Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)
Sachverhalt
A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comu- nicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), basata su una comu- nicazione del 30 gennaio precedente della BANCA A., il Ministero pubblico ha aperto, e dal marzo 2004 conduce, un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, fal- sa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP ed altri reati.
B. L’indagine è stata avviata per il sospetto che valori patrimoniali di ingente entità provento di attività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo B., venuto alla luce nel dicembre 2003, siano stati riciclati in Svizzera sull’arco temporale 1999-2004.
C. Le indagini, dalle prime battute, si sono concentrate su persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle dipendenze della Banca A. di Z. L’importo totale transitato fra il 1999 e il 2004 sui conti presso la Banca A. e oggetto delle inchiesta del MPC si ele- va a circa CHF 100 milioni.
D. In data 28 giugno 2005, il MPC ha esteso l’indagine preliminare di polizia per titolo di riciclaggio anche all’istituto bancario in quanto tale, conforme- mente agli art. 100quater e 100quinquies CP.
E. Con ordine del 21 febbraio 2006, il MPC ha chiesto alla Banca A. l’edizione di numerosi documenti riferiti in particolare all’organizzazione interna della banca.
F. Il 18 aprile 2006, la Banca A. ha trasmesso parte della documentazione domandata e con scritto del 20 aprile 2006 ha informato il MPC di non aver dato seguito all’ordine di edizione del 21 febbraio 2006 per quanto riguarda
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le prese di posizione scritte dei vari collaboratori risalenti all’autunno 2004, nonché per gli atti dei vari organismi interni alla banca successivi alla data della comunicazione del 30 gennaio 2004 in quanto estranei all’oggetto del procedimento. Questi documenti sono stati depositati presso lo studio lega- le dell’avv. Luca Marcellini.
G. Con ordine del 17 maggio 2006 il MPC, preliminarmente assecondando la richiesta di apposizione dei suggelli avanzata dal detentore dei documenti, ha ordinato il sequestro della predetta documentazione. Il sequestro è stato eseguito il giorno seguente dagli agenti della polizia giudiziaria federale.
H. Con scritto del 7 giugno 2006 il MPC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguar- dante la documentazione sequestrata il 18 maggio 2006 presso lo studio dell’avv. Luca Marcellini (act. 1). Esso chiede l’autorizzazione a procedere, in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante, alla levata dei sigilli.
I. Con risposta del 21 giugno 2006 (act. 4), la Banca A. conclude alla reiezio- ne dell’istanza del MPC. Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell’art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richie- dente è pacifica.
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E. 2 Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la deci- sione sull’ammissibilità di essa spetta alla Corte dei reclami penali fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.
E. 3 La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi suffi- cienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle pro- ve concernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04; SCHMID, Strafprozessrecht, 3ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédu- re pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 e la giurisprudenza citata da- gli autori). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «…Papiere…die für die Untersu- chung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l’inchiesta («untersuchungsre- levant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., p. 227 n. 734). Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguardati (69 cpv. 1 PPF).
E. 4 L’opponente contesta la propria responsabilità penale così come la perti- nenza per l’inchiesta dei documenti messi sotto suggello ritenendo inoltre la richiesta di levata dei sigilli del MPC lesiva dei diritti della difesa.
E. 4.1 Dagli atti si evince che il richiedente, dopo aver aperto un inchiesta nei con- fronti di vari dipendenti della Banca A. su segnalazione MROS del 3 feb- braio 2004, ha deciso di estendere le proprie indagine anche all’istituto bancario stesso giusta le disposizioni degli art. 100quater e quinquies CP in quanto sospettato di riciclaggio di denaro. A mente del MPC tale provvedi- mento si giustifica per le peculiarità del caso, in particolare l’ampio arco temporale, il numero di operazioni e di movimenti dei conti bancari e le o- perazioni in contanti eseguite dai vari dipendenti dell’opponente. Il richie- dente è dell’opinione che tali attività inducano a pensare che si possa rim- proverare all’istituto bancario di non avere preso tutte le misure organizza- tive ragionevoli e indispensabili per impedire l’attività di riciclaggio in que- stione.
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I sospetti del MPC, in questa fase intermedia dell’inchiesta, appaiono suffi- cientemente plausibili e motivati ed in ogni caso sono sufficienti a giustifica- re la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire l’esistenza di e- ventuali disfunzionamenti interni alla banca tali da metterne in causa la re- sponsabilità diretta.
E. 4.2 Nell’opporsi alla richiesta di levata dei sigilli presentata dal richiedente, la Banca A. sottolinea poi come la documentazione messa sotto suggello non sia in realtà rilevante ai fini dell’inchiesta. Tale argomentazione non può es- sere condivisa. Infatti, l’opponente stessa ammette che gli atti in questione contengono varie analisi, valutazioni e discussioni interne portanti sull’affare B., oggetto delle indagini del MPC. È dunque legittimo, nonché conforme al principio della proporzionalità, che il richiedente possa accede- re anche a questa particolare documentazione in modo da ottenere ele- menti supplementari molto verosimilmente utili all’accertamento di eventuali responsabilità dell’opponente. Il fatto che questa documentazione sia stata allestita solo dopo la denuncia MROS del 3 febbraio 2004 non è poi di rile- vanza alcuna dal momento che essa porta con ogni probabilità su analisi e valutazioni che si riferiscono all’epoca della commissione dei fatti oggetto dell’inchiesta. Non ha infine maggior pregio la censura secondo cui la per- quisizione ordinata dal MPC costituirebbe un’inammissibile violazione dei diritti della persona giuridica a difendersi, nel senso che non si terrebbe conto del fatto che una persona giuridica - a differenza di una persona fisi- ca - non ha memoria e pensiero ed è tenuta a conservare per iscritto la do- cumentazione rapportata alla propria attività. Non si vede infatti in che cosa l’utilizzo di una prerogativa espressamente concessa dalla legge agli inqui- renti, ovvero quella di perquisire (quando esistono) tutte le carte e la docu- mentazione in relazione con una possibile infrazione, sia lesiva dei diritti della difesa, tanto più che nella fattispecie non viene invocata la salvaguar- dia di alcun segreto d’ufficio o professionale ai sensi degli art. 321 CP e 77 PP.
E. 5 In virtù di quanto precede, la richiesta di levata dei sigilli del richiedente del
E. 7 giugno 2006 deve essere accolta. In applicazione dell’art. 69 cpv. 3 PP e della giurisprudenza (DTF 127 II 151 consid. 3b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF BK_B 039/04 consid. 1.1, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e segg., e BK_B 061/04 consid. 1.1), questa Corte ordina pertanto la cernita dei documenti sequestrati, la quale sarà effettuata dal MPC in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.
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I documenti sigillati verranno trasmessi al richiedente dal Tribunale penale federale non appena la presente sentenza crescerà in giudicato.
6. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--.
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Dispositiv
- La richiesta è accolta. È ordinata la levata dei sigilli dai documenti sequestrati nei locali dell’avv. Lu- ca Marcellini, la quale sarà effettuata dal richiedente in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.
- La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dell’opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’8 agosto 2006 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Richiedente
contro
BANCA A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
Opponente
Oggetto
Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BE.2006.3
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Fatti: A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comu- nicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), basata su una comu- nicazione del 30 gennaio precedente della BANCA A., il Ministero pubblico ha aperto, e dal marzo 2004 conduce, un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, fal- sa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP ed altri reati.
B. L’indagine è stata avviata per il sospetto che valori patrimoniali di ingente entità provento di attività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo B., venuto alla luce nel dicembre 2003, siano stati riciclati in Svizzera sull’arco temporale 1999-2004.
C. Le indagini, dalle prime battute, si sono concentrate su persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle dipendenze della Banca A. di Z. L’importo totale transitato fra il 1999 e il 2004 sui conti presso la Banca A. e oggetto delle inchiesta del MPC si ele- va a circa CHF 100 milioni.
D. In data 28 giugno 2005, il MPC ha esteso l’indagine preliminare di polizia per titolo di riciclaggio anche all’istituto bancario in quanto tale, conforme- mente agli art. 100quater e 100quinquies CP.
E. Con ordine del 21 febbraio 2006, il MPC ha chiesto alla Banca A. l’edizione di numerosi documenti riferiti in particolare all’organizzazione interna della banca.
F. Il 18 aprile 2006, la Banca A. ha trasmesso parte della documentazione domandata e con scritto del 20 aprile 2006 ha informato il MPC di non aver dato seguito all’ordine di edizione del 21 febbraio 2006 per quanto riguarda
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le prese di posizione scritte dei vari collaboratori risalenti all’autunno 2004, nonché per gli atti dei vari organismi interni alla banca successivi alla data della comunicazione del 30 gennaio 2004 in quanto estranei all’oggetto del procedimento. Questi documenti sono stati depositati presso lo studio lega- le dell’avv. Luca Marcellini.
G. Con ordine del 17 maggio 2006 il MPC, preliminarmente assecondando la richiesta di apposizione dei suggelli avanzata dal detentore dei documenti, ha ordinato il sequestro della predetta documentazione. Il sequestro è stato eseguito il giorno seguente dagli agenti della polizia giudiziaria federale.
H. Con scritto del 7 giugno 2006 il MPC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguar- dante la documentazione sequestrata il 18 maggio 2006 presso lo studio dell’avv. Luca Marcellini (act. 1). Esso chiede l’autorizzazione a procedere, in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante, alla levata dei sigilli.
I. Con risposta del 21 giugno 2006 (act. 4), la Banca A. conclude alla reiezio- ne dell’istanza del MPC. Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.
Diritto: 1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell’art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richie- dente è pacifica.
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2. Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la deci- sione sull’ammissibilità di essa spetta alla Corte dei reclami penali fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.
3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi suffi- cienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle pro- ve concernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04; SCHMID, Strafprozessrecht, 3ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédu- re pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 e la giurisprudenza citata da- gli autori). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «…Papiere…die für die Untersu- chung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l’inchiesta («untersuchungsre- levant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., p. 227 n. 734). Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguardati (69 cpv. 1 PPF).
4. L’opponente contesta la propria responsabilità penale così come la perti- nenza per l’inchiesta dei documenti messi sotto suggello ritenendo inoltre la richiesta di levata dei sigilli del MPC lesiva dei diritti della difesa. 4.1 Dagli atti si evince che il richiedente, dopo aver aperto un inchiesta nei con- fronti di vari dipendenti della Banca A. su segnalazione MROS del 3 feb- braio 2004, ha deciso di estendere le proprie indagine anche all’istituto bancario stesso giusta le disposizioni degli art. 100quater e quinquies CP in quanto sospettato di riciclaggio di denaro. A mente del MPC tale provvedi- mento si giustifica per le peculiarità del caso, in particolare l’ampio arco temporale, il numero di operazioni e di movimenti dei conti bancari e le o- perazioni in contanti eseguite dai vari dipendenti dell’opponente. Il richie- dente è dell’opinione che tali attività inducano a pensare che si possa rim- proverare all’istituto bancario di non avere preso tutte le misure organizza- tive ragionevoli e indispensabili per impedire l’attività di riciclaggio in que- stione.
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I sospetti del MPC, in questa fase intermedia dell’inchiesta, appaiono suffi- cientemente plausibili e motivati ed in ogni caso sono sufficienti a giustifica- re la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire l’esistenza di e- ventuali disfunzionamenti interni alla banca tali da metterne in causa la re- sponsabilità diretta.
4.2 Nell’opporsi alla richiesta di levata dei sigilli presentata dal richiedente, la Banca A. sottolinea poi come la documentazione messa sotto suggello non sia in realtà rilevante ai fini dell’inchiesta. Tale argomentazione non può es- sere condivisa. Infatti, l’opponente stessa ammette che gli atti in questione contengono varie analisi, valutazioni e discussioni interne portanti sull’affare B., oggetto delle indagini del MPC. È dunque legittimo, nonché conforme al principio della proporzionalità, che il richiedente possa accede- re anche a questa particolare documentazione in modo da ottenere ele- menti supplementari molto verosimilmente utili all’accertamento di eventuali responsabilità dell’opponente. Il fatto che questa documentazione sia stata allestita solo dopo la denuncia MROS del 3 febbraio 2004 non è poi di rile- vanza alcuna dal momento che essa porta con ogni probabilità su analisi e valutazioni che si riferiscono all’epoca della commissione dei fatti oggetto dell’inchiesta. Non ha infine maggior pregio la censura secondo cui la per- quisizione ordinata dal MPC costituirebbe un’inammissibile violazione dei diritti della persona giuridica a difendersi, nel senso che non si terrebbe conto del fatto che una persona giuridica - a differenza di una persona fisi- ca - non ha memoria e pensiero ed è tenuta a conservare per iscritto la do- cumentazione rapportata alla propria attività. Non si vede infatti in che cosa l’utilizzo di una prerogativa espressamente concessa dalla legge agli inqui- renti, ovvero quella di perquisire (quando esistono) tutte le carte e la docu- mentazione in relazione con una possibile infrazione, sia lesiva dei diritti della difesa, tanto più che nella fattispecie non viene invocata la salvaguar- dia di alcun segreto d’ufficio o professionale ai sensi degli art. 321 CP e 77 PP.
5. In virtù di quanto precede, la richiesta di levata dei sigilli del richiedente del 7 giugno 2006 deve essere accolta. In applicazione dell’art. 69 cpv. 3 PP e della giurisprudenza (DTF 127 II 151 consid. 3b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF BK_B 039/04 consid. 1.1, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e segg., e BK_B 061/04 consid. 1.1), questa Corte ordina pertanto la cernita dei documenti sequestrati, la quale sarà effettuata dal MPC in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.
- 6 -
I documenti sigillati verranno trasmessi al richiedente dal Tribunale penale federale non appena la presente sentenza crescerà in giudicato.
6. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è accolta. È ordinata la levata dei sigilli dai documenti sequestrati nei locali dell’avv. Lu- ca Marcellini, la quale sarà effettuata dal richiedente in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dell’opponente.
Bellinzona, l’8 agosto 2006
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Luca Marcellini
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.