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BB.2025.25

Bundesstrafgericht · 2025-05-09 · Italiano CH

Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

Dispositiv
  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribu- nale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione dell’8 maggio 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Aron Camponovo, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2025.25

- 2 -

Visti: - il decreto di abbandono del procedimento del 10 marzo 2025 emanato dal Procuratore federale straordinario B. nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti del Procuratore federale C. per reati contro l’onore in seguito a una denuncia penale presentata il 6 giugno 2023 da A. (v. act. 1.3); - il reclamo del 24 marzo 2024 (recte: 2025) avverso il suddetto decreto interpo- sto da A. dinanzi a questa Corte (v. act. 1).

Considerato: - che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP); - che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'am- missibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozess- ordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata); - che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presen- tato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP); - che il decreto impugnato è stato notificato al reclamante in data 11 marzo 2025 (v. act. 1.4), come confermato anche dal medesimo (v. act. 1, pag. 3); - che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP scadeva il 21 marzo 2025; - che il reclamante ha inoltrato il suo reclamo in data 24 marzo 2025, scritto che risulta quindi tardivo; - che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile; - che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- 3 -

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato; la cassa del Tribunale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1’000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribu- nale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1'000.–.

Bellinzona, 9 maggio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Aron Camponovo - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.