Competenza ratione materiae (art. 28 CPP).
Sachverhalt
A. Mediante segnalazione del 6 marzo 2012, il Prof. Dr. Med. A., cittadino svizzero, ha portato all'attenzione del Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) un "tentativo di frode informatica". Quest'ultimo ha infatti ricevuto più volte un e-mail apparentemente inviato da un presunto "Director Customer Service" della banca B., nel quale veniva in sostanza chiesto di seguire delle determinate istruzioni, e meglio di compilare un formulario per il rimborso di una somma di denaro erroneamente addebita- ta, dovendo in tal modo verosimilmente fornire gli estremi di identificazione del proprio conto bancario.
B. Ricevuta tale segnalazione, il MP-TI ha, in data 8 marzo 2012, conferito mandato di indagine alla Polizia cantonale giusta l'art. 309 cpv. 2 CPP, senza tuttavia procedere all'apertura formale dell'istruzione.
C. Le indagini svolte dalla Polizia cantonale, riassunte nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, hanno determinato che si è trattato di un cosiddetto caso di "phishing" e hanno potuto localizzare in Germania il mit- tente dell'e-mail in questione, identificato per il tramite del numero IP ("Internet Protocol address"), scoperto essere in uso ad un provider tede- sco, tale C. AG, a Z.
D. Con lettera del 27 agosto 2012, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pub- blico titolare dell'incarto, si è rivolto al Ministero pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC), postulando l'assunzione da parte dell'autorità fede- rale del procedimento in questione, alla luce della giurisprudenza della Cor- te dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di casi di "phi- shing", espressamente richiamata (TPF 2011 170).
E. In data 25 settembre 2012 il MPC ha rifiutato la richiesta di assunzione del procedimento in parola, rilevando che la fattispecie avrebbe i classici con- torni di un banale tentativo di truffa mediante invio di un singolo e-mail. A dire dell'autorità federale, il caso di specie non costituirebbe un caso parti- colarmente complesso e con ramificazioni internazionali tali da giustificare una conduzione unitaria e coordinata. Nemmeno sarebbero ravvisabili ag- gressioni illegali da parte di hacker, né l'intervento di sedicenti intermediari finanziari in Svizzera.
- 3 - F. Mediante "istanza di determinazione della competenza per materia (art. 28 CPP)" del 4 ottobre 2012, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale, trattandosi nella fattispecie di un caso riconducibile al fenomeno "phishing", per il perseguimento del quale occorrono una visione d'insieme del territorio svizzero, specializzazione nella materia e continui contatti con inquirenti esteri.
G. In data 18 ottobre 2012 il MPC, in risposta alla suddetta istanza, ha ribadito la propria precedente presa di posizione, rilevando che non sarebbero dati i presupposti per ammettere la giurisdizione federale, il caso in esame di- stinguendosi in maniera sostanziale dai tradizionali casi di "phishing". Si tratterebbe di un caso di scarsa complessità, che non richiederebbe né par- ticolari conoscenze né tantomeno particolari competenze specialistiche in materia.
H. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati dispo- sti di cui agli artt. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite dispo- sizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali sta- tuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER, Basler Kommentar, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Inter- kantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 con- sid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito median- te uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura applicabile, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima con- sidera applicabili gli artt. 379 e segg. CPP, segnatamente gli artt. 393 e segg. CPP (KIPFER, op. cit., art. 28 CPP, no. 2; BERTOSSA, Commentaire
- 4 - romand du CPP, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 4; GALLIANI/MARCELLINI Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, art. 28, no. 3).
E. 1.2 Le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo il diritto cantonale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 40 CPP, no. 5). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Ministero pubblico è l'autorità abilitata ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Inoltrata in data 4 ottobre 2012, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 25 settembre 2012, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.
E. 2.1 L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a procedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere inve- stita, e condurre, un procedimento penale. La competenza ratione materia- e, ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e ad ogni stadio della procedura (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerische Stra- fprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, p. 179 no. 13 e segg.; KIPFER, op. cit., ad intro art. 22 – 28 CPP, no. 5). La ripartizione delle competenze tra Con- federazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli artt. 22 – 28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza cantonale a persegui- re e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espres- samente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli artt. 23 – 24 CPP.
E. 2.2 Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinques, 305bis, 305ter e 322ter – 322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). La norma riprendere sostanzialmente l'art. 337 aCP (rispettivamente l'art. 340bis aCP), di modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istitu- zione di nuove competenze della Confederazione aveva quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnata- mente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei
- 5 - reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti in- tesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; BERTOSSA, op. cit., art. 24 CPP, no. 2). La nozione di reato commes- so prevalentemente all'estero (pour une part préponderante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del signifi- cato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'ef- ficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella orga- nizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che per- mette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente re- pressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; BERTOSSA, op. cit., art. 24 CPP, no. 5; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 24 CPP, no. 3).
E. 2.3 Nel caso concreto, un cittadino svizzero residente in Ticino avrebbe ricevu- to per tre volte un e-mail, apparentemente inviato dalla banca B., con il quale veniva invitato a compilare un determinato formulario per recuperare una somma di denaro erroneamente prelevata dal suo conto, e al cui testo si accedeva mediante un collegamento ipertestuale presente nell'e-mail stesso ("Klicken Sie hier, um Ihre Erstattung Form zugreifen"). Gli accerta- menti svolti dalla polizia su incarico del magistrato competente, riassunti nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, portano a concludere circa l'esistenza di un caso di "phishing", e che il numero IP utilizzato dal mittente dell'incriminato messaggio è risultato essere in uso al provider C. AG, in Germania. Non risulta siano stati esperiti ulteriori atti di indagine, né risultano esservi, per quanto a conoscenza di questa Corte, ulteriori perso- ne che abbiano segnalato all'autorità cantonale l'esistenza di casi analoghi.
E. 2.4 Da quanto emerge dagli atti in possesso della scrivente Corte, sembrereb- be trattarsi dunque di un caso isolato, il quale non pare racchiudere in sé particolari complessità tecnico-informatiche, tali da richiedere specifiche
- 6 - conoscenze in materia. Nemmeno gli accertamenti svolti hanno permesso di rilevare particolari complessità della fattispecie, fatta eccezione per la ve- rosimile localizzazione all'estero, e meglio in Germania, del mittente dell'e- mail. Vero è che questo Tribunale, in una pronuncia del 12 ottobre 2011 (TPF 2011 170), come ricordato anche dall'autorità istante, ha riconosciuto la necessità di una soluzione pragmatica per i casi di "phishing" e di confe- rire quindi il perseguimento degli autori ("mandanti") al MPC, poiché era stato ritenuto che la complessità della procedura, le ramificazioni interna- zionali nonché la complessità tecnica della fattispecie, richiedessero una conduzione unitaria e coordinata a livello federale (consid. 2.3). Nel caso in esame, tuttavia, il citato criterio di complessità della fattispecie, sia con rife- rimento alla procedura in quanto tale, sia con riferimento alle questioni di natura tecnica o informatica, sembra difettare, presentandosi piuttosto co- me un'iniziativa solitaria, ancorché proveniente dall'estero, al di fuori di un contesto criminale organizzato, o con intricate ramificazioni internazionali. In siffatte condizioni, venendo sostanzialmente a mancare le premesse es- senziali - e poste a fondamento della richiamata decisione del 12 ottobre 2011 - che di principio giustificano l'attribuzione di casi come quello in esame al MPC, il procedimento di cui all'incarto no. 2012.2191 aperto dal MP-TI può eccezionalmente rimanere di competenza cantonale. Non si ravvisa dunque la necessità di affidarne il perseguimento all'autorità federa- le. Il MP-TI, entro questi limiti, è senz'altro in grado di far fronte al perse- guimento della fattispecie in esame.
E. 3 Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere respinta. Le autorità cantonali sono le sole competenti per il perse- guimento e il giudizio dei reati di cui all'inc. 2012.2191/AMB.
E. 4 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
- 7 -
Dispositiv
- Il Ministero pubblico del Cantone Ticino è l'autorità competente per il perse- guimento dei reati di cui all'incarto INC.2012.2191.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 16 novembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Davide Francesconi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Richiedente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE,
Opponente
Oggetto
Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2012.41
- 2 - Fatti:
A. Mediante segnalazione del 6 marzo 2012, il Prof. Dr. Med. A., cittadino svizzero, ha portato all'attenzione del Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) un "tentativo di frode informatica". Quest'ultimo ha infatti ricevuto più volte un e-mail apparentemente inviato da un presunto "Director Customer Service" della banca B., nel quale veniva in sostanza chiesto di seguire delle determinate istruzioni, e meglio di compilare un formulario per il rimborso di una somma di denaro erroneamente addebita- ta, dovendo in tal modo verosimilmente fornire gli estremi di identificazione del proprio conto bancario.
B. Ricevuta tale segnalazione, il MP-TI ha, in data 8 marzo 2012, conferito mandato di indagine alla Polizia cantonale giusta l'art. 309 cpv. 2 CPP, senza tuttavia procedere all'apertura formale dell'istruzione.
C. Le indagini svolte dalla Polizia cantonale, riassunte nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, hanno determinato che si è trattato di un cosiddetto caso di "phishing" e hanno potuto localizzare in Germania il mit- tente dell'e-mail in questione, identificato per il tramite del numero IP ("Internet Protocol address"), scoperto essere in uso ad un provider tede- sco, tale C. AG, a Z.
D. Con lettera del 27 agosto 2012, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pub- blico titolare dell'incarto, si è rivolto al Ministero pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC), postulando l'assunzione da parte dell'autorità fede- rale del procedimento in questione, alla luce della giurisprudenza della Cor- te dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di casi di "phi- shing", espressamente richiamata (TPF 2011 170).
E. In data 25 settembre 2012 il MPC ha rifiutato la richiesta di assunzione del procedimento in parola, rilevando che la fattispecie avrebbe i classici con- torni di un banale tentativo di truffa mediante invio di un singolo e-mail. A dire dell'autorità federale, il caso di specie non costituirebbe un caso parti- colarmente complesso e con ramificazioni internazionali tali da giustificare una conduzione unitaria e coordinata. Nemmeno sarebbero ravvisabili ag- gressioni illegali da parte di hacker, né l'intervento di sedicenti intermediari finanziari in Svizzera.
- 3 - F. Mediante "istanza di determinazione della competenza per materia (art. 28 CPP)" del 4 ottobre 2012, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale, trattandosi nella fattispecie di un caso riconducibile al fenomeno "phishing", per il perseguimento del quale occorrono una visione d'insieme del territorio svizzero, specializzazione nella materia e continui contatti con inquirenti esteri.
G. In data 18 ottobre 2012 il MPC, in risposta alla suddetta istanza, ha ribadito la propria precedente presa di posizione, rilevando che non sarebbero dati i presupposti per ammettere la giurisdizione federale, il caso in esame di- stinguendosi in maniera sostanziale dai tradizionali casi di "phishing". Si tratterebbe di un caso di scarsa complessità, che non richiederebbe né par- ticolari conoscenze né tantomeno particolari competenze specialistiche in materia.
H. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati dispo- sti di cui agli artt. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite dispo- sizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali sta- tuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER, Basler Kommentar, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Inter- kantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 con- sid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito median- te uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura applicabile, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima con- sidera applicabili gli artt. 379 e segg. CPP, segnatamente gli artt. 393 e segg. CPP (KIPFER, op. cit., art. 28 CPP, no. 2; BERTOSSA, Commentaire
- 4 - romand du CPP, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 4; GALLIANI/MARCELLINI Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, art. 28, no. 3). 1.2 Le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo il diritto cantonale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 40 CPP, no. 5). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Ministero pubblico è l'autorità abilitata ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Inoltrata in data 4 ottobre 2012, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 25 settembre 2012, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.
2.
2.1 L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a procedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere inve- stita, e condurre, un procedimento penale. La competenza ratione materia- e, ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e ad ogni stadio della procedura (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerische Stra- fprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, p. 179 no. 13 e segg.; KIPFER, op. cit., ad intro art. 22 – 28 CPP, no. 5). La ripartizione delle competenze tra Con- federazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli artt. 22 – 28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza cantonale a persegui- re e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espres- samente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli artt. 23 – 24 CPP.
2.2 Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinques, 305bis, 305ter e 322ter – 322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). La norma riprendere sostanzialmente l'art. 337 aCP (rispettivamente l'art. 340bis aCP), di modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istitu- zione di nuove competenze della Confederazione aveva quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnata- mente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei
- 5 - reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti in- tesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; BERTOSSA, op. cit., art. 24 CPP, no. 2). La nozione di reato commes- so prevalentemente all'estero (pour une part préponderante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del signifi- cato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'ef- ficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella orga- nizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che per- mette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente re- pressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; BERTOSSA, op. cit., art. 24 CPP, no. 5; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 24 CPP, no. 3).
2.3 Nel caso concreto, un cittadino svizzero residente in Ticino avrebbe ricevu- to per tre volte un e-mail, apparentemente inviato dalla banca B., con il quale veniva invitato a compilare un determinato formulario per recuperare una somma di denaro erroneamente prelevata dal suo conto, e al cui testo si accedeva mediante un collegamento ipertestuale presente nell'e-mail stesso ("Klicken Sie hier, um Ihre Erstattung Form zugreifen"). Gli accerta- menti svolti dalla polizia su incarico del magistrato competente, riassunti nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, portano a concludere circa l'esistenza di un caso di "phishing", e che il numero IP utilizzato dal mittente dell'incriminato messaggio è risultato essere in uso al provider C. AG, in Germania. Non risulta siano stati esperiti ulteriori atti di indagine, né risultano esservi, per quanto a conoscenza di questa Corte, ulteriori perso- ne che abbiano segnalato all'autorità cantonale l'esistenza di casi analoghi.
2.4 Da quanto emerge dagli atti in possesso della scrivente Corte, sembrereb- be trattarsi dunque di un caso isolato, il quale non pare racchiudere in sé particolari complessità tecnico-informatiche, tali da richiedere specifiche
- 6 - conoscenze in materia. Nemmeno gli accertamenti svolti hanno permesso di rilevare particolari complessità della fattispecie, fatta eccezione per la ve- rosimile localizzazione all'estero, e meglio in Germania, del mittente dell'e- mail. Vero è che questo Tribunale, in una pronuncia del 12 ottobre 2011 (TPF 2011 170), come ricordato anche dall'autorità istante, ha riconosciuto la necessità di una soluzione pragmatica per i casi di "phishing" e di confe- rire quindi il perseguimento degli autori ("mandanti") al MPC, poiché era stato ritenuto che la complessità della procedura, le ramificazioni interna- zionali nonché la complessità tecnica della fattispecie, richiedessero una conduzione unitaria e coordinata a livello federale (consid. 2.3). Nel caso in esame, tuttavia, il citato criterio di complessità della fattispecie, sia con rife- rimento alla procedura in quanto tale, sia con riferimento alle questioni di natura tecnica o informatica, sembra difettare, presentandosi piuttosto co- me un'iniziativa solitaria, ancorché proveniente dall'estero, al di fuori di un contesto criminale organizzato, o con intricate ramificazioni internazionali. In siffatte condizioni, venendo sostanzialmente a mancare le premesse es- senziali - e poste a fondamento della richiamata decisione del 12 ottobre 2011 - che di principio giustificano l'attribuzione di casi come quello in esame al MPC, il procedimento di cui all'incarto no. 2012.2191 aperto dal MP-TI può eccezionalmente rimanere di competenza cantonale. Non si ravvisa dunque la necessità di affidarne il perseguimento all'autorità federa- le. Il MP-TI, entro questi limiti, è senz'altro in grado di far fronte al perse- guimento della fattispecie in esame.
3. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere respinta. Le autorità cantonali sono le sole competenti per il perse- guimento e il giudizio dei reati di cui all'inc. 2012.2191/AMB.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
- 7 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino è l'autorità competente per il perse- guimento dei reati di cui all'incarto INC.2012.2191.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 16 novembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.