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BB.2012.131

Bundesstrafgericht · 2012-09-05 · Italiano CH

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Ricorso insufficientemente motivato.

Sachverhalt

Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 5 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2012.131

Visti: - le denunce sporte da A. in data 13 giugno 2012 contro l'allora procuratore fe- derale B. ed il Consigliere di Stato del Cantone Ticino C. per titolo di denuncia mendace (art. 303 CP), calunnia (art. 174 CP), sequestro di persona e rapi- mento (art. 183 CP) e abuso di autorità (art. 312 CP); - la decisione del 13 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha decretato il non luogo a procedere nei confronti dell'allora procuratore federale B.; - il reclamo del 17 agosto 2012 davanti al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) presentato da A. avverso la summenzionata decisione; - lo scritto del 27 agosto 2012, attraverso il quale la Corte dei reclami del TPF ha invitato il ricorrente, sulla base dell'art. 385 cpv. 1 CPP, a porre rimedio alle manchevolezze del suo atto ricorsuale, informandolo che se il gravame non avesse soddisfatto i requisiti legali nemmeno dopo lo scadere del termine suppletorio impartito, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito; - gli scritti del 28 e 31 agosto nonché 3 settembre 2012 inviati dal ricorrente. Considerato: - che il ricorso presentato alla Corte dei reclami penali del TPF deve essere mo- tivato (v. art. 396 cpv. 1 CPP); - che, secondo l'art. 385 cpv. 1 CPP, la persona che interpone ricorso deve in- dicare con precisione i punti della decisione che intende impugnare (lett. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b) e i mezzi di prova che invo- ca (lett. c); - che, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 385 cpv. 2, prima frase, CPP); - che, se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2, seconda frase, CPP); - che, se il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il pro- cedimento può statuire sullo stesso senza richiedere osservazioni alla contro- parte (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario);

- che, nella fattispecie, A., mediante un ricorso invero confuso ed incomprensi- bile, contesta la decisione del MPC del 13 agosto 2012, ma non precisa né i motivi né le conclusioni del suo gravame; - che, nonostante il termine suppletorio concesso al ricorrente giusta l'art. 385 cpv. 2 CPP, gli scritti del 28 e 31 agosto nonché 3 settembre 2012 invitati dal- lo stesso non hanno permesso di porre rimedio alle manchevolezze di cui so- pra (v. act. 3, 4, 5 e 6); - che il reclamo non soddisfa le condizioni poste dall'art. 385 CPP e deve dun- que essere dichiarato inammissibile; - che, giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese del- la procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 300.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 5 settembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.