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RR.2017.26

Bundesstrafgericht · 2017-05-02 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 15 giugno 2016, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della società semistatale brasiliana D. attraverso il versamento di tangenti a dirigenti di quest’ultima. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione riguardante una relazione bancaria inte- stata a A. SA, Panama, di cui E., indagato in Brasile, è l’avente diritto econo- mico, la quale avrebbe alimentato un conto presso la banca F., intestato a G. SA, sul quale sarebbero stati versati cospicui importi a presunti fini corruttivi (v. rubrica 1 e 18 atti MPC).

B. Con decisione del 24 giugno 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 4 incarto MPC).

C. Con decisione incidentale dell’11 agosto 2016, il MPC ha acquisito la documen- tazione bancaria riguardante la relazione n. 1 presso la banca H., a Ginevra, intestata a A. SA, già oggetto di edizione nell’ambito di un parallelo procedi- mento penale nazionale, ai fini della rogatoria di cui sopra (v. rubrica 16 atti MPC).

D. Con decisione di chiusura dell’11 gennaio 2017, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione di cui sopra (v. rubrica 16 atti MPC).

E. Il 13 febbraio 2017 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa e, a titolo subordinato, di trasmettere alle autorità estere solo certi documenti relativi ai pagamenti ef- fettuati a favore di G. SA Uruguay (v. act. 1).

F. Con scritto del 6 marzo 2017 l'UFG ha postulato la conferma della decisione impugnata (v. act. 6). A conclusione del suo memoriale di risposta del 10 marzo

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2017, il MPC ha chiesto di respingere integralmente, in via principale e subor- dinata, il ricorso (v. act. 7).

G. Con replica del 27 marzo 2017, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG (v. act. 11), la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomenta- zioni (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.

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2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti presentato dall’autorità richiedente non soddisferebbe le norme legali applicabili in materia, segnatamente per quanto riguarda i presunti pagamenti corruttivi destinati a I., dirigente della so- cietà D., operazioni non sufficientemente specificate.

E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non im- plica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'i- nammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97

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consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della col- pevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). L'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).

E. 2.2 La rogatoria del 24 febbraio 2016 ed il successivo complemento del 15 giugno 2016 indicano con sufficiente chiarezza il suo oggetto. L’autorità italiana afferma di aver avviato in data 26 maggio 2015 un procedimento penale nel proprio Paese su segnalazione del Ministero della Giustizia italiano in ordine a possibili fatti di corruzione internazionale commessi in relazione a contratti assegnati ad imprese italiane in Brasile da parte della società statale D. La segnalazione in questione si basava su un’informazione spontanea del Ministero pubblico fede- rale brasiliano, Procura della Repubblica dello Stato del Paranà, del 30 giugno 2015, che avrebbe riferito che due società italiane, B. S.p.A. e C. S.p.A. sareb- bero state coinvolte in fatti di corruzione di dirigenti della società statale D., da cui avrebbero ottenuto appalti a fronte del pagamento di tangenti. Il procedi- mento è stato inizialmente iscritto contro le società di cui sopra, entrambe con sede a Milano, per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell’art. 322 bis CP/italiano. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a di- verse persone fisiche legate alle due società in questione, in particolare, per i fatti relativi al gruppo C. S.p.A., a J., K., L. e M. Nell’informazione spontanea brasiliana si menzionano fatti di rilevanza penale che sarebbero stati posti in essere da persone che avrebbero agito nell’ambito di contratti intercorsi tra D. e un cartello di società di cui avrebbe fatto parte anche C. S.p.A. Almeno sei persone che hanno deciso di collaborare con l’autorità giudiziaria brasiliana avrebbero fatto riferimento nelle loro dichiarazioni alla società C. S.p.A., la quale avrebbe fatto parte del cartello in questione che avrebbero pagato tangenti ai dirigenti della società statale D. ottenendo, quale contropartita, appalti (v. roga- toria pag. 2, rubrica 1 atti MPC). Nel complemento rogatoriale del 15 giugno 2016, l’autorità rogante, dopo aver elencato i conti che sarebbero collegabili a fatti corruttivi commessi da esponenti del gruppo italo-argentino C. S.p.A. per ottenere appalti dalla società pubblica brasiliana D., ha precisato di essere in- teressata alla documentazione bancaria relativa al periodo che va dal 1° gen- naio 2010 ad oggi. In ottobre 2010, infatti, è stato aperto il conto di N. (con avente diritto economico O. NV) presso la banca P. di Lugano, da cui sarebbero partiti i pagamenti corruttivi, tra cui viene in particolare individuato il pagamento per complessivi fr. 539'000.-- eseguito nel febbraio 2012 a favore di un conto il cui avente diritto economico è Q. (pubblico ufficiale brasiliano). Con riferimento alla richiesta di documentazione bancaria relativa alla società O. NV, K., J., M., L. e R., l’autorità rogante ha precisato di non essere in possesso dei dati relativi ai conti correnti o alle banche in cui gli stessi sono detenuti, ma che la società

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O. NV (riconducibile a K., J., M. e L.) è la società intestataria del conto N. da cui proverrebbero i fondi utilizzati per i pagamenti corruttivi. R. sarebbe invece il soggetto che avrebbe ammesso di aver percepito pagamenti corruttivi per conto di I., dirigente della società D.. La trasmissione spontanea d’informazioni del MPC del 2 ottobre 2015 avrebbe permesso di evidenziare numerosi riscontri e conferme in relazione alle dichiarazioni rese da R. Le tangenti, secondo quanto riferito da quest’ultimo, sarebbero state veicolate dalle società S., T., AA. e BB., le quali avrebbero stipulato contratti di prestazione di servizi fittizi con G. SA. Questa società sarebbe intestataria di un conto presso la banca F. su cui sa- rebbero stati accreditati cospicui importi anche da parte della società AA., a sua volta alimentata da un conto presso la banca P., Lugano, intestato alla società N., Uruguay. Il conto intestato a G. SA sarebbe stato alimentato anche dal conto intestato alla ricorrente qui in esame (v. rubrica 18 atti MPC e consid. 3.2 infra).

Quanto precede soddisfa senz’altro le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti (v. consid. 2.1 supra). I documenti di cui l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmissione all'estero dovranno del resto concorrere unitamente a quelli relativi a tutta una serie di conti elencati in roga- toria legati a persone coinvolte nelle indagini a ulteriormente chiarire i fatti og- getto dell'inchiesta italiana e ad essere ancora più precisi, come auspicato dalla ricorrente, anche in relazione agli svolgimenti che avrebbero toccato il dirigente di D., I. Questa censura va dunque respinta.

E. 3 Censurando una violazione del principio della proporzionalità, l’insorgente af- ferma di non intravvedere nessun legame tra lei e l’inchiesta estera e nessuna utilità per gli inquirenti italiani della documentazione bancaria relativa al suo conto. La trasmissione di quest’ultima violerebbe inoltre sia il suo diritto di non deporre che quello a non autoincriminarsi.

E. 3.1 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le in- dagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni ri- chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone di regola dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 mag- gio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli- data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari

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nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di re- gola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tri- bunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurispru- denza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vie- tata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

E. 3.2 In concreto, oltre a quanto già evidenziato in precedenza (v. consid. 2.2 supra), si rileva che la relazione n. 1 intestata alla ricorrente è stata aperta il 25 marzo 2011 (doc. MPC1_20150217_017_0010_F). Avente diritto economico risulta essere E., cittadino brasiliano indagato in quel Paese per aver ammesso di aver partecipato al sistema corruttivo oggetto d’indagine (doc. MPC1_20150217_017_0008_F). La relazione in parola è stata oggetto di due addebiti in data 15 settembre e 4 ottobre 2011 per un ammontare complessivo di USD 1'000'053.56 a favore della relazione bancaria n. 2 presso la banca F., intestata a G. SA (doc. MPC1_20150217_018_0034_F, doc. MPC1_20150217_018_0036_F). Aventi diritto economico di quest’ultima rela- zione sarebbero risultati essere CC., presidente di G. SA, nonché R., persona che ha lavorato per la società B. S.p.A. con funzioni dirigenziali e che è attual- mente indagato in Brasile per lo scandalo corruttivo D.

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E. 3.3 La ricorrente non può del resto invocare la violazione del diritto di non testimo- niare, dato che essa non è titolare di un segreto protetto, non figurando tra le persone elencate all’art. 321 CP (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 395). Dal momento che è la banca F., ossia un terzo, a dover produrre la documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata, neppure il diritto di non autoincriminarsi ri- sulta in concreto violato.

E. 3.4 In definitiva, sospettando l’autorità estera l’utilizzo da parte degli indagati del conto di cui sopra a fini corruttivi, la documentazione oggetto della decisione di chiusura impugnata può senz’altro risultare utile per l’inchiesta estera. Vista la natura dei reati perseguiti all’estero, tutta la documentazione relativa alla rela- zione in questione è necessaria per ricostruire con la massima precisione i flussi di denaro intervenuti. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penal- mente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione.

Visto quanto precede, la trasmissione avversata rispetta il principio della pro- porzionalità, ragione per cui la relativa censura va disattesa.

E. 4 La ricorrente sostiene, infine, che il MPC, nel corso della procedura rogatoriale, avrebbe più volte violato il principio di equità procedurale (“Verfahrensfairness”) giusta l’art. 29 cpv. 1 Cost.

E. 4.1 Innanzitutto, il MPC avrebbe invitato la ricorrente, con scritto del 12 settembre 2016 (v. act. 1.7), a partecipare alla cernita della documentazione bancaria liti- giosa prendendo contatto con banca F. e non rivolgendosi direttamente alla ri- corrente, nonostante l’indirizzo di quest’ultima gli fosse noto. Esso non avrebbe nemmeno informato la ricorrente della possibilità di mettere sotto sigilli la docu- mentazione in questione.

Ora, come rettamente rilevato dal MPC, avendo la ricorrente la sua sede all’estero ed essendo stata dimostrata la validità dei poteri di rappresentanza dei suoi legali nonché l’esistenza stessa della società sulla base di documenta- zione ricevuta soltanto il 27 settembre (v. act. 1.10), risp. il 7 novembre 2016 (v. act. 1.12), è a giusto titolo che l’autorità di esecuzione si è rivolta il 12 set- tembre 2016 alla banca per il prosieguo della procedura.

Per quanto riguarda i sigilli, essendo in ambito di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale solamente il detentore della documentazione banca- ria, in casu la banca, a poter pretendere il suggellamento della stessa e a poter

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quindi invocare una violazione del diritto di essere informato di una tale possi- bilità (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.132 consid. 2.4-2.5; BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in RPS 134/2016 pag. 242 e segg.), contrariamente a quanto previsto per le procedure rette dal CPP, dove la cerchia delle persone legittimate è più ampia (v. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 246 CPP), la censura della ricorrente in questo ambito è inammissibile.

E. 4.2 A dire della ricorrente, lo scritto del 18 agosto 2016 conterrebbe un’incon- gruenza, nel senso che il MPC avrebbe affermato che la documentazione ban- caria sequestrata nel quadro della procedura nazionale SV.14.0404 sarebbe stata versata agli atti della presente procedura rogatoriale (v. act. 1.5), mentre che nella decisione di chiusura impugnata sarebbe menzionato un procedi- mento nazionale SV.15.1287 (v. act. 1.15).

Nel suo memoriale di risposta, il MPC ha precisato che la documentazione liti- giosa è stata originariamente oggetto di edizione nell’ambito del procedimento penale nazionale di cui al n. di rif. SV.14-040- (recte: SV.14.0404), atti che sono stati a loro volta acquisiti nel successivo procedimento penale nazionale di cui al n. di rif. SV.15.1287 nonché, susseguentemente, in quello rogatoriale. Per tale motivo negli atti figurano i due numeri di riferimento (v. act. 7 pag. 4). Es- sendo la questione chiarita, nel senso che non vi è nessuna incongruenza negli atti del MPC, anche tale doglianza va disattesa.

E. 4.3 L’insorgente sostiene che il MPC, oltre ad aver oscurato svariati documenti, le avrebbe negato l’accesso a determinati atti e informazioni importanti, come ad esempio la decisione dell’11 agosto 2016, mediante la quale l’autorità d’esecu- zione ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione bancaria litigiosa raccolta nell’ambito della procedura penale nazionale di cui al n. di rif. SV.15.1287, oppure i documenti attestanti che I. è l’avente diritto economico della società DD. o che CC. è presidente di G. SA e avente diritto economico di un conto intestato a tale società.

Ora, premesso che il MPC non si è espresso in sede di risposta su tali censure, si rileva che gli oscuramenti presenti nell’elenco atti inoltrato a questa Corte dal MPC testimoniano in maniera evidente la volontà dell’autorità di mantenere il più gran riserbo su tutti quegli atti che non concernono la ricorrente, ciò che di per sé non presta il fianco a critiche se si tratta di contrastare il pericolo di col- lusione (v. act. 7.2). Ciò che però deve rimanere accessibile alla ricorrente sono tutti quei documenti sui quali l’autorità di esecuzione si è fondata per motivare e sostanziare la decisione qui impugnata. La decisione dell’11 agosto 2016 di cui sopra, nella misura in cui concerne unicamente la messa agli atti della do- cumentazione bancaria relativa al conto della ricorrente frutto di sequestro nella

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procedura nazionale, non costituisce un documento al quale la ricorrente do- veva assolutamente avere accesso, anche perché non è posta a fondamento della decisione impugnata. Diverso è il discorso per quanto riguarda i documenti riguardanti I. e CC., i quali sono stati utilizzati dal MPC per sostanziare l’utilità potenziale della documentazione litigiosa. Non potendo verificarne l’esattezza, questa Corte non ha considerato per il proprio giudizio quanto affermato dall’au- torità di esecuzione in tale ambito.

E. 4.4 La ricorrente afferma che il MPC le avrebbe complicato la partecipazione alla procedura rogatoriale; da una parte, attraverso la richiesta di documentazione tesa a provare la sua esistenza come soggetto giuridico, nonostante tale infor- mazioni fossero già presenti nella documentazione bancaria o disponibili su In- ternet, e, dall’altra, mediante la redazione in italiano della decisione di chiusura, nonostante le persone agenti per la ricorrente siano tutte di lingua tedesca e l’utilizzo di quest’ultima lingua in svariate corrispondenze durante la procedura.

Per quanto riguarda l’attestazione dell’esistenza della società ricorrente nonché dei poteri di rappresentanza, l’agire del MPC non presta fianco a critiche. È suo compito infatti verificare, sulla base di dati attuali, che la società possa agire in giustizia e che sia correttamente rappresentata. La produzione della documen- tazione necessaria, che in concreto si trovava all’estero, spetta alla ricorrente, la quale deve dimostrare la sua legittimazione ricorsuale. Quanto alla lingua, essendo l’autorità di esecuzione confrontata con una rogatoria proveniente dall’Italia, essa ha avviato giustamente la procedura rogatoriale in italiano, ema- nando sin dall’inizio le proprie decisioni di entrata in materia in tale lingua, ciò che ha portato naturalmente e logicamente a redigere anche la decisione di chiusura in italiano. Che vi siano anche state delle lettere redatte dal MPC in tedesco, atti definiti dall’autorità di esecuzione di cortesia e tesi ad accelerare la procedura, nulla muta in tale ambito.

E. 4.5 Riassumendo, non avendo il MPC violato il principio di equità procedurale, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

E. 5 In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame respinto.

E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 2 maggio 2017 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. S.A., rappresentata dagli avv.ti Rolf Schuler e Patrick Iliev, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2017.26

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Fatti: A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 15 giugno 2016, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della società semistatale brasiliana D. attraverso il versamento di tangenti a dirigenti di quest’ultima. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione riguardante una relazione bancaria inte- stata a A. SA, Panama, di cui E., indagato in Brasile, è l’avente diritto econo- mico, la quale avrebbe alimentato un conto presso la banca F., intestato a G. SA, sul quale sarebbero stati versati cospicui importi a presunti fini corruttivi (v. rubrica 1 e 18 atti MPC).

B. Con decisione del 24 giugno 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 4 incarto MPC).

C. Con decisione incidentale dell’11 agosto 2016, il MPC ha acquisito la documen- tazione bancaria riguardante la relazione n. 1 presso la banca H., a Ginevra, intestata a A. SA, già oggetto di edizione nell’ambito di un parallelo procedi- mento penale nazionale, ai fini della rogatoria di cui sopra (v. rubrica 16 atti MPC).

D. Con decisione di chiusura dell’11 gennaio 2017, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione di cui sopra (v. rubrica 16 atti MPC).

E. Il 13 febbraio 2017 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa e, a titolo subordinato, di trasmettere alle autorità estere solo certi documenti relativi ai pagamenti ef- fettuati a favore di G. SA Uruguay (v. act. 1).

F. Con scritto del 6 marzo 2017 l'UFG ha postulato la conferma della decisione impugnata (v. act. 6). A conclusione del suo memoriale di risposta del 10 marzo

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2017, il MPC ha chiesto di respingere integralmente, in via principale e subor- dinata, il ricorso (v. act. 7).

G. Con replica del 27 marzo 2017, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG (v. act. 11), la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomenta- zioni (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.

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2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti presentato dall’autorità richiedente non soddisferebbe le norme legali applicabili in materia, segnatamente per quanto riguarda i presunti pagamenti corruttivi destinati a I., dirigente della so- cietà D., operazioni non sufficientemente specificate.

2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non im- plica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'i- nammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97

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consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della col- pevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). L'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).

2.2 La rogatoria del 24 febbraio 2016 ed il successivo complemento del 15 giugno 2016 indicano con sufficiente chiarezza il suo oggetto. L’autorità italiana afferma di aver avviato in data 26 maggio 2015 un procedimento penale nel proprio Paese su segnalazione del Ministero della Giustizia italiano in ordine a possibili fatti di corruzione internazionale commessi in relazione a contratti assegnati ad imprese italiane in Brasile da parte della società statale D. La segnalazione in questione si basava su un’informazione spontanea del Ministero pubblico fede- rale brasiliano, Procura della Repubblica dello Stato del Paranà, del 30 giugno 2015, che avrebbe riferito che due società italiane, B. S.p.A. e C. S.p.A. sareb- bero state coinvolte in fatti di corruzione di dirigenti della società statale D., da cui avrebbero ottenuto appalti a fronte del pagamento di tangenti. Il procedi- mento è stato inizialmente iscritto contro le società di cui sopra, entrambe con sede a Milano, per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell’art. 322 bis CP/italiano. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a di- verse persone fisiche legate alle due società in questione, in particolare, per i fatti relativi al gruppo C. S.p.A., a J., K., L. e M. Nell’informazione spontanea brasiliana si menzionano fatti di rilevanza penale che sarebbero stati posti in essere da persone che avrebbero agito nell’ambito di contratti intercorsi tra D. e un cartello di società di cui avrebbe fatto parte anche C. S.p.A. Almeno sei persone che hanno deciso di collaborare con l’autorità giudiziaria brasiliana avrebbero fatto riferimento nelle loro dichiarazioni alla società C. S.p.A., la quale avrebbe fatto parte del cartello in questione che avrebbero pagato tangenti ai dirigenti della società statale D. ottenendo, quale contropartita, appalti (v. roga- toria pag. 2, rubrica 1 atti MPC). Nel complemento rogatoriale del 15 giugno 2016, l’autorità rogante, dopo aver elencato i conti che sarebbero collegabili a fatti corruttivi commessi da esponenti del gruppo italo-argentino C. S.p.A. per ottenere appalti dalla società pubblica brasiliana D., ha precisato di essere in- teressata alla documentazione bancaria relativa al periodo che va dal 1° gen- naio 2010 ad oggi. In ottobre 2010, infatti, è stato aperto il conto di N. (con avente diritto economico O. NV) presso la banca P. di Lugano, da cui sarebbero partiti i pagamenti corruttivi, tra cui viene in particolare individuato il pagamento per complessivi fr. 539'000.-- eseguito nel febbraio 2012 a favore di un conto il cui avente diritto economico è Q. (pubblico ufficiale brasiliano). Con riferimento alla richiesta di documentazione bancaria relativa alla società O. NV, K., J., M., L. e R., l’autorità rogante ha precisato di non essere in possesso dei dati relativi ai conti correnti o alle banche in cui gli stessi sono detenuti, ma che la società

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O. NV (riconducibile a K., J., M. e L.) è la società intestataria del conto N. da cui proverrebbero i fondi utilizzati per i pagamenti corruttivi. R. sarebbe invece il soggetto che avrebbe ammesso di aver percepito pagamenti corruttivi per conto di I., dirigente della società D.. La trasmissione spontanea d’informazioni del MPC del 2 ottobre 2015 avrebbe permesso di evidenziare numerosi riscontri e conferme in relazione alle dichiarazioni rese da R. Le tangenti, secondo quanto riferito da quest’ultimo, sarebbero state veicolate dalle società S., T., AA. e BB., le quali avrebbero stipulato contratti di prestazione di servizi fittizi con G. SA. Questa società sarebbe intestataria di un conto presso la banca F. su cui sa- rebbero stati accreditati cospicui importi anche da parte della società AA., a sua volta alimentata da un conto presso la banca P., Lugano, intestato alla società N., Uruguay. Il conto intestato a G. SA sarebbe stato alimentato anche dal conto intestato alla ricorrente qui in esame (v. rubrica 18 atti MPC e consid. 3.2 infra).

Quanto precede soddisfa senz’altro le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti (v. consid. 2.1 supra). I documenti di cui l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmissione all'estero dovranno del resto concorrere unitamente a quelli relativi a tutta una serie di conti elencati in roga- toria legati a persone coinvolte nelle indagini a ulteriormente chiarire i fatti og- getto dell'inchiesta italiana e ad essere ancora più precisi, come auspicato dalla ricorrente, anche in relazione agli svolgimenti che avrebbero toccato il dirigente di D., I. Questa censura va dunque respinta.

3. Censurando una violazione del principio della proporzionalità, l’insorgente af- ferma di non intravvedere nessun legame tra lei e l’inchiesta estera e nessuna utilità per gli inquirenti italiani della documentazione bancaria relativa al suo conto. La trasmissione di quest’ultima violerebbe inoltre sia il suo diritto di non deporre che quello a non autoincriminarsi.

3.1 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le in- dagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni ri- chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone di regola dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 mag- gio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli- data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari

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nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di re- gola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tri- bunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurispru- denza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vie- tata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

3.2 In concreto, oltre a quanto già evidenziato in precedenza (v. consid. 2.2 supra), si rileva che la relazione n. 1 intestata alla ricorrente è stata aperta il 25 marzo 2011 (doc. MPC1_20150217_017_0010_F). Avente diritto economico risulta essere E., cittadino brasiliano indagato in quel Paese per aver ammesso di aver partecipato al sistema corruttivo oggetto d’indagine (doc. MPC1_20150217_017_0008_F). La relazione in parola è stata oggetto di due addebiti in data 15 settembre e 4 ottobre 2011 per un ammontare complessivo di USD 1'000'053.56 a favore della relazione bancaria n. 2 presso la banca F., intestata a G. SA (doc. MPC1_20150217_018_0034_F, doc. MPC1_20150217_018_0036_F). Aventi diritto economico di quest’ultima rela- zione sarebbero risultati essere CC., presidente di G. SA, nonché R., persona che ha lavorato per la società B. S.p.A. con funzioni dirigenziali e che è attual- mente indagato in Brasile per lo scandalo corruttivo D.

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3.3 La ricorrente non può del resto invocare la violazione del diritto di non testimo- niare, dato che essa non è titolare di un segreto protetto, non figurando tra le persone elencate all’art. 321 CP (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 395). Dal momento che è la banca F., ossia un terzo, a dover produrre la documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata, neppure il diritto di non autoincriminarsi ri- sulta in concreto violato.

3.4 In definitiva, sospettando l’autorità estera l’utilizzo da parte degli indagati del conto di cui sopra a fini corruttivi, la documentazione oggetto della decisione di chiusura impugnata può senz’altro risultare utile per l’inchiesta estera. Vista la natura dei reati perseguiti all’estero, tutta la documentazione relativa alla rela- zione in questione è necessaria per ricostruire con la massima precisione i flussi di denaro intervenuti. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penal- mente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione.

Visto quanto precede, la trasmissione avversata rispetta il principio della pro- porzionalità, ragione per cui la relativa censura va disattesa.

4. La ricorrente sostiene, infine, che il MPC, nel corso della procedura rogatoriale, avrebbe più volte violato il principio di equità procedurale (“Verfahrensfairness”) giusta l’art. 29 cpv. 1 Cost.

4.1 Innanzitutto, il MPC avrebbe invitato la ricorrente, con scritto del 12 settembre 2016 (v. act. 1.7), a partecipare alla cernita della documentazione bancaria liti- giosa prendendo contatto con banca F. e non rivolgendosi direttamente alla ri- corrente, nonostante l’indirizzo di quest’ultima gli fosse noto. Esso non avrebbe nemmeno informato la ricorrente della possibilità di mettere sotto sigilli la docu- mentazione in questione.

Ora, come rettamente rilevato dal MPC, avendo la ricorrente la sua sede all’estero ed essendo stata dimostrata la validità dei poteri di rappresentanza dei suoi legali nonché l’esistenza stessa della società sulla base di documenta- zione ricevuta soltanto il 27 settembre (v. act. 1.10), risp. il 7 novembre 2016 (v. act. 1.12), è a giusto titolo che l’autorità di esecuzione si è rivolta il 12 set- tembre 2016 alla banca per il prosieguo della procedura.

Per quanto riguarda i sigilli, essendo in ambito di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale solamente il detentore della documentazione banca- ria, in casu la banca, a poter pretendere il suggellamento della stessa e a poter

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quindi invocare una violazione del diritto di essere informato di una tale possi- bilità (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.132 consid. 2.4-2.5; BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in RPS 134/2016 pag. 242 e segg.), contrariamente a quanto previsto per le procedure rette dal CPP, dove la cerchia delle persone legittimate è più ampia (v. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 246 CPP), la censura della ricorrente in questo ambito è inammissibile.

4.2 A dire della ricorrente, lo scritto del 18 agosto 2016 conterrebbe un’incon- gruenza, nel senso che il MPC avrebbe affermato che la documentazione ban- caria sequestrata nel quadro della procedura nazionale SV.14.0404 sarebbe stata versata agli atti della presente procedura rogatoriale (v. act. 1.5), mentre che nella decisione di chiusura impugnata sarebbe menzionato un procedi- mento nazionale SV.15.1287 (v. act. 1.15).

Nel suo memoriale di risposta, il MPC ha precisato che la documentazione liti- giosa è stata originariamente oggetto di edizione nell’ambito del procedimento penale nazionale di cui al n. di rif. SV.14-040- (recte: SV.14.0404), atti che sono stati a loro volta acquisiti nel successivo procedimento penale nazionale di cui al n. di rif. SV.15.1287 nonché, susseguentemente, in quello rogatoriale. Per tale motivo negli atti figurano i due numeri di riferimento (v. act. 7 pag. 4). Es- sendo la questione chiarita, nel senso che non vi è nessuna incongruenza negli atti del MPC, anche tale doglianza va disattesa.

4.3 L’insorgente sostiene che il MPC, oltre ad aver oscurato svariati documenti, le avrebbe negato l’accesso a determinati atti e informazioni importanti, come ad esempio la decisione dell’11 agosto 2016, mediante la quale l’autorità d’esecu- zione ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione bancaria litigiosa raccolta nell’ambito della procedura penale nazionale di cui al n. di rif. SV.15.1287, oppure i documenti attestanti che I. è l’avente diritto economico della società DD. o che CC. è presidente di G. SA e avente diritto economico di un conto intestato a tale società.

Ora, premesso che il MPC non si è espresso in sede di risposta su tali censure, si rileva che gli oscuramenti presenti nell’elenco atti inoltrato a questa Corte dal MPC testimoniano in maniera evidente la volontà dell’autorità di mantenere il più gran riserbo su tutti quegli atti che non concernono la ricorrente, ciò che di per sé non presta il fianco a critiche se si tratta di contrastare il pericolo di col- lusione (v. act. 7.2). Ciò che però deve rimanere accessibile alla ricorrente sono tutti quei documenti sui quali l’autorità di esecuzione si è fondata per motivare e sostanziare la decisione qui impugnata. La decisione dell’11 agosto 2016 di cui sopra, nella misura in cui concerne unicamente la messa agli atti della do- cumentazione bancaria relativa al conto della ricorrente frutto di sequestro nella

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procedura nazionale, non costituisce un documento al quale la ricorrente do- veva assolutamente avere accesso, anche perché non è posta a fondamento della decisione impugnata. Diverso è il discorso per quanto riguarda i documenti riguardanti I. e CC., i quali sono stati utilizzati dal MPC per sostanziare l’utilità potenziale della documentazione litigiosa. Non potendo verificarne l’esattezza, questa Corte non ha considerato per il proprio giudizio quanto affermato dall’au- torità di esecuzione in tale ambito.

4.4 La ricorrente afferma che il MPC le avrebbe complicato la partecipazione alla procedura rogatoriale; da una parte, attraverso la richiesta di documentazione tesa a provare la sua esistenza come soggetto giuridico, nonostante tale infor- mazioni fossero già presenti nella documentazione bancaria o disponibili su In- ternet, e, dall’altra, mediante la redazione in italiano della decisione di chiusura, nonostante le persone agenti per la ricorrente siano tutte di lingua tedesca e l’utilizzo di quest’ultima lingua in svariate corrispondenze durante la procedura.

Per quanto riguarda l’attestazione dell’esistenza della società ricorrente nonché dei poteri di rappresentanza, l’agire del MPC non presta fianco a critiche. È suo compito infatti verificare, sulla base di dati attuali, che la società possa agire in giustizia e che sia correttamente rappresentata. La produzione della documen- tazione necessaria, che in concreto si trovava all’estero, spetta alla ricorrente, la quale deve dimostrare la sua legittimazione ricorsuale. Quanto alla lingua, essendo l’autorità di esecuzione confrontata con una rogatoria proveniente dall’Italia, essa ha avviato giustamente la procedura rogatoriale in italiano, ema- nando sin dall’inizio le proprie decisioni di entrata in materia in tale lingua, ciò che ha portato naturalmente e logicamente a redigere anche la decisione di chiusura in italiano. Che vi siano anche state delle lettere redatte dal MPC in tedesco, atti definiti dall’autorità di esecuzione di cortesia e tesi ad accelerare la procedura, nulla muta in tale ambito.

4.5 Riassumendo, non avendo il MPC violato il principio di equità procedurale, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.

5. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato.

Bellinzona, 3 maggio 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv.ti Rolf Schuler e Patrick Iliev - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).