opencaselaw.ch

BB.2022.103

Bundesstrafgericht · 2022-12-20 · Italiano CH

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Sachverhalt

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un’istru- zione penale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati corruttivi commessi a danno della società a partecipazione pubblica I. SA (v. act. 1.4).

B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 9 luglio, 6, 20 e 21 ottobre nonché 23 novembre 2020 (v. act. 1.5-1.12), il MPC ha ordinato l’edizione e il sequestro della docu- mentazione concernente numerose relazioni bancarie riconducibili ad A. con blocco dei valori patrimoniali ivi depositati, il cui ammontare complessivo, al 30 giugno 2022, era di USD 139'334'246.16, EUR 1'951'161.– e fr. 4'307'330.44 (v. act. 1.1, pag. 1 e seg.).

In data 23 novembre 2020, il MPC ha inoltre proceduto al sequestro, mediante blocco al Registro fondiario, di un immobile (fondo n. 1) di proprietà di A. a St. Moritz (v. act. 1.13).

C. Con scritto del 17 giugno 2022, A. e svariate società a lui riconducibili hanno inoltrato al MPC un’istanza di dissequestro delle seguenti relazioni bancarie:

- n. 2 intestata ad A. presso la banca J., Ginevra;

- n. 3 intestata alla società H. Corp. presso la banca J., Ginevra;

- n. 4 intestata a B. presso la banca J., Ginevra;

- n. 5 intestata a C., presso la banca J., Ginevra;

- n. 6 intestata alla società F. SA presso la banca K., Lugano;

- n. 7 intestata alla società E. Corp. presso la banca L., Ginevra;

- n. 8 intestata ad A. presso la banca M., Lugano;

- n. 9 intestata alla società E. Corp. presso la banca N., Ginevra;

- n. 10 intestata alla società D. Ltd presso la banca O., Lugano;

- n. 11 intestata alla società E. Corp. presso la banca P., Ginevra;

- n. 12 intestata ad A. e n. 13 intestata alla società G. Corp., entrambe accese presso la banca Q., Ginevra.

A. ha parimenti postulato il dissequestro del suo immobile (fondo n. 1) a St. Mo- ritz (v. act. 1.43).

D. Con decreto dell’11 agosto 2022, il MPC, ritenendo presenti “gravi e concreti indizi secondo cui il denaro depositato sulle predette relazioni bancarie attual- mente sotto sequestro provenga da crimini (reati corruttivi e/o distrattivi) com- messi all’estero e che sia in seguito stato riciclato in Svizzera”, ha respinto la suddetta istanza (act. 1.1, pag. 10).

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E. Con reclamo del 22 agosto 2022, A., B., C., D. Ltd, E. Corp., F. SA, G. Corp. e H. Corp. sono insorti contro il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando quanto segue (v. act. 1, pag. 4 e segg.):

«I A la forme

1. Déclarer le présent recours recevable.

II Au fond

Préalablement:

2. Enjoindre le Ministère public de la Confédération de porter à la

connaissance des Recourants toutes les pièces du dossier de la

procédure SV.20.1133, en particulier celles issues de procédures sépa-

rées, sur lesquelles il s’appuie pour fonder le maintien des mesures de blo-

cage contestées.

3. Cela fait, réserver aux Recourants la possibilité de compléter leur recours sur

la base des pièces du dossier SV.20.1133 nouvellement portées à leur

connaissance.

Principalement

4. Annuler la décision rendue par le Ministère public de la Confédération le

11 août 2022, rejetant la requête de levée des séquestres visant les

comptes n. 2 au nom de A., n. 3 au nom de H. Corp., n. 4 au nom de B.

et n. 5 au nom de C., tous ouverts dans les livres de la banque J., le compte

n. 6 au nom de F. SA , ouvert dans les livres de la banque K., le

compte n. 7 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque L., le

compte n. 8 au nom de A., ouvert dans les livres de la banque M., le compte n.

9 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque N., le compte n. 10

au nom de D. Ltd, ouvert dans les livres de la banque O., le compte n. 11

au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque P. et les comptes

n.12 au nom de A. et n. 13 au nom de G. Corp., tous deux ouverts dans les

livres de la banque Q. et de levée de la mesure de blocage portant sur le bien

immobilier sis Z., 7500 St-Moritz, du complexe dénommé “Y.” (bienfonds n. 1),

dans la procédure SV.20.1133.

5. Cela fait, enjoindre le Ministère public de la Confédération de prononcer

la levée des séquestres visant les comptes n. 2 au nom de A., n. 3 au nom de

H. Corp., n. 4 au nom de B. et n. 5 au nom de C., tous ouverts dans les livres

de la banque J., le compte n. 6 au nom de F. SA, ouvert dans les livres de la

banque K., le compte n. 7 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la

banque L., le compte n. 8 au nom de A., ouvert dans les livres de banque M.,

le compte n. 9 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque N., le

compte 10 au nom de D. Ltd, ouvert dans les livres de la banque O., le compte

n. 11 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque P. et les comptes

n. 12 au nom de A. et n. 13 au nom de G. Corp., tous deux ouverts dans les

livres de la banque Q. et la levée de la mesure de blocage portant sur le bien

immobilier sis Z., 7500 St-Moritz, du complexe dénommé “Y.” (bienfonds n. 1),

dans la procédure SV.20.1133.

En tout état

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6. Mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la Confédération.

7. Allouer à A., B., C., D. Ltd, E. Corp., F. SA, G. Corp. et H. Corp. un mon tant

de CHF 20’000.- au titre d’indemnisation des frais de défense encourus dans la

présente procédure de recours1 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

8. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres ou

contraires conclusions».

F. Con risposta del 4 ottobre 2022, il MPC ha chiesto di respingere il gravame relativamente ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 di cui sopra (v. act. 10).

G. Con replica del 27 ottobre 2022, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 19), gli insorgenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 18).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 e riferimenti).

E. 1.1 e rinvii).

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E. 1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 consid.

E. 1.3 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 11 agosto 2022 (v. act. 1.1), è stata notificata ai reclamanti il giorno dopo (v. ibidem, pag. 1 e act. 1, pag. 19). Il reclamo, interposto il 22 ago- sto 2022, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP).

E. 1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen- tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il tito- lare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione dei reclamanti, ognuno per le relazioni bancarie sequestrate di cui sono titolari, è dunque pacifica. La stessa è ugualmente data ad A. per quanto riguarda l’immobile (fondo n. 1) sequestrato a St. Moritz, di cui egli è proprietario.

E. 1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

E. 2 I reclamanti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC non avrebbe messo a loro disposizione tutti gli atti sui quali si fonda la decisione impugnata.

E. 2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condi- zione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per ema- nare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito di una parte comprende anche quello di prendere conoscenza di ogni documento o presa di posizione inoltrati al giudice e di potersi esprimere in proposito, a prescindere dal fatto che contengano argomenti di fatto o di diritto nuovi e

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rilevanti per la decisione. Spetta infatti all'interessato decidere della necessità di esporre la propria opinione sulle osservazioni di un partecipante alla proce- dura (v. DTF 132 I 42 consid. 3.3.2). Pur toccando di principio alla parte inte- ressata prendere l’iniziativa di richiedere l’accesso agli atti per conoscere il con- tenuto dell’incarto (v. SCHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 102 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommen- tar, 3a ediz. 2018, n. 2 ad art. 102 CPP), il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l’autorità che aggiunge nuovi atti al fascicolo processuale sui quali intende basarsi per una sua decisione è di principio tenuta a informare le parti degli stessi (v. DTF 124 II 132 consid. 2b pag. 137; sentenze del Tribunale federale 1P.718/2005 del 19 dicembre 2005 consid. 3.2; 1P.83/2002 del 9 luglio 2002 consid. 2.2, in: Pra 91/2002 N. 182 pag. 969; SCHMUTZ, ibidem; SCHMID, ibidem). Tuttavia, la parte che sa che un documento o uno scritto di un altro partecipante alla procedura è stato o sarà annesso agli atti di causa non può restare inattiva se desidera prenderne conoscenza e determinarsi in merito. Deve piuttosto reagire rapidamente invitando l'autorità a trasmettergliene una copia e, se del caso, a fissarle un termine per permetterle di formulare delle osservazioni scritte. In simili circostanze, aspettare di ricevere la decisione fi- nale di tale autorità e prevalersi solo a quel momento di un vizio procedurale (ovvero la mancata comunicazione di un documento o di un elemento di prova) sarebbe incompatibile con il principio della buona fede (sentenze del Tribunale federale 6B_885/2009 del 10 marzo 2010 consid. 1.4; 4A_346/2008 del 6 no- vembre 2008 consid. 5.1.1).

Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione com- porta di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giuri- sprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sen- tito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'istanza di ricorso/reclamo, come la presente Corte (v. supra consid. 1.5), con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

E. 2.2 In concreto, si rileva che i reclamanti hanno chiesto e ottenuto un accesso par- ziale agli atti in data 31 marzo 2022 (v. act. 1, pag. 23; act. 10, pag. 10 e seg.). Dagli atti dell’incarto risulta che susseguentemente a tale data il MPC ha acqui- sito ulteriori documenti utilizzati per motivare la decisione impugnata – segna- tamente per dimostrare l’illiceità di una cosiddetta “Operazione S.” avvenuta all’estero a danno dello Stato venezuelano da cui proverrebbero i valori attual- mente sequestrati in Svizzera –, ossia: un verbale d’interrogatorio di R. dell’8 gennaio 2022 concernente un procedimento penale condotto dalla Pro- cura zurighese (v. atto 18-07-0005 a 18-07-0096 incarto MPC); i complementi del 1° marzo, 6 aprile e 28 giugno 2022 alla denuncia penale sporta dal

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Venezuela in data 1° giugno 2020 (v. act. 1.1, pag. 7); due schemi redatti dal “Forensic Financial Analyst” (in seguito: FFA) del MPC relativi alla ricostruzione dei flussi di denaro confluiti sulle relazioni bancarie riconducibili ad A. in Sviz- zera del 4 ottobre e 9 agosto 2022 (v. act. 10.1 e 10.2); commissioni rogatorie provenienti dalla Spagna nell’ambito di un procedimento a carico di A. (v. act. 1.1, pag. 6). Pur non opponendosi, in sede di risposta, alla messa a disposi- zione dei reclamanti di tutto l’incarto, aderendo quindi alle conclusioni ricorsuali

n. 2 e 3 (v. act. 10, pag. 1, e act. 13), il MPC, non avendo trasmesso loro copia di tali documenti al momento della messa agli atti degli stessi, ma in ogni caso prima dell’emanazione della decisione impugnata, ha violato il diritto di essere sentiti dei reclamanti. Ora, avendo quest’ultimi avuto accesso agli atti in que- stione, con la possibilità di esprimersi in sede di replica, la violazione in que- stione deve essere considerata sanata nell'ambito della presente procedura, ciò di cui si terrà comunque conto nella fissazione delle spese processuali (v. più ampiamente TPF 2008 172 consid. 6 e 7).

E. 3 I reclamanti contestano il mantenimento dei sequestri dei loro conti bancari non- ché del fondo a St. Moritz. Dopo sette anni d’indagini, a parte le contestate mi- sure e le trasmissioni spontanee d’informazioni confidenziali all’estero rimaste senza esito, il MPC non avrebbe proceduto a nessun atto d’inchiesta che ha permesso di rinforzare i sospetti iniziali. L’assenza di reazione da parte dei Paesi esteri nei quali sarebbero stati commessi i crimini a monte dei reati di riciclaggio oggetto d’indagine in Svizzera attesterebbe il disinteresse per la pro- cedura elvetica, dovuta alla mancanza di sospetti equivalenti nei procedimenti esteri. Le misure in atto sarebbero comunque contrarie al principio della propor- zionalità, nella misura in cui in Svizzera sarebbero sotto sequestro beni per un valore complessivo di quasi 150 milioni di franchi, a fronte di USD 10 milioni sui quali verterebbe l’unica procedura penale estera, quella americana, qui rile- vante per la procedura elvetica. La complessità dell’inchiesta non potrebbe del resto costituire un motivo per mantenere le misure, visto il tempo già trascorso e il disinteresse dimostrato dalle autorità penali estere. In definitiva, le probabi- lità di confisca, rispettivamente di pronuncia di un credito compensatorio o di restituzione alla parte lesa non si sarebbero ulteriormente concretizzate nel corso delle indagini, per cui i sequestri andrebbero revocati.

E. 3.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe- cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi- scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re- strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi- zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz.

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2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan- dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (v. sentenza del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.2 e 3.5 con rinvii; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con- sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere pro- porzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della per- sona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale se porta su valori che potreb- bero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem- bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

E. 3.2 In concreto, il MPC sospetta che denaro proveniente da attività corruttiva a danno della società a partecipazione pubblica I. SA sia giunto sui conti oggetto dei contestati sequestri. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

E. 3.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP). Tuttavia, se l’autore è giudi- cato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex mitior ex art. 2 cpv. 2 CP. Il nuovo art. 305bis CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati. Il nuovo diritto, esten- dendo il proprio campo di applicazione, è di per sé meno favorevole al reo ri- spetto a quello precedente, ma la questione è qui irrilevante non trattandosi nella fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi è dunque motivo di scostarsi dalla regola dell’art. 2 cpv. 1 CP.

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vec- chia versione dell’art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che sog- gettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai

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sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimo- niali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso prove- nienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclag- gio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in ma- niera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e alla legge sugli stu- pefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il sospetto di riciclaggio di denaro può sussistere in particolare se le autorità penali dimostrano l’esistenza di attività tipiche ricollegabili a tale reato. Ciò è il caso, ad esempio, se ingenti somme di denaro sono spostate attraverso complessi movimenti di conti tra nu- merose persone e società coinvolte in diversi Paesi (compresi i cosiddetti do- micili “offshore”), senza che vi sia una ragione economica plausibile per tali transazioni complesse (DTF 129 II 97 consid. 3.3; v. anche DTF 142 IV 297 consid. 7.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.4; 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 2.5; 1B_713/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.4.2; ACKERMANN, in Ackermann/Heine (ed.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 15 n. 51-55; FORSTER, Commentario basilese, 2015, n. 9 ad art. 27 CRic; PIETH, Commen- tario basilese, 4a ediz. 2019, n. 40, 48 e seg. ad art. 305bis CP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 599-602). Il sospetto di riciclaggio di denaro può anche derivare da un collega- mento evidente delle persone e dei conti interessati con transazioni finanziarie inserite nel contesto specifico di gravi casi di corruzione internazionale (v. sen- tenze del Tribunale federale 1B_339/2017 consid. 2.5; 1A.175-176/2004 del 25 novembre 2004 consid. 2.7 e consid. 3.4-3.5; sulla prassi in ambito di diritto penale internazionale v. FORSTER, Internationale Rechtshilfe bei

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Geldwäschereiverdacht, Entwicklung und Typologie der bundesgerichtlichen Praxis zur Konkretisierung der verbrecherischen Vortat, ZStrR 124 [2006] 274 e segg., pag. 287-289; ZIMMERMANN, op. cit., n. 595-598).

E. 3.3.1 In concreto, nella decisione impugnata il MPC «rileva che dalla ricostruzione dei flussi di denaro è emerso che il denaro pervenuto sulla relazione bancaria n. 3 intestata alla società H. Corp. presso la banca J., di cui A. è avente diritto eco- nomico, e successivamente in parte trasferito sulla relazione n. 2 intestata ad A. presso il medesimo istituto bancario, e poi sulle relazioni intestate ai figli di A. (relazione n. 4 intestata a B. e relazione n. 5 intestata a C.), sempre presso la stessa banca, è stato originato dall’OPERAZIONE S., ritenuta illecita non solo dalla Repubblica del Venezuela (vedasi complemento di data 10 marzo 2022,

E. 3.3.2 Il MPC aggiunge che l’Operazione S. è ritenuta illecita non solo dallo Stato ve- nezuelano e dagli Stati Uniti, ma anche per ammissione di «R. (già executive director of finance di I. SA dal giugno 2011 al febbraio 2013, Geschäftsführer für Finanzplanung dal marzo al dicembre 2013 e Direktor der Finanzplanung dal gennaio 2014 fino al marzo 2016, data alla quale ha lasciato I. SA; il quale è oggetto di condanna negli USA), che, nel corso di un interrogatorio in data

E. 3.3.3 In sede di risposta, il MPC ha ulteriormente sostanziato i motivi alla base della decisione impugnata, producendo anche due schemi allestiti dai suoi esperti finanziari (FFA), uno del 4 ottobre 2022 (v. act. 10.1) e l’altro del 9 agosto 2022 (v. act. 10.2), che ricostruiscono i flussi del denaro confluito sulle relazioni ban- carie riconducibili ad A. in Svizzera proveniente da AA. SA, BB. Ltd e CC. (v. act. 10, pag. 6 e segg.). Sulla base delle analisi effettuate dal FFA della docu- mentazione bancaria acquisita, il MPC ha accertato che l’integralità del denaro pervenuto sui conti riconducibili ad A. in Svizzera proviene dai conti delle so- cietà AA. SA e BB. Ltd, che a loro volta hanno ricevuto tale denaro da I. SA con la causale “Operazione S.” (v. act. 10, pag. 7). Esso afferma inoltre che fra i conti riconducibili ad A. in Svizzera destinatari di denaro legato all’Operazione S. vi è anche quello presso la banca J., con il quale è stato effettuato, nel lu- glio/agosto 2019, l’acquisto dell’immobile a St. Moritz, attualmente sotto seque- stro, a un prezzo di fr. 6'046'000.– (v. ibidem, pag. 8).

- 12 -

E. 3.3.4 Come rilevato anche dal MPC in sede di risposta, sull’operazione in questione si è recentemente espresso anche il Tribunale federale «nell’ambito di ricorsi interposti in un parallelo procedimento penale condotto dalla Procura di Zurigo nei confronti di altre persone. Il MPC ha acquisito dalla Procura di Zurigo in data 5 settembre 2022 le sentenze del TF del 16 giugno 2022 le cui referenze sono 1B_389/2021 (concernente l’operazione S., l’operazione KK. ed altre), 1B_394/2021 (concernente l’operazione S.) e 1B_395/2021 (concernente l’ope- razione KK.) (doc. MPC da 17-00-0142 a 17-00-0205)» (act. 10, pag. 8). Il MPC afferma che l’Alta Corte «ha ritenuto che, con riferimento all’operazione S. (come pure con riferimento all’operazione KK.) ed ai flussi di denaro ad essa collegati, vi sono concreti indizi di riciclaggio di denaro aggravato e della com- missione di crimini a monte (Vortat), sussumibili nella corruzione e nell’ammini- strazione infedele (eventualmente nell’infedeltà nella gestione pubblica). Il TF ha ritenuto l’operazione S. (e anche l’operazione KK.) una transazione su valute camuffata da un contratto di prestito. Danneggiata da tale operazione è la so- cietà I. SA (vedasi in particolare le sentenze 1B_389/ 2021 consid. 4.2.3 a pag. 21 e 4.2.4 e 1B_394/2021 consid. 4.1 e 4.2 con rinvio al 2.1). In relazione al reato di corruzione il TF ha fatto riferimento nelle sentenze 1B_394/2021 (con- sid. 2.1.2) e 1B_389/2021 (consid. 2.15 e 4.2.3 a pag. 21) ad R. (allora direttore di I. SA) che ha ricevuto dazioni corruttive per un importo di USD 10 milioni» (act. 10, pag. 8). In tale ambito, il MPC fa notare che «la sentenza venezuelana del 16 dicembre 2020 richiamata dai reclamanti, che comproverebbe – secondo loro – l’origine lecita dell’operazione S., è stata vagliata nelle procedure di ri- corso dinnanzi al TF, sfociate nelle sentenze 1B_395/2021 (vedasi consid. 2.1 alle pagg. 4-5) e 1B_389/2021 (vedasi consid. 2.3), con il risultato che il TF l’ha ritenuta irrilevante (cfr. consid. 4.2.3 in fine della sentenza 1B_395/2021 e con- sid. 4.2.4 in fine della sentenza 1B_389/2021)» (act. 10, pag. 9).

E. 3.3.5 Il MPC aggiunge infine che A. «attraverso il suo avvocato LL., ha ammesso che l’integralità del denaro confluito sui conti delle sue società (D. Ltd, GG. SA, G. CORP., F. SA e H. CORP.) proviene esclusivamente dall’operazione S. e che è stato accreditato su tali conti attraverso le società AA. SA e BB. Ltd (scritto 16 dicembre 2020, pagg. 1 e 5 (doc. MPC 15-01-0139 a -0143) e scritto 2 feb- braio 2021 con specifico riferimento al conto della H. CORP. (doc. MPC 15-01- 0861 a -0862) delI’avv. LL.). A., sempre attraverso il suo predetto avvocato, ha anche ammesso che i suoi conti personali sono stati alimentati esclusivamente dai conti delle sue predette società (scritto 6 gennaio 2021, pagg. 1 e 3; doc. MPC 15-01-0429 a -0532). Come risulta dallo schema FFA del 4 ottobre 2022 (allegato 1 alla presente risposta), i conti intestati alla società E. CORP. sono stati alimentati con denaro in origine in provenienza dal conto della società D. Ltd, menzionata nello scritto 16 dicembre 2020 dell’avvocato di A.» (act. 10, pag. 9).

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E. 3.3.6 Per quanto attiene agli atti vanificatori, il MPC ha descritto nella decisione im- pugnata e raffigurato negli schemi prodotti in sede di risposta i flussi di denaro potenzialmente legati all’Operazione S., i quali hanno anche toccato i conti liti- giosi riconducibili ad A. (v. act. 10.1 e 10.2). Le movimentazioni in questione potrebbero essere legate agli atti corruttivi ipotizzati all’estero nonché costituire atti di riciclaggio commessi in Svizzera, ciò che l’inchiesta dovrà appurare.

E. 3.4 Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e con- divisibili. Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi per ipotizzare che i conti dei reclamanti siano stati uti- lizzati per attività di riciclaggio sul territorio svizzero. Nella misura in cui tali conti sono stati accreditati con valori patrimoniali provenienti da una relazione di I. SA presso la banca FF. in Portogallo, la connessione fra l’ipotetico reato e i beni oggetto dei sequestri è data (v. supra consid. 3.1). Come rilevato dal MPC, tale denaro di I. SA, infatti, «(per un importo complessivo di USD 3,05 miliardi nel periodo tra marzo 2012 e ottobre 2012), dapprima è stato accreditato sui conti della società AA. SA presso le banche II. e EE. in Svizzera (dal conto della società AA. SA presso la banca EE. una parte del denaro [USD 257,8 milioni] è poi stata trasferita fra giugno 2012 e novembre 2012 sul conto intestato alla società BB. LTD presso la medesima banca) e in seguito (nel periodo da aprile 2012 fino a giugno 2020), per un importo complessivo di USD 78 milioni e di CHF 212 milioni (cifra arrotondata) – importo che va considerato il guadagno tratto da A. dall’operazione S. –, ripartito su una miriade di conti (anche intestati a società offshore o ai suoi figli, ma sempre economicamente riconducibili ad A.) in Svizzera (in parte anche previo transito all’estero, in particolare sul conto della società CC. presso la banca DD. (USD 20 milioni)» (act. 10, pag. 6 e seg.).

Inoltre, ritenuto che i valori patrimoniali giunti sulle relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a A. attraverso l’Operazione S. ammontano a fr. 212'165'625.– e USD 78'000'000.– e che i beni sotto sequestro al momento dell’emanazione del decreto impugnato ammontavano a USD 139'334'246.16, risp. EUR 1'951'161.– e fr. 4'307'330.44 (v. act. 1.1, pag. 8), oltre all’immobile di St. Moritz, valutato a fr. 6 milioni (v. act. 10, pag. 14), si rileva che le misure contestate ossequiano il principio della proporzionalità. Essendo le stesse state adottate nel luglio 2020, ossia poco più di due anni fa, e tenuto conto della com- plessità dell’inchiesta, tale principio è attualmente rispettato anche sotto il profilo temporale.

E. 3.5 I reclamanti ritengono che il MPC abbia proceduto a costatazioni incomplete o inesatte di determinati fatti. Essi ritengono che a torto la predetta autorità abbia considerato: che A. sia oggetto di un procedimento penale in Spagna; che le “S. Transactions” all’origine dei sospetti di riciclaggio siano state considerate illecite dal Venezuela e dagli Stati Uniti; che l’immobile a St. Moritz sia stato acquistato con denaro proveniente dalle “S. Transactions”, transazioni che il

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MPC non avrebbe dimostrato peraltro essere di natura illecita; che A. non abbia documentato in maniera chiara la sua grande fortuna e che per nasconderla avrebbe segnatamente designato la moglie come avente diritto economico della società MM. con sede in Scozia.

Ricordato che il Tribunale federale si è di recente chinato sull’Operazione S. nell’ambito di un parallelo procedimento penale pendente nel Canton Zurigo, dichiarandola illecita (v. supra consid. 3.3.4), nella misura in cui le contestate considerazioni del MPC non toccano la legittimità in quanto tale dei sequestri litigiosi ma l’inchiesta in generale senza alcuna ricaduta sulle conclusioni di cui sopra, le censure in questione non meritano ulteriori approfondimenti. Ciò vale parimenti per quanto concerne le censure relative alle trasmissioni spontanee d’informazioni giusta l’art. 67a AIMP, essendo anch’esse prive di rilievo per la valutazione dei requisiti delle misure coercitive contestate.

E. 3.6 I reclamanti censurano la violazione del principio della buona fede da parte del MPC, nella misura in cui, da una parte, ad A. o agli altri reclamanti non è stato sino ad ora riconosciuto lo statuto d’imputato, ciò con lo scopo di limitare loro l’accesso agli atti dell’incarto e il diritto di difendersi in maniera legittima, dall’al- tra, l’autorità avrebbe proceduto a trasmissioni spontanee d’informazioni co- perte dal segreto bancario a persone colpite da sanzioni internazionali, in viola- zione dei diritti fondamentali dei reclamanti.

Sulla questione dello statuto procedurale di A., l’autorità inquirente ha affermato che quest’ultimo «non è, sino ad ora, stato imputato perché il MPC intende dap- prima accertare in che Paesi e per quali fatti egli è già imputato, onde evitare una sovrapposizione di procedimenti penali. In tale contesto si rileva che il MPC ha inviato agli USA una commissione rogatoria in data 23 maggio 2022 volta all’ottenimento di mezzi di prova ed è attualmente in attesa di ricevere tutti gli atti» (act. 1.1, pag. 4 e seg.).

Orbene, questa Corte rileva che, mediante decreto del 31 marzo 2022, il MPC ha concesso ai reclamanti un accesso parziale agli atti a titolo di terzi aggravati da atti procedurali, decisione che i medesimi non hanno contestato (v. atti da 20-02-0001 a 20-02-0090 incarto MPC). Nella loro istanza di dissequestro del 17 giugno 2022, i predetti, pur indicando di aver avuto un accesso parziale all’in- carto, non si sono lamentati del loro statuto nella procedura (v. atti da 15-01- 1291 a 15-01-1319 incarto MPC). Non si comprende come mai i reclamanti ab- biano atteso il rifiuto di dissequestro qui impugnato per presentare la censura in questione. In virtù del principio della buona fede processuale, essi avrebbero dovuto presentarla subito dopo l’emanazione del decreto del 31 marzo 2022 di cui sopra, se ritenevano che l’accesso parziale agli atti dell’incarto fosse dovuto al loro statuto. In questo senso, presentata con il loro reclamo del 22 agosto 2022, la censura è tardiva e in contraddizione con la condotta processuale

- 15 -

tenuta fino a quel momento (venire contra factum proprium; v. sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2019.222 del 17 marzo 2020 consid. 2.1.2). La de- cisione del MPC di attendere l’esito di rogatorie all’estero per decidere se e in che misura estendere il procedimento penale nei confronti di A. e/o degli altri reclamanti è peraltro ragionevole e meritevole di tutela.

E. 3.7 Gli insorgenti lamentano infine una violazione del principio di celerità. Essi ri- tengono che dopo più di sette anni d’inchiesta, il MPC non sarebbe stato capace di concretizzare i sospetti che l’hanno condotto ad aprire differenti inchieste dal 2015, precisato che le trasmissioni spontanee d’informazioni all’estero sareb- bero rimaste senza esito.

A tal proposito, il MPC afferma che «ad essere determinante è la data in cui sono stati decretati i sequestri delle relazioni bancarie (ossia il 9 luglio 2020, rispettivamente il 6, 20 e 21 ottobre 2020 e 23 novembre 2020) e non la data in cui il MPC ha ricevuto le numerose comunicazioni MROS che concernevano altrettanto numerose persone fisiche e giuridiche (e dunque non il solo A.), sulla base delle quali ha avviato degli accertamenti preliminari (Vorabklärungen) nell’ambito dei quali non è stata ordinata alcuna misura coercitiva che abbia limitato i diritti di A. o di persone fisiche o giuridiche ad egli riconducibili. Es- sendo stato il procedimento penale formalmente aperto il 9 luglio 2020, a se- guito della richiesta della banca J. di chiudere le relazioni riconducibili ad A. ed ai suoi familiari, data (quella del 9 luglio 2020) a partire dalla quale hanno fatto seguito i decreti di sequestro delle relazioni bancarie riconducibili a quest’ultimo, non si vede come ed in che modo i reclamanti possano affermare che si è con- figurata una violazione del principio di celerità, dato che le misure di sequestro sono in vigore da poco più di due anni» (act. 10, pag. 10). Questa Corte ritiene che le considerazioni del MPC non prestano il fianco a critiche. Preso atto che il procedimento SV.20.1133 è stato aperto il 9 luglio 2020 e che i contestati sequestri sono stati ordinati lo stesso giorno e susseguentemente a tale data, la censura in questo ambito va respinta.

4. Pertanto, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra le ipotesi di reato e i valori patrimoniali sotto sequestro, ammessa inoltre la pro- porzionalità delle misure, vi è da concludere che i provvedimenti impugnati de- vono essere confermati.

5. In definitiva, il gravame va integralmente respinto e la decisione impugnata con- fermata.

- 16 -

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia ridotta, vista l'accertata violazione del diritto di essere sen- tito (v. supra consid. 2.2 e TPF 2008 172 consid. 6 e 7) è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4’000.– a carico dei reclamanti in solido.

- 17 -

E. 6 aprile 2022 e 28 giugno 2022 alla citata denuncia della Repubblica del Vene- zuela del 1 ° giugno 2020, acquisita agli atti del presente procedimento dall’in- carto SV.20.0659) ma anche dagli USA (vedasi commissione rogatoria di data

E. 7 dicembre 2021 che il MPC ha eseguito, anch’essa acquisita agli atti del pre- sente procedimento dall’incarto RH.22.0005). Si rileva che l’OPERAZIONE S. trae origine da un contratto di prestito sottoscritto a marzo 2012 in cui la società venezuelana T. ha concesso a I. SA un prestito di oltre 17 miliardi di bolivar (BsF). La società T. ha poi ceduto i diritti derivanti dal contratto di prestito con I. SA a due altre società estere, la AA. SA con sede a Panama e la BB. Ltd con sede a St. Vincent e Grenadine, che hanno ottenuto da I. SA il rimborso in USD del predetto prestito di bolivar venezuelani (BsF), facendo applicare un tasso di cambio che non sarebbe stato quello fissato dal governo venezuelano. Dalla ricostruzione dei flussi effettuata sinora dal MPC risulta un trasferimento di USD 20 milioni dalla relazione bancaria intestata alla società CC. presso la banca DD. di Andorra, di cui A. era avente diritto economico, che ha avuto luogo il 14 agosto 2014, verso la citata relazione intestata alla società H. Corp. presso la banca J. La relazione intestata alla società CC. aveva a sua volta ricevuto, dalle relazioni bancarie in Svizzera intestate alle società AA. SA e BB. Ltd presso la banca EE. nel periodo tra maggio e giugno 2012, una somma di EUR 55’621’356.--. Sulla relazione bancaria intestata a AA. SA presso la banca EE., fra aprile e ottobre giugno 2012 sono confluiti USD 2,05 miliardi dalla banca FF. in Portogallo, in provenienza da una relazione bancaria intestata a I. SA. Fra giugno e novembre 2012 da questa relazione sono stati trasferiti CHE 60,9 mi- lioni verso la relazione bancaria intestata alla società F. SA, riconducibile ad A. presso la banca K., USD 28 milioni verso la relazione bancaria intestata alla società GG. SA, riconducibile ad A. presso la banca HH. e USD 257,9 milioni verso la relazione bancaria intestata a BB. Ltd presso la banca EE. Da quest’ul- tima relazione bancaria, a giugno 2012 sono stati trasferiti CHF 151,25 milioni sulla relazione bancaria intestata a D. Ltd, riconducibile ad A., presso la banca EE. che ad aprile 2012 aveva ricevuto USD 30 milioni dalla relazione bancaria intestata a AA. SA presso la banca II. Successivamente, con trasferimenti av- venuti tra il 19 agosto 2014 e l’11 giugno 2020, USD 4'890’127.-- e

- 11 -

EUR 3'200’000.-- sono stati trasferiti sulla relazione intestata ad A. presso la banca J. dalla relazione bancaria intestata a H. Corp. presso la medesima banca. In seguito, con versamenti avvenuti tra l’ottobre del 2016 e il giugno del 2020, EUR 2'100’000.-- sono confluiti sulla relazione intestata a B. , figlia di A., presso banca J., e EUR 2'100’000.-- sulla relazione intestata a C., figlio di A., presso la medesima banca» (act. 1.1, pag. 7 e seg.).

E. 8 gennaio 2020 in qualità di persona informata sui fatti, avvenuto, attraverso una rogatoria negli USA, dinnanzi la Staatsanwaltschaft Il del Canton Zurigo (acquisito agli atti del presente procedimento), ha ammesso di aver ricevuto una “commissione” in relazione all’OPERAZIONE S. (“Es hat eine grosse Transak- tion im Zusammenhang mit einem Darlehen gegeben, das der I. SA in Bolivar gegeben wurde. Ich erhielt dafür eine Kommission. in diese Transaktion, bei der es sich in Wirklichkeit um eine GeIdwechseloperation handelt, waren die Ge- sellschaften T. und AA. SA involviert”, punto 16 del citato verbale), affermando anche di essere stato contattato da A., ciò che attesta il coinvolgimento di quest’ultimo (“A. hat mich kontaktiert und hat mir gegenüber JJ. als finanziellen Leiter der Transaktion erwähnt”, punto 53 del citato verbale) e concludendo che si tratta di un’operazione di riciclaggio ed illegale per la quale sono state pagate delle dazioni corruttive “AA. SA war eine GeIdwäscherei Transaktion und illegal. Ich gehe davon aus, dass ein Teil des Geldes, das durch die Schweiz floss, für Zahlungen an Offiziere und I. SA Mitarbeiter verwendet wurde, wie in meinem Fall”, punto 80 del citato verbale)» (ibidem, pag. 9).

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico dei reclamanti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 20 dicembre 2022 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D. LTD,

5. E. CORP.,

6. F. SA,

7. G. CORP.,

8. H. CORP.,

tutti rappresentati dagli avv. Saverio Lembo e Anne Valé- rie Julen Berthod, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2022.103-110

- 2 -

Fatti:

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un’istru- zione penale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati corruttivi commessi a danno della società a partecipazione pubblica I. SA (v. act. 1.4).

B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 9 luglio, 6, 20 e 21 ottobre nonché 23 novembre 2020 (v. act. 1.5-1.12), il MPC ha ordinato l’edizione e il sequestro della docu- mentazione concernente numerose relazioni bancarie riconducibili ad A. con blocco dei valori patrimoniali ivi depositati, il cui ammontare complessivo, al 30 giugno 2022, era di USD 139'334'246.16, EUR 1'951'161.– e fr. 4'307'330.44 (v. act. 1.1, pag. 1 e seg.).

In data 23 novembre 2020, il MPC ha inoltre proceduto al sequestro, mediante blocco al Registro fondiario, di un immobile (fondo n. 1) di proprietà di A. a St. Moritz (v. act. 1.13).

C. Con scritto del 17 giugno 2022, A. e svariate società a lui riconducibili hanno inoltrato al MPC un’istanza di dissequestro delle seguenti relazioni bancarie:

- n. 2 intestata ad A. presso la banca J., Ginevra;

- n. 3 intestata alla società H. Corp. presso la banca J., Ginevra;

- n. 4 intestata a B. presso la banca J., Ginevra;

- n. 5 intestata a C., presso la banca J., Ginevra;

- n. 6 intestata alla società F. SA presso la banca K., Lugano;

- n. 7 intestata alla società E. Corp. presso la banca L., Ginevra;

- n. 8 intestata ad A. presso la banca M., Lugano;

- n. 9 intestata alla società E. Corp. presso la banca N., Ginevra;

- n. 10 intestata alla società D. Ltd presso la banca O., Lugano;

- n. 11 intestata alla società E. Corp. presso la banca P., Ginevra;

- n. 12 intestata ad A. e n. 13 intestata alla società G. Corp., entrambe accese presso la banca Q., Ginevra.

A. ha parimenti postulato il dissequestro del suo immobile (fondo n. 1) a St. Mo- ritz (v. act. 1.43).

D. Con decreto dell’11 agosto 2022, il MPC, ritenendo presenti “gravi e concreti indizi secondo cui il denaro depositato sulle predette relazioni bancarie attual- mente sotto sequestro provenga da crimini (reati corruttivi e/o distrattivi) com- messi all’estero e che sia in seguito stato riciclato in Svizzera”, ha respinto la suddetta istanza (act. 1.1, pag. 10).

- 3 -

E. Con reclamo del 22 agosto 2022, A., B., C., D. Ltd, E. Corp., F. SA, G. Corp. e H. Corp. sono insorti contro il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando quanto segue (v. act. 1, pag. 4 e segg.):

«I A la forme

1. Déclarer le présent recours recevable.

II Au fond

Préalablement:

2. Enjoindre le Ministère public de la Confédération de porter à la

connaissance des Recourants toutes les pièces du dossier de la

procédure SV.20.1133, en particulier celles issues de procédures sépa-

rées, sur lesquelles il s’appuie pour fonder le maintien des mesures de blo-

cage contestées.

3. Cela fait, réserver aux Recourants la possibilité de compléter leur recours sur

la base des pièces du dossier SV.20.1133 nouvellement portées à leur

connaissance.

Principalement

4. Annuler la décision rendue par le Ministère public de la Confédération le

11 août 2022, rejetant la requête de levée des séquestres visant les

comptes n. 2 au nom de A., n. 3 au nom de H. Corp., n. 4 au nom de B.

et n. 5 au nom de C., tous ouverts dans les livres de la banque J., le compte

n. 6 au nom de F. SA , ouvert dans les livres de la banque K., le

compte n. 7 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque L., le

compte n. 8 au nom de A., ouvert dans les livres de la banque M., le compte n.

9 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque N., le compte n. 10

au nom de D. Ltd, ouvert dans les livres de la banque O., le compte n. 11

au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque P. et les comptes

n.12 au nom de A. et n. 13 au nom de G. Corp., tous deux ouverts dans les

livres de la banque Q. et de levée de la mesure de blocage portant sur le bien

immobilier sis Z., 7500 St-Moritz, du complexe dénommé “Y.” (bienfonds n. 1),

dans la procédure SV.20.1133.

5. Cela fait, enjoindre le Ministère public de la Confédération de prononcer

la levée des séquestres visant les comptes n. 2 au nom de A., n. 3 au nom de

H. Corp., n. 4 au nom de B. et n. 5 au nom de C., tous ouverts dans les livres

de la banque J., le compte n. 6 au nom de F. SA, ouvert dans les livres de la

banque K., le compte n. 7 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la

banque L., le compte n. 8 au nom de A., ouvert dans les livres de banque M.,

le compte n. 9 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque N., le

compte 10 au nom de D. Ltd, ouvert dans les livres de la banque O., le compte

n. 11 au nom de E. Corp., ouvert dans les livres de la banque P. et les comptes

n. 12 au nom de A. et n. 13 au nom de G. Corp., tous deux ouverts dans les

livres de la banque Q. et la levée de la mesure de blocage portant sur le bien

immobilier sis Z., 7500 St-Moritz, du complexe dénommé “Y.” (bienfonds n. 1),

dans la procédure SV.20.1133.

En tout état

- 4 -

6. Mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la Confédération.

7. Allouer à A., B., C., D. Ltd, E. Corp., F. SA, G. Corp. et H. Corp. un mon tant

de CHF 20’000.- au titre d’indemnisation des frais de défense encourus dans la

présente procédure de recours1 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

8. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres ou

contraires conclusions».

F. Con risposta del 4 ottobre 2022, il MPC ha chiesto di respingere il gravame relativamente ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 di cui sopra (v. act. 10).

G. Con replica del 27 ottobre 2022, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 19), gli insorgenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 18).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 Benché il reclamo sia scritto in lingua francese, la presente decisione viene re- datta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le co- noscenze linguistiche dei patrocinatori dei ricorrenti, i quali con il loro reclamo hanno dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in di- ritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. TPF 2018 133 consid. 1 e riferimenti).

1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).

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1.3 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 11 agosto 2022 (v. act. 1.1), è stata notificata ai reclamanti il giorno dopo (v. ibidem, pag. 1 e act. 1, pag. 19). Il reclamo, interposto il 22 ago- sto 2022, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP).

1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen- tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il tito- lare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione dei reclamanti, ognuno per le relazioni bancarie sequestrate di cui sono titolari, è dunque pacifica. La stessa è ugualmente data ad A. per quanto riguarda l’immobile (fondo n. 1) sequestrato a St. Moritz, di cui egli è proprietario.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. I reclamanti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC non avrebbe messo a loro disposizione tutti gli atti sui quali si fonda la decisione impugnata.

2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condi- zione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per ema- nare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito di una parte comprende anche quello di prendere conoscenza di ogni documento o presa di posizione inoltrati al giudice e di potersi esprimere in proposito, a prescindere dal fatto che contengano argomenti di fatto o di diritto nuovi e

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rilevanti per la decisione. Spetta infatti all'interessato decidere della necessità di esporre la propria opinione sulle osservazioni di un partecipante alla proce- dura (v. DTF 132 I 42 consid. 3.3.2). Pur toccando di principio alla parte inte- ressata prendere l’iniziativa di richiedere l’accesso agli atti per conoscere il con- tenuto dell’incarto (v. SCHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 102 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommen- tar, 3a ediz. 2018, n. 2 ad art. 102 CPP), il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l’autorità che aggiunge nuovi atti al fascicolo processuale sui quali intende basarsi per una sua decisione è di principio tenuta a informare le parti degli stessi (v. DTF 124 II 132 consid. 2b pag. 137; sentenze del Tribunale federale 1P.718/2005 del 19 dicembre 2005 consid. 3.2; 1P.83/2002 del 9 luglio 2002 consid. 2.2, in: Pra 91/2002 N. 182 pag. 969; SCHMUTZ, ibidem; SCHMID, ibidem). Tuttavia, la parte che sa che un documento o uno scritto di un altro partecipante alla procedura è stato o sarà annesso agli atti di causa non può restare inattiva se desidera prenderne conoscenza e determinarsi in merito. Deve piuttosto reagire rapidamente invitando l'autorità a trasmettergliene una copia e, se del caso, a fissarle un termine per permetterle di formulare delle osservazioni scritte. In simili circostanze, aspettare di ricevere la decisione fi- nale di tale autorità e prevalersi solo a quel momento di un vizio procedurale (ovvero la mancata comunicazione di un documento o di un elemento di prova) sarebbe incompatibile con il principio della buona fede (sentenze del Tribunale federale 6B_885/2009 del 10 marzo 2010 consid. 1.4; 4A_346/2008 del 6 no- vembre 2008 consid. 5.1.1).

Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione com- porta di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giuri- sprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sen- tito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'istanza di ricorso/reclamo, come la presente Corte (v. supra consid. 1.5), con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

2.2 In concreto, si rileva che i reclamanti hanno chiesto e ottenuto un accesso par- ziale agli atti in data 31 marzo 2022 (v. act. 1, pag. 23; act. 10, pag. 10 e seg.). Dagli atti dell’incarto risulta che susseguentemente a tale data il MPC ha acqui- sito ulteriori documenti utilizzati per motivare la decisione impugnata – segna- tamente per dimostrare l’illiceità di una cosiddetta “Operazione S.” avvenuta all’estero a danno dello Stato venezuelano da cui proverrebbero i valori attual- mente sequestrati in Svizzera –, ossia: un verbale d’interrogatorio di R. dell’8 gennaio 2022 concernente un procedimento penale condotto dalla Pro- cura zurighese (v. atto 18-07-0005 a 18-07-0096 incarto MPC); i complementi del 1° marzo, 6 aprile e 28 giugno 2022 alla denuncia penale sporta dal

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Venezuela in data 1° giugno 2020 (v. act. 1.1, pag. 7); due schemi redatti dal “Forensic Financial Analyst” (in seguito: FFA) del MPC relativi alla ricostruzione dei flussi di denaro confluiti sulle relazioni bancarie riconducibili ad A. in Sviz- zera del 4 ottobre e 9 agosto 2022 (v. act. 10.1 e 10.2); commissioni rogatorie provenienti dalla Spagna nell’ambito di un procedimento a carico di A. (v. act. 1.1, pag. 6). Pur non opponendosi, in sede di risposta, alla messa a disposi- zione dei reclamanti di tutto l’incarto, aderendo quindi alle conclusioni ricorsuali

n. 2 e 3 (v. act. 10, pag. 1, e act. 13), il MPC, non avendo trasmesso loro copia di tali documenti al momento della messa agli atti degli stessi, ma in ogni caso prima dell’emanazione della decisione impugnata, ha violato il diritto di essere sentiti dei reclamanti. Ora, avendo quest’ultimi avuto accesso agli atti in que- stione, con la possibilità di esprimersi in sede di replica, la violazione in que- stione deve essere considerata sanata nell'ambito della presente procedura, ciò di cui si terrà comunque conto nella fissazione delle spese processuali (v. più ampiamente TPF 2008 172 consid. 6 e 7).

3. I reclamanti contestano il mantenimento dei sequestri dei loro conti bancari non- ché del fondo a St. Moritz. Dopo sette anni d’indagini, a parte le contestate mi- sure e le trasmissioni spontanee d’informazioni confidenziali all’estero rimaste senza esito, il MPC non avrebbe proceduto a nessun atto d’inchiesta che ha permesso di rinforzare i sospetti iniziali. L’assenza di reazione da parte dei Paesi esteri nei quali sarebbero stati commessi i crimini a monte dei reati di riciclaggio oggetto d’indagine in Svizzera attesterebbe il disinteresse per la pro- cedura elvetica, dovuta alla mancanza di sospetti equivalenti nei procedimenti esteri. Le misure in atto sarebbero comunque contrarie al principio della propor- zionalità, nella misura in cui in Svizzera sarebbero sotto sequestro beni per un valore complessivo di quasi 150 milioni di franchi, a fronte di USD 10 milioni sui quali verterebbe l’unica procedura penale estera, quella americana, qui rile- vante per la procedura elvetica. La complessità dell’inchiesta non potrebbe del resto costituire un motivo per mantenere le misure, visto il tempo già trascorso e il disinteresse dimostrato dalle autorità penali estere. In definitiva, le probabi- lità di confisca, rispettivamente di pronuncia di un credito compensatorio o di restituzione alla parte lesa non si sarebbero ulteriormente concretizzate nel corso delle indagini, per cui i sequestri andrebbero revocati.

3.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe- cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi- scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re- strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi- zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz.

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2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan- dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (v. sentenza del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.2 e 3.5 con rinvii; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con- sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere pro- porzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della per- sona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale se porta su valori che potreb- bero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem- bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

3.2 In concreto, il MPC sospetta che denaro proveniente da attività corruttiva a danno della società a partecipazione pubblica I. SA sia giunto sui conti oggetto dei contestati sequestri. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

3.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP). Tuttavia, se l’autore è giudi- cato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex mitior ex art. 2 cpv. 2 CP. Il nuovo art. 305bis CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati. Il nuovo diritto, esten- dendo il proprio campo di applicazione, è di per sé meno favorevole al reo ri- spetto a quello precedente, ma la questione è qui irrilevante non trattandosi nella fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi è dunque motivo di scostarsi dalla regola dell’art. 2 cpv. 1 CP.

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vec- chia versione dell’art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che sog- gettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai

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sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimo- niali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso prove- nienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclag- gio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in ma- niera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e alla legge sugli stu- pefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il sospetto di riciclaggio di denaro può sussistere in particolare se le autorità penali dimostrano l’esistenza di attività tipiche ricollegabili a tale reato. Ciò è il caso, ad esempio, se ingenti somme di denaro sono spostate attraverso complessi movimenti di conti tra nu- merose persone e società coinvolte in diversi Paesi (compresi i cosiddetti do- micili “offshore”), senza che vi sia una ragione economica plausibile per tali transazioni complesse (DTF 129 II 97 consid. 3.3; v. anche DTF 142 IV 297 consid. 7.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.4; 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 2.5; 1B_713/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.4.2; ACKERMANN, in Ackermann/Heine (ed.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 15 n. 51-55; FORSTER, Commentario basilese, 2015, n. 9 ad art. 27 CRic; PIETH, Commen- tario basilese, 4a ediz. 2019, n. 40, 48 e seg. ad art. 305bis CP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 599-602). Il sospetto di riciclaggio di denaro può anche derivare da un collega- mento evidente delle persone e dei conti interessati con transazioni finanziarie inserite nel contesto specifico di gravi casi di corruzione internazionale (v. sen- tenze del Tribunale federale 1B_339/2017 consid. 2.5; 1A.175-176/2004 del 25 novembre 2004 consid. 2.7 e consid. 3.4-3.5; sulla prassi in ambito di diritto penale internazionale v. FORSTER, Internationale Rechtshilfe bei

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Geldwäschereiverdacht, Entwicklung und Typologie der bundesgerichtlichen Praxis zur Konkretisierung der verbrecherischen Vortat, ZStrR 124 [2006] 274 e segg., pag. 287-289; ZIMMERMANN, op. cit., n. 595-598).

3.3.1 In concreto, nella decisione impugnata il MPC «rileva che dalla ricostruzione dei flussi di denaro è emerso che il denaro pervenuto sulla relazione bancaria n. 3 intestata alla società H. Corp. presso la banca J., di cui A. è avente diritto eco- nomico, e successivamente in parte trasferito sulla relazione n. 2 intestata ad A. presso il medesimo istituto bancario, e poi sulle relazioni intestate ai figli di A. (relazione n. 4 intestata a B. e relazione n. 5 intestata a C.), sempre presso la stessa banca, è stato originato dall’OPERAZIONE S., ritenuta illecita non solo dalla Repubblica del Venezuela (vedasi complemento di data 10 marzo 2022, 6 aprile 2022 e 28 giugno 2022 alla citata denuncia della Repubblica del Vene- zuela del 1 ° giugno 2020, acquisita agli atti del presente procedimento dall’in- carto SV.20.0659) ma anche dagli USA (vedasi commissione rogatoria di data 7 dicembre 2021 che il MPC ha eseguito, anch’essa acquisita agli atti del pre- sente procedimento dall’incarto RH.22.0005). Si rileva che l’OPERAZIONE S. trae origine da un contratto di prestito sottoscritto a marzo 2012 in cui la società venezuelana T. ha concesso a I. SA un prestito di oltre 17 miliardi di bolivar (BsF). La società T. ha poi ceduto i diritti derivanti dal contratto di prestito con I. SA a due altre società estere, la AA. SA con sede a Panama e la BB. Ltd con sede a St. Vincent e Grenadine, che hanno ottenuto da I. SA il rimborso in USD del predetto prestito di bolivar venezuelani (BsF), facendo applicare un tasso di cambio che non sarebbe stato quello fissato dal governo venezuelano. Dalla ricostruzione dei flussi effettuata sinora dal MPC risulta un trasferimento di USD 20 milioni dalla relazione bancaria intestata alla società CC. presso la banca DD. di Andorra, di cui A. era avente diritto economico, che ha avuto luogo il 14 agosto 2014, verso la citata relazione intestata alla società H. Corp. presso la banca J. La relazione intestata alla società CC. aveva a sua volta ricevuto, dalle relazioni bancarie in Svizzera intestate alle società AA. SA e BB. Ltd presso la banca EE. nel periodo tra maggio e giugno 2012, una somma di EUR 55’621’356.--. Sulla relazione bancaria intestata a AA. SA presso la banca EE., fra aprile e ottobre giugno 2012 sono confluiti USD 2,05 miliardi dalla banca FF. in Portogallo, in provenienza da una relazione bancaria intestata a I. SA. Fra giugno e novembre 2012 da questa relazione sono stati trasferiti CHE 60,9 mi- lioni verso la relazione bancaria intestata alla società F. SA, riconducibile ad A. presso la banca K., USD 28 milioni verso la relazione bancaria intestata alla società GG. SA, riconducibile ad A. presso la banca HH. e USD 257,9 milioni verso la relazione bancaria intestata a BB. Ltd presso la banca EE. Da quest’ul- tima relazione bancaria, a giugno 2012 sono stati trasferiti CHF 151,25 milioni sulla relazione bancaria intestata a D. Ltd, riconducibile ad A., presso la banca EE. che ad aprile 2012 aveva ricevuto USD 30 milioni dalla relazione bancaria intestata a AA. SA presso la banca II. Successivamente, con trasferimenti av- venuti tra il 19 agosto 2014 e l’11 giugno 2020, USD 4'890’127.-- e

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EUR 3'200’000.-- sono stati trasferiti sulla relazione intestata ad A. presso la banca J. dalla relazione bancaria intestata a H. Corp. presso la medesima banca. In seguito, con versamenti avvenuti tra l’ottobre del 2016 e il giugno del 2020, EUR 2'100’000.-- sono confluiti sulla relazione intestata a B. , figlia di A., presso banca J., e EUR 2'100’000.-- sulla relazione intestata a C., figlio di A., presso la medesima banca» (act. 1.1, pag. 7 e seg.).

3.3.2 Il MPC aggiunge che l’Operazione S. è ritenuta illecita non solo dallo Stato ve- nezuelano e dagli Stati Uniti, ma anche per ammissione di «R. (già executive director of finance di I. SA dal giugno 2011 al febbraio 2013, Geschäftsführer für Finanzplanung dal marzo al dicembre 2013 e Direktor der Finanzplanung dal gennaio 2014 fino al marzo 2016, data alla quale ha lasciato I. SA; il quale è oggetto di condanna negli USA), che, nel corso di un interrogatorio in data 8 gennaio 2020 in qualità di persona informata sui fatti, avvenuto, attraverso una rogatoria negli USA, dinnanzi la Staatsanwaltschaft Il del Canton Zurigo (acquisito agli atti del presente procedimento), ha ammesso di aver ricevuto una “commissione” in relazione all’OPERAZIONE S. (“Es hat eine grosse Transak- tion im Zusammenhang mit einem Darlehen gegeben, das der I. SA in Bolivar gegeben wurde. Ich erhielt dafür eine Kommission. in diese Transaktion, bei der es sich in Wirklichkeit um eine GeIdwechseloperation handelt, waren die Ge- sellschaften T. und AA. SA involviert”, punto 16 del citato verbale), affermando anche di essere stato contattato da A., ciò che attesta il coinvolgimento di quest’ultimo (“A. hat mich kontaktiert und hat mir gegenüber JJ. als finanziellen Leiter der Transaktion erwähnt”, punto 53 del citato verbale) e concludendo che si tratta di un’operazione di riciclaggio ed illegale per la quale sono state pagate delle dazioni corruttive “AA. SA war eine GeIdwäscherei Transaktion und illegal. Ich gehe davon aus, dass ein Teil des Geldes, das durch die Schweiz floss, für Zahlungen an Offiziere und I. SA Mitarbeiter verwendet wurde, wie in meinem Fall”, punto 80 del citato verbale)» (ibidem, pag. 9).

3.3.3 In sede di risposta, il MPC ha ulteriormente sostanziato i motivi alla base della decisione impugnata, producendo anche due schemi allestiti dai suoi esperti finanziari (FFA), uno del 4 ottobre 2022 (v. act. 10.1) e l’altro del 9 agosto 2022 (v. act. 10.2), che ricostruiscono i flussi del denaro confluito sulle relazioni ban- carie riconducibili ad A. in Svizzera proveniente da AA. SA, BB. Ltd e CC. (v. act. 10, pag. 6 e segg.). Sulla base delle analisi effettuate dal FFA della docu- mentazione bancaria acquisita, il MPC ha accertato che l’integralità del denaro pervenuto sui conti riconducibili ad A. in Svizzera proviene dai conti delle so- cietà AA. SA e BB. Ltd, che a loro volta hanno ricevuto tale denaro da I. SA con la causale “Operazione S.” (v. act. 10, pag. 7). Esso afferma inoltre che fra i conti riconducibili ad A. in Svizzera destinatari di denaro legato all’Operazione S. vi è anche quello presso la banca J., con il quale è stato effettuato, nel lu- glio/agosto 2019, l’acquisto dell’immobile a St. Moritz, attualmente sotto seque- stro, a un prezzo di fr. 6'046'000.– (v. ibidem, pag. 8).

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3.3.4 Come rilevato anche dal MPC in sede di risposta, sull’operazione in questione si è recentemente espresso anche il Tribunale federale «nell’ambito di ricorsi interposti in un parallelo procedimento penale condotto dalla Procura di Zurigo nei confronti di altre persone. Il MPC ha acquisito dalla Procura di Zurigo in data 5 settembre 2022 le sentenze del TF del 16 giugno 2022 le cui referenze sono 1B_389/2021 (concernente l’operazione S., l’operazione KK. ed altre), 1B_394/2021 (concernente l’operazione S.) e 1B_395/2021 (concernente l’ope- razione KK.) (doc. MPC da 17-00-0142 a 17-00-0205)» (act. 10, pag. 8). Il MPC afferma che l’Alta Corte «ha ritenuto che, con riferimento all’operazione S. (come pure con riferimento all’operazione KK.) ed ai flussi di denaro ad essa collegati, vi sono concreti indizi di riciclaggio di denaro aggravato e della com- missione di crimini a monte (Vortat), sussumibili nella corruzione e nell’ammini- strazione infedele (eventualmente nell’infedeltà nella gestione pubblica). Il TF ha ritenuto l’operazione S. (e anche l’operazione KK.) una transazione su valute camuffata da un contratto di prestito. Danneggiata da tale operazione è la so- cietà I. SA (vedasi in particolare le sentenze 1B_389/ 2021 consid. 4.2.3 a pag. 21 e 4.2.4 e 1B_394/2021 consid. 4.1 e 4.2 con rinvio al 2.1). In relazione al reato di corruzione il TF ha fatto riferimento nelle sentenze 1B_394/2021 (con- sid. 2.1.2) e 1B_389/2021 (consid. 2.15 e 4.2.3 a pag. 21) ad R. (allora direttore di I. SA) che ha ricevuto dazioni corruttive per un importo di USD 10 milioni» (act. 10, pag. 8). In tale ambito, il MPC fa notare che «la sentenza venezuelana del 16 dicembre 2020 richiamata dai reclamanti, che comproverebbe – secondo loro – l’origine lecita dell’operazione S., è stata vagliata nelle procedure di ri- corso dinnanzi al TF, sfociate nelle sentenze 1B_395/2021 (vedasi consid. 2.1 alle pagg. 4-5) e 1B_389/2021 (vedasi consid. 2.3), con il risultato che il TF l’ha ritenuta irrilevante (cfr. consid. 4.2.3 in fine della sentenza 1B_395/2021 e con- sid. 4.2.4 in fine della sentenza 1B_389/2021)» (act. 10, pag. 9).

3.3.5 Il MPC aggiunge infine che A. «attraverso il suo avvocato LL., ha ammesso che l’integralità del denaro confluito sui conti delle sue società (D. Ltd, GG. SA, G. CORP., F. SA e H. CORP.) proviene esclusivamente dall’operazione S. e che è stato accreditato su tali conti attraverso le società AA. SA e BB. Ltd (scritto 16 dicembre 2020, pagg. 1 e 5 (doc. MPC 15-01-0139 a -0143) e scritto 2 feb- braio 2021 con specifico riferimento al conto della H. CORP. (doc. MPC 15-01- 0861 a -0862) delI’avv. LL.). A., sempre attraverso il suo predetto avvocato, ha anche ammesso che i suoi conti personali sono stati alimentati esclusivamente dai conti delle sue predette società (scritto 6 gennaio 2021, pagg. 1 e 3; doc. MPC 15-01-0429 a -0532). Come risulta dallo schema FFA del 4 ottobre 2022 (allegato 1 alla presente risposta), i conti intestati alla società E. CORP. sono stati alimentati con denaro in origine in provenienza dal conto della società D. Ltd, menzionata nello scritto 16 dicembre 2020 dell’avvocato di A.» (act. 10, pag. 9).

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3.3.6 Per quanto attiene agli atti vanificatori, il MPC ha descritto nella decisione im- pugnata e raffigurato negli schemi prodotti in sede di risposta i flussi di denaro potenzialmente legati all’Operazione S., i quali hanno anche toccato i conti liti- giosi riconducibili ad A. (v. act. 10.1 e 10.2). Le movimentazioni in questione potrebbero essere legate agli atti corruttivi ipotizzati all’estero nonché costituire atti di riciclaggio commessi in Svizzera, ciò che l’inchiesta dovrà appurare.

3.4 Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e con- divisibili. Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi per ipotizzare che i conti dei reclamanti siano stati uti- lizzati per attività di riciclaggio sul territorio svizzero. Nella misura in cui tali conti sono stati accreditati con valori patrimoniali provenienti da una relazione di I. SA presso la banca FF. in Portogallo, la connessione fra l’ipotetico reato e i beni oggetto dei sequestri è data (v. supra consid. 3.1). Come rilevato dal MPC, tale denaro di I. SA, infatti, «(per un importo complessivo di USD 3,05 miliardi nel periodo tra marzo 2012 e ottobre 2012), dapprima è stato accreditato sui conti della società AA. SA presso le banche II. e EE. in Svizzera (dal conto della società AA. SA presso la banca EE. una parte del denaro [USD 257,8 milioni] è poi stata trasferita fra giugno 2012 e novembre 2012 sul conto intestato alla società BB. LTD presso la medesima banca) e in seguito (nel periodo da aprile 2012 fino a giugno 2020), per un importo complessivo di USD 78 milioni e di CHF 212 milioni (cifra arrotondata) – importo che va considerato il guadagno tratto da A. dall’operazione S. –, ripartito su una miriade di conti (anche intestati a società offshore o ai suoi figli, ma sempre economicamente riconducibili ad A.) in Svizzera (in parte anche previo transito all’estero, in particolare sul conto della società CC. presso la banca DD. (USD 20 milioni)» (act. 10, pag. 6 e seg.).

Inoltre, ritenuto che i valori patrimoniali giunti sulle relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a A. attraverso l’Operazione S. ammontano a fr. 212'165'625.– e USD 78'000'000.– e che i beni sotto sequestro al momento dell’emanazione del decreto impugnato ammontavano a USD 139'334'246.16, risp. EUR 1'951'161.– e fr. 4'307'330.44 (v. act. 1.1, pag. 8), oltre all’immobile di St. Moritz, valutato a fr. 6 milioni (v. act. 10, pag. 14), si rileva che le misure contestate ossequiano il principio della proporzionalità. Essendo le stesse state adottate nel luglio 2020, ossia poco più di due anni fa, e tenuto conto della com- plessità dell’inchiesta, tale principio è attualmente rispettato anche sotto il profilo temporale.

3.5 I reclamanti ritengono che il MPC abbia proceduto a costatazioni incomplete o inesatte di determinati fatti. Essi ritengono che a torto la predetta autorità abbia considerato: che A. sia oggetto di un procedimento penale in Spagna; che le “S. Transactions” all’origine dei sospetti di riciclaggio siano state considerate illecite dal Venezuela e dagli Stati Uniti; che l’immobile a St. Moritz sia stato acquistato con denaro proveniente dalle “S. Transactions”, transazioni che il

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MPC non avrebbe dimostrato peraltro essere di natura illecita; che A. non abbia documentato in maniera chiara la sua grande fortuna e che per nasconderla avrebbe segnatamente designato la moglie come avente diritto economico della società MM. con sede in Scozia.

Ricordato che il Tribunale federale si è di recente chinato sull’Operazione S. nell’ambito di un parallelo procedimento penale pendente nel Canton Zurigo, dichiarandola illecita (v. supra consid. 3.3.4), nella misura in cui le contestate considerazioni del MPC non toccano la legittimità in quanto tale dei sequestri litigiosi ma l’inchiesta in generale senza alcuna ricaduta sulle conclusioni di cui sopra, le censure in questione non meritano ulteriori approfondimenti. Ciò vale parimenti per quanto concerne le censure relative alle trasmissioni spontanee d’informazioni giusta l’art. 67a AIMP, essendo anch’esse prive di rilievo per la valutazione dei requisiti delle misure coercitive contestate.

3.6 I reclamanti censurano la violazione del principio della buona fede da parte del MPC, nella misura in cui, da una parte, ad A. o agli altri reclamanti non è stato sino ad ora riconosciuto lo statuto d’imputato, ciò con lo scopo di limitare loro l’accesso agli atti dell’incarto e il diritto di difendersi in maniera legittima, dall’al- tra, l’autorità avrebbe proceduto a trasmissioni spontanee d’informazioni co- perte dal segreto bancario a persone colpite da sanzioni internazionali, in viola- zione dei diritti fondamentali dei reclamanti.

Sulla questione dello statuto procedurale di A., l’autorità inquirente ha affermato che quest’ultimo «non è, sino ad ora, stato imputato perché il MPC intende dap- prima accertare in che Paesi e per quali fatti egli è già imputato, onde evitare una sovrapposizione di procedimenti penali. In tale contesto si rileva che il MPC ha inviato agli USA una commissione rogatoria in data 23 maggio 2022 volta all’ottenimento di mezzi di prova ed è attualmente in attesa di ricevere tutti gli atti» (act. 1.1, pag. 4 e seg.).

Orbene, questa Corte rileva che, mediante decreto del 31 marzo 2022, il MPC ha concesso ai reclamanti un accesso parziale agli atti a titolo di terzi aggravati da atti procedurali, decisione che i medesimi non hanno contestato (v. atti da 20-02-0001 a 20-02-0090 incarto MPC). Nella loro istanza di dissequestro del 17 giugno 2022, i predetti, pur indicando di aver avuto un accesso parziale all’in- carto, non si sono lamentati del loro statuto nella procedura (v. atti da 15-01- 1291 a 15-01-1319 incarto MPC). Non si comprende come mai i reclamanti ab- biano atteso il rifiuto di dissequestro qui impugnato per presentare la censura in questione. In virtù del principio della buona fede processuale, essi avrebbero dovuto presentarla subito dopo l’emanazione del decreto del 31 marzo 2022 di cui sopra, se ritenevano che l’accesso parziale agli atti dell’incarto fosse dovuto al loro statuto. In questo senso, presentata con il loro reclamo del 22 agosto 2022, la censura è tardiva e in contraddizione con la condotta processuale

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tenuta fino a quel momento (venire contra factum proprium; v. sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2019.222 del 17 marzo 2020 consid. 2.1.2). La de- cisione del MPC di attendere l’esito di rogatorie all’estero per decidere se e in che misura estendere il procedimento penale nei confronti di A. e/o degli altri reclamanti è peraltro ragionevole e meritevole di tutela.

3.7 Gli insorgenti lamentano infine una violazione del principio di celerità. Essi ri- tengono che dopo più di sette anni d’inchiesta, il MPC non sarebbe stato capace di concretizzare i sospetti che l’hanno condotto ad aprire differenti inchieste dal 2015, precisato che le trasmissioni spontanee d’informazioni all’estero sareb- bero rimaste senza esito.

A tal proposito, il MPC afferma che «ad essere determinante è la data in cui sono stati decretati i sequestri delle relazioni bancarie (ossia il 9 luglio 2020, rispettivamente il 6, 20 e 21 ottobre 2020 e 23 novembre 2020) e non la data in cui il MPC ha ricevuto le numerose comunicazioni MROS che concernevano altrettanto numerose persone fisiche e giuridiche (e dunque non il solo A.), sulla base delle quali ha avviato degli accertamenti preliminari (Vorabklärungen) nell’ambito dei quali non è stata ordinata alcuna misura coercitiva che abbia limitato i diritti di A. o di persone fisiche o giuridiche ad egli riconducibili. Es- sendo stato il procedimento penale formalmente aperto il 9 luglio 2020, a se- guito della richiesta della banca J. di chiudere le relazioni riconducibili ad A. ed ai suoi familiari, data (quella del 9 luglio 2020) a partire dalla quale hanno fatto seguito i decreti di sequestro delle relazioni bancarie riconducibili a quest’ultimo, non si vede come ed in che modo i reclamanti possano affermare che si è con- figurata una violazione del principio di celerità, dato che le misure di sequestro sono in vigore da poco più di due anni» (act. 10, pag. 10). Questa Corte ritiene che le considerazioni del MPC non prestano il fianco a critiche. Preso atto che il procedimento SV.20.1133 è stato aperto il 9 luglio 2020 e che i contestati sequestri sono stati ordinati lo stesso giorno e susseguentemente a tale data, la censura in questo ambito va respinta.

4. Pertanto, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra le ipotesi di reato e i valori patrimoniali sotto sequestro, ammessa inoltre la pro- porzionalità delle misure, vi è da concludere che i provvedimenti impugnati de- vono essere confermati.

5. In definitiva, il gravame va integralmente respinto e la decisione impugnata con- fermata.

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6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia ridotta, vista l'accertata violazione del diritto di essere sen- tito (v. supra consid. 2.2 e TPF 2008 172 consid. 6 e 7) è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4’000.– a carico dei reclamanti in solido.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, 20 dicembre 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Saverio Lembo e Anne Valérie Julen Berthod - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).