Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Il 15 settembre 2022 A., residente a Tirana (AL), ha sporto denuncia penale presso il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) nei con- fronti di ignoti da identificarsi tra gli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (di seguito: UDSC) per abuso di autorità, sequestro, vie di fatto, diffamazione e danno materiale (v. atto 15-00-00-0001 e segg. in- carto MPC).
I fatti oggetto della denuncia si sarebbero verificati nel pomeriggio del 7 settem- bre 2022, quando il denunciante, mentre si recava a Lugano con il suo veicolo privato, accompagnato da un amico, è stato fermato da una pattuglia dell’UDSC nei pressi dell’entrata autostradale di Lugano-Sud (v. act. 1, pag. 3). Entrambi sono stati dapprima invitati a seguire gli agenti fino allo spiazzo poco distante dall’area di ristoro ove sorgono un ristorante K. e un distributore di benzina. Su tale spazio gli agenti hanno proceduto ad un controllo sommario di persone e veicoli (v. act. 1.1, pag. 3). L’azione sarebbe scaturita dall’identificazione, me- diante il cosiddetto software AFV (“automatische Fahrzeugfahndung und Ver- kehrsüberwachung”; sistema di ricerca automatica di veicoli che permette la lettura delle targhe e il relativo interfacciamento alle banche dati), dell’automo- bile di A. quale veicolo sospettato di essere utilizzato per il traffico di stupefa- centi (v. act. 1.1, pag. 3). Anche se i primi controlli hanno dato esito negativo, le autorità hanno fermato A. e il suo accompagnatore, trasportandoli in manette presso l’ufficio dell’UDSC a Mendrisio, dove gli specialisti GSV (Gruppo specia- listi visite) hanno proceduto ad una approfondita perquisizione del veicolo. Il trasporto a Mendrisio è durato circa 20 minuti e all’arrivo le manette sono state loro tolte. I controlli svolti dagli specialisti hanno a loro volta dato esito negativo. Al termine dei controlli entrambi i fermati sono stati rilasciati (v. act. 1.1, pag. 4). Il fermo è complessivamente durato dalle 15.45 alle 18.30.
B. Mediante decisione di non luogo a procedere del 1° febbraio 2023, il MPC, rite- nendo non adempiuti gli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità, in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, ha decretato il non luogo a proce- dere nei confronti degli agenti dell’UDSC che avevano proceduto al fermo, ov- vero B., C., D., E., F., G., H. e I. (v. act. 1.1, pag. 6).
C. Con reclamo del 13 febbraio 2023, A. insorge avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’accoglimento del gravame, l’annullamento integrale del decreto impugnato e che sia “dato ordine di aprire un procedimento penale contro i Signori B., C., D., E., F. e G., H. e I.” (act. 1, pag. 8).
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D. Nella sua risposta dell’8 marzo 2023, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo (v. act. 8).
E. Con replica del 6 marzo 2023, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 11), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale, lamentando inoltre il mancato accesso agli atti, la mancata possibilità di sentire i denunciati, la mancata trasmissione di verbali di colloqui telefonici e in gene- rale la mancata possibilità di partecipare all’istruzione del caso (v. act. 10).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e riferimenti).
E. 1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 1° febbraio 2023, è stato notificato al reclamante il 2 febbraio 2023 (v. act. 1 e 1.1). Il reclamo, interposto il 13 feb- braio 2023, è pertanto tempestivo.
E. 1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub- blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di- chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP).
Nel caso concreto il reclamante non ha dichiarato esplicitamente di voler parte- cipare al procedimento in qualità di accusatore privato con un’azione penale o
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civile, ma implicitamente lo si può dedurre dal contenuto del suo “esposto pe- nale” del 15 settembre 2022 (v. atto 15-00-00-0006 e seg. incarto MPC), per cui questo requisito può essere considerato adempiuto. Ulteriore requisito da ana- lizzare è quello della qualità di danneggiato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; v. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).
Il reato di abuso di autorità, previsto dall’art. 312 CP, protegge sia gli interessi dello Stato, il quale deve poter contare su funzionari fidati che esercitano in maniera ragionevole il potere loro conferito, sia quelli dei cittadini, i quali non devono essere vittime di un esercizio incontrollato e arbitrario del potere pub- blico (DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_138/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 7.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale penale fe- derale BB.2019.18 del 14 febbraio 2019 consid. 1.3.3). Dato che a mente del ricorrente egli sarebbe stato danneggiato dagli atti rimproverati all’autorità per rapporto al suo diritto ad un corretto trattamento, nel senso di un controllo non discriminatorio ed abusivo da parte dell’autorità doganale, la sua legittimazione ricorsuale può essere ammessa, ma visto che nel suo gravame manca qualsiasi motivazione in merito alla legittimazione in quanto tale, essa non potrà che es- sere limitata al solo reato oggetto del decreto impugnato. Infatti sugli altri reati originariamente ipotizzati nella sua denuncia il reclamante non si esprime in alcun modo e non si vede del resto come potrebbero essere realizzati, per cui il MPC si è correttamente limitato ad esaminare la sussumibilità della fattispecie all’art. 312 CP.
E. 1.3 Con le predette precisazioni di forma il reclamo è ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
E. 2 L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Il pubblico mini- stero apre l’istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denun- cia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lett. a CPP). Rinuncia per contro ad aprire l’istruzione se emana immediata- mente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del
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rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti. La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio in dubio pro duriore, che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a proce- dere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. Per contro, la procedura deve di principio essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di non luogo a procedere rispettivamente di abbandono del procedimento penale (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 86 consid. 4.1.1 e 4.1.2).
E. 2.1 Il reclamante ritiene che gli atti degli agenti dell’UDSC siano stati eccessivi, in- discreti ed umilianti e pertanto pregiudizievoli per la sua integrità fisica e morale. Nello svolgimento dei loro doveri, gli agenti sarebbero andati oltre le proprie funzioni ed oltre quanto necessario, avvalendosi di misure sproporzionate ri- spetto alle reali esigenze del caso. Il controllo sarebbe in tal modo sfociato in un abuso di autorità. L’insorgente è d’avviso che, rimasti infruttuosi i primi con- trolli avvenuti all’uscita autostradale di Lugano-Sud e alla luce della completa collaborazione dei fermati per tutta la durata dei controlli, le misure coercitive adottate non si sarebbero giustificate. Egli critica altresì che il fermo sia stato fatto in un luogo pubblico, danneggiando la sua immagine e la sua reputazione. Parimenti censurati sono i motivi all’origine della segnalazione e del fermo, i quali sarebbero “sicuramente solo” da ricondurre al “semplice probabile motivo che si trattava di un’auto immatricolata in Albania” (act. 1, pag. 7).
E. 2.2 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.
Dalla documentazione fornita dall’UDSC relativamente all’intervento litigioso, “risulta che il fermo è stato effettuato in esecuzione della segnalazione n. 61172 del 30 agosto 2022 nel sistema AFV avente per oggetto il veicolo marca Hyun- dai Grandeur, di colore blu, immatricolata n. 1 (ALB). Il veicolo in questione era infatti sospettato di essere impiegato da organizzazioni mafiose albanesi per l’importazione di stupefacenti e/o per il trasporto di valori patrimoniali d’origine criminale. Tale segnalazione era stata emessa ed autorizzata dalla Regione VI, ADR Ovest dell’UDSC e prevedeva l’ispezione approfondita del veicolo e degli occupanti in questione come misura di controllo” (act. 1.1, pag. 5). Secondo il MPC “le misure di sicurezza adottate nel corso del controllo da parte degli agenti (tastamento ed ammanettamento) – peraltro previste dalle relative direttive
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interne – risultano essere state effettuate secondo i regolamenti in vigore, a tutela dei diretti interessati, ma anche degli agenti coinvolti. Gli esiti negativi delle verifiche esperite potevano essere oggettivamente constatati ed appurati solo al termine delle operazioni di controllo. Non certo sulla sola base dell’as- senza di precedenti e del buon comportamento tenuto da A. durante le fasi del fermo” (act. 1.1, pag. 5). Il MPC ha concluso che “l’iter e le modalità operative dei controlli eseguiti dagli agenti intervenuti, non si configurano quindi in misure ingiustificate ed abusive, suscettibili di adempiere gli estremi dell’art. 312 CP: dagli atti non emergono infatti elementi idonei a ritenere che le condotte degli agenti intervenuti nel fermo abbiano usato i poteri della loro funzione in modo non autorizzato, oltrepassando i limiti consentiti, e nemmeno che abbiano agito con l’intenzione di procurare a sé stessi o ad altri un indebito profitto oppure con lo scopo di recar danno ad A. Risulta per contro che tutti gli agenti coinvolti hanno espletato la propria mansione professionale confermandosi alle disposi- zioni legali e regolamentari che disciplinano questo tipo di controlli, in maniera adeguata e proporzionale alle circostanze” (act. 1.1, pag. 5).
E. 2.3 Giusta l’art. 312 CP, i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione punisce colui che, nell’esercizio delle sue funzioni, usa in modo illecito il potere o la costrizione profittando della sua particolare posizione di forza (DTF 127 IV 209 consid. 1b). L'abuso di au- torità è costituito dall'impiego estraneo allo scopo dei poteri pubblici. La norma protegge da una parte l'interesse dello Stato a disporre di funzionari leali, che utilizzano i poteri loro conferiti avendo coscienza dei loro doveri, e dall'altra parte l'interesse dei cittadini a non essere esposti a un impiego della forza pub- blica incontrollato e arbitrario (sentenza del Tribunale federale 6B_285/2014 del
E. 2.3.1 Sul piano oggettivo, l'infrazione presuppone che l'autore sia un membro di un'autorità o un funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP, che agisca nello svolgimento del suo compito ufficiale e che abusi dei poteri conferitigli dalla ca- rica, vale a dire che decide o impone in virtù della sua funzione ufficiale laddove non gli è consentito farlo (DTF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_584/2017 del 1° giugno 2018 consid. 3.2). L’infrazione può anche essere commessa quando l’autore persegue uno scopo legittimo, ma ricorre, per raggiungerlo, a mezzi spropor- zionati (DTF 113 IV 29 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2). La giurisprudenza ha precisato che, in materia di forza fisica o di costrizione esercitata da un funzio- nario, non si può limitare generalmente il campo di applicazione dell'art. 312 CP ai casi in cui l'utilizzo dei poteri ufficiali ha quale scopo il raggiungimento di un obiettivo ufficiale. La disposizione mira in effetti anche a tutelare i cittadini da ingerenze totalmente ingiustificate o perlomeno non motivate dall'esecuzione di
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un compito ufficiale, quando le stesse sono commesse da funzionari nell'ambito dello svolgimento della loro attività. Di conseguenza, perlomeno nel caso di forza o di costrizione da parte di un funzionario, l'applicazione dell'art. 312 CP dipende dalla questione di sapere se l'autore ha utilizzato i suoi poteri specifici, se ha commesso l'atto rimproveratogli sotto il mantello della sua attività ufficiale e se ha così violato i doveri che gli incombono. L'utilizzo della forza o della co- strizione deve apparire come l'esercizio del potere che spetta al funzionario in virtù della sua carica ufficiale (DTF 127 IV 209 consid. 1b).
E. 2.3.2 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, almeno nella forma del dolo eventuale, come pure un fine speciale, consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel recare danno ad altri (sentenza del Tribunale federale 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2, in: Pra 2012, n. 96, pag. 630 e segg.).
E. 2.4 L’UDSC è costituito dalla Direzione generale delle dogane, dalle direzioni di circondario e dagli uffici doganali (art. 91 cpv. 1 legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0]). Il suo compito principale è quello di contri- buire alla sicurezza e alla protezione della popolazione (v. art. 57 Cost.), dell’economia (v. art. 101 Cost.), dello Stato e dell’ambiente (v. art. 74 Cost.). Esso è composto da sei ambiti direzionali. Il Corpo delle guardie di confine (CGCF) fa parte dell’Ambito direzionale Operazioni ed è una formazione armata e in uniforme (art. 91 cpv. 2 LD). Giusta l’art. 100 cpv. 1 LD, per l’adempimento dei suoi compiti, in particolare per garantire il traffico regolare di merci e persone attraverso il confine doganale e per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, l’UDSC è abilitato segnatamente a control- lare il traffico delle persone (lett. a), in particolare la loro identità (n. 1), il loro diritto di varcare il confine (n. 2), il loro diritto di soggiornare in Svizzera (n. 2), accertare l’identità delle persone (lett. b), controllare il traffico delle merci (lett. c), ricercare persone e cose nell’area di confine (lett. d) e controllare l’area di confine (lett. e). Sempreché la LD non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione (art. 100 cpv. 1bis LD). In base all’art. 101 cpv. 1 LD, l’UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circo- stanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all’adempi- mento di un compito che incombe all’UDSC. In base all’art. 101 cpv. 2 LD, una persona può essere tastata se vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro (lett. a), oppure se sono adempite le condizioni per il fermo (lett. b). In base all’art. 102 cpv. 1 LD, l’UDSC può far perquisire o sottoporre alla visita personale una per- sona se sospetta che tale persona costituisca un rischio o porti su di sé oggetti che devono essere messi al sicuro (lett. a); oppure sono adempite le condizioni per il fermo (lett. b). In base all’art. 103 cpv. 1 LD, l’UDSC può accertare l’identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se tale persona è sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di
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commettere gravi infrazioni (lett. a) oppure un altro disposto prevede l’accerta- mento dell’identità di persone (lett. b). In base all’art. 104 cpv. 1 LD, l’UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presu- mibilmente saranno utilizzati come mezzi di prova (lett. a) oppure devono es- sere confiscati (lett. b). In base all’art. 105 cpv. 1 LD, l’UDSC può scortare al posto a fini di controllo una persona sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni. In base all’art. 9 cpv. 1 della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione, del 20 marzo 2008 (LCoe; RS 364), ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per: a. far fronte a un pericolo; b. proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione; c. eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà; d. impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà; e. identificare persone; f. sequestrare oggetti, se una legge lo prevede. La coerci- zione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si de- vono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone in- teressate (art. 9 cpv. 2 LCoe). La coercizione e le misure non devono compor- tare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito (art. 9 cpv. 3 LCoe). Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati (art. 9 cpv. 4 LCoe). Il fermo di breve durata è disciplinato all’art. 19 LCoe e può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore (cpv. 2). Se sussiste apparentemente un motivo d’arresto, la persona fermata dev’essere tradotta senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore, dinanzi all’autorità giudizia- ria cantonale competente a emettere un ordine d’arresto (v. art. 51 cpv. 3 DPA; FORSTER, in: Kocher/Clavadetscher, Zollgesetz, Handkommentar, 2009, n. 23 ad art. 105 LD).
E. 2.5 In concreto è indubbio che vi sia stato uso della coercizione. Per coercizione s’intende, giusta l’art. 5 LCoe, l’uso nei confronti di persone: a. della forza fisica;
b. di mezzi ausiliari; c. di armi. È altresì indubbio che si sia trattato di misure di polizia. Giusta l’art. 6 LCoe s’intendono infatti per misure di polizia: a. il fermo di breve durata di persone; abis l’allontanamento e la tenuta a distanza di per- sone; b. la perquisizione di persone e dei loro effetti personali; c. la perquisi- zione di locali, oggetti e veicoli; d. il sequestro di oggetti. Controversa è per contro la questione di sapere se queste misure coercitive di polizia siano state giustificate e proporzionate, e dunque se erano adatte e necessarie alla luce dell’obiettivo perseguito (v. art. 5 cpv. 2, 9 e 36 cpv. 2-4 Cost. nonché MOHLER, Grundzüge des Polizeirechts in der Schweiz, 2012, pag. 216 e segg. e MAGNIN, Die Polizei: Aufgaben, rechtsstaatliche Grenzen und Haftung, 2017, pag. 214 e segg.).
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E. 2.6 I momenti critici da esaminare sono i seguenti: 1. la fase iniziale ed in particolare le circostanze che hanno portato al controllo di polizia; 2. l’ammanettamento e la pretesa “gogna pubblica”; 3. la custodia nell’ufficio di Mendrisio.
E. 2.6.1 Secondo il Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea (“Accordi bilaterali II”) del 1. ottobre 2004, nono- stante l’abolizione dei controlli delle persone alle frontiere conseguente all’ade- sione della Svizzera all’Accordo di Schengen, se fondati su un sospetto iniziale della polizia, è sempre possibile effettuare controlli motivati di persone e attività di prevenzione e di perseguimento penale svolte dalle autorità di frontiera e dalla polizia degli Stati Schengen al confine, nelle regioni di frontiera e all’interno del Paese conformemente alla legislazione sulle competenze di queste autorità (FF 2004 5273, 5377; v. anche NUSSBAUM, Polizeiliche Massnahmen im Be- reich des Zollwesens, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. III, Teil 2, 2018, pag. 277, e WIPRÄCHTIGER, in: Zollgesetz, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 100 LD). Importante è dunque anzitutto chiarire se vi fosse un sufficiente so- spetto iniziale che giustificasse il controllo in esame. A mente degli agenti coin- volti nella vicenda, il loro intervento è scattato in seguito alla registrazione del veicolo del reclamante nel sistema AFV in uso all’UDSC. Sulle ragioni per le quali il veicolo in questione è stato inserito il 30 agosto 2022 nel sistema AFV accanto ad altri veicoli la cui iscrizione è annerita per ovvie ragioni nella docu- mentazione agli atti, la segnalazione n° 61172 indica che “selon des analyses internes, selon les passages constatés, selon des modus connus sur la Zone de la Douane Ouest, sur la Suisse dans certains cas de transport en Suisse. Ces véhicules sont suspectés d’être utilisés par des organisations criminelles albanaises pour importer des stups ou de l’argent contaminé de l’étranger en Suisse. Une cachette aménagée est le modus utilisé dans la plupart des cas. Dans la mesure du possible effectuer un contrôle approfondi du vhc et des oc- cupants. Faire appel aux spécialistes pour la recherche de cachette – stups. Engager les moyens selon les constats” (atto 16-00-00-0043 incarto MPC). Ra- gioni per dubitare della veridicità di quanto indicato nella segnalazione non vi sono e il reclamante non ne adduce di minimamente credibili. In base all’art. 108 cpv. 1 lett. a LD l’UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori au- tomatici nonché altri apparecchi di sorveglianza al fine di accertare tempestiva- mente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico tran- sfrontaliero (v. anche l’ordinanza sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, del 4 aprile 2007; RS 631.053 nonché NUSSBAUM, op. cit., 267 e segg.). In base all’art. 110 cpv. 1 LD l’UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che sia necessario per l’esecuzione dei disposti che esso deve appli- care. L’UDSC può gestire sistemi d’informazione, segnatamente per perseguire e giudicare reati (lett. c), svolgere e analizzare attività di polizia nell’ambito dei controlli delle persone (lett. f), svolgere e analizzare attività nell’ambito della
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lotta alla criminalità (lett. h). Giusta l’art. 110 cpv. 2bis i sistemi d’informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono discipli- nati negli art. 110a-110f LD. Immaginare che il CGCF abbia volontariamente manipolato i dati contenuti nel sistema AFV, allo scopo di danneggiare il recla- mante è assolutamente inverosimile e nemmeno quest’ultimo arriva a soste- nerlo, perlomeno in termini espliciti. Risulta certo che egli dopo il controllo avrebbe subito accusato gli agenti di essere dei “razzisti” (v. atto 16-00-00-0014 incarto MPC) e nel reclamo l’accusa di un’azione discriminatoria nei suoi con- fronti viene in sostanza ribadita, ma non si vede come il fatto di avere provve- duto come loro dovere ad un controllo di un veicolo registrato su una banca dati, da tempo riconosciuta come uno strumento essenziale nella lotta contro la cri- minalità transfrontaliera (v. Parere del Consiglio federale del 12 novembre 2014 in relazione all’interpellanza del 18 settembre 2014 di Urs Schläfli, Curia Vista, 14.3747), possa costituire indice di un’attitudine discriminatoria o addirittura di razzismo. È dunque privo di fondamento quanto ipotizzato nel reclamo, ovvero che il veicolo potesse essere semplicemente “sospettato perché immatricolato in Albania” o perché si tratterebbe “di un modello utilizzato dalla Mafia” (act. 1, pag. 4). Qualora questa ipotesi fosse rivolta genericamente ai dati immessi nel sistema AFV, essa non tangerebbe i funzionari coinvolti nel controllo specifico, inoltre una tale ipotesi non meriterebbe comunque ulteriore disamina visto che è impensabile che le banche dati contengano di principio tutte le vetture imma- tricolate in un determinato Paese o di un determinato modello. Infatti, se così fosse, verrebbero vanificati gli sforzi stessi per cui queste banche dati vengono istituite, rendendole di fatto inutili. È da considerarsi dunque come assodato che il veicolo del reclamante sia stato regolarmente inserito il 30 agosto 2022 nella banca dati AFV e che in virtù di questa segnalazione sia stato doverosamente controllato dagli agenti del CGCF. La fase iniziale dell’intervento rientra nelle normali modalità di controllo di un veicolo sospetto previste dalla legge e non presenta nessun elemento che possa indiziare l’esistenza di un abuso di auto- rità da parte dei funzionari dell’UDSC.
E. 2.6.2 Per quanto riguarda l’ammanettamento è verosimile che sia il reclamante che il suo compagno di viaggio abbiano sentito un forte disagio nel vedersi imporre tale misura di sicurezza. A questo proposito va ricordato che sulla base delle informazioni a disposizione degli agenti, della cui veridicità come visto al consi- derando precedente non avevano ragione di dubitare, essi avevano indizi con- creti per ritenere di avere a che fare con dei trafficanti di stupefacenti, per cui l’attivazione di dovute precauzioni si giustifica. Si deve quindi chiarire se non ci fossero altre misure meno incisive (v. supra consid. 2.5) per garantire un tra- sporto sicuro a Mendrisio. Secondo il Caposquadra F. “l’ammanettamento è stato fatto dopo aver proceduto al tastamento della persona in una zona sicura e non visibile come da procedura, spiegando alla persona il motivo per il quale vengono messe le manette: si tratta di una procedura di sicurezza per il tra- sporto su un furgone che non ha una paratia di sicurezza tra il conducente e le
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persone fermate (modello VW T5-T6). Dal luogo del fermo fino all’ufficio (in que- sto caso Pambio Noranco – ufficio UDSC di Mendrisio) il viaggio è durato circa 20 minuti. Le manette sono state apposte come da regolamento, lasciando lo spazio di almeno un dito tra il polso e la manetta” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Che ragioni di sicurezza impongano l’ammanettamento di persone fer- mate (in quanto relazionate a un mezzo registrato come sospetto in ambito di traffico di stupefacenti) durante un trasporto in un veicolo privo di divisorio sta- bile fra le persone fermate e gli agenti appare ovvio. L’ammanettamento di una persona fermata è la misura idonea per marginare una mobilità potenzialmente pericolosa delle braccia e non può ovviamente per sé costituire un indizio di reato nei confronti dell’agente coinvolto. Il reclamante sostiene che vi sia stato un uso sproporzionato della forza in quanto l’ammanettamento avrebbe provo- cato “delle impronte sulle braccia”. In merito a ciò inoltra delle stampe fotogra- fiche sulle quali pare visibile una parte di polso fotografato in una macchina. L’immagine stampata appare cerchiata con una penna. Si constata che dalle fotografie è possibile ipotizzare all’interno della zona cerchiata un accenno di tratti (linee) simili, paralleli fra di loro e perpendicolari rispetto alla direzione del braccio. La loro eventuale origine e le coordinate di luogo e di tempo delle foto prodotte sono ignote (v. atto 15-00-00-0009 e seg. incarto MPC). Ma anche presupponendo che una manetta abbia lasciato dei tratti paralleli poco visibili (come sulle fotografie inoltrate) su una zona limitata di un polso del reclamante, questo non indica che le manette siano state strette in maniera contraria al re- golamento e che vi sia stato un abuso di potere nel chiuderle. Segni di questo tipo su una zona di un polso sono compatibili con il solo fatto di avere indossato delle manette regolarmente chiuse e di aver appoggiato una zona di un polso su una di esse durante il trasporto. Il fatto che le linee accennate sulle fotografie siano a distanza parallela l’una dall’altra dimostra inoltre che, qualora i segni siano stati lasciati da una manetta, vi era agio sufficiente perché questa si muo- vesse lungo il polso.
Non molto diverso il discorso per la presunta “gogna pubblica” a cui il recla- mante sarebbe stato esposto, considerato che, secondo le dichiarazioni del Ca- posquadra, l’ammanettamento è avvenuto all’interno della “cellula di sicurezza” formata dai tre furgoni di servizio disposti a semicerchio (uno davanti, uno dietro e uno a lato della vettura), accanto alle pompe di benzina, “dunque ragionevol- mente distante dagli avventori del ristorante K. (e comunque non alla vista degli stessi). Le persone erano poco visibili anche dagli sguardi dei clienti del distri- butore di benzina poiché erano schermati dai nostri veicoli” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Il Caposquadra ha aggiunto che il reclamante “non ha dovuto alzare le mani al momento in cui è uscito dall’automobile; solo in seguito, gli si è chiesto di appoggiarle al veicolo (e non alzarle come in segno di resa) affinché si potesse eseguire il tastamento per la ricerca di oggetti potenzialmente peri- colosi. Tengo a precisare che nessuna visita corporale è stata fatta alle due persone fermate” (ibidem). Anche in questo caso si tratta di una procedura
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verosimilmente sgradevole, ma normale nel caso di un controllo con un veicolo sospettato di essere usato per il traffico di stupefacenti. Quanto riportato dal responsabile dell’intervento costituisce una descrizione dei fatti circostanziata e precisa, che nel reclamo non viene contestata se non in maniera vaga e ap- prossimativa (v. act. 1, pag. 3), non certo sufficiente, seppur nell’ottica del prin- cipio in dubio pro duriore, per giustificare l’adozione di ulteriori verifiche o inter- rogatori. Il reclamante si limita a descrivere i fatti nei termini già di per sé molto vaghi usati nell’esposto del 15 settembre 2022 (v. atto 15-00-00-0003 incarto MPC) e nelle osservazioni del 19 novembre 2022 (v. atto 15-00-00-0029 incarto MPC), senza addurre motivi sostanziali per dubitare della descrizione dei fatti degli agenti coinvolti nel fermo, suffragata per altro da immagini satellitari che permettono di verificare anche topograficamente la verosimiglianza delle loro dichiarazioni (v. atto 16-00-00-0030 incarto MPC). Per concludere anche in que- sta fase dell’intervento non sono ravvisabili elementi che possano configurare un abuso di autorità. Al contrario il CGDC ha agito in conformità di tutte le di- sposizioni vigenti (v. supra consid. 2.4) e in maniera proporzionata, a fronte del rischio che il trasporto in questione poteva comportare sulla base delle informa- zioni di cui gli agenti disponevano al momento dei fatti.
E. 2.6.3 Ultimo punto critico da esaminare è quanto avvenuto all’ufficio di Mendrisio. Se- condo la presa di posizione del Caposquadra, “all’arrivo negli uffici UDSC di Mendrisio, al signor A. sono state tolte le manette per procedere ai controlli di routine. Non mostrava segni di sofferenza fisica ma si è unicamente lamentato del fastidio arrecato dalle manette durante il trasporto. Inoltre gli è stato anche chiesto dal cpl D. se dovesse prendere dei medicamenti o avesse bisogno d’al- tro e, dato il caso, di chiedere senza esitare. Il signor A. ha risposto che al mo- mento non necessitava di nulla” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Si tratta di una descrizione dei fatti di per sé non più messa in discussione nel reclamo, nonostante nell’esposto del 15 settembre 2022 il reclamante affermasse che non gli fosse stato chiesto “se avesse bisogno d’assistenza medica in quanto soffre d’ipertensione, di diabete e di colesterolo alto” (atto 15-00-00-0004 in- carto MPC). Va dunque preso atto che per quanto riguarda la terza fase dell’operazione, il reclamante non solleva più critiche relative alla pretesa man- canza di assistenza medica. La questione non merita dunque ulteriore disa- mina. Non viene per contro mutata la versione dei fatti per quanto riguarda il rimprovero legato al preteso fatto di essere stati “rinchiusi in due celle” per un tempo ritenuto eccessivo (v. act. 1, pag. 4). A questo proposito, secondo la pre- citata presa di posizione del Caposquadra, il reclamante sarebbe stato portato “nel locale adibito ai controlli alle ore 17:10 ca. ed è sempre rimasto sotto os- servazione. La porta è rimasta socchiusa. Ogni locale adibito ai controlli è mu- nito di un campanello per chiamare in caso di necessità. Inoltre gli è stato chie- sto se avesse bisogno di qualcosa, come acqua o altro, oppure di recarsi alla toilette. Segnalo che i cani non sono stati utilizzati per il controllo e non sono nemmeno stati fatti scendere dal furgone poiché senza formazione adeguata.
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La vettura è stata controllata dal nostro gruppo GSV specializzato. La visita del veicolo è risultata negativa. In merito a tempi e modalità di controllo del veicolo (in particolare relativamente allo smontaggio totale), rinvio alla pertinente presa di posizione dei colleghi GSV (allegata)” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Per quanto riguarda quest’ultima presa di posizione è di rilievo in particolare il Rap- porto d’intervento del 7 settembre 2022, in cui si legge che “la perquisizione è stata effettuata usando tutti i mezzi tecnici a nostra disposizione. Tutte le inter- capedini presenti sull’auto sono state ispezionate minuziosamente. Sull’auto- vettura non sono state riscontrate modifiche strutturali e ricettacoli apposita- mente costruiti. Prima di procedere ai controlli sono stati effettuati i rilievi foto- grafici del caso e tutte le verifiche sono state eseguite rispettando i principi di polizia giudiziaria. Ore 17:20 inizio della visita del veicolo. Ore 18.25 fine dei controlli con esito negativo” (atto 16-00-00-0018 incarto MPC). Va dunque preso atto che gli agenti specializzati, non appena arrivati all’ufficio di Mendrisio, hanno proceduto alla perquisizione completa del veicolo resasi necessaria in base al fondato sospetto (v. supra consid. 2.6.1) che questo fosse utilizzato per il traffico di stupefacenti ed è chiaro che questo tipo di controllo, per essere effettuato seriamente, necessita di un certo lasso di tempo, che concretamente è stato di 65 minuti. Nel frattempo i due occupanti del veicolo sono stati trattenuti in due locali separati, definiti “celle” dal reclamante e “locali adibiti ai controlli” dal CGDF. Al di là della differente definizione dei locali in questione, il recla- mante non si duole di eventuali maltrattamenti subiti, ma semplicemente dello choc legato alla situazione di essere trattenuti in un posto di polizia per un tempo da lui ritenuto eccessivo. Orbene, a questo proposito, va preso atto che il fermo è durato il tempo necessario per effettuare il predetto controllo sul veicolo ed è stato dunque proporzionato anche a livello temporale oltre che conforme alle sopraccitate disposizioni in ambito di uso della coercizione (v. supra consid. 2.4). Durante la permanenza nei locali in questione non risulta e il reclamante nemmeno lo sostiene che entrambi i fermati non potessero chiamare in ogni momento un agente se avessero avuto bisogno di qualcosa. Poco importa sa- pere se le porte dei locali fossero chiuse e socchiuse, rispettivamente se si trat- tasse di vere e proprie celle, o come sembra di locali predisposti e utilizzati per controlli e fermi. Decisiva è la durata, come detto proporzionata allo scopo, e il generale trattamento, consono alla situazione e non inutilmente afflittivo e men che meno arbitrario. Anche quest’ultima fase della vicenda non presenta dun- que elementi anomali che rendano necessari ulteriori accertamenti per assicu- rarsi che non vi sia stato un abuso di autorità.
E. 2.7 Visto quanto precede, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, data la palese assenza di indizi di reato, non ha violato il principio in dubio pro duriore e non vi è nessun elemento per ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, visto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sull’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità può rinunciare all’assun- zione di ulteriori prove se, come in casu, non potrebbero ragionevolmente avere
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alcun influsso sull’esito della causa (v. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 con- sid. 5.3, 153 consid. 3).
3. In sede di replica, il reclamante ha censurato la violazione del suo diritto di es- sere sentito, nella misura in cui l’autorità inquirente non gli avrebbe concesso l’accesso agli atti, non gli avrebbe dato la possibilità di porre domande ai de- nunciati, non gli avrebbe trasmesso il verbale di colloqui telefonici con un fun- zionario dell’UDSC e non gli avrebbe dato la possibilità di partecipare all’istru- zione del caso. Per quanto riguarda la possibilità di porre domande ai denunciati e di partecipare all’istruzione del caso, trattandosi di censure susseguenti al gravame del 13 febbraio 2023 che potevano essere già sollevate in sede ricor- suale, esse sarebbero già di per sé inammissibili perché tardive. In ogni caso, come si è visto nei considerandi precedenti, alla luce delle risultanze, il MPC poteva concludere che non fosse necessaria l’apertura di un’istruzione e con ciò nemmeno l’adozione di ulteriori accertamenti e che quindi un contraddittorio con il reclamante – che comunque in data 19 novembre 2022 ha potuto espri- mersi sulle risultanze degli accertamenti del MPC, con relativo accesso agli atti
– non avrebbe comunque potuto avere influsso sull’esito della causa. L’unico atto a cui il reclamante parrebbe non avere avuto accesso prima della sua re- plica, è una nota di un colloquio telefonico del 27 ottobre 2022 tra l’Assistente procuratore federale e il funzionario J., da cui risulta che il primo ha chiamato il secondo “per sapere se le informazioni trasmesse con gli scritti del 7 e 24 otto- bre 2022 dell’UDSC potevano essere comunicate all’avv. Tranini, in ossequio al diritto di essere sentito del suo patrocinato, senza restrizioni” (atto 16-00-00- 0045 incarto MPC). Nella sua nota l’Assistente procuratore continua: “Mi ha confermato che il contenuto dei predetti scritti può essere portato a conoscenza del denunciante senza alcuna limitazione e che le parti di quest’ultimi riferiti a dati di terze persone estranee alla fattispecie oggetto della denuncia, erano già stati anneriti dall’UDSC” (loc. cit.). Non è dato sapere a quali ulteriori colloqui telefonici si riferisce il reclamante. La nota allestita riporta quanto detto sopra e non è di rilevanza per il decreto impugnato. Il reclamante non ha del resto chie- sto, come poteva ovviamente fare in virtù del suo diritto di essere sentito, di avere accesso nella presente sede al documento in questione, per cui tale cen- sura, priva di sostanziale pertinenza, non merita ulteriore disamina.
4. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo deve essere re- spinto.
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E. 5 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 14 agosto 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ezio Tranini, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
f B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2023.30
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Fatti: A. Il 15 settembre 2022 A., residente a Tirana (AL), ha sporto denuncia penale presso il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) nei con- fronti di ignoti da identificarsi tra gli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (di seguito: UDSC) per abuso di autorità, sequestro, vie di fatto, diffamazione e danno materiale (v. atto 15-00-00-0001 e segg. in- carto MPC).
I fatti oggetto della denuncia si sarebbero verificati nel pomeriggio del 7 settem- bre 2022, quando il denunciante, mentre si recava a Lugano con il suo veicolo privato, accompagnato da un amico, è stato fermato da una pattuglia dell’UDSC nei pressi dell’entrata autostradale di Lugano-Sud (v. act. 1, pag. 3). Entrambi sono stati dapprima invitati a seguire gli agenti fino allo spiazzo poco distante dall’area di ristoro ove sorgono un ristorante K. e un distributore di benzina. Su tale spazio gli agenti hanno proceduto ad un controllo sommario di persone e veicoli (v. act. 1.1, pag. 3). L’azione sarebbe scaturita dall’identificazione, me- diante il cosiddetto software AFV (“automatische Fahrzeugfahndung und Ver- kehrsüberwachung”; sistema di ricerca automatica di veicoli che permette la lettura delle targhe e il relativo interfacciamento alle banche dati), dell’automo- bile di A. quale veicolo sospettato di essere utilizzato per il traffico di stupefa- centi (v. act. 1.1, pag. 3). Anche se i primi controlli hanno dato esito negativo, le autorità hanno fermato A. e il suo accompagnatore, trasportandoli in manette presso l’ufficio dell’UDSC a Mendrisio, dove gli specialisti GSV (Gruppo specia- listi visite) hanno proceduto ad una approfondita perquisizione del veicolo. Il trasporto a Mendrisio è durato circa 20 minuti e all’arrivo le manette sono state loro tolte. I controlli svolti dagli specialisti hanno a loro volta dato esito negativo. Al termine dei controlli entrambi i fermati sono stati rilasciati (v. act. 1.1, pag. 4). Il fermo è complessivamente durato dalle 15.45 alle 18.30.
B. Mediante decisione di non luogo a procedere del 1° febbraio 2023, il MPC, rite- nendo non adempiuti gli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità, in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, ha decretato il non luogo a proce- dere nei confronti degli agenti dell’UDSC che avevano proceduto al fermo, ov- vero B., C., D., E., F., G., H. e I. (v. act. 1.1, pag. 6).
C. Con reclamo del 13 febbraio 2023, A. insorge avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’accoglimento del gravame, l’annullamento integrale del decreto impugnato e che sia “dato ordine di aprire un procedimento penale contro i Signori B., C., D., E., F. e G., H. e I.” (act. 1, pag. 8).
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D. Nella sua risposta dell’8 marzo 2023, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo (v. act. 8).
E. Con replica del 6 marzo 2023, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 11), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale, lamentando inoltre il mancato accesso agli atti, la mancata possibilità di sentire i denunciati, la mancata trasmissione di verbali di colloqui telefonici e in gene- rale la mancata possibilità di partecipare all’istruzione del caso (v. act. 10).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto: 1. I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e riferimenti).
1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 1° febbraio 2023, è stato notificato al reclamante il 2 febbraio 2023 (v. act. 1 e 1.1). Il reclamo, interposto il 13 feb- braio 2023, è pertanto tempestivo.
1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub- blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di- chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP).
Nel caso concreto il reclamante non ha dichiarato esplicitamente di voler parte- cipare al procedimento in qualità di accusatore privato con un’azione penale o
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civile, ma implicitamente lo si può dedurre dal contenuto del suo “esposto pe- nale” del 15 settembre 2022 (v. atto 15-00-00-0006 e seg. incarto MPC), per cui questo requisito può essere considerato adempiuto. Ulteriore requisito da ana- lizzare è quello della qualità di danneggiato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; v. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).
Il reato di abuso di autorità, previsto dall’art. 312 CP, protegge sia gli interessi dello Stato, il quale deve poter contare su funzionari fidati che esercitano in maniera ragionevole il potere loro conferito, sia quelli dei cittadini, i quali non devono essere vittime di un esercizio incontrollato e arbitrario del potere pub- blico (DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_138/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 7.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale penale fe- derale BB.2019.18 del 14 febbraio 2019 consid. 1.3.3). Dato che a mente del ricorrente egli sarebbe stato danneggiato dagli atti rimproverati all’autorità per rapporto al suo diritto ad un corretto trattamento, nel senso di un controllo non discriminatorio ed abusivo da parte dell’autorità doganale, la sua legittimazione ricorsuale può essere ammessa, ma visto che nel suo gravame manca qualsiasi motivazione in merito alla legittimazione in quanto tale, essa non potrà che es- sere limitata al solo reato oggetto del decreto impugnato. Infatti sugli altri reati originariamente ipotizzati nella sua denuncia il reclamante non si esprime in alcun modo e non si vede del resto come potrebbero essere realizzati, per cui il MPC si è correttamente limitato ad esaminare la sussumibilità della fattispecie all’art. 312 CP.
1.3 Con le predette precisazioni di forma il reclamo è ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
2. L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Il pubblico mini- stero apre l’istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denun- cia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lett. a CPP). Rinuncia per contro ad aprire l’istruzione se emana immediata- mente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del
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rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti. La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio in dubio pro duriore, che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a proce- dere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. Per contro, la procedura deve di principio essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di non luogo a procedere rispettivamente di abbandono del procedimento penale (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 86 consid. 4.1.1 e 4.1.2).
2.1 Il reclamante ritiene che gli atti degli agenti dell’UDSC siano stati eccessivi, in- discreti ed umilianti e pertanto pregiudizievoli per la sua integrità fisica e morale. Nello svolgimento dei loro doveri, gli agenti sarebbero andati oltre le proprie funzioni ed oltre quanto necessario, avvalendosi di misure sproporzionate ri- spetto alle reali esigenze del caso. Il controllo sarebbe in tal modo sfociato in un abuso di autorità. L’insorgente è d’avviso che, rimasti infruttuosi i primi con- trolli avvenuti all’uscita autostradale di Lugano-Sud e alla luce della completa collaborazione dei fermati per tutta la durata dei controlli, le misure coercitive adottate non si sarebbero giustificate. Egli critica altresì che il fermo sia stato fatto in un luogo pubblico, danneggiando la sua immagine e la sua reputazione. Parimenti censurati sono i motivi all’origine della segnalazione e del fermo, i quali sarebbero “sicuramente solo” da ricondurre al “semplice probabile motivo che si trattava di un’auto immatricolata in Albania” (act. 1, pag. 7).
2.2 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.
Dalla documentazione fornita dall’UDSC relativamente all’intervento litigioso, “risulta che il fermo è stato effettuato in esecuzione della segnalazione n. 61172 del 30 agosto 2022 nel sistema AFV avente per oggetto il veicolo marca Hyun- dai Grandeur, di colore blu, immatricolata n. 1 (ALB). Il veicolo in questione era infatti sospettato di essere impiegato da organizzazioni mafiose albanesi per l’importazione di stupefacenti e/o per il trasporto di valori patrimoniali d’origine criminale. Tale segnalazione era stata emessa ed autorizzata dalla Regione VI, ADR Ovest dell’UDSC e prevedeva l’ispezione approfondita del veicolo e degli occupanti in questione come misura di controllo” (act. 1.1, pag. 5). Secondo il MPC “le misure di sicurezza adottate nel corso del controllo da parte degli agenti (tastamento ed ammanettamento) – peraltro previste dalle relative direttive
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interne – risultano essere state effettuate secondo i regolamenti in vigore, a tutela dei diretti interessati, ma anche degli agenti coinvolti. Gli esiti negativi delle verifiche esperite potevano essere oggettivamente constatati ed appurati solo al termine delle operazioni di controllo. Non certo sulla sola base dell’as- senza di precedenti e del buon comportamento tenuto da A. durante le fasi del fermo” (act. 1.1, pag. 5). Il MPC ha concluso che “l’iter e le modalità operative dei controlli eseguiti dagli agenti intervenuti, non si configurano quindi in misure ingiustificate ed abusive, suscettibili di adempiere gli estremi dell’art. 312 CP: dagli atti non emergono infatti elementi idonei a ritenere che le condotte degli agenti intervenuti nel fermo abbiano usato i poteri della loro funzione in modo non autorizzato, oltrepassando i limiti consentiti, e nemmeno che abbiano agito con l’intenzione di procurare a sé stessi o ad altri un indebito profitto oppure con lo scopo di recar danno ad A. Risulta per contro che tutti gli agenti coinvolti hanno espletato la propria mansione professionale confermandosi alle disposi- zioni legali e regolamentari che disciplinano questo tipo di controlli, in maniera adeguata e proporzionale alle circostanze” (act. 1.1, pag. 5).
2.3 Giusta l’art. 312 CP, i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione punisce colui che, nell’esercizio delle sue funzioni, usa in modo illecito il potere o la costrizione profittando della sua particolare posizione di forza (DTF 127 IV 209 consid. 1b). L'abuso di au- torità è costituito dall'impiego estraneo allo scopo dei poteri pubblici. La norma protegge da una parte l'interesse dello Stato a disporre di funzionari leali, che utilizzano i poteri loro conferiti avendo coscienza dei loro doveri, e dall'altra parte l'interesse dei cittadini a non essere esposti a un impiego della forza pub- blica incontrollato e arbitrario (sentenza del Tribunale federale 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2; v. già supra consid. 1.2).
2.3.1 Sul piano oggettivo, l'infrazione presuppone che l'autore sia un membro di un'autorità o un funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP, che agisca nello svolgimento del suo compito ufficiale e che abusi dei poteri conferitigli dalla ca- rica, vale a dire che decide o impone in virtù della sua funzione ufficiale laddove non gli è consentito farlo (DTF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_584/2017 del 1° giugno 2018 consid. 3.2). L’infrazione può anche essere commessa quando l’autore persegue uno scopo legittimo, ma ricorre, per raggiungerlo, a mezzi spropor- zionati (DTF 113 IV 29 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2). La giurisprudenza ha precisato che, in materia di forza fisica o di costrizione esercitata da un funzio- nario, non si può limitare generalmente il campo di applicazione dell'art. 312 CP ai casi in cui l'utilizzo dei poteri ufficiali ha quale scopo il raggiungimento di un obiettivo ufficiale. La disposizione mira in effetti anche a tutelare i cittadini da ingerenze totalmente ingiustificate o perlomeno non motivate dall'esecuzione di
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un compito ufficiale, quando le stesse sono commesse da funzionari nell'ambito dello svolgimento della loro attività. Di conseguenza, perlomeno nel caso di forza o di costrizione da parte di un funzionario, l'applicazione dell'art. 312 CP dipende dalla questione di sapere se l'autore ha utilizzato i suoi poteri specifici, se ha commesso l'atto rimproveratogli sotto il mantello della sua attività ufficiale e se ha così violato i doveri che gli incombono. L'utilizzo della forza o della co- strizione deve apparire come l'esercizio del potere che spetta al funzionario in virtù della sua carica ufficiale (DTF 127 IV 209 consid. 1b).
2.3.2 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, almeno nella forma del dolo eventuale, come pure un fine speciale, consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel recare danno ad altri (sentenza del Tribunale federale 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2, in: Pra 2012, n. 96, pag. 630 e segg.).
2.4 L’UDSC è costituito dalla Direzione generale delle dogane, dalle direzioni di circondario e dagli uffici doganali (art. 91 cpv. 1 legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0]). Il suo compito principale è quello di contri- buire alla sicurezza e alla protezione della popolazione (v. art. 57 Cost.), dell’economia (v. art. 101 Cost.), dello Stato e dell’ambiente (v. art. 74 Cost.). Esso è composto da sei ambiti direzionali. Il Corpo delle guardie di confine (CGCF) fa parte dell’Ambito direzionale Operazioni ed è una formazione armata e in uniforme (art. 91 cpv. 2 LD). Giusta l’art. 100 cpv. 1 LD, per l’adempimento dei suoi compiti, in particolare per garantire il traffico regolare di merci e persone attraverso il confine doganale e per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, l’UDSC è abilitato segnatamente a control- lare il traffico delle persone (lett. a), in particolare la loro identità (n. 1), il loro diritto di varcare il confine (n. 2), il loro diritto di soggiornare in Svizzera (n. 2), accertare l’identità delle persone (lett. b), controllare il traffico delle merci (lett. c), ricercare persone e cose nell’area di confine (lett. d) e controllare l’area di confine (lett. e). Sempreché la LD non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione (art. 100 cpv. 1bis LD). In base all’art. 101 cpv. 1 LD, l’UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circo- stanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all’adempi- mento di un compito che incombe all’UDSC. In base all’art. 101 cpv. 2 LD, una persona può essere tastata se vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro (lett. a), oppure se sono adempite le condizioni per il fermo (lett. b). In base all’art. 102 cpv. 1 LD, l’UDSC può far perquisire o sottoporre alla visita personale una per- sona se sospetta che tale persona costituisca un rischio o porti su di sé oggetti che devono essere messi al sicuro (lett. a); oppure sono adempite le condizioni per il fermo (lett. b). In base all’art. 103 cpv. 1 LD, l’UDSC può accertare l’identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se tale persona è sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di
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commettere gravi infrazioni (lett. a) oppure un altro disposto prevede l’accerta- mento dell’identità di persone (lett. b). In base all’art. 104 cpv. 1 LD, l’UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presu- mibilmente saranno utilizzati come mezzi di prova (lett. a) oppure devono es- sere confiscati (lett. b). In base all’art. 105 cpv. 1 LD, l’UDSC può scortare al posto a fini di controllo una persona sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni. In base all’art. 9 cpv. 1 della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione, del 20 marzo 2008 (LCoe; RS 364), ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per: a. far fronte a un pericolo; b. proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione; c. eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà; d. impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà; e. identificare persone; f. sequestrare oggetti, se una legge lo prevede. La coerci- zione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si de- vono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone in- teressate (art. 9 cpv. 2 LCoe). La coercizione e le misure non devono compor- tare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito (art. 9 cpv. 3 LCoe). Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati (art. 9 cpv. 4 LCoe). Il fermo di breve durata è disciplinato all’art. 19 LCoe e può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore (cpv. 2). Se sussiste apparentemente un motivo d’arresto, la persona fermata dev’essere tradotta senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore, dinanzi all’autorità giudizia- ria cantonale competente a emettere un ordine d’arresto (v. art. 51 cpv. 3 DPA; FORSTER, in: Kocher/Clavadetscher, Zollgesetz, Handkommentar, 2009, n. 23 ad art. 105 LD).
2.5 In concreto è indubbio che vi sia stato uso della coercizione. Per coercizione s’intende, giusta l’art. 5 LCoe, l’uso nei confronti di persone: a. della forza fisica;
b. di mezzi ausiliari; c. di armi. È altresì indubbio che si sia trattato di misure di polizia. Giusta l’art. 6 LCoe s’intendono infatti per misure di polizia: a. il fermo di breve durata di persone; abis l’allontanamento e la tenuta a distanza di per- sone; b. la perquisizione di persone e dei loro effetti personali; c. la perquisi- zione di locali, oggetti e veicoli; d. il sequestro di oggetti. Controversa è per contro la questione di sapere se queste misure coercitive di polizia siano state giustificate e proporzionate, e dunque se erano adatte e necessarie alla luce dell’obiettivo perseguito (v. art. 5 cpv. 2, 9 e 36 cpv. 2-4 Cost. nonché MOHLER, Grundzüge des Polizeirechts in der Schweiz, 2012, pag. 216 e segg. e MAGNIN, Die Polizei: Aufgaben, rechtsstaatliche Grenzen und Haftung, 2017, pag. 214 e segg.).
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2.6 I momenti critici da esaminare sono i seguenti: 1. la fase iniziale ed in particolare le circostanze che hanno portato al controllo di polizia; 2. l’ammanettamento e la pretesa “gogna pubblica”; 3. la custodia nell’ufficio di Mendrisio.
2.6.1 Secondo il Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea (“Accordi bilaterali II”) del 1. ottobre 2004, nono- stante l’abolizione dei controlli delle persone alle frontiere conseguente all’ade- sione della Svizzera all’Accordo di Schengen, se fondati su un sospetto iniziale della polizia, è sempre possibile effettuare controlli motivati di persone e attività di prevenzione e di perseguimento penale svolte dalle autorità di frontiera e dalla polizia degli Stati Schengen al confine, nelle regioni di frontiera e all’interno del Paese conformemente alla legislazione sulle competenze di queste autorità (FF 2004 5273, 5377; v. anche NUSSBAUM, Polizeiliche Massnahmen im Be- reich des Zollwesens, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. III, Teil 2, 2018, pag. 277, e WIPRÄCHTIGER, in: Zollgesetz, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 100 LD). Importante è dunque anzitutto chiarire se vi fosse un sufficiente so- spetto iniziale che giustificasse il controllo in esame. A mente degli agenti coin- volti nella vicenda, il loro intervento è scattato in seguito alla registrazione del veicolo del reclamante nel sistema AFV in uso all’UDSC. Sulle ragioni per le quali il veicolo in questione è stato inserito il 30 agosto 2022 nel sistema AFV accanto ad altri veicoli la cui iscrizione è annerita per ovvie ragioni nella docu- mentazione agli atti, la segnalazione n° 61172 indica che “selon des analyses internes, selon les passages constatés, selon des modus connus sur la Zone de la Douane Ouest, sur la Suisse dans certains cas de transport en Suisse. Ces véhicules sont suspectés d’être utilisés par des organisations criminelles albanaises pour importer des stups ou de l’argent contaminé de l’étranger en Suisse. Une cachette aménagée est le modus utilisé dans la plupart des cas. Dans la mesure du possible effectuer un contrôle approfondi du vhc et des oc- cupants. Faire appel aux spécialistes pour la recherche de cachette – stups. Engager les moyens selon les constats” (atto 16-00-00-0043 incarto MPC). Ra- gioni per dubitare della veridicità di quanto indicato nella segnalazione non vi sono e il reclamante non ne adduce di minimamente credibili. In base all’art. 108 cpv. 1 lett. a LD l’UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori au- tomatici nonché altri apparecchi di sorveglianza al fine di accertare tempestiva- mente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico tran- sfrontaliero (v. anche l’ordinanza sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, del 4 aprile 2007; RS 631.053 nonché NUSSBAUM, op. cit., 267 e segg.). In base all’art. 110 cpv. 1 LD l’UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che sia necessario per l’esecuzione dei disposti che esso deve appli- care. L’UDSC può gestire sistemi d’informazione, segnatamente per perseguire e giudicare reati (lett. c), svolgere e analizzare attività di polizia nell’ambito dei controlli delle persone (lett. f), svolgere e analizzare attività nell’ambito della
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lotta alla criminalità (lett. h). Giusta l’art. 110 cpv. 2bis i sistemi d’informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono discipli- nati negli art. 110a-110f LD. Immaginare che il CGCF abbia volontariamente manipolato i dati contenuti nel sistema AFV, allo scopo di danneggiare il recla- mante è assolutamente inverosimile e nemmeno quest’ultimo arriva a soste- nerlo, perlomeno in termini espliciti. Risulta certo che egli dopo il controllo avrebbe subito accusato gli agenti di essere dei “razzisti” (v. atto 16-00-00-0014 incarto MPC) e nel reclamo l’accusa di un’azione discriminatoria nei suoi con- fronti viene in sostanza ribadita, ma non si vede come il fatto di avere provve- duto come loro dovere ad un controllo di un veicolo registrato su una banca dati, da tempo riconosciuta come uno strumento essenziale nella lotta contro la cri- minalità transfrontaliera (v. Parere del Consiglio federale del 12 novembre 2014 in relazione all’interpellanza del 18 settembre 2014 di Urs Schläfli, Curia Vista, 14.3747), possa costituire indice di un’attitudine discriminatoria o addirittura di razzismo. È dunque privo di fondamento quanto ipotizzato nel reclamo, ovvero che il veicolo potesse essere semplicemente “sospettato perché immatricolato in Albania” o perché si tratterebbe “di un modello utilizzato dalla Mafia” (act. 1, pag. 4). Qualora questa ipotesi fosse rivolta genericamente ai dati immessi nel sistema AFV, essa non tangerebbe i funzionari coinvolti nel controllo specifico, inoltre una tale ipotesi non meriterebbe comunque ulteriore disamina visto che è impensabile che le banche dati contengano di principio tutte le vetture imma- tricolate in un determinato Paese o di un determinato modello. Infatti, se così fosse, verrebbero vanificati gli sforzi stessi per cui queste banche dati vengono istituite, rendendole di fatto inutili. È da considerarsi dunque come assodato che il veicolo del reclamante sia stato regolarmente inserito il 30 agosto 2022 nella banca dati AFV e che in virtù di questa segnalazione sia stato doverosamente controllato dagli agenti del CGCF. La fase iniziale dell’intervento rientra nelle normali modalità di controllo di un veicolo sospetto previste dalla legge e non presenta nessun elemento che possa indiziare l’esistenza di un abuso di auto- rità da parte dei funzionari dell’UDSC.
2.6.2 Per quanto riguarda l’ammanettamento è verosimile che sia il reclamante che il suo compagno di viaggio abbiano sentito un forte disagio nel vedersi imporre tale misura di sicurezza. A questo proposito va ricordato che sulla base delle informazioni a disposizione degli agenti, della cui veridicità come visto al consi- derando precedente non avevano ragione di dubitare, essi avevano indizi con- creti per ritenere di avere a che fare con dei trafficanti di stupefacenti, per cui l’attivazione di dovute precauzioni si giustifica. Si deve quindi chiarire se non ci fossero altre misure meno incisive (v. supra consid. 2.5) per garantire un tra- sporto sicuro a Mendrisio. Secondo il Caposquadra F. “l’ammanettamento è stato fatto dopo aver proceduto al tastamento della persona in una zona sicura e non visibile come da procedura, spiegando alla persona il motivo per il quale vengono messe le manette: si tratta di una procedura di sicurezza per il tra- sporto su un furgone che non ha una paratia di sicurezza tra il conducente e le
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persone fermate (modello VW T5-T6). Dal luogo del fermo fino all’ufficio (in que- sto caso Pambio Noranco – ufficio UDSC di Mendrisio) il viaggio è durato circa 20 minuti. Le manette sono state apposte come da regolamento, lasciando lo spazio di almeno un dito tra il polso e la manetta” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Che ragioni di sicurezza impongano l’ammanettamento di persone fer- mate (in quanto relazionate a un mezzo registrato come sospetto in ambito di traffico di stupefacenti) durante un trasporto in un veicolo privo di divisorio sta- bile fra le persone fermate e gli agenti appare ovvio. L’ammanettamento di una persona fermata è la misura idonea per marginare una mobilità potenzialmente pericolosa delle braccia e non può ovviamente per sé costituire un indizio di reato nei confronti dell’agente coinvolto. Il reclamante sostiene che vi sia stato un uso sproporzionato della forza in quanto l’ammanettamento avrebbe provo- cato “delle impronte sulle braccia”. In merito a ciò inoltra delle stampe fotogra- fiche sulle quali pare visibile una parte di polso fotografato in una macchina. L’immagine stampata appare cerchiata con una penna. Si constata che dalle fotografie è possibile ipotizzare all’interno della zona cerchiata un accenno di tratti (linee) simili, paralleli fra di loro e perpendicolari rispetto alla direzione del braccio. La loro eventuale origine e le coordinate di luogo e di tempo delle foto prodotte sono ignote (v. atto 15-00-00-0009 e seg. incarto MPC). Ma anche presupponendo che una manetta abbia lasciato dei tratti paralleli poco visibili (come sulle fotografie inoltrate) su una zona limitata di un polso del reclamante, questo non indica che le manette siano state strette in maniera contraria al re- golamento e che vi sia stato un abuso di potere nel chiuderle. Segni di questo tipo su una zona di un polso sono compatibili con il solo fatto di avere indossato delle manette regolarmente chiuse e di aver appoggiato una zona di un polso su una di esse durante il trasporto. Il fatto che le linee accennate sulle fotografie siano a distanza parallela l’una dall’altra dimostra inoltre che, qualora i segni siano stati lasciati da una manetta, vi era agio sufficiente perché questa si muo- vesse lungo il polso.
Non molto diverso il discorso per la presunta “gogna pubblica” a cui il recla- mante sarebbe stato esposto, considerato che, secondo le dichiarazioni del Ca- posquadra, l’ammanettamento è avvenuto all’interno della “cellula di sicurezza” formata dai tre furgoni di servizio disposti a semicerchio (uno davanti, uno dietro e uno a lato della vettura), accanto alle pompe di benzina, “dunque ragionevol- mente distante dagli avventori del ristorante K. (e comunque non alla vista degli stessi). Le persone erano poco visibili anche dagli sguardi dei clienti del distri- butore di benzina poiché erano schermati dai nostri veicoli” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Il Caposquadra ha aggiunto che il reclamante “non ha dovuto alzare le mani al momento in cui è uscito dall’automobile; solo in seguito, gli si è chiesto di appoggiarle al veicolo (e non alzarle come in segno di resa) affinché si potesse eseguire il tastamento per la ricerca di oggetti potenzialmente peri- colosi. Tengo a precisare che nessuna visita corporale è stata fatta alle due persone fermate” (ibidem). Anche in questo caso si tratta di una procedura
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verosimilmente sgradevole, ma normale nel caso di un controllo con un veicolo sospettato di essere usato per il traffico di stupefacenti. Quanto riportato dal responsabile dell’intervento costituisce una descrizione dei fatti circostanziata e precisa, che nel reclamo non viene contestata se non in maniera vaga e ap- prossimativa (v. act. 1, pag. 3), non certo sufficiente, seppur nell’ottica del prin- cipio in dubio pro duriore, per giustificare l’adozione di ulteriori verifiche o inter- rogatori. Il reclamante si limita a descrivere i fatti nei termini già di per sé molto vaghi usati nell’esposto del 15 settembre 2022 (v. atto 15-00-00-0003 incarto MPC) e nelle osservazioni del 19 novembre 2022 (v. atto 15-00-00-0029 incarto MPC), senza addurre motivi sostanziali per dubitare della descrizione dei fatti degli agenti coinvolti nel fermo, suffragata per altro da immagini satellitari che permettono di verificare anche topograficamente la verosimiglianza delle loro dichiarazioni (v. atto 16-00-00-0030 incarto MPC). Per concludere anche in que- sta fase dell’intervento non sono ravvisabili elementi che possano configurare un abuso di autorità. Al contrario il CGDC ha agito in conformità di tutte le di- sposizioni vigenti (v. supra consid. 2.4) e in maniera proporzionata, a fronte del rischio che il trasporto in questione poteva comportare sulla base delle informa- zioni di cui gli agenti disponevano al momento dei fatti.
2.6.3 Ultimo punto critico da esaminare è quanto avvenuto all’ufficio di Mendrisio. Se- condo la presa di posizione del Caposquadra, “all’arrivo negli uffici UDSC di Mendrisio, al signor A. sono state tolte le manette per procedere ai controlli di routine. Non mostrava segni di sofferenza fisica ma si è unicamente lamentato del fastidio arrecato dalle manette durante il trasporto. Inoltre gli è stato anche chiesto dal cpl D. se dovesse prendere dei medicamenti o avesse bisogno d’al- tro e, dato il caso, di chiedere senza esitare. Il signor A. ha risposto che al mo- mento non necessitava di nulla” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Si tratta di una descrizione dei fatti di per sé non più messa in discussione nel reclamo, nonostante nell’esposto del 15 settembre 2022 il reclamante affermasse che non gli fosse stato chiesto “se avesse bisogno d’assistenza medica in quanto soffre d’ipertensione, di diabete e di colesterolo alto” (atto 15-00-00-0004 in- carto MPC). Va dunque preso atto che per quanto riguarda la terza fase dell’operazione, il reclamante non solleva più critiche relative alla pretesa man- canza di assistenza medica. La questione non merita dunque ulteriore disa- mina. Non viene per contro mutata la versione dei fatti per quanto riguarda il rimprovero legato al preteso fatto di essere stati “rinchiusi in due celle” per un tempo ritenuto eccessivo (v. act. 1, pag. 4). A questo proposito, secondo la pre- citata presa di posizione del Caposquadra, il reclamante sarebbe stato portato “nel locale adibito ai controlli alle ore 17:10 ca. ed è sempre rimasto sotto os- servazione. La porta è rimasta socchiusa. Ogni locale adibito ai controlli è mu- nito di un campanello per chiamare in caso di necessità. Inoltre gli è stato chie- sto se avesse bisogno di qualcosa, come acqua o altro, oppure di recarsi alla toilette. Segnalo che i cani non sono stati utilizzati per il controllo e non sono nemmeno stati fatti scendere dal furgone poiché senza formazione adeguata.
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La vettura è stata controllata dal nostro gruppo GSV specializzato. La visita del veicolo è risultata negativa. In merito a tempi e modalità di controllo del veicolo (in particolare relativamente allo smontaggio totale), rinvio alla pertinente presa di posizione dei colleghi GSV (allegata)” (atto 16-00-00-0015 incarto MPC). Per quanto riguarda quest’ultima presa di posizione è di rilievo in particolare il Rap- porto d’intervento del 7 settembre 2022, in cui si legge che “la perquisizione è stata effettuata usando tutti i mezzi tecnici a nostra disposizione. Tutte le inter- capedini presenti sull’auto sono state ispezionate minuziosamente. Sull’auto- vettura non sono state riscontrate modifiche strutturali e ricettacoli apposita- mente costruiti. Prima di procedere ai controlli sono stati effettuati i rilievi foto- grafici del caso e tutte le verifiche sono state eseguite rispettando i principi di polizia giudiziaria. Ore 17:20 inizio della visita del veicolo. Ore 18.25 fine dei controlli con esito negativo” (atto 16-00-00-0018 incarto MPC). Va dunque preso atto che gli agenti specializzati, non appena arrivati all’ufficio di Mendrisio, hanno proceduto alla perquisizione completa del veicolo resasi necessaria in base al fondato sospetto (v. supra consid. 2.6.1) che questo fosse utilizzato per il traffico di stupefacenti ed è chiaro che questo tipo di controllo, per essere effettuato seriamente, necessita di un certo lasso di tempo, che concretamente è stato di 65 minuti. Nel frattempo i due occupanti del veicolo sono stati trattenuti in due locali separati, definiti “celle” dal reclamante e “locali adibiti ai controlli” dal CGDF. Al di là della differente definizione dei locali in questione, il recla- mante non si duole di eventuali maltrattamenti subiti, ma semplicemente dello choc legato alla situazione di essere trattenuti in un posto di polizia per un tempo da lui ritenuto eccessivo. Orbene, a questo proposito, va preso atto che il fermo è durato il tempo necessario per effettuare il predetto controllo sul veicolo ed è stato dunque proporzionato anche a livello temporale oltre che conforme alle sopraccitate disposizioni in ambito di uso della coercizione (v. supra consid. 2.4). Durante la permanenza nei locali in questione non risulta e il reclamante nemmeno lo sostiene che entrambi i fermati non potessero chiamare in ogni momento un agente se avessero avuto bisogno di qualcosa. Poco importa sa- pere se le porte dei locali fossero chiuse e socchiuse, rispettivamente se si trat- tasse di vere e proprie celle, o come sembra di locali predisposti e utilizzati per controlli e fermi. Decisiva è la durata, come detto proporzionata allo scopo, e il generale trattamento, consono alla situazione e non inutilmente afflittivo e men che meno arbitrario. Anche quest’ultima fase della vicenda non presenta dun- que elementi anomali che rendano necessari ulteriori accertamenti per assicu- rarsi che non vi sia stato un abuso di autorità.
2.7 Visto quanto precede, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, data la palese assenza di indizi di reato, non ha violato il principio in dubio pro duriore e non vi è nessun elemento per ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, visto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sull’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità può rinunciare all’assun- zione di ulteriori prove se, come in casu, non potrebbero ragionevolmente avere
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alcun influsso sull’esito della causa (v. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 con- sid. 5.3, 153 consid. 3).
3. In sede di replica, il reclamante ha censurato la violazione del suo diritto di es- sere sentito, nella misura in cui l’autorità inquirente non gli avrebbe concesso l’accesso agli atti, non gli avrebbe dato la possibilità di porre domande ai de- nunciati, non gli avrebbe trasmesso il verbale di colloqui telefonici con un fun- zionario dell’UDSC e non gli avrebbe dato la possibilità di partecipare all’istru- zione del caso. Per quanto riguarda la possibilità di porre domande ai denunciati e di partecipare all’istruzione del caso, trattandosi di censure susseguenti al gravame del 13 febbraio 2023 che potevano essere già sollevate in sede ricor- suale, esse sarebbero già di per sé inammissibili perché tardive. In ogni caso, come si è visto nei considerandi precedenti, alla luce delle risultanze, il MPC poteva concludere che non fosse necessaria l’apertura di un’istruzione e con ciò nemmeno l’adozione di ulteriori accertamenti e che quindi un contraddittorio con il reclamante – che comunque in data 19 novembre 2022 ha potuto espri- mersi sulle risultanze degli accertamenti del MPC, con relativo accesso agli atti
– non avrebbe comunque potuto avere influsso sull’esito della causa. L’unico atto a cui il reclamante parrebbe non avere avuto accesso prima della sua re- plica, è una nota di un colloquio telefonico del 27 ottobre 2022 tra l’Assistente procuratore federale e il funzionario J., da cui risulta che il primo ha chiamato il secondo “per sapere se le informazioni trasmesse con gli scritti del 7 e 24 otto- bre 2022 dell’UDSC potevano essere comunicate all’avv. Tranini, in ossequio al diritto di essere sentito del suo patrocinato, senza restrizioni” (atto 16-00-00- 0045 incarto MPC). Nella sua nota l’Assistente procuratore continua: “Mi ha confermato che il contenuto dei predetti scritti può essere portato a conoscenza del denunciante senza alcuna limitazione e che le parti di quest’ultimi riferiti a dati di terze persone estranee alla fattispecie oggetto della denuncia, erano già stati anneriti dall’UDSC” (loc. cit.). Non è dato sapere a quali ulteriori colloqui telefonici si riferisce il reclamante. La nota allestita riporta quanto detto sopra e non è di rilevanza per il decreto impugnato. Il reclamante non ha del resto chie- sto, come poteva ovviamente fare in virtù del suo diritto di essere sentito, di avere accesso nella presente sede al documento in questione, per cui tale cen- sura, priva di sostanziale pertinenza, non merita ulteriore disamina.
4. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo deve essere re- spinto.
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5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 14 agosto 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ezio Tranini - Ministero pubblico della Confederazione - B., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini - C., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini - D., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini - E., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini - F., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini - G., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini - H., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini - I., per tramite dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei con- fini
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.