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BH.2007.13

Bundesstrafgericht · 2007-11-08 · Italiano CH

Reiezione della domanda di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP)

Sachverhalt

A. A. è stato arrestato il 30 agosto 2007 nell’ambito di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di terzi per titolo di organizzazione criminale (art. 260Pter P CP), riciclaggio di denaro (art. 305Pbis P CP), infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), furto (art. 139 CP), falsità in certificati (art. 252 CP) e ricettazione (art. 160 CP), indagine in seguito estesa alla persona dell’indagato per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305Pbis P CP) e, subordinatamente, ricettazione (art. 160 CP). Posto im- mediatamente in detenzione preventiva, con ordinanza del 1° settembre 2007 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) ha esteso il pro- cedimento penale contro A. al reato di falsità in documenti (art. 251 CP) e confermato il suo arresto, ritenuta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché dei pericoli di collusione e di fuga.

B. Con istanza del 25 settembre 2007 al Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), A. ha chiesto d’essere messo immediatamente in libertà provvisoria. In data 27 settembre 2007 il MPC ha trasmesso, per ra- gioni di competenza, detta istanza di scarcerazione all’UGI chiedendone, nel contestuale preavviso, la reiezione nei limiti in cui la stessa fosse da considerarsi ammissibile. Con decisione del 9 ottobre 2007 l’UGI ha respin- to la domanda di scarcerazione a causa dei gravi indizi di colpevolezza gravanti A. nonché dei pericoli di fuga e collusione ancora esistenti.

C. Dissentendo da questa decisione, il 15 ottobre 2007 A. è insorto con un re- clamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale asserendo che la stessa non soddisferebbe le esigenze di legalità, d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà per- sonale. Più precisamente, egli contesta l’esistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico che dei pericoli di collusione e di fuga. Infine, con riferimento al pericolo di fuga, il reclamante si è dichiarato disposto a mette- re a disposizione l’importo di 50'000.-- Euro quale cauzione.

D. Con osservazioni del 22 ottobre 2007, l’UGI propone la conferma della de- cisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il MPC postula la reie- zione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Il reclamante, dal canto suo, con lettera del 25 ottobre 2007 ha rinunciato ad inoltrare una replica. Non è stata richiesta una duplica.

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Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la do- manda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata 9 ottobre 2007. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il 12 ottobre 2007; il reclamo, interposto il 15 ottobre 2007, è dunque tempe- stivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).

E. 2 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci- sione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in meri- to alle diverse imputazioni contestate ad A., sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra ri- chiamate sono adempiute nella fattispecie.

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I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez- za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio- ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap- parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna- le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

E. 2.1 In concreto, il reclamante è detenuto dal 30 agosto 2007. Se l’inchiesta a- perta nei suoi confronti non può propriamente essere considerata agli inizi, la stessa nemmeno può essere ritenuta prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del re- clamante, ma coinvolge diverse persone, fra cui dei pregiudicati, sospettate fra le altre cose pure di fare capo ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260Pter P CP attiva a livello internazionale.

Nelle loro osservazioni al reclamo, sia il MPC che l’UGI (quest’ultimo es- senzialmente tramite rinvio alla sua decisione del 9 ottobre 2007, oggetto del presente reclamo) ribadiscono la necessità d’espletare diversi ulteriori atti d’indagine sia su suolo elvetico che tramite l’evasione di commissioni rogatorie in più paesi esteri finalizzate all’acquisizione di documentazione ed all’esecuzione d’interrogatori. L’inchiesta in questione trovandosi attual- mente ancora in una fase intermedia, non può al momento essere pretesa la produzione di prove definitive. Nondimeno, il celere avanzamento delle indagini dovrà necessariamente concretare sempre più i gravi indizi nei confronti del reclamante.

E. 2.2 Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di un’in- chiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di riciclaggio di denaro (art. 305Pbis P CP), ricettazione (art. 160CP) e falsità in documenti (art. 251 CP) per il ruolo da lui svolto nell’ambito della monetizzazione di una parte dei titoli provento di una rapina perpetrata in Belgio nel 2005. In particolare, l’autorità di perseguimento penale contesta al reclamante d’aver assunto un ruolo centrale nell’organizzazione e nella messa in opera dell’opera- zione finanziaria di deposito titoli volta all’ottenimento di crediti cosiddetti “lombard” da parte della banca B., succursale di Z. In tale ambito, è segna- tamente rimproverato al reclamante d’aver fatto consapevolmente leva, nel- la sua funzione di dottore commercialista, sul buon nome di clienti di prima- ria importanza di tale banca alfine di beneficiare del predetto credito tramite una procedura bancaria agevolata. L’autorità di perseguimento penale ha pure rilevato un intervento attivo e libero dell’interessato nell’apertura di conti bancari, nel deposito dei titoli d’origine illecita, così come nella movi- mentazione tramite bonifici o contanti per un valore di ca. Fr. 1'800'000.--

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(v. act. 1.1, pag. 2; act. 4.1, pag. 3, act. 4.2, pag. 3), attività dalle quali il re- clamante stesso ha dichiarato d’aver conseguito dei guadagni. Inoltre, l’interessato ha tentato di monetizzare altri titoli in almeno due altre occa- sioni (l’operazione complessiva prospettata doveva portare su di un importo totale pari a 14'000'000.-- Euro, v. act. 4, pag. 3) nonché volontariamente dichiarato il falso al momento di sottoscrivere la documentazione bancaria presso la succursale di Z. del precitato istituto di credito.

E. 2.3 Sulla base di quanto precede, si può ammettere che a carico del reclaman- te sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carce- razione riguardo alle imputazioni per titolo di riciclaggio di denaro, ricetta- zione e falsità in documenti. Nel reclamo l’indagato si limita a sostenere che non sarebbero presenti gravi indizi a suo carico oppure tenta di sminui- re la portata del suo coinvolgimento personale, rispettivamente la gravità delle contestazioni mosse nei suoi confronti dall’autorità inquirente. Contra- riamente a quanto affermato dal reclamante, il suo ruolo nell’ambito dell’operazione di monetizzazione dei titoli provento dell’illecito perpetrato in Belgio nel 2005 non può, al momento attuale dell’inchiesta, essere con- siderato di portata marginale. Da un lato, come rettamente argomentato dal MPC nelle sue osservazioni al reclamo del 22 ottobre 2007 (v. act. 4), la di- chiarazione del reclamante, secondo cui i depositi di titoli di cui alla presen- te inchiesta sono stati da lui effettuati per conto di C., si esaurisce in mera affermazione di parte, non sostanziata da alcun elemento d’oggettiva con- sistenza. Dall’altro lato, giova rilevare che, sulla base della documentazione bancaria agl’atti e delle dichiarazioni rese dall’impiegato della banca B. in- caricato della gestione del conto in questione, titolare del conto nonché a- vente diritto dei titoli in esame risulta essere il qui reclamante (v. Formulario A della banca B. relativo al conto “D.”, act. 3.1 rubr. 7 pag. 2 e 3 nonché act. 4.5). In tale ambito, non soccorre il reclamante l’argomentazione se- condo cui egli poteva sentirsi rassicurato per il fatto che spettava alla banca eseguire una verifica preventiva dei titoli depositati (v. act. 1, pag. 4). In ef- fetti, la circostanza da lui stesso evocata in sede di reclamo, secondo cui tre altre banche si sarebbero precedentemente rifiutate d’accettare i titoli in questione, avrebbe semmai in primo luogo dovuto allarmare proprio l’indagato stesso, a maggior ragione nella misura in cui quest’ultimo, come asserito, avesse effettivamente ignorato la loro origine ed appartenenza. Peraltro, l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza risulta suffragata anche dal fatto che il provento del sospettato illecito sia stato versato su di un con- to intestato al solo reclamante e che solamente quest’ultimo era autorizzato a movimentare essendo l’unico a disporre del relativo diritto di firma.

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E. 2.4 Infine, nonostante l’interessato non sia stato per il momento ancora for- malmente imputato del reato di partecipazione ad un’organizzazione crimi- nale ai sensi dell’art. 260Pter P CP, l’autorità inquirente ha rilevato l’esistenza di relazioni fra quest’ultimo e dei soggetti sospettati d’appartenere o di soste- nere organizzazioni criminali dedite, segnatamente, al traffico internaziona- le di stupefacenti, al riciclaggio di denaro ed alla ricettazione (v. act. 4.1, pag. 2 e act. 4.2, pag. 3). Segnatamente in considerazione dell’imputazione per titolo d’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260Pter P CP contestata dall’autorità di perseguimento penale a C. (persona da cui l’indagato ha di- chiarato aver ricevuto i titoli da monetizzare), giova rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che relazioni con membri di un’organizzazione criminale possono senz’altro costituire seri indizi di ap- partenenza e/o sostegno all’organizzazione in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3+4/2004 del 13 agosto 2004 consid. 3.3). In tal sen- so, secondo questo tribunale lo sviluppo della presente inchiesta riveste particolare importanza alfine d’accertare gli evocati rapporti professionali e privati del reclamante con i pregiudicati E. e F. (v. act. 4.2, pag. 3). Già per tale ragione occorre, nel caso concreto, tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri soggetti e strettamente correlate alla proce- dura in esame, ritenuto altresì che proprio dalle risultanze emergenti da tali attività investigative l’autorità di perseguimento penale ha proceduto ad e- stendere il procedimento anche nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305Pbis P CP e di ricettazione giusta l’art. 160 CP. L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del recla- mante.

E. 3 Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Se, da un lato, egli non intrattiene alcun legame con la Svizzera, dall’altro lato fa valere d’essere incensurato, che non sussiste pericolo di recidiva e che egli vive sì all’estero, ma “a due passi” dal nostro paese. Inoltre, afferma d’avere ogni interesse a rendersi disponibile nei confronti delle autorità inquirenti elveti- che, non fosse che per evitare di farsi inviare degl’atti giudiziari in Italia. Pe- raltro, la sola necessità dell’autorità a poterlo contattare rapidamente non giustificherebbe la sua permanenza in carcere. Il pericolo di fuga potrebbe altresì essere scongiurato tramite l’adozione di provvedimenti meno restrit- tivi rispetto alla detenzione preventiva, dichiarandosi pertanto disponibile a versare una cauzione dell’importo di 50'000.-- Euro.

E. 3.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni- camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li- bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza

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(v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat- tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

E. 3.2 Nel caso concreto, il pericolo di fuga è palese. I reati contestati al recla- mante sono indubbiamente gravi e, se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere pesante. Cittadino italiano che vive e lavora in Ita- lia, oltre alle pendenze penali e civili connesse alla procedura qui in esame, il reclamante non intrattiene alcun legame con la Svizzera. Per contro, la totalità dei suoi interessi affettivi, sociali e professionali sono incentrati in I- talia, paese in cui potrebbe essere indotto a rifugiarsi e dal quale una sua estradizione verso la Svizzera non sarebbe più possibile. Tale eventualità risulta peraltro ancor più plausibile ritenuta la cospicua somma prelevata dall’indagato fra aprile ed agosto del 2007 (160'000.-- Euro, di cui 50'000.-- incassati, secondo le dichiarazioni del reclamante stesso, quale contropre- stazione per l’operazione di monetizzazione dei titoli da lui svolta).

Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover sconta- re un’importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, per- mette d’affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, e che nemmeno l’adozione di misure sostituti- ve meno coercitive – quale il postulato versamento di una cauzione pari a 50'000.-- Euro – permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto. Peraltro, giova rilevare che un’eventuale liberazione dietro prestazione d’una cauzione non può essere presa in considerazione fintanto che sussi- ste un altro motivo di detenzione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.51/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 4.2, in fine).

E. 4 Il reclamante contesta, altresì, la sussistenza di un rischio di collusione.

E. 4.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve- nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro lato, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà prov- visoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 con-

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sid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere se- grete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

E. 4.2 L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in Svizzera che all’estero, dove persone coinvolte negl’atti criminosi oggetto dell’inchiesta si trovano tuttora in libertà. Inoltre, buona parte dei titoli e dei fondi provento di riciclaggio non sono tuttora stati recuperati, così come non sono ancora stati arrestati gli autori materiali della rapina avvenuta in Belgio nel 2005. Dovesse essere liberato, secondo l’autorità inquirente sussisterebbe un for- te rischio che il reclamante venga contattato, eventualmente suo malgrado, da persone toccate dalle indagini svizzere per essere informate sullo stato dell’inchiesta, con un evidente rischio di inquinamento delle prove. Tale ri- schio toccherebbe ugualmente le rogatorie presentate dalla Svizzera all’estero. La scarcerazione dell’imputato in questa fase delicata dell’inchie- sta potrebbe comportare un serio pregiudizio all’inchiesta svizzera nonché a quelle già avviate all’estero.

E. 4.3 Premesso quanto sopra, la presente autorità ritiene esistano diversi ele- menti atti a confermare l’esistenza del pericolo di collusione. La questione non necessita tuttavia di ulteriore disamina e può rimanere indecisa, atteso che nella fattispecie la presenza di un concreto rischio di fuga è di per sé sufficiente per il mantenimento della carcerazione del reclamante ai sensi dell’art. 44 PP.

E. 5 Il reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (poco più di due mesi).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca- rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; TPF BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità del- le imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato (v. consid. 2.2-2.4, supra), una detenzione preventiva di poco più di due mesi risulta ancora proporzionata rispetto alla pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare.

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Né appare, infine, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negli- gente o con eccessiva lentezza. Il reclamante è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta con ramificazioni internazionali e la sua posizione proces- suale deve continuamente essere confrontata con quella di altri soggetti nella medesima procedura. Gli atti prodotti dall’autorità inquirente dinanzi a questo Tribunale dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese e che procedure rogatoriali sono attive in più Stati, ritenuta altresì l’inter- dipendenza esistente fra l’inchiesta svizzera ed altre in corso all’estero. L’operato dell’autorità inquirente va d’altronde apprezzato in modo differen- te a seconda se l’inchiesta riguarda pure, come nella fattispecie, il sospetto di reato d’appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite non sono ravvisabili mancanze par- ticolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sen- tenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 con- sid. 3.2).

E. 6 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor- memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BH.2007.13

Sentenza dell’8 novembre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

A., rappresentato dall’avv. Aurelio Facchi,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Istanza che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto

Reiezione della domanda di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP)

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Fatti: A. A. è stato arrestato il 30 agosto 2007 nell’ambito di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di terzi per titolo di organizzazione criminale (art. 260Pter P CP), riciclaggio di denaro (art. 305Pbis P CP), infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), furto (art. 139 CP), falsità in certificati (art. 252 CP) e ricettazione (art. 160 CP), indagine in seguito estesa alla persona dell’indagato per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305Pbis P CP) e, subordinatamente, ricettazione (art. 160 CP). Posto im- mediatamente in detenzione preventiva, con ordinanza del 1° settembre 2007 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) ha esteso il pro- cedimento penale contro A. al reato di falsità in documenti (art. 251 CP) e confermato il suo arresto, ritenuta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché dei pericoli di collusione e di fuga.

B. Con istanza del 25 settembre 2007 al Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), A. ha chiesto d’essere messo immediatamente in libertà provvisoria. In data 27 settembre 2007 il MPC ha trasmesso, per ra- gioni di competenza, detta istanza di scarcerazione all’UGI chiedendone, nel contestuale preavviso, la reiezione nei limiti in cui la stessa fosse da considerarsi ammissibile. Con decisione del 9 ottobre 2007 l’UGI ha respin- to la domanda di scarcerazione a causa dei gravi indizi di colpevolezza gravanti A. nonché dei pericoli di fuga e collusione ancora esistenti.

C. Dissentendo da questa decisione, il 15 ottobre 2007 A. è insorto con un re- clamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale asserendo che la stessa non soddisferebbe le esigenze di legalità, d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà per- sonale. Più precisamente, egli contesta l’esistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico che dei pericoli di collusione e di fuga. Infine, con riferimento al pericolo di fuga, il reclamante si è dichiarato disposto a mette- re a disposizione l’importo di 50'000.-- Euro quale cauzione.

D. Con osservazioni del 22 ottobre 2007, l’UGI propone la conferma della de- cisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il MPC postula la reie- zione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Il reclamante, dal canto suo, con lettera del 25 ottobre 2007 ha rinunciato ad inoltrare una replica. Non è stata richiesta una duplica.

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Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro con- clusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 con- sid. 1, 361 consid. 1).

1.1. Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la do- manda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata 9 ottobre 2007. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il 12 ottobre 2007; il reclamo, interposto il 15 ottobre 2007, è dunque tempe- stivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).

2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci- sione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in meri- to alle diverse imputazioni contestate ad A., sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra ri- chiamate sono adempiute nella fattispecie.

- 4 -

I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez- za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio- ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap- parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna- le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

2.1 In concreto, il reclamante è detenuto dal 30 agosto 2007. Se l’inchiesta a- perta nei suoi confronti non può propriamente essere considerata agli inizi, la stessa nemmeno può essere ritenuta prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del re- clamante, ma coinvolge diverse persone, fra cui dei pregiudicati, sospettate fra le altre cose pure di fare capo ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260Pter P CP attiva a livello internazionale.

Nelle loro osservazioni al reclamo, sia il MPC che l’UGI (quest’ultimo es- senzialmente tramite rinvio alla sua decisione del 9 ottobre 2007, oggetto del presente reclamo) ribadiscono la necessità d’espletare diversi ulteriori atti d’indagine sia su suolo elvetico che tramite l’evasione di commissioni rogatorie in più paesi esteri finalizzate all’acquisizione di documentazione ed all’esecuzione d’interrogatori. L’inchiesta in questione trovandosi attual- mente ancora in una fase intermedia, non può al momento essere pretesa la produzione di prove definitive. Nondimeno, il celere avanzamento delle indagini dovrà necessariamente concretare sempre più i gravi indizi nei confronti del reclamante.

2.2 Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di un’in- chiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di riciclaggio di denaro (art. 305Pbis P CP), ricettazione (art. 160CP) e falsità in documenti (art. 251 CP) per il ruolo da lui svolto nell’ambito della monetizzazione di una parte dei titoli provento di una rapina perpetrata in Belgio nel 2005. In particolare, l’autorità di perseguimento penale contesta al reclamante d’aver assunto un ruolo centrale nell’organizzazione e nella messa in opera dell’opera- zione finanziaria di deposito titoli volta all’ottenimento di crediti cosiddetti “lombard” da parte della banca B., succursale di Z. In tale ambito, è segna- tamente rimproverato al reclamante d’aver fatto consapevolmente leva, nel- la sua funzione di dottore commercialista, sul buon nome di clienti di prima- ria importanza di tale banca alfine di beneficiare del predetto credito tramite una procedura bancaria agevolata. L’autorità di perseguimento penale ha pure rilevato un intervento attivo e libero dell’interessato nell’apertura di conti bancari, nel deposito dei titoli d’origine illecita, così come nella movi- mentazione tramite bonifici o contanti per un valore di ca. Fr. 1'800'000.--

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(v. act. 1.1, pag. 2; act. 4.1, pag. 3, act. 4.2, pag. 3), attività dalle quali il re- clamante stesso ha dichiarato d’aver conseguito dei guadagni. Inoltre, l’interessato ha tentato di monetizzare altri titoli in almeno due altre occa- sioni (l’operazione complessiva prospettata doveva portare su di un importo totale pari a 14'000'000.-- Euro, v. act. 4, pag. 3) nonché volontariamente dichiarato il falso al momento di sottoscrivere la documentazione bancaria presso la succursale di Z. del precitato istituto di credito.

2.3 Sulla base di quanto precede, si può ammettere che a carico del reclaman- te sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carce- razione riguardo alle imputazioni per titolo di riciclaggio di denaro, ricetta- zione e falsità in documenti. Nel reclamo l’indagato si limita a sostenere che non sarebbero presenti gravi indizi a suo carico oppure tenta di sminui- re la portata del suo coinvolgimento personale, rispettivamente la gravità delle contestazioni mosse nei suoi confronti dall’autorità inquirente. Contra- riamente a quanto affermato dal reclamante, il suo ruolo nell’ambito dell’operazione di monetizzazione dei titoli provento dell’illecito perpetrato in Belgio nel 2005 non può, al momento attuale dell’inchiesta, essere con- siderato di portata marginale. Da un lato, come rettamente argomentato dal MPC nelle sue osservazioni al reclamo del 22 ottobre 2007 (v. act. 4), la di- chiarazione del reclamante, secondo cui i depositi di titoli di cui alla presen- te inchiesta sono stati da lui effettuati per conto di C., si esaurisce in mera affermazione di parte, non sostanziata da alcun elemento d’oggettiva con- sistenza. Dall’altro lato, giova rilevare che, sulla base della documentazione bancaria agl’atti e delle dichiarazioni rese dall’impiegato della banca B. in- caricato della gestione del conto in questione, titolare del conto nonché a- vente diritto dei titoli in esame risulta essere il qui reclamante (v. Formulario A della banca B. relativo al conto “D.”, act. 3.1 rubr. 7 pag. 2 e 3 nonché act. 4.5). In tale ambito, non soccorre il reclamante l’argomentazione se- condo cui egli poteva sentirsi rassicurato per il fatto che spettava alla banca eseguire una verifica preventiva dei titoli depositati (v. act. 1, pag. 4). In ef- fetti, la circostanza da lui stesso evocata in sede di reclamo, secondo cui tre altre banche si sarebbero precedentemente rifiutate d’accettare i titoli in questione, avrebbe semmai in primo luogo dovuto allarmare proprio l’indagato stesso, a maggior ragione nella misura in cui quest’ultimo, come asserito, avesse effettivamente ignorato la loro origine ed appartenenza. Peraltro, l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza risulta suffragata anche dal fatto che il provento del sospettato illecito sia stato versato su di un con- to intestato al solo reclamante e che solamente quest’ultimo era autorizzato a movimentare essendo l’unico a disporre del relativo diritto di firma.

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2.4 Infine, nonostante l’interessato non sia stato per il momento ancora for- malmente imputato del reato di partecipazione ad un’organizzazione crimi- nale ai sensi dell’art. 260Pter P CP, l’autorità inquirente ha rilevato l’esistenza di relazioni fra quest’ultimo e dei soggetti sospettati d’appartenere o di soste- nere organizzazioni criminali dedite, segnatamente, al traffico internaziona- le di stupefacenti, al riciclaggio di denaro ed alla ricettazione (v. act. 4.1, pag. 2 e act. 4.2, pag. 3). Segnatamente in considerazione dell’imputazione per titolo d’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260Pter P CP contestata dall’autorità di perseguimento penale a C. (persona da cui l’indagato ha di- chiarato aver ricevuto i titoli da monetizzare), giova rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che relazioni con membri di un’organizzazione criminale possono senz’altro costituire seri indizi di ap- partenenza e/o sostegno all’organizzazione in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3+4/2004 del 13 agosto 2004 consid. 3.3). In tal sen- so, secondo questo tribunale lo sviluppo della presente inchiesta riveste particolare importanza alfine d’accertare gli evocati rapporti professionali e privati del reclamante con i pregiudicati E. e F. (v. act. 4.2, pag. 3). Già per tale ragione occorre, nel caso concreto, tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri soggetti e strettamente correlate alla proce- dura in esame, ritenuto altresì che proprio dalle risultanze emergenti da tali attività investigative l’autorità di perseguimento penale ha proceduto ad e- stendere il procedimento anche nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305Pbis P CP e di ricettazione giusta l’art. 160 CP. L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del recla- mante.

3. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Se, da un lato, egli non intrattiene alcun legame con la Svizzera, dall’altro lato fa valere d’essere incensurato, che non sussiste pericolo di recidiva e che egli vive sì all’estero, ma “a due passi” dal nostro paese. Inoltre, afferma d’avere ogni interesse a rendersi disponibile nei confronti delle autorità inquirenti elveti- che, non fosse che per evitare di farsi inviare degl’atti giudiziari in Italia. Pe- raltro, la sola necessità dell’autorità a poterlo contattare rapidamente non giustificherebbe la sua permanenza in carcere. Il pericolo di fuga potrebbe altresì essere scongiurato tramite l’adozione di provvedimenti meno restrit- tivi rispetto alla detenzione preventiva, dichiarandosi pertanto disponibile a versare una cauzione dell’importo di 50'000.-- Euro.

3.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni- camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li- bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza

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(v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat- tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

3.2 Nel caso concreto, il pericolo di fuga è palese. I reati contestati al recla- mante sono indubbiamente gravi e, se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere pesante. Cittadino italiano che vive e lavora in Ita- lia, oltre alle pendenze penali e civili connesse alla procedura qui in esame, il reclamante non intrattiene alcun legame con la Svizzera. Per contro, la totalità dei suoi interessi affettivi, sociali e professionali sono incentrati in I- talia, paese in cui potrebbe essere indotto a rifugiarsi e dal quale una sua estradizione verso la Svizzera non sarebbe più possibile. Tale eventualità risulta peraltro ancor più plausibile ritenuta la cospicua somma prelevata dall’indagato fra aprile ed agosto del 2007 (160'000.-- Euro, di cui 50'000.-- incassati, secondo le dichiarazioni del reclamante stesso, quale contropre- stazione per l’operazione di monetizzazione dei titoli da lui svolta).

Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover sconta- re un’importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, per- mette d’affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, e che nemmeno l’adozione di misure sostituti- ve meno coercitive – quale il postulato versamento di una cauzione pari a 50'000.-- Euro – permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto. Peraltro, giova rilevare che un’eventuale liberazione dietro prestazione d’una cauzione non può essere presa in considerazione fintanto che sussi- ste un altro motivo di detenzione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.51/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 4.2, in fine).

4. Il reclamante contesta, altresì, la sussistenza di un rischio di collusione.

4.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve- nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro lato, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà prov- visoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 con-

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sid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere se- grete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

4.2 L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in Svizzera che all’estero, dove persone coinvolte negl’atti criminosi oggetto dell’inchiesta si trovano tuttora in libertà. Inoltre, buona parte dei titoli e dei fondi provento di riciclaggio non sono tuttora stati recuperati, così come non sono ancora stati arrestati gli autori materiali della rapina avvenuta in Belgio nel 2005. Dovesse essere liberato, secondo l’autorità inquirente sussisterebbe un for- te rischio che il reclamante venga contattato, eventualmente suo malgrado, da persone toccate dalle indagini svizzere per essere informate sullo stato dell’inchiesta, con un evidente rischio di inquinamento delle prove. Tale ri- schio toccherebbe ugualmente le rogatorie presentate dalla Svizzera all’estero. La scarcerazione dell’imputato in questa fase delicata dell’inchie- sta potrebbe comportare un serio pregiudizio all’inchiesta svizzera nonché a quelle già avviate all’estero.

4.3 Premesso quanto sopra, la presente autorità ritiene esistano diversi ele- menti atti a confermare l’esistenza del pericolo di collusione. La questione non necessita tuttavia di ulteriore disamina e può rimanere indecisa, atteso che nella fattispecie la presenza di un concreto rischio di fuga è di per sé sufficiente per il mantenimento della carcerazione del reclamante ai sensi dell’art. 44 PP.

5. Il reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (poco più di due mesi).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca- rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; TPF BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità del- le imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato (v. consid. 2.2-2.4, supra), una detenzione preventiva di poco più di due mesi risulta ancora proporzionata rispetto alla pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare.

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Né appare, infine, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negli- gente o con eccessiva lentezza. Il reclamante è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta con ramificazioni internazionali e la sua posizione proces- suale deve continuamente essere confrontata con quella di altri soggetti nella medesima procedura. Gli atti prodotti dall’autorità inquirente dinanzi a questo Tribunale dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese e che procedure rogatoriali sono attive in più Stati, ritenuta altresì l’inter- dipendenza esistente fra l’inchiesta svizzera ed altre in corso all’estero. L’operato dell’autorità inquirente va d’altronde apprezzato in modo differen- te a seconda se l’inchiesta riguarda pure, come nella fattispecie, il sospetto di reato d’appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite non sono ravvisabili mancanze par- ticolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sen- tenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 con- sid. 3.2).

6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor- memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, l’8 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Aurelio Facchi, avvocato - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).