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RR.2013.21

Bundesstrafgericht · 2013-01-30 · Italiano CH

Estradizione alla Francia. Gratuito patrocinio (art. 21 cpv. 1 AIMP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A., rappresentato dall'avv. Stefano Pizzola,

E. 2 Avv. Stefano PIZZOLA,

Ricorrenti

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Francia

Gratuito patrocinio (art. 21 cpv. 1 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.21+23 (RP.2013.4)

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Visti: - la decisione del 6 dicembre 2012, mediante la quale l'Ufficio federale di giusti- zia, nell'ambito di una procedura estradizionale concernente A., ha rifiutato al medesimo la concessione del gratuito patrocinio; - il ricorso del 28 gennaio 2013 interposto da A. ed il suo patrocinatore perso- nalmente Stefano Pizzola presso la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale avverso la summenzionata decisione; Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP); - che il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA); - che, giusta l'art. 12 cpv. 2 AIMP, le disposizioni cantonali e federali sulla so- spensione dei termini non sono applicabili nell'ambito dell'assistenza interna- zionale in materia penale, escludendo quindi la sospensione dei termini previ- sta all'art. 22a PA; - che, nella fattispecie, interposto il 28 gennaio 2013 contro una decisione di rifiuto della concessione del gratuito patrocinio del 6 dicembre 2012, ricevuta dal ricorrente l'11 dicembre seguente, il gravame risulta manifestamente tardi- vo; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l’irricevibilità del loro gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a loro carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della

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procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 gennaio 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A., rappresentato dall'avv. Stefano Pizzola,

2. Avv. Stefano PIZZOLA,

Ricorrenti

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Francia

Gratuito patrocinio (art. 21 cpv. 1 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.21+23 (RP.2013.4)

- 2 -

Visti: - la decisione del 6 dicembre 2012, mediante la quale l'Ufficio federale di giusti- zia, nell'ambito di una procedura estradizionale concernente A., ha rifiutato al medesimo la concessione del gratuito patrocinio; - il ricorso del 28 gennaio 2013 interposto da A. ed il suo patrocinatore perso- nalmente Stefano Pizzola presso la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale avverso la summenzionata decisione; Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP); - che il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA); - che, giusta l'art. 12 cpv. 2 AIMP, le disposizioni cantonali e federali sulla so- spensione dei termini non sono applicabili nell'ambito dell'assistenza interna- zionale in materia penale, escludendo quindi la sospensione dei termini previ- sta all'art. 22a PA; - che, nella fattispecie, interposto il 28 gennaio 2013 contro una decisione di rifiuto della concessione del gratuito patrocinio del 6 dicembre 2012, ricevuta dal ricorrente l'11 dicembre seguente, il gravame risulta manifestamente tardi- vo; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l’irricevibilità del loro gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a loro carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della

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procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 30 gennaio 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Pizzola, - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola- ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).