opencaselaw.ch

RR.2014.210

Bundesstrafgericht · 2014-09-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP).

Sachverhalt

A. Con sentenza del 4 aprile 2013, la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha parzialmente accolto un ricorso presentato dalle società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e E. Ltd. contro una decisione del 10 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha re- spinto una domanda di parziale dissequestro di conti bancari presso UBS SA, a Lugano, intestati alle predette, presentata nell'ambito di proce- dura riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Tribu- nale ordinario di Milano (v. sentenza RR.2012.215-218). L'autorità giudi- cante ha nel contempo rinviato la causa al MPC affinché, prima di sblocca- re parzialmente i conti in questione, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura conformemente all'art. 12 n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3).

B. Informata dal MPC di quanto sopra, l'autorità rogante, con scritto del 15 maggio 2013, ha espresso la sua ferma opposizione ai parziali disse- questro pronunciati, indicandone i motivi. Preso atto delle motivazioni inol- trate dalle autorità italiane, il MPC, con decisione di chiusura del 7 giu- gno 2013, ha confermato il sequestro dei conti in parola (v. act. 1.1 doc. 1).

C. Contro tale decisione le società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono insor- te dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chie- dendo il parziale dissequestro dei loro conti. Con sentenza del 6 dicem- bre 2013 questa Corte ha respinto il ricorso (v. act. 1.1 doc. 5). Avendo l'autorità rogante ricevuto nel frattempo, per via rogatoriale, nuova docu- mentazione dalle autorità giudiziarie di Hong Kong ritenuta utile per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le mo- vimentazioni dei fondi, la presente autorità, in ossequio all'art. 12 CRic, ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla predetta documentazione atti a con- fermare il sequestro dei conti sequestrati. Sulla base di detta risposta il MPC avrebbe dovuto decidere, alla luce delle vincolanti considerazioni e- sposte nella sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o me- no i sequestri, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali.

D. Asserendo che l'autorità rogante non avrebbe fornito, nel termine imposto, nessun nuovo elemento a favore del mantenimento del sequestro e alla lu- ce della sentenza dell'8 luglio 2014, mediante la quale il Tribunale di Milano

- 3 -

(II Sezione penale) ha assolto tutti gli imputati nel processo in Italia, le so- cietà A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. hanno presentato al MPC, il 10 lu- glio 2014, un'istanza di riesame e di revoca di sequestro (v. act. 1.1 e 1.2), ciò dopo che l'autorità d'esecuzione aveva già deciso una prima volta, più precisamente il 4 giugno 2014, di non entrare nel merito di una simile pre- cedente richiesta inoltrata il 17 aprile 2014 (v. act. 1.1, doc. 6 e 7).

E. Con scritto del 15 luglio 2014 il MPC, basandosi su una comunicazione scritta del 14 luglio precedente ricevuta dall'autorità rogante, ha confermato il sequestro dei conti delle predette società (v. act. 1.3).

F. Contro tale decisione A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono insorte dinanzi a questo Tribunale postulando l'annullamento della stessa nonché il disse- questro dei loro conti.

A conclusione delle loro osservazioni dell'11 agosto 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ed il MPC hanno postulato la reiezione del ri- corso (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 18 agosto 2014 le ricorrenti si sono riconfermate nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Invitati a duplicare, l'UFG ed il MPC, con scritti del 1° settembre 2014, tra- smessi alle ricorrenti per informazione, si sono riconfermate nelle loro posi- zioni (v. act. 12 e 13).

Con un memoriale complementare del 5 settembre 2014, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, le società ricorrenti hanno ribadito la lo- ro posizione.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.

- 4 -

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle perti- nenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 15 luglio 2014 che ha confermato il sequestro dei valori depositati sui conti delle insorgenti presso l'UBS a Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto della criticata mi- sura d'assistenza, A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono legittimate a ricor- rere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va procedu- ralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 con- sid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 apri- le 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed ir- reparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricor- rere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Inter- posto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusu- ra, il ricorso è formalmente ammissibile.

- 5 -

E. 2.1 Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), l'autorità deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni con- clusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle que- stioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

E. 2.2 Per quanto concerne l'entità dei valori sequestrati, questa Corte, nella sua sentenza del 4 ottobre 2010, aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rinvio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v. RR.2010.135- 138, consid. 4.1). Potendo, ad ogni modo, il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di procedura pena- le. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del provento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udien-

- 6 -

za preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio de- gli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudi- zio che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accre- ditate da E. a F. tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto precede indurrebbe a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società ricorrenti, es- sendo questi assai più elevati della somma in questione. Sennonché, con il summenzionato decreto viene contestato a G. e H., persone che a- vrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di be- neficiari economici dei conti n. 1 intestato a B. Ltd., n. 2 intestato a C. Ltd. e n. 3 intestato a A. Ltd., tutti presso UBS a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di $ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di F. presso Irish National Bank di Dublino nonché la somma di $ 10,50 mln proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles (…) denaro costituente provento del delitto di appropriazione in- debita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995- 2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Risulta evidente che quanto precede de- ve essere preso in considerazione da questa Corte per determinare l'im- porto che deve rimanere sequestrato in Svizzera. Da respingere in que- sto ambito sono le censure ricorsuali riguardo alla presunta illiceità dell'e- stensione delle indagini per riciclaggio a G. e H., avvenuta nel 2009. Trat- tandosi di un'inchiesta molto complessa che dura oramai da diversi anni, è naturale e comprensibile che nel corso della stessa possano essere emersi elementi che hanno permesso, col tempo, di meglio chiarire i fatti, segnatamente i flussi di denaro. Le informazioni contenute nello scritto del 9 dicembre 2011 (v. act. 7.5), frutto della corretta e normale attività di verifica dell'autorità d'esecuzione della validità di una domanda di assi- stenza, costituiscono un complemento rogatoriale legittimo e anche logi- co, visto che riguarda il presunto riciclaggio del denaro oggetto della pre- sunta appropriazione indebita per la quale è stata presentata la rogatoria nel 2005, riciclaggio contestato formalmente a G. e H. dal 2009. È vero che la decisione impugnata non dedica particolare attenzione al reato di riciclaggio in questione, anche se poi nelle sue osservazioni del 21 gen- naio 2013 (v. act. 12 pag. 2) il MPC dichiara di non dubitare "dell'affer- mazione fornita dal pubblico ministero italiano in merito all'entità del cor- po del reato, che viene quantificato per il capo di riciclaggio a ca. 117 mi- lioni di euro". La presente Corte deve tenere comunque in considerazione tutti gli elementi dell'incarto per statuire sulla validità di una rogatoria, non essendo vincolata dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). Le ricorrenti sono state altresì messe in condizione di

- 7 -

prendere posizione sullo scritto del 9 dicembre 2011 inviato dall'autorità rogante, in ossequio al loro diritto di essere sentite. Per tacere del fatto che le informazioni contenute in detto scritto figuravano già nella richiesta di rinvio a giudizio del 9 marzo 2010 ed erano comunque parte del fasci- colo processuale della presente causa (v. act. 1.21).

E. 2.3 Relativamente alla problematica della prescrizione dei reati oggetto di in- dagine all'estero, occorre innanzitutto rilevare che la risposta alla doman- da se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza del Tribu- nale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Ad ogni mo- do, in concreto, va rilevato che i sequestri contestati poggiano attualmen- te anche sul presunto reato di riciclaggio di denaro contestato a G. e H. in Italia, "denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 7). Giusta l'art. 170 comma 1 del Codice penale italiano, quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estin- gue non si estende all'altro reato (in questo ambito v. anche LUIGI DOMENICO CERQUA, Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis C.P.), in Ermanno Cappa/Luigi Domenico Cerqua [curatori], Il riciclaggio di denaro, Milano 2012, pag. 91). Questo implica la possibilità per il giu- dice italiano di confiscare il provento del reato di riciclaggio di denaro quand'anche il crimine a monte, nel nostro caso l'appropriazione indebita, fosse prescritto. Ciò corrisponde del resto alla giurisprudenza vigente in Svizzera sulla prescrizione dell'art. 305bis CP (v. DTF 126 IV 255 con- sid. 2bb). Per tacere del fatto che l'ostacolo della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiesto, di cui all'art. 18 n. 4 lett. c CRic, in virtù del sopraccitato principio di favore (v. supra consid. 1.2) non risulta qui op- ponibile (A. DONATSCH/S. HEIMGARTNER/M. SIMONEK, Internationale Re- chtshilfe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 76).

E. 2.3.1 Nella sentenza 4 aprile 2013 (RR.2012.215-218), questa Corte ha in parti- colare considerato:

"2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve ve- rificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzio- nato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

E. 2.3.2 Il 6 dicembre 2013, con sentenza RR.2013.193-196, la stessa Corte ha in particolare considerato quanto segue:

"3.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve ve- rificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzio- nato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Giusta l'art. 12 n. 2 CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma dell'art. 12 CRic, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del manteni- mento della misura.

3.2 Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali, con la sua sentenza RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, ha ordinato il dissequestro parziale dei conti delle ricorrenti, ritenendo le misure, a suo tempo ordinate, non più giustificate alla luce del decreto che dispone il giudizio del 18 otto- bre 2011 emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di

- 10 -

Milano, atto confermato dalla Corte di cassazione italiana in data 18 maggio 2012 (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). Nel contempo, l'autorità giudicante, in ossequio alla CRic, ha dato la possibilità all'autori- tà rogante di esprimersi sulla decisione di dissequestro. All'uopo, il MPC è stato invitato a comunicare alle autorità italiane il contenuto della sud- detta sentenza, dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito. Sulla base di detta risposta, l'autorità d'esecuzione era tenuta a decidere, alla luce delle vincolanti considera- zioni esposte nella sentenza del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali (v. ibidem). Or- bene, sulla base dello scritto del 15 maggio 2013, il MPC ha riconfermato i sequestri dei conti delle società ricorrenti, senza tuttavia presentare nuovi motivi rispetto alla procedura sfociata nella sentenza RR.2012.215- 218.

Va rilevato che nel suddetto scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato per la prima volta la possibilità di confiscare i valori patrimoniali bloccati in Svizzera sulla base dell'art. 12-sexies, comma 1, della Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito, con modifica- zioni, il Decreto Legge dell'8 giugno 1992, n. 306, recante la denomina- zione "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provve- dimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (in seguito: D.l. n. 306;

v. act. 1.19, pag. 3 e seg.). Secondo tale disposizione, "nei casi di con- danna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previ- sti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648- bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzio- ne, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del de- naro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, ri- sulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddi- to, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione del- la pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura pena- le, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale". Questa modalità di confisca non è di per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, la quale è già stata oggetto di giurisprudenza da parte di questa Corte (v. TPF 2010 158). Occorre dunque esaminare se i principi sviluppati in detta giurisprudenza sono qui applicabili in analogia.

- 11 -

3.3 La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla confi- sca in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies D.l. n. 306 non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassa- tivamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cau- tela reale e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflit- ta la condanna; ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'at- tività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10549 del 26 febbraio 2009; PASQUALE TANCREDI, I beni con- fiscati alla criminalità organizzata, Aspetti giuridici e sociologici, pubblica- to in Internet dal Centro di documentazione su carcere, devianza e mar- ginalità presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm]; LEONARDO FILIPPI/MARIA FRANCESCA CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insindacabile scelta politico criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustifi- care la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la di- sponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbli- gazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del 13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 920 del 17 di- cembre 2003). Non si richiede pertanto la prova del nesso di pertinenzia- lità tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione tempo- rale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine (V. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.1 e giurisprudenza citata); si confer- ma la ragionevolezza della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della sproporzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle at- tività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti (Cas- sazione penale, ibidem). Quanto all'onere della prova, la Corte di cassa- zione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca conseguente a con- danna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima

- 12 -

dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle at- tività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni pre- senti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella ne- gativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condan- na (cit. in P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giurisprudenza cita- ta).

Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'organizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12-sexies D.l. n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla disponibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore spropor- zionato del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pub- blico ministero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua paral- lelamente a carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimonia- le, al fine di svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interes- sato con l'obiettivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condizione cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2; ANTONIO GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legit- timità e la retroguardia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misu- re di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, pag. 163 e segg.; ANNA MARIA MUAGERI, La riforma delle sanzioni patri- moniali: verso un actio in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esistenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presenta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione essere assimilata ad una causa pe- nale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecuzione ha del resto essa stessa omesso di riprendere nella decisione impugnata il richiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopraccitato scritto del 15 maggio 2013, tacita- mente anticipando il qui emerso giudizio di non conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

3.4 Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatorialmente da Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 set- tembre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 ago- sto 2013 il Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del

2007. Si tratterebbe di documentazione relativa anche alle società A. Ltd., C. Ltd., B. Ltd. e D. Ltd., nonché di atti acquisiti presso la società I. Company, fiduciaria appartenente a G. La trasmissione di tale docu- mentazione sarebbe stata bloccata per molti anni da svariati ricorsi inter- posti all'estero da Frank Agrama ed altri. Tali ricorsi sarebbero stati defi-

- 13 -

nitivamente respinti dalla Court of Final Appeal di Hong Kong in data

E. 2.4 Appurato quanto precede, occorre esaminare, alla luce degli atti dell'in- carto, se i sequestri contestati debbano o meno essere confermati nella loro integralità. Occorre innanzitutto rilevare che nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011, il quale è stato confermato dalla Corte su- prema di cassazione il 18 maggio 2012 (v. act. 1.5), il conto n. 4 presso UBS intestato a D. Ltd., a differenza dei conti delle altre ricorrenti, non viene in alcun modo menzionato come possibile vettore di denaro d'origi- ne criminale (v. act. 1.4 pag. 6), fatto già evidenziato da questa Corte nel- la sua sentenza del 4 ottobre 2010 (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in fine), senza però che que- sto abbia portato ad ulteriori spiegazioni né dal MPC né dall'autorità ro- gante, la quale nemmeno lo menziona nella sua risposta del 16 febbra- io 2012 (v. act. 7.8). Per detto conto, con un saldo il 31 dicembre 2011 di USD 3'592'204 (v. act. 7.11), non appaiono più esserci motivi per mante- nerne il sequestro, dato che non si vede come allo stadio attuale della procedura in Italia, dopo il citato passaggio dello scoglio del decreto del GUP (v. supra consid. 2.2) e all'interno del perimetro invalicabile posto dal principio accusatorio (v. art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU; CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menchenrechtskonven-

- 8 -

tion, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.), vi siano ancora margi- ni per ipotizzare in maniera proceduralmente legittima un legame fra il conto in questione e gli atti di riciclaggio rimproverati a G. e H., ma nep- pure con gli imputati del reato a monte, segnatamente con Frank Agrama e le società a lui riconducibili (v. act. 1.4 pag. 2 e seg.). In questo ambito occorre rilevare che secondo l'art. 417 CPP italiano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'ac- cusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere definitiva, precisa e circostanziata. La lett. b di detta disposizione impone al pubblico ministero di formulare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di procedura penale esplicato, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e precisione si ripercuote na- turalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429 CPP italiano; G. CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429 CPP). Ciò precisato, secondo il decreto summenzionato, G. e H. avreb- bero occultato sui conti intestati a B. Ltd., C. Ltd, e A. Ltd., oggetto della decisione impugnata, una somma complessiva di USD 77'186'000 pro- veniente dal conto corrente di F. presso Irish National Bank di Dublino nonché una somma di USD 10'500'000 proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles; in totale dunque USD 87'686'000 (v. act. 1.4 pag. 6, capo e, lett. a). È a torto che l'autorità d'esecuzione e l'autorità rogante sommano, apparentemente, a tale importo USD 30'000'000 menzionati alla lett. b del capo e), il quale prevede che G. e H. "trasferivano in data 24.5.2005 e 1.9.2005 dal conto C. Ltd. pres- so UBS Lugano complessivi $ 30 milioni a favore del conto 8 presso UBS Hong Kong intestato ad A. Ltd. – somme poi trasferite, per sottrarle a provvedimenti di sequestro da parte delle autorità elvetiche, tra il 9 e il 19 gennaio 2006, da UBS Hong Kong al conto A. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles, ulteriormente ritrasferite, tra il 12 ed il 20 genna- io 2006, a favore dei conti C. Ltd. e B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles e infine definitivamente fuoriuscite dai conti C. Ltd. e B. Ltd. con la dicitura security transfer". Come ben si comprende, la somma di USD 30'000'000 di cui sopra è in realtà già compresa nell'importo di USD 87'686'000, fatto sul quale questa autorità, nella sua sentenza del

E. 2.5 Tuttavia, prima di procedere ad uno sblocco sia del conto di D. Ltd. che dei conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comuni- care senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.4 di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o revocare parzialmente i sequestri. Dovesse ritenere confermate le ragioni di una revoca dei se- questri oltre la citata soglia di USD 87'686'000, l'autorità d'esecuzione, prima di emanare una decisione formale in tal senso, dovrà di nuovo in- terpellare l'autorità rogante, fissandole un nuovo termine di 30 giorni, af- finché si determini sulle modalità di dissequestro, indicando, per quanto riguarda i conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., quelli su cui sono ancora ipotizzabili confische nel perimetro indicato dalla decisione del GUP del 18 ottobre 2011, non essendo possibile, per questa Corte, alla luce della documentazione agli atti, definire dei criteri più precisi di ri- partizione fra di essi. Diverso invece il caso per il conto n. 4 presso UBS SA, intestato a D. Ltd., il quale, in caso di conferma delle ragioni del dissequestro, andrebbe sbloccato nella sua totalità, senza necessità di raccogliere ulteriori informazioni. La decisione sui sequestri del MPC sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi, questa Corte ha quindi parzialmente accolto il ricorso delle ricorrenti.

E. 4 ottobre 2010 (v. pag. 8), aveva già attirato l'attenzione. Anche su tale punto, il MPC e l'autorità rogante non hanno preso posizione. In questo senso, anche per i conti di pertinenza di B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., non appaiono più esserci motivi per il mantenimento integrale del sequestro, nella misura in cui al di là della somma di USD 87'686'000 non si vede come allo stadio attuale della procedura i valori in questione potrebbero ancora formare in futuro oggetto di confisca.

- 9 -

E. 4.1 In parte soccombenti, le ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), fissate nel caso concreto a fr. 3'000.-- e poste a loro carico. Esse sono coperte dall'anticipo già versato di fr. 10'000.-- e l'eccedente sarà restituito alle ricorrenti dalla cassa del Tribunale penale federale.

E. 4.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamen- te elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). L'onorario è fis- sato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità am- monta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'u- dienza finale o entro un termine fissato di chi dirige il procedimento oppure, nelle procedura davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo il li- bero apprezzamento. Nella fattispecie, tenuto conto della complessità del pro-

- 16 -

cedimento, come pure però della parziale soccombenza, si giustifica il ricono- scimento di un onorario ridotto ammontante a fr. 2'000.--. L'indennità per ripe- tibili a favore delle società ricorrenti è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 17 -

E. 9 agosto 2013. L'autorità rogante ritiene che dall'analisi di detta docu- mentazione possano scaturire ulteriori informazioni utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, contrariamente a quan- to affermato dalle ricorrenti, nel 2007 alle autorità inquirenti italiane è sta- ta trasmessa da Hong Kong unicamente la documentazione bancaria concernente un conto intestato a A. Ltd. presso UBS a Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che sia nello spirito dell'art. 12 CRic permettere alle autorità italiane di analizzare la documentazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili alla presente procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e specificando in con- creto le misure procedurali che intende intraprendere. In definitiva, il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, dando pedisse- quamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a conferma- re il sequestro dei conti delle ricorrenti. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sen- tenza RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno i seque- stri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi, il Tribunale penale federale ha respinto sia il ricorso che la domanda di sospensione della procedura.

3.

3.1 Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata sia da annullare ed i sequestri da revocare nella loro integralità, nella misura in cui due fatti nuo- vi di eccezionale rilevanza sarebbero intervenuti nel procedimento penale estero. Il primo è costituito dalla sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano (II Sezione penale), la quale ha prosciolto G. e H. dal reato di riciclaggio, assolto Frank Agrama dal reato di frode fiscale perché il fatto non costituisce reato nonché prosciolto G., H. e Agrama per tutte le contestazioni di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione. A conseguenza di ciò, il tribunale milanese ha respinto la richiesta di confisca avanzata del pubblico ministero italiano in data 22 maggio 2014 relativa- mente alla somma sequestrata presso UBS SA in Svizzera pari a USD 133'890'968. Il secondo fatto nuovo risulterebbe invece dalla decor- renza, l'8 luglio 2014, del termine perentorio di sei mesi fissato all'autorità rogante per presentare, sulla base della documentazione ricevuta da Hong Kong, eventuali nuovi elementi a sostegno del mantenimento del sequestro contestato.

Il MPC, dal canto suo, considera importante attendere la motivazione scrit- ta della sentenza milanese e quindi un'eventuale impugnazione di quest'ul-

- 14 -

tima da parte del pubblico ministero italiano, ritenuto che il dissequestro dei valori patrimoniali bloccati potrebbe intervenire unicamente al termine della procedura penale estera, quindi con una sentenza cresciuta in giudicato.

Della stessa opinione è l'UFG, per il quale è necessario attendere una de- cisione definitiva ed esecutiva delle autorità giudiziarie italiane.

3.2 In concreto, visto il recinto materiale e formale imposto sia dalla sentenza 4 aprile 2013 che da quella 6 dicembre 2013 (v. supra consid. 2), questa Corte non può che limitare l'esame sostanziale della causa al contenuto dello scritto 14 luglio 2014, pena la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e della certezza del diritto. Con il predetto scritto, il pubblico ministero italiano ha informato l'autorità d'esecuzione della sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano, affermando che quest'ul- timo "ha assolto gli imputati dal reato di frode fiscale loro ascritto dichiaran- do altresì la prescrizione del reato di appropriazione indebita" (v. allegato ad act. 1.3 pag. 1 e 1.4). Più precisamente, "dalla lettura del dispositivo (all. 1) emerge che: i reati di appropriazione indebita sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione; il reato di frode fiscale è stato dichiarato estinto per prescrizione limitatamente all'annualità 2005; per le restanti an- nualità (2006, 2007 e 2008) gli imputati sono stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", che si riferisce all'assenza dell'ele- mento psicologico; i reati di riciclaggio contestati a G. e H. sono stati riquali- ficati come fatti di appropriazione indebita e pertanto dichiarati estinti per in- tervenuta prescrizione (v. ibidem). L'autorità rogante afferma inoltre che "il Tribunale ha deciso in modo difforme a quanto richiesto da questo Pubblico Ministero, pertanto ci riserviamo di proporre appello avverso la decisione del Tribunale dopo avere valutato le motivazioni (v. allegato ad act. 1.3 pag. 2). Essa aggiunge, infine, che "con riferimento a quanto indicato nel considerando 3.4 della decisione del TPF del 6 dicembre 2013 si conferma che i documenti trasmessi da Hong Kong hanno ribadito il ruolo di Frank Agrama quale beneficiario effettivo – tramite trust – delle società formal- mente riferibili a G. e H." (v. ibidem). Orbene, tenuto conto dell'esito della sentenza italiana, la quale ha potuto ovviamente esaminare la documenta- zione proveniente da Hong Kong per cui questa Corte aveva eccezional- mente concesso un'ulteriore sospensione della decisione di dissequestro parziale (riguardante la somma eccedente l'importo di USD 87'686'000), non vi è più margine a questo punto per un supplementare rinvio dello stesso, viste le sue ragioni materiali così come già esposte nella sentenza 4 aprile 2013, in particolare al consid. 2.3 (v. supra consid. 2.3.1). Le con- clusioni presentate dal pubblico ministero italiano al Tribunale di Milano in data 22 maggio 2012 confermano del resto la necessità di mantenere il blocco unicamente sull'importo summenzionato (v. act. 1.1 doc. 3), nella misura in cui l'autorità requirente ha chiesto la confisca (ex art. 240 primo

- 15 -

comma CP italiano) dei valori patrimoniali depositati sui conti delle ricorrenti unicamente a concorrenza di USD 87.6 milioni (v. anche sentenza RR.2013.193-196 del 6 dicembre 2013, consid. 3.3, per quanto riguarda l'i- napplicabilità della confisca ex art. 12-sexies D.l. n. 306). Non può per con- tro essere dato seguito alla richiesta delle ricorrenti di dissequestrare l'inte- gralità dei beni patrimoniali bloccati, nella misura in cui la sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano non contiene elementi sufficienti a rovesciare le conclusioni di cui nella sentenza di questo Tribu- nale del 4 aprile 2013 al considerando 2.4 limitatamente all'importo in que- stione (v. supra consid. 2.3.1).

In conclusione, da quanto sopra discende che il ricorso va parzialmente accolto. È ordinato quindi il dissequestro del conto n. 4 intestato a D. Ltd., presso UBS SA, nonché, nel senso dei considerandi, dei conti n. 5, intesta- to a B. Ltd., n. 6, intestato a C. Ltd. e n. 7, intestato a A. Ltd., presso UBS SA, a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000. Come già rilevato nella sentenza 4 aprile 2013 (v. con- sid. 2.5), non essendo possibile per quest'ultimi conti, alla luce della docu- mentazione agli atti, definire dei criteri precisi di ripartizione fra di essi, all'autorità d'esecuzione spetta interpellare senza indugio l'autorità rogante affinché si determini sulle modalità di dissequestro.

4.

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto.
  2. È ordinato il dissequestro del conto n. 4, intestato a D. Ltd., presso UBS SA.
  3. È ordinato il dissequestro, nel senso dei considerandi, dei conti presso UBS SA n. 5, intestato a B. Ltd., n. 6, intestato a C. Ltd. e n. 7, intestato a A. Ltd., a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000.
  4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 10'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 7'000.--.
  5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alle ricorrenti un importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 17 settembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi- dente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A. LTD.,

2. B. LTD.,

3. C. LTD.,

4. D. LTD.,

tutte rappresentate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Luigi Mattei,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2014.210-213

- 2 -

Fatti: A. Con sentenza del 4 aprile 2013, la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha parzialmente accolto un ricorso presentato dalle società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e E. Ltd. contro una decisione del 10 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha re- spinto una domanda di parziale dissequestro di conti bancari presso UBS SA, a Lugano, intestati alle predette, presentata nell'ambito di proce- dura riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Tribu- nale ordinario di Milano (v. sentenza RR.2012.215-218). L'autorità giudi- cante ha nel contempo rinviato la causa al MPC affinché, prima di sblocca- re parzialmente i conti in questione, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura conformemente all'art. 12 n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3).

B. Informata dal MPC di quanto sopra, l'autorità rogante, con scritto del 15 maggio 2013, ha espresso la sua ferma opposizione ai parziali disse- questro pronunciati, indicandone i motivi. Preso atto delle motivazioni inol- trate dalle autorità italiane, il MPC, con decisione di chiusura del 7 giu- gno 2013, ha confermato il sequestro dei conti in parola (v. act. 1.1 doc. 1).

C. Contro tale decisione le società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono insor- te dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chie- dendo il parziale dissequestro dei loro conti. Con sentenza del 6 dicem- bre 2013 questa Corte ha respinto il ricorso (v. act. 1.1 doc. 5). Avendo l'autorità rogante ricevuto nel frattempo, per via rogatoriale, nuova docu- mentazione dalle autorità giudiziarie di Hong Kong ritenuta utile per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le mo- vimentazioni dei fondi, la presente autorità, in ossequio all'art. 12 CRic, ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla predetta documentazione atti a con- fermare il sequestro dei conti sequestrati. Sulla base di detta risposta il MPC avrebbe dovuto decidere, alla luce delle vincolanti considerazioni e- sposte nella sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o me- no i sequestri, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali.

D. Asserendo che l'autorità rogante non avrebbe fornito, nel termine imposto, nessun nuovo elemento a favore del mantenimento del sequestro e alla lu- ce della sentenza dell'8 luglio 2014, mediante la quale il Tribunale di Milano

- 3 -

(II Sezione penale) ha assolto tutti gli imputati nel processo in Italia, le so- cietà A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. hanno presentato al MPC, il 10 lu- glio 2014, un'istanza di riesame e di revoca di sequestro (v. act. 1.1 e 1.2), ciò dopo che l'autorità d'esecuzione aveva già deciso una prima volta, più precisamente il 4 giugno 2014, di non entrare nel merito di una simile pre- cedente richiesta inoltrata il 17 aprile 2014 (v. act. 1.1, doc. 6 e 7).

E. Con scritto del 15 luglio 2014 il MPC, basandosi su una comunicazione scritta del 14 luglio precedente ricevuta dall'autorità rogante, ha confermato il sequestro dei conti delle predette società (v. act. 1.3).

F. Contro tale decisione A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono insorte dinanzi a questo Tribunale postulando l'annullamento della stessa nonché il disse- questro dei loro conti.

A conclusione delle loro osservazioni dell'11 agosto 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ed il MPC hanno postulato la reiezione del ri- corso (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 18 agosto 2014 le ricorrenti si sono riconfermate nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Invitati a duplicare, l'UFG ed il MPC, con scritti del 1° settembre 2014, tra- smessi alle ricorrenti per informazione, si sono riconfermate nelle loro posi- zioni (v. act. 12 e 13).

Con un memoriale complementare del 5 settembre 2014, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, le società ricorrenti hanno ribadito la lo- ro posizione.

Diritto: 1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.

- 4 -

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle perti- nenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 15 luglio 2014 che ha confermato il sequestro dei valori depositati sui conti delle insorgenti presso l'UBS a Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto della criticata mi- sura d'assistenza, A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono legittimate a ricor- rere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va procedu- ralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 con- sid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 apri- le 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed ir- reparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricor- rere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Inter- posto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusu- ra, il ricorso è formalmente ammissibile.

- 5 -

2.

2.1 Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), l'autorità deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni con- clusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle que- stioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, va premesso che la presente autorità si limiterà ad analizzare unicamente quanto di nuovo è emerso susseguentemente alla sentenza del 6 dicembre 2013 (v. lett. E supra), derivante segnatamente dalla presa di posizione del 14 luglio 2014 inoltrata dall'autorità rogante in virtù dell'art. 12 n. 2 CRic (v. act. 1.3), tralasciando quindi quelle censure e que- gli elementi allegati dalle parti già accolti o respinti con la predetta senten- za, passata in giudicato e quindi non più in discussione né formalmente né materialmente. Va da sé che lo stesso discorso vale per quanto definitiva- mente accertato e deciso nella sentenza 4 aprile 2013, la quale costituisce la premessa sia materiale che logica della sentenza 6 dicembre 2013 (v. act. 1.1 doc. 4).

2.3 Promemoria, qui di seguito verranno riprese le considerazioni principali contenute nelle predette sentenze.

2.3.1 Nella sentenza 4 aprile 2013 (RR.2012.215-218), questa Corte ha in parti- colare considerato:

"2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve ve- rificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzio- nato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

2.2 Per quanto concerne l'entità dei valori sequestrati, questa Corte, nella sua sentenza del 4 ottobre 2010, aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rinvio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v. RR.2010.135- 138, consid. 4.1). Potendo, ad ogni modo, il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di procedura pena- le. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del provento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udien-

- 6 -

za preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio de- gli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudi- zio che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accre- ditate da E. a F. tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto precede indurrebbe a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società ricorrenti, es- sendo questi assai più elevati della somma in questione. Sennonché, con il summenzionato decreto viene contestato a G. e H., persone che a- vrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di be- neficiari economici dei conti n. 1 intestato a B. Ltd., n. 2 intestato a C. Ltd. e n. 3 intestato a A. Ltd., tutti presso UBS a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di $ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di F. presso Irish National Bank di Dublino nonché la somma di $ 10,50 mln proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles (…) denaro costituente provento del delitto di appropriazione in- debita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995- 2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Risulta evidente che quanto precede de- ve essere preso in considerazione da questa Corte per determinare l'im- porto che deve rimanere sequestrato in Svizzera. Da respingere in que- sto ambito sono le censure ricorsuali riguardo alla presunta illiceità dell'e- stensione delle indagini per riciclaggio a G. e H., avvenuta nel 2009. Trat- tandosi di un'inchiesta molto complessa che dura oramai da diversi anni, è naturale e comprensibile che nel corso della stessa possano essere emersi elementi che hanno permesso, col tempo, di meglio chiarire i fatti, segnatamente i flussi di denaro. Le informazioni contenute nello scritto del 9 dicembre 2011 (v. act. 7.5), frutto della corretta e normale attività di verifica dell'autorità d'esecuzione della validità di una domanda di assi- stenza, costituiscono un complemento rogatoriale legittimo e anche logi- co, visto che riguarda il presunto riciclaggio del denaro oggetto della pre- sunta appropriazione indebita per la quale è stata presentata la rogatoria nel 2005, riciclaggio contestato formalmente a G. e H. dal 2009. È vero che la decisione impugnata non dedica particolare attenzione al reato di riciclaggio in questione, anche se poi nelle sue osservazioni del 21 gen- naio 2013 (v. act. 12 pag. 2) il MPC dichiara di non dubitare "dell'affer- mazione fornita dal pubblico ministero italiano in merito all'entità del cor- po del reato, che viene quantificato per il capo di riciclaggio a ca. 117 mi- lioni di euro". La presente Corte deve tenere comunque in considerazione tutti gli elementi dell'incarto per statuire sulla validità di una rogatoria, non essendo vincolata dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). Le ricorrenti sono state altresì messe in condizione di

- 7 -

prendere posizione sullo scritto del 9 dicembre 2011 inviato dall'autorità rogante, in ossequio al loro diritto di essere sentite. Per tacere del fatto che le informazioni contenute in detto scritto figuravano già nella richiesta di rinvio a giudizio del 9 marzo 2010 ed erano comunque parte del fasci- colo processuale della presente causa (v. act. 1.21).

2.3 Relativamente alla problematica della prescrizione dei reati oggetto di in- dagine all'estero, occorre innanzitutto rilevare che la risposta alla doman- da se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza del Tribu- nale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Ad ogni mo- do, in concreto, va rilevato che i sequestri contestati poggiano attualmen- te anche sul presunto reato di riciclaggio di denaro contestato a G. e H. in Italia, "denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 7). Giusta l'art. 170 comma 1 del Codice penale italiano, quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estin- gue non si estende all'altro reato (in questo ambito v. anche LUIGI DOMENICO CERQUA, Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis C.P.), in Ermanno Cappa/Luigi Domenico Cerqua [curatori], Il riciclaggio di denaro, Milano 2012, pag. 91). Questo implica la possibilità per il giu- dice italiano di confiscare il provento del reato di riciclaggio di denaro quand'anche il crimine a monte, nel nostro caso l'appropriazione indebita, fosse prescritto. Ciò corrisponde del resto alla giurisprudenza vigente in Svizzera sulla prescrizione dell'art. 305bis CP (v. DTF 126 IV 255 con- sid. 2bb). Per tacere del fatto che l'ostacolo della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiesto, di cui all'art. 18 n. 4 lett. c CRic, in virtù del sopraccitato principio di favore (v. supra consid. 1.2) non risulta qui op- ponibile (A. DONATSCH/S. HEIMGARTNER/M. SIMONEK, Internationale Re- chtshilfe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 76).

2.4 Appurato quanto precede, occorre esaminare, alla luce degli atti dell'in- carto, se i sequestri contestati debbano o meno essere confermati nella loro integralità. Occorre innanzitutto rilevare che nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011, il quale è stato confermato dalla Corte su- prema di cassazione il 18 maggio 2012 (v. act. 1.5), il conto n. 4 presso UBS intestato a D. Ltd., a differenza dei conti delle altre ricorrenti, non viene in alcun modo menzionato come possibile vettore di denaro d'origi- ne criminale (v. act. 1.4 pag. 6), fatto già evidenziato da questa Corte nel- la sua sentenza del 4 ottobre 2010 (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in fine), senza però che que- sto abbia portato ad ulteriori spiegazioni né dal MPC né dall'autorità ro- gante, la quale nemmeno lo menziona nella sua risposta del 16 febbra- io 2012 (v. act. 7.8). Per detto conto, con un saldo il 31 dicembre 2011 di USD 3'592'204 (v. act. 7.11), non appaiono più esserci motivi per mante- nerne il sequestro, dato che non si vede come allo stadio attuale della procedura in Italia, dopo il citato passaggio dello scoglio del decreto del GUP (v. supra consid. 2.2) e all'interno del perimetro invalicabile posto dal principio accusatorio (v. art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU; CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menchenrechtskonven-

- 8 -

tion, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.), vi siano ancora margi- ni per ipotizzare in maniera proceduralmente legittima un legame fra il conto in questione e gli atti di riciclaggio rimproverati a G. e H., ma nep- pure con gli imputati del reato a monte, segnatamente con Frank Agrama e le società a lui riconducibili (v. act. 1.4 pag. 2 e seg.). In questo ambito occorre rilevare che secondo l'art. 417 CPP italiano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'ac- cusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere definitiva, precisa e circostanziata. La lett. b di detta disposizione impone al pubblico ministero di formulare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di procedura penale esplicato, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e precisione si ripercuote na- turalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429 CPP italiano; G. CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429 CPP). Ciò precisato, secondo il decreto summenzionato, G. e H. avreb- bero occultato sui conti intestati a B. Ltd., C. Ltd, e A. Ltd., oggetto della decisione impugnata, una somma complessiva di USD 77'186'000 pro- veniente dal conto corrente di F. presso Irish National Bank di Dublino nonché una somma di USD 10'500'000 proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles; in totale dunque USD 87'686'000 (v. act. 1.4 pag. 6, capo e, lett. a). È a torto che l'autorità d'esecuzione e l'autorità rogante sommano, apparentemente, a tale importo USD 30'000'000 menzionati alla lett. b del capo e), il quale prevede che G. e H. "trasferivano in data 24.5.2005 e 1.9.2005 dal conto C. Ltd. pres- so UBS Lugano complessivi $ 30 milioni a favore del conto 8 presso UBS Hong Kong intestato ad A. Ltd. – somme poi trasferite, per sottrarle a provvedimenti di sequestro da parte delle autorità elvetiche, tra il 9 e il 19 gennaio 2006, da UBS Hong Kong al conto A. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles, ulteriormente ritrasferite, tra il 12 ed il 20 genna- io 2006, a favore dei conti C. Ltd. e B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles e infine definitivamente fuoriuscite dai conti C. Ltd. e B. Ltd. con la dicitura security transfer". Come ben si comprende, la somma di USD 30'000'000 di cui sopra è in realtà già compresa nell'importo di USD 87'686'000, fatto sul quale questa autorità, nella sua sentenza del 4 ottobre 2010 (v. pag. 8), aveva già attirato l'attenzione. Anche su tale punto, il MPC e l'autorità rogante non hanno preso posizione. In questo senso, anche per i conti di pertinenza di B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., non appaiono più esserci motivi per il mantenimento integrale del sequestro, nella misura in cui al di là della somma di USD 87'686'000 non si vede come allo stadio attuale della procedura i valori in questione potrebbero ancora formare in futuro oggetto di confisca.

- 9 -

2.5 Tuttavia, prima di procedere ad uno sblocco sia del conto di D. Ltd. che dei conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comuni- care senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.4 di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o revocare parzialmente i sequestri. Dovesse ritenere confermate le ragioni di una revoca dei se- questri oltre la citata soglia di USD 87'686'000, l'autorità d'esecuzione, prima di emanare una decisione formale in tal senso, dovrà di nuovo in- terpellare l'autorità rogante, fissandole un nuovo termine di 30 giorni, af- finché si determini sulle modalità di dissequestro, indicando, per quanto riguarda i conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., quelli su cui sono ancora ipotizzabili confische nel perimetro indicato dalla decisione del GUP del 18 ottobre 2011, non essendo possibile, per questa Corte, alla luce della documentazione agli atti, definire dei criteri più precisi di ri- partizione fra di essi. Diverso invece il caso per il conto n. 4 presso UBS SA, intestato a D. Ltd., il quale, in caso di conferma delle ragioni del dissequestro, andrebbe sbloccato nella sua totalità, senza necessità di raccogliere ulteriori informazioni. La decisione sui sequestri del MPC sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi, questa Corte ha quindi parzialmente accolto il ricorso delle ricorrenti.

2.3.2 Il 6 dicembre 2013, con sentenza RR.2013.193-196, la stessa Corte ha in particolare considerato quanto segue:

"3.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve ve- rificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzio- nato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Giusta l'art. 12 n. 2 CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma dell'art. 12 CRic, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del manteni- mento della misura.

3.2 Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali, con la sua sentenza RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, ha ordinato il dissequestro parziale dei conti delle ricorrenti, ritenendo le misure, a suo tempo ordinate, non più giustificate alla luce del decreto che dispone il giudizio del 18 otto- bre 2011 emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di

- 10 -

Milano, atto confermato dalla Corte di cassazione italiana in data 18 maggio 2012 (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). Nel contempo, l'autorità giudicante, in ossequio alla CRic, ha dato la possibilità all'autori- tà rogante di esprimersi sulla decisione di dissequestro. All'uopo, il MPC è stato invitato a comunicare alle autorità italiane il contenuto della sud- detta sentenza, dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito. Sulla base di detta risposta, l'autorità d'esecuzione era tenuta a decidere, alla luce delle vincolanti considera- zioni esposte nella sentenza del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali (v. ibidem). Or- bene, sulla base dello scritto del 15 maggio 2013, il MPC ha riconfermato i sequestri dei conti delle società ricorrenti, senza tuttavia presentare nuovi motivi rispetto alla procedura sfociata nella sentenza RR.2012.215- 218.

Va rilevato che nel suddetto scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato per la prima volta la possibilità di confiscare i valori patrimoniali bloccati in Svizzera sulla base dell'art. 12-sexies, comma 1, della Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito, con modifica- zioni, il Decreto Legge dell'8 giugno 1992, n. 306, recante la denomina- zione "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provve- dimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (in seguito: D.l. n. 306;

v. act. 1.19, pag. 3 e seg.). Secondo tale disposizione, "nei casi di con- danna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previ- sti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648- bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzio- ne, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del de- naro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, ri- sulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddi- to, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione del- la pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura pena- le, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale". Questa modalità di confisca non è di per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, la quale è già stata oggetto di giurisprudenza da parte di questa Corte (v. TPF 2010 158). Occorre dunque esaminare se i principi sviluppati in detta giurisprudenza sono qui applicabili in analogia.

- 11 -

3.3 La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla confi- sca in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies D.l. n. 306 non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassa- tivamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cau- tela reale e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflit- ta la condanna; ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'at- tività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10549 del 26 febbraio 2009; PASQUALE TANCREDI, I beni con- fiscati alla criminalità organizzata, Aspetti giuridici e sociologici, pubblica- to in Internet dal Centro di documentazione su carcere, devianza e mar- ginalità presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm]; LEONARDO FILIPPI/MARIA FRANCESCA CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insindacabile scelta politico criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustifi- care la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la di- sponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbli- gazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del 13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 920 del 17 di- cembre 2003). Non si richiede pertanto la prova del nesso di pertinenzia- lità tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione tempo- rale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine (V. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.1 e giurisprudenza citata); si confer- ma la ragionevolezza della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della sproporzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle at- tività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti (Cas- sazione penale, ibidem). Quanto all'onere della prova, la Corte di cassa- zione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca conseguente a con- danna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima

- 12 -

dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle at- tività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni pre- senti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella ne- gativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condan- na (cit. in P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giurisprudenza cita- ta).

Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'organizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12-sexies D.l. n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla disponibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore spropor- zionato del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pub- blico ministero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua paral- lelamente a carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimonia- le, al fine di svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interes- sato con l'obiettivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condizione cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2; ANTONIO GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legit- timità e la retroguardia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misu- re di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, pag. 163 e segg.; ANNA MARIA MUAGERI, La riforma delle sanzioni patri- moniali: verso un actio in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esistenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presenta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione essere assimilata ad una causa pe- nale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecuzione ha del resto essa stessa omesso di riprendere nella decisione impugnata il richiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopraccitato scritto del 15 maggio 2013, tacita- mente anticipando il qui emerso giudizio di non conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

3.4 Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatorialmente da Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 set- tembre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 ago- sto 2013 il Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del

2007. Si tratterebbe di documentazione relativa anche alle società A. Ltd., C. Ltd., B. Ltd. e D. Ltd., nonché di atti acquisiti presso la società I. Company, fiduciaria appartenente a G. La trasmissione di tale docu- mentazione sarebbe stata bloccata per molti anni da svariati ricorsi inter- posti all'estero da Frank Agrama ed altri. Tali ricorsi sarebbero stati defi-

- 13 -

nitivamente respinti dalla Court of Final Appeal di Hong Kong in data 9 agosto 2013. L'autorità rogante ritiene che dall'analisi di detta docu- mentazione possano scaturire ulteriori informazioni utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, contrariamente a quan- to affermato dalle ricorrenti, nel 2007 alle autorità inquirenti italiane è sta- ta trasmessa da Hong Kong unicamente la documentazione bancaria concernente un conto intestato a A. Ltd. presso UBS a Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che sia nello spirito dell'art. 12 CRic permettere alle autorità italiane di analizzare la documentazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili alla presente procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e specificando in con- creto le misure procedurali che intende intraprendere. In definitiva, il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, dando pedisse- quamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a conferma- re il sequestro dei conti delle ricorrenti. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sen- tenza RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno i seque- stri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi, il Tribunale penale federale ha respinto sia il ricorso che la domanda di sospensione della procedura.

3.

3.1 Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata sia da annullare ed i sequestri da revocare nella loro integralità, nella misura in cui due fatti nuo- vi di eccezionale rilevanza sarebbero intervenuti nel procedimento penale estero. Il primo è costituito dalla sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano (II Sezione penale), la quale ha prosciolto G. e H. dal reato di riciclaggio, assolto Frank Agrama dal reato di frode fiscale perché il fatto non costituisce reato nonché prosciolto G., H. e Agrama per tutte le contestazioni di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione. A conseguenza di ciò, il tribunale milanese ha respinto la richiesta di confisca avanzata del pubblico ministero italiano in data 22 maggio 2014 relativa- mente alla somma sequestrata presso UBS SA in Svizzera pari a USD 133'890'968. Il secondo fatto nuovo risulterebbe invece dalla decor- renza, l'8 luglio 2014, del termine perentorio di sei mesi fissato all'autorità rogante per presentare, sulla base della documentazione ricevuta da Hong Kong, eventuali nuovi elementi a sostegno del mantenimento del sequestro contestato.

Il MPC, dal canto suo, considera importante attendere la motivazione scrit- ta della sentenza milanese e quindi un'eventuale impugnazione di quest'ul-

- 14 -

tima da parte del pubblico ministero italiano, ritenuto che il dissequestro dei valori patrimoniali bloccati potrebbe intervenire unicamente al termine della procedura penale estera, quindi con una sentenza cresciuta in giudicato.

Della stessa opinione è l'UFG, per il quale è necessario attendere una de- cisione definitiva ed esecutiva delle autorità giudiziarie italiane.

3.2 In concreto, visto il recinto materiale e formale imposto sia dalla sentenza 4 aprile 2013 che da quella 6 dicembre 2013 (v. supra consid. 2), questa Corte non può che limitare l'esame sostanziale della causa al contenuto dello scritto 14 luglio 2014, pena la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e della certezza del diritto. Con il predetto scritto, il pubblico ministero italiano ha informato l'autorità d'esecuzione della sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano, affermando che quest'ul- timo "ha assolto gli imputati dal reato di frode fiscale loro ascritto dichiaran- do altresì la prescrizione del reato di appropriazione indebita" (v. allegato ad act. 1.3 pag. 1 e 1.4). Più precisamente, "dalla lettura del dispositivo (all. 1) emerge che: i reati di appropriazione indebita sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione; il reato di frode fiscale è stato dichiarato estinto per prescrizione limitatamente all'annualità 2005; per le restanti an- nualità (2006, 2007 e 2008) gli imputati sono stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", che si riferisce all'assenza dell'ele- mento psicologico; i reati di riciclaggio contestati a G. e H. sono stati riquali- ficati come fatti di appropriazione indebita e pertanto dichiarati estinti per in- tervenuta prescrizione (v. ibidem). L'autorità rogante afferma inoltre che "il Tribunale ha deciso in modo difforme a quanto richiesto da questo Pubblico Ministero, pertanto ci riserviamo di proporre appello avverso la decisione del Tribunale dopo avere valutato le motivazioni (v. allegato ad act. 1.3 pag. 2). Essa aggiunge, infine, che "con riferimento a quanto indicato nel considerando 3.4 della decisione del TPF del 6 dicembre 2013 si conferma che i documenti trasmessi da Hong Kong hanno ribadito il ruolo di Frank Agrama quale beneficiario effettivo – tramite trust – delle società formal- mente riferibili a G. e H." (v. ibidem). Orbene, tenuto conto dell'esito della sentenza italiana, la quale ha potuto ovviamente esaminare la documenta- zione proveniente da Hong Kong per cui questa Corte aveva eccezional- mente concesso un'ulteriore sospensione della decisione di dissequestro parziale (riguardante la somma eccedente l'importo di USD 87'686'000), non vi è più margine a questo punto per un supplementare rinvio dello stesso, viste le sue ragioni materiali così come già esposte nella sentenza 4 aprile 2013, in particolare al consid. 2.3 (v. supra consid. 2.3.1). Le con- clusioni presentate dal pubblico ministero italiano al Tribunale di Milano in data 22 maggio 2012 confermano del resto la necessità di mantenere il blocco unicamente sull'importo summenzionato (v. act. 1.1 doc. 3), nella misura in cui l'autorità requirente ha chiesto la confisca (ex art. 240 primo

- 15 -

comma CP italiano) dei valori patrimoniali depositati sui conti delle ricorrenti unicamente a concorrenza di USD 87.6 milioni (v. anche sentenza RR.2013.193-196 del 6 dicembre 2013, consid. 3.3, per quanto riguarda l'i- napplicabilità della confisca ex art. 12-sexies D.l. n. 306). Non può per con- tro essere dato seguito alla richiesta delle ricorrenti di dissequestrare l'inte- gralità dei beni patrimoniali bloccati, nella misura in cui la sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano non contiene elementi sufficienti a rovesciare le conclusioni di cui nella sentenza di questo Tribu- nale del 4 aprile 2013 al considerando 2.4 limitatamente all'importo in que- stione (v. supra consid. 2.3.1).

In conclusione, da quanto sopra discende che il ricorso va parzialmente accolto. È ordinato quindi il dissequestro del conto n. 4 intestato a D. Ltd., presso UBS SA, nonché, nel senso dei considerandi, dei conti n. 5, intesta- to a B. Ltd., n. 6, intestato a C. Ltd. e n. 7, intestato a A. Ltd., presso UBS SA, a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000. Come già rilevato nella sentenza 4 aprile 2013 (v. con- sid. 2.5), non essendo possibile per quest'ultimi conti, alla luce della docu- mentazione agli atti, definire dei criteri precisi di ripartizione fra di essi, all'autorità d'esecuzione spetta interpellare senza indugio l'autorità rogante affinché si determini sulle modalità di dissequestro.

4.

4.1 In parte soccombenti, le ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), fissate nel caso concreto a fr. 3'000.-- e poste a loro carico. Esse sono coperte dall'anticipo già versato di fr. 10'000.-- e l'eccedente sarà restituito alle ricorrenti dalla cassa del Tribunale penale federale.

4.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamen- te elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). L'onorario è fis- sato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità am- monta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'u- dienza finale o entro un termine fissato di chi dirige il procedimento oppure, nelle procedura davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo il li- bero apprezzamento. Nella fattispecie, tenuto conto della complessità del pro-

- 16 -

cedimento, come pure però della parziale soccombenza, si giustifica il ricono- scimento di un onorario ridotto ammontante a fr. 2'000.--. L'indennità per ripe- tibili a favore delle società ricorrenti è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 17 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. È ordinato il dissequestro del conto n. 4, intestato a D. Ltd., presso UBS SA. 3. È ordinato il dissequestro, nel senso dei considerandi, dei conti presso UBS SA n. 5, intestato a B. Ltd., n. 6, intestato a C. Ltd. e n. 7, intestato a A. Ltd., a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000. 4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 10'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 7'000.--. 5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alle ricorrenti un importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 18 settembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv.ti Paolo Bernasconi e Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).