Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA).
Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è messa a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 24 settembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., Reclamante
contro
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE DFF, Servizio giuridico DFF, Controparte
Oggetto
Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2020.30
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Visti: - il decreto penale del 1° maggio 2020 emanato dal Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF) nei confronti di A., autorità che ha riconosciuto quest’ultimo colpevole di esercizio dell’attività d’intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con il vecchio art. 14 LRD, per fatti intervenuti fra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013 e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote gior- naliere di fr. 430.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di fr. 3'080.–“ (v. pagg. 90 1-8 incarto DFF); - l’opposizione di A. dell’8 giugno 2020 avverso il summenzionato decreto (v. pagg. 90 44-65 incarto DFF); - la decisione penale del 3 luglio 2020, con il quale il DFF ha confermato il suo precedente decreto del 1° maggio 2020, fissando tuttavia le spese procedurali a fr. 4'270.– (v. pagg. 100 1-27 incarto DFF); - il reclamo del 16 luglio 2020, mediante il quale A. ha contestato la suddetta decisione dinanzi al DFF (v. pagg. 101 1-33 incarto DFF); - la decisione su reclamo del 27 luglio 2020, con la quale il DFF ha dichiarato il reclamo irricevibile (v. act 1.1); - il reclamo del 7 agosto 2020, mediante il quale A. ha contestato la decisione del DFF del 27 luglio 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento (v. act. 1); - la risposta del 1° settembre 2020, con la quale il DFF ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6); - l’invito a replicare del 21 settembre 2020, al quale il reclamante non ha dato seguito (v. act. 7) Considerato: - che contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugna- bili giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA);
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- che la decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA); - che il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA); - che giusta l’art. 67 cpv. 1 DPA, contro il decreto penale o l’ordine di confisca l’interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione; - che se è fatta opposizione, l’amministrazione riesamina il decreto o l’ordine im- pugnato, con effetto verso tutti gli interessati, potendo ordinare un dibattimento orale e completare l’inchiesta (v. art. 69 cpv. 1 DPA); - che in base ai risultati del riesame, l’amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca (v. art. 70 cpv. 1 prima frase DPA); - che chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA); - che la richiesta dev’essere presentata per scritto all’amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca (art. 72 cpv. 2 DPA); - che se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva (art. 72 cpv. 3 DPA); - che solo la via prevista dall’art. 72 DPA è di principio aperta avverso la decisione penale, e non quella del reclamo (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2018.6 del 6 giugno 2018 consid. 1.1; LEONOVA, Commentario basilese, 2020, n. 17 ad art. 27 DPA); - che un’eccezione a tale regola si applica unicamente in caso di contestazione della condanna nelle spese (v. art. 96 DPA); - che in concreto, non ci troviamo in un caso d’applicazione di tale eccezione; - che la via corretta per contestare la decisione penale del 3 luglio 2020 era quindi quella tracciata dall’art. 72 DPA, ossia la richiesta del giudizio del tribunale;
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- che il reclamante ha optato intenzionalmente, ma erroneamente, per la via del reclamo giusta l’art. 27 DPA, scelta che egli ha peraltro continuato a difendere anche in questa sede; - che il DFF ha quindi correttamente dichiarato irricevibile il reclamo contro la decisione penale del 3 luglio 2020; - che in data 23 luglio 2020 il reclamante ha del resto richiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale, intraprendendo quindi la giusta via per contestare la decisione penale del 3 luglio 2020; - che il presente reclamo va dunque respinto; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP; - che l’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale pe- nale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. TPF 2011 25 consid. 3); - che giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, al reclamante – integralmente soccombente – vengono addossate spese per un importo di fr. 2'000.–, importo coperto dall’an- ticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è messa a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 25 settembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - A., - Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico DFF,
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.