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BV.2021.38

Bundesstrafgericht · 2021-12-16 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA); ritiro del reclamo

Dispositiv
  1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 16 dicembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Luigi Mattei,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA)

Ritiro del reclamo

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2021.38 Procedura secondaria: BP.2021.103

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Visti: - il gravame presentato in data 6 dicembre 2021 da A. avverso l’ordinanza di sequestro di valori e di documenti del 29 novembre 2021 della Divisione affari penali e inchieste dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) emanata nell’ambito di un procedimento penale amministrativo (GKASU 4206-4209) da essa condotto (v. act. 1); - la risposta dell’AFC del 10 dicembre 2021 (v. act. 2); - lo scritto del 14 dicembre 2021 del patrocinatore della reclamante con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v. act. 5). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 14 dicembre 2021 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi- zioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della pro- cedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento, motivo per cui essa va fissata al minimo di fr. 200.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 20 dicembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).