Contestazione di competenza (art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l'art. 279 cpv. 2 PP)
Sachverhalt
A. A. è stato interrogato il 19 gennaio 2005, in qualità di persona informata sui fatti, nell’ambito di un’inchiesta aperta nei confronti di B. e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per partecipazione e/o sostegno ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP) e per infrazione alla legge fe- derale sulle armi (art. 33 Larm). In seguito a tale interrogatorio, con deci- sione del 25 gennaio 2005, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), ha imputato A. per titolo di infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB). Il 13 dicembre 2005 l’autorità inqui- rente ha esteso l’inchiesta nei suoi confronti per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP).
B. Prima in data 4 gennaio e poi con scritto del 7 febbraio 2006, A. ha conte- stato formalmente la competenza giurisdizionale per materia del MPC, as- serendo che i fatti a lui contestati non configurerebbero alcuna fattispecie di reato né secondo gli art. 340 e segg. CP né in virtù di altre leggi. In partico- lare, le armi da lui vendute non costituirebbero materiale bellico ai sensi della LMB.
C. Con lettera del 15 febbraio 2006 il MPC ha confermato la propria compe- tenza per il perseguimento degli atti contestati ad A., precisando che la po- sizione processuale di quest’ultimo doveva essere ancora valutata sulla base delle misure istruttorie adottate e da adottare. L’autorità inquirente non ha tuttavia escluso una delega del perseguimento ad altre autorità se le condizioni si fossero presentate, aggiungendo inoltre che la presentazio- ne di tale censura da parte di A. a circa un anno di distanza dal momento in cui il medesimo aveva preso conoscenza delle accuse a lui mosse non me- ritava tutela alcuna siccome in contrasto con il principio della buona fede.
D. Dissentendo da tale decisione, il 21 febbraio 2006 A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento della decisione di cui sopra, l’accertamento dell’incompetenza ex materia del MPC e il rinvio del caso al Ministero pub- blico del Cantone Ticino quale unica autorità giudiziaria competente per i- struire e giudicare i fatti a lui rimproverati.
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E. Nella sua risposta del 13 marzo 2006 il MPC ha chiesto la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ribadisce quanto espresso nel suo scritto del 15 febbraio 2006, preannunciando l’eventualità di un’estensione dell’inchiesta a carico di A. per violazione del- la legge federale sulle armi (art. 33 Larm).
F. Nella sua replica del 24 marzo 2006 A. conferma le argomentazioni espo- ste in sede di reclamo, rilevando di non essere accusato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione pronunciata dal Ministero pubblico della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l’art. 279 cpv. 2 PP). Gli art. 214-219 PP si ap- plicano per analogia, ragione per cui il reclamo deve essere interposto nel termine di cinque giorni a contare dal giorno in cui il reclamante ne ha avu- to conoscenza (art. 217 PP; cfr. in questo ambito le sentenze del Tribunale penale federale BG.2005.6 del 6 giugno 2005 consid. 1.2 e BG.2005.16 del 12 luglio 2005 consid. 2). L’imputato è legittimato a contestare il foro anche in assenza di un conflitto di competenza tra le autorità che entrano in con- siderazione per il giudizio (cfr. le sentenze del Tribunale penale federale BG.2005.8 del 18 maggio 2005 consid. 1 e BK_G 127/04 del 21 ottobre 2004; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n° 612 e segg.)
E. 1.2 La decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del reclamante il 16 febbraio 2006; il reclamo, interposto il 21 febbraio 2006, è dunque tempe- stivo. Vista la qualità d’imputato del reclamante, la sua legittimazione a ri- correre è data.
E. 2 Gli art. 340 e 340bis CP menzionano i reati sottoposti alla giurisdizione fe- derale. La competenza del Tribunale penale federale, oltre che per diversi
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reati contenuti nel Codice penale, è ugualmente data allorquando una leg- ge federale speciale lo prevede (art. 340 n. 3 CP), come è il caso dell’art. 40 della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) secondo il quale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giuri- sdizione penale federale (cpv. 1). Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla LMB che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni (cpv. 2). Secondo l’art. 340bis CP, a certe condizioni, sono ugualmente sottoposti alla giuri- sdizione federale i reati previsti all’art. 260ter CP.
E. 2.1 La Corte dei reclami penali esamina liberamente gli atti contestati all’imputato, non essendo vincolata dall’apprezzamento giuridico effettuato dall’autorità preposta al perseguimento penale (DTF 92 IV 153 consid. 1; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 288; cfr. ugualmente le sentenze del Tribu- nale penale federale BK_G 031/04 del 12 maggio 2004 consid. 1.1; BK_G 076/04 del 27 ottobre 2004 consid. 3.2; BK_G 108/04 del 20 agosto 2004 consid. 2.1 e BK_G 233/04 del 22 gennaio 2005 consid. 3.3).
E. 2.2 Nella fattispecie, il MPC conduce un’inchiesta contro il reclamante per vio- lazione della LMB e per falsità in documenti (art. 251 CP), riservandosi e- ventualmente di estendere le indagini per violazione della legge federale sulle armi (LArm; RS 514.54). Il reclamante, dal canto suo, oltre a censura- re l’applicazione della LMB, rileva come l’autorità inquirente non gli contesti formalmente il reato di sostegno e/o partecipazione ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP), ciò che escluderebbe ulteriormente la compe- tenza federale.
Sulla base degli atti dell’incarto, la Corte dei reclami penali ritiene tuttavia che l’accusa di sostegno e/o partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP non possa essere nella fattispecie esclusa. Co- me rilevato dall’autorità inquirente, l’inchiesta in atto, di vaste dimensioni sia per il numero di imputati che per l’estensione transnazionale (con le re- lative rogatorie internazionali), è focalizzata sulle attività di organizzazioni criminali di stampo mafioso con sede principale in Italia. Le indagini avreb- bero fatto emergere un importante traffico di armi, la maggior parte delle quali acquistate in Svizzera e destinate ad acquirenti esteri, in particolare a membri di cosche calabresi. Tale situazione sarebbe confermata dal ritro- vamento in Italia di armi provenienti dalla Svizzera utilizzate nelle guerre tra cosche. Il traffico d’armi si inserirebbe nel contesto dei reati associativi di stampo mafioso oggetto d’indagini. Gli atti dell’incarto permettono di accer-
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tare che il reclamante ha venduto, a partire dal 2003 (soprattutto nel 2004), un grosso quantitativo di armi a B. e a C., entrambi indagati per titolo di partecipazione e/o sostegno ad un’organizzazione criminale, violazione del- la LArm e altri reati (v. verbali d’interrogatorio di A. del 19 aprile 2005, pag. 3, e del 24 febbraio 2005, pag. 6). Contrariamente alle affermazioni del re- clamante, B. e C. hanno dichiarato che A. era consapevole del fatto che le armi loro vendute erano destinate al mercato italiano (v. verbale d’interrogatorio di C. del 26 aprile 2005, pag. 3; verbale d’interrogatorio di B. del 18 marzo 2005, pagg. 15-16). Anzi, secondo quanto affermato da B., la destinazione all’estero sarebbe proprio stata una condizione di vendita delle armi posta dal reclamante (v. verbale d’interrogatorio del 18 marzo 2005, pag. 15). Giova al proposito rilevare che l’infrazione prevista all’art. 260ter CP è ugualmente commessa da colui che, sebbene non faccia parte dell’organizzazione, la sostiene nella sua attività contribuendo in maniera importante alla realizzazione dei propri scopi, come ad esempio fornendo delle armi (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n° 8 ad art. 260ter CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n° 10 ad art. 260ter CP; G. STRA- TENWERTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, BT II, 5a ediz., Berna 2000, §40, n° 26; J. REHBERG, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2a ediz., Zurigo 1996, pag. 172). In questo ambito, il dolo eventuale risulta es- sere sufficiente (B. CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 260ter CP; J. REHBERG, op. cit., pag. 172-173; S. TRECHSEL, op. cit., n° 11 ad art. 260ter CP).
Tenuto conto di quanto precede, il reato di sostegno alle organizzazioni criminali oggetto dell’inchiesta da parte del reclamante non può essere e- scluso, ragione per cui la competenza dell’autorità federale deve essere confermata in virtù dell’art. 340bis cpv. 1 CP. Lo stesso MPC ha d’altronde dichiarato che la posizione del reclamante deve ancora essere valutata nel suo complesso e che ulteriori atti d’indagine devono essere espletati, so- prattutto in tema di armi. Da aggiungere, infine, che la competenza federale derivante dall’art. 260ter CP implica naturalmente la competenza del MPC per indagare anche sugli altri atti connessi di cui è accusato il reclamante, ossia la violazione alla LMB e la falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP.
E. 2.3 Il reclamante contesta l’applicazione della LMB e della sua ordinanza. A suo dire, nessuna delle armi vendute a C. e B. costituirebbe materiale belli- co ai sensi dell’art. 5 LMB; al contrario, esse sarebbero espressamente e- scluse dall’allegato 1 (Elenco del materiale bellico) all’Ordinanza federale sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) in quanto tutte armi a colpo singo- lo (KM 1 let. b). Da ciò la contestazione della competenza per materia del
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MPC. L’autorità inquirente, dal canto suo, ritiene l’applicazione dell’art. 40 LMB inequivocabile, asserendo che, appurato che tutte le armi sparano di regola un colpo singolo per volta, l’accento andrebbe posto sulla possibilità per un’arma, tramite un caricatore, di sparare diverse munizioni in un breve lasso di tempo. Determinante sarebbe dunque la potenza di fuoco di un’arma, ossia il suo potenziale offensivo.
Assodata la competenza federale in virtù di quanto rilevato precedente- mente (consid. 2.2), questa censura non necessita tuttavia di ulteriore di- sanima e può rimanere indecisa.
E. 3 Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soc- combente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Re- golamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 1’000.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto. Il Ministero pubblico della Confederazione è autorizzato e tenuto a persegui- re i reati da lui contestati ad A. nell’ambito della procedura federale MPC/EAII/6/02/0155.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 1'000.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 aprile 2006 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Paolo Tamagni, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte
Oggetto
Contestazione di competenza (art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l’art. 279 cpv. 2 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BG.2006.6
- 2 -
Fatti:
A. A. è stato interrogato il 19 gennaio 2005, in qualità di persona informata sui fatti, nell’ambito di un’inchiesta aperta nei confronti di B. e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per partecipazione e/o sostegno ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP) e per infrazione alla legge fe- derale sulle armi (art. 33 Larm). In seguito a tale interrogatorio, con deci- sione del 25 gennaio 2005, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), ha imputato A. per titolo di infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB). Il 13 dicembre 2005 l’autorità inqui- rente ha esteso l’inchiesta nei suoi confronti per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP).
B. Prima in data 4 gennaio e poi con scritto del 7 febbraio 2006, A. ha conte- stato formalmente la competenza giurisdizionale per materia del MPC, as- serendo che i fatti a lui contestati non configurerebbero alcuna fattispecie di reato né secondo gli art. 340 e segg. CP né in virtù di altre leggi. In partico- lare, le armi da lui vendute non costituirebbero materiale bellico ai sensi della LMB.
C. Con lettera del 15 febbraio 2006 il MPC ha confermato la propria compe- tenza per il perseguimento degli atti contestati ad A., precisando che la po- sizione processuale di quest’ultimo doveva essere ancora valutata sulla base delle misure istruttorie adottate e da adottare. L’autorità inquirente non ha tuttavia escluso una delega del perseguimento ad altre autorità se le condizioni si fossero presentate, aggiungendo inoltre che la presentazio- ne di tale censura da parte di A. a circa un anno di distanza dal momento in cui il medesimo aveva preso conoscenza delle accuse a lui mosse non me- ritava tutela alcuna siccome in contrasto con il principio della buona fede.
D. Dissentendo da tale decisione, il 21 febbraio 2006 A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento della decisione di cui sopra, l’accertamento dell’incompetenza ex materia del MPC e il rinvio del caso al Ministero pub- blico del Cantone Ticino quale unica autorità giudiziaria competente per i- struire e giudicare i fatti a lui rimproverati.
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E. Nella sua risposta del 13 marzo 2006 il MPC ha chiesto la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ribadisce quanto espresso nel suo scritto del 15 febbraio 2006, preannunciando l’eventualità di un’estensione dell’inchiesta a carico di A. per violazione del- la legge federale sulle armi (art. 33 Larm).
F. Nella sua replica del 24 marzo 2006 A. conferma le argomentazioni espo- ste in sede di reclamo, rilevando di non essere accusato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione pronunciata dal Ministero pubblico della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l’art. 279 cpv. 2 PP). Gli art. 214-219 PP si ap- plicano per analogia, ragione per cui il reclamo deve essere interposto nel termine di cinque giorni a contare dal giorno in cui il reclamante ne ha avu- to conoscenza (art. 217 PP; cfr. in questo ambito le sentenze del Tribunale penale federale BG.2005.6 del 6 giugno 2005 consid. 1.2 e BG.2005.16 del 12 luglio 2005 consid. 2). L’imputato è legittimato a contestare il foro anche in assenza di un conflitto di competenza tra le autorità che entrano in con- siderazione per il giudizio (cfr. le sentenze del Tribunale penale federale BG.2005.8 del 18 maggio 2005 consid. 1 e BK_G 127/04 del 21 ottobre 2004; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n° 612 e segg.)
1.2 La decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del reclamante il 16 febbraio 2006; il reclamo, interposto il 21 febbraio 2006, è dunque tempe- stivo. Vista la qualità d’imputato del reclamante, la sua legittimazione a ri- correre è data.
2. Gli art. 340 e 340bis CP menzionano i reati sottoposti alla giurisdizione fe- derale. La competenza del Tribunale penale federale, oltre che per diversi
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reati contenuti nel Codice penale, è ugualmente data allorquando una leg- ge federale speciale lo prevede (art. 340 n. 3 CP), come è il caso dell’art. 40 della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) secondo il quale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giuri- sdizione penale federale (cpv. 1). Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla LMB che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni (cpv. 2). Secondo l’art. 340bis CP, a certe condizioni, sono ugualmente sottoposti alla giuri- sdizione federale i reati previsti all’art. 260ter CP.
2.1 La Corte dei reclami penali esamina liberamente gli atti contestati all’imputato, non essendo vincolata dall’apprezzamento giuridico effettuato dall’autorità preposta al perseguimento penale (DTF 92 IV 153 consid. 1; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 288; cfr. ugualmente le sentenze del Tribu- nale penale federale BK_G 031/04 del 12 maggio 2004 consid. 1.1; BK_G 076/04 del 27 ottobre 2004 consid. 3.2; BK_G 108/04 del 20 agosto 2004 consid. 2.1 e BK_G 233/04 del 22 gennaio 2005 consid. 3.3).
2.2 Nella fattispecie, il MPC conduce un’inchiesta contro il reclamante per vio- lazione della LMB e per falsità in documenti (art. 251 CP), riservandosi e- ventualmente di estendere le indagini per violazione della legge federale sulle armi (LArm; RS 514.54). Il reclamante, dal canto suo, oltre a censura- re l’applicazione della LMB, rileva come l’autorità inquirente non gli contesti formalmente il reato di sostegno e/o partecipazione ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP), ciò che escluderebbe ulteriormente la compe- tenza federale.
Sulla base degli atti dell’incarto, la Corte dei reclami penali ritiene tuttavia che l’accusa di sostegno e/o partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP non possa essere nella fattispecie esclusa. Co- me rilevato dall’autorità inquirente, l’inchiesta in atto, di vaste dimensioni sia per il numero di imputati che per l’estensione transnazionale (con le re- lative rogatorie internazionali), è focalizzata sulle attività di organizzazioni criminali di stampo mafioso con sede principale in Italia. Le indagini avreb- bero fatto emergere un importante traffico di armi, la maggior parte delle quali acquistate in Svizzera e destinate ad acquirenti esteri, in particolare a membri di cosche calabresi. Tale situazione sarebbe confermata dal ritro- vamento in Italia di armi provenienti dalla Svizzera utilizzate nelle guerre tra cosche. Il traffico d’armi si inserirebbe nel contesto dei reati associativi di stampo mafioso oggetto d’indagini. Gli atti dell’incarto permettono di accer-
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tare che il reclamante ha venduto, a partire dal 2003 (soprattutto nel 2004), un grosso quantitativo di armi a B. e a C., entrambi indagati per titolo di partecipazione e/o sostegno ad un’organizzazione criminale, violazione del- la LArm e altri reati (v. verbali d’interrogatorio di A. del 19 aprile 2005, pag. 3, e del 24 febbraio 2005, pag. 6). Contrariamente alle affermazioni del re- clamante, B. e C. hanno dichiarato che A. era consapevole del fatto che le armi loro vendute erano destinate al mercato italiano (v. verbale d’interrogatorio di C. del 26 aprile 2005, pag. 3; verbale d’interrogatorio di B. del 18 marzo 2005, pagg. 15-16). Anzi, secondo quanto affermato da B., la destinazione all’estero sarebbe proprio stata una condizione di vendita delle armi posta dal reclamante (v. verbale d’interrogatorio del 18 marzo 2005, pag. 15). Giova al proposito rilevare che l’infrazione prevista all’art. 260ter CP è ugualmente commessa da colui che, sebbene non faccia parte dell’organizzazione, la sostiene nella sua attività contribuendo in maniera importante alla realizzazione dei propri scopi, come ad esempio fornendo delle armi (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n° 8 ad art. 260ter CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n° 10 ad art. 260ter CP; G. STRA- TENWERTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, BT II, 5a ediz., Berna 2000, §40, n° 26; J. REHBERG, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2a ediz., Zurigo 1996, pag. 172). In questo ambito, il dolo eventuale risulta es- sere sufficiente (B. CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 260ter CP; J. REHBERG, op. cit., pag. 172-173; S. TRECHSEL, op. cit., n° 11 ad art. 260ter CP).
Tenuto conto di quanto precede, il reato di sostegno alle organizzazioni criminali oggetto dell’inchiesta da parte del reclamante non può essere e- scluso, ragione per cui la competenza dell’autorità federale deve essere confermata in virtù dell’art. 340bis cpv. 1 CP. Lo stesso MPC ha d’altronde dichiarato che la posizione del reclamante deve ancora essere valutata nel suo complesso e che ulteriori atti d’indagine devono essere espletati, so- prattutto in tema di armi. Da aggiungere, infine, che la competenza federale derivante dall’art. 260ter CP implica naturalmente la competenza del MPC per indagare anche sugli altri atti connessi di cui è accusato il reclamante, ossia la violazione alla LMB e la falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP.
2.3 Il reclamante contesta l’applicazione della LMB e della sua ordinanza. A suo dire, nessuna delle armi vendute a C. e B. costituirebbe materiale belli- co ai sensi dell’art. 5 LMB; al contrario, esse sarebbero espressamente e- scluse dall’allegato 1 (Elenco del materiale bellico) all’Ordinanza federale sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) in quanto tutte armi a colpo singo- lo (KM 1 let. b). Da ciò la contestazione della competenza per materia del
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MPC. L’autorità inquirente, dal canto suo, ritiene l’applicazione dell’art. 40 LMB inequivocabile, asserendo che, appurato che tutte le armi sparano di regola un colpo singolo per volta, l’accento andrebbe posto sulla possibilità per un’arma, tramite un caricatore, di sparare diverse munizioni in un breve lasso di tempo. Determinante sarebbe dunque la potenza di fuoco di un’arma, ossia il suo potenziale offensivo.
Assodata la competenza federale in virtù di quanto rilevato precedente- mente (consid. 2.2), questa censura non necessita tuttavia di ulteriore di- sanima e può rimanere indecisa.
3. Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soc- combente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Re- golamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 1’000.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto. Il Ministero pubblico della Confederazione è autorizzato e tenuto a persegui- re i reati da lui contestati ad A. nell’ambito della procedura federale MPC/EAII/6/02/0155.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 1'000.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
Bellinzona, 18 aprile 2006
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Paolo Tamagni, - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.