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BB.2020.260

Bundesstrafgericht · 2021-02-03 · Italiano CH

Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP).

Sachverhalt

A. Il 6 dicembre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2017 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (v. act. 1.13).

In data 20 ottobre 2020, il MPC si è pronunciato sulla richiesta d’indennità giusta l’art. 429 e segg. CPP formulata dall’interessato il 29 novembre 2019, con la quale postulava un risarcimento di fr. 92'959.65 a titolo d’indennizzo delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, e fr. 1.– a titolo di riparazione del torto morale (v. act. 1.11). Il MPC ha riconosciuto all'istante, in parziale accoglimento della sua richiesta, un’indennità di fr. 13'004.80 per onorari e spese legali, respingendo la domanda d’indennizzo del torto morale (v. act. 1.2).

B. Con reclamo del 2 novembre 2020, A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del punto 3 del dispositivo relativo alla reiezione dell’indennità per torto morale. Più precisamente, egli chiede: in via principale, il rinvio della causa al MPC perché statuisca nuovamente con una decisione motivata, i.s. con riferimento alla documentazione prodotta dal reclamante nel corso del procedimento e con l’istanza del 29 novembre 2019, sulla sua richiesta di indennità per torto morale; in via subordinata, la riforma del decreto impugnato, con l’accoglimento della sua richiesta d’indennità del 29 novembre 2019, riconoscendogli anche l’indennità per torto morale (v. act. 1).

C. Con risposta del 25 novembre 2020, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

D. Con replica del 2 dicembre 2020, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 9).

E. Con scritto spontaneo del 4 gennaio 2021, trasmesso al MPC per conoscenza (v. act. 12), il reclamante ha inoltrato ulteriore documentazione a sostegno delle sue conclusioni (v. act. 11).

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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del 20 ottobre 2020 del MPC (v. supra Fatti lett. A), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

E. 1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

E. 2 Il reclamante sostiene innanzitutto che la motivazione contenuta nella decisione impugnata sia insufficiente, contraddittoria, insostenibile nonché arbitraria. Essa violerebbe la buona fede. A suo dire, il MPC non sarebbe entrato nel merito della sua richiesta di indennità per torto morale.

E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter

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esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

E. 2.2 In concreto, il MPC ha spiegato in maniera puntuale i motivi che l’hanno portato a ridimensionare l’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP postulata dal reclamante, fissandola a fr. 13'004.80 (v. act. 1.2, pag. 2 e segg.), importo non contestato dal predetto. Per quanto riguarda l’indennità per torto morale, prevista all’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, detta autorità ha respinto la richiesta, affermando quanto segue:

“Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. dopo meno di tre anni dall’apertura dell’inchiesta penale nei suoi confronti (fine febbraio 2017). L’interessato non ha trascorso alcun giorno in detenzione preventiva in Svizzera. Ora, con la sua istanza di indennizzo, A. non sostanzia il torto morale di cui chiede la riparazione simbolica, limitandosi ad allegare all’istanza di indennizzo uno scritto di una clinica psichiatrica spagnola che l’avrebbe in cura. Egli non ha sostanziato nessuna lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali; si rileva peraltro come il mero pregiudizio patrimoniale, dovuto al blocco delle sue relazioni bancarie, unico provvedimento attuato dal MPC nell’ambito del procedimento penale che l’ha visto coinvolto, non possa costituire una lesione grave della personalità. In definitiva, precisato che i normali disagi di natura psicologica causati da un procedimento penale non possono essere fonte di riparazione morale (v. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 11 ad art. 429 CPP), si costata che il reclamante non ha fatto valere sufficienti motivi a sostegno della sua richiesta. Visto quanto precede, la domanda di indennizzo per torto morale di CHF 1.- ai sensi dell’art. 429 cpv. i lett. c CPP deve essere respinta” (v. act. 1.2, pag. 6 seg.).

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La motivazione in questione risulta sufficiente per comprendere i motivi per cui il MPC ha rifiutato la concessione di un’indennità per torto morale, ciò che è del resto dimostrato dall’articolato gravame di 17 pagine interposto dal reclamante. Con la sua risposta, seguita da una replica di 8 pagine (v. act. 9) e da un ulteriore scritto spontaneo del reclamante del 4 gennaio 2021 di 7 pagine (v. act. 11), il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 6), per cui un'eventuale violazione sarebbe stata comunque sanata (v. supra consid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.

E. 3 Il reclamante sostiene di aver subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, portandone la prova mediante un certificato medico, ciò che gli darebbe diritto alla riparazione richiesta. Tali lesioni sarebbero legate alla trasmissione spontanea d’informazioni alle autorità brasiliane effettuata dal MPC in data 14 novembre 2017, nella misura in cui il suo contenuto, concernente le sue relazioni bancarie in Svizzera e i sospetti di reato a suo carico, sarebbe stato illecitamente divulgato al livello planetario nel web. A riprova di ciò, vi sarebbe una nota ufficiale di protesta dell’UFG del 28 aprile 2020 trasmessa all’autorità rogante.

E. 3.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. La commisurazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). Come per il diritto al risarcimento dei danni la base legale per la riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231; WEHRENBERG/FRANK, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 24 ad art. 429 CPP; GRIESSER in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (curatori), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ediz. 2020, n. 7 ad art. 429 CPP). L'indennità deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003 consid. 5.2; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003 consid. 5; 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002 consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale

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BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009 consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005 consid. 2.1.1). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizioni domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI in: Commentario CPP , 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Le pretese dell’imputato sono esaminate d’ufficio, ma spetta di principio al richiedente di comprovare le lesioni asserite (art. 429 cpv. 2 CPP; DTF 135 IV 53 consid 4.1, sentenze del Tribunale federale 6B_192/2015 del 9 settembre 2015 consid 1.2; 6B_129/2016 del 2 maggio 2016 consid. 4.2).

E. 3.2.1 Nella fattispecie si rileva innanzitutto come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. in data 6 dicembre 2019, quindi dopo quasi tre anni dall'apertura dell'inchiesta penale nei suoi confronti avvenuta nel febbraio

2017. L'interessato non ha per contro trascorso alcun giorno in detenzione preventiva in Svizzera.

E. 3.2.2 Ora, con il suo gravame, egli cerca di sostanziare il torto morale asserendo che il contenuto della trasmissione spontanea d’informazioni effettuata dal MPC in data 14 novembre 2017 sarebbe stato pubblicato nel web divenendo di dominio pubblico, ciò che gli avrebbe causato una grave lesione dei suoi interessi personali. A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare che eventuali irregolarità in ambito di assistenza giudiziaria internazionale vanno se del caso fatte valere nell’ambito delle relative procedure rogatoriali. In ossequio a quanto precede, il reclamante si era già a suo tempo lamentato della contestata pubblicazione nell’ambito di un ricorso contro una decisione di chiusura del MPC che lo concerneva (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.319 del

E. 3.2.3 Riferendosi al documento “Informe clinico de A.”, allestito dal dr. B., Madrid e datato 27 novembre 2019 (act. 1.12) il reclamante asserisce inoltre di aver subito un torto morale in quanto l’esposizione mediatica di cui sarebbe stato oggetto, avrebbe avuto ripercussioni sulla sua salute (act. 1 pag. 5). Nel documento in questione, che situa il primo consulto del reclamante nel luglio 2018 (senza indicazione del giorno) l’autore attesta al reclamante un disturbo depressivo grave. Egli avrebbe riferito al medico di subire difficoltà finanziare dovute al blocco dei suoi conti bancari e di patire del deterioramento della sua immagine pubblica in seguito a pubblicazioni mediatiche relative ad un suo presunto coinvolgimento in una vicenda di corruzione. Con il reclamo il reclamante inoltra anche due articoli datati 11 e 19 agosto 2018 provenienti da un portale informativo elettronico (act. 1.5; act. 1.4 [versione inglese]); v. anche act. 1.8, pag. 17). Ora, dall’ informazione del dr. B., risulta che i sintomi depressivi del reclamante sarebbero apparsi prima del primo consulto psichiatrico, avvenuto a luglio 2018. I sintomi psichici si sono dunque manifestati indipendentemente dagli articoli pubblicati su un sito web nell’agosto seguente. Un nesso causale con il procedimento penale elvetico non è dato. A titolo abbondanziale va poi notato che i media hanno riferito su presumibili vicende legate al gruppo C. già diversi anni prima dell’apertura dell’inchiesta del MPC nei confronti del reclamante. Anche in relazione a queste pubblicazioni un torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP non sarebbe evidentemente dato. Sempre in via abbondanziale va costatato che il reclamante giustamente non motiva le sue richieste di riparazione del torto morale con il sequestro dei suoi valori patrimoniali in Svizzera e che un eventuale disagio psichico di un imputato a seguito del blocco di conti bancari intrattenuti all’estero, potrebbe, semmai, rappresentare una normale reazione nei confronti della misura coercitiva, ma non costituisce una lesione personale particolarmente grave ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

E. 3.3 Visto quanto precede, la domanda di indennizzo per torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP deve quindi essere integralmente respinta giacché infondata.

E. 4 Con scritto spontaneo del 4 gennaio 2021, il reclamante ha trasmesso a questa Corte dei documenti che, a suo dire, attesterebbero che l’autorità inquirente brasiliana sarebbe stata sin dall’inizio incompetente a perseguirlo e che tale incompetenza avrebbe potuto essere facilmente accertata da subito anche dal MPC, ciò che avrebbe evitato la contestata trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017.

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Premesso e ribadito che eventuali irregolarità in ambito di assistenza devono essere contestate nell’ambito delle relative procedure rogatoriali, e tenuto anche conto delle considerazioni di cui sopra (v. supra consid. 3.2), quanto asserito dal ricorrente, anche se corrispondesse alla realtà, non avrebbe nessuna incidenza sull’esito della presente procedura.

E. 5 In conclusione, il reclamo va respinto.

E. 6 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 3 febbraio 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Pierluigi Pasi

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

Controparte

Oggetto

Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2020.260

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Fatti: A. Il 6 dicembre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2017 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (v. act. 1.13).

In data 20 ottobre 2020, il MPC si è pronunciato sulla richiesta d’indennità giusta l’art. 429 e segg. CPP formulata dall’interessato il 29 novembre 2019, con la quale postulava un risarcimento di fr. 92'959.65 a titolo d’indennizzo delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, e fr. 1.– a titolo di riparazione del torto morale (v. act. 1.11). Il MPC ha riconosciuto all'istante, in parziale accoglimento della sua richiesta, un’indennità di fr. 13'004.80 per onorari e spese legali, respingendo la domanda d’indennizzo del torto morale (v. act. 1.2).

B. Con reclamo del 2 novembre 2020, A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del punto 3 del dispositivo relativo alla reiezione dell’indennità per torto morale. Più precisamente, egli chiede: in via principale, il rinvio della causa al MPC perché statuisca nuovamente con una decisione motivata, i.s. con riferimento alla documentazione prodotta dal reclamante nel corso del procedimento e con l’istanza del 29 novembre 2019, sulla sua richiesta di indennità per torto morale; in via subordinata, la riforma del decreto impugnato, con l’accoglimento della sua richiesta d’indennità del 29 novembre 2019, riconoscendogli anche l’indennità per torto morale (v. act. 1).

C. Con risposta del 25 novembre 2020, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

D. Con replica del 2 dicembre 2020, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 9).

E. Con scritto spontaneo del 4 gennaio 2021, trasmesso al MPC per conoscenza (v. act. 12), il reclamante ha inoltrato ulteriore documentazione a sostegno delle sue conclusioni (v. act. 11).

- 3 -

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del 20 ottobre 2020 del MPC (v. supra Fatti lett. A), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante sostiene innanzitutto che la motivazione contenuta nella decisione impugnata sia insufficiente, contraddittoria, insostenibile nonché arbitraria. Essa violerebbe la buona fede. A suo dire, il MPC non sarebbe entrato nel merito della sua richiesta di indennità per torto morale.

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter

- 4 -

esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

2.2 In concreto, il MPC ha spiegato in maniera puntuale i motivi che l’hanno portato a ridimensionare l’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP postulata dal reclamante, fissandola a fr. 13'004.80 (v. act. 1.2, pag. 2 e segg.), importo non contestato dal predetto. Per quanto riguarda l’indennità per torto morale, prevista all’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, detta autorità ha respinto la richiesta, affermando quanto segue:

“Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. dopo meno di tre anni dall’apertura dell’inchiesta penale nei suoi confronti (fine febbraio 2017). L’interessato non ha trascorso alcun giorno in detenzione preventiva in Svizzera. Ora, con la sua istanza di indennizzo, A. non sostanzia il torto morale di cui chiede la riparazione simbolica, limitandosi ad allegare all’istanza di indennizzo uno scritto di una clinica psichiatrica spagnola che l’avrebbe in cura. Egli non ha sostanziato nessuna lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali; si rileva peraltro come il mero pregiudizio patrimoniale, dovuto al blocco delle sue relazioni bancarie, unico provvedimento attuato dal MPC nell’ambito del procedimento penale che l’ha visto coinvolto, non possa costituire una lesione grave della personalità. In definitiva, precisato che i normali disagi di natura psicologica causati da un procedimento penale non possono essere fonte di riparazione morale (v. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 11 ad art. 429 CPP), si costata che il reclamante non ha fatto valere sufficienti motivi a sostegno della sua richiesta. Visto quanto precede, la domanda di indennizzo per torto morale di CHF 1.- ai sensi dell’art. 429 cpv. i lett. c CPP deve essere respinta” (v. act. 1.2, pag. 6 seg.).

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La motivazione in questione risulta sufficiente per comprendere i motivi per cui il MPC ha rifiutato la concessione di un’indennità per torto morale, ciò che è del resto dimostrato dall’articolato gravame di 17 pagine interposto dal reclamante. Con la sua risposta, seguita da una replica di 8 pagine (v. act. 9) e da un ulteriore scritto spontaneo del reclamante del 4 gennaio 2021 di 7 pagine (v. act. 11), il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 6), per cui un'eventuale violazione sarebbe stata comunque sanata (v. supra consid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.

3. Il reclamante sostiene di aver subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, portandone la prova mediante un certificato medico, ciò che gli darebbe diritto alla riparazione richiesta. Tali lesioni sarebbero legate alla trasmissione spontanea d’informazioni alle autorità brasiliane effettuata dal MPC in data 14 novembre 2017, nella misura in cui il suo contenuto, concernente le sue relazioni bancarie in Svizzera e i sospetti di reato a suo carico, sarebbe stato illecitamente divulgato al livello planetario nel web. A riprova di ciò, vi sarebbe una nota ufficiale di protesta dell’UFG del 28 aprile 2020 trasmessa all’autorità rogante.

3.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. La commisurazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). Come per il diritto al risarcimento dei danni la base legale per la riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231; WEHRENBERG/FRANK, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 24 ad art. 429 CPP; GRIESSER in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (curatori), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ediz. 2020, n. 7 ad art. 429 CPP). L'indennità deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003 consid. 5.2; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003 consid. 5; 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002 consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale

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BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009 consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005 consid. 2.1.1). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizioni domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI in: Commentario CPP , 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Le pretese dell’imputato sono esaminate d’ufficio, ma spetta di principio al richiedente di comprovare le lesioni asserite (art. 429 cpv. 2 CPP; DTF 135 IV 53 consid 4.1, sentenze del Tribunale federale 6B_192/2015 del 9 settembre 2015 consid 1.2; 6B_129/2016 del 2 maggio 2016 consid. 4.2).

3.2

3.2.1 Nella fattispecie si rileva innanzitutto come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. in data 6 dicembre 2019, quindi dopo quasi tre anni dall'apertura dell'inchiesta penale nei suoi confronti avvenuta nel febbraio

2017. L'interessato non ha per contro trascorso alcun giorno in detenzione preventiva in Svizzera.

3.2.2 Ora, con il suo gravame, egli cerca di sostanziare il torto morale asserendo che il contenuto della trasmissione spontanea d’informazioni effettuata dal MPC in data 14 novembre 2017 sarebbe stato pubblicato nel web divenendo di dominio pubblico, ciò che gli avrebbe causato una grave lesione dei suoi interessi personali. A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare che eventuali irregolarità in ambito di assistenza giudiziaria internazionale vanno se del caso fatte valere nell’ambito delle relative procedure rogatoriali. In ossequio a quanto precede, il reclamante si era già a suo tempo lamentato della contestata pubblicazione nell’ambito di un ricorso contro una decisione di chiusura del MPC che lo concerneva (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.319 del 4 maggio 2019 consid. 7.2). Con tale sentenza, questa Corte aveva tuttavia rilevato che gli atti dell’incarto non permettevano di affermare che all’origine di tale pubblicazione vi fossero le autorità brasiliane (v. ibidem). Con nota ufficiale di protesta del 28 aprile 2020 indirizzata alle autorità brasiliane, l’UFG ha certo affermato di considerare “this event to be very unfortunate”, aggiungendo che “publication of sensible and protected material concerning ongoing judicial procedures in the press in a troublesome act, entailing serious consequences for the parties involved in the judicial procedure, which has to be avoided and prevented” (act. 1.14). Esso non ha tuttavia accusato le autorità estere di aver pubblicato esse stesse il documento del 14 novembre 2017, atto che può essere stato compiuto da qualsiasi parte al procedimento estero che abbia avuto accesso agli atti dell’incarto brasiliano. Non può in ogni caso essere ritenuta responsabile l’autorità svizzera per atti compiuti da autorità estere in procedimenti esteri (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.46 del

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17 maggio 2017 consid. 2.2). Una richiesta d’indennizzo per la violazione della personalità dovrà semmai essere presentata alle competenti autorità estere.

3.2.3 Riferendosi al documento “Informe clinico de A.”, allestito dal dr. B., Madrid e datato 27 novembre 2019 (act. 1.12) il reclamante asserisce inoltre di aver subito un torto morale in quanto l’esposizione mediatica di cui sarebbe stato oggetto, avrebbe avuto ripercussioni sulla sua salute (act. 1 pag. 5). Nel documento in questione, che situa il primo consulto del reclamante nel luglio 2018 (senza indicazione del giorno) l’autore attesta al reclamante un disturbo depressivo grave. Egli avrebbe riferito al medico di subire difficoltà finanziare dovute al blocco dei suoi conti bancari e di patire del deterioramento della sua immagine pubblica in seguito a pubblicazioni mediatiche relative ad un suo presunto coinvolgimento in una vicenda di corruzione. Con il reclamo il reclamante inoltra anche due articoli datati 11 e 19 agosto 2018 provenienti da un portale informativo elettronico (act. 1.5; act. 1.4 [versione inglese]); v. anche act. 1.8, pag. 17). Ora, dall’ informazione del dr. B., risulta che i sintomi depressivi del reclamante sarebbero apparsi prima del primo consulto psichiatrico, avvenuto a luglio 2018. I sintomi psichici si sono dunque manifestati indipendentemente dagli articoli pubblicati su un sito web nell’agosto seguente. Un nesso causale con il procedimento penale elvetico non è dato. A titolo abbondanziale va poi notato che i media hanno riferito su presumibili vicende legate al gruppo C. già diversi anni prima dell’apertura dell’inchiesta del MPC nei confronti del reclamante. Anche in relazione a queste pubblicazioni un torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP non sarebbe evidentemente dato. Sempre in via abbondanziale va costatato che il reclamante giustamente non motiva le sue richieste di riparazione del torto morale con il sequestro dei suoi valori patrimoniali in Svizzera e che un eventuale disagio psichico di un imputato a seguito del blocco di conti bancari intrattenuti all’estero, potrebbe, semmai, rappresentare una normale reazione nei confronti della misura coercitiva, ma non costituisce una lesione personale particolarmente grave ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

3.3 Visto quanto precede, la domanda di indennizzo per torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP deve quindi essere integralmente respinta giacché infondata.

4. Con scritto spontaneo del 4 gennaio 2021, il reclamante ha trasmesso a questa Corte dei documenti che, a suo dire, attesterebbero che l’autorità inquirente brasiliana sarebbe stata sin dall’inizio incompetente a perseguirlo e che tale incompetenza avrebbe potuto essere facilmente accertata da subito anche dal MPC, ciò che avrebbe evitato la contestata trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017.

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Premesso e ribadito che eventuali irregolarità in ambito di assistenza devono essere contestate nell’ambito delle relative procedure rogatoriali, e tenuto anche conto delle considerazioni di cui sopra (v. supra consid. 3.2), quanto asserito dal ricorrente, anche se corrispondesse alla realtà, non avrebbe nessuna incidenza sull’esito della presente procedura.

5. In conclusione, il reclamo va respinto.

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 4 febbraio 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Pierluigi Pasi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.