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RR.2011.34

Bundesstrafgericht · 2011-03-24 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro: proporzionalità.

Sachverhalt

A. Il 21 giugno 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale contro B., C., D., E., F., G., H., I. ed altri per il reato di trasferimento fraudolento di valori ai sensi dell'art. 12 quinques del Decreto legge 306/92. L'autorità italiana ha identificato diversi conti correnti intestati a società facenti capo a B. e a soggetti a lui collegati, i quali si sarebbero prestati a schermare il traffico illecito di rifiuti da lui at- tuato. Il tipo di operazioni avvenute su tali conti unitamente alle loro modali- tà avrebbero avuto come scopo quello di impedire il tracciamento dei flussi finanziari orchestrati dal predetto, il quale avrebbe avuto la necessità di uti- lizzare prestanomi per le sue attività economiche e finanziarie, sia perché coinvolto, negli anni precedenti, in un altro procedimento penale per traffico illecito di rifiuti, sia perché fallito personalmente nonché toccato dal falli- mento di una società a lui riconducibile. Con la sua domanda l'autorità ri- chiedente ha postulato, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della do- cumentazione bancaria e dei saldi attivi relativi alla rubrica 1.1 della rela- zione n. 1 intestata alla A. SA presso la banca J. di cui D. risulterebbe avente diritto economico.

B. Mediante decisione del 2 luglio 2010, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dal- l'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dall'autorità rogante.

C. Con decisione di chiusura del 23 dicembre 2010 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione riguardante la rubrica 1.1 della relazione bancaria n. 1 presso la banca J. intestata alla società A. SA, e confermando il sequestro dei beni ivi depositati.

D. Il 26 gennaio 2011 la società A. SA ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale postulando l'annullamento della stessa nonché il dissequestro del suo conto.

A conclusione delle loro osservazioni del 22 e 25 febbraio 2011 l’Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il MPC hanno postulato la reiezio- ne del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

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E. Con memoriale di replica del 10 marzo 2011, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Sviz- zera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41; in seguito l'Accordo italo-svizzero), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'appli- cazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei dirit- ti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiu- sura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La legittimazione della società A. SA, titolare del conto oggetto della criticata

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misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente sostiene che la documentazione bancaria sequestrata sareb- be priva di ogni relazione con la procedura penale italiana. La domanda di assistenza estera trarrebbe unicamente spunto da un'acritica e affrettata segnalazione spontanea effettuata dal MPC, senza fornire elementi ogget- tivi che suffraghino un legame tra D. e le assunte attività illecite del padre B.

E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu- sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 2.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è senz'altro data. D. è indagata nell'am- bito dell'inchiesta italiana e risulta essere avente diritto economico della ru- brica 1.1 (v. act. 1 pag. 11). Poco importa che la sua posizione di indagata sia eventualmente il frutto di una comunicazione spontanea espressamente prevista all'art. 67a AIMP, visto che non si può escludere che a seguito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale a carico di B., quest'ultimo abbia trasferito formalmente beni ai suoi familiari, quindi anche alla figlia D. (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.155-160 del 20 di- cembre 2010, consid. 5.2, e relativa sentenza del Tribunale federale 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011). Va del resto aggiunto che, data la natura dei reati ipotizzati, la documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione risulta necessaria nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono in- formazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di so-

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spetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed eco- nomico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale pro- vento del reato. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità ai fatti della fiducia- ria in questione, rispettivamente di D. (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; sen- tenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente rela- zione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento pe- nale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla docu- mentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

E. 3 La ricorrente si oppone inoltre al mantenimento del sequestro.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribu- nale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affer- mare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro conte- stato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della docu- mentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mante- nuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato ri- chiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), fer- mo restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II

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462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudi- zio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

E. 4 In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di- cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-- a cari- co della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 24 marzo 2011 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Luca Marcellini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.34

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Fatti: A. Il 21 giugno 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale contro B., C., D., E., F., G., H., I. ed altri per il reato di trasferimento fraudolento di valori ai sensi dell'art. 12 quinques del Decreto legge 306/92. L'autorità italiana ha identificato diversi conti correnti intestati a società facenti capo a B. e a soggetti a lui collegati, i quali si sarebbero prestati a schermare il traffico illecito di rifiuti da lui at- tuato. Il tipo di operazioni avvenute su tali conti unitamente alle loro modali- tà avrebbero avuto come scopo quello di impedire il tracciamento dei flussi finanziari orchestrati dal predetto, il quale avrebbe avuto la necessità di uti- lizzare prestanomi per le sue attività economiche e finanziarie, sia perché coinvolto, negli anni precedenti, in un altro procedimento penale per traffico illecito di rifiuti, sia perché fallito personalmente nonché toccato dal falli- mento di una società a lui riconducibile. Con la sua domanda l'autorità ri- chiedente ha postulato, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della do- cumentazione bancaria e dei saldi attivi relativi alla rubrica 1.1 della rela- zione n. 1 intestata alla A. SA presso la banca J. di cui D. risulterebbe avente diritto economico.

B. Mediante decisione del 2 luglio 2010, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dal- l'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dall'autorità rogante.

C. Con decisione di chiusura del 23 dicembre 2010 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione riguardante la rubrica 1.1 della relazione bancaria n. 1 presso la banca J. intestata alla società A. SA, e confermando il sequestro dei beni ivi depositati.

D. Il 26 gennaio 2011 la società A. SA ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale postulando l'annullamento della stessa nonché il dissequestro del suo conto.

A conclusione delle loro osservazioni del 22 e 25 febbraio 2011 l’Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il MPC hanno postulato la reiezio- ne del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

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E. Con memoriale di replica del 10 marzo 2011, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Diritto: 1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Sviz- zera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41; in seguito l'Accordo italo-svizzero), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'appli- cazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei dirit- ti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiu- sura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La legittimazione della società A. SA, titolare del conto oggetto della criticata

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misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene che la documentazione bancaria sequestrata sareb- be priva di ogni relazione con la procedura penale italiana. La domanda di assistenza estera trarrebbe unicamente spunto da un'acritica e affrettata segnalazione spontanea effettuata dal MPC, senza fornire elementi ogget- tivi che suffraghino un legame tra D. e le assunte attività illecite del padre B.

2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu- sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

2.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è senz'altro data. D. è indagata nell'am- bito dell'inchiesta italiana e risulta essere avente diritto economico della ru- brica 1.1 (v. act. 1 pag. 11). Poco importa che la sua posizione di indagata sia eventualmente il frutto di una comunicazione spontanea espressamente prevista all'art. 67a AIMP, visto che non si può escludere che a seguito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale a carico di B., quest'ultimo abbia trasferito formalmente beni ai suoi familiari, quindi anche alla figlia D. (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.155-160 del 20 di- cembre 2010, consid. 5.2, e relativa sentenza del Tribunale federale 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011). Va del resto aggiunto che, data la natura dei reati ipotizzati, la documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione risulta necessaria nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono in- formazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di so-

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spetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed eco- nomico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale pro- vento del reato. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità ai fatti della fiducia- ria in questione, rispettivamente di D. (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; sen- tenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente rela- zione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento pe- nale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla docu- mentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

3. La ricorrente si oppone inoltre al mantenimento del sequestro.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribu- nale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affer- mare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro conte- stato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della docu- mentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mante- nuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato ri- chiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), fer- mo restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II

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462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudi- zio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

4. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di- cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-- a cari- co della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 24 marzo 2011

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luca Marcellini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).