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BB.2014.71

Bundesstrafgericht · 2014-08-22 · Italiano CH

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un pro- cedimento penale nei confronti di A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP e corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'art. 322septies CP.

B. Lamentando il ritrovamento nel Canton Ticino, sulla sua vettura targata in Svizzera, di microspie installate da autorità estere senza autorizzazione, A., con scritto del 15 novembre 2012, denunciava l'accaduto al MPC, invitandolo ad intervenire a tutela della sovranità nazionale elvetica. In data 1°marzo 2013 il MPC ha emanato un decreto di non luogo a procedere per i fatti denunciati da A., atto impugnato da quest'ultimo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale, con decisione 3 maggio 2013, ha dichiara- to il gravame inammissibile (v. BB.2013.23).

C. Il 15 maggio 2013 A. ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una querela penale nei confronti di ignoti per titolo di ascolto e registrazione di conversazioni estranee giusta l'art. 179bis CP, sfociata anch'essa in un decreto di non luogo a procedere. Tale decisione è stata impugnata davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha re- spinto il ricorso e trasmesso l'incarto al MPC, autorità da essa ritenuta compe- tente per trattare il caso (v. atto MPC 02-00-0004 e segg.).

D. Con decisione del 5 maggio 2014 il MPC ha decretato il non luogo a procede- re relativamente alla querela penale di cui sopra.

E. Con reclamo del 9 maggio 2014 A. è insorto contro la decisione del 5 maggio 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulandone l’annullamento.

Nelle osservazioni del 27 maggio 2014 il MPC ha postulato la reiezione del gravame.

F. Con replica del 6 giugno 2014, inviata per conoscenza al MPC, il reclamante ha confermato la sua richiesta di annullamento della decisione impugnata.

Con duplica spontanea del 12 giugno 2014, trasmessa per informazione al re- clamante, il MPC ha ribadito la sua posizione.

- 3 -

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processua- le penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) nonché 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali del- la Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del re- golamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale fede- rale (ROTPF; RS 173.713.161), le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP, TPF 2012 48 consid. 1; 2011 60 nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zuri- go/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 5 maggio 2014, è stato notificato al reclamante il giorno seguente (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 9 maggio 2014, è pertanto tempestivo.

E. 1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un inte- resse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'a- zione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo il reclamante sporto querela contro ignoti per violazione dell'art. 179bis CP, occorre analizzare se egli di- spone della qualità di danneggiato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considera- to tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

- 4 -

L'infrazione invocata dal reclamante è quella sanzionata dall'art. 179bis CP, che punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pecuniaria chiunque: ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o re- gistra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gli interlocutori (cpv. 1); sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1 (cpv. 2); conserva o rende accessi- bile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1 (cpv. 3). Tale infrazione fa parte del titolo ter- zo del Codice penale, il quale concerne i delitti contro l'onore e la sfera perso- nale riservata. Proteggendo le conversazioni private, titolari del bene giuridico protetto sono anche i particolari. Ne consegue che l'infrazione in questione è suscettibile di danneggiare direttamente il reclamante in un suo interesse per- sonale e giuridicamente protetto. A titolo di accusatore privato, il reclamante è legittimato a ricorrere contro il decreto di non luogo a procedere da lui conte- stato.

E. 1.3 Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.

E. 2 Il MPC ha emesso il decreto di non luogo a procedere qui impugnato per tre motivi: poiché la denuncia di A. del 15 maggio 2013 sarebbe tardiva; poiché essa riguarderebbe una res iudicata e l'apertura di un procedimento violereb- be il principio ne bis in idem consacrato all'art. 11 cpv. 1 CPP; e poiché la de- nuncia sarebbe comunque infondata nel merito.

Con il suo gravame, il reclamante contesta tutte e tre le motivazioni. Innanzi- tutto, insinuatosi in lui il concreto dubbio che le autorità italiane fossero state in grado di compiere atti investigativi su territorio elvetico unicamente il 12 aprile 2013, data alla quale egli avrebbe visionato un rapporto di segnalazione del 24 settembre 2012 della Polizia giudiziaria federale che avrebbe attestato, sul- la base di dichiarazioni di funzionari italiani, movimenti su suolo svizzero di B., già coimputato del reclamante nel procedimento elvetico ed estradato all'Italia per essere giudicato per i presunti reati corruttivi a monte dell'attività di rici- claggio di denaro contestata a A., il termine per inoltrare denuncia sulla base dell'art. 179bis CP decorrerebbe solo da tale data. Egli sostiene inoltre di aver avuto conoscenza concreta di tale grave reato solo il 12 aprile 2013, per cui sarebbe da respingere anche la motivazione legata al principio ne bis in idem in relazione al decreto di non luogo a procedere del 1°marzo 2013 emesso dal MPC per quanto riguarda l'art. 271 CP. Infine, il contenuto del rapporto di se- gnalazione sarebbe la prova della fondatezza della sua querela del 15 maggio 2013.

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E. 2.1 Secondo l'art. 11 CPP, chi è stato condannato o assolto in Svizzera con deci- sione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione (cpv. 2). La sentenza passata in giudicato deve essere un giudizio di merito. Un decreto di non luogo a procedere passato in giudicato equivale ad una sentenza di pro- scioglimento, riservata la riapertura del procedimento giusta l'art. 323 cpv. 1 CPP (v. BRIGITTE TAG, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 13 ad art. 11 CPP). Il principio ne bis in idem vale solo se reato ed autore sono identici (CHRISTOF RIEDO/GERHARD FIOLKA/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Strafprozes- srecht, Basilea 2011, n° 240; WOLFGANG WOHLERS, in A. Donatsch/T. Hansja- kob/V. Lieber [ed.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordung,

n. 13 e seg. ad art. 11 CPP, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010; sul principio ne bis in idem v. DTF 135 IV 6 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 5; 120 IV 10 consid. 2b). In questo ambito, occorre differenziare il principio della doppia identità da quello dell'identità semplice. Nel primo caso, si parte dal presupposto che un reato è già stato giudicato solo se i fatti in questione sono già stati oggetto del primo procedimento e se essi sono stati considerati nella stessa maniera dal punto di vista del diritto o perlomeno avrebbero potuto esserlo (RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, op. cit., n° 244; WOHLERS, op. cit., n. 14 ad art. 11 CPP). Interpretando in senso normativo il concetto di "stesso reato", questo è da riferirsi all'ipotesi di reato discussa nel giudizio già passato in giudicato. Nel secondo caso, l'identità si riferisce invece unicamente al complesso di fatti giudicati, e non alla qualifica giuridica alla quale tali fatti sono stati sussunti dall'istanza precedente. In altre parole, l'identità di procedimento è definita, ol- tre che dall'identità dell'imputato, dal confronto tra il complesso delle circo- stanze che è già stato (o che avrebbe potuto essere) accertato, sotto il profilo fattuale e giuridico, nell'ambito del procedimento precedente (v. TAG, op. cit.,

n. 16 e seg. ad art. 11 CPP; WOHLERS, ibidem). Chinatasi sulla problematica, la Corte europea dei diritti dell'uomo (in seguito: CEDU) ha optato per il princi- pio dell'identità semplice (v. sentenza del 10 febbraio 2009 nella causa Zolo- tukhin c. Russia, n. 14939/03, n. 80 e segg.; DTF 137 I 363 consid. 2.2), ap- proccio che va di pari passo con il concetto sviluppato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'art. 54 CAS (v. WOHLERS, op. cit.,

n. 14 e 15 ad art. 11 CPP; DANIEL JOACHIM HUSSUNG, Der Tatbegriff im Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens, Frankfurt am Main 2011, pag. 149 e segg.; NOVELLA GALANTINI, Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e prospettive, in M. Cherif Bassiouni/G. Tinebra, La coope- razione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano 2011, pag. 236 e segg.; ERCOLE APRILE/FILIPPO SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, 2009, pag. 95 e segg.; BAS VAN BOCKEL, The Ne Bis In I- dem Principle in EU Law, Alphen aan den Rijn 2010, pag. 173 e segg.). Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del principio della sicurezza del diritto,

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sul quale si fonda il passaggio in giudicato, questa Corte segue il principio dell'identità semplice conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federa- le (v. DTF 137 I 363 consid. 2.2).

E. 2.2 Nella fattispecie, che i presunti, seppur ignoti, autori siano identici nei proce- dimenti sfociati nei decreti di non luogo a procedere del 1° marzo 2013 e

E. 5 maggio 2014 del MPC è assodato, fatto peraltro non controverso. Nemmeno contestato è il fatto che il primo decreto costituisca una decisione assolutoria passata in giudicato (v. consid. 2.1 supra). Occorre dunque analizzare se an- che il complesso di fatti oggetto dei due decreti è il medesimo. Vi è all'uopo da rilevare che a novembre 2012 l'avv. Ferrari, patrocinatore di A., si è rivolto al MPC tramite più scritti successivi comunicandogli che "la stampa italiana e e- stera riporta la trascrizione di decine [di] registrazioni di conversazioni telefo- niche o ambientali. Le automobili del mio mandante […] sono state imbottite di cimici" (act. 1.3); che "microspie sono state rinvenute nel Cantone Ticino" (act. 1.4). In un suo scritto del 22 novembre 2012 il suddetto patrocinatore sottoli- neava ancora il rinvenimento nell'automobile del reclamante di uno strumento GPS (v. act. 1.5). Il 3 dicembre 2012, infine, il reclamante ha prodotto due fat- ture dell'8 giugno rispettivamente 27 settembre 2012 che attestano il ritrova- mento (e la rimozione) di un dispositivo GPS nell'autovettura di A. (v. act. 1.6). Orbene, da tutto ciò si desume che il reclamante è venuto a conoscenza degli elementi essenziali per denunciare una violazione dell'art. 179bis CP (in so- stanza, la presenza della microspia nell'auto) già nel mese di novembre 2012, ben prima quindi dell'aprile 2013. Il complesso di fatti che lo ha portato ad invi- tare il MP-TI ad aprire un'inchiesta per atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero giusta l'art. 271 n. 1 CP è infatti lo stesso di quello alla base della querela penale del 15 maggio 2013, precisato che nessun fatto nuovo è intervenuto o emerso in seguito. Il rapporto di segnalazione del 24 settembre 2012 (v. act. 1.7), di cui il MPC era già a conoscenza nel mese di novembre 2012, nulla muta a tale conclusione; tale documento del resto ri- guarda una terza persona e non il reclamante. In definitiva, quest'ultimo non può affermare che gli elementi a sua conoscenza nel novembre 2012 erano sufficienti per presentare una denuncia per violazione dell'art. 271 n. 1 CP ma non per la violazione dell'art. 179bis CP, a prescindere dalla questione di sape- re se questa avrebbe dovuto essere sporta al MPC o alla procura pubblica cantonale. Fatto sta che non vi è nessun elemento per una riapertura (ecce- zionale) del procedimento ex art. 323 cpv. 1 CPP, per cui stanti i fatti accertati nella procedura ex art. 271 n. 1 CP il vincolo del ne bis in idem si estende an- che all'ipotesi di reato di cui all'art. 179bis CP, visto che è chiaro, alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), che si tratta dello stesso com- plesso di fatti oggetto del decreto di non luogo a procedere del 1° marzo 2013. Il fatto che il bene giuridico protetto dai due reati non sia lo stesso nulla toglie a questa conclusione visto che gli atti con cui secondo il reclamante sarebbe stata violata la sovranità svizzera sono esattamente gli stessi con cui sarebbe

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stata violata la sua sfera privata e per i quali il MPC ha appunto già decretato un non luogo a procedere. Sulla base degli accertamenti svolti dal MPC è in- fatti risultato che tutte le attività d'intercettazione (compresa l'installazione dell'infrastruttura tecnica) svolte dagli inquirenti italiani sono state effettuate esclusivamente in Italia e autorizzate dalle competenti autorità giudiziarie ita- liane (v. atto 03-00-0003 incarto MPC). Ad analoghe conclusioni è in definitiva giunto anche il Procuratore generale ticinese nel suo decreto di non luogo a procedere del 26 luglio 2013 (v. atto 02-00-0002 incarto MPC).

3. Sulla scorta di quanto precede, il gravame deve essere respinto già per questi motivi, senza che sia necessario chinarsi sulle ulteriori censure ricorsuali.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 22 agosto 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2014.71

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Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un pro- cedimento penale nei confronti di A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP e corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'art. 322septies CP.

B. Lamentando il ritrovamento nel Canton Ticino, sulla sua vettura targata in Svizzera, di microspie installate da autorità estere senza autorizzazione, A., con scritto del 15 novembre 2012, denunciava l'accaduto al MPC, invitandolo ad intervenire a tutela della sovranità nazionale elvetica. In data 1°marzo 2013 il MPC ha emanato un decreto di non luogo a procedere per i fatti denunciati da A., atto impugnato da quest'ultimo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale, con decisione 3 maggio 2013, ha dichiara- to il gravame inammissibile (v. BB.2013.23).

C. Il 15 maggio 2013 A. ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una querela penale nei confronti di ignoti per titolo di ascolto e registrazione di conversazioni estranee giusta l'art. 179bis CP, sfociata anch'essa in un decreto di non luogo a procedere. Tale decisione è stata impugnata davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha re- spinto il ricorso e trasmesso l'incarto al MPC, autorità da essa ritenuta compe- tente per trattare il caso (v. atto MPC 02-00-0004 e segg.).

D. Con decisione del 5 maggio 2014 il MPC ha decretato il non luogo a procede- re relativamente alla querela penale di cui sopra.

E. Con reclamo del 9 maggio 2014 A. è insorto contro la decisione del 5 maggio 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulandone l’annullamento.

Nelle osservazioni del 27 maggio 2014 il MPC ha postulato la reiezione del gravame.

F. Con replica del 6 giugno 2014, inviata per conoscenza al MPC, il reclamante ha confermato la sua richiesta di annullamento della decisione impugnata.

Con duplica spontanea del 12 giugno 2014, trasmessa per informazione al re- clamante, il MPC ha ribadito la sua posizione.

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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. In virtù degli art. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processua- le penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) nonché 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali del- la Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del re- golamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale fede- rale (ROTPF; RS 173.713.161), le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP, TPF 2012 48 consid. 1; 2011 60 nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zuri- go/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 5 maggio 2014, è stato notificato al reclamante il giorno seguente (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 9 maggio 2014, è pertanto tempestivo.

1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un inte- resse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'a- zione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo il reclamante sporto querela contro ignoti per violazione dell'art. 179bis CP, occorre analizzare se egli di- spone della qualità di danneggiato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considera- to tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

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L'infrazione invocata dal reclamante è quella sanzionata dall'art. 179bis CP, che punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pecuniaria chiunque: ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o re- gistra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gli interlocutori (cpv. 1); sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1 (cpv. 2); conserva o rende accessi- bile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1 (cpv. 3). Tale infrazione fa parte del titolo ter- zo del Codice penale, il quale concerne i delitti contro l'onore e la sfera perso- nale riservata. Proteggendo le conversazioni private, titolari del bene giuridico protetto sono anche i particolari. Ne consegue che l'infrazione in questione è suscettibile di danneggiare direttamente il reclamante in un suo interesse per- sonale e giuridicamente protetto. A titolo di accusatore privato, il reclamante è legittimato a ricorrere contro il decreto di non luogo a procedere da lui conte- stato.

1.3 Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.

2. Il MPC ha emesso il decreto di non luogo a procedere qui impugnato per tre motivi: poiché la denuncia di A. del 15 maggio 2013 sarebbe tardiva; poiché essa riguarderebbe una res iudicata e l'apertura di un procedimento violereb- be il principio ne bis in idem consacrato all'art. 11 cpv. 1 CPP; e poiché la de- nuncia sarebbe comunque infondata nel merito.

Con il suo gravame, il reclamante contesta tutte e tre le motivazioni. Innanzi- tutto, insinuatosi in lui il concreto dubbio che le autorità italiane fossero state in grado di compiere atti investigativi su territorio elvetico unicamente il 12 aprile 2013, data alla quale egli avrebbe visionato un rapporto di segnalazione del 24 settembre 2012 della Polizia giudiziaria federale che avrebbe attestato, sul- la base di dichiarazioni di funzionari italiani, movimenti su suolo svizzero di B., già coimputato del reclamante nel procedimento elvetico ed estradato all'Italia per essere giudicato per i presunti reati corruttivi a monte dell'attività di rici- claggio di denaro contestata a A., il termine per inoltrare denuncia sulla base dell'art. 179bis CP decorrerebbe solo da tale data. Egli sostiene inoltre di aver avuto conoscenza concreta di tale grave reato solo il 12 aprile 2013, per cui sarebbe da respingere anche la motivazione legata al principio ne bis in idem in relazione al decreto di non luogo a procedere del 1°marzo 2013 emesso dal MPC per quanto riguarda l'art. 271 CP. Infine, il contenuto del rapporto di se- gnalazione sarebbe la prova della fondatezza della sua querela del 15 maggio 2013.

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2.1 Secondo l'art. 11 CPP, chi è stato condannato o assolto in Svizzera con deci- sione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione (cpv. 2). La sentenza passata in giudicato deve essere un giudizio di merito. Un decreto di non luogo a procedere passato in giudicato equivale ad una sentenza di pro- scioglimento, riservata la riapertura del procedimento giusta l'art. 323 cpv. 1 CPP (v. BRIGITTE TAG, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 13 ad art. 11 CPP). Il principio ne bis in idem vale solo se reato ed autore sono identici (CHRISTOF RIEDO/GERHARD FIOLKA/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Strafprozes- srecht, Basilea 2011, n° 240; WOLFGANG WOHLERS, in A. Donatsch/T. Hansja- kob/V. Lieber [ed.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordung,

n. 13 e seg. ad art. 11 CPP, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010; sul principio ne bis in idem v. DTF 135 IV 6 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 5; 120 IV 10 consid. 2b). In questo ambito, occorre differenziare il principio della doppia identità da quello dell'identità semplice. Nel primo caso, si parte dal presupposto che un reato è già stato giudicato solo se i fatti in questione sono già stati oggetto del primo procedimento e se essi sono stati considerati nella stessa maniera dal punto di vista del diritto o perlomeno avrebbero potuto esserlo (RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, op. cit., n° 244; WOHLERS, op. cit., n. 14 ad art. 11 CPP). Interpretando in senso normativo il concetto di "stesso reato", questo è da riferirsi all'ipotesi di reato discussa nel giudizio già passato in giudicato. Nel secondo caso, l'identità si riferisce invece unicamente al complesso di fatti giudicati, e non alla qualifica giuridica alla quale tali fatti sono stati sussunti dall'istanza precedente. In altre parole, l'identità di procedimento è definita, ol- tre che dall'identità dell'imputato, dal confronto tra il complesso delle circo- stanze che è già stato (o che avrebbe potuto essere) accertato, sotto il profilo fattuale e giuridico, nell'ambito del procedimento precedente (v. TAG, op. cit.,

n. 16 e seg. ad art. 11 CPP; WOHLERS, ibidem). Chinatasi sulla problematica, la Corte europea dei diritti dell'uomo (in seguito: CEDU) ha optato per il princi- pio dell'identità semplice (v. sentenza del 10 febbraio 2009 nella causa Zolo- tukhin c. Russia, n. 14939/03, n. 80 e segg.; DTF 137 I 363 consid. 2.2), ap- proccio che va di pari passo con il concetto sviluppato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'art. 54 CAS (v. WOHLERS, op. cit.,

n. 14 e 15 ad art. 11 CPP; DANIEL JOACHIM HUSSUNG, Der Tatbegriff im Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens, Frankfurt am Main 2011, pag. 149 e segg.; NOVELLA GALANTINI, Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e prospettive, in M. Cherif Bassiouni/G. Tinebra, La coope- razione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano 2011, pag. 236 e segg.; ERCOLE APRILE/FILIPPO SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, 2009, pag. 95 e segg.; BAS VAN BOCKEL, The Ne Bis In I- dem Principle in EU Law, Alphen aan den Rijn 2010, pag. 173 e segg.). Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del principio della sicurezza del diritto,

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sul quale si fonda il passaggio in giudicato, questa Corte segue il principio dell'identità semplice conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federa- le (v. DTF 137 I 363 consid. 2.2).

2.2 Nella fattispecie, che i presunti, seppur ignoti, autori siano identici nei proce- dimenti sfociati nei decreti di non luogo a procedere del 1° marzo 2013 e 5 maggio 2014 del MPC è assodato, fatto peraltro non controverso. Nemmeno contestato è il fatto che il primo decreto costituisca una decisione assolutoria passata in giudicato (v. consid. 2.1 supra). Occorre dunque analizzare se an- che il complesso di fatti oggetto dei due decreti è il medesimo. Vi è all'uopo da rilevare che a novembre 2012 l'avv. Ferrari, patrocinatore di A., si è rivolto al MPC tramite più scritti successivi comunicandogli che "la stampa italiana e e- stera riporta la trascrizione di decine [di] registrazioni di conversazioni telefo- niche o ambientali. Le automobili del mio mandante […] sono state imbottite di cimici" (act. 1.3); che "microspie sono state rinvenute nel Cantone Ticino" (act. 1.4). In un suo scritto del 22 novembre 2012 il suddetto patrocinatore sottoli- neava ancora il rinvenimento nell'automobile del reclamante di uno strumento GPS (v. act. 1.5). Il 3 dicembre 2012, infine, il reclamante ha prodotto due fat- ture dell'8 giugno rispettivamente 27 settembre 2012 che attestano il ritrova- mento (e la rimozione) di un dispositivo GPS nell'autovettura di A. (v. act. 1.6). Orbene, da tutto ciò si desume che il reclamante è venuto a conoscenza degli elementi essenziali per denunciare una violazione dell'art. 179bis CP (in so- stanza, la presenza della microspia nell'auto) già nel mese di novembre 2012, ben prima quindi dell'aprile 2013. Il complesso di fatti che lo ha portato ad invi- tare il MP-TI ad aprire un'inchiesta per atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero giusta l'art. 271 n. 1 CP è infatti lo stesso di quello alla base della querela penale del 15 maggio 2013, precisato che nessun fatto nuovo è intervenuto o emerso in seguito. Il rapporto di segnalazione del 24 settembre 2012 (v. act. 1.7), di cui il MPC era già a conoscenza nel mese di novembre 2012, nulla muta a tale conclusione; tale documento del resto ri- guarda una terza persona e non il reclamante. In definitiva, quest'ultimo non può affermare che gli elementi a sua conoscenza nel novembre 2012 erano sufficienti per presentare una denuncia per violazione dell'art. 271 n. 1 CP ma non per la violazione dell'art. 179bis CP, a prescindere dalla questione di sape- re se questa avrebbe dovuto essere sporta al MPC o alla procura pubblica cantonale. Fatto sta che non vi è nessun elemento per una riapertura (ecce- zionale) del procedimento ex art. 323 cpv. 1 CPP, per cui stanti i fatti accertati nella procedura ex art. 271 n. 1 CP il vincolo del ne bis in idem si estende an- che all'ipotesi di reato di cui all'art. 179bis CP, visto che è chiaro, alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), che si tratta dello stesso com- plesso di fatti oggetto del decreto di non luogo a procedere del 1° marzo 2013. Il fatto che il bene giuridico protetto dai due reati non sia lo stesso nulla toglie a questa conclusione visto che gli atti con cui secondo il reclamante sarebbe stata violata la sovranità svizzera sono esattamente gli stessi con cui sarebbe

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stata violata la sua sfera privata e per i quali il MPC ha appunto già decretato un non luogo a procedere. Sulla base degli accertamenti svolti dal MPC è in- fatti risultato che tutte le attività d'intercettazione (compresa l'installazione dell'infrastruttura tecnica) svolte dagli inquirenti italiani sono state effettuate esclusivamente in Italia e autorizzate dalle competenti autorità giudiziarie ita- liane (v. atto 03-00-0003 incarto MPC). Ad analoghe conclusioni è in definitiva giunto anche il Procuratore generale ticinese nel suo decreto di non luogo a procedere del 26 luglio 2013 (v. atto 02-00-0002 incarto MPC).

3. Sulla scorta di quanto precede, il gravame deve essere respinto già per questi motivi, senza che sia necessario chinarsi sulle ulteriori censure ricorsuali.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 25 agosto 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario