Revisione (art. 88 DPA)
Sachverhalt
A. In data 10 marzo 2015, la Divisione affari penali e inchieste dell'AFC (di seguito DAPI) ha aperto una procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 37 e se- guenti DPA nei confronti, in particolare, di A. per sospetti di truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), subordinatamente di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 lett. a LIP), nell'ambito della gestione delle società B. SA in liquidazione e/o C. SA in liqui- dazione negli esercizi contabili 2008-2013 (v. act. 1.4). Il 28 maggio 2018, l’inchiesta è stata estesa per sospetti di truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), subordinata- mente di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 lett. a LIP), nell'ambito della gestione della società D. SA negli esercizi contabili 2013-2014.
B. In data 4 aprile 2023, l'imputato ha sottoscritto una convenzione con I'AFC, impegnan- dosi a pagare I'imposta preventiva dovuta di fr. 2'335'760.– (v. act. 1.4, pag. 3). Tale convenzione prevedeva che "la DAPI, non appena il pagamento dell’imposta preven- tiva dovuta da A. citata nel presente accordo sarà saldata, procederà alla redazione di un decreto penale nel quale verranno indicate le conseguenze penali” (act. 1.4, pag. 3).
C. Versato quanto dovuto, l’AFC, in data 30 ottobre 2023, ha emesso e trasmesso ad A. il decreto penale relativo all’inchiesta in questione, atto non impugnato dal predetto (v. act. 1.4, ibidem).
D. Il 20 novembre 2025, A., tramite il suo patrocinatore, ha formulato opposizione al de- creto penale di cui sopra, con istanza di restituzione dei termini, indicando di aver ap- preso di tale atto soltanto il 21 ottobre 2025, contestualmente alla ricezione di un pre- cetto esecutivo emesso dall’Ufficio esecuzioni di Lugano in relazione al già citato de- creto (v. act. 1.1).
E. Con decisione dell’11 dicembre 2025, l’AFC ha respinto l’istanza di restituzione dei termini e dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto penale del 30 ottobre 2023, atto non impugnato da A. (v. act. 1.2).
F. In data 10 febbraio 2026, A. ha presentato all’AFC un’istanza di revisione del decreto di cui sopra (v. act. 1, pag. 3).
G. Con decisione del 12 maggio 2026, l’AFC ha respinto l’istanza in questione (v. act. 1.4).
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3 H. Con reclamo del 10 giugno 2026, A. ha impugnato la decisione del 12 maggio 2026, chiedendone l’annullamento, con rinvio degli atti all’AFC per revisione del decreto pe- nale del 30 ottobre 2023 (v. act. 1, pag. 7).
I. Con scritto del 13 luglio 2026, trasmesso al reclamante per conoscenza (v. act. 8), l’AFC ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta, confermando la propria decisione e chiedendo che il reclamo venga respinto (v. act. 7).
Le argomentazioni delle parti verranno esposte, nella misura del necessario, nei suc- cessivi considerandi in diritto.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).
E. 1.2 Contro la decisione di rigetto di un’istanza di revisione, il richiedente può, entro 30 giorni dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1 DPA); i disposti procedurali dell’art. 28 cpv. 2 a 5 si applicano per analogia (art. 88 cpv. 4 DPA).
E. 1.3 Nella fattispecie, la decisione sull’istanza di revisione è stata notificata al reclamante il 13 maggio 2026 (v. act. 1.5). Interposto il 10 giugno seguente, il reclamo è tempestivo.
E. 1.4 Destinatario della decisione impugnata, il reclamante ha un interesse degno di prote- zione a contestare tale misura. La sua legittimazione ad agire è dunque data.
E. 2 Il reclamante sostiene di non essersi potuto opporre al decreto penale del 30 ottobre 2023, poiché lo stesso non gli sarebbe mai stato notificato personalmente e l’avvocato che in origine lo patrocinava non gli avrebbe mai trasmesso copia dello stesso, “con- travvenendo palesemente ai suoi obblighi” (act. 1, pag. 6). A suo avviso, “il rifiuto di entrare in merito dell'opposizione al decreto penale e ora il rifiuto di entrare in materia dell'istanza di revisione costituiscano una manifesta violazione dei diritti minimi alla di- fesa sanciti fra l'altro dall'art. 6 CEDU” (act. 1, pag. 6). Egli sostiene di avere “la chiara impressione di essere stata la vittima sacrificale immolata sull’altare della pseudo
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4 verità, pur di trovare a tutti i costi un colpevole svizzero, residente in Svizzera, cui far pagare le malefatte di chi in fretta e furia, dopo l’apertura dell’inchiesta, è scappato all’estero” (act. 1, pag. 6).
E. 2.1 Come indicato nella decisione impugnata, il 30 ottobre 2023 l’AFC ha inviato il decreto penale in questione per raccomandata al difensore del reclamante, all’epoca l’avv. E. (v. doc 191.200.127-135 incarto AFC), atto notificato il 2 novembre successivo, contro il quale non è stata formulata nessuna opposizione, per cui esso è cresciuto in giudi- cato. La procura a favore dell’avv. E. è agli atti (v. doc. 101.200.004 incarto AFC) e non risulta che il reclamante abbia avvisato l’AFC della presunta revoca del mandato. Ciò che invece era avvenuto in data 19 giugno 2017 quando aveva revocato il precedente mandato allo stesso avv. Luca Trisconi (v. doc. 101.200.001-003 incarto AFC). La no- tifica è dunque avvenuta in maniera corretta e l’affermazione secondo la quale l’avv. E. avrebbe omesso di trasmettere al proprio cliente copia dello stesso, oltre ad essere priva di riscontri probatori e decisamente inverosimile alla luce di quanto accertato dall’AFC nella sua decisione dell’11 dicembre 2025 (v. act. 1.2, pag. 4), riguarda sem- mai i rapporti contrattuali fra il reclamante e il suo ex patrocinatore, non toccando cer- tamente alle autorità, in assenza di esplicite comunicazioni in tal senso da parte del reclamante stesso, verificare d’ufficio se i poteri di rappresentanza sono ancora in es- sere o meno.
E. 2.2 Il reclamante ha poi presentato (tardivamente) un’opposizione al decreto penale con istanza di restituzione dei termini, la prima dichiarata inammissibile e la seconda re- spinta dall’AFC, decisione non impugnata dal reclamante e anch’essa cresciuta in giu- dicato. Perché ciò costituirebbe “una manifesta violazione dei diritti minimi della difesa” non è né minimamente spiegato, né in alcun modo ravvisabile.
E. 2.3 Le censure in questo ambito non meritano per tanto ulteriore disamina e vanno inte- gralmente respinte.
E. 3 Mediante l’istanza di revisione del 10 febbraio 2026, il reclamante sostiene di aver pro- dotto “dichiarazioni spontaneamente rilasciate da alcuni ex collaboratori di F., e meglio da ex dipendenti delle società C. SA e B. SA, che hanno lavorato presso l’esercizio G. nel periodo 2006-2014. […] Suddette persone confermano la tesi sempre sostenuta dal qui reclamante, secondo cui la responsabilità esclusiva per l'allestimento di bilanci inveritieri e conseguente falsa dichiarazione dei redditi per gli esercizi 2009-2014 per le società B. SA, C. SA e per D. SA, sia da ascrivere al F. stesso. L'inserimento del nome di A. quale correntista nei bilanci 2013 di C. SA e B. SA sono un manifesto atto di ritorsione, di vendetta, di F. nei confronti di A. medesimo per averlo estromesso, in rappresentanza della proprietaria dello stabile, H. SA, dalla gestione del postribolo de- nominato G.” (act. 1, pag. 3). Egli afferma inoltre di aver “ritrovato nelle carte della I. SA solo qualche giorno or sono, in occasione del trasloco degli uffici […] un'autodichia- razione di F., che non risulta essere agli atti, in cui quest'ultimo dichiara e sottoscrive
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5 di proprio pugno quanto segue: «Con la presente confermo che tutte le azioni: B. SA. 100 % C. SA 100 % sono dal 2008 di mia totale proprietà azioni depositate presso avv. Trisconi»” (ibidem, pag. 5).
E. 3.1 Giusta l’art. 84 cpv. 1 DPA, un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d’ufficio, essere sottoposto a revisione: in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l’amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento (lett. a); se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sen- tenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale (lett. b); se un reato ha influito sulla decisione dell’amministrazione (lett. c). Un fatto o un elemento di prova deve essere considerato nuovo se l’amministrazione non ne era a conoscenza al mo- mento dell’adozione della decisione, vale a dire se non le era stato sottoposto in alcuna forma, nemmeno come ipotesi (fatto) o come proposta integrativa o sussidiaria (ele- mento di prova). La revisione può tuttavia essere richiesta solo per i noviter reperta, ovvero esclusivamente per elementi già esistenti al momento in cui l’amministrazione ha emesso la propria decisione, ma che vengono alla luce successivamente. Pertanto, gli elementi probatori scoperti dopo l’emanazione della decisione, o un fatto che esi- steva già al momento della decisione ma che è stato rivelato solo successivamente, costituiscono elementi nuovi che possono giustificare una revisione, purché siano rile- vanti (DTF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 120 IV 246 consid. 2a e 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_455/2011 del 29 novembre 2011 consid. 1.3; KLEIN, Commentario basi- lese, 2020, n. 22 ad art. 84 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 266 e seg.; HAURI, Verwaltungsstraf- recht, 1998, n. 1c ad art. 84 DPA). Un fatto o un mezzo di prova è rilevante, in partico- lare, quando si tratti di circostanze suscettibili d’influenzare seriamente la qualificazione giuridica o la misura della pena, che l’amministrazione non ha preso in considerazione e che comporterà verosimilmente una modifica della decisione iniziale (DTF 120 IV 246 consid. 2b).
E. 3.2 In concreto, nella decisione impugnata, l’AFC ha dichiarato di aver pronunciato il de- creto penale del 30 ottobre 2023 dopo aver “svolto numerosi atti d'inchiesta tra cui perquisizioni, sequestri di documenti, interrogatori di imputati (tra cui due interrogatori di A., accompagnato dal suo difensore, effettuati in data 26 ottobre 2017 e 16 marzo 2018, il primo di 180 pagine compresi i relativi allegati ed il secondo di 133 pagine sempre compresi i relativi allegati) di persone informate sui fatti e di testimoni, nonché richieste d'assistenza amministrativa e giudiziaria. II PVF relativo ad A. conta infatti 93 pagine e si basa su oltre 150 allegati. Da questi atti è risultato, come indicato nel de- creto penale, che A. era organo di fatto delle società in questione, ha dato direttive a F. per far allestire e consegnare all'AFC una contabilità fittizia facendo registrare solo una parte dell'effettiva cifra d'affari conseguita e prelevare del contante spartendolo in ragione del 75%-25%, sapendo in questo modo che le società non dichiaravano ne pagavano l'imposta preventiva dovuta. L'AFC disponeva di tutti gli elementi per deci- dere e l'importanza del suo incarto lo prova” (act. 1.4, pag. 5 e seg.).
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Orbene, va preso atto che, al momento di decidere, l’autorità fiscale era effettivamente a conoscenza di tutti i fatti e disponeva di tutti i mezzi di prova necessari per statuire. Il contenuto in quanto tale delle dichiarazioni di ex dipendenti di B. SA e C. SA, che hanno lavorato presso l’esercizio G. nel periodo 2006-2014, rilasciate tra il 10 e il 21 gennaio 2026, ossia ad oltre dieci anni dai fatti, è espressione di argomentazioni difensive già ampiamente considerate, valutate e in definitiva scartate dall’AFC nel corso della pro- cedura che ha condotto al decreto penale del 30 ottobre 2023. In altre parole, gli ele- menti a discarico contenuti in tali dichiarazioni, a fronte della massa di elementi incri- minanti raccolti a suo tempo, non sono un sufficiente motivo di revisione ex art. 84 cpv. 1 lett. a DPA. La procedura di revisione non è infatti una procedura d’appello “fuori tempo massimo”, ma presuppone ad esempio che la mancata escussione di un teste comporti una grave lacuna istruttoria, tale da mettere in discussione l’intero assetto probatorio, mentre nel caso concreto l’autorità inquirente ha semplicemente ritenuto sufficienti i numerosi atti d’inchiesta svolti, tra cui gli interrogatori di imputati, persone informate sui fatti e testimoni, e legittimamente deciso, non da ultimo a fronte della voluminosa documentazione sequestrata risp. ottenuta mediante richieste di assi- stenza amministrativa e giudiziaria, di non dovere interrogare anche i suddetti collabo- ratori. Mal si comprende del resto come mai il reclamante non abbia richiesto in corso d’inchiesta l’interrogatorio dei dipendenti in questione, se li avesse ritenuti così impor- tanti. Senza dimenticare che la giurisprudenza relativa all’art. 410 CPP, applicabile per analogia anche in ambito di DPA, ritiene abusiva la domanda di revisione di chi, cono- scendo i fatti, li ha taciuti senza valido motivo, segnatamente non opponendosi a un decreto d’accusa (DTF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3). Per quanto ri- guarda infine l’autodichiarazione di F. relativamente alle azioni di B. SA e di C. SA, che sarebbe stata ritrovata solo recentemente nelle carte della I. SA in occasione del tra- sloco degli uffici, si constata che il reclamante non si confronta con la documentazione agli atti da cui emerge che egli era organo di fatto della società e come tale ha dato direttive allo stesso F. proprio in relazione ai fatti incriminati. Come giustamente rilevato dall’AFC è del resto ben poco credibile che lo stesso F. – se fosse davvero stato l’esclu- sivo dominus delle due società in questione – abbia accettato per sé solo il 25% dei ricavi non contabilizzati, mentre A. ne otteneva il 75% (v. act. 1.4, pag. 6). A fronte di questa ripartizione dei ricavi, il fatto che il reclamante si dipinga ora come la vittima di una sorta di societas leonina con a capo il solo F. non è seriamente sostenibile.
Da quanto sopra discende che tutte le censure sollevate vanno respinte, senza motivo di esaminare “l’eccezione della prescrizione dell’azione penale, rispettivamente della prescrizione del credito stabilito con il decreto stesso”, presentata “per mero scrupolo di patrocinio” (act. 1, pag. 6 e seg.), ma difficilmente conciliabile con il fatto che il recla- mante stesso abbia non solo validamente sottoscritto una convenzione con l’AFC, im- pegnandosi a pagare l’imposta preventiva dovuta di fr. 2'335'760.–, ma abbia saldato tale debito versando l’ultima tranche l’11 maggio 2023 (v. act. 1.4 pag. 3). Essendo la domanda di revisione da respingere, la questione non merita tuttavia ulteriore appro- fondimento.
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E. 4 In conclusione, il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 5 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento, tuttavia, non contiene indicazioni in merito all’attribu- zione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le dispo- sizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico del reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 30 settembre 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luca Trisconi Reclamante
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Controparte
Oggetto
Revisione (art. 88 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2026.12
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2 Fatti: A. In data 10 marzo 2015, la Divisione affari penali e inchieste dell'AFC (di seguito DAPI) ha aperto una procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 37 e seguenti DPA nei confronti, in particolare, di A. per sospetti di truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), subordinatamente di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 lett. a LIP), nell'ambito della gestione delle società B. SA in liquidazione e/o C. SA in liquidazione negli esercizi contabili 2008-2013 (v. act. 1.4). Il 28 maggio 2018, l’inchiesta è stata estesa per sospetti di truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), subordinatamente di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 lett. a LIP), nell'ambito della gestione della società D. SA negli esercizi contabili 2013-2014.
B. In data 4 aprile 2023, l'imputato ha sottoscritto una convenzione con I'AFC, impegnandosi a pagare I'imposta preventiva dovuta di fr. 2'335'760.– (v. act. 1.4, pag. 3). Tale convenzione prevedeva che "la DAPI, non appena il pagamento dell’imposta preventiva dovuta da A. citata nel presente accordo sarà saldata, procederà alla redazione di un decreto penale nel quale verranno indicate le conseguenze penali” (act. 1.4, pag. 3).
C. Versato quanto dovuto, l’AFC, in data 30 ottobre 2023, ha emesso e trasmesso ad A. il decreto penale relativo all’inchiesta in questione, atto non impugnato dal predetto (v. act. 1.4, ibidem).
D. Il 20 novembre 2025, A., tramite il suo patrocinatore, ha formulato opposizione al decreto penale di cui sopra, con istanza di restituzione dei termini, indicando di aver appreso di tale atto soltanto il 21 ottobre 2025, contestualmente alla ricezione di un precetto esecutivo emesso dall’Ufficio esecuzioni di Lugano in relazione al già citato decreto (v. act. 1.1).
E. Con decisione dell’11 dicembre 2025, l’AFC ha respinto l’istanza di restituzione dei termini e dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto penale del 30 ottobre 2023, atto non impugnato da A. (v. act. 1.2).
F. In data 10 febbraio 2026, A. ha presentato all’AFC un’istanza di revisione del decreto di cui sopra (v. act. 1, pag. 3).
G. Con decisione del 12 maggio 2026, l’AFC ha respinto l’istanza in questione (v. act. 1.4).
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3 H. Con reclamo del 10 giugno 2026, A. ha impugnato la decisione del 12 maggio 2026, chiedendone l’annullamento, con rinvio degli atti all’AFC per revisione del decreto penale del 30 ottobre 2023 (v. act. 1, pag. 7).
I. Con scritto del 13 luglio 2026, trasmesso al reclamante per conoscenza (v. act. 8), l’AFC ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta, confermando la propria decisione e chiedendo che il reclamo venga respinto (v. act. 7).
Le argomentazioni delle parti verranno esposte, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).
1.2 Contro la decisione di rigetto di un’istanza di revisione, il richiedente può, entro 30 giorni dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1 DPA); i disposti procedurali dell’art. 28 cpv. 2 a 5 si applicano per analogia (art. 88 cpv. 4 DPA).
1.3 Nella fattispecie, la decisione sull’istanza di revisione è stata notificata al reclamante il 13 maggio 2026 (v. act. 1.5). Interposto il 10 giugno seguente, il reclamo è tempestivo.
1.4 Destinatario della decisione impugnata, il reclamante ha un interesse degno di protezione a contestare tale misura. La sua legittimazione ad agire è dunque data.
2. Il reclamante sostiene di non essersi potuto opporre al decreto penale del 30 ottobre 2023, poiché lo stesso non gli sarebbe mai stato notificato personalmente e l’avvocato che in origine lo patrocinava non gli avrebbe mai trasmesso copia dello stesso, “contravvenendo palesemente ai suoi obblighi” (act. 1, pag. 6). A suo avviso, “il rifiuto di entrare in merito dell'opposizione al decreto penale e ora il rifiuto di entrare in materia dell'istanza di revisione costituiscano una manifesta violazione dei diritti minimi alla difesa sanciti fra l'altro dall'art. 6 CEDU” (act. 1, pag. 6). Egli sostiene di avere “la chiara impressione di essere stata la vittima sacrificale immolata sull’altare della pseudo
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4 verità, pur di trovare a tutti i costi un colpevole svizzero, residente in Svizzera, cui far pagare le malefatte di chi in fretta e furia, dopo l’apertura dell’inchiesta, è scappato all’estero” (act. 1, pag. 6).
2.1 Come indicato nella decisione impugnata, il 30 ottobre 2023 l’AFC ha inviato il decreto penale in questione per raccomandata al difensore del reclamante, all’epoca l’avv. E. (v. doc 191.200.127-135 incarto AFC), atto notificato il 2 novembre successivo, contro il quale non è stata formulata nessuna opposizione, per cui esso è cresciuto in giudicato. La procura a favore dell’avv. E. è agli atti (v. doc. 101.200.004 incarto AFC) e non risulta che il reclamante abbia avvisato l’AFC della presunta revoca del mandato. Ciò che invece era avvenuto in data 19 giugno 2017 quando aveva revocato il precedente mandato allo stesso avv. Luca Trisconi (v. doc. 101.200.001-003 incarto AFC). La notifica è dunque avvenuta in maniera corretta e l’affermazione secondo la quale l’avv. E. avrebbe omesso di trasmettere al proprio cliente copia dello stesso, oltre ad essere priva di riscontri probatori e decisamente inverosimile alla luce di quanto accertato dall’AFC nella sua decisione dell’11 dicembre 2025 (v. act. 1.2, pag. 4), riguarda semmai i rapporti contrattuali fra il reclamante e il suo ex patrocinatore, non toccando certamente alle autorità, in assenza di esplicite comunicazioni in tal senso da parte del reclamante stesso, verificare d’ufficio se i poteri di rappresentanza sono ancora in essere o meno.
2.2 Il reclamante ha poi presentato (tardivamente) un’opposizione al decreto penale con istanza di restituzione dei termini, la prima dichiarata inammissibile e la seconda respinta dall’AFC, decisione non impugnata dal reclamante e anch’essa cresciuta in giudicato. Perché ciò costituirebbe “una manifesta violazione dei diritti minimi della difesa” non è né minimamente spiegato, né in alcun modo ravvisabile.
2.3 Le censure in questo ambito non meritano per tanto ulteriore disamina e vanno integralmente respinte.
3. Mediante l’istanza di revisione del 10 febbraio 2026, il reclamante sostiene di aver prodotto “dichiarazioni spontaneamente rilasciate da alcuni ex collaboratori di F., e meglio da ex dipendenti delle società C. SA e B. SA, che hanno lavorato presso l’esercizio G. nel periodo 2006-2014. […] Suddette persone confermano la tesi sempre sostenuta dal qui reclamante, secondo cui la responsabilità esclusiva per l'allestimento di bilanci inveritieri e conseguente falsa dichiarazione dei redditi per gli esercizi 2009-2014 per le società B. SA, C. SA e per D. SA, sia da ascrivere al F. stesso. L'inserimento del nome di A. quale correntista nei bilanci 2013 di C. SA e B. SA sono un manifesto atto di ritorsione, di vendetta, di F. nei confronti di A. medesimo per averlo estromesso, in rappresentanza della proprietaria dello stabile, H. SA, dalla gestione del postribolo denominato G.” (act. 1, pag. 3). Egli afferma inoltre di aver “ritrovato nelle carte della I. SA solo qualche giorno or sono, in occasione del trasloco degli uffici […] un'autodichiarazione di F., che non risulta essere agli atti, in cui quest'ultimo dichiara e sottoscrive
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5 di proprio pugno quanto segue: «Con la presente confermo che tutte le azioni: B. SA. 100 % C. SA 100 % sono dal 2008 di mia totale proprietà azioni depositate presso avv. Trisconi»” (ibidem, pag. 5).
3.1 Giusta l’art. 84 cpv. 1 DPA, un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d’ufficio, essere sottoposto a revisione: in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l’amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento (lett. a); se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale (lett. b); se un reato ha influito sulla decisione dell’amministrazione (lett. c). Un fatto o un elemento di prova deve essere considerato nuovo se l’amministrazione non ne era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione, vale a dire se non le era stato sottoposto in alcuna forma, nemmeno come ipotesi (fatto) o come proposta integrativa o sussidiaria (elemento di prova). La revisione può tuttavia essere richiesta solo per i noviter reperta, ovvero esclusivamente per elementi già esistenti al momento in cui l’amministrazione ha emesso la propria decisione, ma che vengono alla luce successivamente. Pertanto, gli elementi probatori scoperti dopo l’emanazione della decisione, o un fatto che esisteva già al momento della decisione ma che è stato rivelato solo successivamente, costituiscono elementi nuovi che possono giustificare una revisione, purché siano rilevanti (DTF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 120 IV 246 consid. 2a e 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_455/2011 del 29 novembre 2011 consid. 1.3; KLEIN, Commentario basilese, 2020, n. 22 ad art. 84 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 266 e seg.; HAURI, Verwaltungsstrafrecht, 1998, n. 1c ad art. 84 DPA). Un fatto o un mezzo di prova è rilevante, in particolare, quando si tratti di circostanze suscettibili d’influenzare seriamente la qualificazione giuridica o la misura della pena, che l’amministrazione non ha preso in considerazione e che comporterà verosimilmente una modifica della decisione iniziale (DTF 120 IV 246 consid. 2b).
3.2 In concreto, nella decisione impugnata, l’AFC ha dichiarato di aver pronunciato il decreto penale del 30 ottobre 2023 dopo aver “svolto numerosi atti d'inchiesta tra cui perquisizioni, sequestri di documenti, interrogatori di imputati (tra cui due interrogatori di A., accompagnato dal suo difensore, effettuati in data 26 ottobre 2017 e 16 marzo 2018, il primo di 180 pagine compresi i relativi allegati ed il secondo di 133 pagine sempre compresi i relativi allegati) di persone informate sui fatti e di testimoni, nonché richieste d'assistenza amministrativa e giudiziaria. II PVF relativo ad A. conta infatti 93 pagine e si basa su oltre 150 allegati. Da questi atti è risultato, come indicato nel decreto penale, che A. era organo di fatto delle società in questione, ha dato direttive a F. per far allestire e consegnare all'AFC una contabilità fittizia facendo registrare solo una parte dell'effettiva cifra d'affari conseguita e prelevare del contante spartendolo in ragione del 75%-25%, sapendo in questo modo che le società non dichiaravano ne pagavano l'imposta preventiva dovuta. L'AFC disponeva di tutti gli elementi per decidere e l'importanza del suo incarto lo prova” (act. 1.4, pag. 5 e seg.).
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Orbene, va preso atto che, al momento di decidere, l’autorità fiscale era effettivamente a conoscenza di tutti i fatti e disponeva di tutti i mezzi di prova necessari per statuire. Il contenuto in quanto tale delle dichiarazioni di ex dipendenti di B. SA e C. SA, che hanno lavorato presso l’esercizio G. nel periodo 2006-2014, rilasciate tra il 10 e il 21 gennaio 2026, ossia ad oltre dieci anni dai fatti, è espressione di argomentazioni difensive già ampiamente considerate, valutate e in definitiva scartate dall’AFC nel corso della procedura che ha condotto al decreto penale del 30 ottobre 2023. In altre parole, gli elementi a discarico contenuti in tali dichiarazioni, a fronte della massa di elementi incriminanti raccolti a suo tempo, non sono un sufficiente motivo di revisione ex art. 84 cpv. 1 lett. a DPA. La procedura di revisione non è infatti una procedura d’appello “fuori tempo massimo”, ma presuppone ad esempio che la mancata escussione di un teste comporti una grave lacuna istruttoria, tale da mettere in discussione l’intero assetto probatorio, mentre nel caso concreto l’autorità inquirente ha semplicemente ritenuto sufficienti i numerosi atti d’inchiesta svolti, tra cui gli interrogatori di imputati, persone informate sui fatti e testimoni, e legittimamente deciso, non da ultimo a fronte della voluminosa documentazione sequestrata risp. ottenuta mediante richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria, di non dovere interrogare anche i suddetti collaboratori. Mal si comprende del resto come mai il reclamante non abbia richiesto in corso d’inchiesta l’interrogatorio dei dipendenti in questione, se li avesse ritenuti così importanti. Senza dimenticare che la giurisprudenza relativa all’art. 410 CPP, applicabile per analogia anche in ambito di DPA, ritiene abusiva la domanda di revisione di chi, conoscendo i fatti, li ha taciuti senza valido motivo, segnatamente non opponendosi a un decreto d’accusa (DTF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3). Per quanto riguarda infine l’autodichiarazione di F. relativamente alle azioni di B. SA e di C. SA, che sarebbe stata ritrovata solo recentemente nelle carte della I. SA in occasione del trasloco degli uffici, si constata che il reclamante non si confronta con la documentazione agli atti da cui emerge che egli era organo di fatto della società e come tale ha dato direttive allo stesso F. proprio in relazione ai fatti incriminati. Come giustamente rilevato dall’AFC è del resto ben poco credibile che lo stesso F. – se fosse davvero stato l’esclusivo dominus delle due società in questione – abbia accettato per sé solo il 25% dei ricavi non contabilizzati, mentre A. ne otteneva il 75% (v. act. 1.4, pag. 6). A fronte di questa ripartizione dei ricavi, il fatto che il reclamante si dipinga ora come la vittima di una sorta di societas leonina con a capo il solo F. non è seriamente sostenibile.
Da quanto sopra discende che tutte le censure sollevate vanno respinte, senza motivo di esaminare “l’eccezione della prescrizione dell’azione penale, rispettivamente della prescrizione del credito stabilito con il decreto stesso”, presentata “per mero scrupolo di patrocinio” (act. 1, pag. 6 e seg.), ma difficilmente conciliabile con il fatto che il reclamante stesso abbia non solo validamente sottoscritto una convenzione con l’AFC, impegnandosi a pagare l’imposta preventiva dovuta di fr. 2'335'760.–, ma abbia saldato tale debito versando l’ultima tranche l’11 maggio 2023 (v. act. 1.4 pag. 3). Essendo la domanda di revisione da respingere, la questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento.
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4. In conclusione, il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata.
5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento, tuttavia, non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico del reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato.
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8 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 1° ottobre 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Luca Trisconi - Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.