Istanza di accertamento dell'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 135 cpv. 4 CPP Ritiro dell'istanza
Sachverhalt
Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze - Tribunale penale federale, Corte penale (copia brevi manu)
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a (raccomandata) - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente sentenza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 26 agosto 2026
Dispositiv
- L’istanza del 10 giugno 2026 è divenuta priva d’oggetto in quanto ritirata.
- La causa CA.2026.15 è stralciata dai ruoli.
- Per la presente decisione non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 26 agosto 2026 Corte d’appello Composizione
Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Andrea Ermotti e Katharina Giovannone-Hofmann, Cancelliera Leda Ferretti Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Esecu- zione delle sentenze istante
contro
A., controparte
Oggetto
Istanza di accertamento dell'obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP Ritiro dell’istanza
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: CA.2026.15
CA.2026.15 2 La Corte d’appello considera: 1. Con istanza del 10 giugno 2026, il Ministero pubblico della Confederazione, Esecu- zione delle sentenze, ha adito la Corte penale del Tribunale penale federale, chie- dendo l’accertamento dell’obbligo di restituzione (art. 135 cpv. 4 lett. a) a carico di A. in relazione alle spese per la difesa d’ufficio stabilite con sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.20 del 19 settembre 2022 (punto 7 del dispo- sitivo) e con sentenza della Corte d’appello del Tribunale penale federale CA.2022.27 del 21 agosto 2023 (punto III.2 del dispositivo) (CAR pag. 1.100.001 e segg.). Tale istanza è stata successivamente trasmessa alla scrivente Corte d’appello per com- petenza. 2. Al fine di accertare la situazione finanziaria di A., la Corte d’appello ha acquisito d’uf- ficio i seguenti documenti: la risposta del 7 luglio 2026 da parte della Direzione dell’Istituto penitenziario chiuso HH. (CAR pag. 4.401.004), l’estratto del registro delle esecuzioni del 23 luglio 2026 (CAR pag. 4.401.025-027), l’e-mail del 24 luglio 2026 del Dipartimento di psichiatria di HH. con allegato il rapporto medico-psicologico del 2 luglio 2026 degli Ospedali universitari di WW. (CAR pag. 4.401.020 e segg.) e il rapporto sulla situazione finanziaria del 3 agosto 2026 redatto dall’Ufficio dell’assi- stenza riabilitativa di X. (CAR pag. 4.401.030 e segg.). 3. Dopo aver ricevuto copia dei documenti summenzionati, dai quali risulta che la situa- zione finanziaria di A. non è mutata rispetto a quella accertata dalle sentenze SK.2022.20 del 19 settembre 2022 e CA.2022.27 del 21 agosto 2023, con scritto del 13 agosto 2026 il Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sen- tenze, ha ritirato l’istanza del 10 giugno 2026, precisando, in particolare, che “l’esame dell’eventuale obbligo di rimborso sarà pertanto rinviato alla prossima scadenza, pre- vista per il 2029” (CAR pag. 2.101.003). 4. L’istanza del 10 giugno 2026 presentata dal Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze, è quindi divenuta priva d’oggetto a seguito della dichia- razione di ritiro del 13 agosto 2026. 5. Essendo l’istanza priva d’oggetto, questa Corte non entra nel merito della causa CA.2026.15, che viene quindi stralciata dai ruoli (art. 364 cpv. 5 in relazione con l’art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP). 6. Eccezionalmente, per la presente decisione si rinuncia a prelevare spese.
CA.2026.15 3 La Corte d’appello pronuncia: 1. L’istanza del 10 giugno 2026 è divenuta priva d’oggetto in quanto ritirata. 2. La causa CA.2026.15 è stralciata dai ruoli. 3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti
Notificazione della sentenza motivata a (atto giudiziale) - A. - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze - Tribunale penale federale, Corte penale (copia brevi manu)
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a (raccomandata) - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente sentenza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 26 agosto 2026