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BB.2020.243

Bundesstrafgericht · 2020-10-21 · Italiano CH

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP).

Dispositiv
  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 21 ottobre 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2020.243

Visti: - il dispositivo della sentenza del 6 ottobre 2020, con il quale la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (in seguito: CARP), statuendo sull’ap- pello del 2 dicembre 2019 interposto da B., rappresentato dal difensore d’ufficio avv. A., contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2019 nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali, ha fissato a fr. 9'658.10 l’indennità del predetto di- fensore d’ufficio (v. act. 1.1, pag. 5 e seg.); - il reclamo del 15 ottobre 2020, con il quale l’avv. A. ha contestato l’importo dell’indennità di cui sopra dinanzi a questa Corte (v. act. 1). Considerato: - che in virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. b CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale in ma- teria di retribuzione del difensore d'ufficio; - che l'oggetto del presente gravame, ossia l'indennità concessa al reclamante, concerne unicamente la sua attività di difensore d'ufficio nella procedura d'ap- pello; - che la decisione impugnata costituisce dunque una prima decisione ("originärer Entscheid") suscettibile di essere contestata davanti alla presente autorità (de- cisione del Tribunale penale federale BK.2011.24 del 18 gennaio 2012, con- sid. 1.2; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 42 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 19 ad art. 135 CPP); - che i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno pre- sentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP); - che il predetto termine di dieci giorni corre a partire dalla notificazione della sen- tenza motivata (v. DTF 143 IV 40 consid. 3.2-3.4; sentenza del Tribunale fede- rale 6B_460/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 2.1; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 43 ad art. 135 CPP); - che, in concreto, nella misura in cui il reclamante contesta il dispositivo di una sentenza non ancora motivata, il gravame deve essere dichiarato inammissi- bile;

- che, conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 22 ottobre 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. A. - Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.