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RR.2011.192

Bundesstrafgericht · 2011-10-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP): legittimazione ricorsuale.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. Es- sa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 ottobre 2011 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP) Decisione incidentale

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.192

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Visti:

- la domanda di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine del 28 giugno 2011 ed il successi- vo complemento del 18 luglio 2011 presentati alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per appropriazione indebita aggravata (art. 646 e 61 n. 7 CP italiano); domanda finalizzata, tra l'altro, all'audizione a titolo di persona informata sui fatti di B. in pre- senza del Capitano C., in servizio presso la Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Udine, ufficiale che ha coordinato le attività investi- gative italiane;

- la decisione di entrata in materia emessa il 21 luglio 2011, e più preci- samente il punto 4 del dispositivo, mediante la quale il Ministero pubbli- co del Cantone Ticino ha autorizzato la presenza della persona sum- menzionata all'audizione di B.;

- il ricorso del 4 agosto 2011 interposto da A. tendente all'annullamento del punto 4 del dispositivo della predetta decisione incidentale;

- la decisione del 9 agosto 2011, mediante la quale il Tribunale penale fe- derale ha concesso l'effetto sospensivo a titolo supercautelare ad un pa- rallelo ricorso interposto da due società contro la presenza del funziona- rio di polizia di cui sopra (v. RR.2011.190-191 e RP.2011.36-37);

- le osservazioni del 16 settembre 2011 a conclusione delle quali l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) propone di dichiarare inammissibi- le il ricorso;

- lo scritto del 21 settembre 2011, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammis- sibilità;

- la replica del 10 ottobre 2011, mediante la quale la ricorrente si ricon- ferma nelle conclusioni espresse nel suo gravame.

Considerato:

- che il ricorso è stato presentato entro il termine di dieci giorni di cui al- l'art. 80k della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1);

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- che la ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazio- ne a ricorrere giusta l'art. 80h AIMP;

- che in base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e diret- tamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP);

- che il concetto di persona toccata ai sensi del predetto articolo di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP (v. DTF 137 IV 134 consid. 5 e TPF 2007 79 con ulteriori rinvii);

- che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve a- vere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);

- che in via giurisprudenziale è stato precisato che la legittimazione a ri- correre compete alla persona direttamente sottoposta a una misura co- ercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 con- sid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 con- sid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b con rinvii);

- che per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, sol- tanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il se- questro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale e- stero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6);

- che analogo discorso vale in ambito di interrogatori, visto che il semplice fatto che le informazioni fornite da un teste potrebbero avere delle con- seguenze pregiudizievoli per l'insorgente nella procedura penale estera, non costituisce un motivo di riconoscimento della sua legittimazione ri- corsuale (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004, consid. 1.3.3);

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- che in questo senso la qualità di persona contro cui è diretto il procedi- mento all'estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a);

- che questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una per- quisizione rogatoriali;

- che la ricorrente si limita genericamente ad affermare di essere diretta- mente toccata dalla decisione impugnata in quanto, da una parte, essa concernerebbe documentazione a lei riferibile "in conseguenza di rap- porto fiduciario" e, dall'altra, l'interrogatorio da effettuare sarebbe incen- trato "sulle segrete relazioni commerciali e sulla persona della ricorrente, avvocato professionista" (v. act. 1 pag. 2);

- che così argomentando la ricorrente si pone in palese contrasto con le regole ed i principi sviluppati nella giurisprudenza precitata;

- che il suo ricorso è quindi chiaramente inammissibile;

- che la ricorrente, risultando soccombente, deve sopportare le spese pro- cessuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, tenendo in dovuta considerazione, in termini di condotta processuale giusta l'art. 63 cpv. 4bis PA, il fatto che la ricorrente, debi- tamente patrocinata, ha completamente omesso di confrontarsi con l'in- valsa giurisprudenza in materia di legittimazione a ricorrere.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. Es- sa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 12 ottobre 2011

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico (v. art. 93 cpv. 2 LTF).