustifi- cherebbe più. Questa Corte prende atto di tale modifica delle conclusioni ricor- suali.

E. 3 Il ricorrente ritiene che la procedura di prevenzione patrimoniale secondo il De- creto vaticano CCLXXVII del 10 dicembre 2018 non possa essere assimilata a una causa penale che consentirebbe di ammettere l’assistenza giudiziaria se- condo l’AIMP (v. act. 1, pag. 6). Presentandone le differenze, egli contesta l’as- similazione dell’istituto vaticano in questione con l’omonima procedura vigente in Italia. Egli afferma, in particolare, che nella procedura in esame non vi sa- rebbe stata per lui possibilità di contraddittorio e che la decisione vaticana non gli sarebbe neppure stata notificata. In definitiva, la procedura di prevenzione patrimoniale vaticana sarebbe manifestamente contraria alla presunzione d’in- nocenza, al diritto di essere sentito, al diritto ad un processo equo e alla garan- zia della proprietà, per cui la rogatoria andrebbe respinta.

E. 3.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è segna- tamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evi- tare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come

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appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in que- stione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'impar- zialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal pro- posito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segna- tamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate co- stituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii).

E. 3.2 Per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di essere sentito del ricor- rente, che non sarebbe stato coinvolto nella procedura di confisca all’estero del conto litigioso, il MPC ha affermato che “nulla permette di ipotizzare che siano stati violati i requisiti minimi dello stato di diritto posti dalla CEDU. Che il Vati- cano sia uno stato di diritto rispettoso di tali garanzie minime è infatti stato già più volte sancito dalla giurisprudenza federale e non merita tutela alcuna la la- mentata violazione del diritto al contraddittorio. B. era infatti pienamente consa- pevole sin dall’inizio che i valori a lui formalmente intestati erano oggetto di pro- cedura di confisca da parte dell’autorità giudiziaria vaticana. Tale circostanza, lungi dall’essere una mera informazione di fatto, rappresentava un segnale ine- quivoco dell’esistenza di un procedimento volto all’accertamento della effettiva titolarità e liceità di quei beni. Peraltro, come accertato nella Sentenza del Tri- bunale dello Stato della Città del Vaticano del 21 gennaio 2021, C., e il figlio B. cogestivano i conti svizzeri presso la banca I. (il conto in oggetto ha infatti quali aventi diritto economico sia C. sia B., unitamente ad A.) ed egli era parte attiva col padre in diverse operazioni (…). Peraltro, il contenuto delle note interne (pa- noramica dei contatti) riferite alla relazione bancaria in oggetto non lascia dubbi in merito alla titolarità dei valori patrimoniali depositati sulla stessa. Nel marzo 2012 C. aveva deciso di versare a contanti i valori che aveva depositato in una cassetta di sicurezza. A dire di B., il padre non era in grado di recarsi in banca e per questo lui stesso aveva aperto a suo nome la relazione bancaria, che in seguito avrebbe dovuto tramutarsi in una relazione cointestata, ma che non è stato possibile realizzare a seguito dell’adozione di una nuova direttiva che im- pediva l’entrata di asset non dichiarati. L’annunciata volontà di donare i valori depositati sulla relazione bancaria non si è compiutamente realizzata. Di fatto B. è rimasto quale unico intestatario della relazione, di cui C. è il reale unico beneficiano economico, benché nella documentazione bancaria siano stati in- dicati falsamente i figli B. e A. quali ulteriori beneficiari economici. B. è quindi un intestatario fittizio. L’uso di un intestatario fittizio non è automaticamente il- legale, ma diventa illecito quando serve a nascondere il beneficiario effettivo,

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per motivi come il riciclaggio di denaro oppure per evitare sequestri o misure giudiziarie. È di conseguenza insostenibile che egli possa invocare la sua estra- neità alla procedura di prevenzione patrimoniale. In presenza di un simile sce- nario, un soggetto in buona fede in grado di dimostrare la provenienza lecita di tali averi si sarebbe senz’altro attivato, chiedendo di essere sentito o di interve- nire nella procedura, eventualmente tramite la nomina di un difensore. La totale inerzia serbata da B., protrattasi per l’intera durata del procedimento durato fino in cassazione, esclude che egli possa oggi invocare la violazione di garanzie procedurali. In tal senso, il diritto di essere sentito deve essere interpretato se- condo il principio della buona fede e non può essere utilizzato in modo strumen- tale per paralizzare ex post gli effetti di una decisione ormai definitiva, poiché a lui sfavorevole nell’esito” (act. 8, pag. 4 e seg.).

E. 3.3 La richiesta di confisca del conto litigioso si fonda sulle sentenze dello Stato della Città del Vaticano del Giudice unico del 9 luglio 2020 (n. 6/19 Reg. Pen. GU), del Tribunale vaticano del 21 gennaio 2021 (Prot. N. 24/18 Reg. Gen. Pen.) e della Corte di cassazione del 5 marzo 2022 (N. 13/21 Ruolo Generale Penale). In data 15 giugno 2022, quest’ultima ha attestato il passaggio in giudi- cato della sentenza del 9 luglio 2022 (v. atto 03-00-0025 incarto MPC).

E. 3.3.1 La sentenza del 9 luglio 2020 (v. atto 03-00-0052 e segg. incarto MPC) trae origine dall’introduzione, in data 13 dicembre 2019 di una procedura di preven- zione patrimoniale (ai sensi degli art. 3 e segg. del Decreto N. CCLXXVII del Presidente del Governatorato del 10 dicembre 2018) da parte del Promotore di Giustizia nei confronti di C., finalizzata alla “confisca delle somme intestate al Sig. C. giacenti presso F. e presso la banca I. nonché della somma di EUR 3'375'000.– a titolo di confisca per equivalente” (atto 03-00-0052 incarto MPC). Con tale sentenza, il Giudice Unico, ritenute adempiute le condizioni di cui all’art. 5 del summenzionato decreto, ha disposto “la confisca in favore del patrimonio della Santa Sede, fino alla misura del saldo, delle somme giacenti sul rapporto intestato all’Avv. C. presso F. nonché sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca I. di Zurigo e di qualunque altro rapporto o relazione bancaria presente nello Stato o all’estero nonché su beni mobili o immobili allo stesso intestati fino alla concorrenza di EUR 3'375'000.–“ (atto 03-00-0072 incarto MPC).

E. 3.3.2 Con sentenza del 21 gennaio 2021 (v. atto 03-00-0074 fino a 0325 incarto MPC), il Tribunale vaticano ha condannato D. e C. entrambi a otto anni e undici mesi di reclusione per svariati reati e B. a cinque anni e due mesi di reclusione per il “reato di riciclaggio ascrittogli, limitatamente alle condotte descritte sub i) e iii)” (atto 03-00-0315 incarto MPC). B. è stato invece assolto dal reato di rici- claggio relativamente “alla condotta descritta sub ii)” (atto 03-00-0317 incarto MPC). Per quanto concerne i beni confiscati, il Tribunale, oltre a statuire su beni patrimoniali di pertinenza di D. e C., ha disposto “la confisca di euro 4'300'000.–

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a carico di B.” (atto 03-00-0316 nonché 0309 incarto MPC). Con sentenza del medesimo giorno, il Tribunale vaticano, statuendo sull’appello del 10 luglio 2020 presentato da C. avverso la sentenza del 9 luglio 2020 concernente la proce- dura di prevenzione patrimoniale, ha confermato quest’ultimo giudizio (v. atto 03-00-0042 incarto MPC nonché infra consid. 3.4).

E. 3.3.3 Con sentenza del 5 marzo 2022, la Corte di cassazione vaticana, “visto il ricorso presentato da C. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale dello Stato in data 21 gennaio / 16 luglio 2021 che ha confermato l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale di cui al Decreto N. CCLXXVII del Presidente del Governatorato del 10 dicembre 2018, disposta dal Giudice Unico in data 9 luglio 2020” (atto 03-00-0034 incarto MPC), ha respinto “il ricorso presentato da C. contro la sentenza del Tribunale dello Stato del 21 gennaio / 16 luglio 2021 che conferma in ogni sua parte” (atto 03-00-0035 incarto MPC).

E. 3.4 La Corte di cassazione, nella sua decisione, ha affermato che “il Tribunale – all'udienza del 21 gennaio 2021 – pronunciava sentenza con la quale confer- mava la impugnata sentenza del Giudice Unico; disponeva la confisca, con con- seguente acquisizione al patrimonio della Santa Sede, fino alla misura del saldo, delle somme giacenti sui rapporti intestati a C. presso F., nonché sulle relazioni bancarie n. 1, n. 2 e n. 3, tutte in essere presso la banca I., ed altresì di qualunque altro rapporto o relazione bancaria nello Stato o all'estero (…)” (atto 03-00-0029 incarto MPC). Esso ha ribadito che “non avendo il C. nulla dedotto nel giudizio d'appello in ordine alla confisca disposta dal giudice di primo grado delle somme di ingente valore importo (per circa 25 milioni di euro) giacenti sulle relazioni bancarie intestate al C. o comunque nella sua disponibi- lità presso F. e presso la banca I. in Svizzera, il Tribunale ha disposto – confer- mando la sentenza impugnata – la confisca delle predette somme” (atto 03-00- 0032 incarto MPC).

Nella sentenza di merito del 21 gennaio 2021 sono elencati i capi d’accusa a carico di B., imputato “del reato di cui all'articolo 421-bis comma 1, lettere a), b) e c) per avere: a) sostituito, convertito, trasferito, occultato; b) nonché per avere dissimulato la reale natura, la provenienza, l'ubicazione, la disposizione, il mo- vimento, la proprietà di denaro contante, beni o altre risorse economiche, o dei diritti sugli stessi del denaro contante; c) e, comunque, per avere ricevuto e, dunque, posseduto, detenuto ed utilizzato denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo della loro provenienza dai reati di peculato commessi nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare di F. e, comunque, dalle attività illecite commesse da C., D. ed E., tra l'altro: i) parteci- pando alla gestione dei rapporti fiduciari utilizzati per la creazione e gestione della complessa struttura societaria L. – M. s.r.l. – N. s.r.l. utilizzata per la scher- matura dell'acquisto dell’immobile sito in Roma alla via Z.; ii) aprendo la rela- zione bancaria n. 1 presso la banca I. Zurigo sulla quale, nelle date 27/2/2012

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e 23/4/2012 venivano effettuati due versamenti in contanti per il complessivo importo di 1.850.000,00 di euro; iii) disponendo in data 7/12/2012 dalla rela- zione bancaria n. 1 presso la banca I. Zurigo il bonifico di 20.000,00 euro a favore di una società fiduciaria con sede in Lugano che aveva ricevuto i mandati fiduciari per costituire la M. ltd. che deteneva le quote della N. s.r.l. Nello Stato della Città del Vaticano, in Svizzera, in Gran Bretagna, Italia ed altrove dall'1/4/2011 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2010 nr. CXXVII che ha inserito l'articolo 421-bis nel codice penale) ad oggi” (atto 03-00-0079 incarto MPC).

Questa Corte rileva che il ricorrente è stato assolto dalle accuse di cui al sum- menzionato punto ii) relativo al conto litigioso (v. atto 03-00-0317 e 03-00-0295 e seg. incarto MPC; supra consid. 3.3.2). La sentenza in questione non men- ziona del resto la confisca dei valori depositati sul conto litigioso, ciò che risulta coerente con l’assoluzione in parola. La confisca di EUR 4'300'000.– a carico del ricorrente (v. atto 03-00-0316 incarto MPC) corrisponde invece alla “somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile di via Z. e oggetto delle operazioni di rici- claggio descritte nel capo di imputazione” (atto 03-00-0309 incarto MPC) e nulla ha a che vedere con il conto litigioso. Orbene, alla luce di quanto precede, vi è da concludere che il Tribunale vaticano, con la sua sentenza del 21 gennaio 2021, non ha pronunciato (o confermato) la confisca dei valori litigiosi.

Inoltre, per quanto attiene alla sentenza del Giudice unico del 9 luglio 2020, confermata dalla Corte di cassazione il 22 marzo 2022, in base alla quale il conto litigioso è stato confiscato, questa Corte constata che il ricorrente, titolare della relazione oggetto della decisione impugnata, non è mai stato coinvolto e non ha mai potuto partecipare alla procedura di confisca in questione, ciò che invece è stato il caso per C. mero avente diritto economico del conto (v. in par- ticolare atto 03-00-0027 e segg. incarto MPC). Trattasi di una violazione chiara, grave e insanabile del diritto di essere sentito del ricorrente e del suo diritto al contraddittorio (v. sentenza della CorteEDU nella causa Cafagna contro Italia del 12 ottobre 2017, n. 26073/13; MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la Cedu, con particolare riferimento all’am- pliamento dei destinatari delle misure e all’introduzione del principio di applica- zione disgiunta, in Questione Giustizia del 28 novembre 2013, pag. 17 e segg., consultabile al sito internet https://www.questionegiustizia.it/articolo/mi- sure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-e-compatibilita-con-la-cedu_28- 11-2013.php; v. più ampiamente TPF 2023 98 consid. 3.2). In questo ambito, la conclusione del MPC non può quindi essere condivisa (v. supra consid. 3.2).

Questa Corte rileva, infine, che, contrariamente a quanto asserito dall’autorità rogante (v. atto 03-00-0338 e 0354 incarto MPC), la sentenza della Corte di cassazione vaticana dell’11 dicembre 2023 (N. 14/22 Ruolo Generale Penale;

v. atto 03-00-0356 e segg. incarto MPC) non riguarda la confisca litigiosa, ma

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concerne i ricorsi interposti da D., C. e B. avverso le pene loro inflitte dal Tribu- nale vaticano con la sentenza di merito (v. atto 03-00-0315 incarto MPC).

E. 3.5 Visto tutto quanto precede, in applicazione dell’art. 2 lett. d AIMP, alla rogatoria non può essere dato seguito e non vi è necessità di chinarsi sulle ulteriori cen- sure ricorsuali.

E. 4 In conclusione, il ricorso va accolto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata annullata, con conseguente dissequestro della relazione

n. 1 presso la banca I.

E. 5.1 Parzialmente soccombenti (v. supra consid. 1.5), i ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 7'000.–. La cassa del Tribunale restituirà a B. il saldo di fr. 5'000.–.

E. 5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, tenuto conto della parziale soccombenza, appare adeguato un onora- rio di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione del Ministero pubblico della Confederazione dell’11 agosto 2025 è annullata.
  2. Il sequestro della relazione n. 1 presso la banca I. è revocato.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà a B. il saldo di fr. 5'000.–.
  4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà a B. un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 15 dicembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B.,

entrambi rappresentati dagli avv. Mattia Tonella e Chiara Bertoli, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.132-133

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Fatti: A. Il 23 maggio 2016, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata a più riprese, segnatamente l’8 marzo 2022, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di C., D., E. e B. per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), autoriciclaggio (art. 421bis CP/VA) e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto la vendita, tra il 2001 e il 2008, di svariati immobili di pertinenza di F. e delle società, da esso controllate, G. S.r.l. e H. S.r.l. L’ana- lisi di diversi contratti di compravendita immobiliare ha fatto emergere tutta una serie di anomalie, segnatamente la quasi sistematica assenza di perizie desti- nate a determinare il valore degli immobili, i quali sarebbero stati venduti a prezzi più bassi rispetto al loro valore effettivo, causando un danno stimato ad almeno EUR 57 milioni (v. atto 01-00-0002 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC; act. 1.2).

Con il suo complemento dell’8 marzo 2022, l’autorità rogante, basandosi su una sentenza di condanna definitiva di C., ha chiesto la confisca e il rimpatrio dei valori patrimoniali depositati, tra l’altro, sulla relazione n. 1 presso la banca I., Zurigo, intestata a B., sequestrata a seguito della rogatoria del 23 maggio 2016 volta a bloccare i beni riconducibili a C. presso la banca in questione (v. atto 01- 00-0002 incarto MPC).

B. Con decisione dell’11 agosto 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), a cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dele- gato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 presso la banca I., riservati i diritti dell’UFG derivanti dalla legge federale sulla ripartizione dei valori patri- moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

C. L’11 settembre 2025, A. e B. hanno interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando, in via preliminare, la congiunzione della presente causa con quella riguardante il gravame da loro interposto avverso la parallela decisione del MPC del 12 agosto 2025 (v. RR.2025.135-136) e, in via principale, la reiezione della rogatoria e dei suoi complementi, con la revoca dei sequestri delle relazioni bancarie n. 1 intestata a B., n. 2 intestata a J. Co. e n. 3 intestata a K. S.p.A., tutte presso la banca I., Zurigo (v. act. 1, pag. 2).

D. Con scritto del 7 ottobre 2025, l’UFG ha chiesto che il ricorso venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con risposta del 22 ottobre 2025,

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il MPC postula la reiezione del gravame (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 10).

E. Con replica spontanea del 4 novembre 2025, trasmessa alle controparti per co- noscenza (v. act. 12), i ricorrenti, modificando le loro conclusioni ricorsuali, hanno postulato la reiezione della rogatoria e il dissequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca I., Zurigo (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).

1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;

v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

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1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’au- torità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della deci- sione impugnata, B. è legittimato a ricorrere, ciò che non è invece il caso per A., mero avente diritto economico dei valori ivi depositati (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). In sede di replica, i ricorrenti hanno invece ritirato la loro richiesta di sblocco delle relazioni n. 2 intestata a J. Co. e n. 3 intestata a K. S.p.A., entrambe presso la banca I., Zu- rigo, dato che, con decisione del 24 ottobre 2025, il MPC avrebbe revocato tali sequestri. Premesso che quest’ultimi sono stati ordinati con altra decisione del 12 agosto 2025 e non con l’atto qui impugnato, datato 11 agosto 2025 e riguar- dante unicamente la relazione n. 1 intestata a B., questa Corte prende atto di tale modifica delle conclusioni ricorsuali. Limitatamente a B., il gravame è dun- que ammissibile.

2. In sede di replica, i ricorrenti hanno affermato che, in seguito alla decisione del 24 ottobre 2025, con la quale il MPC avrebbe revocato la sua precedente deci- sione del 12 agosto 2025, la postulata congiunzione delle cause non si giustifi- cherebbe più. Questa Corte prende atto di tale modifica delle conclusioni ricor- suali.

3. Il ricorrente ritiene che la procedura di prevenzione patrimoniale secondo il De- creto vaticano CCLXXVII del 10 dicembre 2018 non possa essere assimilata a una causa penale che consentirebbe di ammettere l’assistenza giudiziaria se- condo l’AIMP (v. act. 1, pag. 6). Presentandone le differenze, egli contesta l’as- similazione dell’istituto vaticano in questione con l’omonima procedura vigente in Italia. Egli afferma, in particolare, che nella procedura in esame non vi sa- rebbe stata per lui possibilità di contraddittorio e che la decisione vaticana non gli sarebbe neppure stata notificata. In definitiva, la procedura di prevenzione patrimoniale vaticana sarebbe manifestamente contraria alla presunzione d’in- nocenza, al diritto di essere sentito, al diritto ad un processo equo e alla garan- zia della proprietà, per cui la rogatoria andrebbe respinta.

3.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è segna- tamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evi- tare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come

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appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in que- stione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'impar- zialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal pro- posito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segna- tamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate co- stituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii).

3.2 Per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di essere sentito del ricor- rente, che non sarebbe stato coinvolto nella procedura di confisca all’estero del conto litigioso, il MPC ha affermato che “nulla permette di ipotizzare che siano stati violati i requisiti minimi dello stato di diritto posti dalla CEDU. Che il Vati- cano sia uno stato di diritto rispettoso di tali garanzie minime è infatti stato già più volte sancito dalla giurisprudenza federale e non merita tutela alcuna la la- mentata violazione del diritto al contraddittorio. B. era infatti pienamente consa- pevole sin dall’inizio che i valori a lui formalmente intestati erano oggetto di pro- cedura di confisca da parte dell’autorità giudiziaria vaticana. Tale circostanza, lungi dall’essere una mera informazione di fatto, rappresentava un segnale ine- quivoco dell’esistenza di un procedimento volto all’accertamento della effettiva titolarità e liceità di quei beni. Peraltro, come accertato nella Sentenza del Tri- bunale dello Stato della Città del Vaticano del 21 gennaio 2021, C., e il figlio B. cogestivano i conti svizzeri presso la banca I. (il conto in oggetto ha infatti quali aventi diritto economico sia C. sia B., unitamente ad A.) ed egli era parte attiva col padre in diverse operazioni (…). Peraltro, il contenuto delle note interne (pa- noramica dei contatti) riferite alla relazione bancaria in oggetto non lascia dubbi in merito alla titolarità dei valori patrimoniali depositati sulla stessa. Nel marzo 2012 C. aveva deciso di versare a contanti i valori che aveva depositato in una cassetta di sicurezza. A dire di B., il padre non era in grado di recarsi in banca e per questo lui stesso aveva aperto a suo nome la relazione bancaria, che in seguito avrebbe dovuto tramutarsi in una relazione cointestata, ma che non è stato possibile realizzare a seguito dell’adozione di una nuova direttiva che im- pediva l’entrata di asset non dichiarati. L’annunciata volontà di donare i valori depositati sulla relazione bancaria non si è compiutamente realizzata. Di fatto B. è rimasto quale unico intestatario della relazione, di cui C. è il reale unico beneficiano economico, benché nella documentazione bancaria siano stati in- dicati falsamente i figli B. e A. quali ulteriori beneficiari economici. B. è quindi un intestatario fittizio. L’uso di un intestatario fittizio non è automaticamente il- legale, ma diventa illecito quando serve a nascondere il beneficiario effettivo,

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per motivi come il riciclaggio di denaro oppure per evitare sequestri o misure giudiziarie. È di conseguenza insostenibile che egli possa invocare la sua estra- neità alla procedura di prevenzione patrimoniale. In presenza di un simile sce- nario, un soggetto in buona fede in grado di dimostrare la provenienza lecita di tali averi si sarebbe senz’altro attivato, chiedendo di essere sentito o di interve- nire nella procedura, eventualmente tramite la nomina di un difensore. La totale inerzia serbata da B., protrattasi per l’intera durata del procedimento durato fino in cassazione, esclude che egli possa oggi invocare la violazione di garanzie procedurali. In tal senso, il diritto di essere sentito deve essere interpretato se- condo il principio della buona fede e non può essere utilizzato in modo strumen- tale per paralizzare ex post gli effetti di una decisione ormai definitiva, poiché a lui sfavorevole nell’esito” (act. 8, pag. 4 e seg.).

3.3 La richiesta di confisca del conto litigioso si fonda sulle sentenze dello Stato della Città del Vaticano del Giudice unico del 9 luglio 2020 (n. 6/19 Reg. Pen. GU), del Tribunale vaticano del 21 gennaio 2021 (Prot. N. 24/18 Reg. Gen. Pen.) e della Corte di cassazione del 5 marzo 2022 (N. 13/21 Ruolo Generale Penale). In data 15 giugno 2022, quest’ultima ha attestato il passaggio in giudi- cato della sentenza del 9 luglio 2022 (v. atto 03-00-0025 incarto MPC).

3.3.1 La sentenza del 9 luglio 2020 (v. atto 03-00-0052 e segg. incarto MPC) trae origine dall’introduzione, in data 13 dicembre 2019 di una procedura di preven- zione patrimoniale (ai sensi degli art. 3 e segg. del Decreto N. CCLXXVII del Presidente del Governatorato del 10 dicembre 2018) da parte del Promotore di Giustizia nei confronti di C., finalizzata alla “confisca delle somme intestate al Sig. C. giacenti presso F. e presso la banca I. nonché della somma di EUR 3'375'000.– a titolo di confisca per equivalente” (atto 03-00-0052 incarto MPC). Con tale sentenza, il Giudice Unico, ritenute adempiute le condizioni di cui all’art. 5 del summenzionato decreto, ha disposto “la confisca in favore del patrimonio della Santa Sede, fino alla misura del saldo, delle somme giacenti sul rapporto intestato all’Avv. C. presso F. nonché sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca I. di Zurigo e di qualunque altro rapporto o relazione bancaria presente nello Stato o all’estero nonché su beni mobili o immobili allo stesso intestati fino alla concorrenza di EUR 3'375'000.–“ (atto 03-00-0072 incarto MPC).

3.3.2 Con sentenza del 21 gennaio 2021 (v. atto 03-00-0074 fino a 0325 incarto MPC), il Tribunale vaticano ha condannato D. e C. entrambi a otto anni e undici mesi di reclusione per svariati reati e B. a cinque anni e due mesi di reclusione per il “reato di riciclaggio ascrittogli, limitatamente alle condotte descritte sub i) e iii)” (atto 03-00-0315 incarto MPC). B. è stato invece assolto dal reato di rici- claggio relativamente “alla condotta descritta sub ii)” (atto 03-00-0317 incarto MPC). Per quanto concerne i beni confiscati, il Tribunale, oltre a statuire su beni patrimoniali di pertinenza di D. e C., ha disposto “la confisca di euro 4'300'000.–

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a carico di B.” (atto 03-00-0316 nonché 0309 incarto MPC). Con sentenza del medesimo giorno, il Tribunale vaticano, statuendo sull’appello del 10 luglio 2020 presentato da C. avverso la sentenza del 9 luglio 2020 concernente la proce- dura di prevenzione patrimoniale, ha confermato quest’ultimo giudizio (v. atto 03-00-0042 incarto MPC nonché infra consid. 3.4).

3.3.3 Con sentenza del 5 marzo 2022, la Corte di cassazione vaticana, “visto il ricorso presentato da C. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale dello Stato in data 21 gennaio / 16 luglio 2021 che ha confermato l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale di cui al Decreto N. CCLXXVII del Presidente del Governatorato del 10 dicembre 2018, disposta dal Giudice Unico in data 9 luglio 2020” (atto 03-00-0034 incarto MPC), ha respinto “il ricorso presentato da C. contro la sentenza del Tribunale dello Stato del 21 gennaio / 16 luglio 2021 che conferma in ogni sua parte” (atto 03-00-0035 incarto MPC).

3.4 La Corte di cassazione, nella sua decisione, ha affermato che “il Tribunale – all'udienza del 21 gennaio 2021 – pronunciava sentenza con la quale confer- mava la impugnata sentenza del Giudice Unico; disponeva la confisca, con con- seguente acquisizione al patrimonio della Santa Sede, fino alla misura del saldo, delle somme giacenti sui rapporti intestati a C. presso F., nonché sulle relazioni bancarie n. 1, n. 2 e n. 3, tutte in essere presso la banca I., ed altresì di qualunque altro rapporto o relazione bancaria nello Stato o all'estero (…)” (atto 03-00-0029 incarto MPC). Esso ha ribadito che “non avendo il C. nulla dedotto nel giudizio d'appello in ordine alla confisca disposta dal giudice di primo grado delle somme di ingente valore importo (per circa 25 milioni di euro) giacenti sulle relazioni bancarie intestate al C. o comunque nella sua disponibi- lità presso F. e presso la banca I. in Svizzera, il Tribunale ha disposto – confer- mando la sentenza impugnata – la confisca delle predette somme” (atto 03-00- 0032 incarto MPC).

Nella sentenza di merito del 21 gennaio 2021 sono elencati i capi d’accusa a carico di B., imputato “del reato di cui all'articolo 421-bis comma 1, lettere a), b) e c) per avere: a) sostituito, convertito, trasferito, occultato; b) nonché per avere dissimulato la reale natura, la provenienza, l'ubicazione, la disposizione, il mo- vimento, la proprietà di denaro contante, beni o altre risorse economiche, o dei diritti sugli stessi del denaro contante; c) e, comunque, per avere ricevuto e, dunque, posseduto, detenuto ed utilizzato denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo della loro provenienza dai reati di peculato commessi nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare di F. e, comunque, dalle attività illecite commesse da C., D. ed E., tra l'altro: i) parteci- pando alla gestione dei rapporti fiduciari utilizzati per la creazione e gestione della complessa struttura societaria L. – M. s.r.l. – N. s.r.l. utilizzata per la scher- matura dell'acquisto dell’immobile sito in Roma alla via Z.; ii) aprendo la rela- zione bancaria n. 1 presso la banca I. Zurigo sulla quale, nelle date 27/2/2012

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e 23/4/2012 venivano effettuati due versamenti in contanti per il complessivo importo di 1.850.000,00 di euro; iii) disponendo in data 7/12/2012 dalla rela- zione bancaria n. 1 presso la banca I. Zurigo il bonifico di 20.000,00 euro a favore di una società fiduciaria con sede in Lugano che aveva ricevuto i mandati fiduciari per costituire la M. ltd. che deteneva le quote della N. s.r.l. Nello Stato della Città del Vaticano, in Svizzera, in Gran Bretagna, Italia ed altrove dall'1/4/2011 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2010 nr. CXXVII che ha inserito l'articolo 421-bis nel codice penale) ad oggi” (atto 03-00-0079 incarto MPC).

Questa Corte rileva che il ricorrente è stato assolto dalle accuse di cui al sum- menzionato punto ii) relativo al conto litigioso (v. atto 03-00-0317 e 03-00-0295 e seg. incarto MPC; supra consid. 3.3.2). La sentenza in questione non men- ziona del resto la confisca dei valori depositati sul conto litigioso, ciò che risulta coerente con l’assoluzione in parola. La confisca di EUR 4'300'000.– a carico del ricorrente (v. atto 03-00-0316 incarto MPC) corrisponde invece alla “somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile di via Z. e oggetto delle operazioni di rici- claggio descritte nel capo di imputazione” (atto 03-00-0309 incarto MPC) e nulla ha a che vedere con il conto litigioso. Orbene, alla luce di quanto precede, vi è da concludere che il Tribunale vaticano, con la sua sentenza del 21 gennaio 2021, non ha pronunciato (o confermato) la confisca dei valori litigiosi.

Inoltre, per quanto attiene alla sentenza del Giudice unico del 9 luglio 2020, confermata dalla Corte di cassazione il 22 marzo 2022, in base alla quale il conto litigioso è stato confiscato, questa Corte constata che il ricorrente, titolare della relazione oggetto della decisione impugnata, non è mai stato coinvolto e non ha mai potuto partecipare alla procedura di confisca in questione, ciò che invece è stato il caso per C. mero avente diritto economico del conto (v. in par- ticolare atto 03-00-0027 e segg. incarto MPC). Trattasi di una violazione chiara, grave e insanabile del diritto di essere sentito del ricorrente e del suo diritto al contraddittorio (v. sentenza della CorteEDU nella causa Cafagna contro Italia del 12 ottobre 2017, n. 26073/13; MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la Cedu, con particolare riferimento all’am- pliamento dei destinatari delle misure e all’introduzione del principio di applica- zione disgiunta, in Questione Giustizia del 28 novembre 2013, pag. 17 e segg., consultabile al sito internet https://www.questionegiustizia.it/articolo/mi- sure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-e-compatibilita-con-la-cedu_28- 11-2013.php; v. più ampiamente TPF 2023 98 consid. 3.2). In questo ambito, la conclusione del MPC non può quindi essere condivisa (v. supra consid. 3.2).

Questa Corte rileva, infine, che, contrariamente a quanto asserito dall’autorità rogante (v. atto 03-00-0338 e 0354 incarto MPC), la sentenza della Corte di cassazione vaticana dell’11 dicembre 2023 (N. 14/22 Ruolo Generale Penale;

v. atto 03-00-0356 e segg. incarto MPC) non riguarda la confisca litigiosa, ma

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concerne i ricorsi interposti da D., C. e B. avverso le pene loro inflitte dal Tribu- nale vaticano con la sentenza di merito (v. atto 03-00-0315 incarto MPC).

3.5 Visto tutto quanto precede, in applicazione dell’art. 2 lett. d AIMP, alla rogatoria non può essere dato seguito e non vi è necessità di chinarsi sulle ulteriori cen- sure ricorsuali.

4. In conclusione, il ricorso va accolto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata annullata, con conseguente dissequestro della relazione

n. 1 presso la banca I.

5.

5.1 Parzialmente soccombenti (v. supra consid. 1.5), i ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 7'000.–. La cassa del Tribunale restituirà a B. il saldo di fr. 5'000.–.

5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, tenuto conto della parziale soccombenza, appare adeguato un onora- rio di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione del Ministero pubblico della Confederazione dell’11 agosto 2025 è annullata. 2. Il sequestro della relazione n. 1 presso la banca I. è revocato. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà a B. il saldo di fr. 5'000.–. 4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà a B. un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 15 dicembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mattia Tonella e Chiara Bertoli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Dopo la crescita in giudicato inviare a: - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sen- tenze

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Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).