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BK_B 162/04

Bundesstrafgericht · 2004-11-19 · Italiano CH

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 DPA)

Sachverhalt

A. Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale riguardante C.______ a X.______ (Canton Tici- no). Quest’ultimo è sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di domicilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notifi- cata il 17 agosto seguente, l’inchiesta è stata estesa a D.______, a Y.______, avvocata di C.______, sospettata di aver agito in qualità di com- plice del suo cliente.

B. Dall’inchiesta emerge che C.______ è verosimilmente l’avente diritto eco- nomico di diversi conti aperti presso la banca A.______ a Z.______ e la sua filiale B.______ a Y.______, attualmente in liquidazione, da parte delle società L.______S.A., con sede a Panama, M.______, con sede a Vaduz, o ancora N.______S.A., con sede a Panama. D.______ e suo marito, av- vocato attivo nel medesimo studio, sono ugualmente toccati da questi conti in quanto titolari di una procura o in qualità di presidente di una o l’altra so- cietà.

C. L’analisi della documentazione bancaria relativa ai conti summenzionati ha messo in evidenza un numero importante di trasferimenti di fondi prove- nienti o a destinazione di altri conti aperti presso i medesimi istituti da una società O.______, con sede a Nassau, e dal titolare, fino ad oggi scono- sciuto, di una relazione G.______ presso B.______. L’inchiesta fa emerge- re, inoltre, l’esistenza di legami stretti tra L.______S.A. o O.______, da una parte, e una società P.______S.A., con sede a Panama, d’altra parte.

D. Con richiesta del 3 agosto 2004, l’AFC ha invitato A.______ a fornirgli tutto la documentazione concernente i conti di cui O.______ e P.______ sareb- bero i titolari secondo la sua contabilità. Una richiesta identica è stata inol- trata lo stesso giorno a B.______, con l’invito, inoltre, a fornire la stessa documentazione riguardante la relazione G.______.

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E. Prevalendosi del segreto bancario, A.______ e B.______ hanno rifiutato di rispondere alle summenzionate domande d’informazione. Non essendo C.______ toccato in nessuna maniera dalle relazioni in questione, esse ri- tengono di non poter fornire informazioni all’AFC senza violare il segreto al quale sono tenute nei confronti degli aventi diritto. Parallelamente all’inoltro di due reclami indirizzati al direttore dell’AFC contro le misure a loro notifi- cate, A.______ e B.______, il 13 e 18 agosto 2004, hanno fatto pervenire all’AFC i documenti sigillati.

F. Rinunciando a statuire sui reclami ricevuti, l’AFC, il 1° ottobre 2004, ha pre- sentato alla Corte dei reclami penali una richiesta di levata dei sigilli apposti sulla documentazione ricevuta da A.______ e B.______. Invitati a pronunciarsi su tale richiesta, gli opponenti non si sono determina- ti formalmente al proposito. Essendo venute a conoscenza dei fatti che hanno motivato le richieste a loro pervenute da parte dell’AFC solamente dopo aver visionato le argomentazioni presentate da quest’ultima alla Corte dei reclami penali, A.______ e B.______ non hanno mantenuto in maniera chiara la loro opposizione, dando l’impressione di rimettersi quindi all’apprezzamento e al giudizio di questa corte.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Attraverso i loro atti procedurali sopra descritti, l’AFC e gli opponenti si so- no accordati tacitamente, se non espressamente, di sostituire la procedura di reclamo fondata sull’art. 26 DPA con quella di levata dei sigilli prevista all’art. 50 cpv. 3 DPA. Questo accordo non è censurabile nel caso concreto visto che, nei due casi, la Corte dei reclami non deve intervenire d’ufficio né per decidere se una domanda d’informazioni fondata sull’art. 40 DPA è le- gittima o meno, né per valutare se l’apposizione dei sigilli su documenti ri- messi all’amministrazione è giustificata oppure no. Nella sua qualità di au- torità di ricorso, la Corte dei reclami penali statuisce unicamente allorquan- do una delle parti alla procedura d’inchiesta lo richiede; tenuto conto della natura del litigio che oppone l’amministrazione e le banche da lei interpella- te, non vi sono motivi per non seguire la via scelta di comune accordo. Nonostante non abbiano formalmente confermato le loro opposizioni, le banche opponenti non le hanno neppure ritirate in maniera chiara e inequi- vocabile. È d’uopo dunque statuire e decidere se l’amministrazione è auto-

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rizzata o meno ad avere accesso ai documenti litigiosi. Secondo l’art. 50 cpv.

E. 3 Le opponenti affermano essere state informate con sufficiente precisione dei motivi della misura di cui sono state oggetto solo dopo ricezione della richiesta e degli atti allegati. Tale censura avrebbe potuto essere presa in considerazione per la ripartizione delle spese della presente causa se, una volta informate, le opponenti avessero chiaramente espresso il loro accor- do riguardante la levata dei sigilli. Un tale atteggiamento non risulta tuttavia dalle loro risposte alla richiesta, costringendo quindi la corte a pronunciarsi. Visto l’esito della causa, le spese di fr. 1'500.-- saranno messe, in solido, a carico delle opponenti in applicazione dell’art. 156 OG (applicabile in virtù del rinvio previsto dagli art. 245 PP e 25 cpv. 4 DPA) e dell’art. 3 del Rego- lamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

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Dispositiv
  1. La richiesta di levata dei sigilli apposti sui documenti consegnati da A.______ e B.______ per la gestione di investimenti in liquidazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni è accolta.
  2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere, in presenza dei rappresentati delle opponenti, alla levata dei sigilli e alla per- quisizione dei relativi documenti.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico delle opponenti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 19 novembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Bernard Bertossa e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

Amministrazione federale delle contribuzioni, ,

richiedente

contro

1. A.______,

2. B.______

opponenti Oggetto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto BK_B 162/04

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Fatti: A. Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale riguardante C.______ a X.______ (Canton Tici- no). Quest’ultimo è sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di domicilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notifi- cata il 17 agosto seguente, l’inchiesta è stata estesa a D.______, a Y.______, avvocata di C.______, sospettata di aver agito in qualità di com- plice del suo cliente.

B. Dall’inchiesta emerge che C.______ è verosimilmente l’avente diritto eco- nomico di diversi conti aperti presso la banca A.______ a Z.______ e la sua filiale B.______ a Y.______, attualmente in liquidazione, da parte delle società L.______S.A., con sede a Panama, M.______, con sede a Vaduz, o ancora N.______S.A., con sede a Panama. D.______ e suo marito, av- vocato attivo nel medesimo studio, sono ugualmente toccati da questi conti in quanto titolari di una procura o in qualità di presidente di una o l’altra so- cietà.

C. L’analisi della documentazione bancaria relativa ai conti summenzionati ha messo in evidenza un numero importante di trasferimenti di fondi prove- nienti o a destinazione di altri conti aperti presso i medesimi istituti da una società O.______, con sede a Nassau, e dal titolare, fino ad oggi scono- sciuto, di una relazione G.______ presso B.______. L’inchiesta fa emerge- re, inoltre, l’esistenza di legami stretti tra L.______S.A. o O.______, da una parte, e una società P.______S.A., con sede a Panama, d’altra parte.

D. Con richiesta del 3 agosto 2004, l’AFC ha invitato A.______ a fornirgli tutto la documentazione concernente i conti di cui O.______ e P.______ sareb- bero i titolari secondo la sua contabilità. Una richiesta identica è stata inol- trata lo stesso giorno a B.______, con l’invito, inoltre, a fornire la stessa documentazione riguardante la relazione G.______.

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E. Prevalendosi del segreto bancario, A.______ e B.______ hanno rifiutato di rispondere alle summenzionate domande d’informazione. Non essendo C.______ toccato in nessuna maniera dalle relazioni in questione, esse ri- tengono di non poter fornire informazioni all’AFC senza violare il segreto al quale sono tenute nei confronti degli aventi diritto. Parallelamente all’inoltro di due reclami indirizzati al direttore dell’AFC contro le misure a loro notifi- cate, A.______ e B.______, il 13 e 18 agosto 2004, hanno fatto pervenire all’AFC i documenti sigillati.

F. Rinunciando a statuire sui reclami ricevuti, l’AFC, il 1° ottobre 2004, ha pre- sentato alla Corte dei reclami penali una richiesta di levata dei sigilli apposti sulla documentazione ricevuta da A.______ e B.______. Invitati a pronunciarsi su tale richiesta, gli opponenti non si sono determina- ti formalmente al proposito. Essendo venute a conoscenza dei fatti che hanno motivato le richieste a loro pervenute da parte dell’AFC solamente dopo aver visionato le argomentazioni presentate da quest’ultima alla Corte dei reclami penali, A.______ e B.______ non hanno mantenuto in maniera chiara la loro opposizione, dando l’impressione di rimettersi quindi all’apprezzamento e al giudizio di questa corte.

Diritto: 1. Attraverso i loro atti procedurali sopra descritti, l’AFC e gli opponenti si so- no accordati tacitamente, se non espressamente, di sostituire la procedura di reclamo fondata sull’art. 26 DPA con quella di levata dei sigilli prevista all’art. 50 cpv. 3 DPA. Questo accordo non è censurabile nel caso concreto visto che, nei due casi, la Corte dei reclami non deve intervenire d’ufficio né per decidere se una domanda d’informazioni fondata sull’art. 40 DPA è le- gittima o meno, né per valutare se l’apposizione dei sigilli su documenti ri- messi all’amministrazione è giustificata oppure no. Nella sua qualità di au- torità di ricorso, la Corte dei reclami penali statuisce unicamente allorquan- do una delle parti alla procedura d’inchiesta lo richiede; tenuto conto della natura del litigio che oppone l’amministrazione e le banche da lei interpella- te, non vi sono motivi per non seguire la via scelta di comune accordo. Nonostante non abbiano formalmente confermato le loro opposizioni, le banche opponenti non le hanno neppure ritirate in maniera chiara e inequi- vocabile. È d’uopo dunque statuire e decidere se l’amministrazione è auto-

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rizzata o meno ad avere accesso ai documenti litigiosi. Secondo l’art. 50 cpv. 3 DPA, la corte, in effetti, si pronuncia esclusivamente sull’ammissibilità della perquisizione. In caso negativo, le carte sono resti- tuite al loro detentore. In caso affermativo, i sigilli sono levati dall’amministrazione, in presenza dei detentori, in vista del loro esame. Se da quest’ultimo nascono delle contestazioni, ai detentori rimane aperta la via del reclamo (art. 26 DPA).

2. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi suffi- cienti relativi alla commissione di un reato per il quale l’amministrazione ti- tolare dell’inchiesta è competente, se l’oggetto della perquisizione è suffi- cientemente circoscritto e preciso per poterne controllare la pertinenza e se il principio della proporzionalità è rispettato (art. 50 cpv. 1 e 3 DPA; senten- za del Tribunale federale 8G.116/2003 [consid. 4 e 5] del 26 gennaio 2004). Il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguardati (art. 50 cpv. 2 DPA). 2.1 Secondo l’art. 190 cpv. 1 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il capo del Dipartimento federale delle finanze può auto- rizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali. Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta e i delitti fiscali (art. 175, 176, 186, 187 e 190 cpv. 2 LIFD). Queste condizioni appaiono nel caso concreto realizzate te- nuto conto della decisione di apertura dell’inchiesta del 21 agosto 2003, contro la quale nessun ricorso è stato inoltrato e del quale non bisogna quindi esaminarne la fondatezza (sentenza del Tribunale federale 8G.116/2003 [consid. 6.1] del 26 gennaio 2004). 2.2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per condurre l’inchiesta (art. 190 cpv. 1 LIFD). La procedura diretta contro gli autori o gli altri partecipanti all’infrazione, come le misure d’inchiesta dirette contro ter- ze persone, sottostanno alle disposizioni degli art. 19 a 50 DPA, restando l’arresto provvisorio tuttavia escluso (art. 191 e 192 cpv. 1 LIFD). 2.3 I segreti dei quali l’art. 50 cpv. 2 DPA esige la salvaguardia non si estendo- no al segreto bancario previsto dall’art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), di modo che una banca non può prevalersi di un tale segreto per opporsi ad una perquisizione (DTF 119 IV 175 consid. 3, pag. 177; GAAC 64.52 consid. 4c). Tale giurisprudenza ri- sponde del resto all’inquietudine manifestata dagli opponenti, secondo i quali un’interpretazione troppo larga dell’art. 50 DPA presenterebbe dei ri-

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schi inammissibili per delle terze persone non implicate. Come rilevato dal Tribunale federale, in effetti, l’AFC e i suoi funzionari sono tenuti ad un se- greto d’ufficio la cui portata non è minore del segreto bancario stesso (DTF 119 IV 175 consid. 3, pag. 178; GAAC 64.52 consid. 4a). 2.4 Resta dunque da analizzare la questione a sapere se la misura in esame soddisfa le esigenze di pertinenza, di precisione e di proporzionalità. 2.4.1 Nei casi in cui, come nella fattispecie, un contribuente è sospettato segna- tamente di aver sottratto dei valori alla tassazione alla quale sottostavano, facendo per esempio ricorso a delle costruzioni finanziarie nelle quali sono intervenute delle società di sede, è evidentemente pertinente ricercare ogni elemento che permetta di scoprire l’esistenza di valori sottratti. 2.4.2 Dai fatti addotti nella richiesta di levata dei sigilli e debitamente attestati mediante gli atti allegati a tale richiesta, emerge che diverse società utiliz- zate da C.______, da sua sorella, dall’avvocata D.______ o dal marito di quest’ultima hanno mantenuto dei rapporti concernenti conti bancari con le persone fisiche o giuridiche, identificate o meno, a proposito delle quali le opponenti sono state interpellate e alle quali fanno riferimento i documenti litigiosi. La richiesta d’informazioni, rispettivamente la perquisizione portano a titolari determinati, menzionati con la loro ragione sociale o, in un caso, con il numero della relazione bancaria. Le esigenze di connessione e di precisione sono dunque pure rispettate. 2.4.3 Per quanto concerne l’ottenimento delle prove relative a dei conti aperti in Svizzera da parte di società estere con sede all’estero o, in un caso, da parte di un titolare la cui identità è tuttora sconosciuta, la richiesta d’informazioni alle banche detentrici delle relazioni in questione è infine perfettamente conforme al principio della proporzionalità, dato che non si vede con quale altro mezzo l’AFC potrebbe procurarsi informazioni perti- nenti e precise giustificate dall’oggetto della sua inchiesta. 2.5 Le condizioni per dichiarare la richiesta ammissibile ed autorizzare l’AFC a prendere conoscenza dei documenti sigillati che le opponenti le hanno consegnato sono dunque adempiute. Le opponenti saranno invitate ad as- sistere alla levata dei sigilli. Esse potranno far valere le loro censure in tale occasione. Se l’AFC decide di sequestrare dei documenti nonostante un’opposizione chiara confermata dalle banche detentrici, a quest’ultime si aprirebbe la via del reclamo giusta l’art. 26 DPA.

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3. Le opponenti affermano essere state informate con sufficiente precisione dei motivi della misura di cui sono state oggetto solo dopo ricezione della richiesta e degli atti allegati. Tale censura avrebbe potuto essere presa in considerazione per la ripartizione delle spese della presente causa se, una volta informate, le opponenti avessero chiaramente espresso il loro accor- do riguardante la levata dei sigilli. Un tale atteggiamento non risulta tuttavia dalle loro risposte alla richiesta, costringendo quindi la corte a pronunciarsi. Visto l’esito della causa, le spese di fr. 1'500.-- saranno messe, in solido, a carico delle opponenti in applicazione dell’art. 156 OG (applicabile in virtù del rinvio previsto dagli art. 245 PP e 25 cpv. 4 DPA) e dell’art. 3 del Rego- lamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di levata dei sigilli apposti sui documenti consegnati da A.______ e B.______ per la gestione di investimenti in liquidazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni è accolta. 2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere, in presenza dei rappresentati delle opponenti, alla levata dei sigilli e alla per- quisizione dei relativi documenti. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico delle opponenti in solido.

Bellinzona, 22 novembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - A.______ - B.______

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.