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RR.2023.6

Bundesstrafgericht · 2023-02-03 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Panama; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

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- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta- mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in- fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che, nella fattispecie, invitati a produrre documentazione concernente B. Ltd, i ricorrenti hanno dichiarato di non poterla produrre in quanto la società, al mo- mento dell’interposizione del ricorso, non era in “Good Standing” (v. act. 5); - che, visto quanto precede, B. Ltd non dispone della legittimazione ricorsuale, per cui il suo gravame risulta inammissibile; - che, essendo A. avente diritto economico della relazione litigiosa e non titolare (v. act. 1.4, pag. 6), la sua legittimazione ricorsuale fa difetto, per cui anche il suo gravame è inammissibile (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a loro carico in solido, la quale è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA; - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 3 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B. LTD,

entrambi rappresentati dall'avv. Tal Schibler,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Panama

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2023.6-7

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Visti: - la decisione di chiusura del 9 dicembre 2022 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) a seguito di una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procuraduría General de la Nación, Fiscalía Especial Anticorrupción di Panama del 20 settembre 2021, con la quale il MPC ha ordinato la trasmissione di documentazione concernente una relazione bancaria intestata a B. Ltd e di cui A. era l’avente diritto economico (v. act. 1.4); - il ricorso dell’11 gennaio 2023 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e B. Ltd avverso la suddetta decisione (v. act. 1); - lo scritto del 13 gennaio 2023, mediante il quale la presente autorità ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo delle spese di fr. 6'000.–, nonché a produrre procure recenti datate e firmate concernenti A. e B. Ltd, documenti che dimo- strino che B. Ltd esisteva il giorno in cui è stato interposto il ricorso, documenti che indicano l’identità di colui che ha firmato la procura concernente B. Ltd e documenti che attestano che colui che ha firmato la procura concernente B. Ltd è abilitato a rappresentare tale società, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3); - l'accredito sul conto del Tribunale dell'anticipo spese, intervenuto il 20 gennaio 2023 (v. act. 4); - lo scritto del 25 gennaio 2023, con il quale i ricorrenti hanno inoltrato una pro- cura recente datata e firmata concernente A. (v. act. 5.1), precisando che “véri- fication faite concernant B. Ltd, il s’avère qu’au moment du dépôt du recours, soit le 11 janvier 2023, ladite société ne se trouvait en réalité pas en Good Stan- ding, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de fournir les documents requis” (act. 5). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

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- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta- mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in- fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che, nella fattispecie, invitati a produrre documentazione concernente B. Ltd, i ricorrenti hanno dichiarato di non poterla produrre in quanto la società, al mo- mento dell’interposizione del ricorso, non era in “Good Standing” (v. act. 5); - che, visto quanto precede, B. Ltd non dispone della legittimazione ricorsuale, per cui il suo gravame risulta inammissibile; - che, essendo A. avente diritto economico della relazione litigiosa e non titolare (v. act. 1.4, pag. 6), la sua legittimazione ricorsuale fa difetto, per cui anche il suo gravame è inammissibile (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a loro carico in solido, la quale è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA; - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.–.

Bellinzona, 3 febbraio 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Tal Schibler - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).