opencaselaw.ch

BH.2015.1

Bundesstrafgericht · 2015-01-23 · Italiano CH

Ordine di carcerazione preventiva (art. 226 in relazione con l'art. 222 CPP).

Sachverhalt

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 dicembre 2014 un procedimento penale a carico di A. per titolo di apparte- nenza e/o sostegno ad un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Ta- le inchiesta è legata ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procu- ra di Milano a carico del predetto e di altre persone, il quale, in data 16 dicem- bre 2014 ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 59 indagati per vari reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso, persone sospettate di essere collegate alla cosca 'ndranghetista "B.", originaria di Reggio Calabria, operante a Milano. Tra le principali accuse vi sono l'estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupe- facenti, il trasferimento fraudolento di valori e ricettazione con l'aggravante del metodo e del fine mafioso. Tra gli indagati figura anche A., residente in Sviz- zera, a Z., al beneficio di un permesso B, il quale è stato definito dalle autorità italiane il punto di riferimento fondamentale per ogni attività economico- finanziaria connessa al riciclaggio dei proventi illeciti dell'organizzazione crimi- nale (v. atto 2 pag. 1 e seg. dell'incarto del Giudice dei provvedimenti coerciti- vi, in seguito GPC).

B. Contestualmente all'apertura del procedimento elvetico, il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio privato di A. nonché delle sedi delle società C. SA e D. Sagl, a lui riconducibili. Durante l'intervento di polizia, più precisamente alle ore 11.05 del 17 dicembre 2014, il predetto è stato arrestato presso la se- de della D. Sagl, a Chiasso, e condotto presso gli uffici della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), a Lugano, dove i funzionari di polizia hanno proce- duto, in presenza del difensore, ad un suo primo interrogatorio (v. ibidem).

C. In occasione del suo secondo interrogatorio, avvenuto anch'esso il 17 dicem- bre 2014, il MPC ha notificato a A., sempre assistito dal suo difensore, l'ordine di arresto emesso nei suoi confronti (v. atto 3 GPC), al termine del quale l'im- putato è stato condotto al Carcere giudiziario "La Farera", a Cadro.

D. Con istanza del 19 dicembre 2014, il MPC ha chiesto al GPC di ordinare la carcerazione preventiva di A. per un periodo di tre mesi, ovvero fino al 17 marzo 2015 (v. atto 1 GPC).

E. Il 20 dicembre 2014, il GPC, dopo aver proceduto all'audizione di A. in pre- senza dei difensori di quest'ultimo e del MPC, ha accolto l'istanza di cui sopra (v. atto 7 GPC).

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F. Con reclamo del 30 dicembre 2014 A., su indicazione erronea del GPC, è in- sorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tri- bunale di appello del Cantone Ticino, la quale ha inoltrato il medesimo all'i- stanza competente, ossia la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale. L'insorgente postula l'accoglimento del suo gravame, precisando che "di conseguenza: esperita l'acquisizione preliminare, nel corso della presente procedura di reclamo, dei mezzi di prova richiesti dal reclamante con la pre- sente impugnazione, ed interrogato il sig. E. in udienza da tenersi dinanzi a questa Lod. Corte dei reclami penali, la decisione GPC 20 dicembre 2014 è integralmente annullata e la carcerazione preventiva dell'imputato è sostituita con la pronuncia di misure alternative all'arresto, in specie quelle offerte dal qui reclamante con la sua memoria prodotta in sede di udienza GPC" (v. act. 1).

G. Mediante risposta del 9 gennaio 2015 il GPC ha confermato la decisione im- pugnata (v. act. 11). Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2015 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 12).

H. Con repliche del 14 e 15 gennaio 2015, il reclamante si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13 e 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicu- rezza (art. 222 e 393 cpv. 1 lett. c CPP). La Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali dei provvedimenti coercitivi cantonali nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale (v. art. 37 cpv. 1 e 65 cpv. 1 e 3 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Il reclamo è ammissibile a condizione che il detenuto abbia un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della de-

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cisione impugnata (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo contro decisioni comunica- te per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP).

E. 1.2 Nella fattispecie, interposto il 30 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo. La legittimazione del reclamante – destinatario della decisione che ordina la sua carcerazione preventiva – è indiscutibile.

E. 1.3 In qualità di autorità di reclamo, la Corte dei reclami penali esamina con piena cognizione in fatto ed in diritto i reclami che gli sono sottoposti (v. Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1214; PATRICK GUIDON, Commentario basilese, Schweize- rische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; ANDREAS J. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 39 ad art. 393 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1512)

E. 2 Il reclamante postula innanzitutto un'udienza davanti a questa Corte. Avendo il GPC sostanziato gravi indizi di reato anche attraverso asserite affermazioni divergenti tra l'indagato e E., quest'ultimo sentito in qualità di persona informa- ta sui fatti, egli ritiene che l'esperimento di un'udienza in contraddittorio con l'interrogatorio dello stesso E. sia l'unica possibilità per garantirgli, nel segno della parità delle armi, la salvaguardia del diritto di essere sentito.

E. 2.1 La procedura davanti a questa Corte è, di principio, scritta (v. art. 390 CPP). Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza (art. 390 cpv. 5 CPP).

E. 2.2 In concreto, non vi sono motivi per eccepire alla regola della procedura scritta. Il reclamante, come da lui stesso ammesso, ha avuto accesso al verbale d'in- terrogatorio di E. dinanzi al MPC del 17 dicembre 2014, ragione per cui il suo diritto di essere sentito è stato rispettato. Se tale richiesta era motivata dalla convinzione che vi fosse anche un verbale, non reso accessibile dalle autorità, relativo ad un interrogatorio del predetto davanti alla PGF, la questione è stata nel frattempo risolta, dato che è stato appurato che ciò non è il caso (v. act. 1 pag. 4 in fine). Il reclamante avrà del resto la possibilità – quando il MPC lo ri- terrà opportuno – di confrontarsi in contraddittorio con E. nel corso dell'inchie- sta, la quale, occorre ricordarlo, è solamente ai suoi inizi.

E. 3 Giusta l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è am- missibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un

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delitto e vi è seriamente da temere che: si sottragga con la fuga al procedi- mento penale (lett. a); influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromet- tendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b); o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente (art. 221 cpv. 2 CPP).

E. 3.1 Il reclamante contesta l'esistenza di gravi indizi di reato. Per sostanziare i me- desimi, il MPC si sarebbe limitato a riprendere acriticamente il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre scorso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, raggiun- gendo il proprio convincimento senza atti istruttori propri. Il GPC, da parte sua, per confermare la detenzione provvisoria, avrebbe semplicemente ripreso acriticamente il contenuto dell'istanza di carcerazione del MPC, senza con- frontarsi con le sue censure di pochezza ed inconsistenza indiziaria e/o argo- mentativa legate a tale istanza, e senza ordinare alle autorità inquirenti parti- colari attività istruttorie. Egli non avrebbe compreso in quale suo comporta- mento sarebbero stati ravvisati gravi indizi rispetto ai reati contestatigli in Sviz- zera.

E. 3.1.1 L'esistenza di gravi indizi è data allorquando è ipotizzabile, per un terzo obiet- tivo e sulla base di circostanze concrete, che la persona abbia potuto commet- tere il reato o parteciparvi con un alto grado di probabilità. Occorre, in altri termini, che su tale persona pesino gravi presunzioni di colpevolezza (v. ALEXIS SCHMOCKER, Commentario romando, n. 8 ad art. 221 CPP, con riferi- menti nella nota n. 4; MARKUS HUG/ALEXANDRA SCHEIDEGGER, in Dona- tsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 e seg. ad art. 221 CPP; SCHMID, op. cit., n. 1010 pag. 441). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – sempre d'attualità con l'entrata in vigore del CPP, nella misura in cui in questo è stata codificata la prassi dell'Alta Corte in materia (v. SCHMOCKER, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP) – l'intensità delle accuse giustifi- canti una detenzione non è la stessa ai diversi stadi dell'istruzione penale. So- spetti ancora poco precisi possono essere sufficienti all'inizio dell'inchiesta, ma la prospettiva di una condanna deve apparire verosimile dopo il compimento di tutti gli atti istruttori previsti (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenze del Tribu- nale federale 1S.3/2004 e 1S.4/2004 del 13 agosto 2004, consid. 3.1).

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E. 3.1.2 In concreto, il reclamante è accusato dal MPC, in sostanza, di aver riciclato in Svizzera denaro proveniente dalle attività della 'ndrangheta calabrese. Nell'ot- tica di chiarire l'esistenza o meno del reato a monte, con tutti i suoi risvolti e sviluppi successivi, risulta normale ed auspicabile potersi innanzitutto riferire all'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti di 60 persone (in seguito: OCC), tra le quali il qui reclamante (v. ru- brica 16 atti MPC), il quale è accusato in Italia di partecipazione ad associa- zione finalizzata al traffico di stupefacenti e intestazione fittizia di beni e ricet- tazione, delitti aggravati dalla finalità di aver agevolato un'associazione di tipo mafioso. Egli è stato definito dall'autorità inquirente italiana come "una sorta di consulente finanziario dell'organizzazione mafiosa" (v. ibidem, lettera della Procura di Milano del 16 dicembre 2014). L'indagine condotta in Italia riguar- derebbe un'articolazione della 'ndrangheta calabrese operante sul territorio di Milano e stabilmente collegata alla cosca denominata "B." di Reggio Calabria, articolazione facente capo ai fratelli F. e G., entrambi già condannati in passa- to per associazione mafiosa dopo il loro arresto avvenuto nel 1996. Dopo es- sere stati scarcerati a fine 2009, i fratelli F. e G., assieme ad alcuni esponenti della vecchia organizzazione come loro tornati in libertà ed a nuovi associati, avrebbero ripreso ad operare così come sarebbe avvenuto in passato, ovvero esercitando il controllo su una zona della città di Milano e ponendo in essere una pluralità di delitti, quali estorsioni, usure, traffico in forma organizzata di ingenti quantitativi di stupefacente, detenzione di armi e, più in generale, assi- curando protezione a diversi imprenditori che a loro si sarebbero rivolti, appro- fittando di questa situazione per infiltrarsi, tramite i fratelli F. e G., e più in ge- nerale l'associazione mafiosa, in numerose attività imprenditoriali (v. atto 1 pag. 2 e segg. GPC). Per quanto riguarda il ruolo del reclamante, questo è descritto in particolare alla pag. 377 e segg. dell'OCC, dove l'autorità italiana contesta al medesimo diverse operazioni tese ad investire i proventi illeciti dell'organizzazione criminale, affermando che "il ruolo di A., titolare di società finanziarie attive nel settore immobiliare ed aventi sede in Svizzera nel Canto- ne Ticino, è finalizzato al reinvestimento dei profitti in modo tale da renderli non tracciabili nonché al cambio delle banconote; il consulente finanziario dell'associazione, oggi come in passato, A. già si era attivato e reso disponibi- le per una serie di investimenti che, dopo l'arresto dei fratelli F. e G. nel 1996, erano stati effettuati dal quarto fratello di F. e G., ossia H. utilizzando quelle ricchezze provento del narcotraffico non sequestrate al momento degli arresti" (v. pag. 378 OCC). Nell'OCC l'autorità penale italiana ha descritto diverse ope- razioni di riciclaggio (acquisto di immobili) che sarebbero avvenute in Italia, le quali dovrebbero permettere di comprendere il ruolo assunto dal reclamante in seno all'organizzazione criminale (v. pag. 378 e segg. OCC). Particolarmente significativa per la presente procedura è la parte intitolata "Gli investimenti in immobili a Chiasso e altre operazioni finanziarie eseguite all'estero" (v. pag. 399 e segg. OCC). Sulla base di testimonianze rese da I., le autorità italiane

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avrebbero preso conoscenza di diverse operazioni di riciclaggio compiute dal reclamante in Svizzera con il denaro provento del traffico di stupefacente messo in atto dall'organizzazione criminale. Esse affermano che "dal contenu- to di diverse intercettazioni ambientali (…) emergevano elementi attestanti l'e- sistenza, in territorio svizzero, di almeno una società di proprietà dei fratelli F. e G. anche se formalmente intestata ad una terza persona. Operazione che i fratelli F. e G. effettuavano proprio grazie a A. I primi segnali sull'esistenza di tale società si avevano in occasione della conversazione intercettata tra i fra- telli F. e G. (…) in data 4.12.2013, nel corso della quale il primo riferiva dell'opportunità di recarsi con il fratello J. in territorio estero (…) per incontrare due persone, di cui una di nome E. Da costoro F. pretendeva un resoconto esatto sulla gestione di una non meglio precisata attività commerciale (…) (v. pag. 400 OCC). Il contenuto dell'intercettazione di una conversazione telefoni- ca avvenuta tra F. e sua moglie metterebbe ulteriormente in evidenza la fun- zione di prestanome del reclamante. Essendo la moglie scettica sul fatto di aver intestato la società del marito (ossia D. Sagl) a A., F. avrebbe smentito la moglie dicendole che "sebbene la società fosse intestata a A., la stessa era amministrata da una terza persona e che, in ogni caso, il figlio di A. era ben consapevole che la proprietà della società era di fatto dei fratelli F. e G." (v. pag. 401 OCC). Sempre con riferimento a tale società, J. avrebbe riferito al fratello F. circa i movimenti effettuati sul proprio conto ed a sua insaputa, da A. e tale E., successivamente identificato in E. (v. ibidem). Da conversazioni tele- foniche intercettate dalle autorità italiane emergerebbe "chiaramente che i fra- telli F. e G. sono titolari di una o più società, verosimilmente intestate a A. o comunque a lui riconducibili tramite una persona a lui vicina. Nelle medesime società, si apprendeva, è coinvolto anche tale E. ovvero E. Le stesse veniva- no individuate nella C. SA, con sede a Chiasso (CH), (…) amministrata da E. (…). L'altra società, la D. Sagl (…) riconducibile a A. (…) e a E. (v. pag. 403 OCC). "Le due società di recente costituzione devono logicamente essere ri- condotte ai proventi illeciti percepiti successivamente alla scarcerazione dei due F. e G., sia per il dato temporale, sia perché altrimenti – se cioè si rite- nesse che essi fossero riconducibili a proventi degli anni '80 e '90 – non si spiegherebbe il bisogno di denaro del sodalizio successivamente ai sequestri di droga" (v. ibidem).

Per quanto attiene alla conoscenza da parte del reclamante dell'origine crimi- nale dei valori patrimoniali gestiti dal reclamante, significativo risulta essere quanto dichiarato da I. agli inquirenti italiani. Alla domanda "per quanto a sua conoscenza, A. sapeva che F. e G. erano stati arrestati per associazione ma- fiosa e traffico di droga nel 1996 e che erano stati detenuti per molti anni?", egli rispondeva "sì, in più occasioni ero stato presente ad incontri tra F. e J. e A. in cui si era parlato della passata vicenda giudiziaria. Ricordo ad esempio che più volte A. e F. parlavano del fatto che quest'ultimo non poteva uscire dall'Italia e quindi andare in Svizzera perché aveva un divieto di espatrio lega-

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to proprio alla sua condanna per mafia. A volte in realtà F. era andato in Sviz- zera con A. e proprio per evitare che F. rischiasse di essere controllato era A. che veniva a prenderlo a Milano con targa svizzera, che ovviamente era meno a rischio di controlli in frontiera. Ricordo anche alcune occasioni, me presente, F. e A. parlavano di G. e del fatto che quest'ultimo era in semilibertà" (v. pag. 393 OCC).

E. 3.1.3 Gli elementi evidenziati dal GIP nella sua ordinanza hanno trovato riscontro negli atti istruttori compiuti dalle autorità elvetiche, segnatamente gli interroga- tori del reclamante e di E., nonché le perquisizioni effettuate presso il domicilio di A. a Z. e le sedi di D. Sagl e C. SA a Chiasso. Innanzitutto, occorre rilevare che il reclamante viveva nel suo appartamento di Z., acquistato a fine 2011 per fr. 225'000.--, assieme a J. (v. verbale d'interrogatorio dell'imputato, atto 2 pag. 4 GPC). Egli ha ammesso di conoscere e di avere avuto rapporti plurien- nali con i vari membri della famiglia di F. e G. (v. ibidem pag. 6 e segg.). Egli ha dichiarato di essere il titolare della C. SA, società che, assumendo alle sue dipendenze J., ha permesso a quest'ultimo di ottenere un permesso B (v. ibi- dem pag. 4). Per quanto riguarda la D. Sagl, l'insorgente ha dichiarato di esse- re azionista della stessa al 10%, le restanti quote essendo in mano al figlio K. (30%), a E. (30%) e a L. (30%) (v. ibidem pag. 10). Risulta inoltre agli atti che il reclamante ha presentato J. a E. (v. ibidem pag. 4). Egli ha pure presentato la moglie di J., M., a E., affinché quest'ultimo la aiutasse a rintracciare denaro provento di risparmi generati dall'attività del di lei padre e depositati anni prima sul conto di una banca a lei non nota (v. rubrica 4 pag. 6 incarto MPC). Sul ri- trovamento di EUR 1.5 milioni vi è tuttavia una discrepanza tra la versione del reclamante e quella di E.. Il primo ritiene che sia stato E. a rintracciarli (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC), mentre quest'ultimo ha dichiarato che la M. si sarebbe presentata nel suo ufficio con un consulente della banca N. di Lugano, affer- mando di aver ritrovato l'importo di cui sopra (v. rubrica 4 pag. 6-7 incarto MPC). Il reclamante riporta poi dell'acquisto in comproprietà con J. e E. di una palazzina a Chiasso per un importo di fr. 3,3 milioni. Dagli atti risulta che l'im- porto in contanti di fr. 1,8 milioni è stato messo a disposizione dalla famiglia di F. e G. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). Sulla quota versata dal reclamante, vi è una discrepanza tra quanto affermato da quest'ultimo e E. Il primo ha dichiara- to di aver contribuito con fr. 720'000.--, somma proveniente una parte da un suo conto presso la banca O. a Chiasso e l'altra dall'incasso di un credito da lui vantato da diversi anni nei confronti di P. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). E. ha invece dichiarato che quanto incassato in virtù del predetto credito non è mai stato utilizzato da A. per l'acquisto dell'immobile a Chiasso (v. rubrica 4 pag. 7 e segg. incarto MPC). Dagli atti emerge poi che nel luglio 2013 il re- clamante avrebbe organizzato un incontro tra "un tale Q., un tale R., J. e un signore anziano" e E. affinché quest'ultimo aiutasse i predetti ad incassare vari assegni per un totale di EUR 8 milioni emessi dall'assicurazione S., denaro apparentemente riferito ad un incendio che avrebbe distrutto un immobile del-

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la T. SpA di Reggio Calabria, fabbrica produttrice di acque minerali. A tale in- contro avrebbe presenziato anche J.. A. sarebbe stato sempre presente ai successivi incontri, agendo quale rappresentante della C. SA, società che avrebbe percepito EUR 80'000.-- per i servizi resi (v. rubrica 4 pag. 8 e seg. incarto MPC). Due delle persone partecipanti all'operazione d'incasso sareb- bero imputate nel procedimento italiano e sarebbero state arrestate il 16 di- cembre 2014; una sarebbe appunto J. e l'altra Q. (accusato in Italia d'incen- dio, con la circostanza aggravante del metodo e del fine mafiosi, v. pag. 17 e seg. OCC), a cui sarebbe riconducibile la BB. Srl (v. pag. 134 OCC). Infine, in seguito alla perquisizione del domicilio del reclamante effettuata il 17 dicem- bre 2014, l'autorità inquirente elvetica ha rinvenuto documentazione relativa a polizze assicurative sulla vita contratte da F., G. e AA. (v. rubrica 5, punto 5.3.5 dell'inventario di sequestro, e rubrica 14 incarto MPC).

Visto tutto quanto precede, occorre concludere che i gravi indizi di colpevolez- za sono dati. Da respingere sono di conseguenza le richieste di acquisizione agli atti, per la presente procedura, della documentazione menzionata dal re- clamante nel suo gravame (v. act. 1 pag. 11, 12 e 13), nella misura in cui essi non permetterebbero infatti di mutare il giudizio espresso dalla presente Corte su questo punto.

E. 3.2 Nella decisione impugnata viene confermata l'esistenza del pericolo di collu- sione.

E. 3.2.1 Il mantenimento del prevenuto in detenzione può essere giustificato dall'inte- resse pubblico legato ai bisogni dell'istruzione in corso. Ciò è il caso ad esem- pio quando vi è da temere che l'interessato comprometta la ricerca della verità esercitando un'influenza su persone o alterando i mezzi di prova (v. supra consid. 3; art. 221 cpv. 1 lett. b CPP; cfr. ugualmente DTF 132 I 21 con- sid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate; decisione del Tribunale fe- derale 1B_40/2009 del 2 marzo 2009, consid. 3.2). Non ci si può tuttavia ac- contentare di un rischio di collusione astratto, inerente a ogni procedura pena- le in corso (v. SCHMOCKER, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). Il rischio di collu- sione deve presentare quindi una certa verosimiglianza, precisato che esso è di regola più importante all'inizio di una procedura penale (v. DTF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorità deve indicare, almeno in grandi linee e tenuto conto del- le operazioni che devono restare segrete, quali atti istruttori essa deve ancora effettuare e in che maniera la liberazione del prevenuto ne comprometterebbe l'esecuzione (v. DTF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate).

E. 3.2.2 Il pericolo di collusione è nella fattispecie dato, visti i legami del reclamante con la famiglia F. e G. (anche se taluni componenti della stessa sono attual- mente in carcere), viste le diverse dichiarazioni discordanti rilasciate dal pre-

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detto e da E. e, non da ultimo, vista la necessità di analizzare i contenuti degli elementi sequestrati sia nell'appartamento di Z. che presso le sedi delle socie- tà perquisite, segnatamente tre telefoni cellulari, un computer portatile e nu- merosi documenti.

E. 3.3 Pure confermato nella decisione impugnata è il pericolo di fuga.

E. 3.3.1 La realizzazione del rischio di collusione dispensa dall'esaminare l'esistenza o meno del rischio di fuga. A titolo abbondanziale, questa Corte rileva nondime- no l'esistenza di quest'ultimo, ricordato che lo stesso esiste se, tenuto conto della situazione personale dell'interessato e dell'insieme delle circostanze, è verosimile che il medesimo si sottrarrà al perseguimento penale o all'esecu- zione della pena in caso di liberazione (decisione del Tribunale federale 1P.430/2005 del 29 luglio 2005, consid. 5.1 e decisioni citate, segnatamente DTF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.3.2 Il reclamante, cittadino italiano al beneficio di un permesso B, non dispone di legami particolari con la Svizzera – la sua famiglia vive in Italia (v. atto 2 pag. 3 incarto GPC) –, potendo per contro contare su contatti familiari in Au- stralia (v. rubrica 4 pag. 4-5 incarto MPC) nonché su legami professionali in più parti del mondo, come a Montecarlo, in Francia e a Dubai (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC; v. rubrica 5, punti 5.5.6 e 5.5.19 dell'inventario di sequestro, in- carto MPC).

E. 3.4 La constatazione dell'esistenza del rischio di collusione (v. consid. 3.2.2 supra), accessoriamente del pericolo di fuga (v. consid. 3.3.2 supra), dispensa dall'esaminare la realizzazione o meno di un rischio di reiterazione ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP.

E. 4 Per quanto riguarda l'adozione delle postulate misure sostitutive della deten- zione, previste agli art. 237 e segg. CPP, esse non possono entrare in linea di conto allo stadio attuale dell'inchiesta, ciò a causa del pericolo di collusione.

E. 5 In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la decisione del GPC del 20 dicembre scorso confermata.

E. 6 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-

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petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 23 gennaio 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione preventiva presso il Carcere giudiziario "La Farera", 6965 Cadro, rappresentato dagli avv. Stefa- no Ferrari e Renzo Galfetti,

reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

controparte

UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI,

autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto

Ordine di carcerazione preventiva (art. 226 in relazione con l'art. 222 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BH.2015.1

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Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 dicembre 2014 un procedimento penale a carico di A. per titolo di apparte- nenza e/o sostegno ad un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Ta- le inchiesta è legata ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procu- ra di Milano a carico del predetto e di altre persone, il quale, in data 16 dicem- bre 2014 ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 59 indagati per vari reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso, persone sospettate di essere collegate alla cosca 'ndranghetista "B.", originaria di Reggio Calabria, operante a Milano. Tra le principali accuse vi sono l'estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupe- facenti, il trasferimento fraudolento di valori e ricettazione con l'aggravante del metodo e del fine mafioso. Tra gli indagati figura anche A., residente in Sviz- zera, a Z., al beneficio di un permesso B, il quale è stato definito dalle autorità italiane il punto di riferimento fondamentale per ogni attività economico- finanziaria connessa al riciclaggio dei proventi illeciti dell'organizzazione crimi- nale (v. atto 2 pag. 1 e seg. dell'incarto del Giudice dei provvedimenti coerciti- vi, in seguito GPC).

B. Contestualmente all'apertura del procedimento elvetico, il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio privato di A. nonché delle sedi delle società C. SA e D. Sagl, a lui riconducibili. Durante l'intervento di polizia, più precisamente alle ore 11.05 del 17 dicembre 2014, il predetto è stato arrestato presso la se- de della D. Sagl, a Chiasso, e condotto presso gli uffici della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), a Lugano, dove i funzionari di polizia hanno proce- duto, in presenza del difensore, ad un suo primo interrogatorio (v. ibidem).

C. In occasione del suo secondo interrogatorio, avvenuto anch'esso il 17 dicem- bre 2014, il MPC ha notificato a A., sempre assistito dal suo difensore, l'ordine di arresto emesso nei suoi confronti (v. atto 3 GPC), al termine del quale l'im- putato è stato condotto al Carcere giudiziario "La Farera", a Cadro.

D. Con istanza del 19 dicembre 2014, il MPC ha chiesto al GPC di ordinare la carcerazione preventiva di A. per un periodo di tre mesi, ovvero fino al 17 marzo 2015 (v. atto 1 GPC).

E. Il 20 dicembre 2014, il GPC, dopo aver proceduto all'audizione di A. in pre- senza dei difensori di quest'ultimo e del MPC, ha accolto l'istanza di cui sopra (v. atto 7 GPC).

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F. Con reclamo del 30 dicembre 2014 A., su indicazione erronea del GPC, è in- sorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tri- bunale di appello del Cantone Ticino, la quale ha inoltrato il medesimo all'i- stanza competente, ossia la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale. L'insorgente postula l'accoglimento del suo gravame, precisando che "di conseguenza: esperita l'acquisizione preliminare, nel corso della presente procedura di reclamo, dei mezzi di prova richiesti dal reclamante con la pre- sente impugnazione, ed interrogato il sig. E. in udienza da tenersi dinanzi a questa Lod. Corte dei reclami penali, la decisione GPC 20 dicembre 2014 è integralmente annullata e la carcerazione preventiva dell'imputato è sostituita con la pronuncia di misure alternative all'arresto, in specie quelle offerte dal qui reclamante con la sua memoria prodotta in sede di udienza GPC" (v. act. 1).

G. Mediante risposta del 9 gennaio 2015 il GPC ha confermato la decisione im- pugnata (v. act. 11). Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2015 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 12).

H. Con repliche del 14 e 15 gennaio 2015, il reclamante si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13 e 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1 1.1 Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicu- rezza (art. 222 e 393 cpv. 1 lett. c CPP). La Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali dei provvedimenti coercitivi cantonali nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale (v. art. 37 cpv. 1 e 65 cpv. 1 e 3 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Il reclamo è ammissibile a condizione che il detenuto abbia un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della de-

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cisione impugnata (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo contro decisioni comunica- te per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP).

1.2 Nella fattispecie, interposto il 30 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo. La legittimazione del reclamante – destinatario della decisione che ordina la sua carcerazione preventiva – è indiscutibile.

1.3 In qualità di autorità di reclamo, la Corte dei reclami penali esamina con piena cognizione in fatto ed in diritto i reclami che gli sono sottoposti (v. Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1214; PATRICK GUIDON, Commentario basilese, Schweize- rische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; ANDREAS J. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 39 ad art. 393 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1512)

2. Il reclamante postula innanzitutto un'udienza davanti a questa Corte. Avendo il GPC sostanziato gravi indizi di reato anche attraverso asserite affermazioni divergenti tra l'indagato e E., quest'ultimo sentito in qualità di persona informa- ta sui fatti, egli ritiene che l'esperimento di un'udienza in contraddittorio con l'interrogatorio dello stesso E. sia l'unica possibilità per garantirgli, nel segno della parità delle armi, la salvaguardia del diritto di essere sentito.

2.1 La procedura davanti a questa Corte è, di principio, scritta (v. art. 390 CPP). Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza (art. 390 cpv. 5 CPP).

2.2 In concreto, non vi sono motivi per eccepire alla regola della procedura scritta. Il reclamante, come da lui stesso ammesso, ha avuto accesso al verbale d'in- terrogatorio di E. dinanzi al MPC del 17 dicembre 2014, ragione per cui il suo diritto di essere sentito è stato rispettato. Se tale richiesta era motivata dalla convinzione che vi fosse anche un verbale, non reso accessibile dalle autorità, relativo ad un interrogatorio del predetto davanti alla PGF, la questione è stata nel frattempo risolta, dato che è stato appurato che ciò non è il caso (v. act. 1 pag. 4 in fine). Il reclamante avrà del resto la possibilità – quando il MPC lo ri- terrà opportuno – di confrontarsi in contraddittorio con E. nel corso dell'inchie- sta, la quale, occorre ricordarlo, è solamente ai suoi inizi.

3. Giusta l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è am- missibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un

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delitto e vi è seriamente da temere che: si sottragga con la fuga al procedi- mento penale (lett. a); influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromet- tendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b); o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente (art. 221 cpv. 2 CPP).

3.1 Il reclamante contesta l'esistenza di gravi indizi di reato. Per sostanziare i me- desimi, il MPC si sarebbe limitato a riprendere acriticamente il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre scorso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, raggiun- gendo il proprio convincimento senza atti istruttori propri. Il GPC, da parte sua, per confermare la detenzione provvisoria, avrebbe semplicemente ripreso acriticamente il contenuto dell'istanza di carcerazione del MPC, senza con- frontarsi con le sue censure di pochezza ed inconsistenza indiziaria e/o argo- mentativa legate a tale istanza, e senza ordinare alle autorità inquirenti parti- colari attività istruttorie. Egli non avrebbe compreso in quale suo comporta- mento sarebbero stati ravvisati gravi indizi rispetto ai reati contestatigli in Sviz- zera.

3.1.1 L'esistenza di gravi indizi è data allorquando è ipotizzabile, per un terzo obiet- tivo e sulla base di circostanze concrete, che la persona abbia potuto commet- tere il reato o parteciparvi con un alto grado di probabilità. Occorre, in altri termini, che su tale persona pesino gravi presunzioni di colpevolezza (v. ALEXIS SCHMOCKER, Commentario romando, n. 8 ad art. 221 CPP, con riferi- menti nella nota n. 4; MARKUS HUG/ALEXANDRA SCHEIDEGGER, in Dona- tsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 e seg. ad art. 221 CPP; SCHMID, op. cit., n. 1010 pag. 441). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – sempre d'attualità con l'entrata in vigore del CPP, nella misura in cui in questo è stata codificata la prassi dell'Alta Corte in materia (v. SCHMOCKER, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP) – l'intensità delle accuse giustifi- canti una detenzione non è la stessa ai diversi stadi dell'istruzione penale. So- spetti ancora poco precisi possono essere sufficienti all'inizio dell'inchiesta, ma la prospettiva di una condanna deve apparire verosimile dopo il compimento di tutti gli atti istruttori previsti (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenze del Tribu- nale federale 1S.3/2004 e 1S.4/2004 del 13 agosto 2004, consid. 3.1).

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3.1.2 In concreto, il reclamante è accusato dal MPC, in sostanza, di aver riciclato in Svizzera denaro proveniente dalle attività della 'ndrangheta calabrese. Nell'ot- tica di chiarire l'esistenza o meno del reato a monte, con tutti i suoi risvolti e sviluppi successivi, risulta normale ed auspicabile potersi innanzitutto riferire all'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti di 60 persone (in seguito: OCC), tra le quali il qui reclamante (v. ru- brica 16 atti MPC), il quale è accusato in Italia di partecipazione ad associa- zione finalizzata al traffico di stupefacenti e intestazione fittizia di beni e ricet- tazione, delitti aggravati dalla finalità di aver agevolato un'associazione di tipo mafioso. Egli è stato definito dall'autorità inquirente italiana come "una sorta di consulente finanziario dell'organizzazione mafiosa" (v. ibidem, lettera della Procura di Milano del 16 dicembre 2014). L'indagine condotta in Italia riguar- derebbe un'articolazione della 'ndrangheta calabrese operante sul territorio di Milano e stabilmente collegata alla cosca denominata "B." di Reggio Calabria, articolazione facente capo ai fratelli F. e G., entrambi già condannati in passa- to per associazione mafiosa dopo il loro arresto avvenuto nel 1996. Dopo es- sere stati scarcerati a fine 2009, i fratelli F. e G., assieme ad alcuni esponenti della vecchia organizzazione come loro tornati in libertà ed a nuovi associati, avrebbero ripreso ad operare così come sarebbe avvenuto in passato, ovvero esercitando il controllo su una zona della città di Milano e ponendo in essere una pluralità di delitti, quali estorsioni, usure, traffico in forma organizzata di ingenti quantitativi di stupefacente, detenzione di armi e, più in generale, assi- curando protezione a diversi imprenditori che a loro si sarebbero rivolti, appro- fittando di questa situazione per infiltrarsi, tramite i fratelli F. e G., e più in ge- nerale l'associazione mafiosa, in numerose attività imprenditoriali (v. atto 1 pag. 2 e segg. GPC). Per quanto riguarda il ruolo del reclamante, questo è descritto in particolare alla pag. 377 e segg. dell'OCC, dove l'autorità italiana contesta al medesimo diverse operazioni tese ad investire i proventi illeciti dell'organizzazione criminale, affermando che "il ruolo di A., titolare di società finanziarie attive nel settore immobiliare ed aventi sede in Svizzera nel Canto- ne Ticino, è finalizzato al reinvestimento dei profitti in modo tale da renderli non tracciabili nonché al cambio delle banconote; il consulente finanziario dell'associazione, oggi come in passato, A. già si era attivato e reso disponibi- le per una serie di investimenti che, dopo l'arresto dei fratelli F. e G. nel 1996, erano stati effettuati dal quarto fratello di F. e G., ossia H. utilizzando quelle ricchezze provento del narcotraffico non sequestrate al momento degli arresti" (v. pag. 378 OCC). Nell'OCC l'autorità penale italiana ha descritto diverse ope- razioni di riciclaggio (acquisto di immobili) che sarebbero avvenute in Italia, le quali dovrebbero permettere di comprendere il ruolo assunto dal reclamante in seno all'organizzazione criminale (v. pag. 378 e segg. OCC). Particolarmente significativa per la presente procedura è la parte intitolata "Gli investimenti in immobili a Chiasso e altre operazioni finanziarie eseguite all'estero" (v. pag. 399 e segg. OCC). Sulla base di testimonianze rese da I., le autorità italiane

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avrebbero preso conoscenza di diverse operazioni di riciclaggio compiute dal reclamante in Svizzera con il denaro provento del traffico di stupefacente messo in atto dall'organizzazione criminale. Esse affermano che "dal contenu- to di diverse intercettazioni ambientali (…) emergevano elementi attestanti l'e- sistenza, in territorio svizzero, di almeno una società di proprietà dei fratelli F. e G. anche se formalmente intestata ad una terza persona. Operazione che i fratelli F. e G. effettuavano proprio grazie a A. I primi segnali sull'esistenza di tale società si avevano in occasione della conversazione intercettata tra i fra- telli F. e G. (…) in data 4.12.2013, nel corso della quale il primo riferiva dell'opportunità di recarsi con il fratello J. in territorio estero (…) per incontrare due persone, di cui una di nome E. Da costoro F. pretendeva un resoconto esatto sulla gestione di una non meglio precisata attività commerciale (…) (v. pag. 400 OCC). Il contenuto dell'intercettazione di una conversazione telefoni- ca avvenuta tra F. e sua moglie metterebbe ulteriormente in evidenza la fun- zione di prestanome del reclamante. Essendo la moglie scettica sul fatto di aver intestato la società del marito (ossia D. Sagl) a A., F. avrebbe smentito la moglie dicendole che "sebbene la società fosse intestata a A., la stessa era amministrata da una terza persona e che, in ogni caso, il figlio di A. era ben consapevole che la proprietà della società era di fatto dei fratelli F. e G." (v. pag. 401 OCC). Sempre con riferimento a tale società, J. avrebbe riferito al fratello F. circa i movimenti effettuati sul proprio conto ed a sua insaputa, da A. e tale E., successivamente identificato in E. (v. ibidem). Da conversazioni tele- foniche intercettate dalle autorità italiane emergerebbe "chiaramente che i fra- telli F. e G. sono titolari di una o più società, verosimilmente intestate a A. o comunque a lui riconducibili tramite una persona a lui vicina. Nelle medesime società, si apprendeva, è coinvolto anche tale E. ovvero E. Le stesse veniva- no individuate nella C. SA, con sede a Chiasso (CH), (…) amministrata da E. (…). L'altra società, la D. Sagl (…) riconducibile a A. (…) e a E. (v. pag. 403 OCC). "Le due società di recente costituzione devono logicamente essere ri- condotte ai proventi illeciti percepiti successivamente alla scarcerazione dei due F. e G., sia per il dato temporale, sia perché altrimenti – se cioè si rite- nesse che essi fossero riconducibili a proventi degli anni '80 e '90 – non si spiegherebbe il bisogno di denaro del sodalizio successivamente ai sequestri di droga" (v. ibidem).

Per quanto attiene alla conoscenza da parte del reclamante dell'origine crimi- nale dei valori patrimoniali gestiti dal reclamante, significativo risulta essere quanto dichiarato da I. agli inquirenti italiani. Alla domanda "per quanto a sua conoscenza, A. sapeva che F. e G. erano stati arrestati per associazione ma- fiosa e traffico di droga nel 1996 e che erano stati detenuti per molti anni?", egli rispondeva "sì, in più occasioni ero stato presente ad incontri tra F. e J. e A. in cui si era parlato della passata vicenda giudiziaria. Ricordo ad esempio che più volte A. e F. parlavano del fatto che quest'ultimo non poteva uscire dall'Italia e quindi andare in Svizzera perché aveva un divieto di espatrio lega-

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to proprio alla sua condanna per mafia. A volte in realtà F. era andato in Sviz- zera con A. e proprio per evitare che F. rischiasse di essere controllato era A. che veniva a prenderlo a Milano con targa svizzera, che ovviamente era meno a rischio di controlli in frontiera. Ricordo anche alcune occasioni, me presente, F. e A. parlavano di G. e del fatto che quest'ultimo era in semilibertà" (v. pag. 393 OCC).

3.1.3 Gli elementi evidenziati dal GIP nella sua ordinanza hanno trovato riscontro negli atti istruttori compiuti dalle autorità elvetiche, segnatamente gli interroga- tori del reclamante e di E., nonché le perquisizioni effettuate presso il domicilio di A. a Z. e le sedi di D. Sagl e C. SA a Chiasso. Innanzitutto, occorre rilevare che il reclamante viveva nel suo appartamento di Z., acquistato a fine 2011 per fr. 225'000.--, assieme a J. (v. verbale d'interrogatorio dell'imputato, atto 2 pag. 4 GPC). Egli ha ammesso di conoscere e di avere avuto rapporti plurien- nali con i vari membri della famiglia di F. e G. (v. ibidem pag. 6 e segg.). Egli ha dichiarato di essere il titolare della C. SA, società che, assumendo alle sue dipendenze J., ha permesso a quest'ultimo di ottenere un permesso B (v. ibi- dem pag. 4). Per quanto riguarda la D. Sagl, l'insorgente ha dichiarato di esse- re azionista della stessa al 10%, le restanti quote essendo in mano al figlio K. (30%), a E. (30%) e a L. (30%) (v. ibidem pag. 10). Risulta inoltre agli atti che il reclamante ha presentato J. a E. (v. ibidem pag. 4). Egli ha pure presentato la moglie di J., M., a E., affinché quest'ultimo la aiutasse a rintracciare denaro provento di risparmi generati dall'attività del di lei padre e depositati anni prima sul conto di una banca a lei non nota (v. rubrica 4 pag. 6 incarto MPC). Sul ri- trovamento di EUR 1.5 milioni vi è tuttavia una discrepanza tra la versione del reclamante e quella di E.. Il primo ritiene che sia stato E. a rintracciarli (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC), mentre quest'ultimo ha dichiarato che la M. si sarebbe presentata nel suo ufficio con un consulente della banca N. di Lugano, affer- mando di aver ritrovato l'importo di cui sopra (v. rubrica 4 pag. 6-7 incarto MPC). Il reclamante riporta poi dell'acquisto in comproprietà con J. e E. di una palazzina a Chiasso per un importo di fr. 3,3 milioni. Dagli atti risulta che l'im- porto in contanti di fr. 1,8 milioni è stato messo a disposizione dalla famiglia di F. e G. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). Sulla quota versata dal reclamante, vi è una discrepanza tra quanto affermato da quest'ultimo e E. Il primo ha dichiara- to di aver contribuito con fr. 720'000.--, somma proveniente una parte da un suo conto presso la banca O. a Chiasso e l'altra dall'incasso di un credito da lui vantato da diversi anni nei confronti di P. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). E. ha invece dichiarato che quanto incassato in virtù del predetto credito non è mai stato utilizzato da A. per l'acquisto dell'immobile a Chiasso (v. rubrica 4 pag. 7 e segg. incarto MPC). Dagli atti emerge poi che nel luglio 2013 il re- clamante avrebbe organizzato un incontro tra "un tale Q., un tale R., J. e un signore anziano" e E. affinché quest'ultimo aiutasse i predetti ad incassare vari assegni per un totale di EUR 8 milioni emessi dall'assicurazione S., denaro apparentemente riferito ad un incendio che avrebbe distrutto un immobile del-

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la T. SpA di Reggio Calabria, fabbrica produttrice di acque minerali. A tale in- contro avrebbe presenziato anche J.. A. sarebbe stato sempre presente ai successivi incontri, agendo quale rappresentante della C. SA, società che avrebbe percepito EUR 80'000.-- per i servizi resi (v. rubrica 4 pag. 8 e seg. incarto MPC). Due delle persone partecipanti all'operazione d'incasso sareb- bero imputate nel procedimento italiano e sarebbero state arrestate il 16 di- cembre 2014; una sarebbe appunto J. e l'altra Q. (accusato in Italia d'incen- dio, con la circostanza aggravante del metodo e del fine mafiosi, v. pag. 17 e seg. OCC), a cui sarebbe riconducibile la BB. Srl (v. pag. 134 OCC). Infine, in seguito alla perquisizione del domicilio del reclamante effettuata il 17 dicem- bre 2014, l'autorità inquirente elvetica ha rinvenuto documentazione relativa a polizze assicurative sulla vita contratte da F., G. e AA. (v. rubrica 5, punto 5.3.5 dell'inventario di sequestro, e rubrica 14 incarto MPC).

Visto tutto quanto precede, occorre concludere che i gravi indizi di colpevolez- za sono dati. Da respingere sono di conseguenza le richieste di acquisizione agli atti, per la presente procedura, della documentazione menzionata dal re- clamante nel suo gravame (v. act. 1 pag. 11, 12 e 13), nella misura in cui essi non permetterebbero infatti di mutare il giudizio espresso dalla presente Corte su questo punto.

3.2 Nella decisione impugnata viene confermata l'esistenza del pericolo di collu- sione.

3.2.1 Il mantenimento del prevenuto in detenzione può essere giustificato dall'inte- resse pubblico legato ai bisogni dell'istruzione in corso. Ciò è il caso ad esem- pio quando vi è da temere che l'interessato comprometta la ricerca della verità esercitando un'influenza su persone o alterando i mezzi di prova (v. supra consid. 3; art. 221 cpv. 1 lett. b CPP; cfr. ugualmente DTF 132 I 21 con- sid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate; decisione del Tribunale fe- derale 1B_40/2009 del 2 marzo 2009, consid. 3.2). Non ci si può tuttavia ac- contentare di un rischio di collusione astratto, inerente a ogni procedura pena- le in corso (v. SCHMOCKER, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). Il rischio di collu- sione deve presentare quindi una certa verosimiglianza, precisato che esso è di regola più importante all'inizio di una procedura penale (v. DTF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorità deve indicare, almeno in grandi linee e tenuto conto del- le operazioni che devono restare segrete, quali atti istruttori essa deve ancora effettuare e in che maniera la liberazione del prevenuto ne comprometterebbe l'esecuzione (v. DTF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate).

3.2.2 Il pericolo di collusione è nella fattispecie dato, visti i legami del reclamante con la famiglia F. e G. (anche se taluni componenti della stessa sono attual- mente in carcere), viste le diverse dichiarazioni discordanti rilasciate dal pre-

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detto e da E. e, non da ultimo, vista la necessità di analizzare i contenuti degli elementi sequestrati sia nell'appartamento di Z. che presso le sedi delle socie- tà perquisite, segnatamente tre telefoni cellulari, un computer portatile e nu- merosi documenti.

3.3 Pure confermato nella decisione impugnata è il pericolo di fuga.

3.3.1 La realizzazione del rischio di collusione dispensa dall'esaminare l'esistenza o meno del rischio di fuga. A titolo abbondanziale, questa Corte rileva nondime- no l'esistenza di quest'ultimo, ricordato che lo stesso esiste se, tenuto conto della situazione personale dell'interessato e dell'insieme delle circostanze, è verosimile che il medesimo si sottrarrà al perseguimento penale o all'esecu- zione della pena in caso di liberazione (decisione del Tribunale federale 1P.430/2005 del 29 luglio 2005, consid. 5.1 e decisioni citate, segnatamente DTF 117 Ia 69 consid. 4a).

3.3.2 Il reclamante, cittadino italiano al beneficio di un permesso B, non dispone di legami particolari con la Svizzera – la sua famiglia vive in Italia (v. atto 2 pag. 3 incarto GPC) –, potendo per contro contare su contatti familiari in Au- stralia (v. rubrica 4 pag. 4-5 incarto MPC) nonché su legami professionali in più parti del mondo, come a Montecarlo, in Francia e a Dubai (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC; v. rubrica 5, punti 5.5.6 e 5.5.19 dell'inventario di sequestro, in- carto MPC).

3.4 La constatazione dell'esistenza del rischio di collusione (v. consid. 3.2.2 supra), accessoriamente del pericolo di fuga (v. consid. 3.3.2 supra), dispensa dall'esaminare la realizzazione o meno di un rischio di reiterazione ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP.

4. Per quanto riguarda l'adozione delle postulate misure sostitutive della deten- zione, previste agli art. 237 e segg. CPP, esse non possono entrare in linea di conto allo stadio attuale dell'inchiesta, ciò a causa del pericolo di collusione.

5. In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la decisione del GPC del 20 dicembre scorso confermata.

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-

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petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 26 gennaio 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Ferrari e Renzo Galfetti - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).