Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 2 febbraio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale, completata il 27 aprile 2021, nell’ambito di un procedimento penale a carico di A. per i reati di riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e trasferimento all’estero di opere d’arte senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (art. 174 Decreto legislativo n. 42/2004). In sostanza, l’autorità estera sospetta che il predetto abbia esportato illegalmente dall’Italia alla Svizzera svariate opere d’arte che gli sarebbero poi state sottratte dal suo appartamento di Z./TI nel febbraio 2020, furto ch’egli ha denunciato al Mini- stero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI; v. atti 1 e 6 incarto MP- TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto di potere ottenere copia degli atti del summenzionato procedimento penale ticinese INC.2020.2116 (v. atto 1, pag. 2, e 9 incarto MP-TI).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 15 novembre 2021, il MP-TI ha acquisito copia dei seguenti documenti relativi al procedimento penale tici- nese: denuncia penale di A. del 28 febbraio 2020, verbali d’interrogatorio del predetto del 29 febbraio e 6 marzo 2020 nonché verbali d’interrogatorio di B., moglie di A., del 16 giugno e 30 luglio 2020 (v. atto 10 incarto MP-TI).
C. Con decisione di chiusura del 28 dicembre 2021, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane della denuncia penale e dei verbali d’interro- gatorio di A. di cui sopra (v. act. 1.2).
D. Il 2 febbraio 2022, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, chiedendone l’annullamento (v. act. 1, pag. 15).
E. Con risposta del 18 febbraio 2022, il MP-TI ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 6). Con osservazioni del 21 febbraio 2022, l’UFG ha chiesto che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
F. Con replica del 4 marzo 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
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G. Con duplica spontanea del 9 marzo 2022, trasmessa al ricorrente e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), il MP-TI ha in sostanza confermato la propria posizione (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), la Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impe- dire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni cul- turali entrata in vigore il 3 gennaio 2004 per la Svizzera e il 2 gennaio 1979 per l'Italia (RS 0.444.1; in seguito: Convenzione UNESCO) nonché l'Accordo del 20 ottobre 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
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Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, entrato in vigore me- diante scambio di note il 27 aprile 2008 (RS 0.444.145.41; in seguito: Accordo bilaterale). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 28 dicembre 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1,
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con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
E. 1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persona interrogata in una procedura nazionale e non sottoposta ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il semplice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conseguenze pregiudizie- voli per il ricorrente nella procedura penale estera, non costituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interro- gatorio o ad una perquisizione rogatoriali.
E. 1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). La trasmissione di documenti già in possesso dell’au- torità rogata a seguito di un pregresso procedimento interno tocca invece solo indirettamente la persona interrogata. Ciò nonostante, a determinate condizioni,
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la giurisprudenza ha comunque ammesso la legittimazione ricorsuale, segna- tamente se nel verbale nazionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una trasmissione di documenti con- cernenti la relazione bancaria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di stretto rap- porto fra la procedura nazionale e quella estera, a condizione che il ricorrente sia stato interrogato in relazione a fatti che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).
E. 1.6.4 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione dei suoi verbali d’interrogatorio del 29 febbraio e 6 marzo 2020 nonché della denuncia penale del 28 febbraio 2020, che questi contengono informazioni che lo concer- nono personalmente e che il procedimento elvetico è in stretto rapporto con quello estero, la legittimazione è data.
E. 2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 119 Ib 64 consid. 3a). Essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e), può esaminare aspetti non censurati nel ricorso, senza tuttavia essere tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d; TPF 2011 97 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 522).
E. 3 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594).
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I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).
E. 3.1 Il MP-TI ha ritenuto che “i fatti esposti nella domanda di assistenza configurano in diritto svizzero, prima facie, il reato di infrazione alla Legge federale sul tra- sferimento internazionale dei beni culturali ex art. 24 LTBC, ragion per cui in casu risulta soddisfatto anche il presupposto della doppia punibilità” (act. 1.2, pag. 3). Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che l’autorità rogante non avrebbe comprovato l’esistenza del reato a monte del riciclaggio e che l’esportazione dei dipinti litigiosi non sottostava all’obbligo di autorizzazione giusta la normativa italiana. L’UFG non si è espresso in merito, postulando unicamente la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.
E. 3.2.1 L’art. 24 cpv. 1 LTBC prevede che, salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un’altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario (lett. a); si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell’articolo 724 del Codice civile (lett. b); importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali (lett. c); all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichia- razione doganale o vi fornisce informazioni false (lett. cbis); esporta senza auto- rizzazione beni culturali iscritti nell’Elenco federale (lett. d). Secondo l’art. 2 cpv. 5 LTBC, per importazione, transito o esportazione illeciti s’intende un’im- portazione, un transito o un’esportazione che viola una convenzione secondo l’articolo 7 o un provvedimento secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a. Giu- sta l’art. 7 cpv. 1 LTBC, allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica cul- turale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere con gli Stati contraenti trattati internazionali concernenti l’impor- tazione e il rimpatrio dei beni culturali (convenzioni). L’art. 7 cpv. 2 LTBC pre- vede che le seguenti condizioni devono essere adempiute: l’oggetto della con- venzione è un bene culturale di importanza significativa per il patrimonio cultu-
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rale dello Stato contraente (lett. a); il bene culturale sottostà, nello Stato con- traente, a norme d’esportazione intese a proteggere il patrimonio culturale (lett. b); e lo Stato contraente concede la reciprocità (lett. c).
E. 3.2.2 Nella DTF 145 IV 294 il Tribunale federale, con richiamo alla DTF 131 III 418, rileva che, in assenza di accordi internazionali, nessuno Stato è tenuto ad ap- plicare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere, osservando che dopo la ratifica della Convenzione UNESCO, pretese di diritto pubblico pos- sono essere considerate nell'ambito di un'azione di rimpatrio ai sensi dell'art. 9 LTBC, norma che necessita tuttavia anch'essa la previa conclusione di conven- zioni bilaterali (consid. 5.4). Nella dottrina, richiamata la DTF 131 III 418, si in- siste, con motivazioni differenziate, sul fatto che – qualora non siano integrati in un accordo bilaterale – divieti nazionali esteri di esportazione (come previsto dall’art. 174 Decreto legislativo n. 42/2004), a causa del loro carattere di diritto pubblico interno, non devono di massima essere applicati o eseguiti in Svizzera (DTF 145 IV 294 consid. 5.4 con rinvii; v. anche RASCHER/PFAMMATTER- BOILLAT, Strafrechtliche Rechtshilfe, in Mosimann/Renold/ Raschèr [ed.], Kultur Kunst Recht, Schweizerisches und internationales Recht, 2a ediz. 2020, pag. 574). Nella lotta contro le esportazioni e le importazioni illegali di beni cul- turali e il loro rimpatrio e nel campo dell'assistenza internazionale, il legislatore svizzero ha scelto infatti espressamente di fondarsi sulla conclusione di accordi bilaterali, che dovrebbero tener conto delle specificità dei differenti Stati con- traenti (DTF 145 IV 294 consid. 6.2). Questa impostazione rimane naturalmente valida anche con la revisione dell’art. 24 LTBC, entrata in vigore il 1° febbraio 2021, ossia posteriormente alla DTF 145 IV 294, che ha modificato le lettere c, cbis e d della disposizione, rendendo punibile non solo l’esportazione dei beni culturali inscritti nell’Elenco federale, ma tutti i beni culturali (v. FF 2020 2893).
E. 3.3 In concreto, benché un accordo bilaterale sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali tra Svizzera e Italia esista (v. supra consid. 1.2), esso è tuttavia limitato, per quanto concerne la pittura, alle opere murali su intonaco con datazione ap- prossimativa dal 700 a.C. fino al 1500 d.C. (v. art. I cpv. 2 Accordo bilaterale e art. VIII lett. A Allegato all’Accordo bilaterale; DTF 145 IV 294 consid. 3.3, 5.1 e 6.2), escludendo quindi i dipinti concretamente oggetto dell’inchiesta estera (v. atto 6 incarto MP-TI). In assenza di un accordo bilaterale che comprenda anche i dipinti, esclusione deliberatamente voluta dai due Stati contraenti, le opere litigiose non sono oggetto di alcuna norma internazionale che ne limiti l'esportazione (v. DTF 145 IV 294 consid. 6.2, pag. 311), la quale non è quindi illecita ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 LTBC.
E. 3.4 L’autorità rogante conduce la sua inchiesta nei confronti del ricorrente anche per il reato di riciclaggio. Nella domanda di assistenza, tuttavia, l’autorità estera, dopo aver menzionato il contenuto degli art. 648-bis CP/I e 174 Decreto legisla- tivo n. 42/2002, ha affermato che “ciò posto, si ritiene che le opere oggetto del
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furto avvenuto in territorio svizzero possano coincidere con quelle esportate fraudolentemente dall’Italia; pertanto al fine di addivenire alla loro individua- zione si fa richiesta a Codesta Autorità di acquisire, presso la Polizia Cantonale, l’intero fascicolo d’indagine (comprensivo del rapporto finale, delle varie anno- tazioni e di altri eventuali atti relativi alle dichiarazioni rilasciate da terzi soggetti) nonché copia integrale della denuncia (comprensiva di allegati ed eventuali se- guiti, con particolare riferimento all’elenco dei beni asseritamente rubati) pre- sentata da A. in data 28.02.2020. Ai fini della compiuta ricostruzione delle con- dotte di riciclaggio contestate ad A., si prega altresì di voler accertare e comu- nicare i redditi ed i patrimoni dichiarati negli ultimi 5 anni in territorio elvetico, nonché gli indirizzi ove l’indagato risulta essere residente o domiciliato, nonché l’elenco delle proprietà immobiliari di cui l’indagato risulta proprietario” (atto 1, pag. 2, incarto MP-TI). Ora, premesso che le opere litigiose sarebbero state lecitamente acquistate dal ricorrente in passato, visto che, a parte il dubbio sol- levato dall’autorità d’esecuzione in capo al fatto che – malgrado le varie richie- ste rivolte al ricorrente – quest’ultimo non ha mai prodotto le ricevute di acquisto delle opere d’arte (v. in particolare act. 6, pag. 3), nessun elemento descritto in rogatoria sembra permettere di dubitare che il ricorrente non sia proprietario delle opere in questione (v. atto 6 incarto MP-TI), e ribadito che l’asserita loro esportazione in Svizzera non risulta illecita ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 LTBC (v. su- pra consid. 3.2.2), l’autorità inquirente italiana fonda la propria ipotesi di riciclag- gio riferendosi esclusivamente al reato a monte dell’esportazione fraudolenta dall’Italia. Il MP-TI, del resto, afferma che la domanda di assistenza “è stata accolta in base al reato di trasferimento di opere d’arte senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (reato, questo, corrispondente al reato previsto dall’art. 24 LTBC) e non per il reato di riciclaggio” (act. 6, pag. 4). Certo, la giurisprudenza in materia di doppia punibilità e reato di riciclaggio ammette che il reato a monte non debba essere necessariamente definito in maniera precisa, a condizione che sussistano sufficienti indizi dell’esistenza di un reato grave, sussumibile alla nozione di crimine o reato fiscale qualificato ex art. 305bis
n. 1 e 2 CP. Nulla di tutto ciò nella fattispecie: la rogatoria è infatti chiaramente orientata al reato di esportazione fraudolenta e dalla vincolante descrizione dei fatti contenuta nella commissione rogatoria non emerge nessuna altra ipotesi di reato a monte.
E. 3.5 Ne segue che la condizione della doppia punibilità non è adempiuta, ragione per cui la rogatoria non può essere accolta già solo per questo motivo, senza che occorra chinarsi sulle restanti censure ricorsuali.
E. 4 In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annul- lata.
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E. 5.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–.
E. 5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a carico del Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto autorità inferiore giu- sta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata.
- Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–.
- Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 30 marzo 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.22
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Fatti: A. Il 2 febbraio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale, completata il 27 aprile 2021, nell’ambito di un procedimento penale a carico di A. per i reati di riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e trasferimento all’estero di opere d’arte senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (art. 174 Decreto legislativo n. 42/2004). In sostanza, l’autorità estera sospetta che il predetto abbia esportato illegalmente dall’Italia alla Svizzera svariate opere d’arte che gli sarebbero poi state sottratte dal suo appartamento di Z./TI nel febbraio 2020, furto ch’egli ha denunciato al Mini- stero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI; v. atti 1 e 6 incarto MP- TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto di potere ottenere copia degli atti del summenzionato procedimento penale ticinese INC.2020.2116 (v. atto 1, pag. 2, e 9 incarto MP-TI).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 15 novembre 2021, il MP-TI ha acquisito copia dei seguenti documenti relativi al procedimento penale tici- nese: denuncia penale di A. del 28 febbraio 2020, verbali d’interrogatorio del predetto del 29 febbraio e 6 marzo 2020 nonché verbali d’interrogatorio di B., moglie di A., del 16 giugno e 30 luglio 2020 (v. atto 10 incarto MP-TI).
C. Con decisione di chiusura del 28 dicembre 2021, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane della denuncia penale e dei verbali d’interro- gatorio di A. di cui sopra (v. act. 1.2).
D. Il 2 febbraio 2022, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, chiedendone l’annullamento (v. act. 1, pag. 15).
E. Con risposta del 18 febbraio 2022, il MP-TI ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 6). Con osservazioni del 21 febbraio 2022, l’UFG ha chiesto che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
F. Con replica del 4 marzo 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
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G. Con duplica spontanea del 9 marzo 2022, trasmessa al ricorrente e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), il MP-TI ha in sostanza confermato la propria posizione (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), la Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impe- dire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni cul- turali entrata in vigore il 3 gennaio 2004 per la Svizzera e il 2 gennaio 1979 per l'Italia (RS 0.444.1; in seguito: Convenzione UNESCO) nonché l'Accordo del 20 ottobre 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
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Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, entrato in vigore me- diante scambio di note il 27 aprile 2008 (RS 0.444.145.41; in seguito: Accordo bilaterale). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 28 dicembre 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1,
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con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persona interrogata in una procedura nazionale e non sottoposta ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il semplice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conseguenze pregiudizie- voli per il ricorrente nella procedura penale estera, non costituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interro- gatorio o ad una perquisizione rogatoriali.
1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). La trasmissione di documenti già in possesso dell’au- torità rogata a seguito di un pregresso procedimento interno tocca invece solo indirettamente la persona interrogata. Ciò nonostante, a determinate condizioni,
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la giurisprudenza ha comunque ammesso la legittimazione ricorsuale, segna- tamente se nel verbale nazionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una trasmissione di documenti con- cernenti la relazione bancaria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di stretto rap- porto fra la procedura nazionale e quella estera, a condizione che il ricorrente sia stato interrogato in relazione a fatti che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).
1.6.4 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione dei suoi verbali d’interrogatorio del 29 febbraio e 6 marzo 2020 nonché della denuncia penale del 28 febbraio 2020, che questi contengono informazioni che lo concer- nono personalmente e che il procedimento elvetico è in stretto rapporto con quello estero, la legittimazione è data.
2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 119 Ib 64 consid. 3a). Essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e), può esaminare aspetti non censurati nel ricorso, senza tuttavia essere tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d; TPF 2011 97 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 522).
3. Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594).
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I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).
3.1 Il MP-TI ha ritenuto che “i fatti esposti nella domanda di assistenza configurano in diritto svizzero, prima facie, il reato di infrazione alla Legge federale sul tra- sferimento internazionale dei beni culturali ex art. 24 LTBC, ragion per cui in casu risulta soddisfatto anche il presupposto della doppia punibilità” (act. 1.2, pag. 3). Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che l’autorità rogante non avrebbe comprovato l’esistenza del reato a monte del riciclaggio e che l’esportazione dei dipinti litigiosi non sottostava all’obbligo di autorizzazione giusta la normativa italiana. L’UFG non si è espresso in merito, postulando unicamente la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.
3.2
3.2.1 L’art. 24 cpv. 1 LTBC prevede che, salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un’altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario (lett. a); si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell’articolo 724 del Codice civile (lett. b); importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali (lett. c); all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichia- razione doganale o vi fornisce informazioni false (lett. cbis); esporta senza auto- rizzazione beni culturali iscritti nell’Elenco federale (lett. d). Secondo l’art. 2 cpv. 5 LTBC, per importazione, transito o esportazione illeciti s’intende un’im- portazione, un transito o un’esportazione che viola una convenzione secondo l’articolo 7 o un provvedimento secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a. Giu- sta l’art. 7 cpv. 1 LTBC, allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica cul- turale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere con gli Stati contraenti trattati internazionali concernenti l’impor- tazione e il rimpatrio dei beni culturali (convenzioni). L’art. 7 cpv. 2 LTBC pre- vede che le seguenti condizioni devono essere adempiute: l’oggetto della con- venzione è un bene culturale di importanza significativa per il patrimonio cultu-
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rale dello Stato contraente (lett. a); il bene culturale sottostà, nello Stato con- traente, a norme d’esportazione intese a proteggere il patrimonio culturale (lett. b); e lo Stato contraente concede la reciprocità (lett. c).
3.2.2 Nella DTF 145 IV 294 il Tribunale federale, con richiamo alla DTF 131 III 418, rileva che, in assenza di accordi internazionali, nessuno Stato è tenuto ad ap- plicare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere, osservando che dopo la ratifica della Convenzione UNESCO, pretese di diritto pubblico pos- sono essere considerate nell'ambito di un'azione di rimpatrio ai sensi dell'art. 9 LTBC, norma che necessita tuttavia anch'essa la previa conclusione di conven- zioni bilaterali (consid. 5.4). Nella dottrina, richiamata la DTF 131 III 418, si in- siste, con motivazioni differenziate, sul fatto che – qualora non siano integrati in un accordo bilaterale – divieti nazionali esteri di esportazione (come previsto dall’art. 174 Decreto legislativo n. 42/2004), a causa del loro carattere di diritto pubblico interno, non devono di massima essere applicati o eseguiti in Svizzera (DTF 145 IV 294 consid. 5.4 con rinvii; v. anche RASCHER/PFAMMATTER- BOILLAT, Strafrechtliche Rechtshilfe, in Mosimann/Renold/ Raschèr [ed.], Kultur Kunst Recht, Schweizerisches und internationales Recht, 2a ediz. 2020, pag. 574). Nella lotta contro le esportazioni e le importazioni illegali di beni cul- turali e il loro rimpatrio e nel campo dell'assistenza internazionale, il legislatore svizzero ha scelto infatti espressamente di fondarsi sulla conclusione di accordi bilaterali, che dovrebbero tener conto delle specificità dei differenti Stati con- traenti (DTF 145 IV 294 consid. 6.2). Questa impostazione rimane naturalmente valida anche con la revisione dell’art. 24 LTBC, entrata in vigore il 1° febbraio 2021, ossia posteriormente alla DTF 145 IV 294, che ha modificato le lettere c, cbis e d della disposizione, rendendo punibile non solo l’esportazione dei beni culturali inscritti nell’Elenco federale, ma tutti i beni culturali (v. FF 2020 2893).
3.3 In concreto, benché un accordo bilaterale sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali tra Svizzera e Italia esista (v. supra consid. 1.2), esso è tuttavia limitato, per quanto concerne la pittura, alle opere murali su intonaco con datazione ap- prossimativa dal 700 a.C. fino al 1500 d.C. (v. art. I cpv. 2 Accordo bilaterale e art. VIII lett. A Allegato all’Accordo bilaterale; DTF 145 IV 294 consid. 3.3, 5.1 e 6.2), escludendo quindi i dipinti concretamente oggetto dell’inchiesta estera (v. atto 6 incarto MP-TI). In assenza di un accordo bilaterale che comprenda anche i dipinti, esclusione deliberatamente voluta dai due Stati contraenti, le opere litigiose non sono oggetto di alcuna norma internazionale che ne limiti l'esportazione (v. DTF 145 IV 294 consid. 6.2, pag. 311), la quale non è quindi illecita ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 LTBC.
3.4 L’autorità rogante conduce la sua inchiesta nei confronti del ricorrente anche per il reato di riciclaggio. Nella domanda di assistenza, tuttavia, l’autorità estera, dopo aver menzionato il contenuto degli art. 648-bis CP/I e 174 Decreto legisla- tivo n. 42/2002, ha affermato che “ciò posto, si ritiene che le opere oggetto del
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furto avvenuto in territorio svizzero possano coincidere con quelle esportate fraudolentemente dall’Italia; pertanto al fine di addivenire alla loro individua- zione si fa richiesta a Codesta Autorità di acquisire, presso la Polizia Cantonale, l’intero fascicolo d’indagine (comprensivo del rapporto finale, delle varie anno- tazioni e di altri eventuali atti relativi alle dichiarazioni rilasciate da terzi soggetti) nonché copia integrale della denuncia (comprensiva di allegati ed eventuali se- guiti, con particolare riferimento all’elenco dei beni asseritamente rubati) pre- sentata da A. in data 28.02.2020. Ai fini della compiuta ricostruzione delle con- dotte di riciclaggio contestate ad A., si prega altresì di voler accertare e comu- nicare i redditi ed i patrimoni dichiarati negli ultimi 5 anni in territorio elvetico, nonché gli indirizzi ove l’indagato risulta essere residente o domiciliato, nonché l’elenco delle proprietà immobiliari di cui l’indagato risulta proprietario” (atto 1, pag. 2, incarto MP-TI). Ora, premesso che le opere litigiose sarebbero state lecitamente acquistate dal ricorrente in passato, visto che, a parte il dubbio sol- levato dall’autorità d’esecuzione in capo al fatto che – malgrado le varie richie- ste rivolte al ricorrente – quest’ultimo non ha mai prodotto le ricevute di acquisto delle opere d’arte (v. in particolare act. 6, pag. 3), nessun elemento descritto in rogatoria sembra permettere di dubitare che il ricorrente non sia proprietario delle opere in questione (v. atto 6 incarto MP-TI), e ribadito che l’asserita loro esportazione in Svizzera non risulta illecita ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 LTBC (v. su- pra consid. 3.2.2), l’autorità inquirente italiana fonda la propria ipotesi di riciclag- gio riferendosi esclusivamente al reato a monte dell’esportazione fraudolenta dall’Italia. Il MP-TI, del resto, afferma che la domanda di assistenza “è stata accolta in base al reato di trasferimento di opere d’arte senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (reato, questo, corrispondente al reato previsto dall’art. 24 LTBC) e non per il reato di riciclaggio” (act. 6, pag. 4). Certo, la giurisprudenza in materia di doppia punibilità e reato di riciclaggio ammette che il reato a monte non debba essere necessariamente definito in maniera precisa, a condizione che sussistano sufficienti indizi dell’esistenza di un reato grave, sussumibile alla nozione di crimine o reato fiscale qualificato ex art. 305bis
n. 1 e 2 CP. Nulla di tutto ciò nella fattispecie: la rogatoria è infatti chiaramente orientata al reato di esportazione fraudolenta e dalla vincolante descrizione dei fatti contenuta nella commissione rogatoria non emerge nessuna altra ipotesi di reato a monte.
3.5 Ne segue che la condizione della doppia punibilità non è adempiuta, ragione per cui la rogatoria non può essere accolta già solo per questo motivo, senza che occorra chinarsi sulle restanti censure ricorsuali.
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annul- lata.
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5.
5.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–.
5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'indennità è messa a carico del Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto autorità inferiore giu- sta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.–. 3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 31 marzo 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Camponovo - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).