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BV.2023.35

Bundesstrafgericht · 2023-12-15 · Italiano CH

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A.

E. 2 B. SAGL in liquidazione

E. 3 C. SA in liquidazione

E. 4 D. tutti rappresentati dagli avv. Peter A. Jäggi e Federica Ni- colosi

E. 5 E. rappresentato dall’avv. Roy Bay

Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI

Controparte

Oggetto

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero degli incarti: BV.2023.35-39 Procedure secondarie: BP.2023.93-97

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Visti: - il gravame presentato in data 11 novembre 2023 da A., E., B. SAGL in liquida- zione, C. SA in liquidazione e D. avverso “le operazioni di esecuzione della per- quisizione effettuata in data 9 novembre 2023; mandato di perquisizione e pro- cesso verbale datati 9 novembre 2023 e operazioni della sua esecuzione“ con- cernenti un’inchiesta penale condotta dall’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) nei confronti di B. SAGL in liquidazione, F. Ltd, E. e A. per sospetto di sottrazione continuata d’importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e di frode fiscale (art. 186 LIFD) (v. act. 1); - le osservazioni dell’AFC del 16 novembre 2023 (v. act. 2); - lo scritto dell’11 dicembre 2023, con il quale gli avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi hanno dichiarato di ritirare il reclamo di cui sopra presentato a nome di A., B. SAGL in liquidazione, C. SA in liquidazione e D. (v. act. 8 e 10); - lo scritto del medesimo giorno, mediante il quale l’avv. Roy Bay ha comunicato di aver assunto il patrocinio di A. in sostituzione degli avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi e di ritirare il gravame del suo assistito (v. act. 9). Considerato: - che a fronte delle testé citate dichiarazioni scritte dell’11 dicembre 2023 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi- zioni della LTF (TPF 2011 25 consid. 3); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

- 3 -

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della pro- cedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento, motivo per cui essa va fissata a fr. 500.– a carico dei reclamanti in solido.

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Dispositiv
  1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dei reclamanti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 15 dicembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.

2. B. SAGL in liquidazione

3. C. SA in liquidazione

4. D. tutti rappresentati dagli avv. Peter A. Jäggi e Federica Ni- colosi

5. E. rappresentato dall’avv. Roy Bay

Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI

Controparte

Oggetto

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero degli incarti: BV.2023.35-39 Procedure secondarie: BP.2023.93-97

- 2 -

Visti: - il gravame presentato in data 11 novembre 2023 da A., E., B. SAGL in liquida- zione, C. SA in liquidazione e D. avverso “le operazioni di esecuzione della per- quisizione effettuata in data 9 novembre 2023; mandato di perquisizione e pro- cesso verbale datati 9 novembre 2023 e operazioni della sua esecuzione“ con- cernenti un’inchiesta penale condotta dall’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) nei confronti di B. SAGL in liquidazione, F. Ltd, E. e A. per sospetto di sottrazione continuata d’importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e di frode fiscale (art. 186 LIFD) (v. act. 1); - le osservazioni dell’AFC del 16 novembre 2023 (v. act. 2); - lo scritto dell’11 dicembre 2023, con il quale gli avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi hanno dichiarato di ritirare il reclamo di cui sopra presentato a nome di A., B. SAGL in liquidazione, C. SA in liquidazione e D. (v. act. 8 e 10); - lo scritto del medesimo giorno, mediante il quale l’avv. Roy Bay ha comunicato di aver assunto il patrocinio di A. in sostituzione degli avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi e di ritirare il gravame del suo assistito (v. act. 9). Considerato: - che a fronte delle testé citate dichiarazioni scritte dell’11 dicembre 2023 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi- zioni della LTF (TPF 2011 25 consid. 3); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

- 3 -

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della pro- cedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento, motivo per cui essa va fissata a fr. 500.– a carico dei reclamanti in solido.

- 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, 15 dicembre 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi, - Avv. Roy Bay, - Amministrazione federale delle contribuzioni,

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).