Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro (art. 33a OAIMP): legittimazione ricorsuale; competenza dell'autorità d'esecuzione; presenza di funzionari esteri; doppia punibilità; proporzionalità.
Sachverhalt
A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) e dichiarazione infede- le (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrab- bando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia da B., cittadi- no svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri Paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico in- genti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, e rego- lando le transazioni previo pagamento in contanti con banconote da EUR 500 in assenza di qualsivoglia documentazione. L'inchiesta ha portato a svariati sequestri di oro e di denaro, in particolare al sequestro (avvenuto ad Arezzo il 10 ottobre 2012) di un milione e mezzo di euro confezionati sotto vuoto e avvolti in un giornale edito nel Cantone Ticino e di 30 kg di oro a carico di C. (che sarebbe uno dei corrieri di B.) e di D. (che sarebbe il referente aretino dell'associazione). L'autorità inquirente italiana afferma che vi sarebbero fondati motivi per ritenere che l'oro trafficato sia, almeno in parte, di provenienza furtiva, truffaldina o comunque delittuosa, sia per il fatto che alla base della filiera verrebbe acquistato a prezzo molto basso, sia per il fatto che in alcuni casi si sarebbe accertato che alcuni oggetti pro- venivano da furti, sia perché, in alcune conversazioni intercettate, gli stessi indagati avrebbero fatto riferimento al fatto che, dentro all'oro fuso in ver- ghe "ci sta dentro il lecito e l'illecito, provento di rapine". In Svizzera l'oro, che arriverebbe sotto forma di puro in lamine, dovrebbe poi essere trasfor- mato in oro da investimento e qui sarebbe pure allestita la falsa documen- tazione attestante la legittima provenienza (v. act. 7.1 pag. 9). Con la do- manda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, la perquisi- zione dei locali della A. SA, l'interrogatorio dell'amministratore unico di quest'ultima, E., l'acquisizione di tutta la documentazione inerente il com- mercio di oro, lo svolgimento d'indagini destinate ad individuare beni da sottoporre a sequestro preventivo nonché l'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice italiano (v. act. 7.1 pag. 20 e segg.).
B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013 l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), autorità alla qua- le l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità
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italiana, ordinando i provvedimenti richiesti (v. act. 7.5). In data 6 novembre 2013 essa ha effettuato la perquisizione dei locali della A. SA e della F. SA, entrambe con sede a Chiasso, sequestrando svariata documentazione ri- tenuta utile per le indagini estere (v. act. 1.1 e 1.4). Il 20 novembre 2013 la banca G., su ordine dell'AFD, ha proceduto al blocco, a concorrenza di EUR 155'000'000, del conto n. 1 di pertinenza della A. SA. Il 20 gennaio 2014 la predetta banca ha inviato all'AFD documentazione bancaria riguar- dante la relazione n. 2 intestata alla A. SA (v. act. 1.2). Con scritti del 15 novembre 2013 e 6 gennaio 2014 la banca H. ha trasmesso all'AFD do- cumentazione bancaria riguardante la relazione n. 3 intestata alla A. SA (v. act. 1.3). Il 5 dicembre 2013 è stato interrogato E. in qualità di persona informata sui fatti (v. act. 1.1 e act. 7.7).
C. Il 16 giugno 2014 l'AFD ha emanato quattro decisioni di chiusura, mediante le quali ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente dei seguenti atti: il verbale d'interrogatorio di E. nonché la documentazione sequestrata presso i locali della A. SA, stoccata su supporto informatico (v. act. 1.1); documentazione bancaria concernente la relazione n. 2 presso la banca G. intestata alla A. SA (v. act. 1.2); documentazione bancaria concernente la relazione n. 3 presso la banca H. intestata alla A. SA (v. act. 1.3); docu- mentazione sequestrata presso la F. SA (v. act. 1.1 e 1.4).
D. Il 3 luglio 2014 A. SA ha interposto ricorso contro le quattro decisioni del 16 giugno 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento delle stesse e la revo- ca di tutti i sequestri documentali. In via subordinata, essa chiede che la decisione impugnata riguardante F. SA sia modificata "nella misura in cui i documenti riguardano terze persone – I., J. LCC, K. SA – la documentazio- ne ad esse relativa viene estromessa e oscurata qualsiasi informazione a loro riconducibile" (v. act. 1 pag. 25).
A conclusione delle loro osservazioni del 6 e 7 agosto 2014 l'AFD risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua am- missibilità (v. act. 7 e 8).
E. Con replica del 27 agosto 2014 la ricorrente ha ribadito le conclusioni e- spresse in sede di ricorso (v. act. 11).
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro quattro decisioni di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, rese dall’autorità fede- rale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
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E. 1.4.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giuri- sprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere com- pete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con- sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i docu- menti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvo- cato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La legit- timazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coerciti- va e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo con- cernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 526, pag. 478 e n. 532, pag. 487 e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audi- zione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo
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tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una tra- smissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 con- sid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.4.2 In concreto, la legittimazione ricorsuale della ricorrente è pacificamente da- ta sia per quanto riguarda la documentazione bancaria relativa ai conti bancari ad essa intestati che per la documentazione sequestrata presso la sua sede. Essa fa per contro difetto per quanto attiene alla documentazio- ne sequestrata nei locali della F. SA (peraltro oggetto di un parallelo ricor- so) e per il verbale d'interrogatorio di E., non contenendo quest'ultimo – E. si è avvalso della facoltà di non rispondere (v. act. 7.7) – nessuna informa- zione equiparabile ad una trasmissione di documentazione bancaria ri- guardante la società ricorrente.
Nei termini appena esposti occorre quindi entrare nel merito del gravame.
E. 2 L'insorgente contesta innanzitutto la competenza dell'AFD nell'emanare le decisioni impugnate. A suo dire, nella fattispecie non vi sarebbe alcuna ipo- tesi di reato doganale o di truffa fiscale. Non si capirebbe del resto quale sia il reato perseguito a monte del riciclaggio di denaro, infrazione che a- vrebbe dovuto semmai condurre alla delega in favore dell'autorità penale. Essa contesta altresì il potere di firma del funzionario che ha firmato le de- cisioni impugnate.
E. 2.1 L'art. 17 cpv. 4 AIMP prevede che l'Ufficio federale può delegare l'attuazio- ne totale o parziale del procedimento all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera (v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 262 pag. 250). Secondo l'art. 79 AIMP, se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa con- cerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzio- ne a un'unica autorità. Gli articoli 44, 47, 52 e 53 CPP sono applicabili per analogia (cpv. 1). L'Ufficio federale può deferire l'esecuzione parziale o to- tale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprime- re se il reato fosse stato commesso in Svizzera (cpv. 2). L'Ufficio federale può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande comple- mentari (cpv. 3). La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (cpv. 4; cfr. ZIMMERMANN, op. cit., n. 253 pag. 245). In questo senso essa non è
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contemplata fra le decisioni antecedenti alla decisione di chiusura impu- gnabili congiuntamente con quest'ultima giusta l'art. 80e cpv. 1 AIMP (v. TPF 2010 148 consid. 3). La censura su questo punto è dunque inam- missibile. Si rileva comunque, a titolo abbondanziale, che in questo ambito l'UFG dispone di un ampio margine d'apprezzamento (v. sentenza del Tri- bunale federale 1A.103/1992 del 1° settembre 1993), il quale non è stato in concreto trasceso, vista la natura doganale dei reati ipotizzati in Italia (v. art. 128 cpv. 2 della legge sulle dogane, LD; RS 631.0) nonché le speci- fiche competenze dell'AFD in ambito di controllo dei metalli preziosi (v. leg- ge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP; RS 941.31).
E. 2.2 Per quanto attiene al potere di firma del funzionario che ha sottoscritto le decisioni impugnate, ferma restando la facoltà dell'AFD di disciplinare con relativa autonomia la concreta gestione degli affari di sua competenza e dei rispettivi poteri di firma (sul quadro normativo generale v. MARTIN KOCHER/DIEGO CLAVADETSCHER, Zollgesetz, Berna 2009, pag. 570; PIERRE MOOR/ALEXANDER FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3a ediz., Berna 2012, pag. 552 e seg.), esso ha prodotto, in sede di rispo- sta, un documento intitolato "Geschäftsordnung Oberzolldirektion (GO OZD)" dove vengono elencate le competenze della divisione principale "Di- ritto e tributi" ("Hauptabteilung Recht und Abgabe") (v. act. 7.10). Fra queste, sotto il capitolo "Strafsachen" figura la "Stellungnahme zu Rechts- und Amtshilfegesuchen in Strafsachen und deren Vollzug" (v. ibidem pag. 20). Detta divisione è altresì competente per la "Behandlung von Be- schwerden gegen Untersuchungshandlungen, Stellungnahmen zu Be- schwerden gegen Zwangsmassnahmen zu Handen des Bundesstrafge- richts" (v. ibidem). Nella misura in cui le decisioni impugnate sono state fir- mate in concreto dalla signora L., vicedirettrice dell'AFD, nonché capo della divisione principale "Diritto e tributi", la censura in questione è da respinge- re.
E. 3 L'insorgente afferma che, nonostante la sua opposizione alla presenza di funzionari esteri, l'autorità d'esecuzione avrebbe concesso all'autorità ro- gante illimitato accesso a tutti gli atti sequestrati, senza notificare alcunché alle parti, in violazione del loro diritto di essere sentite e di ricorso, ciò che implicherebbe la nullità delle decisioni impugnate.
E. 3.1 L'art. 80e cpv. 2 AIMP prevede che le decisioni incidentali anteriori alla de- cisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e va- lori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (lett. b).
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E. 3.2 In concreto, occorre rilevare che l'AFD, con decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013, ha statuito sulla presenza dei funzionari dell'autorità richiedente ammettendola. Essa ha tuttavia condizionato tale presenza alla firma, da parte dei predetti, di una dichiarazione tesa ad im- pedire un utilizzo prematuro – ossia antecedente ad una decisione di chiu- sura – di informazioni ottenute durante l'esecuzione della rogatoria o in se- guito ad una consultazione di dati o documenti (v. act. 7.5 pag. 4 e seg.), dichiarazione che è stata effettivamente sottoscritta dagli inquirenti italiani il
E. 5 novembre 2013 (v. act. 7.6). Orbene, se è vero che il patrocinatore della ricorrente, avv. Filippo Ferrari, si è opposto il 6 novembre 2013 alla presen- za di funzionari esteri in occasione della perquisizione dei suoi locali (v. act. 7.4), e quindi tardivamente, dall'altra è d'uopo rilevare che nessun gravame è stato interposto contro la predetta decisione del 16 ottobre
2013. L'operazione destinata a designare la documentazione utile per l'in- chiesta estera è in realtà avvenuta nel rispetto della giurisprudenza in vigo- re (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.48 del 7 maggio 2014). Tale censura va quindi respinta. Anche se non contestato in questa sede, va rilevato che a torto il funzionario M. ha ritenuto il suggellamento di documenti, in definitiva poi avvenuto, privo di base legale, visto che tale possibilità è prevista dall'art. 50 cpv. 3 DPA (v. anche DTF 138 IV 40 con- sid. 2.2.2).
4. La ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità. Es- sa contesta in particolare la conclusione alla quale è giunta l'AFD, secondo la quale i fatti contestatigli in Italia costituirebbero in Svizzera una truffa in materia fiscale ex art. 14 DPA. A suo dire, e appoggiandosi su un parere giuridico di N., professore di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano, nessun reato oggetto delle indagini italiane avrebbe elementi in comune con il reato di truffa qualificata in materia fiscale. Avendo gli inda- gati, secondo i fatti descritti in rogatoria, omesso di presentare documenta- zione fiscale, ma non consegnato atti falsi, essi sarebbero semmai perse- guibili per evasione fiscale, infrazione che non permetterebbe l'assistenza giudiziaria. Quest'ultima non sarebbe nemmeno possibile sulla base dell'art. 50 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem- bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967
p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa
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solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se- condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella do- manda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili an- che secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualifi- cazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
4.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fi- scali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizione applica- bile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato ri- chiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona per- seguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti so- spetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fisca- le vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È suffi- ciente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in
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ambito di fiscalità diretta, visto che in base all'art. 50 n. 1 CAS in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale (v. RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusam- menarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausbli- cke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Laurent Moreillon [ed.], A- spects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Basilea 2009, pag. 76-77).
4.3 Nel suo gravame la ricorrente si è lungamente soffermata sulla questione a sapere se i fatti contestati in Italia agli indagati potessero essere costitutivi di frode fiscale, ciò che essa contesta, omettendo tuttavia di considerare che la procedura italiana non è unicamente motivata dal perseguimento di reati fiscali. La complessa inchiesta estera, i cui capi di accusa risultano chiaramente elencati nella rogatoria e nel suo complemento (v. act. 7.1), portano su diverse ipotesi di reato, già evidenziate in precedenza (v. lett. A supra), tra le quali vi è anche il riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e l'im- piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italia- no). L'autorità richiedente sostiene in effetti che parte dell'oro oggetto dei presunti traffici illeciti sia il frutto di furti e rapine, ciò che sarebbe attestato da alcune intercettazioni telefoniche riguardanti gli indagati D. e O. riportate nell'informativa della Guardia di Finanza del 5 giugno 2012 (v. act. 7.1 pag.
E. 5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi,
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quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse ne- cessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter in- dividuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag- giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos- sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utili- tà dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 con- sid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone inte- ressate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
E. 5.2 In concreto, l'autorità rogante considera B. il "deus ex machina" di tutti i presunti traffici illeciti di oro, conclusione che motiva riproponendo soprat- tutto stralci di intercettazioni telefoniche concernenti gli indagati. Essa ritie- ne "estremamente sintomatica la circostanza che, al verificarsi di un evento "traumatico" per l'organizzazione, B. convochi degli incontri con i propri più stretti sodali, ai quali partecipa personalmente, impartendo le nuove linee operative, quali il contingentamento dei quantitativi e la definizione di più pesanti quotazioni, come accertato nei due episodi documentati. Quanto emerso dalle indagini, depone fermamente circa la presenza di un'unica regia da parte di B. a monte dei traffici orditi dai diversi indagati" (v. act. 7.1 pag. 19). Essa aggiunge che "si rende quindi indispensabile accertare at- traverso quali meccanismi l'indagato riesca a trasformare l'oro e dotarlo di documentazione attestante legittima provenienza. Risulta dagli atti di inda- gine che l'indagato dovrebbe avere la disponibilità di un banco metalli e di- sponibilità di denaro contante per svariati milioni di euro a settimana, per i quali sarebbe necessario accertare la provenienza. Il coindagato D. ha di- chiarato che l'oro destinato a B., dopo avere passato la dogana su auto do- tate di doppio fondo, veniva portato (in quantitativi aggirantisi in circa 200 kg a settimana per il solo ramo dell'organizzazione facente a lui riferi- mento) presso la società A. SA di Chiasso, che provvedeva al pagamento in contanti del metallo, che poi avrebbe rivenduto in forma ufficiale a grandi fonderie dotate del Good delivery" (v. ibidem). Orbene, ritenuto che la so-
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cietà ricorrente è sospettata di aver acquistato l'oro oggetto dei presunti traffici illeciti per poi rivenderlo, l'utilità potenziale della documentazione re- lativa ai suoi conti bancari e di quella sequestrata nei suoi locali, nonché del verbale d'interrogatorio del suo amministratore unico – E. è anch'egli indagato in Italia – non può essere esclusa. Da respingere è parimenti la ri- chiesta subordinata di estromettere o oscurare qualsiasi informazione ri- conducibile a terze persone, in particolare quelle relative a I., J. LLC e K. SA, dovendo infatti l'autorità inquirente estera potere avere la possibilità di verificare l'esistenza o meno di un loro eventuale coinvolgimento nei fatti indagati.
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu- re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione trasmessa emerge in concreto una connessione penalmente rilevan- te fra i fatti perseguiti in Italia e le relazioni bancarie della ricorrente o gli atti sequestrati nei suoi locali. Vi è quindi da concludere che la domanda di as- sistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
6. La ricorrente postula infine la revoca dei sequestri documentali e patrimo- niali.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente di sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribu- nale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affer- mare che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri contestati, i quali concernono proprio gli averi in conto sulle relazioni di cui va tra- smessa la documentazione. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 con- sid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fin- tanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la ne-
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cessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico ca- gionato dai sequestri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i se- questri vanno confermati e le relative censure respinte.
7. Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, le deci- sioni impugnate vanno integralmente confermate ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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E. 9 e 20). Ora, il riutilizzo di oro frutto di furti e/o rapine può essere sussunto in Svizzera ai reati di ricettazione o riciclaggio ai sensi degli art. 160 risp. 305bis CP. Infatti, secondo la prima disposizione, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecunia- ria (art. 160 n. 1 cpv. 1 CP). Inoltre, il colpevole è punito con una pena de- tentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 ali- quote giornaliere se fa mestiere della ricettazione (art. 160 n. 2 CP). L'art. 305bis CP, dal canto suo, prevede che chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valo- ri patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimi- ne, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria (n. 1). Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecu- niaria sino a 500 aliquote giornaliere (n. 2). Vi è caso grave segnatamente
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se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a), agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematica- mente il riciclaggio (lett. b) o realizza una grossa cifra d'affari o un guada- gno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è puni- bile anche sé l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costitui- sca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3).
Orbene, quanto precede è di per se sufficiente a realizzare la condizione della doppia punibilità, precisato che nel campo della cosiddetta piccola as- sistenza (a differenza dell'estradizione) le misure di cooperazione sono già ammesse se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fatti- specie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). Nulla può d'altronde essere dedotto dal decreto di ab- bandono del 6 marzo 2013 emanato dal Procuratore generale del Cantone Ticino, decisione anteriore alla rogatoria ed al suo complemento, che non menziona minimamente i conti oggetto delle decisioni impugnate (v. act. 1.16), per cui non si vede come potrebbe costituire un ostacolo all'inchiesta estera. La ricorrente stessa, giustamente, non tenta nemmeno di sostenere che vi sarebbe un problema di ne bis in idem giusta l'art. 54 CAS o l'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP, ma si limita a citare senza particolari approfondimenti il decreto in questione, senza chiarire l'esatta portata in casu. La censura in questo ambito va dunque respinta.
5. L'insorgente sostiene che le decisioni impugnate siano lesive del principio della proporzionalità.
Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 26 settembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi- dente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.199
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Fatti: A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) e dichiarazione infede- le (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrab- bando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia da B., cittadi- no svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri Paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico in- genti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, e rego- lando le transazioni previo pagamento in contanti con banconote da EUR 500 in assenza di qualsivoglia documentazione. L'inchiesta ha portato a svariati sequestri di oro e di denaro, in particolare al sequestro (avvenuto ad Arezzo il 10 ottobre 2012) di un milione e mezzo di euro confezionati sotto vuoto e avvolti in un giornale edito nel Cantone Ticino e di 30 kg di oro a carico di C. (che sarebbe uno dei corrieri di B.) e di D. (che sarebbe il referente aretino dell'associazione). L'autorità inquirente italiana afferma che vi sarebbero fondati motivi per ritenere che l'oro trafficato sia, almeno in parte, di provenienza furtiva, truffaldina o comunque delittuosa, sia per il fatto che alla base della filiera verrebbe acquistato a prezzo molto basso, sia per il fatto che in alcuni casi si sarebbe accertato che alcuni oggetti pro- venivano da furti, sia perché, in alcune conversazioni intercettate, gli stessi indagati avrebbero fatto riferimento al fatto che, dentro all'oro fuso in ver- ghe "ci sta dentro il lecito e l'illecito, provento di rapine". In Svizzera l'oro, che arriverebbe sotto forma di puro in lamine, dovrebbe poi essere trasfor- mato in oro da investimento e qui sarebbe pure allestita la falsa documen- tazione attestante la legittima provenienza (v. act. 7.1 pag. 9). Con la do- manda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, la perquisi- zione dei locali della A. SA, l'interrogatorio dell'amministratore unico di quest'ultima, E., l'acquisizione di tutta la documentazione inerente il com- mercio di oro, lo svolgimento d'indagini destinate ad individuare beni da sottoporre a sequestro preventivo nonché l'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice italiano (v. act. 7.1 pag. 20 e segg.).
B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013 l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), autorità alla qua- le l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità
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italiana, ordinando i provvedimenti richiesti (v. act. 7.5). In data 6 novembre 2013 essa ha effettuato la perquisizione dei locali della A. SA e della F. SA, entrambe con sede a Chiasso, sequestrando svariata documentazione ri- tenuta utile per le indagini estere (v. act. 1.1 e 1.4). Il 20 novembre 2013 la banca G., su ordine dell'AFD, ha proceduto al blocco, a concorrenza di EUR 155'000'000, del conto n. 1 di pertinenza della A. SA. Il 20 gennaio 2014 la predetta banca ha inviato all'AFD documentazione bancaria riguar- dante la relazione n. 2 intestata alla A. SA (v. act. 1.2). Con scritti del 15 novembre 2013 e 6 gennaio 2014 la banca H. ha trasmesso all'AFD do- cumentazione bancaria riguardante la relazione n. 3 intestata alla A. SA (v. act. 1.3). Il 5 dicembre 2013 è stato interrogato E. in qualità di persona informata sui fatti (v. act. 1.1 e act. 7.7).
C. Il 16 giugno 2014 l'AFD ha emanato quattro decisioni di chiusura, mediante le quali ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente dei seguenti atti: il verbale d'interrogatorio di E. nonché la documentazione sequestrata presso i locali della A. SA, stoccata su supporto informatico (v. act. 1.1); documentazione bancaria concernente la relazione n. 2 presso la banca G. intestata alla A. SA (v. act. 1.2); documentazione bancaria concernente la relazione n. 3 presso la banca H. intestata alla A. SA (v. act. 1.3); docu- mentazione sequestrata presso la F. SA (v. act. 1.1 e 1.4).
D. Il 3 luglio 2014 A. SA ha interposto ricorso contro le quattro decisioni del 16 giugno 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento delle stesse e la revo- ca di tutti i sequestri documentali. In via subordinata, essa chiede che la decisione impugnata riguardante F. SA sia modificata "nella misura in cui i documenti riguardano terze persone – I., J. LCC, K. SA – la documentazio- ne ad esse relativa viene estromessa e oscurata qualsiasi informazione a loro riconducibile" (v. act. 1 pag. 25).
A conclusione delle loro osservazioni del 6 e 7 agosto 2014 l'AFD risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua am- missibilità (v. act. 7 e 8).
E. Con replica del 27 agosto 2014 la ricorrente ha ribadito le conclusioni e- spresse in sede di ricorso (v. act. 11).
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Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro quattro decisioni di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, rese dall’autorità fede- rale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
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1.4
1.4.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giuri- sprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere com- pete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con- sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i docu- menti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvo- cato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La legit- timazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coerciti- va e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo con- cernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 526, pag. 478 e n. 532, pag. 487 e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audi- zione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo
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tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una tra- smissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 con- sid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.4.2 In concreto, la legittimazione ricorsuale della ricorrente è pacificamente da- ta sia per quanto riguarda la documentazione bancaria relativa ai conti bancari ad essa intestati che per la documentazione sequestrata presso la sua sede. Essa fa per contro difetto per quanto attiene alla documentazio- ne sequestrata nei locali della F. SA (peraltro oggetto di un parallelo ricor- so) e per il verbale d'interrogatorio di E., non contenendo quest'ultimo – E. si è avvalso della facoltà di non rispondere (v. act. 7.7) – nessuna informa- zione equiparabile ad una trasmissione di documentazione bancaria ri- guardante la società ricorrente.
Nei termini appena esposti occorre quindi entrare nel merito del gravame.
2. L'insorgente contesta innanzitutto la competenza dell'AFD nell'emanare le decisioni impugnate. A suo dire, nella fattispecie non vi sarebbe alcuna ipo- tesi di reato doganale o di truffa fiscale. Non si capirebbe del resto quale sia il reato perseguito a monte del riciclaggio di denaro, infrazione che a- vrebbe dovuto semmai condurre alla delega in favore dell'autorità penale. Essa contesta altresì il potere di firma del funzionario che ha firmato le de- cisioni impugnate.
2.1 L'art. 17 cpv. 4 AIMP prevede che l'Ufficio federale può delegare l'attuazio- ne totale o parziale del procedimento all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera (v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 262 pag. 250). Secondo l'art. 79 AIMP, se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa con- cerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzio- ne a un'unica autorità. Gli articoli 44, 47, 52 e 53 CPP sono applicabili per analogia (cpv. 1). L'Ufficio federale può deferire l'esecuzione parziale o to- tale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprime- re se il reato fosse stato commesso in Svizzera (cpv. 2). L'Ufficio federale può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande comple- mentari (cpv. 3). La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (cpv. 4; cfr. ZIMMERMANN, op. cit., n. 253 pag. 245). In questo senso essa non è
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contemplata fra le decisioni antecedenti alla decisione di chiusura impu- gnabili congiuntamente con quest'ultima giusta l'art. 80e cpv. 1 AIMP (v. TPF 2010 148 consid. 3). La censura su questo punto è dunque inam- missibile. Si rileva comunque, a titolo abbondanziale, che in questo ambito l'UFG dispone di un ampio margine d'apprezzamento (v. sentenza del Tri- bunale federale 1A.103/1992 del 1° settembre 1993), il quale non è stato in concreto trasceso, vista la natura doganale dei reati ipotizzati in Italia (v. art. 128 cpv. 2 della legge sulle dogane, LD; RS 631.0) nonché le speci- fiche competenze dell'AFD in ambito di controllo dei metalli preziosi (v. leg- ge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP; RS 941.31).
2.2 Per quanto attiene al potere di firma del funzionario che ha sottoscritto le decisioni impugnate, ferma restando la facoltà dell'AFD di disciplinare con relativa autonomia la concreta gestione degli affari di sua competenza e dei rispettivi poteri di firma (sul quadro normativo generale v. MARTIN KOCHER/DIEGO CLAVADETSCHER, Zollgesetz, Berna 2009, pag. 570; PIERRE MOOR/ALEXANDER FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3a ediz., Berna 2012, pag. 552 e seg.), esso ha prodotto, in sede di rispo- sta, un documento intitolato "Geschäftsordnung Oberzolldirektion (GO OZD)" dove vengono elencate le competenze della divisione principale "Di- ritto e tributi" ("Hauptabteilung Recht und Abgabe") (v. act. 7.10). Fra queste, sotto il capitolo "Strafsachen" figura la "Stellungnahme zu Rechts- und Amtshilfegesuchen in Strafsachen und deren Vollzug" (v. ibidem pag. 20). Detta divisione è altresì competente per la "Behandlung von Be- schwerden gegen Untersuchungshandlungen, Stellungnahmen zu Be- schwerden gegen Zwangsmassnahmen zu Handen des Bundesstrafge- richts" (v. ibidem). Nella misura in cui le decisioni impugnate sono state fir- mate in concreto dalla signora L., vicedirettrice dell'AFD, nonché capo della divisione principale "Diritto e tributi", la censura in questione è da respinge- re.
3. L'insorgente afferma che, nonostante la sua opposizione alla presenza di funzionari esteri, l'autorità d'esecuzione avrebbe concesso all'autorità ro- gante illimitato accesso a tutti gli atti sequestrati, senza notificare alcunché alle parti, in violazione del loro diritto di essere sentite e di ricorso, ciò che implicherebbe la nullità delle decisioni impugnate.
3.1 L'art. 80e cpv. 2 AIMP prevede che le decisioni incidentali anteriori alla de- cisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e va- lori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (lett. b).
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3.2 In concreto, occorre rilevare che l'AFD, con decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013, ha statuito sulla presenza dei funzionari dell'autorità richiedente ammettendola. Essa ha tuttavia condizionato tale presenza alla firma, da parte dei predetti, di una dichiarazione tesa ad im- pedire un utilizzo prematuro – ossia antecedente ad una decisione di chiu- sura – di informazioni ottenute durante l'esecuzione della rogatoria o in se- guito ad una consultazione di dati o documenti (v. act. 7.5 pag. 4 e seg.), dichiarazione che è stata effettivamente sottoscritta dagli inquirenti italiani il 5 novembre 2013 (v. act. 7.6). Orbene, se è vero che il patrocinatore della ricorrente, avv. Filippo Ferrari, si è opposto il 6 novembre 2013 alla presen- za di funzionari esteri in occasione della perquisizione dei suoi locali (v. act. 7.4), e quindi tardivamente, dall'altra è d'uopo rilevare che nessun gravame è stato interposto contro la predetta decisione del 16 ottobre
2013. L'operazione destinata a designare la documentazione utile per l'in- chiesta estera è in realtà avvenuta nel rispetto della giurisprudenza in vigo- re (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.48 del 7 maggio 2014). Tale censura va quindi respinta. Anche se non contestato in questa sede, va rilevato che a torto il funzionario M. ha ritenuto il suggellamento di documenti, in definitiva poi avvenuto, privo di base legale, visto che tale possibilità è prevista dall'art. 50 cpv. 3 DPA (v. anche DTF 138 IV 40 con- sid. 2.2.2).
4. La ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità. Es- sa contesta in particolare la conclusione alla quale è giunta l'AFD, secondo la quale i fatti contestatigli in Italia costituirebbero in Svizzera una truffa in materia fiscale ex art. 14 DPA. A suo dire, e appoggiandosi su un parere giuridico di N., professore di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano, nessun reato oggetto delle indagini italiane avrebbe elementi in comune con il reato di truffa qualificata in materia fiscale. Avendo gli inda- gati, secondo i fatti descritti in rogatoria, omesso di presentare documenta- zione fiscale, ma non consegnato atti falsi, essi sarebbero semmai perse- guibili per evasione fiscale, infrazione che non permetterebbe l'assistenza giudiziaria. Quest'ultima non sarebbe nemmeno possibile sulla base dell'art. 50 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem- bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967
p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa
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solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se- condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella do- manda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili an- che secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualifi- cazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
4.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fi- scali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizione applica- bile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato ri- chiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona per- seguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti so- spetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fisca- le vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È suffi- ciente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in
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ambito di fiscalità diretta, visto che in base all'art. 50 n. 1 CAS in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale (v. RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusam- menarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausbli- cke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Laurent Moreillon [ed.], A- spects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Basilea 2009, pag. 76-77).
4.3 Nel suo gravame la ricorrente si è lungamente soffermata sulla questione a sapere se i fatti contestati in Italia agli indagati potessero essere costitutivi di frode fiscale, ciò che essa contesta, omettendo tuttavia di considerare che la procedura italiana non è unicamente motivata dal perseguimento di reati fiscali. La complessa inchiesta estera, i cui capi di accusa risultano chiaramente elencati nella rogatoria e nel suo complemento (v. act. 7.1), portano su diverse ipotesi di reato, già evidenziate in precedenza (v. lett. A supra), tra le quali vi è anche il riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e l'im- piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italia- no). L'autorità richiedente sostiene in effetti che parte dell'oro oggetto dei presunti traffici illeciti sia il frutto di furti e rapine, ciò che sarebbe attestato da alcune intercettazioni telefoniche riguardanti gli indagati D. e O. riportate nell'informativa della Guardia di Finanza del 5 giugno 2012 (v. act. 7.1 pag. 9 e 20). Ora, il riutilizzo di oro frutto di furti e/o rapine può essere sussunto in Svizzera ai reati di ricettazione o riciclaggio ai sensi degli art. 160 risp. 305bis CP. Infatti, secondo la prima disposizione, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecunia- ria (art. 160 n. 1 cpv. 1 CP). Inoltre, il colpevole è punito con una pena de- tentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 ali- quote giornaliere se fa mestiere della ricettazione (art. 160 n. 2 CP). L'art. 305bis CP, dal canto suo, prevede che chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valo- ri patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimi- ne, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria (n. 1). Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecu- niaria sino a 500 aliquote giornaliere (n. 2). Vi è caso grave segnatamente
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se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a), agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematica- mente il riciclaggio (lett. b) o realizza una grossa cifra d'affari o un guada- gno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è puni- bile anche sé l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costitui- sca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3).
Orbene, quanto precede è di per se sufficiente a realizzare la condizione della doppia punibilità, precisato che nel campo della cosiddetta piccola as- sistenza (a differenza dell'estradizione) le misure di cooperazione sono già ammesse se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fatti- specie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). Nulla può d'altronde essere dedotto dal decreto di ab- bandono del 6 marzo 2013 emanato dal Procuratore generale del Cantone Ticino, decisione anteriore alla rogatoria ed al suo complemento, che non menziona minimamente i conti oggetto delle decisioni impugnate (v. act. 1.16), per cui non si vede come potrebbe costituire un ostacolo all'inchiesta estera. La ricorrente stessa, giustamente, non tenta nemmeno di sostenere che vi sarebbe un problema di ne bis in idem giusta l'art. 54 CAS o l'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP, ma si limita a citare senza particolari approfondimenti il decreto in questione, senza chiarire l'esatta portata in casu. La censura in questo ambito va dunque respinta.
5. L'insorgente sostiene che le decisioni impugnate siano lesive del principio della proporzionalità.
5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi,
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quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse ne- cessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter in- dividuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag- giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos- sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utili- tà dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 con- sid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone inte- ressate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
5.2 In concreto, l'autorità rogante considera B. il "deus ex machina" di tutti i presunti traffici illeciti di oro, conclusione che motiva riproponendo soprat- tutto stralci di intercettazioni telefoniche concernenti gli indagati. Essa ritie- ne "estremamente sintomatica la circostanza che, al verificarsi di un evento "traumatico" per l'organizzazione, B. convochi degli incontri con i propri più stretti sodali, ai quali partecipa personalmente, impartendo le nuove linee operative, quali il contingentamento dei quantitativi e la definizione di più pesanti quotazioni, come accertato nei due episodi documentati. Quanto emerso dalle indagini, depone fermamente circa la presenza di un'unica regia da parte di B. a monte dei traffici orditi dai diversi indagati" (v. act. 7.1 pag. 19). Essa aggiunge che "si rende quindi indispensabile accertare at- traverso quali meccanismi l'indagato riesca a trasformare l'oro e dotarlo di documentazione attestante legittima provenienza. Risulta dagli atti di inda- gine che l'indagato dovrebbe avere la disponibilità di un banco metalli e di- sponibilità di denaro contante per svariati milioni di euro a settimana, per i quali sarebbe necessario accertare la provenienza. Il coindagato D. ha di- chiarato che l'oro destinato a B., dopo avere passato la dogana su auto do- tate di doppio fondo, veniva portato (in quantitativi aggirantisi in circa 200 kg a settimana per il solo ramo dell'organizzazione facente a lui riferi- mento) presso la società A. SA di Chiasso, che provvedeva al pagamento in contanti del metallo, che poi avrebbe rivenduto in forma ufficiale a grandi fonderie dotate del Good delivery" (v. ibidem). Orbene, ritenuto che la so-
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cietà ricorrente è sospettata di aver acquistato l'oro oggetto dei presunti traffici illeciti per poi rivenderlo, l'utilità potenziale della documentazione re- lativa ai suoi conti bancari e di quella sequestrata nei suoi locali, nonché del verbale d'interrogatorio del suo amministratore unico – E. è anch'egli indagato in Italia – non può essere esclusa. Da respingere è parimenti la ri- chiesta subordinata di estromettere o oscurare qualsiasi informazione ri- conducibile a terze persone, in particolare quelle relative a I., J. LLC e K. SA, dovendo infatti l'autorità inquirente estera potere avere la possibilità di verificare l'esistenza o meno di un loro eventuale coinvolgimento nei fatti indagati.
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu- re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione trasmessa emerge in concreto una connessione penalmente rilevan- te fra i fatti perseguiti in Italia e le relazioni bancarie della ricorrente o gli atti sequestrati nei suoi locali. Vi è quindi da concludere che la domanda di as- sistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
6. La ricorrente postula infine la revoca dei sequestri documentali e patrimo- niali.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente di sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribu- nale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affer- mare che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri contestati, i quali concernono proprio gli averi in conto sulle relazioni di cui va tra- smessa la documentazione. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 con- sid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fin- tanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la ne-
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cessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico ca- gionato dai sequestri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i se- questri vanno confermati e le relative censure respinte.
7. Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, le deci- sioni impugnate vanno integralmente confermate ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 30 settembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Amministrazione federale delle dogane - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).