Effetto sospensivo (art. 218 PP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,
E. 2 BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Controparti
Oggetto
Ammissione della parte civile (art. 34 PP) ed effetto so- spensivo (art. 218 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BP.2010.70 (procedura principale: BB.2010.105)
- 2 -
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
- la decisione del 19 novembre 2010, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ammette la qualità di parte civi- le della banca B. nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139 diretto contro A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP),
- il reclamo del 19 novembre 2010 interposto da A. contro la predetta de- cisione, mediante il quale egli chiede che venga respinta la richiesta di costituzione di parte civile presentata dall'avv. Lucien W. Vallori "pre- suntivamente in rappresentanza della banca B. e di altre non menziona- te società del gruppo",
- la concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare,
- l'invito alle parti a pronunciarsi sulla questione del conferimento dell'ef- fetto sospensivo (BP.2010.70 act. 3),
- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC e dalla banca B. il 24 novembre, rispettivamente, il 29 novembre 2010.
Considerato:
- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or- dini (art. 218 PP);
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par- ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua- lunque sia il suo esito;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere qua- le conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel
- 3 -
senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerichen Bunde- sgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);
- che nella fattispecie, la decisione impugnata ha quale oggetto la costi- tuzione della banca B. come parte civile nel procedimento pendente davanti al MPC;
- che tale decisione ha come effetto di conferire alla parte civile tutti i di- ritti di cui beneficia una parte, in particolare quello di consultare l'incarto (art. 34 PP; sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.92 del 17 marzo 2010, consid. 2.1);
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (CORBOZ, Com- mentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);
- che a tale proposito, A. fa valere che la decisione impugnata sarebbe intesa a conferire i diritti di parte civile a un'entità non identificata con sufficiente chiarezza, rappresentata da un avvocato che non avrebbe prodotto una procura valida e per motivi a tutt'oggi sconosciuti, in evi- dente contrasto con quelli indicati nella promozione d'accusa;
- che esso precisa che la facoltà concessa dal MPC alla banca B. di par- tecipare da subito a tutti gli atti di istruzione nonché di prendere cono- scenza di tutti gli atti del procedimento potrebbe cagionare un danno ir- reparabile ai diritti della difesa;
- che A. postula pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;
- che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2010, il MPC afferma che il reclamante non rende verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabi- le e che la domanda di effetto sospensivo deve essere respinta;
- che secondo costante giurisprudenza, una decisione che ammette la qualità di parte civile in un procedimento penale non cagiona all'accusa- to nessun pregiudizio irreparabile che una decisione finale ulteriore non possa fare sparire interamente (sentenza del Tribunale federale 1B.347/2009 del 25 gennaio 2010, consid. 2);
- 4 -
- che per quanto concerne tuttavia l'accesso agli atti della parte civile, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che una volta esercita- to tale diritto, le informazioni contenute nell'incarto sono conosciute, di modo che ordinare in seguito - nella fase finale della procedura di re- clamo concernente l'ammissione della parte civile - la restituzione delle copie degli atti, sarebbe una misura priva di efficacia (sentenza del Tri- bunale federale 1P.615/2003 del 4 febbraio 2004, consid. 6, v. pure sentenza 1B.347/2009 precitata ibidem);
- che pertanto l'interesse pubblico a non permettere alla banca B. di prendere conoscenza dell'incarto sino all'emanazione della decisione di merito sulla sua ammissione quale parte civile prevale sull'interesse privato di quest'ultima ad ottenere immediatamente l'accesso agli atti;
- che a questo titolo giova rilevare che spetta alla persona che intende in- tervenire in qualità di parte civile rendere perlomeno verosimile l'esi- stenza di un nesso di causalità diretto tra l'atto punibile e il pregiudizio che essa afferma aver subito (TPF 2007 42 del 15 maggio 2007 con- sid. 1.3);
- che di conseguenza non può essere considerato un interesse privato preponderante l'affermazione della banca B. secondo la quale essa sa- rà in grado di stabilire l'entità delle pretese civili contro ognuna delle persone responsabili una volta che avrà accesso all'incarto di causa;
- che in ogni caso, nell'ambito del presente reclamo, la banca B. sarà in- vitata a determinarsi sulle prove fornite dalle parti a sostegno delle loro determinazioni, senza che sia necessario a tale scopo aver accesso al- l'integralità dell'incarto;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non pregiudica per nulla la decisione di merito e non toglie in nessun modo efficacia a quest'ultima, nel caso in cui la qualità di parte civile dovesse essere poi confermata;
- che la domanda di effetto sospensivo deve pertanto essere accolta;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
- 5 -
Decreta:
Dispositiv
- La domanda di effetto sospensivo è accolta.
- Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decreto del 30 novembre 2010 Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione
Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei Parti A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,
2. BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Controparti
Oggetto
Ammissione della parte civile (art. 34 PP) ed effetto so- spensivo (art. 218 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BP.2010.70 (procedura principale: BB.2010.105)
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Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
- la decisione del 19 novembre 2010, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ammette la qualità di parte civi- le della banca B. nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139 diretto contro A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP),
- il reclamo del 19 novembre 2010 interposto da A. contro la predetta de- cisione, mediante il quale egli chiede che venga respinta la richiesta di costituzione di parte civile presentata dall'avv. Lucien W. Vallori "pre- suntivamente in rappresentanza della banca B. e di altre non menziona- te società del gruppo",
- la concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare,
- l'invito alle parti a pronunciarsi sulla questione del conferimento dell'ef- fetto sospensivo (BP.2010.70 act. 3),
- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC e dalla banca B. il 24 novembre, rispettivamente, il 29 novembre 2010.
Considerato:
- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or- dini (art. 218 PP);
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par- ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua- lunque sia il suo esito;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere qua- le conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel
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senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerichen Bunde- sgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);
- che nella fattispecie, la decisione impugnata ha quale oggetto la costi- tuzione della banca B. come parte civile nel procedimento pendente davanti al MPC;
- che tale decisione ha come effetto di conferire alla parte civile tutti i di- ritti di cui beneficia una parte, in particolare quello di consultare l'incarto (art. 34 PP; sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.92 del 17 marzo 2010, consid. 2.1);
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (CORBOZ, Com- mentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);
- che a tale proposito, A. fa valere che la decisione impugnata sarebbe intesa a conferire i diritti di parte civile a un'entità non identificata con sufficiente chiarezza, rappresentata da un avvocato che non avrebbe prodotto una procura valida e per motivi a tutt'oggi sconosciuti, in evi- dente contrasto con quelli indicati nella promozione d'accusa;
- che esso precisa che la facoltà concessa dal MPC alla banca B. di par- tecipare da subito a tutti gli atti di istruzione nonché di prendere cono- scenza di tutti gli atti del procedimento potrebbe cagionare un danno ir- reparabile ai diritti della difesa;
- che A. postula pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;
- che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2010, il MPC afferma che il reclamante non rende verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabi- le e che la domanda di effetto sospensivo deve essere respinta;
- che secondo costante giurisprudenza, una decisione che ammette la qualità di parte civile in un procedimento penale non cagiona all'accusa- to nessun pregiudizio irreparabile che una decisione finale ulteriore non possa fare sparire interamente (sentenza del Tribunale federale 1B.347/2009 del 25 gennaio 2010, consid. 2);
- 4 -
- che per quanto concerne tuttavia l'accesso agli atti della parte civile, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che una volta esercita- to tale diritto, le informazioni contenute nell'incarto sono conosciute, di modo che ordinare in seguito - nella fase finale della procedura di re- clamo concernente l'ammissione della parte civile - la restituzione delle copie degli atti, sarebbe una misura priva di efficacia (sentenza del Tri- bunale federale 1P.615/2003 del 4 febbraio 2004, consid. 6, v. pure sentenza 1B.347/2009 precitata ibidem);
- che pertanto l'interesse pubblico a non permettere alla banca B. di prendere conoscenza dell'incarto sino all'emanazione della decisione di merito sulla sua ammissione quale parte civile prevale sull'interesse privato di quest'ultima ad ottenere immediatamente l'accesso agli atti;
- che a questo titolo giova rilevare che spetta alla persona che intende in- tervenire in qualità di parte civile rendere perlomeno verosimile l'esi- stenza di un nesso di causalità diretto tra l'atto punibile e il pregiudizio che essa afferma aver subito (TPF 2007 42 del 15 maggio 2007 con- sid. 1.3);
- che di conseguenza non può essere considerato un interesse privato preponderante l'affermazione della banca B. secondo la quale essa sa- rà in grado di stabilire l'entità delle pretese civili contro ognuna delle persone responsabili una volta che avrà accesso all'incarto di causa;
- che in ogni caso, nell'ambito del presente reclamo, la banca B. sarà in- vitata a determinarsi sulle prove fornite dalle parti a sostegno delle loro determinazioni, senza che sia necessario a tale scopo aver accesso al- l'integralità dell'incarto;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non pregiudica per nulla la decisione di merito e non toglie in nessun modo efficacia a quest'ultima, nel caso in cui la qualità di parte civile dovesse essere poi confermata;
- che la domanda di effetto sospensivo deve pertanto essere accolta;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
- 5 -
Decreta:
1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 30 novembre 2010
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Avv. Lucien W. Valloni - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.