Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Sachverhalt
A. Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale nei confronti di B., a Bissone. Quest’ultimo è sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di do- micilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notificata il 17 agosto seguente, l’inchiesta è stata estesa ad A., a Lugano, avvocato di B., so- spettata di aver agito in qualità di complice del suo cliente.
B. Nel quadro di tale inchiesta, l’AFC ha proceduto, in date 27 agosto 2003, 7 ottobre 2003 e 21 aprile 2004, a delle perquisizioni dello studio legale dell’avvocato summenzionato. In tali occasioni, i funzionari inquirenti han- no ordinato il sequestro di numerosi documenti nonché supporti informati- ci, i quali, essendosi la sua detentrice opposta alla misura, sono stati sug- gellati.
C. Con richiesta del 1° ottobre 2004 inoltrata alla Corte dei reclami penali, l’AFC ha sollecitato la levata dei sigilli. In seguito all’accordo delle parti, la procedura è stata tuttavia sospesa, al fine di trovare una soluzione con- sensuale al litigio.
D. Il 30 novembre 2005 l’AFC ha sollecitato a questa Corte la ripresa della procedura, essendo stato trovato un accordo unicamente per una parte della documentazione sequestrata. A., dal canto suo, ha domandato alla Corte di procedere essa stessa alla cernita dei documenti e supporti in- formatici sigillati restanti, invocando in particolare la salvaguardia del se- greto professionale dell’avvocato. Sulla base dello scambio degli allegati intercorso tra le parti, la sola questione litigiosa concerneva la cernita dei documenti e supporti informatici sequestrati, non essendo la legittimità del sequestro stesso contestata.
E. Con sentenza del 9 gennaio 2006 la Corte dei reclami penali ha accolto la richiesta presentata dall’AFC e ordinato la levata dei sigilli dai documenti e supporti informatici sequestrati, sotto il suo controllo e secondo le moda- lità da lei descritte (BE.2004.7).
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F. L’udienza concernente la levata dei sigilli ha avuto luogo il 29 marzo 2006 presso il Tribunale penale federale (v. verbale dell’udienza, act. 24). In seguito all’accordo delle parti, alcuni documenti sono stati consegnati all’AFC e altri restituiti ad A. Quest’ultima si è opposta alla consegna all’autorità fiscale di diversi incarti e singoli documenti registrati su suppor- to informatico (v. CD, posizione no. 219), asserendo che l’AFC le aveva già restituito i medesimi in forma cartacea, a dimostrazione dell’inutilità per l’inchiesta degli stessi; alcuni documenti sarebbero inoltre coperti dal segreto professionale dell’avvocato, motivo quest’ultimo ugualmente invo- cato per opporsi alla consegna di ulteriori tre incarti cartacei sequestrati. L’autorità inquirente, dal canto suo, persiste nella sua volontà di seque- strare tali documenti ritenendoli utili per l’inchiesta.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per- quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali deci- de.
E. 2.1 Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di docu- menti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il se- questro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere com- merciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M.
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PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zu- rich/Bâle/Genève 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gesti- re o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono atti- vità tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perqui- sizione o un sequestro.
E. 2.2 Si premette che il motivo invocato da A. per opporsi alla consegna di al- cuni documenti – ossia il fatto che questi le siano già stati restituiti in for- ma cartacea - non è pertinente in questo ambito, solo l’inutilità per l’inchiesta o l’esistenza di un segreto professionale dell’avvocato potendo entrare in linea di conto come motivo per opporsi. Ciononostante, codesta Corte ha analizzato tutti i documenti elettronici nonché i tre incarti cartacei oggetto di contestazione, giungendo alle seguenti conclusioni.
Incarto in forma elettronica “C. – Diversi”: contiene documenti relativi alla creazione e la gestione di società; essi possono essere utili per l’imposizione fiscale di B. e, costituendo attività commerciale, non sotto- stanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da conse- gnare quindi all’AFC.
Incarto in forma elettronica “D. – Diversi”: contiene documenti concernenti un litigio tra la società D. ed una rivista per la difesa dei consumatori. Trat- tandosi di attività tipica d’avvocato, il segreto professionale deve essere salvaguardato. Tale incarto è da restituire a A..
Incarto in forma elettronica “E. V. F.”: contiene documenti concernenti la vendita di un immobile nella quale A. è intervenuta quale rappresentante degli interessi di un cliente. Trattandosi di attività tipica d’avvocato, il se- greto professionale deve essere salvaguardato. Tale incarto è da restitui- re a A.
Incarto in forma elettronica “E. V. G.”: contiene documenti concernenti i rapporti tra B. e la sua ex-moglie relativi alla destinazione di alcuni beni in seguito al divorzio. Essi possono essere utili all’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da con- segnare quindi all’AFC.
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Incarto in forma elettronica “E. V. – Personale”: contiene esclusivamente documenti concernenti la contabilità di società di sede. Essi possono es- sere utili per l’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da consegnare all’AFC.
Incarto in forma elettronica “H. – Diversi”: contiene documenti concernenti la gestione professionale di società, il trasferimento ed il deposito di azioni nonché mandati d’incasso. Essi possono essere utili per l’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da consegnare all’AFC.
Incarto in forma elettronica “I. – Diversi”: contiene documenti concernenti la gestione di società e i contatti con gli azionisti; A. è depositaria delle a- zioni. Dal confronto tra l’incarto elettronico e quello cartaceo – si rammen- ta che questa Corte ha richiesto ed ottenuto dall’AFC l’incarto cartaceo per effettuare un confronto (v. verbale di levata dei sigilli, pag. 5) - emerge che quest’ultimo contiene diverse fatture e documenti in più rispetto al primo. I documenti in questione possono essere utili per l’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. L’incarto elet- tronico deve dunque essere consegnato all’AFC.
Incarto in forma elettronica “J. – Diversi” + incarti in forma cartacea “B. Ltd. – K.” (pos. 161), “L. SA – M. BVI” (pos. 152) e “N. SA – Z.” (pos. 160): A. si oppone alla consegna all’AFC dei documenti 00.11.15, 01.03.02, 00.11.15, 01.06.19 (E.), 01.06.19 (S.), 01.09.25 (Conferma intestazione) contenuti nella cartella informatica “J. Diversi”, nonché di tutti i documenti contenuti nei tre incarti cartacei summenzionati, sostenendo che essi sa- rebbero (almeno in parte) coperti dal segreto professionale dell’avvocato. I documenti litigiosi concernono delle prestazioni effettuate dall’avv. A. in favore di B., il quale è oggetto di un’inchiesta penale aperta dall’AFC. Tali prestazioni concernono esclusivamente delle pratiche amministrative rela- tive all’acquisto di una barca, alla sua immatricolazione ed in seguito alla sua vendita (v. incarto B. Ltd., K., pos. 161), alla costituzione e alla ge- stione amministrativa di diverse società di sede alle Bahamas o nelle Isole Vergini (v. atto estratto dal CD, pos. 219, incarto pos. 152 e 160). Esse non hanno nessun rapporto con la funzione specifica di un avvocato e po- trebbero essere fornite da altri mandatari (fiduciari, agenti d’affari oppure contabili). La loro esecuzione non ha carattere necessariamente confi- denziale, non prevedendo la legge nessun obbligo in tal senso. L’opponente non può quindi prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro dei documenti litigiosi. A. non pretende che i docu- menti litigiosi non siano pertinenti per la scoperta della verità nel quadro dell’inchiesta in corso; ciononostante, se la Corte avesse dovuto analizza- re d’ufficio tale condizione, occorre rilevare che la stessa sarebbe manife-
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stamente adempiuta per quanto attiene le società di sede costituite, poi gestite per conto di B. Dalla documentazione sequestrata emerge che B. era l’avente diritto economico di numerose società di sede ancora attive nel 2003, ossia durante il periodo oggetto dell’inchiesta. Dagli atti relativi alla barca emerge che la stessa è stata acquistata nel 1994 da una delle società di cui sopra, poi rivenduta nel 1997. La pertinenza dei documenti è quindi meno evidente; tuttavia, essa non può essere totalmente esclusa in quanto tali documenti dimostrano che B. era l’avente diritto economico della società in questione, la quale, anche se sembra sia intervenuta una modifica della ragione sociale della società, era ancora attiva durante il periodo fiscale sotto esame. In via accessoria, tale documentazione di- mostra ancora che all’epoca B. disponeva di mezzi finanziari importanti e ch’egli ha incassato una somma non indifferente dalla vendita dell’imbarcazione. Tali elementi, anche solo per effettuare dei confronti, non sono inutili per determinare l’imposizione fiscale da prendere in con- siderazione per il seguito dell’inchiesta. Essi sono dunque da consegnare all’AFC.
E. 3 Visto quanto precede, la richiesta è parzialmente accolta. Conformemente all’art. 156 cpv. 1 OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii degli art. 25 cpv. 4 DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza dell’opponente, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 1’000.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Secondo l’art. 159 OG, sta- tuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spe- se della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Tenuto conto dell’attività presumibilmente e necessariamente svolta dal patrocinatore legale dell’ambito della presente causa e del grado di soc- combenza, in concreto viene assegnata all’opponente un’indennità forfe- taria (IVA inclusa) di fr. 500.—da porre a carico dell’AFC (v. art. 3 del Re- golamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale pe- nale federale; RS 173.711.31).
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Dispositiv
- La richiesta di levata dei sigilli è parzialmente accolta. Ad eccezione dei documenti contenuti negli incarti in forma elettronica “D. – Diversi” e “E. V. F.”, i quali sono coperti dal segreto professionale dell’avvocato e devono pertanto essere restituiti all’opponente, tutti gli altri documenti oggetto della richiesta devono essere consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
- La tassa di giustizia di fr. 1'000.— è posta a carico dell’opponente.
- L’Amministrazione federale delle contribuzioni rifonderà all’opponente fr. 500.— per ripetibili della sede federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’11 aprile 2006 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presiden- te, Bernard Bertossa e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI
Richiedente
contro
A., rappresentata dall’avv. Mario Postizzi Controparte
Oggetto
Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BE.2004.7
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Fatti: A. Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale nei confronti di B., a Bissone. Quest’ultimo è sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di do- micilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notificata il 17 agosto seguente, l’inchiesta è stata estesa ad A., a Lugano, avvocato di B., so- spettata di aver agito in qualità di complice del suo cliente.
B. Nel quadro di tale inchiesta, l’AFC ha proceduto, in date 27 agosto 2003, 7 ottobre 2003 e 21 aprile 2004, a delle perquisizioni dello studio legale dell’avvocato summenzionato. In tali occasioni, i funzionari inquirenti han- no ordinato il sequestro di numerosi documenti nonché supporti informati- ci, i quali, essendosi la sua detentrice opposta alla misura, sono stati sug- gellati.
C. Con richiesta del 1° ottobre 2004 inoltrata alla Corte dei reclami penali, l’AFC ha sollecitato la levata dei sigilli. In seguito all’accordo delle parti, la procedura è stata tuttavia sospesa, al fine di trovare una soluzione con- sensuale al litigio.
D. Il 30 novembre 2005 l’AFC ha sollecitato a questa Corte la ripresa della procedura, essendo stato trovato un accordo unicamente per una parte della documentazione sequestrata. A., dal canto suo, ha domandato alla Corte di procedere essa stessa alla cernita dei documenti e supporti in- formatici sigillati restanti, invocando in particolare la salvaguardia del se- greto professionale dell’avvocato. Sulla base dello scambio degli allegati intercorso tra le parti, la sola questione litigiosa concerneva la cernita dei documenti e supporti informatici sequestrati, non essendo la legittimità del sequestro stesso contestata.
E. Con sentenza del 9 gennaio 2006 la Corte dei reclami penali ha accolto la richiesta presentata dall’AFC e ordinato la levata dei sigilli dai documenti e supporti informatici sequestrati, sotto il suo controllo e secondo le moda- lità da lei descritte (BE.2004.7).
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F. L’udienza concernente la levata dei sigilli ha avuto luogo il 29 marzo 2006 presso il Tribunale penale federale (v. verbale dell’udienza, act. 24). In seguito all’accordo delle parti, alcuni documenti sono stati consegnati all’AFC e altri restituiti ad A. Quest’ultima si è opposta alla consegna all’autorità fiscale di diversi incarti e singoli documenti registrati su suppor- to informatico (v. CD, posizione no. 219), asserendo che l’AFC le aveva già restituito i medesimi in forma cartacea, a dimostrazione dell’inutilità per l’inchiesta degli stessi; alcuni documenti sarebbero inoltre coperti dal segreto professionale dell’avvocato, motivo quest’ultimo ugualmente invo- cato per opporsi alla consegna di ulteriori tre incarti cartacei sequestrati. L’autorità inquirente, dal canto suo, persiste nella sua volontà di seque- strare tali documenti ritenendoli utili per l’inchiesta.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per- quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali deci- de.
2. 2.1 Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di docu- menti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il se- questro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere com- merciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M.
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PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zu- rich/Bâle/Genève 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gesti- re o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono atti- vità tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perqui- sizione o un sequestro.
2.2 Si premette che il motivo invocato da A. per opporsi alla consegna di al- cuni documenti – ossia il fatto che questi le siano già stati restituiti in for- ma cartacea - non è pertinente in questo ambito, solo l’inutilità per l’inchiesta o l’esistenza di un segreto professionale dell’avvocato potendo entrare in linea di conto come motivo per opporsi. Ciononostante, codesta Corte ha analizzato tutti i documenti elettronici nonché i tre incarti cartacei oggetto di contestazione, giungendo alle seguenti conclusioni.
Incarto in forma elettronica “C. – Diversi”: contiene documenti relativi alla creazione e la gestione di società; essi possono essere utili per l’imposizione fiscale di B. e, costituendo attività commerciale, non sotto- stanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da conse- gnare quindi all’AFC.
Incarto in forma elettronica “D. – Diversi”: contiene documenti concernenti un litigio tra la società D. ed una rivista per la difesa dei consumatori. Trat- tandosi di attività tipica d’avvocato, il segreto professionale deve essere salvaguardato. Tale incarto è da restituire a A..
Incarto in forma elettronica “E. V. F.”: contiene documenti concernenti la vendita di un immobile nella quale A. è intervenuta quale rappresentante degli interessi di un cliente. Trattandosi di attività tipica d’avvocato, il se- greto professionale deve essere salvaguardato. Tale incarto è da restitui- re a A.
Incarto in forma elettronica “E. V. G.”: contiene documenti concernenti i rapporti tra B. e la sua ex-moglie relativi alla destinazione di alcuni beni in seguito al divorzio. Essi possono essere utili all’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da con- segnare quindi all’AFC.
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Incarto in forma elettronica “E. V. – Personale”: contiene esclusivamente documenti concernenti la contabilità di società di sede. Essi possono es- sere utili per l’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da consegnare all’AFC.
Incarto in forma elettronica “H. – Diversi”: contiene documenti concernenti la gestione professionale di società, il trasferimento ed il deposito di azioni nonché mandati d’incasso. Essi possono essere utili per l’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da consegnare all’AFC.
Incarto in forma elettronica “I. – Diversi”: contiene documenti concernenti la gestione di società e i contatti con gli azionisti; A. è depositaria delle a- zioni. Dal confronto tra l’incarto elettronico e quello cartaceo – si rammen- ta che questa Corte ha richiesto ed ottenuto dall’AFC l’incarto cartaceo per effettuare un confronto (v. verbale di levata dei sigilli, pag. 5) - emerge che quest’ultimo contiene diverse fatture e documenti in più rispetto al primo. I documenti in questione possono essere utili per l’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. L’incarto elet- tronico deve dunque essere consegnato all’AFC.
Incarto in forma elettronica “J. – Diversi” + incarti in forma cartacea “B. Ltd. – K.” (pos. 161), “L. SA – M. BVI” (pos. 152) e “N. SA – Z.” (pos. 160): A. si oppone alla consegna all’AFC dei documenti 00.11.15, 01.03.02, 00.11.15, 01.06.19 (E.), 01.06.19 (S.), 01.09.25 (Conferma intestazione) contenuti nella cartella informatica “J. Diversi”, nonché di tutti i documenti contenuti nei tre incarti cartacei summenzionati, sostenendo che essi sa- rebbero (almeno in parte) coperti dal segreto professionale dell’avvocato. I documenti litigiosi concernono delle prestazioni effettuate dall’avv. A. in favore di B., il quale è oggetto di un’inchiesta penale aperta dall’AFC. Tali prestazioni concernono esclusivamente delle pratiche amministrative rela- tive all’acquisto di una barca, alla sua immatricolazione ed in seguito alla sua vendita (v. incarto B. Ltd., K., pos. 161), alla costituzione e alla ge- stione amministrativa di diverse società di sede alle Bahamas o nelle Isole Vergini (v. atto estratto dal CD, pos. 219, incarto pos. 152 e 160). Esse non hanno nessun rapporto con la funzione specifica di un avvocato e po- trebbero essere fornite da altri mandatari (fiduciari, agenti d’affari oppure contabili). La loro esecuzione non ha carattere necessariamente confi- denziale, non prevedendo la legge nessun obbligo in tal senso. L’opponente non può quindi prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro dei documenti litigiosi. A. non pretende che i docu- menti litigiosi non siano pertinenti per la scoperta della verità nel quadro dell’inchiesta in corso; ciononostante, se la Corte avesse dovuto analizza- re d’ufficio tale condizione, occorre rilevare che la stessa sarebbe manife-
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stamente adempiuta per quanto attiene le società di sede costituite, poi gestite per conto di B. Dalla documentazione sequestrata emerge che B. era l’avente diritto economico di numerose società di sede ancora attive nel 2003, ossia durante il periodo oggetto dell’inchiesta. Dagli atti relativi alla barca emerge che la stessa è stata acquistata nel 1994 da una delle società di cui sopra, poi rivenduta nel 1997. La pertinenza dei documenti è quindi meno evidente; tuttavia, essa non può essere totalmente esclusa in quanto tali documenti dimostrano che B. era l’avente diritto economico della società in questione, la quale, anche se sembra sia intervenuta una modifica della ragione sociale della società, era ancora attiva durante il periodo fiscale sotto esame. In via accessoria, tale documentazione di- mostra ancora che all’epoca B. disponeva di mezzi finanziari importanti e ch’egli ha incassato una somma non indifferente dalla vendita dell’imbarcazione. Tali elementi, anche solo per effettuare dei confronti, non sono inutili per determinare l’imposizione fiscale da prendere in con- siderazione per il seguito dell’inchiesta. Essi sono dunque da consegnare all’AFC.
3. Visto quanto precede, la richiesta è parzialmente accolta. Conformemente all’art. 156 cpv. 1 OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii degli art. 25 cpv. 4 DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza dell’opponente, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 1’000.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Secondo l’art. 159 OG, sta- tuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spe- se della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Tenuto conto dell’attività presumibilmente e necessariamente svolta dal patrocinatore legale dell’ambito della presente causa e del grado di soc- combenza, in concreto viene assegnata all’opponente un’indennità forfe- taria (IVA inclusa) di fr. 500.—da porre a carico dell’AFC (v. art. 3 del Re- golamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale pe- nale federale; RS 173.711.31).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di levata dei sigilli è parzialmente accolta. Ad eccezione dei documenti contenuti negli incarti in forma elettronica “D.
– Diversi” e “E. V. F.”, i quali sono coperti dal segreto professionale dell’avvocato e devono pertanto essere restituiti all’opponente, tutti gli altri documenti oggetto della richiesta devono essere consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.— è posta a carico dell’opponente. 3. L’Amministrazione federale delle contribuzioni rifonderà all’opponente fr. 500.— per ripetibili della sede federale.
Bellinzona, il 11 aprile 2006
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili me- diante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.