Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP). Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Basandosi su una comunicazione di sospetto del 29 gennaio 2015 trasmessa dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (in seguito: MROS), il Mi- nistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data 6 febbraio 2015, ha aperto un procedimento penale (n. SV.15.0107) contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati di peculato, oggetto di un’inchiesta nella Città del Vaticano, a danno di A., procedimento poi esteso nei confronti di C. In sostanza, immobili appartenenti ad A. sarebbero stati venduti a prezzi più bassi del loro valore, operazioni alle quali sarebbero state applicate parcelle professionali molto elevate (v. atti 05-01-0001 e segg. nonché 01-01-0001 e seg. incarto MPC).
B. Il 6 febbraio 2015, il MPC ha ordinato l’edizione e il sequestro della documen- tazione riguardante svariate relazioni bancarie presso la banca D., a Zurigo, riconducibili a C., oggetto della summenzionata comunicazione MROS, con blocco dei saldi attivi (v. rubrica 7.1 incarto MPC). Parallelamente, il MPC ha inoltrato alle autorità vaticane una comunicazione spontanea d’informazioni (v. atto 18-01-0001 e segg. incarto MPC). Dall’analisi della documentazione in que- stione è emersa l’esistenza di svariati accrediti in contanti avvenuti sui conti nonché bonifici tra gli stessi.
C. Il 17 novembre 2015, A. si è costituito accusatore privato nel procedimento el- vetico (v. atto 15-01-0064 incarto MPC), passo compiuto il 17 ottobre 2018 an- che dalla B. S.r.l., in quanto proprietaria di taluni immobili il cui provento della vendita è oggetto delle inchieste vaticana e svizzera (v. atto 15-05-0001).
D. Facendo seguito alla comunicazione spontanea d’informazioni di cui sopra, il Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano ha inoltrato tre roga- torie al MPC – il 7 giugno 2016, il 25 ottobre 2018 e il 20 dicembre 2018 – concernenti le relazioni bancarie riconducibili a C. in Svizzera (v. act. 1.1, pag. 3).
E. Il 1° ottobre 2019, A. e la B. S.r.l. hanno trasmesso al MPC una denuncia pe- nale, con istanza urgente di provvedimenti istruttori e coercitivi, datata 27 set- tembre 2019, contro E., C. e F. per appropriazione indebita aggravata sub sem- plice (art. 138 n. 1 e 2 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 terza frase CP) e riciclaggio aggravato (art. 305bis n. 2 CP), reati commessi in
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modo continuativo nel periodo dal 2001 al 27 ottobre 2014 nella Città del Vati- cano, a Roma, Milano, Zurigo e Lugano (v. atto 05-03-0001 e segg. incarto MPC).
F. Con decreto del 24 dicembre 2020, il MPC, basandosi sugli art. 319 cpv. 1 lett. e CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 3 CPP, ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di C. e ignoti. Esso ha inoltre revocato i sequestri pronun- ciati nell’ambito del procedimento elvetico, precisando che gli stessi sarebbero comunque restati in essere nell’ambito del procedimento rogatoriale […] (v. act. 1.1, pag. 6).
G. Con reclamo del 7 gennaio 2021, A. e la B. S.r.l. sono insorti contro il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essi chiedono: in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo nonché la sospensione, ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lett. b CPP, del procedimento penale abbandonato; in via principale, l’accoglimento del gravame e l’annullamento in- tegrale del decreto impugnato; in via subordinata, il rinvio della causa al MPC “affinché proceda all’istruzione oppure mediante decreto di non luogo riguardo ai fatti descritti nella denuncia penale datata 27 settembre 2019 presentata dalle parti reclamanti A. e B. S.r.l.” (act. 1, pag. 15 e seg.).
H. In data 8 gennaio 2021, questa Corte ha concesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo relativamente al punto 2 del dispositivo del decreto impugnato (v. BP.2021.1-2, act. 2).
I. Con risposte del 25 gennaio risp. 1° febbraio 2021, C. ha postulato la reiezione del gravame e il MPC la reiezione dello stesso, nella misura della sua ammissi- bilità (v. act. 6 e 7).
J. Con replica del 1° marzo 2021, trasmessa alle altre parti per conoscenza (v. act. 12), i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
K. Con duplica spontanea del 4 marzo 2021, trasmessa alle altre parti per cono- scenza (v. act. 14), C. ha ribadito la sua posizione (v. act. 13).
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L. Con triplica spontanea del 15 marzo 2021, trasmessa alle altre parti per cono- scenza (v. act. 16), i reclamanti hanno nuovamente confermato le conclusioni contenute nel loro gravame (v. act. 15).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto 1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 24 dicembre 2020, è stata notificata ai reclamanti in data 29 di- cembre 2020 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 7 gennaio 2021, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equipa- rata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evidenzia la decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 3), i reclamanti sono stati ammessi dal MPC al procedimento quali accusatori privati. Occorre quindi verificare se i me- desimi dispongono di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata.
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1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatrice privata contro un decreto di abbandono o di non luogo a proce- dere è subordinata alla condizione ch'essa sia direttamente toccata dall'infra- zione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
1.3.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii). La legittimazione ri- corsuale va dunque ammessa sia per il reato di riciclaggio di denaro che per i presunti crimini a monte dello stesso.
2. Secondo l’art. 8 cpv. 3 CPP, salvo che vi si oppongono interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità. In questo caso, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (v. art. 8 cpv. 4 CPP). Fra gli interessi preponderanti dell’ac- cusatore privato nei materiali legislativi viene citato quello a che siano giudicate le sue pretese civili (v. FF 2006 1037). L’art. 8 cpv. 3 CPP si riferisce a reati commessi in Svizzera e per i quali la Svizzera sarebbe competente secondo il principio della territorialità (art. 3 cpv. 1 CP). Due le costellazioni previste: l’in- dagato è parimenti oggetto di un procedimento penale all’estero per lo stesso reato oppure è perseguito in un altro Stato giusta l’art. 3 cpv. 3 CP sulla base di una domanda di delega del procedimento svizzera (v. art. 88 e segg. AIMP), ad esempio perché ha commesso anche in quel Paese dei reati ed è quindi oggetto di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2016.192 del 30 novembre 2016 consid. 3.2.3). La delega del procedimento penale ai sensi dell’art. 88 AIMP può intervenire unicamente allorquando in Svizzera è stato aperto un procedimento penale (v. UNSELD, Commentario ba- silese, 2015, n. 8 ad art. 88 AIMP).
2.1 I reclamanti sostengono che il decreto impugnato non soddisferebbe i requisiti dell’art. 8 CPP.
2.2 Nel suo decreto del 24 dicembre 2020, il MPC ha affermato che “l’istruzione penale federale condotta dal MPC risulta avere una connessione diretta con il procedimento penale avviato dall’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato
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della Città del Vaticano, tanto per quanto attiene all’identificazione dei reati pre- supposti al reato di riciclaggio, quanto al perseguimento del reato stesso di rici- claggio e di autoriciclaggio. Nelle richieste rogatoriali formulate dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città Vaticano, è stato inizialmente indicato che l’indagine era stata avviata nei confronti dell’avv. C., E., ex Presidente di A. e G., ex Direttore Generale di A. (Prot. N. 28-A/14 Reg. Gen. Pen) per il reato di peculato ai sensi dell’art. 168 c.p. (art.13, legge N. IX, 11 luglio 2013) in rela- zione al processo di dismissione del patrimonio immobiliare di A. e delle sue controllate. Nei complementi successivi l’autorità estera ha indicato che l’attività d’istruzione è stata estesa alla determinazione delle contestazioni agli imputati dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, precisando che il procedimento è, altresì, stato esteso anche nei confronti di F. mediante decreto del 8 febbraio 2018 per il titolo di reato di riciclaggio di denaro” (act. 1.1, pag. 4). L’autorità inquirente elvetica ha quindi “ritenuto di non dover dar seguito alle richieste for- mulate nella denuncia penale, con istanza urgente di provvedimenti istruttori e coercitivi, formulata il 27 settembre 2019 […] da A. e dalla B. S.r.I., non solo perché talune di queste misure sono già state eseguite ed altre ancora non hanno dato esito, ma soprattutto perché la fattispecie penale indagata all’estero e presupposta al reato di riciclaggio di denaro imputato a C. nell’ambito del pre- sente procedimento federale, non ha solo una connessione diretta con il proce- dimento estero, ma è la medesima e ne dipende direttamente per gli esiti degli accertamenti in corso. Dagli accertamenti peritali in corso all’estero dipende, inoltre, non solo la quantificazione del reato e del valore che è stato di riciclato in Svizzera, ma anche la verifica dell’accertamento e della definizione del reato presupposto imputato agli indagati. Questa attività non può essere effettuata nell’ambito del procedimento federale elvetico, se non attraverso l’acquisizione per via rogatoriale degli esiti di tali attività peritali in corso all’estero” (ibidem, pag. 4 e seg.).
2.3 Questa Corte ritiene che la decisione del MPC non presta il fianco a critiche e va confermata. Le rogatorie presentate dall’autorità inquirente vaticana alle au- torità elvetiche permettono senz’altro di affermare che il procedimento estero verte sia sul reato di peculato commesso all’estero sia su quelli di riciclaggio e autoriciclaggio commessi all’estero e in Svizzera destinati a celare il provento dei reati. In altre parole, le autorità vaticane, che hanno richiesto e ottenuto il sequestro rogatoriale dei valori patrimoniali depositati nelle banche svizzere ri- conducibili agli indagati e già sequestrati nell’ambito del procedimento elvetico, si sono chinate nelle loro indagini sui possibili legami tra le operazioni interve- nute sui conti svizzeri e i fatti oggetto d’inchiesta all’estero, potendo costituire tali operazioni atti di riciclaggio di denaro, reati parimenti oggetto del procedi- mento svizzero (v. act. 7.3, 7.4 e 7.5). Per tacere del fatto che all’estero la pro- cedura penale è a uno stadio più avanzato che in Svizzera, avendo il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano già statuito con sentenza del 21 gen- naio 2021 (v. act. 6.1; cfr. anche act. 7.2). Con tale giudizio, il tribunale estero
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ha condannato in prima istanza C. ed E. ognuno a una pena complessiva di otto anni e undici mesi di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio. Oltre ad aver confiscato ingenti somme, i giudici vaticani hanno condannato gli imputati al risarcimento dei danni in fa- vore delle parti civili A. e B. S.r.l. (v. ibidem, pag. 3 e seg.). In definitiva, preso atto di quanto precede, la decisione del MPC è conforme alla lettera e alla ratio legis dell’art. 8 cpv. 3 CPP, visto che il baricentro della vicenda si trova nella Città del Vaticano, Paese che si sta occupando dei crimini a monte dei presunti reati di riciclaggio di denaro susseguenti (v. act. 7.4, pag. 1 e seg.). La logica è quella di una razionale e ottimale allocazione delle risorse in ambito di perse- guimento penale per evitare inutili sovrapposizioni giurisdizionali che non ap- porterebbero comunque maggiori garanzie processuali per le parti lese. Non vi è nessun elemento per ritenere che i reclamanti non siano sufficientemente tu- telati a garanzia delle loro pretese civili (v. più ampiamente sulle garanzie offerte nella procedura vaticana sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.305 del 26 febbraio 2021 consid. 2) e che quindi sussista un loro interesse prepon- derante conformemente a quanto esposto sopra al consid. 2. Non si vede del resto come i reati a monte del riciclaggio possano essere stati commessi in Svizzera e giustificare una competenza elvetica.
2.4 Gli insorgenti affermano che, nella misura in cui si sono costituiti accusatori pri- vati, essi avrebbero un interesse non soltanto nel procedimento penale come tale, ma anche alla conclusione dello stesso mediante decisione di condanna.
Ora, essendosi i reclamanti costituiti parti civili anche nel procedimento estero e avendo il Tribunale della Città del Vaticano condannato gli imputati al risarci- mento dei danni nei loro confronti, occorre concludere che i loro interessi sono già stati presi in considerazione nell’ambito del procedimento vaticano.
2.5 I reclamanti affermano che il loro interesse sussisterebbe in particolare anche per il fatto che entrambi avrebbero ottenuto un decreto di sequestro, in applica- zione dell’art. 271 LEF, per cui la decisione di merito di convalida del sequestro apparirebbe di estrema importanza per la tutela dei loro interessi.
Premesso che il summenzionato decreto di sequestro LEF non è stato prodotto dagli insorgenti, si rileva anzitutto che le procedure penali e LEF sono ben di- stinte, e non si vede nemmeno come il fatto che il procedimento penale si svolga all’estero possa modificare gli esiti della procedura LEF o influire in maniera diversa su quest’ultima (più ampiamente sul rapporto fra LEF e procedura pe- nale v. sentenza del Tribunale federale 6B_737/2020 del 1° aprile 2021 con- sid. 3).
2.6 A loro dire, nella valutazione degli interessi in questione si dovrebbe tenere conto anche della prognosi riguardo all’esito del procedimento vaticano.
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Premesso il carattere puramente speculativo di tale censura, si rileva che anche se la sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 non è ancora cresciuta in giudi- cato, essa è comunque favorevole ai reclamanti (v. act. 6.1), fermo restando che in un’eventuale procedura di ricorso potranno far valere i loro diritti e non vi è nessun elemento per ritenere che essi sarebbero meno garantiti che in Sviz- zera (v. già supra consid. 2.3).
2.7 Gli insorgenti affermano che la motivazione addotta nel decreto impugnato si fonderebbe su fatti e sviluppi procedurali completamente superati.
Nella misura in cui anche gli sviluppi più recenti, come ad esempio la sentenza vaticana del 21 gennaio 2021, giustificano la decisione di abbandono, tale cen- sura va disattesa. Le perizie tecniche avanzate dalle reclamanti (v. act. 11, pag. 2), effettuate nell’ambito del procedimento estero e prese quindi in consi- derazione dall’autorità penale vaticana nel proprio procedimento (v. act. 1, pag. 9 e act. 1.1, pag. 4), destinate anche a sostanziare il reato di riciclaggio aggravato in Svizzera, nulla mutano a quanto precede.
2.8 Essi contestano che la fattispecie penale estera sia la medesima di quella elve- tica.
Come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il contenuto delle roga- torie vaticane permette senz’altro di concludere che i fatti oggetto d’inchiesta nei due Paesi sono strettamente connessi e si sovrappongono. Trattasi peraltro di una conseguenza logica della trasmissione d’informazioni e di documenta- zione bancaria da parte delle autorità elvetiche a quelle vaticane, la quale ha permesso a quest’ultime di analizzare i flussi di denaro in direzione delle banche svizzere e quindi di individuare i presunti atti di riciclaggio di denaro proveniente dalla Città del Vaticano (v. act. 7.4).
3. Con riferimento alla loro denuncia penale del 27 settembre 2019 (v. supra Fatti lett. E), i reclamanti sostengono che la decisione impugnata, che costituirebbe un classement implicite, violi il principio in dubio pro duriore. A loro dire, il MPC avrebbe avuto e avrebbe tuttora a disposizione una serie importante di mezzi di prova o perlomeno di indizi sufficienti, concreti e convergenti sia per la messa in stato di accusa sia almeno per procedere nell’istruttoria.
Ora, alla luce delle considerazioni espresse in precedenza (v. supra con- sid. 2.2), risulta evidente che i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento SV.15.0107 valgono anche per i fatti di cui alla denuncia penale del 27 settem- bre 2019, visto che, come rettamente osservato dal MPC nel decreto impugnato
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(v. act. 1.1, pag. 4 e seg.), trattasi del medesimo complesso fattuale già oggetto dell’inchiesta vaticana. Ne consegue che anche tale censura va respinta.
4. Gli insorgenti lamentano infine una denegata giustizia riguardo alla loro denun- cia penale del 27 settembre 2019, nella misura in cui quest’ultima non conter- rebbe nessun riferimento né alle persone denunciate E. e F. né alle tre ipotesi di reato ivi menzionate. Nel caso in cui si dovesse considerare la decisione im- pugnata come un decreto di non luogo a procedere oppure un decreto di ab- bandono riguardo ai fatti descritti nella denuncia penale in questione, essi chie- dono di considerare il presente reclamo anche in applicazione dell’art. 393 cpv. 2 lett. a CPP.
Anche su tale punto valgono i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento elvetico legati alla sovrapposizione dei fatti oggetto delle indagini vaticane e svizzere, motivi a cui il decreto impugnato ha fatto correttamente riferimento (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.). La sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 si è del resto già espressa sui reati contestati ad E. e F. a monte degli atti di riciclaggio di denaro (v. act. 6.1). È chiaro che il decreto impugnato è comprensivo di tutte le ipotesi di reato contenute nella denuncia penale dei reclamanti. Anche tale censura va disattesa.
5. Con il loro gravame, i reclamanti, oltre ad aver postulato l’annullamento del de- creto impugnato, hanno chiesto la sospensione del procedimento elvetico ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lett. b CPP, al fine di attendere l’esito del procedimento nella Città del Vaticano. Ora, avendo questa Corte confermato la validità del decreto impugnato, la richiesta di sospensione in questione va respinta.
6. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e il decreto di abbandono confermato.
7. Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto e l’effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare va revocato.
8.
8.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
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ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.– in solido a carico dei reclamanti. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
8.2 C. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consi- stono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat- tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal patrocinatore di C., l’inden- nità è fissata a fr. 2'000.– a carico del MPC (v. DTF 141 IV 476 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 con- sid. 4.2.6).
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
E. 1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 24 dicembre 2020, è stata notificata ai reclamanti in data 29 di- cembre 2020 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 7 gennaio 2021, è pertanto tempestivo.
E. 1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equipa- rata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evidenzia la decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 3), i reclamanti sono stati ammessi dal MPC al procedimento quali accusatori privati. Occorre quindi verificare se i me- desimi dispongono di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata.
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E. 1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatrice privata contro un decreto di abbandono o di non luogo a proce- dere è subordinata alla condizione ch'essa sia direttamente toccata dall'infra- zione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
E. 1.3.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii). La legittimazione ri- corsuale va dunque ammessa sia per il reato di riciclaggio di denaro che per i presunti crimini a monte dello stesso.
E. 2 Secondo l’art. 8 cpv. 3 CPP, salvo che vi si oppongono interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità. In questo caso, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (v. art. 8 cpv. 4 CPP). Fra gli interessi preponderanti dell’ac- cusatore privato nei materiali legislativi viene citato quello a che siano giudicate le sue pretese civili (v. FF 2006 1037). L’art. 8 cpv. 3 CPP si riferisce a reati commessi in Svizzera e per i quali la Svizzera sarebbe competente secondo il principio della territorialità (art. 3 cpv. 1 CP). Due le costellazioni previste: l’in- dagato è parimenti oggetto di un procedimento penale all’estero per lo stesso reato oppure è perseguito in un altro Stato giusta l’art. 3 cpv. 3 CP sulla base di una domanda di delega del procedimento svizzera (v. art. 88 e segg. AIMP), ad esempio perché ha commesso anche in quel Paese dei reati ed è quindi oggetto di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2016.192 del 30 novembre 2016 consid. 3.2.3). La delega del procedimento penale ai sensi dell’art. 88 AIMP può intervenire unicamente allorquando in Svizzera è stato aperto un procedimento penale (v. UNSELD, Commentario ba- silese, 2015, n. 8 ad art. 88 AIMP).
E. 2.1 I reclamanti sostengono che il decreto impugnato non soddisferebbe i requisiti dell’art. 8 CPP.
E. 2.2 Nel suo decreto del 24 dicembre 2020, il MPC ha affermato che “l’istruzione penale federale condotta dal MPC risulta avere una connessione diretta con il procedimento penale avviato dall’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato
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della Città del Vaticano, tanto per quanto attiene all’identificazione dei reati pre- supposti al reato di riciclaggio, quanto al perseguimento del reato stesso di rici- claggio e di autoriciclaggio. Nelle richieste rogatoriali formulate dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città Vaticano, è stato inizialmente indicato che l’indagine era stata avviata nei confronti dell’avv. C., E., ex Presidente di A. e G., ex Direttore Generale di A. (Prot. N. 28-A/14 Reg. Gen. Pen) per il reato di peculato ai sensi dell’art. 168 c.p. (art.13, legge N. IX, 11 luglio 2013) in rela- zione al processo di dismissione del patrimonio immobiliare di A. e delle sue controllate. Nei complementi successivi l’autorità estera ha indicato che l’attività d’istruzione è stata estesa alla determinazione delle contestazioni agli imputati dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, precisando che il procedimento è, altresì, stato esteso anche nei confronti di F. mediante decreto del 8 febbraio 2018 per il titolo di reato di riciclaggio di denaro” (act. 1.1, pag. 4). L’autorità inquirente elvetica ha quindi “ritenuto di non dover dar seguito alle richieste for- mulate nella denuncia penale, con istanza urgente di provvedimenti istruttori e coercitivi, formulata il 27 settembre 2019 […] da A. e dalla B. S.r.I., non solo perché talune di queste misure sono già state eseguite ed altre ancora non hanno dato esito, ma soprattutto perché la fattispecie penale indagata all’estero e presupposta al reato di riciclaggio di denaro imputato a C. nell’ambito del pre- sente procedimento federale, non ha solo una connessione diretta con il proce- dimento estero, ma è la medesima e ne dipende direttamente per gli esiti degli accertamenti in corso. Dagli accertamenti peritali in corso all’estero dipende, inoltre, non solo la quantificazione del reato e del valore che è stato di riciclato in Svizzera, ma anche la verifica dell’accertamento e della definizione del reato presupposto imputato agli indagati. Questa attività non può essere effettuata nell’ambito del procedimento federale elvetico, se non attraverso l’acquisizione per via rogatoriale degli esiti di tali attività peritali in corso all’estero” (ibidem, pag. 4 e seg.).
E. 2.3 Questa Corte ritiene che la decisione del MPC non presta il fianco a critiche e va confermata. Le rogatorie presentate dall’autorità inquirente vaticana alle au- torità elvetiche permettono senz’altro di affermare che il procedimento estero verte sia sul reato di peculato commesso all’estero sia su quelli di riciclaggio e autoriciclaggio commessi all’estero e in Svizzera destinati a celare il provento dei reati. In altre parole, le autorità vaticane, che hanno richiesto e ottenuto il sequestro rogatoriale dei valori patrimoniali depositati nelle banche svizzere ri- conducibili agli indagati e già sequestrati nell’ambito del procedimento elvetico, si sono chinate nelle loro indagini sui possibili legami tra le operazioni interve- nute sui conti svizzeri e i fatti oggetto d’inchiesta all’estero, potendo costituire tali operazioni atti di riciclaggio di denaro, reati parimenti oggetto del procedi- mento svizzero (v. act. 7.3, 7.4 e 7.5). Per tacere del fatto che all’estero la pro- cedura penale è a uno stadio più avanzato che in Svizzera, avendo il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano già statuito con sentenza del 21 gen- naio 2021 (v. act. 6.1; cfr. anche act. 7.2). Con tale giudizio, il tribunale estero
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ha condannato in prima istanza C. ed E. ognuno a una pena complessiva di otto anni e undici mesi di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio. Oltre ad aver confiscato ingenti somme, i giudici vaticani hanno condannato gli imputati al risarcimento dei danni in fa- vore delle parti civili A. e B. S.r.l. (v. ibidem, pag. 3 e seg.). In definitiva, preso atto di quanto precede, la decisione del MPC è conforme alla lettera e alla ratio legis dell’art. 8 cpv. 3 CPP, visto che il baricentro della vicenda si trova nella Città del Vaticano, Paese che si sta occupando dei crimini a monte dei presunti reati di riciclaggio di denaro susseguenti (v. act. 7.4, pag. 1 e seg.). La logica è quella di una razionale e ottimale allocazione delle risorse in ambito di perse- guimento penale per evitare inutili sovrapposizioni giurisdizionali che non ap- porterebbero comunque maggiori garanzie processuali per le parti lese. Non vi è nessun elemento per ritenere che i reclamanti non siano sufficientemente tu- telati a garanzia delle loro pretese civili (v. più ampiamente sulle garanzie offerte nella procedura vaticana sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.305 del 26 febbraio 2021 consid. 2) e che quindi sussista un loro interesse prepon- derante conformemente a quanto esposto sopra al consid. 2. Non si vede del resto come i reati a monte del riciclaggio possano essere stati commessi in Svizzera e giustificare una competenza elvetica.
E. 2.4 Gli insorgenti affermano che, nella misura in cui si sono costituiti accusatori pri- vati, essi avrebbero un interesse non soltanto nel procedimento penale come tale, ma anche alla conclusione dello stesso mediante decisione di condanna.
Ora, essendosi i reclamanti costituiti parti civili anche nel procedimento estero e avendo il Tribunale della Città del Vaticano condannato gli imputati al risarci- mento dei danni nei loro confronti, occorre concludere che i loro interessi sono già stati presi in considerazione nell’ambito del procedimento vaticano.
E. 2.5 I reclamanti affermano che il loro interesse sussisterebbe in particolare anche per il fatto che entrambi avrebbero ottenuto un decreto di sequestro, in applica- zione dell’art. 271 LEF, per cui la decisione di merito di convalida del sequestro apparirebbe di estrema importanza per la tutela dei loro interessi.
Premesso che il summenzionato decreto di sequestro LEF non è stato prodotto dagli insorgenti, si rileva anzitutto che le procedure penali e LEF sono ben di- stinte, e non si vede nemmeno come il fatto che il procedimento penale si svolga all’estero possa modificare gli esiti della procedura LEF o influire in maniera diversa su quest’ultima (più ampiamente sul rapporto fra LEF e procedura pe- nale v. sentenza del Tribunale federale 6B_737/2020 del 1° aprile 2021 con- sid. 3).
E. 2.6 A loro dire, nella valutazione degli interessi in questione si dovrebbe tenere conto anche della prognosi riguardo all’esito del procedimento vaticano.
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Premesso il carattere puramente speculativo di tale censura, si rileva che anche se la sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 non è ancora cresciuta in giudi- cato, essa è comunque favorevole ai reclamanti (v. act. 6.1), fermo restando che in un’eventuale procedura di ricorso potranno far valere i loro diritti e non vi è nessun elemento per ritenere che essi sarebbero meno garantiti che in Sviz- zera (v. già supra consid. 2.3).
E. 2.7 Gli insorgenti affermano che la motivazione addotta nel decreto impugnato si fonderebbe su fatti e sviluppi procedurali completamente superati.
Nella misura in cui anche gli sviluppi più recenti, come ad esempio la sentenza vaticana del 21 gennaio 2021, giustificano la decisione di abbandono, tale cen- sura va disattesa. Le perizie tecniche avanzate dalle reclamanti (v. act. 11, pag. 2), effettuate nell’ambito del procedimento estero e prese quindi in consi- derazione dall’autorità penale vaticana nel proprio procedimento (v. act. 1, pag. 9 e act. 1.1, pag. 4), destinate anche a sostanziare il reato di riciclaggio aggravato in Svizzera, nulla mutano a quanto precede.
E. 2.8 Essi contestano che la fattispecie penale estera sia la medesima di quella elve- tica.
Come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il contenuto delle roga- torie vaticane permette senz’altro di concludere che i fatti oggetto d’inchiesta nei due Paesi sono strettamente connessi e si sovrappongono. Trattasi peraltro di una conseguenza logica della trasmissione d’informazioni e di documenta- zione bancaria da parte delle autorità elvetiche a quelle vaticane, la quale ha permesso a quest’ultime di analizzare i flussi di denaro in direzione delle banche svizzere e quindi di individuare i presunti atti di riciclaggio di denaro proveniente dalla Città del Vaticano (v. act. 7.4).
E. 3 Con riferimento alla loro denuncia penale del 27 settembre 2019 (v. supra Fatti lett. E), i reclamanti sostengono che la decisione impugnata, che costituirebbe un classement implicite, violi il principio in dubio pro duriore. A loro dire, il MPC avrebbe avuto e avrebbe tuttora a disposizione una serie importante di mezzi di prova o perlomeno di indizi sufficienti, concreti e convergenti sia per la messa in stato di accusa sia almeno per procedere nell’istruttoria.
Ora, alla luce delle considerazioni espresse in precedenza (v. supra con- sid. 2.2), risulta evidente che i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento SV.15.0107 valgono anche per i fatti di cui alla denuncia penale del 27 settem- bre 2019, visto che, come rettamente osservato dal MPC nel decreto impugnato
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(v. act. 1.1, pag. 4 e seg.), trattasi del medesimo complesso fattuale già oggetto dell’inchiesta vaticana. Ne consegue che anche tale censura va respinta.
E. 4 Gli insorgenti lamentano infine una denegata giustizia riguardo alla loro denun- cia penale del 27 settembre 2019, nella misura in cui quest’ultima non conter- rebbe nessun riferimento né alle persone denunciate E. e F. né alle tre ipotesi di reato ivi menzionate. Nel caso in cui si dovesse considerare la decisione im- pugnata come un decreto di non luogo a procedere oppure un decreto di ab- bandono riguardo ai fatti descritti nella denuncia penale in questione, essi chie- dono di considerare il presente reclamo anche in applicazione dell’art. 393 cpv. 2 lett. a CPP.
Anche su tale punto valgono i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento elvetico legati alla sovrapposizione dei fatti oggetto delle indagini vaticane e svizzere, motivi a cui il decreto impugnato ha fatto correttamente riferimento (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.). La sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 si è del resto già espressa sui reati contestati ad E. e F. a monte degli atti di riciclaggio di denaro (v. act. 6.1). È chiaro che il decreto impugnato è comprensivo di tutte le ipotesi di reato contenute nella denuncia penale dei reclamanti. Anche tale censura va disattesa.
E. 5 Con il loro gravame, i reclamanti, oltre ad aver postulato l’annullamento del de- creto impugnato, hanno chiesto la sospensione del procedimento elvetico ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lett. b CPP, al fine di attendere l’esito del procedimento nella Città del Vaticano. Ora, avendo questa Corte confermato la validità del decreto impugnato, la richiesta di sospensione in questione va respinta.
E. 6 In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e il decreto di abbandono confermato.
E. 7 Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto e l’effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare va revocato.
E. 8.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
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ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.– in solido a carico dei reclamanti. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
E. 8.2 C. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consi- stono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat- tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal patrocinatore di C., l’inden- nità è fissata a fr. 2'000.– a carico del MPC (v. DTF 141 IV 476 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 con- sid. 4.2.6).
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La domanda di sospensione del procedimento penale del Ministero pubblico della Confederazione SV.15.0107 è respinta.
- La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto e l’effetto sospen- sivo concesso a titolo supercautelare è revocato.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico dei reclamanti. Essa è co- perta con l’anticipo delle spese già versato.
- Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà a C. fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 27 aprile 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. S.R.L., entrambe rappresentate dall'avv. Paolo Bernasconi,
Reclamanti
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,
2. C., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Controparti
Oggetto
Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP) Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2021.4-5 Procedura secondaria: BP.2021.1-2
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Fatti: A. Basandosi su una comunicazione di sospetto del 29 gennaio 2015 trasmessa dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (in seguito: MROS), il Mi- nistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data 6 febbraio 2015, ha aperto un procedimento penale (n. SV.15.0107) contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati di peculato, oggetto di un’inchiesta nella Città del Vaticano, a danno di A., procedimento poi esteso nei confronti di C. In sostanza, immobili appartenenti ad A. sarebbero stati venduti a prezzi più bassi del loro valore, operazioni alle quali sarebbero state applicate parcelle professionali molto elevate (v. atti 05-01-0001 e segg. nonché 01-01-0001 e seg. incarto MPC).
B. Il 6 febbraio 2015, il MPC ha ordinato l’edizione e il sequestro della documen- tazione riguardante svariate relazioni bancarie presso la banca D., a Zurigo, riconducibili a C., oggetto della summenzionata comunicazione MROS, con blocco dei saldi attivi (v. rubrica 7.1 incarto MPC). Parallelamente, il MPC ha inoltrato alle autorità vaticane una comunicazione spontanea d’informazioni (v. atto 18-01-0001 e segg. incarto MPC). Dall’analisi della documentazione in que- stione è emersa l’esistenza di svariati accrediti in contanti avvenuti sui conti nonché bonifici tra gli stessi.
C. Il 17 novembre 2015, A. si è costituito accusatore privato nel procedimento el- vetico (v. atto 15-01-0064 incarto MPC), passo compiuto il 17 ottobre 2018 an- che dalla B. S.r.l., in quanto proprietaria di taluni immobili il cui provento della vendita è oggetto delle inchieste vaticana e svizzera (v. atto 15-05-0001).
D. Facendo seguito alla comunicazione spontanea d’informazioni di cui sopra, il Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano ha inoltrato tre roga- torie al MPC – il 7 giugno 2016, il 25 ottobre 2018 e il 20 dicembre 2018 – concernenti le relazioni bancarie riconducibili a C. in Svizzera (v. act. 1.1, pag. 3).
E. Il 1° ottobre 2019, A. e la B. S.r.l. hanno trasmesso al MPC una denuncia pe- nale, con istanza urgente di provvedimenti istruttori e coercitivi, datata 27 set- tembre 2019, contro E., C. e F. per appropriazione indebita aggravata sub sem- plice (art. 138 n. 1 e 2 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 terza frase CP) e riciclaggio aggravato (art. 305bis n. 2 CP), reati commessi in
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modo continuativo nel periodo dal 2001 al 27 ottobre 2014 nella Città del Vati- cano, a Roma, Milano, Zurigo e Lugano (v. atto 05-03-0001 e segg. incarto MPC).
F. Con decreto del 24 dicembre 2020, il MPC, basandosi sugli art. 319 cpv. 1 lett. e CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 3 CPP, ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di C. e ignoti. Esso ha inoltre revocato i sequestri pronun- ciati nell’ambito del procedimento elvetico, precisando che gli stessi sarebbero comunque restati in essere nell’ambito del procedimento rogatoriale […] (v. act. 1.1, pag. 6).
G. Con reclamo del 7 gennaio 2021, A. e la B. S.r.l. sono insorti contro il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essi chiedono: in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo nonché la sospensione, ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lett. b CPP, del procedimento penale abbandonato; in via principale, l’accoglimento del gravame e l’annullamento in- tegrale del decreto impugnato; in via subordinata, il rinvio della causa al MPC “affinché proceda all’istruzione oppure mediante decreto di non luogo riguardo ai fatti descritti nella denuncia penale datata 27 settembre 2019 presentata dalle parti reclamanti A. e B. S.r.l.” (act. 1, pag. 15 e seg.).
H. In data 8 gennaio 2021, questa Corte ha concesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo relativamente al punto 2 del dispositivo del decreto impugnato (v. BP.2021.1-2, act. 2).
I. Con risposte del 25 gennaio risp. 1° febbraio 2021, C. ha postulato la reiezione del gravame e il MPC la reiezione dello stesso, nella misura della sua ammissi- bilità (v. act. 6 e 7).
J. Con replica del 1° marzo 2021, trasmessa alle altre parti per conoscenza (v. act. 12), i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
K. Con duplica spontanea del 4 marzo 2021, trasmessa alle altre parti per cono- scenza (v. act. 14), C. ha ribadito la sua posizione (v. act. 13).
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L. Con triplica spontanea del 15 marzo 2021, trasmessa alle altre parti per cono- scenza (v. act. 16), i reclamanti hanno nuovamente confermato le conclusioni contenute nel loro gravame (v. act. 15).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto 1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 24 dicembre 2020, è stata notificata ai reclamanti in data 29 di- cembre 2020 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 7 gennaio 2021, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equipa- rata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evidenzia la decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 3), i reclamanti sono stati ammessi dal MPC al procedimento quali accusatori privati. Occorre quindi verificare se i me- desimi dispongono di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata.
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1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatrice privata contro un decreto di abbandono o di non luogo a proce- dere è subordinata alla condizione ch'essa sia direttamente toccata dall'infra- zione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
1.3.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii). La legittimazione ri- corsuale va dunque ammessa sia per il reato di riciclaggio di denaro che per i presunti crimini a monte dello stesso.
2. Secondo l’art. 8 cpv. 3 CPP, salvo che vi si oppongono interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità. In questo caso, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (v. art. 8 cpv. 4 CPP). Fra gli interessi preponderanti dell’ac- cusatore privato nei materiali legislativi viene citato quello a che siano giudicate le sue pretese civili (v. FF 2006 1037). L’art. 8 cpv. 3 CPP si riferisce a reati commessi in Svizzera e per i quali la Svizzera sarebbe competente secondo il principio della territorialità (art. 3 cpv. 1 CP). Due le costellazioni previste: l’in- dagato è parimenti oggetto di un procedimento penale all’estero per lo stesso reato oppure è perseguito in un altro Stato giusta l’art. 3 cpv. 3 CP sulla base di una domanda di delega del procedimento svizzera (v. art. 88 e segg. AIMP), ad esempio perché ha commesso anche in quel Paese dei reati ed è quindi oggetto di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2016.192 del 30 novembre 2016 consid. 3.2.3). La delega del procedimento penale ai sensi dell’art. 88 AIMP può intervenire unicamente allorquando in Svizzera è stato aperto un procedimento penale (v. UNSELD, Commentario ba- silese, 2015, n. 8 ad art. 88 AIMP).
2.1 I reclamanti sostengono che il decreto impugnato non soddisferebbe i requisiti dell’art. 8 CPP.
2.2 Nel suo decreto del 24 dicembre 2020, il MPC ha affermato che “l’istruzione penale federale condotta dal MPC risulta avere una connessione diretta con il procedimento penale avviato dall’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato
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della Città del Vaticano, tanto per quanto attiene all’identificazione dei reati pre- supposti al reato di riciclaggio, quanto al perseguimento del reato stesso di rici- claggio e di autoriciclaggio. Nelle richieste rogatoriali formulate dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città Vaticano, è stato inizialmente indicato che l’indagine era stata avviata nei confronti dell’avv. C., E., ex Presidente di A. e G., ex Direttore Generale di A. (Prot. N. 28-A/14 Reg. Gen. Pen) per il reato di peculato ai sensi dell’art. 168 c.p. (art.13, legge N. IX, 11 luglio 2013) in rela- zione al processo di dismissione del patrimonio immobiliare di A. e delle sue controllate. Nei complementi successivi l’autorità estera ha indicato che l’attività d’istruzione è stata estesa alla determinazione delle contestazioni agli imputati dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, precisando che il procedimento è, altresì, stato esteso anche nei confronti di F. mediante decreto del 8 febbraio 2018 per il titolo di reato di riciclaggio di denaro” (act. 1.1, pag. 4). L’autorità inquirente elvetica ha quindi “ritenuto di non dover dar seguito alle richieste for- mulate nella denuncia penale, con istanza urgente di provvedimenti istruttori e coercitivi, formulata il 27 settembre 2019 […] da A. e dalla B. S.r.I., non solo perché talune di queste misure sono già state eseguite ed altre ancora non hanno dato esito, ma soprattutto perché la fattispecie penale indagata all’estero e presupposta al reato di riciclaggio di denaro imputato a C. nell’ambito del pre- sente procedimento federale, non ha solo una connessione diretta con il proce- dimento estero, ma è la medesima e ne dipende direttamente per gli esiti degli accertamenti in corso. Dagli accertamenti peritali in corso all’estero dipende, inoltre, non solo la quantificazione del reato e del valore che è stato di riciclato in Svizzera, ma anche la verifica dell’accertamento e della definizione del reato presupposto imputato agli indagati. Questa attività non può essere effettuata nell’ambito del procedimento federale elvetico, se non attraverso l’acquisizione per via rogatoriale degli esiti di tali attività peritali in corso all’estero” (ibidem, pag. 4 e seg.).
2.3 Questa Corte ritiene che la decisione del MPC non presta il fianco a critiche e va confermata. Le rogatorie presentate dall’autorità inquirente vaticana alle au- torità elvetiche permettono senz’altro di affermare che il procedimento estero verte sia sul reato di peculato commesso all’estero sia su quelli di riciclaggio e autoriciclaggio commessi all’estero e in Svizzera destinati a celare il provento dei reati. In altre parole, le autorità vaticane, che hanno richiesto e ottenuto il sequestro rogatoriale dei valori patrimoniali depositati nelle banche svizzere ri- conducibili agli indagati e già sequestrati nell’ambito del procedimento elvetico, si sono chinate nelle loro indagini sui possibili legami tra le operazioni interve- nute sui conti svizzeri e i fatti oggetto d’inchiesta all’estero, potendo costituire tali operazioni atti di riciclaggio di denaro, reati parimenti oggetto del procedi- mento svizzero (v. act. 7.3, 7.4 e 7.5). Per tacere del fatto che all’estero la pro- cedura penale è a uno stadio più avanzato che in Svizzera, avendo il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano già statuito con sentenza del 21 gen- naio 2021 (v. act. 6.1; cfr. anche act. 7.2). Con tale giudizio, il tribunale estero
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ha condannato in prima istanza C. ed E. ognuno a una pena complessiva di otto anni e undici mesi di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio. Oltre ad aver confiscato ingenti somme, i giudici vaticani hanno condannato gli imputati al risarcimento dei danni in fa- vore delle parti civili A. e B. S.r.l. (v. ibidem, pag. 3 e seg.). In definitiva, preso atto di quanto precede, la decisione del MPC è conforme alla lettera e alla ratio legis dell’art. 8 cpv. 3 CPP, visto che il baricentro della vicenda si trova nella Città del Vaticano, Paese che si sta occupando dei crimini a monte dei presunti reati di riciclaggio di denaro susseguenti (v. act. 7.4, pag. 1 e seg.). La logica è quella di una razionale e ottimale allocazione delle risorse in ambito di perse- guimento penale per evitare inutili sovrapposizioni giurisdizionali che non ap- porterebbero comunque maggiori garanzie processuali per le parti lese. Non vi è nessun elemento per ritenere che i reclamanti non siano sufficientemente tu- telati a garanzia delle loro pretese civili (v. più ampiamente sulle garanzie offerte nella procedura vaticana sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.305 del 26 febbraio 2021 consid. 2) e che quindi sussista un loro interesse prepon- derante conformemente a quanto esposto sopra al consid. 2. Non si vede del resto come i reati a monte del riciclaggio possano essere stati commessi in Svizzera e giustificare una competenza elvetica.
2.4 Gli insorgenti affermano che, nella misura in cui si sono costituiti accusatori pri- vati, essi avrebbero un interesse non soltanto nel procedimento penale come tale, ma anche alla conclusione dello stesso mediante decisione di condanna.
Ora, essendosi i reclamanti costituiti parti civili anche nel procedimento estero e avendo il Tribunale della Città del Vaticano condannato gli imputati al risarci- mento dei danni nei loro confronti, occorre concludere che i loro interessi sono già stati presi in considerazione nell’ambito del procedimento vaticano.
2.5 I reclamanti affermano che il loro interesse sussisterebbe in particolare anche per il fatto che entrambi avrebbero ottenuto un decreto di sequestro, in applica- zione dell’art. 271 LEF, per cui la decisione di merito di convalida del sequestro apparirebbe di estrema importanza per la tutela dei loro interessi.
Premesso che il summenzionato decreto di sequestro LEF non è stato prodotto dagli insorgenti, si rileva anzitutto che le procedure penali e LEF sono ben di- stinte, e non si vede nemmeno come il fatto che il procedimento penale si svolga all’estero possa modificare gli esiti della procedura LEF o influire in maniera diversa su quest’ultima (più ampiamente sul rapporto fra LEF e procedura pe- nale v. sentenza del Tribunale federale 6B_737/2020 del 1° aprile 2021 con- sid. 3).
2.6 A loro dire, nella valutazione degli interessi in questione si dovrebbe tenere conto anche della prognosi riguardo all’esito del procedimento vaticano.
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Premesso il carattere puramente speculativo di tale censura, si rileva che anche se la sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 non è ancora cresciuta in giudi- cato, essa è comunque favorevole ai reclamanti (v. act. 6.1), fermo restando che in un’eventuale procedura di ricorso potranno far valere i loro diritti e non vi è nessun elemento per ritenere che essi sarebbero meno garantiti che in Sviz- zera (v. già supra consid. 2.3).
2.7 Gli insorgenti affermano che la motivazione addotta nel decreto impugnato si fonderebbe su fatti e sviluppi procedurali completamente superati.
Nella misura in cui anche gli sviluppi più recenti, come ad esempio la sentenza vaticana del 21 gennaio 2021, giustificano la decisione di abbandono, tale cen- sura va disattesa. Le perizie tecniche avanzate dalle reclamanti (v. act. 11, pag. 2), effettuate nell’ambito del procedimento estero e prese quindi in consi- derazione dall’autorità penale vaticana nel proprio procedimento (v. act. 1, pag. 9 e act. 1.1, pag. 4), destinate anche a sostanziare il reato di riciclaggio aggravato in Svizzera, nulla mutano a quanto precede.
2.8 Essi contestano che la fattispecie penale estera sia la medesima di quella elve- tica.
Come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il contenuto delle roga- torie vaticane permette senz’altro di concludere che i fatti oggetto d’inchiesta nei due Paesi sono strettamente connessi e si sovrappongono. Trattasi peraltro di una conseguenza logica della trasmissione d’informazioni e di documenta- zione bancaria da parte delle autorità elvetiche a quelle vaticane, la quale ha permesso a quest’ultime di analizzare i flussi di denaro in direzione delle banche svizzere e quindi di individuare i presunti atti di riciclaggio di denaro proveniente dalla Città del Vaticano (v. act. 7.4).
3. Con riferimento alla loro denuncia penale del 27 settembre 2019 (v. supra Fatti lett. E), i reclamanti sostengono che la decisione impugnata, che costituirebbe un classement implicite, violi il principio in dubio pro duriore. A loro dire, il MPC avrebbe avuto e avrebbe tuttora a disposizione una serie importante di mezzi di prova o perlomeno di indizi sufficienti, concreti e convergenti sia per la messa in stato di accusa sia almeno per procedere nell’istruttoria.
Ora, alla luce delle considerazioni espresse in precedenza (v. supra con- sid. 2.2), risulta evidente che i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento SV.15.0107 valgono anche per i fatti di cui alla denuncia penale del 27 settem- bre 2019, visto che, come rettamente osservato dal MPC nel decreto impugnato
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(v. act. 1.1, pag. 4 e seg.), trattasi del medesimo complesso fattuale già oggetto dell’inchiesta vaticana. Ne consegue che anche tale censura va respinta.
4. Gli insorgenti lamentano infine una denegata giustizia riguardo alla loro denun- cia penale del 27 settembre 2019, nella misura in cui quest’ultima non conter- rebbe nessun riferimento né alle persone denunciate E. e F. né alle tre ipotesi di reato ivi menzionate. Nel caso in cui si dovesse considerare la decisione im- pugnata come un decreto di non luogo a procedere oppure un decreto di ab- bandono riguardo ai fatti descritti nella denuncia penale in questione, essi chie- dono di considerare il presente reclamo anche in applicazione dell’art. 393 cpv. 2 lett. a CPP.
Anche su tale punto valgono i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento elvetico legati alla sovrapposizione dei fatti oggetto delle indagini vaticane e svizzere, motivi a cui il decreto impugnato ha fatto correttamente riferimento (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.). La sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 si è del resto già espressa sui reati contestati ad E. e F. a monte degli atti di riciclaggio di denaro (v. act. 6.1). È chiaro che il decreto impugnato è comprensivo di tutte le ipotesi di reato contenute nella denuncia penale dei reclamanti. Anche tale censura va disattesa.
5. Con il loro gravame, i reclamanti, oltre ad aver postulato l’annullamento del de- creto impugnato, hanno chiesto la sospensione del procedimento elvetico ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lett. b CPP, al fine di attendere l’esito del procedimento nella Città del Vaticano. Ora, avendo questa Corte confermato la validità del decreto impugnato, la richiesta di sospensione in questione va respinta.
6. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e il decreto di abbandono confermato.
7. Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og- getto e l’effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare va revocato.
8.
8.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
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ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.– in solido a carico dei reclamanti. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
8.2 C. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consi- stono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat- tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal patrocinatore di C., l’inden- nità è fissata a fr. 2'000.– a carico del MPC (v. DTF 141 IV 476 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 con- sid. 4.2.6).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di sospensione del procedimento penale del Ministero pubblico della Confederazione SV.15.0107 è respinta. 3. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto e l’effetto sospen- sivo concesso a titolo supercautelare è revocato. 4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico dei reclamanti. Essa è co- perta con l’anticipo delle spese già versato. 5. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà a C. fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 27 aprile 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Luca Marcellini
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).