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BB.2011.24

Bundesstrafgericht · 2011-04-20 · Italiano CH

Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP).

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli.
  2. È revocato l’ordine 7 marzo 2011, con cui veniva impartito al Ministero pubblico della Confederazione di porre sotto sigilli la documentazione se- questrata in data 9 febbraio 2011 presso gli uffici di Z. della B. SA e della C. Sagl, nonché presso gli uffici di Y. dello Studio fiduciario A.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante, a cui verrà restituita la somma di fr. 500.-- versata a titolo di anticipo spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 20 aprile 2011 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Roberto Macconi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2011.24

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La I Corte dei reclami penali, visti:

- l'inchiesta di polizia giudiziaria diretta contro A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP (n. procedimento MPC SV.10.0141);

- gli ordini di perquisizione e sequestro datati 8 febbraio 2011 nei con- fronti della B. SA e della C. Sagl, entrambe con uffici a Z. (act. 1.3), nonché nei confronti dello Studio fiduciario A. con uffici a Y. (act. 1.7);

- i rispettivi verbali di perquisizione/verbali di sequestro ed elenchi de- gli oggetti sequestrati datati 9 febbraio 2011 (act. 1.3 e act. 1.7);

- il verbale di interrogatorio di A. del 9 febbraio 2011 (act. 1.4) e gli scritti 9 e 10 febbraio 2011 del legale del reclamante in cui chiedeva la messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (act. 1.5 e act. 1.6);

- la decisione del 21 febbraio 2011 con cui il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha deciso di non procedere alla messa sotto sigillo sulle carte requisite il 9 febbraio 2011 (act. 1.1);

- il reclamo presentato il 3 marzo 2011 da A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), volto ad ottene- re l’annullamento della decisione 21 febbraio 2011 del MPC;

- la domanda di procedere immediatamente alla messa sotto sigilli contenuta nel reclamo summenzionato e il decreto supercautelare del Presidente della I Corte dei reclami penali del 7 marzo 2011 (procedura BP.2011.10) con cui è stata accolta la richiesta di appo- sizione dei sigilli (act. 3);

- l’ordine impartito l’8 marzo 2011 dal MPC alla Polizia giudiziaria fe- derale (in seguito: PGF) di apporre i sigilli e il relativo rapporto di esecuzione della PGF datato 9 marzo 2011 (act. 6.14 e 6.15);

- il versamento dell’anticipo spese di fr. 1'500.-- intervenuto il 9 mar- zo 2011 (act. 4);

- le osservazioni al reclamo presentate dal MPC il 17 marzo 2011 (act. 6) e completate il 24 marzo 2011 (act. 8), con cui il MPC ha

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chiesto di respingere il reclamo del 3 marzo 2011 e revocare conse- guentemente il decreto BP.2011.10 del 7 marzo 2011;

- lo scritto 15 aprile 2011 di A. con cui egli, nell’intento di collaborare con le autorità penali, ha comunicato di ritirare il reclamo da lui inter- posto e chiesto di togliere i sigilli ordinati con decreto BP.2011.10 del 7 marzo 2011.

Considerato:

- che contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere in- terposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, RS 173.713.161]);

- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);

- che, nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 21 feb- braio 2011, è stata notificata al legale del reclamante il giorno mede- simo per fax e il 22 febbraio 2011 per posta, di modo che il reclamo interposto il 3 marzo 2011 è tempestivo;

- che, con scritto del 15 aprile 2011, A. ha dichiarato di ritirare il suo ri- corso del 3 marzo 2011 e conseguentemente la richiesta di apposi- zione dei sigilli;

- che, a seguito di detto ritiro, l’ordine di apposizione dei sigilli imparti- to in via supercautelare il 7 marzo 2011 del Presidente della I Corte dei reclami penali (BP.2011.10) deve essere revocato;

- che, a norma dell’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccom- bono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soc-

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combente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);

- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve esse- re considerato quale parte soccombente;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 8 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federa- le (RSPPF; RS 173.713.162);

- che, considerate le particolarità della presente fattispecie, i costi del- la presente procedura possono essere contenuti in fr. 1'000.--;

- che, conseguentemente, avendo il reclamante bonificato fr. 1'500.-- a titolo di anticipo spese, dovranno essergli riversati fr. 500.--.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli.

2. È revocato l’ordine 7 marzo 2011, con cui veniva impartito al Ministero pubblico della Confederazione di porre sotto sigilli la documentazione se- questrata in data 9 febbraio 2011 presso gli uffici di Z. della B. SA e della C. Sagl, nonché presso gli uffici di Y. dello Studio fiduciario A.

3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante, a cui verrà restituita la somma di fr. 500.-- versata a titolo di anticipo spese.

Bellinzona, il 21 aprile 2011

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a

- Avv. Roberto Macconi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).